“SANATORIA”: MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

a cura dello SPORTELLO IMMIGRATI

promosso da: COORDINAMENTO IMMIGRATI IN LOTTA,

 C.S. MAGAZZINO 47, BRESCIA SOCIAL FORUM

Brescia, c.da del Carmine n. 16 – primo piano

dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle 20.00

 

Con la cosiddetta “Sanatoria” sarà possibile regolarizzare la posizione dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Ci sono due tipi di sanatoria:

1)    la sanatoria per chi svolge lavoro domestico o attività di assistenza familiare (colf e badanti), prevista dall’art. 33 della legge Bossi – Fini (kit bianco).

2)    la sanatoria per tutti i lavoratori dipendenti nei diversi settori produttivi (kit azzurro), prevista dal decreto emesso dal Governo in data 6 settembre. Questo decreto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni (si prevede che l’approvazione avverrà assai prima della scadenza dei sessanta giorni) e in quella sede potrebbero essere apportate alcune modifiche.

I kit sono distribuiti dagli Uffici Postali e contengono i moduli da compilare e le istruzioni, ossia:

-       il modulo per la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare;

-       il bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfetario;

-       la busta prestampata in cui inserire la documentazione da presentare all’Ufficio Postale;

-       la cedola dell’assicurata con l’indicazione del datore di lavoro e del lavoratore;

-       le istruzioni per la compilazione e la presentazione della dichiarazione.

Chiunque può ritirare i kit agli Uffici Postali, mentre la presentazione della dichiarazione dovrà essere fatta dal datore di lavoro, o da persona a cui sia stata rilasciata delega, accompagnata da una fotocopia del documento d’identità del datore di lavoro stesso.

La procedura per regolarizzare colf e badanti e quella per gli altri lavoratori sono identiche.

 

I TEMPI

Le sanatorie entrano in vigore il 10 settembre.

Ci sono due mesi di tempo per denunciare il rapporto di lavoro per colf e badanti (fino al 10 novembre), e un solo mese di tempo per la regolarizzazione degli altri lavoratori (fino al 10 ottobre). Fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale che riceve la domanda.

E’ possibile che i termini per la regolarizzazione vengano prorogati, o quanto meno che anche per il lavoro nelle imprese vengano dati due mesi di tempo.

 

CHI DEVE COMPILARE LA DOMANDA

La domanda può essere materialmente compilata  da chiunque, e deve essere firmata sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

 

CHI PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO

Possono essere regolarizzati tutti i lavoratori stranieri irregolari, che hanno intrattenuto un rapporto di lavoro nei tre mesi precedenti il 10 settembre. Con la circolare n. 14 del 9 settembre, il Ministero dell’Interno ha precisato che può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi precedenti il 10 settembre. Non sembra però che possano esistere strumenti effettivi di controllo per accertare la continuità del rapporto di lavoro nel periodo indicato, per cui, a meno che non esistano prove oggettive che l’immigrato in quel periodo non poteva essere occupato (ad esempio perché è entrato successivamente in Italia con un visto per turismo e si é recato in Questura a fare la dichiarazione di soggiorno), la domanda può ugualmente essere presentata.

Anche gli immigrati che hanno un permesso di soggiorno in corso di validità diverso da quello per lavoro, e quindi non a carattere stabile (turismo, motivi di studio, motivi umanitari, richiesta di asilo, ecc.), sembra possano regolarizzare rapporti di lavoro irregolari, così ottenendo un permesso di soggiorno per lavoro, così rendendo “stabile” (nei limiti di quanto è reso possibile dalla legge Bossi – Fini…) la loro posizione in Italia..

 

CHI NON PUO’ ESSERE REGOLARIZZATO

Non può essere regolarizzato chi:

-       ha ricevuto un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno (è quindi ostativa l’espulsione emessa dal Prefetto, non l’intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato emessa dal Questore).

-       è stato segnalato ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o dell’Unione Europea (es: espulsione in altri Paesi dell’U.E.).

-       è stato denunciato o condannato per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (si tratta dei reati per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto in flagranza: vi rientrano anche reati di non particolare gravità: furti, spaccio di droghe leggere, vendita di c.d. privi del timbro s.i.a.e., resistenza a pubblico ufficiale, ecc). Il fatto che la sola denuncia escluda lo straniero dalla regolarizzazione contrasta in modo palese con la presunzione di non colpevolezza, enunciata dall’art. 27 della Costituzione.

-       è destinatario di una misura di prevenzione o di sicurezza.

Per chi ha ricevuto un provvedimento di espulsione soltanto per aver violato le disposizioni sull’ingresso e il soggiorno in Italia, o per essersi sottratto ai controlli di frontiera, sembra che potrà essere richiesta la regolarizzazione, richiedendo al Prefetto la revoca dell’espulsione. Infatti è del tutto illogico escludere dalla regolarizzazione chi, nella stessa condizione giuridica di irregolarità di fronte alle leggi sul soggiorno rispetto a un altro lavoratore straniero, si differenzi da quello solo per aver avuto la sfortuna di incappare in un controllo di polizia, e quindi poi nel decreto di espulsione. In ogni caso, è opportuno che il lavoratore straniero che sia stato raggiunto da decreto di espulsione, per i motivi appena sopra detti, si prepari ad avanzare la richiesta di revoca dell’espulsione al Prefetto; è necessario conoscere quale sia stata la Prefettura che ha emesso l’espulsione, in quale periodo, le eventuali generalità diverse da quelle reali che sono state declinate dallo straniero. L’immigrato infatti deve essere consapevole che, se in occasione dell’espulsione ha dichiarato false generalità, la procedura di sanatoria con i dati anagrafici autentici potrà anche avere esito positivo (in questa fase non dovrebbe essere possibile collegare le generalità autentiche con quelle false dichiarate in precedenza), ma in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno, quando in base alla legge Bossi – Fini dovranno essere rilasciate le impronte digitali, inevitabilmente si verrà a conoscenza dell’esistenza del decreto di espulsione, anche se emesso con generalità diverse, e quindi il permesso di soggiorno non potrà essere rinnovato.

 

CHI, E COME, DEVE PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE

La sanatoria è stata congegnata in funzione degli interessi primari dei datori di lavoro e non dei lavoratori stranieri, la cui regolarizzazione avviene solo in conseguenza dell’iniziativa presa dal datore di lavoro, al quale viene data la possibilità di sanare gli illeciti di carattere penale, amministrativo e previdenziale, commessi assumendo uno lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno. Non è quindi consentito al lavoratore straniero di denunciare rapporti di lavoro irregolari pregressi per poter ottenere il permesso di soggiorno, né è consentita la regolarizzazione degli immigrati lavoratori autonomi. La conseguenza, facilmente prevedibile, è che per molti sarà impossibile emergere dalla clandestinità, e che molti altri per provarci saranno costretti a rivolgersi al mercato illegale di falsi contratti di lavoro.

Colf e badanti

Ogni famiglia può regolarizzare solo un/una colf, mentre non esistono limiti numerici per l’assunzione di assistenti familiari. L’assunzione di persone adibite all’assistenza familiare deve essere accompagnata da certificazione dell’A.S.L. o del medico curante, che attesta il bisogno di assistenza.

La regolarizzazione prevede il versamento, mediante bollettino di conto corrente postale contenuto nel kit, di un contributo forfetario di € 290, mentre altri € 40 dovranno essere all’Ufficio Postale come contributo alle spese della procedura. Il costo totale è quindi di € 330.

Per poter conseguire il permesso di soggiorno, la persona che svolge attività di colf o di assistenza familiare deve avere una retribuzione minima mensile lorda di 439 €, che può essere anche il risultato delle retribuzioni percepite da più datori di lavoro. Secondo le retribuzioni stabilite dai contratti collettivi, per arrivare all’importo minimo richiesto occorre lavorare almeno 19-20 ore settimanali. Con un unico contratto per 25 ore settimanali viene ridotto al minimo l’esborso dei contributi che dovranno essere versati una volta che il rapporto di lavoro sia stato regolarmente instaurato.

Quando l’attività lavorativa viene svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, è necessaria quanto meno la regolarizzazione di un numero di rapporti lavorativi che consenta di raggiungere il minimo di retribuzione stabilito. Ogni domanda dovrà essere accompagnata dal versamento forfetario (se i datori di lavoro sono tre, ognuno di questi dovrà versare il contributo di € 330); sembra che in questo caso le domande di regolarizzazione, provenienti da più datori di lavoro, dovranno essere presentate in un’unica busta.

Lavoratori dipendenti in imprese produttive

Possono procedere alla regolarizzazione i datori di lavoro che svolgono attività d’impresa: si tratta quindi delle attività che svolgono attività economica in qualsiasi settore, mentre ne sembrano esclusi i soggetti che non svolgono attività imprenditoriale (associazioni, o.n.l.u.s., ecc.). Non esiste limite al numero di lavoratori che ogni datore di lavoro può regolarizzare.

Il contratto dovrà essere a tempo indeterminato, o comunque di durata non inferiore a un anno. Così, mentre l’economia neoliberista spinge sempre più verso forme di lavoro flessibile (interinale, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), si pretende dal lavoratore straniero un contratto di lavoro di tipo tradizionale, certo più difficile da ottenere.

La regolarizzazione prevede il versamento, mediante bollettino di conto corrente postale contenuto nel kit, di un contributo forfetario di € 700 mentre altri € 100 dovranno essere all’Ufficio Postale come contributo alle spese della procedura. Il costo totale è quindi di € 800.

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda, compilata secondo le istruzioni contenute nel kit, devono essere allegati:

-       il bollettino di conto corrente postale attestante il pagamento del contributo forfetario;

-       certificato dell’ASL o del medico curante, che attesta il bisogno di assistenza (solo per “badanti”);

-       una copia del documento d’identità del datore di lavoro;

-       una copia di documento valido per l’espatrio (passaporto, lasciapassare) del lavoratore.

La mancanza di allegati dentro la busta comporterà l’accantonamento della pratica, che sarà posta in trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale e un eventuale provvedimento di archiviazione.

E’ importante indicare correttamente i recapiti del datore di lavoro e del lavoratore straniero, perché è all’indirizzo indicato che sarà inviato l’invito per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro.

E’ opportuno, prima di consegnare il kit all’Ufficio Postale, fare fotocopia della domanda e di tutta la documentazione allegata e conservarle. Deve essere conservata la ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale al momento della spedizione.

Il lavoratore straniero deve allegare la copia di un documento valido per l’espatrio, e tali sono solo il passaporto e il “lasciapassare” (che può essere rilasciato dalle autorità diplomatiche estere in Italia). Per il momento non sono ammessi documenti di altro genere, ciò che procurerebbe problemi insuperabili per chi non abbia mai avuto, o abbia smarrito, il passaporto. E’ comunque opportuno che chi si trova in questa condizione  richieda per tempo al proprio Consolato, o alla propria Ambasciata, un’attestazione d’identità, recante la propria fotografia, per essere pronto qualora vengano successivamente ammesse altre tipologie di documenti. Nello stesso modo dovrebbe procedere chi abbia sul proprio passaporto timbri d’ingresso in Italia in data successiva al 10 giugno 2002, in attesa di avere precise informazioni su quale sarà l’orientamento in casi del genere. Potrebbe anche essere possibile allegare alla domanda la copia di un documento sostitutivo del passaporto, integrando successivamente la documentazione col passaporto che nel frattempo andrà richiesto presso le Ambasciate o i Consolati in Italia. In questo caso, ovviamente, la domanda sarà momentaneamente accantonata, e valutata al termine delle operazioni di regolarizzazione.

Si deve ricordare che chi presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi.

 

IL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE

L’esame della domanda di regolarizzazione

Dopo essere stata presentata all’Ufficio Postale, la domanda verrà trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura competente, che ne esaminerà i presupposti di ammissibilità, mentre le Questure verificheranno la sussistenza di eventuali motivi ostativi alla concessione del permesso di soggiorno. Nel caso di esito positivo, datore di lavoro e lavoratore vengono convocati allo Sportello Polifunzionale che verrà istituito presso l’U.T.G.. I tempi del procedimento stabiliti dalla legge sono brevi: entro venti giorni dalla ricezione della domanda di regolarizzazione l’U.T.G. presso la Prefettura e la Questura devono svolgere gli accertamenti sopra detti, e l’U.T.G deve convocare le parti nei dieci giorni successivi alla comunicazione, da parte della Questura, della mancanza di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. In teoria, quindi, la procedura dovrebbe essere portata a termine entro poco più di un mese dalla presentazione della domanda; in pratica, si possono prevedere tempi di molto più lunghi.

Il contratto di soggiorno

Come detto, in caso di esito positivo l’U.T.G. convocherà datore di lavoro e lavoratore agli sportelli polifunzionali, dove si perfezionerà la pratica; la mancata presentazione determina l’improcedibilità e l’archiviazione della pratica. E’ questa la ragione per cui è essenziale che i recapiti che vengono indicati nella domanda di regolarizzazione siano reali ed effettivi; non venire a conoscenza della convocazione, e quindi non presentarsi all’U.T.G. nella data stabilita, significa perdere la possibilità di regolarizzarsi. Solo nel caso di giustificato motivo per la mancata presentazione, le parti potranno chiedere una nuova convocazione.

Una volta convocati presso lo Sportello Polifunzionale dell’U.T.G., (che a Brescia è stato istituito in via Lupi di Toscana, presso l’ex caserma Randaccio), il datore di lavoro (o un suo delegato) e il lavoratore si recheranno:

  1. presso la postazione dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del codice fiscale al lavoratore;
  2. presso il rappresentante della Prefettura - U.T.G. - , per la verifica definitiva della dichiarazione e la sua eventuale integrazione, nei dati eventualmente mancanti e necessari per l’ammissibilità della domanda;
  3. presso la postazione della Direzione Provinciale del Lavoro, per la stipula del contratto di soggiorno;
  4. presso il rappresentante della Questura, per la consegna del permesso di soggiorno.

A questo punto, il lavoratore straniero è il benvenuto nell’Italia della legge Bossi – Fini: se perderà il lavoro per più di sei mesi il permesso di soggiorno gli verrà revocato e potrà essere espulso con accompagnamento immediato alla frontiera, a meno che per qualche ragione, prima di essere espulso, non finisca segregato per sessanta giorni nei centri di detenzione amministrativa.

Rigetto e archiviazione della domanda.

L’U.T.G. presso la Prefettura tratterà prima le pratiche che risultino complete e a prima vista ammissibili. Le pratiche incomplete nella compilazione, o mancanti degli allegati previsti, e ancora quelle che sollevano dubbi o aspetti di particolare complessità verranno accantonate e trattate al termine di tutta la procedura. In ugual modo si procederà per le pratiche riguardanti le parti che non si sono presentate all’appuntamento fissato dallo Sportello Polifunzionale.

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione saranno notificati al domicilio delle persone interessate; dalla data di notificazione decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego, da proporsi con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

 

NOTE E CONSIGLI FINALI

La cosiddetta “sanatoria” lascia sin d’ora prevedere che un ampio numero di immigrati ne sarà escluso, a meno che non ne vengano significativamente ampliati i presupposti.

Al di là del giudizio di merito che si può formulare sul provvedimento di regolarizzazione, i cui intenti in punto di politiche sull’immigrazione sono tutti interni alla logica della vergognosa legge Bossi – Fini, si deve sottolineare come il testo approvato esprima una pessima tecnica legislativa, che dà luogo a seri problemi di interpretazione, e quindi alla difficoltà a fornire, in casi particolari ma niente affatto rari, indicazioni certe e tranquillizzanti su come comportarsi.

Va aggiunto che è lecito attendersi, nei prossimi mesi, l’emanazione di circolari esplicative e interpretative dal parte dei Ministeri competenti, e non è affatto escluso che in sede di conversione del decreto legge da parte del Parlamento siano apportate delle modifiche.

Quindi le indicazioni che sono qui state date sono da intendersi come provvisorie, e verranno integrate man mano che interverranno ulteriori elementi di certezza, così come si cercherà di dare risposta agli altri casi concreti che via via si presenteranno.

Quando, nelle informazioni riportate, si parla in forma dubitativa (sembra, è possibile, per il momento, ecc), si intende significare che le soluzioni prospettate sono frutto: di orientamenti ufficiosi provenienti dai Ministeri interessati, dell’interpretazione corrente tra studiosi e operatori della materia, e in qualche caso dalla personale esperienza di chi ha contribuito a redigere questo memorandum.

Il consiglio per tutte le persone chi si trovano in casi particolari è di non affrettarsi a presentare la domanda, in attesa di avere ulteriori elementi di conoscenza e di poter quindi valutare con piena cognizione di causa come cercare di superare il percorso a ostacoli che questa sanatoria propone.

Infine, loSportello Immigrati” rivendica una sanatoria generalizzata per tutti i migranti presenti in Italia, libertà di movimento e diritti di cittadinanza per tutti e per tutte; intende contribuire a costruire nei prossimi mesi un percorso di mobilitazione per l’estensione della sanatoria e contro la legge razzista che porta il nome di Bossi e Fini; partecipa alle iniziative del movimento degli immigrati e delle realtà che li sostengono su tutto il territorio nazionale.

Dovendo fare, in questo momento, i conti con questa sanatoria, lo “Sportello Immigrati” darà indicazioni per strappare alla clandestinità il maggior numero possibile di migranti, e  lo farà sia promuovendo campagne di sensibilizzazione perché tutti i datori di lavoro (famiglie e imprenditori) regolarizzino i loro dipendenti; sia cercando di sfruttare le “zone d’ombra” che la sanatoria mostra, per far entrare quante più persone possibile tra le strette maglie della regolarizzazione; sia promuovendo iniziative e campagne pubbliche per scardinare l’impianto restrittivo della sanatoria; sia infine organizzando vere e proprie iniziative di disobbedienza nei confronti della legge di sanatoria e della “Bossi – Fini”.

 

IL SOLO CONFINE CHE VOGLIAMO E’ QUELLO ANTIRAZZISTA

 

LO SPORTELLO IMMIGRATI, promosso da:

COORDINAMENTO IMMIGRATI IN LOTTA

CENTRO SOCIALE MAGAZZINO 47

BRESCIA SOCIAL FORUM