Da Legge 17 maggio 1999 n. 144:
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività
formative).
- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale
dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è
progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno
di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche
integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza
regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti
per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni
di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o
assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di
orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui ai comma 1 si
provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per
l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire
110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno
2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti
i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione,
nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei
crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse
di cui al com-ma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del
predetto regolamento, il Ministro del lavoro e ella previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a),
una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di
cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Le predette risorse possono essere altresì destinate al
sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione
per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le
disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle
finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad
esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali
competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano".
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 LUGLIO 2000, N. 257
( G.U. n.
216 del 15.09.2000)
REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE DELL'ART. 68 DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N.144, CONCERNENTE
L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE FINO AL DICIOTTESIOMO ANNO DI
ETA'.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l’articolo 87, quinto comma della Costituzione;
Visto
l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400;
Vista
la legge 17 maggio 1999, n.144;
Vista
la legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n.59;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;
Sentite
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a
livello nazionale;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione
del 25 febbraio 2000;
Sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella
seduta del 2 marzo 2000;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 7
luglio 2000;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E
M A N A
il
seguente regolamento:
Art.
1
(Oggetto)
1.
Il presente regolamento disciplina l’attuazione dell’articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo dell’obbligo di frequenza
di attività formative fino al diciottesimo anno di età, con
riferimento alle attività di competenza dello Stato.
2.
L’obbligo di cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo,
può essere assolto in percorsi, anche integrati, di istruzione e
formazione:
a)
nel sistema di istruzione scolastica;
b)
nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c)
nell’esercizio dell’apprendistato.
3.
Nelle attività formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto
riguarda i percorsi integrati di cui all’articolo 7, analogamente a
quanto previsto per le attività formative di cui alla lettera c)
dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed ai relativi
decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di formazione in materia
di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in
relazione all’organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli
specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività oggetto di
formazione.
4.
I contratti di lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte
giovani, devono comunque assicurare la possibilità di frequenza delle
attività formative di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5.
Il passaggio da un sistema all’altro, a norma del comma 2 del predetto
articolo 68, si consegue con le modalità previste dall’articolo 6
del presente regolamento.
6.
Ai fini del presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si
intendono le scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando
non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7 della legge
10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla
parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, anche le scuole secondarie superiori pareggiate o
legalmente riconosciute. Essi sono sede dell’assolvimento
dell’obbligo formativo nel sistema dell’istruzione.
Art.
2
(Attuazione
progressiva)
1.
Il presente provvedimento si applica progressivamente nei confronti dei giovani
presenti nel territorio dello Stato che:
a)
nell’anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l’obbligo di
istruzione;
b)
nell’anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
c)
a partire dall’anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2.
I giovani che nell’anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono
volontariamente accedere ai servizi per l’impiego competenti per
territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di
tutoraggio.
3.
Il presente provvedimento si applica altresì nei confronti dei minori
stranieri presenti nel territorio dello Stato.
Art.
3
(Adempimenti
delle istituzioni scolastiche)
1.
L’amministrazione scolastica periferica, d’intesa con la regione,
promuove con le province l’organizzazione di appositi incontri di
informazione e orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in
collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun
anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell’anno successivo, il quindicesimo
anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più
idoneo tra quelli di cui all’articolo 1, comma 2.
2.
Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionante,
l’anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici
dell’amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile
anche in via telematica, ai competenti servizi per l’impiego decentrati,
entro il 31 dicembre diogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono
nell’anno successivo il quindicesimo anno di età, con
l’indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3.
All’atto delle iscrizioni per l’anno scolastico successivo, le
istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti
all’obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell’itinerario
scolastico ovvero all’inserimento nel sistema della formazione
professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all’accesso
all’apprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti ai
servizi per l’impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza,
unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta.
4.
Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai
servizi per l’impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso
dell’anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra
scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e
di quelli che hanno cessato di frequentare l’istituto prima del 15 marzo.
Analoga comunicazione è fatta dall’istituzione scolastica per la
quale l’alunno ha ottenuto il passaggio.
5.
Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni
scolastiche comunicano ai servizi per l’impiego i dati di coloro che
hanno frequentato l’istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al
comma 3.
6.
Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l’impiego e con
l’ente locale competente le modalità di reciproca collaborazione
ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini
dell’istituzione e della tenuta dell’anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico, di cui
all’art. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n.144.
Art.
4
(Iniziative
formative e di orientamento per l’assolvimento dell’obbligo di frequenza
di attività formative)
1.
Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative
finalizzate al successo formativo, all’orientamento e al riorientamento,
previste in attuazione delle norme sull’elevamento dell’obbligo di
istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell’adempimento
dell’obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la
propria attività con quella dei servizi per l’impiego e degli enti
locali nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.
2.
Attività di istruzione finalizzate all’assolvimento
dell’obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono
parte di un contratto di lavoro diverso dall’apprendistato possono essere
programmate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro
autonomia, anche d’intesa con gli enti locali.
Art.
5
(Assolvimento
dell’obbligo nell’apprendistato)
1.
L’obbligo formativo è assolto all’interno del percorso di
apprendistato come disciplinato dall’articolo 16 della legge 24 giugno
1997, n. 196 e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi,
attraverso la frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno
120 ore annue.
2.
Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare
entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto
col Ministero della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza
Stato-regioni e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi,
criteri generali e contenuti per lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi
nonché standard formativi minimi necessari ad assicurare omogeneità
nazionale ai percorsi formativi. Ai predetti fini il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale si avvale della commissione di lavoro prevista dal decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Art.
6
(Passaggio
tra i sistemi)
1.
Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della
formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato, per
effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione
costituiscono crediti per l’accesso ai diversi anni dei corsi di
istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni
costituite, all’inizio di ciascun anno scolastico, e salva la
possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da
effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle
medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai
rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e
della formazione professionale tratti da elenchi predisposti
dall’amministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni
in materia di formazione professionale a norma dell’articolo 143, comma 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall’amministrazione
provinciale.
2.
Le commissioni,
sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali
ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed individuano
l’anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi,
rilasciando un apposito certificato, che l’interessato può
utilizzare per l’iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3.
Il certificato di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle
competenze essenziali relative alle discipline e attività
caratterizzanti il corso di studi cui si intende accedere. Esso può
contenere l’indicazione della necessità di eventuali integrazioni
della preparazione posseduta, da realizzare nel primo anno di inserimento,
anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.
4.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema
dell’istruzione a quelli della formazione professionale e dell’apprendistato
le istituzioni scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono
determinare, con apposite intese, i criteri e le modalità per la
valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini
del passaggio dall’uno all’altro sistema. Ai medesimi fini lo
Stato, le regioni e le province autonome possono promuovere e stipulare
apposite intese per definire ambiti di equivalenza dei percorsi formativi.
5.
E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art.
7
(Percorsi
integrati)
1. Le istituzioni
scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all’articolo 6, comma
1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9
agosto 1999, n. 323, e nel quadro della programmazione dell’offerta
formativa integrata di cui all’articolo 138, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono progettare e realizzare
percorsi formativi integrati. Tali percorsi, che sono realizzati in
convenzione con agenzie di formazione professionale o con altri soggetti
idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo da potenziare le capacità di
scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra il sistema di istruzione e
quello della formazione professionale.
2.
Le tipologie fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle
istituzioni scolastiche sono le seguenti:
a)
percorsi con integrazione curricolare, a norma dell’articolo 8, comma 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai
quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e una qualifica
professionale;
b)
percorsi con arricchimento curricolare, a norma dell’articolo 9, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in esito ai
quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e la
certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;
Art.
8
(Certificazioni
finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi)
1.
L’obbligo di frequenza di attività formative assolto a norma
dell’articolo 68, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144, è
attestato con apposita nota inserita nella certificazioni rilasciate in esito
agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le
indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato
d’intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città
ed autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell’obbligo
formativo l’attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con
la medesima procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione
rilasciata all’atto dell’assolvimento dell’obbligo scolastico
a norma dell’articolo 9 del regolamento emanato con decreto ministeriale
9 agosto 1999, n. 323.
2.
Le istituzioni comunicano ai servizi per l’impiego i nominativi di coloro
che hanno assolto all’obbligo della frequenza dell’obbligo
formativo nell’ambito del sistema di istruzione.
3.
A richiesta degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione
scolastica le istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in
tale periodo di applicazione allo studio.
4.
I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale
concordano le modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo
tra il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il
sistema informativo lavoro (SIL) di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469, ai fini di una piena attuazione
dell’obbligo di frequenza delle attività formative.
Art.
9
(Modalità
di finanziamento)
1.
Le risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lett. b) della legge 17
maggio 1999, n. 144 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al
comma 1, lettera a) del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica
istruzione, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale provvede a ripartire annualmente tali risorse per lo svolgimento delle
attività di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2.
Le risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a) della legge n. 144
del 1999 sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1,
lettere b) e c) nonché delle attività previste dal comma 3 del
medesimo articolo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
d’intesa col Ministero della pubblica istruzione provvede a ripartire
annualmente tali risorse tra le regioni sulla base del numero di giovani di 15,
16 e 17 anni residenti in ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola
nell’anno scolastico precedente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 12 luglio 2000
CIAMPI
AMATO,
Presidente del Consiglio dei Ministri
DE
MAURO, Ministro della pubblica istruzione
SALVI,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
VISCO,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica