Ric. n. 05/02 R.G.R.   Sent. n.284/2002 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO – ALTO ADIGE

SEZIONE DI TRENTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5 del 2002 proposto da COSNER FRANCO, quale

procuratore di NEZHA RAMADAN, rappresentato e difeso daII'avv.

Agostino Catalano e presso lo studio dello stesso elettivamente

domiciliato in Trento, Via Suffragio n. 78;

 

CONTRO

 

il COMITATO PER I MINORI STRANIERI, presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalI'Avvocatura

Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Trento,

Largo Porta Nuova n.9;

 

per l'annullamento

 

del decreto di rimpatrio del Comitato per i Minori Stranieri presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. CMS/MNA/U/1 183/01 dd.

25.10.2001 con il quale è stato ordinato il rimpatrio assistito del

minore rappresentato;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive

difese;

Visti gli atti tutti della causa;

 

Udito alla pubblica udienza del 2 maggio 2002 - relatore il

Consigliere Lamberto Ravagni - l'aw. Agostino Catalano per il

ricorrente, nessuno comparso per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Nezha Ramadan, nato in Albania l'i .8.1985, è approdato sulle coste

italiane  nel novembre del 2000. Poiché il giovane non era

accompagnato dai genitori, la Questura di Trento gli rilasciò in data

11.5.2001 un permesso per minore età.

 

Affidato all'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, il minore era seguito

dal distretto Centro-Piani-Rencio che fece riferimento ad una

associazione volontaristica che ospitò il ragazzo e lo iscrisse alla

Scuola Alberghiera di Levico.

 

Nonostante una relazione dell'Azienda Servizi Sociali, che metteva

in luce le qualità morali del ragazzo ed i pareri contrari del giovane,

dei suoi genitori e del tutore (nominato dal Tribunale), il Comitato per

i minori stranieri ha disposto il rimpatrio assistito.

 

Il 28 novembre 2001 tale rimpatrio è stato eseguito.

 

Il tutore Cosner Franco, con procura anche dei genitori del giovane

ha presentato il 10 gennaio 2002 ricorso al T.R.G.A. impugnando il

decreto di rimpatrio e formulando a sostegno i seguenti motivi:

 

2.1 Violazione dell'ari 3, L. 7.8.1990, n. 241, in relazione agli artt.

 

12, 3 e 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20.11.1989, ratif.

L 27.05.1991, n. 176;

2.2 IllegittimItà costituzionale delI'art. 5, d.P.C.M. 13.04.1999 di

modificazione dell'art. 33, c. 2, d.lgs. 25.07.1998, n.286.

2.3 Violazione della legge sul procedimento amministrativo n. 241

del 7.08.1990: art. 7, ss., art. 3, c. 4 e del diritto alla difesa, artt. 24 e

13 della Costituzione della Repubblica.

 

Veniva richiesta la sospensione del provvedimento impugnato ed il

Collegio accoglieva tale istanza con Ord. n. 10/2002.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio.

 

All'udienza del 2 maggio 2002 il ricorso, come richiesto, è stato

trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

L'ingresso in Italia del quindicenne Nezha Ramadan è avvenuto nel

novembre del 2000.

Poiché il giovane non era accompagnato da alcuno, il Questore di

Trento, data l'inespellibilità del minore (al di fuori dei casi previsti

dalla legge o di richiesta dei genitori), rilasciò allo stesso un

permesso di soggiorno temporaneo per minore età fino all'8.7.2001.

Segnalato al Comitato minori stranieri, il giovane, interpellato,

espresse il desiderio di restare in Italia ed identica richiesta fu

espressa dal tutore e dai genitori.

 

Nell'istruttoria  furono assunte dettagliate informazioni tramite

l'Agenzia Servizi Sociali di Bolzano. In due relazioni è sottolineato il

comportamento educato del giovane ed espressa la soddisfazione

degli educatori ed insegnanti che lo seguivano. Nella relazione del

13.6.2001 era stata segnalata la possibilità di inserire lì promettente

ragazzo in un corso professionale finanziato dal Fondo Sociale

 

Europeo ed organizzato da una scuola professionale d'intesa con la

Provincia Autonoma di Trento.

I Servizi concludevano la relazione chiedendo che il minore fosse

dato in affidamento ai sensi della L. 184/1983 in attesa di concedere

al termine del corso un permesso di soggiorno per studio o lavoro.

Nella successiva relazione dell'1.1 02001, dopo aver confermato gli

elogi già espressi sul minore ed il suo positivo inserimento nella

scuola  professionale, l'Agenzia per i servizi sociali (forse

rispondendo a preciso quesito) concludeva:

“non sono comunque emersi motivi ostativi per un eventuale

rimpatrio del ragazzo".

 

Seguiva il provvedimento impugnato decretante il rimpatrio.

Avverso tale provvedimento nel ricorso sono formulati tre motivi per

violazione di legge.

 

In particolare nel motivo 2.2 si afferma l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5 del D.P.C.M. (rectius D.Lgs.) 13.4.1999 n. 113, per

violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Tale eccezione è però manifestamente infondata.

 

Il legislatore, infatti, con l'art. 47 della L. 40/1998 aveva concesso al

Governo una amplissima delega per correggere secondo le

necessità le disposizioni di legge sull'immigrazione.

Nell'anno dl applicazione si era manifestato il fenomeno dello sbarco

in Italia di minorenni non accompagnati e quindi il Governo ha

demandato  le decisioni  su    tale materia, estendendone le

competenze, al Comitato per i minori stranieri che originariamente si

occupava dei programmi di solidarietà ed ospitalità di enti pubblici e

privati nei confronti di minori stranieri.

 

Egualmente infondata è l'eccezione di illegittimità della previsione di

 

rimpatrio assistito dei minori. lì decreto in questione infatti non è un

atto amministrativo come ritenuto nel ricorso, ma un decreto

legislativo delegato al Governo dal Parlamento.

Dopo aver confermato gli elogi già espressi ed il positivo inserimento

del giovane nella scuola professionale, l'Agenzia per i servizi sociali

(forse rispondendo ad un preciso quesito) ha concluso: "non sono

comunque emersi motivi ostativi per un eventuale rimpatrio del

ragazzo".

 

Il Comitato per i minori stranieri avvalendosi ditale conclusione ha

disposto il rimpatrio eseguito poi il 28.112001.

Nel secondo motivo (2.2) viene poi affermata la violazione degli artt.

10 e 13 della Costituzione. La censura è però manifestamente

infondata. E' ben vero infatti che l'art. 2 del D.Lgs 286/98 riconosce

allo straniero in Italia i diritti fondamentali della persona umana

previsti dalle norme  interne, dalle Convenzioni e dal diritto

internazionale. Nessuna ditali norme prevede, però, che lo straniero,

che si introduca illegalmente in un Paese, non possa essere

riaccompagnato alla frontiera o, se minore, riconsegnato ai genitori.

Le norme del T.U. debbono essere interpretate nel loro complesso.

L'art. 10 del T.U. prevede in particolare che gli stranieri non

comunitari che si   presentino alle frontiere privi dei requisiti

(passaporto e visto delle rappresentanze italiane all'estero) debbono

essere respinti come del resto quelli che si sottraggono ai controlli di

frontiera. Fanno eccezione solo i casi previsti per l'asilo politico, lo

stato di rifugiato o la protezione temporanea per motivi umanitari.

Nella fattispecie è possibile rammaricarsi che sia stata troncata, per

una non spiegata urgenza, l'azione educativa del servizi sociali verso

questo  giovane, volenteroso ed educato, avviato a corso

professionale in campo nel quale le Aziende turistiche sono d'estate

alla disperata ricerca di lavoratori. Queste valutazioni, che non

riguardano la Costituzione, sono però riservate dalla legge al

Comitato Minori Stranieri.

 

Quanto al riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, col

motivo 2.1 viene censurata la violazione dell'obbligo di motivazione

del provvedimento anche in relazione alla convenzione sui diritti del

fanciullo.

Il minore ricorrente, per la verità, non può essere considerato un

fanciullo, avendo compiuto i 16 anni e raggiunto, anzi, una

particolare maturità, come attestato dalle relazioni dei servizi sociali.

La fanciullezza è uno stato che parte dai 6 anni e si conclude con

l'età prepuberale intorno agli 11 anni. L'intera Convenzione e gli

articoli citati non sarebbero comunque utili contenendo norme, come

quelle degli artt. 10 e 11, che vedono con disfavore il trattenimento

iIlecito all'estero di minori e con favore il ricongiungimento alla

famiglia.

Nella fattispecie, però, i servizi sociali e le organizzazioni umanitarie

complessità.

In effetti la legge ha assegnato al Comitato per i Minori Stranieri

un'ampia discrezionalità nella materia e quindi la possibilità di

emettere una gamma di provvedimenti diversi (non ristretta quindi al

rimpatrio assistito).

Del resto nel compito originario del Comitato per i Minori stranieri, in

ordine ai programmi solidaristici di enti pubblici e di Associazioni

umanitarie, il rimpatrio aveva una posizione del tutto marginale alla

fine dell'assistenza solidaristica.

Ora la circostanza che non sussistano motivi impedenti il rimpatrio,

costituisce solo la premessa necessaria per una delle scelte possibili

e non una adeguata motivazione che sorregga la scelta compiuta dal

Comitato.

Nella fattispecie di causa erano state descritte da una parte le qualità

positive del giovane e le difficili condizioni di vita in Albania, ma

dall'altra era stato tracciato per il promettente giovane un vero

programma solidaristico degli enti locali per garantirgli il corso

professionale ed il successivo inserimento al lavoro nelle aziende

turistiche.

Dalle tre pagine delle relazioni il Comitato ha tratto solo la formula,

della quale aveva ottenuto la riproduzione, senza dar giustificazione

reale della scelta compiuta in contrasto con i pareri e programmi

raccolti.

Il Comitato sembra davvero ritenere i propri compiti ridotti al solo

rimpatrio coattivo, riducendo così la motivazione del provvedimento

a formule ripetute che non possono essere ritenute sufficienti

illustrazioni delle scelte dell'amministrazione.

 

Per la fondatezza del motivo 2.1 in ordine all'insufficienza della

motivazione e con assorbimento del motivo 2.3, il ricorso viene

quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato e con

salvezza di nuovo provvedimento.

 

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto

Adige, sede di Trento,  definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5

del 2002, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento

impugnato, con salvezza di nuovo provvedimento.

 

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

 

Ordina  che la presente     sentenza sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.

 

Cosi deciso in Trento, nelle Camere di Consiglio del 2 maggio e 17

 

maggio 2002 e del 31luglio 2002 con l'intervento dei Magistrati:

 

dott. Paolo Numerico                  Presidente

 

dott. Silvia La Guardia               Consigliere

 

dott. Lamberto Ravagni                Consigliere Est.

 

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 22 agosto 2002.

 

Il Segretario Generale

dott. Fiorenzo Tomaselli