(Sergio Briguglio 3/9/2002)

 

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA PROPOSTA MODIFICATA PER UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE NORME MINIME PER LE PROCEDURE APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO

 

·       Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande d’asilo, salvo che sia esplicitamente richiesto, dall’interessato, un diverso tipo di protezione. Gli Stati membri possono decidere di applicare la direttiva anche in caso di domande specifiche di protezione di diverso tipo.

·       La direttiva non si applica in caso di domanda presentata presso rappresentanze diplomatiche o consolari.

·       Disposizioni piu’ favorevoli, compatibili con la direttiva, possono essere introdotte o mantenute dagli Stati membri.

·       Le domande di asilo non possono essere respinte o escluse per il solo fatto che non siano state presentate tempestivamente.

·       Ogni richiedente adulto deve avere il diritto di presentare la domanda per suo conto. Per i minori possono essere previste dalla legge circostanze in cui la domanda deve essere presentata da altri per conto del minore.

·       La legge puo’ prevedere che un adulto possa presentare la domanda anche a nome delle persone a carico, purche’ queste acconsentano; gli adulti sono informati singolarmente e in privato della possibilita’ di colloquio con persona competente. In caso di mancato consenso, gli interessati devono avere la possibilita’ di presentare una propria domanda.

·       Il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro (eventualmente alla frontiera o in zona di transito aeroportuale) fino a che sia adottata la decisione di primo grado. E’ possibile la deroga in caso di domanda ripetuta (vedi sotto).

·       Le decisioni devono essere prese in modo individuale, obiettivo e imparziale e sulla base di adeguate informazioni sulla condizione dei paesi di provenienza e di transito.

·       Le decisioni devono essere comunicate per iscritto. Quelle negative devono essere adeguatamente motivate e riportare l’esplicita menzione delle modalita’ di impugnazione.

·       Il richiedente ha diritto ad essere informato per tempo, per iscritto e in lingua che si possa ragionevolmente supporre a lui comprensibile, su procedura, diritti e doveri.

·       In caso di colloquio con l’autorita’ accertante, il richiedente ha diritto, nei limiti della ragionevolezza, all’assistenza di un interprete pagato con fondi pubblici.

·       Non puo’ essere negata al richiedente la comunicazioni con ACNUR o altre organizzazioni che, in base a un accordo con lo Stato membro, operino per conto dell’ACNUR.

·       La decisione di primo grado deve essere notificata o comunicata per tempo e con mezzi adeguati al richiedente o al suo avvocato o consulente legale.

·       In mancanza di avvocato o consulente legale, l’informazione sulla decisione e sulle modalita’ di impugnazione deve essere effettuata in una lingua che si possa ragionevolmente supporre comprensibile al richiedente.

·       Assistenza dell’interprete, comunicazione con ACNUR o organizzazione delegata e notificazione o comunicazione della decisione sono garantiti anche per le decisioni assunte dall’autorita’ competente per il ricorso.

·       Ciascun richiedente (salvo eventualmente il casi di minori al di sotto di una certa eta’) ha diritto a un colloquio con persona competente. Il colloquio puo’ essere pero’ omesso se

o      una decisione positiva puo’ essere comunque adottata dall’autorita’ accertante;

o      il richiedente non e’ in grado, per condizioni permanenti, di sostenere il colloquio;

o      non e’ possibile trovare, in tempi ragionevoli, un interprete;

o      il richiedente, senza motivi validi, non si presenta.

·       In caso di mancato colloquio, il richiedente deve avere la possibilita’ di formulare, anche con l’assistenza di un avvocato o consulente legale e/o (se minore) del rappresentante, osservazioni prima che la decisione di primo grado sia adottata. In caso di impossibilita’ di trovare l’interprete, l’assistenza da parte dell’avvocato o del consulente legale e/o del rappresentante e’ a spese dello Stato.

·       La mancanza di colloquio o di osservazioni non deve precludere l’adozione di una decisione ne’ influenzarla negativamente.

·       Il colloquio si svolge di norma in assenza dei familiari, nella lingua prescelta dal richiedente o in altra presumibilmente a lui comprensibile; la persona incaricata del colloquio e l’inteprete devono essere scelti, se possibile, in modo da garantire un colloquio appropriato per la condizione del richiedente.

·       Del colloquio e’ redatto verbale, messo tempestivamente a disposizione del richiedente ed eventualmente sottoposto alla sua approvazione. La mancata approvazione non preclude comunque l’adozione di una decisione.

·       Il richiedente ha diritto a consultare un avvocato o un consulente legale in tutte le fasi della procedura. In caso di decisione di primo grado negativa, l’assistenza e’ gratuita; la gratuita’ puo’ essere limitata a consentire l’accesso all’assistenza di chi non disponga di risorse sufficienti o ai servizi di avvocati e consulenti designati dalla legge all’assistenza dei richiedenti asilo.

·       L’avvocato o il consulente legale devono avere accesso a tutte le informazioni contenute nella pratica del richiedente che possano essere esaminate dall’autorita’ competente per il ricorso.

·       In caso di trattenimento del richiedente, l’avvocato o il consulente legale devono poter accedere all’area chiusa per visitarlo. Possono essere posti limiti all’accesso solo per motivi di sicurezza, purche’ non risulti seriamente inficiato il diritto di visita.

·       L’avvocato o il consulente legale devono essere informati con congruo anticipo dell’ora e del luogo del colloquio perche’ possano assistere il richiedente. La presenza di un avvocato o di un consulente legale deve essere garantita in tutti i colloqui eventualmente previsti dalla procedura.

·       Per i minori non accompagnati deve essere nominato al piu’ presto un rappresentante che li rappresenti e/o li assista in relazione all’esame della domanda, li aiuti a prepararsi per il colloquio personale, partecipi (anche con domande e osservazioni) a tale colloquio.

·       La persona responsabile per il colloquio con un minore non accompagnato e incaricata della decisione devono essere competenti in materia di esigenze dei minori.

·        Nei casi in cui sia prevista la possibilita’ di visita medica volta ad accertare la condizione di minore eta’, l’interessato deve essere preventivamente informato. Il rifiuto di sottoporsi alla visita non puo’ costituire l’unico motivo per il rigetto della sua domanda.

·       Il richiedente ha il dovere di cooperare con l’autorita’ competente per stabilire gli elementi sostanziali del suo caso. Si considera’ soddisfatto questo obbligo quando il richiedente ha comunicato gli elementi relativi a eta’, origine, identita’, nazionalita’, itinerari di viaggio, documenti di identita’ e di viaggio e motivi per cui teme di essere preseguitato.

·       L’autorita’ accertante concede il beneficio del dubbio nei casi in cui manchino elementi di prova a sostegno di alcune dichiarazioni quando

o      il richiedente si e’ adoperato per dimostrare la fondatezza della domanda;

o      tutti gli altri elementi di prova sono stati forniti e, se possibile, verificati;

o      le dichiarazioni siano coerenti e non risultino in contraddizione con fatti noti che riguardano il richiedente.

·       Il richiedente non puo’ essere trattenuto, prima che sia adottata la decisione di primo grado, per il solo fatto di aver presentato una domanda di asilo. La deroga e’ possibile nei casi in cui il trattenimento risulta, in base alla normativa nazionale, necessario per un esame efficiente della domanda o nei casi in cui vi sia pericolo di fuga. In tali casi il trattenimento e’ sottoposto a controllo giurisdizionale iniziale e periodico; il giudice verifica l’esistenza dei suelencati presupposti per la deroga.

·       Il trattenimento in fase di esame di primo grado e’ possibile anche, per un massimo di due settimane, nei casi in cui sia necessario per giungere rapidamente a una decisione.

·       Il richiedente che sia stato accettato da altro Stato sulla base del Regolamento “Dublino II” puo’ essere trattenuto per un massimo di un mese. L’autorita’ incaricata di controllare il provvedimento verifica l’esistenza di tale presupposto.

·       Il trattenimento in fase di esame di secondo grado e’ sempre possibile

·       Si considera che il richiedente abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda quando, per un tempo ragionevolmente lungo,

o      non abbia ottemperato agli obblighi di presentazione o di comunicazione, non abbia fornito le informazioni richieste, non si sia presentato al colloquio;

o      si sia allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui era trattenuto o in cui viveva e non abbia preso contatto con l’autorita’ competente.

·       In caso di ritiro esplicito o implicito (ovvero di abbandono) della domanda da parte del richiedente, l’autorita’ accertante puo’ sospendere l’esame (inserendo una nota in proposito nella pratica del richiedente) o adottare una decisione negativa (se ha elementi sufficienti per farlo).

·       Il richiedente per il quale l’autorita’ abbia considerato implicitamente ritirata o abbandonata la domanda ha diritto, ripresentandosi, a chiedere la riapertura del suo caso. L’autorita’ accertante puo’ riprendere l’esame sospeso, aprire una nuova procedura di esame o, se la domanda era stata respinta con decisione divenuta definitiva, puo’ trattare la domanda di riapertura come una domanda ripetuta[1]. In ogni caso, non puo’ essere adottato un provvedimento di espulsione che rischi di violare il principio di non refoulement.

·       L’ACNUR e le organizzazioni che operino per suo conto sulla base di un accordo con lo Stato membro hanno diritto

o      ad accedere alle aree in cui sono trattenuti richiedenti asilo;

o      ad accedere alle informazioni relative a ciascuna domanda (purche’ il richiedente dia il proprio consenso);

o      a presentare pareri su una domanda alle autorita’ competenti in qualunque fase della procedura.

·       Le informazioni relative a ciascuna domanda di asilo sono trattate in modo tale che il paese di origine del richiedente non possa venire a conoscenza del fatto che il richiedente stesso ha presentato una domanda di asilo.[2]

·       In luogo della procedura ordinaria di esame, puo’ essere adottata una procedura accelerata nei casi di

o      domande inammissibili;

o      domande manifestamente infondate;

o      domande infondate;

o      domande ripetute;

o      domande cui si applichino procedure alla frontiera.

·       La decisione nell’ambito di una procedura accelerata deve essere adottata entro tre mesi. Il termine puo’ essere prorogato di ulteriori tre mesi sulla base di motivi legittimi, purche’ la proroga sia comunicata per iscritto al richiedente o all’avvocato o al consulente legale che lo assistono.

·       In mancanza di decisione nei termini fissati, la domanda deve essere esaminata con procedura ordinaria, salvo che il ritardo sia attribuito, dall’autorita’ accertante, alla mancata comunicazione di informazioni o presentazione al colloquio da parte del richiedente.

·       Anche in caso di decisione adottata con procedura ordinaria, si assume che la procedura sia da considerarsi accelerata (ai fini dell’applicazione delle disposizioni sull’effetto sospensivo del ricorso) nei casi in cui il richiedente abbia omesso, senza un valido motivo e in mala fede, di fornire elementi che avrebbero motivato l’adozione di una procedura accelerata.

·       Le disposizioni relative ai termini della procedura accelerata non si applicano quando la decisione di inammissibilita’ possa essere adottata solo dopo che altro Stato membro abbia accettato, sulla base del Regolamento “Dublino II”, di prendere in carico un richiedente asilo.

·       Una domanda puo’ essere respinta in quanto inammissibile quando

o      altro Stato membro ovvero Norvegia o Islanda abbiano accettato, sulla base del Regolamento “Dublino II”, di prendere in carico il richiedente asilo;

o      altro Stato (che non sia Stato membro) sia da considerare Stato di primo asilo;

o      altro Stato (che non sia Stato membro) sia da considerare, per il richiedente, paese terzo sicuro;

o      altro Stato membro o altro Stato che possa essere considerato paese terzo sicuro, diversi dal paese di origine del richiedente, ne abbiano chiesto l’estradizione, e tale estradizione sia legale;

o      il richiedente e’ incriminato da un tribunale penale internazionale.

·       Un paese e’ considerato, per il richiedente, di primo asilo se gli ha gia’ concesso protezione, come rifugiato o per altri motivi, e se il richiedente puo’ ancora avvalersi di tale protezione.

·       Gli Stati membri possono considerare sicuro un paese terzo, ai fini dell’esame di una domanda di asilo, solo se questo risponde ai seguenti criteri[3]:

o      rispetta costantemente le norme di diritto internazionale in materia di diritto dei rifugiati, e precisamente soddisfa una delle seguenti condizioni:

-        ha ratificato (o osserva di fatto) la Convenzione di Ginevra del 1951, ne rispetta le disposizioni relative ai diritti delle persone ammesse come rifugiati e applica una procedura di asilo che si conforma ai seguenti principi:

§       la procedura e’ stabilita per legge

§       le decisioni sono prese in modo obiettivo ed imparziale

§       i richiedenti possono rimanere nel territorio del paese (o alla frontiera) finche’ non e’ stata adottata una decisione di primo grado

§       i richiedenti hanno diritto a un colloquio personale, con l’assistenza di un interprete, se necessaria

§       ai richiedenti non e’ negata la possibilita’ di comunicare con l’ACNUR o con organizzazione delegata dall’ACNUR sulla base di un accordo

§       sono previsti un ricorso amministrativo o giurisdizionale contro la decisione negativa di primo grado o un’effettiva possibilita’ di revisione

§       l’ACNUR o le organizzazioni da esso delegate sulla base di un accordo hanno accesso ai richiedenti, possono chiedere informazioni sulla procedura riguardante ciascuna domanda e intervenire riguardo ad essa

-        osserva il principio di non refoulement come sancito dalla Convenzione OUA del 1969 e applica, nei confronti, delle persone che chiedono asilo per i motivi li’ previsti una procedura conforme ai principi su riportati

-        si e’ conformato alle conclusioni della Dichiarazione di Cartagena del 1984 nell’adeguare la normativa nazionale ai principi della Convenzione di Ginevra e nello stabilire una norma minima per il trattamento dei rifugiati

-        si conforma in altro modo adeguato, a giudizio dell’ACNUR, al criterio di protezione internazionale dei rifugiati (come definiti dalla Convenzione di Ginevra)

-        ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, e, pur non avendo ancora applicato una procedura che si conformi ai principi su riportati, rispetta le disposizioni della Convenzione relative ai diritti delle persone ammesse come rifugiati[4]

o      rispetta costantemente le norme di diritto internazionale in materia di diritti dell’uomo ai quali non e’ possibile derogare in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione, e precisamente soddisfa le seguenti condizioni:

-        ha ratificato la Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), ovvero il Patto internazionale del 1966 per i diritti sociali e politici (PISP) e la Convenzione del 1984 contro la tortura (CT), e ne osserva le norme relative a

§       diritto alla vita

§       liberta’ dalla tortura e dai trattamenti inumani e degradanti

§       liberta’ dalla schiavitu’

§       divieto di retroattivita’ del diritto penale

§       diritto al riconoscimento come persona davanti alla legge

§       liberta’ dall’incarcerazione per mera inadempienza contrattuale

§       diritto alla liberta’ di pensiero, coscienza e religione

-        prevede nel proprio ordinamento il diritto al ricorso effettivo rispetto all’allontanamento dello straniero e dell’apolide, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della CEDU, dall’art. 7 del PISP e dall’art. 3 della CT.

·       In relazione al singolo richiedente un paese terzo puo’ essere considerato sicuro solo se

o      il richiedente ha contatti o legami stretti con quel paese ovvero ha avuto possibilita’ di ottenere protezione;

o      vi sono motivi per ritenere che sara’ ammesso o riammesso nel territorio di quel paese;

o      non vi sono motivi per ritenere che quel paese non sia sicuro in relazione allo specifico caso di quel richiedente.

·       Al richiedente, in caso di individuazione di un paese terzo sicuro, e’ fornito un documento con il quale si informano le autorita’ di quel paese che la domanda di asilo non e’ stata esaminata nel merito.

·       Una domanda puo’ essere respinta in quanto manifestamente infondata quando l’autorita’ accertante ha stabilito che vale una delle seguenti condizioni:

o      il richiedente ha sollevato, a sostegno della domanda, solo questioni che non hanno alcuna pertinenza con la Convenzione di Ginevra;

o      il richiedente proviene da un paese di origine sicuro;

o      il richiedente e’ manifestamente escluso dalla condizione di rifugiato in base alla direttiva sullo status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale[5].

·       Gli Stati membri possono considerare sicuro un paese d’origine, ai fini dell’esame di una domanda di asilo, solo se questo risponde ai seguenti criteri[6]:

o      rispetta costantemente le norme di diritto internazionale in materia di diritti dell’uomo ai quali non e’ possibile derogare in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione, e soddisfa le seguenti condizioni:

-        ha strutture democratiche e osserva costantemente:

§       il diritto alla liberta’ di pensiero, coscienza e religione

§       il diritto alla liberta’ di espressione

§       il diritto alla liberta’ di assemblea pacifica

§       il diritto alla liberta’ di associazione con altri (inclusa formazione e partecipazione ai sindacati)

§       il diritto di partecipare al governo direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti;

-        consente alle ONG di controllare il rispetto dei diritti;

-        e’ retto a norma di legge e rispetta costantemente:

§       il diritto alla liberta’ e alla sicurezza personale

§       il diritto al riconoscimento come persona davanti alla legge

§       l’uguaglianza di fronte alla legge;

-        prevede mezzi di ricorso effettivi contro le violazioni di tali diritti civili e politici[7] e, se necessario, ricorsi straordinari;

-        e’ stabile.

·       In relazione al singolo richiedente un paese puo’ essere considerato paese d’origine sicuro solo se

o      il richiedente ne ha la cittadinanza, ovvero, se apolide, vi aveva precedentemente la residenza abituale[8];

o      non vi sono motivi per ritenere che quel paese non sia sicuro in relazione allo specifico caso di quel richiedente.

·       Una domanda puo’ essere respinta come infondata se l’autorita’ accertante ha stabilito che il richiedente non nutre un fondato timore di persecuzione (ai sensi della direttiva sullo status di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale) ed e’ verificata una delle seguenti condizioni:

o      il richiedente, senza un valido motivo, ha indotto in errore le autorita’ riguardo a identita’ e/o nazionalita’, fornendo informazioni false o omettendone altre che avrebbero influenzato negativamente la decisione;

o      il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertarne con ragionevole certezza identita’ e nazionalita’, o vi sono seri motivi per ritenere che abbia distrutto in mala fede un documento di identita’ o di viaggio che avrebbe permesso tale accertamento;

o      il richiedente ha deliberatamente dichiarato il falso in relazione agli elementi a sostegno della domanda;

o      il richiedente ha ripresentato una domanda senza apportare alcun elemento sostanziale nuovo;[9]

o      il richiedente, senza valido motivo, ha omesso di presentare prima la domanda, pur avendone tutte le possibilita’, e la presenta ora al solo scopo di impedire o ritardare un provvedimento di espulsione gia’ adottato o imminente[10];

o      il richiedente non ha adempiuto al dovere di collaborare alla raccolta dei fatti e agli altri doveri (di presentazione, di comunicazione, etc.) previsti;

o      il richiedente e’ entrato o ha prolungato il soggiorno illegalmente, e non si e’ presentato al piu’ presto alle autorita’;

o      il richiedente e’ pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero socialmente pericoloso essendo stato condannato[11] con sentenza passata in giudicato per un crimine particolarmente grave.

·       Una domanda ripetuta (presentata dopo ritiro[12] o rigetto della prima domanda) puo’ essere sottoposta a esame preliminare da parte dell’autorita’ accertante per verificare se valga una delle seguenti condizioni e se non sia per colpa del richiedente che in sede di esame della prima domanda questa circostanza non sia stata presa in considerazione[13]:

o      la condizione personale o lo status guridico del richiedente sono cambiati;

o      nuove informazioni indicano che la decisione sulla prima domanda sarebbe potuta essere piu’ favorevole;

o      la decisione sulla prima domanda e’ stata presa su basi false;

o      in base alla legge nazionale vi sono ragioni per procedere a un ulteriore esame della domanda ripetuta.

·       In fase di esame preliminare il richiedente gode delle garanzie minime previste dalla direttiva (in relazione a informazione sulla procedura, sull’esito dell’esame preliminare e sui mezzi di impugnazione, assistenza di un interprete, possibilita’ di accesso all’ACNUR o a organizzazione delegata).

·       A condizione che la possibilita’ di accesso a una nuova procedura non risulti, nei fatti, preclusa, specifiche norme possono

o      obbligare il richiedente a presentare i fatti che giustificano una nuova procedura, anche entro un tempo limitato da quando ne ha preso conoscenza;

o      prevedere che l’esame preliminare si basi solo su osservazioni scritte.

·       Se l’esame preliminare da’ esito positivo la domanda e’ sottoposta a esame, da parte dell’autorita’ accertante, con tutte le garanzie generali.

·       Qualora gia’ vigenti, al momento dell’entrata in vigore della direttiva, possono essere mantenute disposizioni che prevedono procedure speciali per l’esame di domande presentate alla frontiera o in zona di transito aeroportuale (con richiedenti non ammessi a fare ingresso nel territorio dello Stato fino a decisione positiva sulla domanda) purche’ tali disposizioni siano compatibili con quelle previste agli articoli 5 (accesso alla procedura), 6 (diritto a rimanere fino a decisione assunta), 8 par. 2 (motivazione della decisione negativa e informazione sui mezzi di impugnazione), 13 par. 1 (diritto all’assistenza giuridica e alla rappresentanza legale), 14 (diritti del rappresentante o consulente legale), 15 (garanzie per i minori non accompagnati), 17 (trattenimento),  21 (ruolo dell’ACNUR) e 22 (protezione dei dati) della direttiva[14].

·       La decisione negativa nell’ambito di tale procedura deve essere assunta entro due settimane (prorogabili di altre due, previa convalida, disciplinata con legge, da parte dell’autorita’ giudiziaria). Il richiedente deve godere del diritto al ricorso, come previsto per le procedure accelerate. Scaduti i termini per la decisione, il richiedente e’ ammesso nel territorio dello Stato e la sua domanda e’ esaminata con la procedura prevista dalla direttiva per le domande presentate in tale territorio.

·       Il rifiuto di concedere l’ingresso nel territorio dello Stato non puo’ prevalere su una decisione positiva sulla domanda di asilo.[15]

·       E’ possibile l’esame per l’annullamento o la revoca dello status di rifugiato di una persona nei casi in cui emergano informazioni che giustifichino una revisione di tale status.

·       Se responsabile di tale esame e’ l’autorita’ accertante, si applicano le disposizioni valide per la procedura ordinaria d’esame delle domande. Se responsabile e’ un’autorita’ giurisdizionale o un altro organo, si applicano le disposizioni previste per la verifica delle decisioni prese con procedura ordinaria.

·       E’ consentito, ove sia impossibile applicarle, derogare alle disposizioni degli articoli da 9 (garanzie minime per i rifugiati) a 12 (colloquio personale e relativi)[16].

·       Il richiedente ha diritto a un rimedio effettivo, su elementi di diritto e di fatto, davanti a un giudice avverso la decisione negativa sulla sua domanda.

·       Il richiedente ha diritto al ricorso davanti a un giudice avverso il diniego di riapertura di un esame sospeso (per rinuncia implicita o esplicita o abbandono) e avverso la proroga dei termini per la procedura accelerata.

·       In caso di decisione assunta con procedura ordinaria, sia il ricorso davanti al giudice sia l’eventuale verifica intermedia da parte di un organo amministrativo hanno effetto sospensivo automatico rispetto all’allontanamento, salvo che sia diversamente stabilito dalla normativa gia’ vigente alla data di entrata in vigore della direttiva. In questo caso spetta al giudice competente per il ricorso decidere, su istanza del richiedente o di propria iniziativa (secondo le norme stabilite dallo Stato membro), se accordare o meno l’effetto sospensivo. Prima di tale decisione il richiedente puo’ essere allontanato solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

·       Quando la decisione e’ assunta con procedura accelerata, i casi in cui il ricorso davanti al giudice o l’eventuale verifica intermedia da parte di un organo amministrativo non hanno effetto sospensivo automatico rispetto all’allontanamento sono stabiliti dalla legge. In questi casi spetta al giudice[17] competente per il ricorso decidere, su istanza del richiedente o di propria iniziativa (secondo le norme stabilite dallo Stato membro), se accordare o meno l’effetto sospensivo. Prima di tale decisione il richiedente puo’ essere allontanato solo se vale una delle seguenti condizioni:

o      la domanda e’ considerata inammissibile;

o      il giudice ha gia’ respinto una domanda del richiedente diretta a consentirgli di non essere allontanato, e non sono addotti elementi nuovi sostanziali relativi al richiedente stesso ne’ al suo paese d’origine;

o      la domanda e’ una domanda ripetuta, e l’esame preliminare ha dato esito negativo;

o      sussistono motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.

·       La legge stabilisce i termini per la presentazione del ricorso e/o dell’istanza di verifica. Tali termini possono essere abbreviati per i casi di decisioni assunte con procedura accelerata.

·       La legge stabilisce se l’annullamento della decisione comporta una nuova decisione dell’autorita’ accertante o una decisione del giudice.

·       La legge stabilisce le condizioni perche’ un ricorso possa essere considerato ritirato o abbandonato dal richiedente e le procedure applicabili in questi casi.



[1] Queste possibilita’ sono contemplate nella spiegazione dell’articolo 20, non nel testo dell’articolo stesso.

[2] Nota che nella spiegazione dell’articolo 9, Par. 1, lettera d), si contempla la possibilita’ di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’esito dell’esame di una domanda!

[3] Contenuti nell’Allegato I alla proposta di direttiva.

[4] La formulazione e’ ambigua: se l’interpretazione riportata e’ quella giusta, questa categoria sembra includere pienamente la prima (ratifica della Convenzione, rispetto delle disposizioni relative ai diritti, procedura adeguata), rendendo inutile, in generale, la verifica relativa alla procedura adeguata. Con conseguenze gravi, ovviamente...

[5] Significa che e’ anche escluso dallo status di persona bisognosa di protezione internazionale? La cosa e’ rilevante nei casi in cui le questioni sollevate siano relative a condizioni di effettivo pericolo per la persona, pur non rientrando nelle previsioni della Convenzione di Ginevra.

[6] Contenuti nell’Allegato I alla proposta di direttiva.

[7] Tutti i diritti citati?

[8] Dovrebbe essere l’ultima residenza abituale.

[9] Questa condizione si applica solo in mancanza di una apposita procedure per domande ripetute.

[10] La nozione di provvedimento imminente e’ evidentemente pericolosa.

[11] In quale paese?

[12] O abbandono?

[13] Mia interpretazione di una formulazione non chiara.

[14] Nota: molte delle garanzie sono ingiustificatamente omesse, come se questa norma dovesse consentire agli Stati che prevedono tali procedure di continuare indisturbati, senza riguardo ai principi generali!

[15] Non e’ pleonastico?

[16] Norma pericolosamente generica: dovrebbe essere specificato che l’impossibilita’ deriva, per esempio, dal comportamento fraudolento del rifugiato.

[17] Questa previsione rende la Legge 189/2002 incompatibile con la proposta di direttiva, spettando al prefetto la decisione.