(Sergio Briguglio 12/9/2002)

 

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA PROPOSTA MODIFICATA PER UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLO STATUS DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI CHE SIANO RESIDENTI DI LUNGO PERIODO

 

·      La direttiva si applica ai cittadini dei paesi terzi legalmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro. Non si applica richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea, destinatari di protezione sussidiaria o temporanea, titolari di permesso per studio (fatta eccezione per chi frequenti corsi di dottorato[1]) o formazione, persone alla pari, lavoratori stagionali o distaccati per servizi transfrontalieri o prestatori di tali servizi, personale diplomatico.

·      La direttiva si applica a cittadini di paesi terzi che siano familiari di un cittadinio dell’Unione che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione[2], purche’ abbiano ottenuto il diritto di soggiorno permanente nello Stato che li ospita.

·      Continuano a valere le disposizioni piu’ favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali stipulati dalla Comunita’ europea, nella Carta sociale europea (1961) e nella Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante (1977).

·      Lo status di residente di lungo periodo e’ conferito, su richiesta, allo straniero che soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni.[3] Soggiorni per richiesta d’asilo o per protezione temporanea sono rilevanti solo qualora lo straniero sia successivamente riconosciuto rifugiato. Soggiorni per studio (salvo che per dottorato) sono computati per meta’ della loro durata[4].

·      Vengono computati come validi anche i periodi di assenza dal territorio dello Stato membro che soddisfino a una delle seguenti condizioni:

o      siano di durata inferiore a sei mesi consecutivi;

o      siano dovute a servizio di leva, distacco per lavoro, motivi di studio o ricerca, malattia grave, gravidanza o maternita’;

o      siano dovute al soggiorno in altro Stato membro come familiare di residente di lungo periodo che eserciti il diritto di soggiorno in altro Stato membro previsto dalla presente direttiva o di cittadino dell’Unione che eserciti il diritto alla libera circolazione.

·      Se il familiare di un cittadino dell’Unione si assenta dallo Stato membro per periodi di durata non superiore a tre anni, i periodi di soggiorno nello Stato membro di durata superiore a due anni sono computati.

·      Salvo che si tratti di rifugiato o di persona nata nello Stato membro, per essere riconosciuto residente di lungo periodo lo straniero deve dimostrare di disporre, per se’ e per i familiari a carico,

o      di un reddito stabile (con stabilita’ accertata in base alla regolarita’ evidenziata nel periodo precedente la richiesta) non inferiore a quello al di sotto del quale si applica l’assistenza pubblica (ovvero, in mancanza di una tale soglia, all’importo della pensione minima);

o      di un’assicurazione che copra il rischio di malattia in tutto il territorio dello Stato membro.

·      Lo status di residente di lungo periodo puo’ essere negato per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato associati al comportamento personale del richiedente (ma non per sola esistenza di condanne penali[5], ne’ per motivi di opportunita’ economica).

·      Le autorita’ decidono sul riconoscimento dello status entro sei mesi dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta. In caso di necessita’ di integrazione della documentazione, il computo dei sei mesi e’ interrotto fino a integrazione avvenuta.

·      Il riconoscimento dello status non e’ discrezionale.

·      Lo status e’ permanente, salvi i casi di revoca.

·      In caso di riconoscimento dello status, allo straniero e’ rilasciato (a un costo non superiore a quello previsto per il rilascio della carta di identita’ ai cittadini) un “permesso di soggiorno per residente di lungo periodo – CE”. Il permesso ha validita’ di dieci anni, ed e’ rinnovato (quanto a dati e foto) di diritto.

·      Lo status e’ revocato nei seguenti casi:

o      assenza di oltre due anni dallo Stato membro (salvo che lo Stato membro escluda questa possibilita’ di revoca o stabilisca deroghe in relazione a svolgimento del servizio di leva, distacco per lavoro, motivi di studio o ricerca, malattia grave, gravidanza o maternita’ o ad altri motivi);

o      acquisto fraudolento;

o      acquisto dello status di residente di lungo periodo in altro Stato membro;

o      adozione di un provvedimento di allontanamento.

·      L’assenza dovuta all’esercizio del diritto di soggiorno in altro Stato membro non giustifica la revoca.

·      La scadenza del permesso di soggiorno per residente di lungo periodo non puo’ comportare revoca dello status.

·      In caso di revoca per assenza o per frode e, in caso di revoca per allontanamento, qualora sia impossibile eseguire il provvedimento adottato, allo straniero e’ rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.

·      I provvedimenti di diniego del riconoscimento e di revoca dello status devono essere motivati e notificati all’interessato per iscritto, con l’indicazione delle modalita’ di impugnazione giurisdizionale.

·      Il diniego non impedisce allo straniero di presentare una nuova domanda quando lo ritenga opportuno.

·      E’ ammesso ricorso giurisdizionale anche contro il mancato rinnovo del permesso.

·      Il residente di lungo periodo gode della parita’ con il cittadino dell’Unione almeno in relazione a

o      svolgimento di attivita’ lavorativa (escluse le attivita’ che comportino l’esercizio di pubblici poteri) e condizioni di assunzione e lavoro;

o      istruzione e formazione professionale (inclusi assegni scolastici e borse di studio[6]);

o      riconoscimento di titoli di studio e professionali;

o      protezione sociale, incluse prestazioni sociali (es.: assegni familiari, pensioni di anzianita’, indennita’ di disoccupazione) ed assistenza medica;

o      assistenza sociale (es.: assegno sociale, pensione minima, assistenza sanitaria gratuita);

o      agevolazioni sociali (es.: pasti sovvenzionati, riduzioni su biglietti) e fiscali (detrazioni e deduzioni);

o      accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusa l’assistenza alloggiativa;

o      liberta’ di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni sindacali, di datori di lavoro o professionali;

o      liberta’ di accesso a tutto il territorio dello Stato membro (con le sole restrizioni – ad es.: zone militari – previste per i cittadini nazionali).

·      Il residente di lungo periodo puo’ essere allontanato dal territorio dello Stato membro solo se, per il suo comportamento, costituisce un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato grave e tale da ledere uno degli interessi fondamentali della societa’ (ma non per sola esistenza di condanne penali, ne’ per motivi di opportunita’ economica).[7] Il comportamento non puo’ essere considerato una grave minaccia se lo Stato membro non adotta severe misure repressive per analoghi comportamenti dei cittadini nazionali.

·      Prima di adottare un provvedimento di allontanamento lo Stato membro tiene conto di

o      durata del soggiorno pregresso;

o      eta’ della persona;

o      conseguenze per la persona e per i suoi familiari;

o      vincoli con il paese di residenza ed eventuale assenza di vincoli con il paese di origine.

·      Contro il provvedimento di allontanamento e’ previsto ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo. Se lo straniero e’ privo di mezzi gli e’ assicurata assistenza giudiziaria nei modi previsti per il cittadino nazionale.

·      L’allontanamento non puo’ avvenire per direttissima.

·      Titoli di soggiorno permanenti rilasciati da uno Stato membro a condizioni piu’ favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva non consentono l’esercizio del diritto di soggiorno in altro Stato membro.

·      Il residente di lungo periodo in uno Stato membro puo’ esercitare il diritto di soggiorno in altro Stato membro quando soddisfa, nel secondo Stato, una delle seguenti condizioni:

o      svolge attivita’ lavorativa subordinata o autonoma;

o      frequenta un corso di studio o di formazione e dispone di reddito sufficiente e di assicurazione contro il rischio di malattia tali da evitare che diventi un onere per il secondo Stato[8];

o      dispone di reddito sufficiente e di assicurazione contro il rischio di malattia tali da evitare che diventi un onere per il secondo Stato.

·      In caso di svolgimento di attivita’ lavorativa, la qualita’ di “lavoratore” non viene meno per interruzione del lavoro per malattia, infortunio o disoccupazione (se ha diritto all’indennita’ di disoccupazione, e fino a esaurimento del diritto), iscrizione a un corso di formazione professionale (connesso con la precedente attivita’, se lo straniero non si trova in condizioni di disoccupazione involontaria).

·      Lo straniero deve chiedere un titolo di soggiorno entro tre mesi dal suo ingresso nel secondo Stato.

·      Allo straniero puo’ essere chiesto di presentare il permesso di soggiorno per residente di lungo periodo – CE, un documento di identita’ e, a seconda dei casi,

o      prova dell’esistenza di un contratto o di una dichiarazione di assunzione, ovvero prova dello svolgimento di un’attivita’ autonoma (o del possesso delle risorse necessarie per intraprenderla) e descrizione di essa;

o      prova dell’iscrizione ad un corso di studi o di formazione presso un istituto riconosciuto e della disponibilita’ di reddito e assicurazione;

o      prova della disponibilita’ di reddito e assicurazione.

·      I membri della famiglia di residente di lungo periodo, gia’  unita nel primo Stato, hanno diritto a ad accompagnare o raggiungere nel secondo Stato il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno, purche’ il nucleo familiare disponga di reddito sufficiente e di copertura assicurativa contro il rischio di malattia per tutti i familiari.

·      I familiari devono chiedere un titolo di soggiorno entro tre mesi dal loro ingresso nel secondo Stato. Puo’ essere chiesto loro di presentare il titolo di soggiorno nel primo Stato, un documento di identita’, la prova di residenza pregressa nel primo Stato come familiari del residente di lungo periodo, prova della disponibilita’ di reddito e assicurazione.

·      Se il familiare del residente di lungo periodo non ha gia’ soggiornato nel primo Stato in base a questa qualita’, si applicano le normali disposizioni relative al ricongiungimento familiare.

·      Il soggiorno nel secondo Stato puo’ essere negato al residente di lungo periodo e ai suoi familiari per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato fondati sul loro comportamento personale (ma non per sola esistenza di condanne penali, ne’ per motivi di opportunita’ economica).

·      Il diritto di soggiorno puo essere negato per motivi di sanita’ pubblica se gli interessati sono affetti (al momento del loro ingresso nel secondo Stato) da malattie, indicate dal regolamento sanitario 2/1951 dell’OMS, per le quali e’ prescritta la quarantena, o da altre malattie infettive o parassitarie contagiose per le quali sono previste[9] disposizioni di protezione dei cittadini nazionali. L’insorgenza successiva al rilascio del titolo di soggiorno non giustifica ne’ il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno ne’ l’allontanamento dal territorio dello Stato.

·      Lo straniero puo’ essere sottoposto a visita medica per verificare l’eventuale esistenza di patologie che precludano l’ingresso, ma le visite non possono avere carattere sistematico[10].

·      L’autorita’ del secondo Stato decide sulla domanda di titolo di soggiorno del residente di lungo periodo e dei suoi familiari entro tre mesi. Il termine e l’autorizzazione provvisoria al soggiorno sono prorogati in caso di necessita’ di completamento della documentazione.

·      Ove le condizioni siano soddisfatte, al residente di lungo periodo e ai familiari sono rilasciati (a un costo non superiore a quello previsto per il rilascio della carta di identita’ ai cittadini) titoli di soggiorno rinnovabili e della stessa durata. Il residente di lungo periodo da’ comunicazione dell’avvenuto rilascio al primo Stato.

·      I provvedimenti di diniego del titolo di soggiorno deve essere motivato e notificato all’interessato per iscritto, con l’indicazione delle modalita’ di impugnazione giurisdizionale. E’ ammesso ricorso giurisdizionale contro il diniego, il mancato rinnovo e la revoca del titolo di soggiorno.

·      Il residente di lungo periodo mantiene tale status nel primo Stato finche’ non abbia acquistato lo status nel secondo Stato.

·      I familiari del residente di lungo periodo mantengono il titolo di soggiorno rilasciato dal primo Stato fino alla naturale scadenza. Se non sono ancora in possesso di un titolo di soggiorno autonomo nel primo Stato, il periodo di soggiorno nel secondo Stato e’ computato ai fini del rilascio di tale titolo autonomo nel primo Stato.

·      Una volta ottenuto il titolo di soggiorno (ordinario) nel secondo Stato, il residente di lungo periodo gode di tutti i diritti riconosciuti ai residenti di lungo periodo in quello Stato, con l’eccezione del diritto all’assistenza sociale. I suoi familiari, ottenuto il titolo di soggiorno, godono dei diritti previsti dalla direttiva sul ricongiungimento in materia di accesso al lavoro, allo studio e alla formazione professionale.

·      Per i primi cinque anni di soggiorno[11], il residente di lungo periodo e i suoi familiari possono essere allontanati dal secondo Stato per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o per il venir meno delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno (esclusi i motivi di sanita’). L’allontanamento non puo’ essere accompagnato da un divieto permanente di soggiorno.

·      In caso di allontanamento, il primo Stato riammette immediatamente il residente di lungo periodo e i suoi familiari[12], anche se sono scaduti il permesso di soggiorno per residente di lungo periodo – CE o il titolo di soggiorno dei familiari.

·      Dopo cinque anni di soggiorno legale nel secondo Stato, il residente di lungo periodo puo’ chiedere lo status di residente di lungo periodo in quello Stato, alle condizioni e con le modalita’ e garanzie descritte per la domanda nel primo Stato.

·      Se sono soddisfatte le condizioni, il secondo Stato concede lo status e notifica la decisione al primo Stato, che revoca lo status precedentemente concesso.

 

 



[1] Questa possibilita’ e’ esclusa dalla normativa italiana.

[2] Stabilendosi in un diverso Stato membro.

[3] Questa formulazione e’ piu’ ampia e precisa di quella prevista dalla normativa italiana.

[4] Sotto questo aspetto la normativa italiana (a valle della emanazione della circolare di giugno 2002 del Ministero dell’interno) e’ piu’ favorevole.

[5] Questo punto contrasta con la normativa italiana.

[6] Sotto questo aspetto la normativa italiana e’ piu’ favorevole, assicurando la parita’ a qualunque straniero ammesso allo studio.

[7] Questa disposizione e’ piu’ favorevole di quelle previste dalla normativa italiana.

[8] Questa seconda condizione sembra compresa dalla successiva, piu’ ampia.

[9] Al momento di entrata in vigore della direttiva?

[10] Solo, cioe’, sulla base di fondati sospetti.

[11] Vale anche per gli anni successivi, in caso di mancata richiesta dello status di residente di lungo periodo nel secondo Stato (o in caso di diniego di tale status)?

[12] Anche se i familiari si erano ricongiunti con il residente di lungo periodo direttamente nel secondo Stato?