(1471) BORDON
ed altri. – Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte
di identità
(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari
(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici
di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame del disegno di legge n. 1471, congiunzione con i disegni di legge n.
1692 e n. 1477 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n.
1692 e n. 1477, congiunzione con il disegno di legge n. 1471 e rinvio)
Il senatore VIVIANI
osserva che il decreto-legge in titolo si propone di disciplinare il processo
di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari al fine, dichiarato e
condivisibile di ridurre l'area della clandestinità: per questo aspetto,
esso risulta però palesemente in contraddizione rispetto alla legge n.
189 del 2002, la cui impostazione non può che produrre un effetto di
moltiplicazione della clandestinità medesima. Un ulteriore elemento di
contraddizione riguardante il provvedimento all'esame consiste poi nella scelta
di delineare un procedimento di regolarizzazione caratterizzato da norme
più rigide e restrittive di quelle contenute nella disciplina generale
del lavoro degli immigrati.
Passando ad esaminare singoli aspetti del decreto-legge n. 195, occorre
osservare che, al comma 1 dell'articolo 1, il riferimento all'occupazione
irregolare di lavoratori extracomunitari nei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore del decreto medesimo implica che la regolarizzazione debba
riguardare tutti i rapporti di lavoro sorti nell'arco del periodo predetto. Ove
invece si intendesse riferirsi ai soli rapporti in essere per la durata
dell'intero periodo, si dovrebbe modificare di conseguenza la formulazione
della disposizione, non essendo sufficiente per tale interpretazione il
riferimento a circolari interpretative.
Il termine di trenta giorni per la presentazione della denuncia da parte del
datore di lavoro è ingiustificatamente dimezzato rispetto a quello
previsto dall'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 per colf e badanti. Occorre pertanto portare tale
termine almeno a due mesi, considerata anche la complessità delle
procedure e la difficoltà del reperimento della relativa documentazione.
E' inoltre illogicamente discriminatorio che, a differenza di quanto è
stato previsto per colf e
badanti, sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo
determinato si stabilisca un termine annuale per il permesso di soggiorno,
introducendo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato entrati regolarmente in Italia. Si tratta
inoltre di un irrigidimento, contrastante con l'impostazione generale della
politica del lavoro promossa dal Governo in carica, basato su una unilaterale
accentuazione della flessibilità.
Risulta inoltre incomprensibile l'eliminazione della tipologia del contratto di
lavoro stagionale tra i rapporti di lavoro suscettibili di essere ammessi alla
procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1.
La discussione parlamentare sui disegni di legge in titolo - prosegue il senatore
Viviani - offre comunque un'occasione per riflettere sulla possibilità
di rivedere gli oneri relativi alle procedure di regolarizzazione, già
eccessivamente elevati anche per colf e badanti. Un'ulteriore riflessione va poi svolta in
ordine all'esigenza di assicurare un adeguato quadro di certezze agli
imprenditori che intendono intraprendere il percorso di regolarizzazione: a
tale proposito il rinvio ad un decreto ministeriale della determinazione delle
modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali relativi ai periodi denunciati antecedenti al termine
del 10 giugno 2002 - di cui al comma 7 dell'articolo 1- contrasta con la
previsione di un contributo forfettario contenuta in altra parte del provvedimento,
ed aumenta l'incertezza per i datori di lavoro. Sarebbe altresì
opportuno demandare a norme regolamentari, come peraltro era già
previsto nella legge n. 189, la determinazione delle modalità di
rimborso delle spese sostenute dai datori di lavoro per fare fronte agli
obblighi relativi alla messa a disposizione di alloggi: il comma 9
dell'articolo 2, infatti, reca una disciplina eccessivamente rigida e inidonea
a definire soluzioni flessibili che individuino una ripartizione equilibrata
degli oneri tra i lavoratori e i datori di lavoro.
Concludendo la sua esposizione il senatore Viviani deplora la scelta del
Governo di procedere ad una massiccia distribuzione di moduli per la
regolarizzazione con finalità meramente propagandistiche, tali da
suscitare attese che verranno certamente deluse a causa della
farraginosità e delle incertezze interpretative delle disposizioni
all'esame delle Commissioni riunite.