(1471) BORDON ed altri. – Apposizione obbligatoria delle impronte digitali sulle carte di identità

(1692) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari


(1477) Massimo BRUTTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari,
fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento
(Esame del disegno di legge n. 1471, congiunzione con i disegni di legge n. 1692 e n. 1477 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1692 e n. 1477, congiunzione con il disegno di legge n. 1471 e rinvio)

 

Il senatore VIVIANI osserva che il decreto-legge in titolo si propone di disciplinare il processo di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari al fine, dichiarato e condivisibile di ridurre l'area della clandestinità: per questo aspetto, esso risulta però palesemente in contraddizione rispetto alla legge n. 189 del 2002, la cui impostazione non può che produrre un effetto di moltiplicazione della clandestinità medesima. Un ulteriore elemento di contraddizione riguardante il provvedimento all'esame consiste poi nella scelta di delineare un procedimento di regolarizzazione caratterizzato da norme più rigide e restrittive di quelle contenute nella disciplina generale del lavoro degli immigrati.
Passando ad esaminare singoli aspetti del decreto-legge n. 195, occorre osservare che, al comma 1 dell'articolo 1, il riferimento all'occupazione irregolare di lavoratori extracomunitari nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto medesimo implica che la regolarizzazione debba riguardare tutti i rapporti di lavoro sorti nell'arco del periodo predetto. Ove invece si intendesse riferirsi ai soli rapporti in essere per la durata dell'intero periodo, si dovrebbe modificare di conseguenza la formulazione della disposizione, non essendo sufficiente per tale interpretazione il riferimento a circolari interpretative.
Il termine di trenta giorni per la presentazione della denuncia da parte del datore di lavoro è ingiustificatamente dimezzato rispetto a quello previsto dall'articolo 33 della legge n. 189 del 2002 per colf
e badanti. Occorre pertanto portare tale termine almeno a due mesi, considerata anche la complessità delle procedure e la difficoltà del reperimento della relativa documentazione. E' inoltre illogicamente discriminatorio che, a differenza di quanto è stato previsto per colf e badanti, sia per i lavoratori a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato si stabilisca un termine annuale per il permesso di soggiorno, introducendo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato entrati regolarmente in Italia. Si tratta inoltre di un irrigidimento, contrastante con l'impostazione generale della politica del lavoro promossa dal Governo in carica, basato su una unilaterale accentuazione della flessibilità.
Risulta inoltre incomprensibile l'eliminazione della tipologia del contratto di lavoro stagionale tra i rapporti di lavoro suscettibili di essere ammessi alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1.
La discussione parlamentare sui disegni di legge in titolo - prosegue il senatore Viviani - offre comunque un'occasione per riflettere sulla possibilità di rivedere gli oneri relativi alle procedure di regolarizzazione, già eccessivamente elevati anche per colf
e badanti. Un'ulteriore riflessione va poi svolta in ordine all'esigenza di assicurare un adeguato quadro di certezze agli imprenditori che intendono intraprendere il percorso di regolarizzazione: a tale proposito il rinvio ad un decreto ministeriale della determinazione delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali relativi ai periodi denunciati antecedenti al termine del 10 giugno 2002 - di cui al comma 7 dell'articolo 1- contrasta con la previsione di un contributo forfettario contenuta in altra parte del provvedimento, ed aumenta l'incertezza per i datori di lavoro. Sarebbe altresì opportuno demandare a norme regolamentari, come peraltro era già previsto nella legge n. 189, la determinazione delle modalità di rimborso delle spese sostenute dai datori di lavoro per fare fronte agli obblighi relativi alla messa a disposizione di alloggi: il comma 9 dell'articolo 2, infatti, reca una disciplina eccessivamente rigida e inidonea a definire soluzioni flessibili che individuino una ripartizione equilibrata degli oneri tra i lavoratori e i datori di lavoro.
Concludendo la sua esposizione il senatore Viviani deplora la scelta del Governo di procedere ad una massiccia distribuzione di moduli per la regolarizzazione con finalità meramente propagandistiche, tali da suscitare attese che verranno certamente deluse a causa della farraginosità e delle incertezze interpretative delle disposizioni all'esame delle Commissioni riunite.