"I
minori stranieri non accompagnati"
Newsletter -
n. 3 / Settembre 2002
In questo
numero:
1) Rinnovo del
permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni
2)
Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare
il permesso di soggiorno
3) Ottenimento
di un permesso di soggiorno per lavoro prima del compimento dei 18 anni
attraverso la regolarizzazione
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Carissime/i,
questo numero
della Newsletter e' interamente dedicato al problema del permesso di
soggiorno.
Con l'entrata in
vigore della nuova legge sull'immigrazione (c.d. Bossi-Fini) e del
decreto-legge concernente la regolarizzazione, infatti, si apre la possibilita'
per alcuni minori non accompagnati e per alcuni ragazzi che sono diventati
irregolari al compimento dei 18 anni, di ottenere un permesso di soggiorno per
lavoro o per studio.
E' importante
che le informazioni siano diffuse il piu' ampiamente e
rapidamente possibile, soprattutto per quanto riguarda la
regolarizzazione, in quanto i tempi per accedervi sono molto stretti.
Per qualsiasi
chiarimento o consulenza su specifici casi riguardanti minori stranieri non
accompagnati, Save the Children ha attivato un servizio di
consulenza legale
via e-mail al quale potrete rivolgervi, a partire dal 16
settembre, scrivendo a: legale@savethechildren.it
Cordiali saluti,
Elena Rozzi
(responsabile
Programma "Minori stranieri non accompagnati" Save the Children
Italia)
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1) Rinnovo
del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni
1.1) La
possibilita' di rinnovo introdotta dalla nuova legge
Con l'entrata in
vigore della nuova legge sull'immigrazione n. 189/2002 possono convertire il
permesso di soggiorno per minore eta' o per affidamento in permesso per lavoro,
accesso al lavoro o studio, al compimento dei 18 anni, i minori stranieri
non accompagnati che soddisfino le seguenti condizioni:
- non hanno
ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori
stranieri;
- sono entrati
in Italia da almeno 3 anni, cioe' prima del compimento dei 15 anni;
- hanno seguito
per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un
ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto
nel registro previsto dall'art. 52 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99;
non e' chiaro che cosa debba intendersi esattamente per "progetto di
integrazione sociale e civile" e come questa disposizione sara'
interpretata dalle Questure, ma e' ipotizzabile che l'aver frequentato
corsi di studio o corsi di formazione professionale, o aver svolto attivita'
lavorative o attivita' finalizzate all'avviamento al lavoro quali borse di
formazione-lavoro possano essere elementi utili a dimostrare di aver
seguito un progetto di integrazione; si attendono chiarimenti in proposito
da parte del Governo;
- frequentano
corsi di studio, o svolgono attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con
le modalita' previste dalla legge italiana, o sono in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato;
- hanno la
disponibilita' di un alloggio.
La sussistenza
di tali requisiti deve essere dimostrata, con idonea documentazione, dall'ente
gestore del progetto di integrazione.
La legge
stabilisce che il numero dei permessi di soggiorno rilasciati a minori non
accompagnati al compimento della maggiore eta' sia detratto dalle quote di
ingresso definite annualmente dal decreto flussi, ma non chiarisce se la
detrazione debba essere effettuata rispetto alle quote fissate per l'anno
successivo o rispetto alle quote precedentemente definite. Questa seconda
interpretazione implicherebbe la necessita' di attendere ogni anno l'emanazione
del decreto flussi e, in caso di mancata emanazione del decreto stesso,
l'impossibilita' di convertire questi permessi a causa dell'esaurimento delle
quote. Si attendono chiarimenti in proposito da parte del Governo.
Riportiamo
l'articolo della legge 189/2002 concernente i minori stranieri non accompagnati:
Art. 25.
(Minori affidati
al compimento della maggiore eta')
1. All'articolo
32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il
permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato per motivi di
studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al
compimento della maggiore eta', sempreche' non sia intervenuta una decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri
non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due
anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente
pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia
iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394.
1-ter. L'ente
gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma
1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre
anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'
di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero
e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il
numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e'
portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4".
Il testo della
legge n. 189/2002 può essere consultato alla pagina
http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
Prossimamente
sara' disponibile alla pagina
http://www.savethechildren.it/minori/proposte.htm una lettera che verra'
inviata al Governo per chiedere che il regolamento di attuazione della nuova
legge, che dovra' essere discusso e approvato nei prossimi mesi, chiarisca gli
aspetti attualmente oggetto di incertezze interpretative stabilendo
disposizioni conformi al principio del "superiore interesse del
minore".
1.2) I minori
esclusi dalla nuova legge
Riguardo ai
minori che non soddisfino le condizioni previste dalla legge 189/2002 (ad
es. minori entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni), la
normativa e' piu' incerta.
A) Fino
all'entrata in vigore della legge 189/2002, la maggior parte delle Questure,
applicando la circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001, consentivano
di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' solo
ai minori che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- hanno ricevuto
un provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" da parte
del Comitato per i minori stranieri;
- hanno un
provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge 184/83 dal Tribunale
per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice Tutelare.
E' auspicabile
che si continui a consentire la conversione del permesso di soggiorno a questi
minori, a prescindere dalle condizioni fissate dalla nuova legge 189/2002
(quali ad es. le condizioni relative alla data di ingresso in Italia o di
inizio del progetto di integrazione).
B) Ai minori che
non soddisfino ne' le condizioni previste dalla nuova legge 189/2002, ne'
quelle previste dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001, le
Questure in generale rifiutano la conversione del permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni.
Tuttavia, in
diversi casi sono stati vinti ricorsi al TAR contro il rifiuto della Questura
di convertire il permesso di soggiorno.
In generale,
hanno più possibilità di vincere un ricorso al TAR i minori che,
pur non avendo ricevuto un provvedimento di "non luogo a provvedere al
rimpatrio" da parte del Comitato per i minori stranieri, si trovano nelle
seguenti condizioni:
- hanno un
provvedimento di affidamento disposto ai sensi della legge 184/83 dal Tribunale
per i minorenni o dai servizi sociali e dal Giudice Tutelare, oppure un
provvedimento di tutela (l'art. 32, co. 1 del T.U. 286/98 stabilisce
infatti che possono convertire il permesso di soggiorno al compimento dei 18
anni i minori "comunque affidati" ai sensi dell'art. 2 della legge
184/83);
- possono
dimostrare di essersi integrati nella societa' italiana, dimostrando di aver
frequentato la scuola o corsi di formazione professionale o di aver lavorato o
di avere un'offerta di lavoro.
La
giurisprudenza e alcuni testi di ricorsi possono essere consultati alla pagina
http://www.savethechildren.it/minori/ricorsi.htm
2)
Regolarizzazione dei ragazzi che hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare
il permesso di soggiorno
I ragazzi che
hanno compiuto 18 anni senza poter rinnovare il permesso di soggiorno e che si
trovano attualmente in Italia come irregolari, possono accedere alla
regolarizzazione se soddisfano le condizioni stabilite in merito dalla legge
189/2002, dal decreto-legge 195/2002 e dalle relative circolari ministeriali.
Riportiamo di
seguito alcune indicazioni fondamentali, rimandando al sito curato dall'ASGI
(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione)
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm per
le istruzioni di dettaglio relative alla procedura e per gli aggiornamenti riguardanti
le disposizioni che saranno successivamente introdotte mediante circolari
(suggeriamo di consultare periodicamente gli aggiornamenti anche perche' e'
possibile che le circolari introducano disposizioni meno restrittive di quelle
stabilite inizialmente).
Sono previste
norme parzialmente differenti per la regolarizzazione di assistenti alla
persona e collaboratori domestici e per la regolarizzazione degli altri
lavoratori dipendenti.
2.1) Chi puo'
accedere alla regolarizzazione:
A) Possono essere
regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da datori di
lavoro italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente
soggiornanti, nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
legge 189/2002 e del decreto-legge 195/2002, ovvero tra il 10 giugno e il 10
settembre 2002. E' necessario aver lavorato per tutti e tre i mesi e non solo
aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, anche se
non e' chiaro come questo dovra' essere dimostrato; probabilmente, in mancanza
di prove contrarie (quali timbri a data sul passaporto che dimostrino un
ingresso in Italia successivo al 10 giugno) sara' sufficiente la dichiarazione
da parte del datore di lavoro secondo la quale il rapporto di lavoro ha avuto
luogo per tutti e tre i mesi.
Per la
regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla persona e
collaboratori domestici, il datore di lavoro deve impegnarsi a stipulare un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o comunque di durata non
inferiore a un anno.
B) Non possono
essere regolarizzati gli stranieri che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
- hanno ricevuto
un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del
permesso di soggiorno
- risultano
segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da
parte di paesi con i quali l'Italia abbia stipulato accordi o convenzioni
internazionali in tal senso;
- sono stati
denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale (per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza), salvo che abbiano ottenuto un provvedimento che
esclude il reato o la loro responsabilita', e salvi gli effetti della
riabilitazione;
- sono
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi gli effetti
della riabilitazione;
- hanno ricevuto
un provvedimento limitativo della liberta' personale (questa condizione e'
posta solo per la regolarizzazione dei lavoratori diversi da assistenti alla
persona e collaboratori domestici);
- risultano
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
2.2) Cenni
sulla procedura:
A) scadenze: la
domanda di regolarizzazione deve essere presentata:
- entro il 10
novembre 2002, per la regolarizzazione di assistenti alla persona e
collaboratori domestici;
- entro il 10
ottobre 2002, per la regolarizzazione degli altri lavoratori.
B) costo: il
datore di lavoro deve versare per la regolarizzazione di un lavoratore:
- 330 euro (290
per i contributi + 40 per la spedizione), per assistenti alla persona e
collaboratori domestici;
- 800 euro (700
per i contributi + 100 per la spedizione), per altri lavoratori.
C) avvio della
procedura:
- i moduli per
la regolarizzazione possono essere ritirati presso gli Uffici Postali e presso
altre sedi stabilite a livello locale (sindacati, associazioni, patronati
ecc.);
- il datore di
lavoro deve effettuare il versamento dei contributi e quindi inviare per posta
alla Prefettura-UTG la busta con il modulo compilato, la ricevuta del
pagamento dei contributi, e gli altri documenti richiesti; la spedizione puo'
essere effettuata anche da altra persona per conto del datore di lavoro,
purche' munita di delega e di documento di identita' del datore di lavoro;
- per le fasi
successive della procedura: vedi il sito dell'ASGI:
http://digilander.libero.it/asgi.italia/sanatoria2002/sanatoria.index.htm
3)
Ottenimento di un permesso per lavoro prima del compimento dei 18 anni
attraverso la regolarizzazione
La legge e il
decreto-legge che dettano le disposizioni relative alla regolarizzazione non
escludono la possibilita' di accedervi per gli stranieri minorenni: di
conseguenza, dovrebbero poter ottenere un permesso per lavoro ancora durante la
minore eta' quei minori titolari di permesso di soggiorno per minore età
o sprovvisti di permesso di soggiorno che soddisfino:
A) le
condizioni previste per la regolarizzazione (vedi par. precedente)
B) le
condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di attivita' lavorative da
parte di minorenni, tra le quali ricordiamo:
- possono
svolgere attivita' lavorative i minori che hanno compiuto 15 anni e che
hanno assolto l'obbligo scolastico;
- i minori sono
soggetti all'obbligo formativo fino ai 18 anni e quindi possono stipulare solo
contratti di lavoro con contenuti formativi, quali i contratti di
apprendistato; l'obbligo formativo si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale;
- per la stipula
del contratto, e' necessario che l'ASL competente certifichi, a seguito di
visita medica, l'idoneita' del minore a svolgere quella specifica
attivita' lavorativa;
- i minori non
possono in generale svolgere determinati tipi di lavoro (lavori insalubri o
pericolosi, lavoro notturno ecc.).
La possibilita'
di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro attraverso la regolarizzazione
risolverebbe i noti problemi connessi al permesso di soggiorno per minore eta',
in quanto i minori titolari di permesso per lavoro potrebbero ovviamente
lavorare e potrebbero rinnovare il permesso al compimento dei 18 anni.
Si attendono
chiarimenti da parte del Governo sulla possibilita' per i minorenni di accedere
alla regolarizzazione: non appena tali chiarimenti saranno resi noti, ne daremo
comunicazione alla pagina http://www.savethechildren.it/minori/normativa.htm
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