(Sergio Briguglio 15/9/2002)

 

PRINCIPALI CONTENUTI DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO IN VIA DI DEFINIZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

 

Ingresso e soggiorno per lavoro

 

             I.     Lavoro subordinato

 

o      documento di viaggio

o      eventuale certificato di buona condotta

o      mezzi di sostentamento > assistenza pubblica

o      contratto per attivita’ per cui lo straniero sia qualificato

o      prova della “necessita’ economica” (accertamento di indisponibilita’)

o      per specifici settori, per numero limitato di posti e per tempo limitato (anche non soddisfatto)

o      per alto reddito lavoratore

o      se datore di lavoro versa contributo per integrazione

o      lavoratore con permesso in corso di validita’

o      lavoratore con > 3 anni di lavoro nello Stato membro negli ultimi 5

o      condizioni lavorative

o      previdenza

o      sanita’

o      riconoscimento titoli

o      liberta’ di associazione (anche sindacale)

o      accesso alla formazione professionale (limitabile a soggiorni pregressi > 1 anno)

o      accesso alla fornitura di servizi disponibili al pubblico (per l’alloggio con sostengo pubblico, limitabile a soggiorni pregressi > 3 anni)

 

               II.     Lavoro autonomo

 

o      piano d’affari, risorse sufficienti, adempimenti necessari per l’attivita’ (in luogo del contratto)

o      dimostrazione dell’effetto positivo sull’economia nazionale (in luogo del requisito di necessita’ economica)

o      per specifiche attivita’ o regioni (anche non soddisfatto)

o      per alto investimento

o      rilascio di un permesso a straniero che abbia svolto legalmente attivita’ di lavoro autonomo in uno Stato membro per almeno tre anni negli ultimi cinque

o      durata del permesso

o      rinnovo del permesso

o      limitazioni relative all’accesso ad altro tipo di attivita’ autonoma o alla regione in cui l’attivita’ puo’ essere svolta

o      revoca del permesso (la condizione di disoccupazione prolungata e’ sostituita da quella di prolungato ricorso all’assistenza pubblica, con la stessa misura temporale)

o      diritti del titolare del permesso

 

                 III.     Disposizioni generali

 

·       Possibile, per limiti di accoglienza, imposizione di tetti o sospensione di rilascio di permessi; necessaria la definizione di criteri per la gestione di graduatorie dei richiedenti

·       Tutte le limitazioni o le facilitazioni devono essere motivate e comunicate agli Stati membri e alla Commissione

·       Decisione sulla domanda di rlascio, rinnovo o modifica del permesso: entro 180 gg. (45 per dipendenti di societa’ estere, tirocinanti, “alla pari”)

·       Permesso rifiutabile o revocabile per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita’ pubblica (ma non per malattia insorta dopo il primo rilascio)

·       Decisioni negative impugnabili giurisdizionalmente

·       Condizioni di ingresso e soggiorno per lavoro pubblicizzate su web

 

 

Studenti

 

o      possesso di un passaporto valido

o      preiscrizione (anche con riserva) in un corso inserito di provata serieta’

o      mezzi sufficienti dimostrabili in vari modi (incluse borse, prestiti d’onore, garanzie, ospitalita’); dal secondo anno, concorrono anche i redditi da lavoro

o      eventuale copertura assicurativa per cure e ricoveri

o      assenza di pericolo per sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica.

o      prova del pagamento delle tasse di iscrizione.

 

 

Ricongiungimento familiare

 

o      coniuge

o      figli minori (anche adottati) del richiedente o del coniuge (previa autorizzazione dell’altro genitore affidatario); eta’ > 12 anni: possibile verifica condizione integrazione, se gia’ in vigore

o      genitori a carico, privi di adeguata assistenza in patria

o      figli maggiorenni a carico, non autosufficienti per salute

o      convivente non coniugato con relazione stabile e duratura (o persona con relazione stabile formalmente registrata) e relativi figli non coniugati (anche adottati)

o      disponibilita’ alloggio idoneo

o      assicurazione sanitaria

o      risorse stabili (contributo di tutti i familiari) > assistenza pubblica (o pensione sociale)

o      escluse eventuali limitazioni per minori > 12 anni

o      ammissibili altri familiari a carico

o      ammessi i genitori (anche non a carico) o, in mancanza, il tutore o altri familiari del minore non accompagnato

o      non consentita revoca o rifiuto di rinnovo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (assurdo!)

o      tolleranza verso la mancanza di documenti che provino i vincoli

o      esonero da dimostrazione alloggio, assicurazione, risorse

 

 

Residenti di lungo periodo

 

o      durata < 6 mesi consecutivi

o      motivi di servizio di leva, distacco per lavoro, studio, ricerca, malattia grave, gravidanza

o      seguito di familiare che esercita diritto di libera circolazione per cittadini UE o diritto di soggiorno per residenti di lungo periodo

o      acquisto fraudolento

o      assenza > 2 anni consecutivi (salvo che lo Stato membro lo escluda o preveda deroghe, ed esclusa assenza per diritto di soggiorno in altro Stato membro)

o      acquisto di analogo status in altro Stato membro

o      adozione di un provvedimento di allontanamento

o      consentito solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (non mere condanne penali, ne’ opportunita’ economica), sanzionati anche per cittadini nazionali

o      tenuti in considerazione durata del soggiorno, eta’, conseguenze per la persona e per i familiari, legami con lo Stato membro e con il paese di origine

o      impugnabile giurisdizionalmente, con effetto sospensivo automatico; garantita l’assistenza giudiziaria come per cittadino in caso di indigenza

o      escluso la direttissima

o      lavoro (escluso esercizio di pubblici poteri)

o      studio e formazione

o      riconoscimento titoli

o      protezione sociale (es.: assegni familiari, pensioni di anzianita’, indennita’ di disoccupazione)

o      assistenza medica

o      assistenza sociale (es.: assegno sociale, pensione minima, assistenza sanitaria gratuita)

o      agevolazioni sociali (es.: pasti gratuiti per figli) e fiscali (deduzioni e detrazioni)

o      accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusa l’assistenza alloggiativa

o      liberta’ di associazione (sindacale, di categoria, etc.)

o      liberta’ di circolazione nel territorio dello Stato

o      svolge attivita’ lavorativa (inclusa malattia, infortunio, disoccupazione con indennita’, formazione professionale connessa, salvo disoccupazione involontaria con precedente attivita’)

o      e’ iscritto corso di studio o formazione e dispone di reddito sufficiente e assicurazione sanitaria

o      dispone di reddito sufficiente e assicurazione sanitaria (include la precedente!)

 

 

Rimpatrio

 

·       In tutti i casi di rimpatrio, rispetto dei diritti in relazione a

o      presentazione di un ricorso durante la procedura di rimpatrio

o      controllo giurisdizionale della detenzione

o      unita’ familiare

o      interesse superiore del minore

o      tutela dei dati personali

·       Opportune forme di sostegno al paese d’origine e alla persona rimpatriata

·       Allontanamento obbligatorio (salvo sofferenza estrema) in caso di

o      condanna a pena grave o per reati gravi

o      pericolo per l’ordine pubblico o sicurezza dello Stato

·       Divieto di allontanamento (salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato) per

o      residenti di lungo periodo

o      familiari di cittadini dell’Unione europea

o      rifugiati o titolari di protezione internazionale

o      persone nate in uno Stato membro, mai vissute nel paese d’appartenenza

·       Allontanamento obbligatorio (salvo sofferenza irragionevole) in caso di

o      violazione norme su ingresso e soggiorno;

o      cessazione (anche per revoca) del soggiorno legale (previsto effetto sospensivo del ricorso contro diniego di rinnovo o di conversione; valutazione, ai fini della revoca, della proporzionalita’ e delle effettive responsabilita’ – es.: scadenza passaporto)

o      sottoposto a convalida giudiziaria

o      escluso per certe categorie (da definire)

o      eseguito in modo da garantire trattamento umano e separazione da condannati

o      temporalmente limitato (limiti da fissare)

o      sostituibile con misure alternative (da individuare)

o      rispettoso del principio di non refoulement (anche indiretto)

o      rispettoso del diritto dei minori e del diritto all’unita’ familiare

o      con temporanea esclusione del rimpatrio verso determinati paesi a rischio

o      Nota: non prevista una previa convalida giudiziaria

o      esonero per chi dimostra di essere rimpatriato spontaneamente

o      graduazione negli altri casi (accompagnamenti coattivi, reati, pericolosita’ per ordine pubblico o sicurezza dello Stato)

 

 

Asilo

 

             I.     Procedura di riconoscimento e revoca

 

·       Salvo esplicita richiesta di diversa protezione, stessa procedura per tutte le domande (salvo presentazione presso rappresentanza)

·       La tempestivita’ della presentazione non e’, di per se’, condizione necessaria

·       Ciascun adulto ha diritto di presentare domanda per suo conto

·       Allontanamento non anteriore alla decisione di primo grado (salvo deroghe per domande ripetute)

·       Decisioni (anche su ricorso) motivate su base individuale, comunicate per iscritto con modalita’ di impugnazione, per tempo, e (in mancanza di assistenza legale) in lingua presumibilmente comprensibile

·       Richiedente informato su diritti, doveri e procedura per iscritto, in lingua presumibilmente comprensibile

·       Diritto all’assistenza gratuita di interprete (nei limiti del ragionevole) per colloquio con autorita’ accertante o con autorita’ competente per ricorso

·       Non rifiutabile comunicazione con ACNUR o ONG delegate (anche in sede di ricorso)

·       Diritto al colloquio, salvo

o      decisione comunque positiva

o      impossibilita’ del richiedente di sostenere il colloquio

o      impossibilita’ di trovare interprete

o      mancata presentazione del richiedente

·       In mancanza di colloquio, diritto del richiedente di presentare osservazioni prima della decisione di primo grado, con assistenza legale e, se minore, di rappresentante (gratuita, se la causa e’ la mancanza di interprete)

·       Colloquio e osservazioni di per se’ non necessari per decisione favorevole

·       Colloquio in lingua presumibilmente comprensibile

·       Verbale del colloquio messo tempestivamente a disposizione del richiedente

·       Diritto all’assistenza legale; gratuita in sede di ricorso (eventualmente per soli indigenti o per avvocati o consulenti designati dalla legge all’assistenza di richiedenti)

·       Accesso dell’assistente legale alle informazioni cui accede l’autorita’ di ricorso; accesso al richiedente trattenuto (salvo limiti, non preclusivi, per motivi di sicurezza); presenza garantita a tutti i colloqui previsti dalla procedura (assistente avvertito per tempo)

·       Per minori non accompagnati:

o      nominato al piu’ presto rappresentante, che partecipa al colloquio anche con osservazioni e domande

o      responsabile del colloquio e della decisione competente in materia

o      informazione preventiva su eventuale visita medica (il rifiuto non giustifica di per se’ decisione negativa)

·       Richiedente tenuto a fornire gli elementi necessari su eta’, origine, identita’, nazionalita’, itinerari di viaggio, documenti di identita’ e di viaggio e motivi del timore di persecuzione; beneficio del dubbio in relazione a singoli elementi non provati, in caso di coerenza e collaborazione sul resto

·       Trattenimento del richiedente in sede di esame di primo grado (sottoposto a convalida iniziale e periodica dell’autorita’ giudiziaria) in caso di

o      necessita’ per esame efficiente

o      pericolo di fuga

o      necessita’ per decisione di primo grado rapida (< 15 gg.)

o      attesa trasferimento in Stato che abbia accettato la responsabilita’ dell’esame ex Dublino-II (< 1 mese)

·       Trattenimento sempre possibile in sede di esame di secondo grado

·       Domanda implicitamente ritirata o abbandonata se il richiedente, per un tempo ragionevolmente lungo non ottempera agli obblighi (di collaborazione, di presentazione, etc.) o si allontana senza autorizzazione e senza prendere successivamente contatto conn l’autorita’ dal luogo di trattenimento o di dimora

·       In caso ritiro (esplicito o implicito) o abbandono della domanda, l’autorita’ puo’ rigettare la domanda (se ha elementi sufficienti) o sospendere l’esame

·       Il richiedente ha diritto a ripresentare una domanda ritirata o abbandonata; se gia’ rigettata, la domanda ripresentata puo’ essere trattata come domanda ripetuta

·       ACNUR e ONG delegate hanno diritto di accedere alle aree di trattenimento e alle informazioni relative a ogni domanda (previo consenso del richiedente), e di presentare pareri in qualunque fase della procedura

·       Trattamento delle informazioni tale da impedire che l’autorita’ del paese di origine del richiedente sappia della presentazione di una domanda (in contrasto con la ventilata possibilita’ di pubblicazione in G.U. dell’esito della domanda)

·       Procedura accelerata applicabile in caso di

o      domanda (presumibilmente) inammissibile

o      domanda manifestamente infondata

o      domanda (presumibilmente) infondata

o      domanda ripetuta

o      domanda cui si applichi una procedura alla frontiera

·       Decisione in caso di procedura accelerata entro 3 mesi (prorogabili di 3 mesi, previa comunicazione scritta all’interessato o al suo assistente legale); mancato rispetto del limite: procedura ordinaria (salvo responsabilita’ del richiedente); i termini non valgono in caso di inammissibilita’ ex Dublino-II

·       Domanda inammissibile se

o      altro Stato ha accettato la responsabilita’ dell’esame ex Dublino-II

o      altro Stato (non membro) e’ Stato di primo asilo

o      altro Stato (non membro) e’ paese terzo sicuro

o      altro Stato membro o altro Stato diverso da quello d’origine e da considerarsi paese terzo sicuro hanno chiesto l’estradizione del richiedente e tale estradizione e’ legale

o      il richiedente e’ incriminato da un Tribunale in ternazionale

·       Un paese e’ di primo asilo se ha gia’ concesso protezione al richiedente e questi puo’ ancora avvalersene

·       Un paese e’ considerato sicuro solo se offre garanzie rispetto alle procedure e al trattamento relativo ai rifugiati e al rispetto dei diritti dell’Uomo (condizioni dettagliate definite nell’Allegato I alla direttiva; nota: non del tutto coerenti con la direttiva) e se

o      il richiedente ha legami stretti o ha avuto possibilita’ di ottenere protezione

o      vi e’ motivo di ritenere che il richiedente sara’ ammesso o riammesso per l’esame di una domanda di protezione

o      non vi e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese non risulti sicuro

·       Una domanda e’ manifestamente infondata in caso di

o      presentazione, a sostegno della domanda, di soli elementi privi di qualunque relazione con la Convenzione di Ginevra (nota: e se relativi a protezione sussidiaria?)

o      provenienza da paese d’origine sicuro

o      manifesta esclusione del richiedente dalla condizione di rifugiato in base alla direttiva sullo status

·       Un paese e’ considerato paese d’origine sicuro solo se offre garanzie di stabilita’ e di rispetto delle liberta’ democratiche (condizioni dettagliate definite nell’Allegato II alla direttiva) e se

o      il richiedente ne ha la cittadinanza (o ne aveva la stabile residenza, se apolide)

o      non vi e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese non risulti sicuro

·       Una domanda e’ infondata se sono assenti motivi di fondato timore di persecuzione (ai sensi della direttiva sullo status) e se e’ soddisfatta una delle condizioni seguenti:

o      occultamento di elementi determinanti per la decisione

o      dichiarazione deliberatamente falsa

o      ripresentazione di una domanda priva di elementi sostanziali nuovi (nota: probabilmente in assenza di procedure apposite per domande ripetute)

o      presentazione della domanda solo nell’imminenza dell’esecuzione o dell’adozione di un provvedimento di allontanamento

o      mancato rispetto degli obblighi (collaborazione, presentazione, etc.)

o      ingresso o prolungamento di soggiorno illegali, senza presentazione puntuale alle autorita’

o      pericolo per sicurezza dello stato o condanna definitiva per crimine particolarmente grave (nota: in quale paese?)

·       Possibile prevedere apposita procedura per domande ripetute (presentate dopo ritiro o rigetto della precedente; nota: o abbandono?):

o      pre-esame per valutare se esistano elementi che possano produrre un esito favorevole e se non vi sia responsabilita’ del richiedente per la mancata emersione di tali elementi nel primo esame

o      garanzie riguardo a informazione su procedura, esito e modalita’ di impugnazione, interprete, comunicazione con ACNUR o ONG delegata

o      possibile previsione (purche’ non preclusiva) di limiti di tempo per presentare fatti nuovi una volta appresi

o      possibile limitazione del pre-esame alla valutazione di osservazioni scritte (purche’ non preclusiva)

o      esito positivo del pre-esame: procedura con tutte le garanzie

·       Ammesso il mantenimento di procedure alla frontiera (ingresso del richiedente autorizzato solo in caso di esito positivo dell’esame) gia’ vigenti, purche’ compatibili con le garanzie riguardo ad accesso alla procedura, diritto a rimanere fino a decisione assunta, motivazione della decisione negativa e informazione sui mezzi di impugnazione, diritto all’assistenza giuridica e alla rappresentanza legale, diritti del rappresentante o consulente legale, garanzie per i minori non accompagnati, trattenimento, ruolo dell’ACNUR, protezione dei dati

·       Decisione assunta entro 2 settimane (prorogabili di altre 2, previa convalida giudiziaria); trascorso il limite: ammissione al territorio e alla relativa procedura

·       Possibile esame per revoca o annullamento dello status in caso di emersione di motivi validi; stesse garanzie per procedura ordinaria d’esame (se decide autorita’ accertante) o per verifica della decisione (se decide altra autorita’); possibili deroghe per impossibilita’ di applicazione (nota: previsione troppo generica)

·       Diritto al ricorso giurisdizionale avverso decisione negativa sulla domanda, diniego di riapertura di esame sospeso, proroga termini procedura accelerata; possibile verifica intermedia della decisione negativa di fronte a organo amministrativo

·       In caso di procedura ordinaria: effetto sospensivo automatico del ricorso e dell’istanza di verifica, salvo che sia diversamente previsto da normativa gia’ in vigore; in tal caso, decisione sulla sospensione (d’ufficio o su istanza) da parte del giudice, salvo motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato

·       In caso di procedura accelerata: deroghe all’effetto sospensivo stabilite per legge; in quei casi, decisione sulla sospensione (d’ufficio o su istanza) da parte del giudice, salvo

o      domanda inammisisbile

o      decisione negativa gia’ adottata dal giudice in merito a richiesta diretta ad evitare l’allontanamento, e assenza di elementi nuovi (sul richiedente e sul suo paese)

o      domanda ripetuta con esito negativo dell’esame preliminare

o      motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato

·       Si applicano le disposizioni per la procedura accelerata anche nei casi in cui si e’ adottata la procedura ordinaria sulla base dell’occultamento di elementi che avrebbero portato all’adozione di procedura accelerata

·       Termini per la presentazione di ricorsi e istanze di verifica stabiliti per legge; possibili termini ridotti per casi di procedura accelerata

·       Effetti di una decisione sul ricorso favorevole al richiedente (decisione di merito o mero annullamento) stabiliti per legge

·       Condizioni per considerare ritirato o abbandonato un ricorso e relative procedure stabilite per legge

 

               II.     Attribuzione della responsabilita’ dell’esame

 

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                 III.     Definizione dello status

 

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                 IV.     Accoglienza dei richiedenti asilo

 

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