(Sergio Briguglio 15/9/2002)
PRINCIPALI
CONTENUTI DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO IN VIA DI DEFINIZIONE IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E ASILO
o
documento di viaggio
o
eventuale certificato di
buona condotta
o
mezzi di sostentamento >
assistenza pubblica
o
contratto per
attivita’ per cui lo straniero sia qualificato
o
prova della
“necessita’ economica” (accertamento di
indisponibilita’)
o
per specifici settori,
per numero limitato di posti e per tempo limitato (anche non soddisfatto)
o
per alto reddito
lavoratore
o
se datore di lavoro
versa contributo per integrazione
o
lavoratore con permesso
in corso di validita’
o
lavoratore con >
3 anni di lavoro nello Stato membro negli ultimi 5
o
condizioni lavorative
o
previdenza
o
sanita’
o
riconoscimento titoli
o
liberta’ di
associazione (anche sindacale)
o
accesso alla formazione
professionale (limitabile a soggiorni pregressi > 1 anno)
o
accesso alla fornitura
di servizi disponibili al pubblico (per l’alloggio con sostengo pubblico,
limitabile a soggiorni pregressi > 3 anni)
o
piano d’affari,
risorse sufficienti, adempimenti necessari per l’attivita’ (in
luogo del contratto)
o
dimostrazione
dell’effetto positivo sull’economia nazionale (in luogo del
requisito di necessita’ economica)
o
per specifiche
attivita’ o regioni (anche non soddisfatto)
o
per alto investimento
o
rilascio di un permesso
a straniero che abbia svolto legalmente attivita’ di lavoro autonomo in
uno Stato membro per almeno tre anni negli ultimi cinque
o
durata del permesso
o
rinnovo del permesso
o
limitazioni relative
all’accesso ad altro tipo di attivita’ autonoma o alla regione in
cui l’attivita’ puo’ essere svolta
o
revoca del permesso (la
condizione di disoccupazione prolungata e’ sostituita da quella di
prolungato ricorso all’assistenza pubblica, con la stessa misura
temporale)
o
diritti del titolare del
permesso
·
Possibile,
per limiti di accoglienza, imposizione di tetti o sospensione di rilascio di
permessi; necessaria la definizione di criteri per la gestione di graduatorie
dei richiedenti
·
Tutte
le limitazioni o le facilitazioni devono essere motivate e comunicate agli
Stati membri e alla Commissione
·
Decisione
sulla domanda di rlascio, rinnovo o modifica del permesso: entro 180 gg. (45
per dipendenti di societa’ estere, tirocinanti, “alla pari”)
·
Permesso
rifiutabile o revocabile per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o
sanita’ pubblica (ma non per malattia insorta dopo il primo rilascio)
·
Decisioni
negative impugnabili giurisdizionalmente
·
Condizioni
di ingresso e soggiorno per lavoro pubblicizzate su web
o possesso di un passaporto valido
o preiscrizione (anche con riserva) in un
corso inserito di provata serieta’
o mezzi sufficienti dimostrabili in vari
modi (incluse borse, prestiti d’onore, garanzie, ospitalita’); dal
secondo anno, concorrono anche i redditi da lavoro
o eventuale copertura assicurativa per cure e
ricoveri
o assenza di pericolo per sicurezza, ordine
pubblico o salute pubblica.
o prova del pagamento delle tasse di
iscrizione.
o
coniuge
o
figli minori (anche
adottati) del richiedente o del coniuge (previa autorizzazione dell’altro
genitore affidatario); eta’ > 12 anni: possibile verifica
condizione integrazione, se gia’ in vigore
o
genitori a carico, privi
di adeguata assistenza in patria
o
figli maggiorenni a
carico, non autosufficienti per salute
o
convivente non coniugato
con relazione stabile e duratura (o persona con relazione stabile formalmente
registrata) e relativi figli non coniugati (anche adottati)
o
disponibilita’
alloggio idoneo
o
assicurazione sanitaria
o
risorse stabili
(contributo di tutti i familiari) > assistenza pubblica (o pensione
sociale)
o
escluse eventuali
limitazioni per minori > 12 anni
o
ammissibili altri
familiari a carico
o
ammessi i genitori
(anche non a carico) o, in mancanza, il tutore o altri familiari del minore non
accompagnato
o
non consentita revoca o
rifiuto di rinnovo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
(assurdo!)
o
tolleranza verso la
mancanza di documenti che provino i vincoli
o
esonero da dimostrazione
alloggio, assicurazione, risorse
o
durata < 6
mesi consecutivi
o
motivi di servizio di
leva, distacco per lavoro, studio, ricerca, malattia grave, gravidanza
o
seguito di familiare che
esercita diritto di libera circolazione per cittadini UE o diritto di soggiorno
per residenti di lungo periodo
o
acquisto fraudolento
o
assenza > 2
anni consecutivi (salvo che lo Stato membro lo escluda o preveda deroghe, ed
esclusa assenza per diritto di soggiorno in altro Stato membro)
o
acquisto di analogo
status in altro Stato membro
o
adozione di un
provvedimento di allontanamento
o
consentito solo per
gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (non mere condanne
penali, ne’ opportunita’ economica), sanzionati anche per cittadini
nazionali
o
tenuti in considerazione
durata del soggiorno, eta’, conseguenze per la persona e per i familiari,
legami con lo Stato membro e con il paese di origine
o
impugnabile
giurisdizionalmente, con effetto sospensivo automatico; garantita
l’assistenza giudiziaria come per cittadino in caso di indigenza
o
escluso la direttissima
o
lavoro (escluso
esercizio di pubblici poteri)
o
studio e formazione
o
riconoscimento titoli
o
protezione sociale (es.:
assegni familiari, pensioni di anzianita’, indennita’ di
disoccupazione)
o
assistenza medica
o
assistenza sociale (es.:
assegno sociale, pensione minima, assistenza sanitaria gratuita)
o
agevolazioni sociali
(es.: pasti gratuiti per figli) e fiscali (deduzioni e detrazioni)
o
accesso a beni e servizi
a disposizione del pubblico, inclusa l’assistenza alloggiativa
o
liberta’ di
associazione (sindacale, di categoria, etc.)
o
liberta’ di
circolazione nel territorio dello Stato
o
svolge attivita’
lavorativa (inclusa malattia, infortunio, disoccupazione con indennita’,
formazione professionale connessa, salvo disoccupazione involontaria con
precedente attivita’)
o
e’ iscritto corso
di studio o formazione e dispone di reddito sufficiente e assicurazione
sanitaria
o
dispone di reddito
sufficiente e assicurazione sanitaria (include la precedente!)
· In tutti i casi
di rimpatrio, rispetto dei diritti in relazione a
o presentazione di
un ricorso durante la procedura di rimpatrio
o controllo
giurisdizionale della detenzione
o unita’
familiare
o interesse
superiore del minore
o tutela dei dati
personali
· Opportune forme
di sostegno al paese d’origine e alla persona rimpatriata
· Allontanamento
obbligatorio (salvo sofferenza estrema) in caso di
o condanna a pena
grave o per reati gravi
o pericolo per
l’ordine pubblico o sicurezza dello Stato
· Divieto di
allontanamento (salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato)
per
o residenti di
lungo periodo
o familiari di
cittadini dell’Unione europea
o rifugiati o
titolari di protezione internazionale
o persone nate in
uno Stato membro, mai vissute nel paese d’appartenenza
· Allontanamento
obbligatorio (salvo sofferenza irragionevole) in caso di
o violazione norme
su ingresso e soggiorno;
o cessazione (anche
per revoca) del soggiorno legale (previsto effetto sospensivo del ricorso
contro diniego di rinnovo o di conversione; valutazione, ai fini della revoca,
della proporzionalita’ e delle effettive responsabilita’ –
es.: scadenza passaporto)
o
sottoposto a convalida
giudiziaria
o
escluso per certe
categorie (da definire)
o
eseguito in modo da
garantire trattamento umano e separazione da condannati
o
temporalmente limitato
(limiti da fissare)
o
sostituibile con misure
alternative (da individuare)
o
rispettoso del principio
di non refoulement (anche
indiretto)
o
rispettoso del diritto
dei minori e del diritto all’unita’ familiare
o
con temporanea
esclusione del rimpatrio verso determinati paesi a rischio
o
Nota: non prevista una
previa convalida giudiziaria
o
esonero per chi dimostra
di essere rimpatriato spontaneamente
o
graduazione negli altri
casi (accompagnamenti coattivi, reati, pericolosita’ per ordine pubblico
o sicurezza dello Stato)
·
Salvo
esplicita richiesta di diversa protezione, stessa procedura per tutte le
domande (salvo presentazione presso rappresentanza)
·
La
tempestivita’ della presentazione non e’, di per se’,
condizione necessaria
·
Ciascun
adulto ha diritto di presentare domanda per suo conto
·
Allontanamento
non anteriore alla decisione di primo grado (salvo deroghe per domande
ripetute)
·
Decisioni
(anche su ricorso) motivate su base individuale, comunicate per iscritto con
modalita’ di impugnazione, per tempo, e (in mancanza di assistenza
legale) in lingua presumibilmente comprensibile
·
Richiedente
informato su diritti, doveri e procedura per iscritto, in lingua
presumibilmente comprensibile
·
Diritto
all’assistenza gratuita di interprete (nei limiti del ragionevole) per
colloquio con autorita’ accertante o con autorita’ competente per
ricorso
·
Non
rifiutabile comunicazione con ACNUR o ONG delegate (anche in sede di ricorso)
·
Diritto
al colloquio, salvo
o
decisione
comunque positiva
o
impossibilita’
del richiedente di sostenere il colloquio
o
impossibilita’
di trovare interprete
o
mancata
presentazione del richiedente
·
In
mancanza di colloquio, diritto del richiedente di presentare osservazioni prima
della decisione di primo grado, con assistenza legale e, se minore, di
rappresentante (gratuita, se la causa e’ la mancanza di interprete)
·
Colloquio
e osservazioni di per se’ non necessari per decisione favorevole
·
Colloquio
in lingua presumibilmente comprensibile
·
Verbale
del colloquio messo tempestivamente a disposizione del richiedente
·
Diritto
all’assistenza legale; gratuita in sede di ricorso (eventualmente per
soli indigenti o per avvocati o consulenti designati dalla legge
all’assistenza di richiedenti)
·
Accesso
dell’assistente legale alle informazioni cui accede
l’autorita’ di ricorso; accesso al richiedente trattenuto (salvo
limiti, non preclusivi, per motivi di sicurezza); presenza garantita a tutti i
colloqui previsti dalla procedura (assistente avvertito per tempo)
·
Per
minori non accompagnati:
o
nominato
al piu’ presto rappresentante, che partecipa al colloquio anche con
osservazioni e domande
o
responsabile
del colloquio e della decisione competente in materia
o
informazione
preventiva su eventuale visita medica (il rifiuto non giustifica di per
se’ decisione negativa)
·
Richiedente
tenuto a fornire gli elementi necessari su eta’, origine,
identita’, nazionalita’, itinerari di viaggio, documenti di
identita’ e di viaggio e motivi del timore di persecuzione; beneficio del
dubbio in relazione a singoli elementi non provati, in caso di coerenza e
collaborazione sul resto
·
Trattenimento
del richiedente in sede di esame di primo grado (sottoposto a convalida
iniziale e periodica dell’autorita’ giudiziaria) in caso di
o
necessita’
per esame efficiente
o
pericolo
di fuga
o
necessita’
per decisione di primo grado rapida (< 15 gg.)
o
attesa
trasferimento in Stato che abbia accettato la responsabilita’
dell’esame ex Dublino-II (< 1 mese)
·
Trattenimento
sempre possibile in sede di esame di secondo grado
·
Domanda
implicitamente ritirata o abbandonata se il richiedente, per un tempo
ragionevolmente lungo non ottempera agli obblighi (di collaborazione, di
presentazione, etc.) o si allontana senza autorizzazione e senza prendere
successivamente contatto conn l’autorita’ dal luogo di
trattenimento o di dimora
·
In
caso ritiro (esplicito o implicito) o abbandono della domanda,
l’autorita’ puo’ rigettare la domanda (se ha elementi
sufficienti) o sospendere l’esame
·
Il
richiedente ha diritto a ripresentare una domanda ritirata o abbandonata; se
gia’ rigettata, la domanda ripresentata puo’ essere trattata come
domanda ripetuta
·
ACNUR
e ONG delegate hanno diritto di accedere alle aree di trattenimento e alle
informazioni relative a ogni domanda (previo consenso del richiedente), e di
presentare pareri in qualunque fase della procedura
·
Trattamento
delle informazioni tale da impedire che l’autorita’ del paese di
origine del richiedente sappia della presentazione di una domanda (in contrasto
con la ventilata possibilita’ di pubblicazione in G.U. dell’esito
della domanda)
· Procedura
accelerata applicabile in caso di
o domanda
(presumibilmente) inammissibile
o domanda
manifestamente infondata
o domanda
(presumibilmente) infondata
o domanda ripetuta
o domanda cui si
applichi una procedura alla frontiera
·
Decisione
in caso di procedura accelerata entro 3 mesi (prorogabili di 3 mesi, previa
comunicazione scritta all’interessato o al suo assistente legale);
mancato rispetto del limite: procedura ordinaria (salvo responsabilita’
del richiedente); i termini non valgono in caso di inammissibilita’ ex
Dublino-II
·
Domanda
inammissibile se
o
altro
Stato ha accettato la responsabilita’ dell’esame ex Dublino-II
o
altro
Stato (non membro) e’ Stato di primo asilo
o
altro
Stato (non membro) e’ paese terzo sicuro
o
altro
Stato membro o altro Stato diverso da quello d’origine e da considerarsi
paese terzo sicuro hanno chiesto l’estradizione del richiedente e tale
estradizione e’ legale
o
il
richiedente e’ incriminato da un Tribunale in ternazionale
·
Un
paese e’ di primo asilo se ha gia’ concesso protezione al
richiedente e questi puo’ ancora avvalersene
·
Un
paese e’ considerato sicuro solo se offre garanzie rispetto alle
procedure e al trattamento relativo ai rifugiati e al rispetto dei diritti
dell’Uomo (condizioni dettagliate definite nell’Allegato I alla
direttiva; nota: non del tutto coerenti con la direttiva) e se
o
il
richiedente ha legami stretti o ha avuto possibilita’ di ottenere
protezione
o
vi
e’ motivo di ritenere che il richiedente sara’ ammesso o riammesso
per l’esame di una domanda di protezione
o
non vi
e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese
non risulti sicuro
·
Una
domanda e’ manifestamente infondata in caso di
o
presentazione,
a sostegno della domanda, di soli elementi privi di qualunque relazione con la
Convenzione di Ginevra (nota: e se relativi a protezione sussidiaria?)
o
provenienza
da paese d’origine sicuro
o
manifesta
esclusione del richiedente dalla condizione di rifugiato in base alla direttiva
sullo status
·
Un
paese e’ considerato paese d’origine sicuro solo se offre garanzie
di stabilita’ e di rispetto delle liberta’ democratiche (condizioni
dettagliate definite nell’Allegato II alla direttiva) e se
o
il
richiedente ne ha la cittadinanza (o ne aveva la stabile residenza, se apolide)
o
non vi
e’ motivo di ritenere che per il caso specifico del richiedente il paese
non risulti sicuro
·
Una
domanda e’ infondata se sono assenti motivi di fondato timore di
persecuzione (ai sensi della direttiva sullo status) e se e’ soddisfatta
una delle condizioni seguenti:
o
occultamento
di elementi determinanti per la decisione
o
dichiarazione
deliberatamente falsa
o
ripresentazione
di una domanda priva di elementi sostanziali nuovi (nota: probabilmente in
assenza di procedure apposite per domande ripetute)
o
presentazione
della domanda solo nell’imminenza dell’esecuzione o
dell’adozione di un provvedimento di allontanamento
o
mancato
rispetto degli obblighi (collaborazione, presentazione, etc.)
o
ingresso
o prolungamento di soggiorno illegali, senza presentazione puntuale alle
autorita’
o
pericolo
per sicurezza dello stato o condanna definitiva per crimine particolarmente
grave (nota: in quale paese?)
·
Possibile
prevedere apposita procedura per domande ripetute (presentate dopo ritiro o rigetto
della precedente; nota: o abbandono?):
o
pre-esame
per valutare se esistano elementi che possano produrre un esito favorevole e se
non vi sia responsabilita’ del richiedente per la mancata emersione di
tali elementi nel primo esame
o
garanzie
riguardo a informazione su procedura, esito e modalita’ di impugnazione,
interprete, comunicazione con ACNUR o ONG delegata
o
possibile
previsione (purche’ non preclusiva) di limiti di tempo per presentare
fatti nuovi una volta appresi
o
possibile
limitazione del pre-esame alla valutazione di osservazioni scritte
(purche’ non preclusiva)
o
esito
positivo del pre-esame: procedura con tutte le garanzie
·
Ammesso
il mantenimento di procedure alla frontiera (ingresso del richiedente
autorizzato solo in caso di esito positivo dell’esame) gia’
vigenti, purche’ compatibili con le garanzie riguardo ad accesso alla procedura, diritto
a rimanere fino a decisione assunta, motivazione
della decisione negativa e informazione sui mezzi di impugnazione, diritto all’assistenza giuridica e alla
rappresentanza legale, diritti del
rappresentante o consulente legale, garanzie
per i minori non accompagnati, trattenimento,
ruolo dell’ACNUR, protezione dei dati
·
Decisione
assunta entro 2 settimane (prorogabili di altre 2, previa convalida giudiziaria);
trascorso il limite: ammissione al territorio e alla relativa procedura
·
Possibile
esame per revoca o annullamento dello status in caso di emersione di motivi
validi; stesse garanzie per procedura ordinaria d’esame (se decide
autorita’ accertante) o per verifica della decisione (se decide altra
autorita’); possibili deroghe per impossibilita’ di applicazione
(nota: previsione troppo generica)
·
Diritto
al ricorso giurisdizionale avverso decisione negativa sulla domanda, diniego di
riapertura di esame sospeso, proroga termini procedura accelerata; possibile
verifica intermedia della decisione negativa di fronte a organo amministrativo
·
In
caso di procedura ordinaria: effetto sospensivo automatico del ricorso e
dell’istanza di verifica, salvo che sia diversamente previsto da
normativa gia’ in vigore; in tal caso, decisione sulla sospensione
(d’ufficio o su istanza) da parte del giudice, salvo motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato
·
In
caso di procedura accelerata: deroghe all’effetto sospensivo stabilite
per legge; in quei casi, decisione sulla sospensione (d’ufficio o su
istanza) da parte del giudice, salvo
o
domanda
inammisisbile
o
decisione
negativa gia’ adottata dal giudice in merito a richiesta diretta ad
evitare l’allontanamento, e assenza di elementi nuovi (sul richiedente e
sul suo paese)
o
domanda
ripetuta con esito negativo dell’esame preliminare
o
motivi
di ordine pubblico o sicurezza dello Stato
·
Si
applicano le disposizioni per la procedura accelerata anche nei casi in cui si
e’ adottata la procedura ordinaria sulla base dell’occultamento di
elementi che avrebbero portato all’adozione di procedura accelerata
·
Termini
per la presentazione di ricorsi e istanze di verifica stabiliti per legge;
possibili termini ridotti per casi di procedura accelerata
·
Effetti
di una decisione sul ricorso favorevole al richiedente (decisione di merito o
mero annullamento) stabiliti per legge
·
Condizioni
per considerare ritirato o abbandonato un ricorso e relative procedure
stabilite per legge
·
·
·