(Sergio Briguglio
12/9/2002)
PRINCIPALI
CONTENUTI DELLA PROPOSTA MODIFICATA PER UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA
ALLO STATUS DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI CHE SIANO RESIDENTI DI LUNGO PERIODO
·
La
direttiva si applica ai cittadini dei paesi terzi legalmente soggiornanti nel
territorio di uno Stato membro. Non si applica richiedenti asilo o protezione
sussidiaria o temporanea, destinatari di protezione sussidiaria o temporanea,
titolari di permesso per studio (fatta eccezione per chi frequenti corsi di dottorato[1])
o formazione, persone alla pari, lavoratori stagionali o distaccati per servizi
transfrontalieri o prestatori di tali servizi, personale diplomatico.
·
La
direttiva si applica a cittadini di paesi terzi che siano familiari di un
cittadinio dell’Unione che abbia esercitato il diritto alla libera
circolazione[2],
purche’ abbiano ottenuto il diritto di soggiorno permanente nello Stato
che li ospita.
·
Continuano
a valere le disposizioni piu’ favorevoli contenute in accordi bilaterali
o multilaterali stipulati dalla Comunita’ europea, nella Carta sociale
europea (1961) e nella Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante
(1977).
·
Lo
status di residente di lungo periodo e’ conferito, su richiesta, allo
straniero che soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni.[3]
Soggiorni per richiesta d’asilo o per protezione temporanea sono
rilevanti solo qualora lo straniero sia successivamente riconosciuto rifugiato.
Soggiorni per studio (salvo che per dottorato) sono computati per meta’
della loro durata[4].
·
Vengono
computati come validi anche i periodi di assenza dal territorio dello Stato
membro che soddisfino a una delle seguenti condizioni:
o
siano
di durata inferiore a sei mesi consecutivi;
o
siano
dovute a servizio di leva, distacco per lavoro, motivi di studio o ricerca,
malattia grave, gravidanza o maternita’;
o
siano
dovute al soggiorno in altro Stato membro come familiare di residente di lungo
periodo che eserciti il diritto di soggiorno in altro Stato membro previsto
dalla presente direttiva o di cittadino dell’Unione che eserciti il
diritto alla libera circolazione.
·
Se il
familiare di un cittadino dell’Unione si assenta dallo Stato membro per
periodi di durata non superiore a tre anni, i periodi di soggiorno nello Stato
membro di durata superiore a due anni sono computati.
·
Salvo
che si tratti di rifugiato o di persona nata nello Stato membro, per essere
riconosciuto residente di lungo periodo lo straniero deve dimostrare di
disporre, per se’ e per i familiari a carico,
o
di un
reddito stabile (con stabilita’ accertata in base alla regolarita’
evidenziata nel periodo precedente la richiesta) non inferiore a quello al di
sotto del quale si applica l’assistenza pubblica (ovvero, in mancanza di
una tale soglia, all’importo della pensione minima);
o
di
un’assicurazione che copra il rischio di malattia in tutto il territorio
dello Stato membro.
·
Lo
status di residente di lungo periodo puo’ essere negato per motivi di
ordine pubblico o sicurezza dello Stato associati al comportamento personale
del richiedente (ma non per sola esistenza di condanne penali[5],
ne’ per motivi di opportunita’ economica).
·
Le
autorita’ decidono sul riconoscimento dello status entro sei mesi dalla
presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta. In caso
di necessita’ di integrazione della documentazione, il computo dei sei
mesi e’ interrotto fino a integrazione avvenuta.
·
Il
riconoscimento dello status non e’ discrezionale.
·
Lo
status e’ permanente, salvi i casi di revoca.
·
In
caso di riconoscimento dello status, allo straniero e’ rilasciato (a un
costo non superiore a quello previsto per il rilascio della carta di
identita’ ai cittadini) un “permesso di soggiorno per residente di
lungo periodo – CE”. Il permesso ha validita’ di dieci anni,
ed e’ rinnovato (quanto a dati e foto) di diritto.
·
Lo
status e’ revocato nei seguenti casi:
o
assenza
di oltre due anni dallo Stato membro (salvo che lo Stato membro escluda questa
possibilita’ di revoca o stabilisca deroghe in relazione a svolgimento
del servizio di leva, distacco per lavoro, motivi di studio o ricerca, malattia
grave, gravidanza o maternita’ o ad altri motivi);
o
acquisto
fraudolento;
o
acquisto
dello status di residente di lungo periodo in altro Stato membro;
o
adozione
di un provvedimento di allontanamento.
·
L’assenza
dovuta all’esercizio del diritto di soggiorno in altro Stato membro non
giustifica la revoca.
·
La
scadenza del permesso di soggiorno per residente di lungo periodo non
puo’ comportare revoca dello status.
·
In
caso di revoca per assenza o per frode e, in caso di revoca per allontanamento,
qualora sia impossibile eseguire il provvedimento adottato, allo straniero
e’ rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.
·
I
provvedimenti di diniego del riconoscimento e di revoca dello status devono
essere motivati e notificati all’interessato per iscritto, con
l’indicazione delle modalita’ di impugnazione giurisdizionale.
·
Il
diniego non impedisce allo straniero di presentare una nuova domanda quando lo
ritenga opportuno.
·
E’
ammesso ricorso giurisdizionale anche contro il mancato rinnovo del permesso.
·
Il
residente di lungo periodo gode della parita’ con il cittadino
dell’Unione almeno in relazione a
o
svolgimento
di attivita’ lavorativa (escluse le attivita’ che comportino
l’esercizio di pubblici poteri) e condizioni di assunzione e lavoro;
o
istruzione
e formazione professionale (inclusi assegni scolastici e borse di studio[6]);
o
riconoscimento
di titoli di studio e professionali;
o
protezione
sociale, incluse prestazioni sociali (es.: assegni familiari, pensioni di
anzianita’, indennita’ di disoccupazione) ed assistenza medica;
o
assistenza
sociale (es.: assegno sociale, pensione minima, assistenza sanitaria gratuita);
o
agevolazioni
sociali (es.: pasti sovvenzionati, riduzioni su biglietti) e fiscali
(detrazioni e deduzioni);
o
accesso
a beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusa l’assistenza
alloggiativa;
o
liberta’
di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni sindacali, di
datori di lavoro o professionali;
o
liberta’
di accesso a tutto il territorio dello Stato membro (con le sole restrizioni
– ad es.: zone militari – previste per i cittadini nazionali).
·
Il
residente di lungo periodo puo’ essere allontanato dal territorio dello
Stato membro solo se, per il suo comportamento, costituisce un pericolo per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato grave e tale da ledere uno
degli interessi fondamentali della societa’ (ma non per sola esistenza di
condanne penali, ne’ per motivi di opportunita’ economica).[7]
Il comportamento non puo’ essere considerato una grave minaccia se lo
Stato membro non adotta severe misure repressive per analoghi comportamenti dei
cittadini nazionali.
·
Prima
di adottare un provvedimento di allontanamento lo Stato membro tiene conto di
o
durata
del soggiorno pregresso;
o
eta’
della persona;
o
conseguenze
per la persona e per i suoi familiari;
o
vincoli
con il paese di residenza ed eventuale assenza di vincoli con il paese di
origine.
·
Contro
il provvedimento di allontanamento e’ previsto ricorso giurisdizionale
con effetto sospensivo. Se lo straniero e’ privo di mezzi gli e’
assicurata assistenza giudiziaria nei modi previsti per il cittadino nazionale.
·
L’allontanamento
non puo’ avvenire per direttissima.
·
Titoli
di soggiorno permanenti rilasciati da uno Stato membro a condizioni piu’
favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva non consentono
l’esercizio del diritto di soggiorno in altro Stato membro.
·
Il
residente di lungo periodo in uno Stato membro puo’ esercitare il diritto
di soggiorno in altro Stato membro quando soddisfa, nel secondo Stato, una
delle seguenti condizioni:
o
svolge
attivita’ lavorativa subordinata o autonoma;
o
frequenta
un corso di studio o di formazione e dispone di reddito sufficiente e di
assicurazione contro il rischio di malattia tali da evitare che diventi un
onere per il secondo Stato[8];
o
dispone
di reddito sufficiente e di assicurazione contro il rischio di malattia tali da
evitare che diventi un onere per il secondo Stato.
·
In
caso di svolgimento di attivita’ lavorativa, la qualita’ di
“lavoratore” non viene meno per interruzione del lavoro per
malattia, infortunio o disoccupazione (se ha diritto all’indennita’
di disoccupazione, e fino a esaurimento del diritto), iscrizione a un corso di
formazione professionale (connesso con la precedente attivita’, se lo
straniero non si trova in condizioni di disoccupazione involontaria).
·
Lo
straniero deve chiedere un titolo di soggiorno entro tre mesi dal suo ingresso
nel secondo Stato.
·
Allo
straniero puo’ essere chiesto di presentare il permesso di soggiorno per
residente di lungo periodo – CE, un documento di identita’ e, a
seconda dei casi,
o
prova
dell’esistenza di un contratto o di una dichiarazione di assunzione,
ovvero prova dello svolgimento di un’attivita’ autonoma (o del
possesso delle risorse necessarie per intraprenderla) e descrizione di essa;
o
prova
dell’iscrizione ad un corso di studi o di formazione presso un istituto
riconosciuto e della disponibilita’ di reddito e assicurazione;
o
prova
della disponibilita’ di reddito e assicurazione.
·
I
membri della famiglia di residente di lungo periodo, gia’ unita nel primo Stato, hanno diritto a
ad accompagnare o raggiungere nel secondo Stato il residente di lungo periodo
che esercita il diritto di soggiorno, purche’ il nucleo familiare
disponga di reddito sufficiente e di copertura assicurativa contro il rischio
di malattia per tutti i familiari.
·
I
familiari devono chiedere un titolo di soggiorno entro tre mesi dal loro
ingresso nel secondo Stato. Puo’ essere chiesto loro di presentare il
titolo di soggiorno nel primo Stato, un documento di identita’, la prova
di residenza pregressa nel primo Stato come familiari del residente di lungo
periodo, prova della disponibilita’ di reddito e assicurazione.
·
Se il
familiare del residente di lungo periodo non ha gia’ soggiornato nel
primo Stato in base a questa qualita’, si applicano le normali
disposizioni relative al ricongiungimento familiare.
·
Il
soggiorno nel secondo Stato puo’ essere negato al residente di lungo
periodo e ai suoi familiari per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello
stato fondati sul loro comportamento personale (ma non per sola esistenza di
condanne penali, ne’ per motivi di opportunita’ economica).
·
Il
diritto di soggiorno puo essere negato per motivi di sanita’ pubblica se
gli interessati sono affetti (al momento del loro ingresso nel secondo Stato)
da malattie, indicate dal regolamento sanitario 2/1951 dell’OMS, per le
quali e’ prescritta la quarantena, o da altre malattie infettive o
parassitarie contagiose per le quali sono previste[9]
disposizioni di protezione dei cittadini nazionali. L’insorgenza
successiva al rilascio del titolo di soggiorno non giustifica ne’ il
diniego di rinnovo del titolo di soggiorno ne’ l’allontanamento dal
territorio dello Stato.
·
Lo
straniero puo’ essere sottoposto a visita medica per verificare
l’eventuale esistenza di patologie che precludano l’ingresso, ma le
visite non possono avere carattere sistematico[10].
·
L’autorita’
del secondo Stato decide sulla domanda di titolo di soggiorno del residente di
lungo periodo e dei suoi familiari entro tre mesi. Il termine e
l’autorizzazione provvisoria al soggiorno sono prorogati in caso di
necessita’ di completamento della documentazione.
·
Ove le
condizioni siano soddisfatte, al residente di lungo periodo e ai familiari sono
rilasciati (a un costo non superiore a quello previsto per il rilascio della
carta di identita’ ai cittadini) titoli di soggiorno rinnovabili e della
stessa durata. Il residente di lungo periodo da’ comunicazione
dell’avvenuto rilascio al primo Stato.
·
I
provvedimenti di diniego del titolo di soggiorno deve essere motivato e
notificato all’interessato per iscritto, con l’indicazione delle
modalita’ di impugnazione giurisdizionale. E’ ammesso ricorso
giurisdizionale contro il diniego, il mancato rinnovo e la revoca del titolo di
soggiorno.
·
Il
residente di lungo periodo mantiene tale status nel primo Stato finche’
non abbia acquistato lo status nel secondo Stato.
·
I
familiari del residente di lungo periodo mantengono il titolo di soggiorno
rilasciato dal primo Stato fino alla naturale scadenza. Se non sono ancora in
possesso di un titolo di soggiorno autonomo nel primo Stato, il periodo di
soggiorno nel secondo Stato e’ computato ai fini del rilascio di tale
titolo autonomo nel primo Stato.
·
Una
volta ottenuto il titolo di soggiorno (ordinario) nel secondo Stato, il
residente di lungo periodo gode di tutti i diritti riconosciuti ai residenti di
lungo periodo in quello Stato, con l’eccezione del diritto
all’assistenza sociale. I suoi familiari, ottenuto il titolo di
soggiorno, godono dei diritti previsti dalla direttiva sul ricongiungimento in
materia di accesso al lavoro, allo studio e alla formazione professionale.
·
Per i
primi cinque anni di soggiorno[11],
il residente di lungo periodo e i suoi familiari possono essere allontanati dal
secondo Stato per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per il
venir meno delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno (esclusi i
motivi di sanita’). L’allontanamento non puo’ essere
accompagnato da un divieto permanente di soggiorno.
·
In
caso di allontanamento, il primo Stato riammette immediatamente il residente di
lungo periodo e i suoi familiari[12],
anche se sono scaduti il permesso di soggiorno per residente di lungo periodo
– CE o il titolo di soggiorno dei familiari.
·
Dopo
cinque anni di soggiorno legale nel secondo Stato, il residente di lungo
periodo puo’ chiedere lo status di residente di lungo periodo in quello
Stato, alle condizioni e con le modalita’ e garanzie descritte per la
domanda nel primo Stato.
·
Se
sono soddisfatte le condizioni, il secondo Stato concede lo status e notifica
la decisione al primo Stato, che revoca lo status precedentemente concesso.
[1] Questa possibilita’ e’ esclusa dalla normativa italiana.
[2] Stabilendosi in un diverso Stato membro.
[3] Questa formulazione e’ piu’ ampia e precisa di quella prevista dalla normativa italiana.
[4] Sotto questo aspetto la normativa italiana (a valle della emanazione della circolare di giugno 2002 del Ministero dell’interno) e’ piu’ favorevole.
[5] Questo punto contrasta con la normativa italiana.
[6] Sotto questo aspetto la normativa italiana e’ piu’ favorevole, assicurando la parita’ a qualunque straniero ammesso allo studio.
[7] Questa disposizione e’ piu’ favorevole di quelle previste dalla normativa italiana.
[8] Questa seconda condizione sembra compresa dalla successiva, piu’ ampia.
[9] Al momento di entrata in vigore della direttiva?
[10] Solo, cioe’, sulla base di fondati sospetti.
[11] Vale anche per gli anni successivi, in caso di mancata richiesta dello status di residente di lungo periodo nel secondo Stato (o in caso di diniego di tale status)?
[12] Anche se i familiari si erano ricongiunti con il residente di lungo periodo direttamente nel secondo Stato?