In seguito alla
telefonata con la dott.ssa Colautti, vice capo gabinetto della Prefettura di
Trieste, in data 10.09.02, e sulla base della Circolare emessa dal Ministero
dell’interno in data odierna, rivolta a tutte le Prefetture ho avuto
conferma dei seguenti punti lacunosi relativi alla regolarizzazione dei
lavoratori extracomunitari:
1. La richiesta di asilo politico non è incompatibile con la domanda di regolarizzazione.
2. Requisito necessario è il possesso di un documento valido per
l’espatrio in corso di validità
3. Se il suddetto documento fosse scaduto, ci si dovrà rivolgere al proprio consolato per il rilascio:
· di un documento sostitutivo temporaneo,
nell’attesa del passaporto definitivo
oppure (in via subordinata)
· sarà sufficiente la richiesta al consolato del rinnovo del passaporto
4. Chi è completamente sprovvisto di
documenti validi per l’espatrio, non può accedere alla sanatoria.
N.B. ALLA DOMANDA
DEVE ESSERE ALLEGATA IN FOTOCOPIA SIA IL DOCUMENTO SCADUTO SIA IL DOCUMENTO
RILASCIATO DAL PRORPIO CONSOLATO (quello temporaneo o la semplice domanda
sopracitati)
5. il ricorso
contro il diniego dello status di rifugiato della C.C. non risulta
incompatibile con la richiesta di regolarizzazione.