In seguito alla telefonata con la dott.ssa Colautti, vice capo gabinetto della Prefettura di Trieste, in data 10.09.02, e sulla base della Circolare emessa dal Ministero dell’interno in data odierna, rivolta a tutte le Prefetture ho avuto conferma dei seguenti punti lacunosi relativi alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari:

 

1.     La richiesta di asilo politico non è incompatibile con la domanda di regolarizzazione.

2.     Requisito necessario è il possesso di un documento valido per l’espatrio in corso di validità

3.     Se il suddetto documento fosse scaduto, ci si dovrà rivolgere al proprio consolato per il rilascio:

·      di un documento sostitutivo temporaneo, nell’attesa del passaporto definitivo

                                                 oppure (in via subordinata)

·      sarà sufficiente la richiesta al consolato del rinnovo del passaporto

4.     Chi è completamente sprovvisto di documenti validi per l’espatrio, non può accedere alla sanatoria.

N.B. ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA IN FOTOCOPIA SIA IL DOCUMENTO SCADUTO SIA IL DOCUMENTO RILASCIATO DAL PRORPIO CONSOLATO (quello temporaneo o la semplice domanda sopracitati)

5. il ricorso contro il diniego dello status di rifugiato della C.C. non risulta incompatibile con la richiesta di regolarizzazione.