(Sergio Briguglio 7/9/2002)

 

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA PROPOSTA MODIFICATA PER UNA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA AL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

 

·      La direttiva si applica alle richieste di ricongiungimento presentate da un cittadino di paese terzo, titolare di permesso di soggiorno (esclusi, comunque, i permessi per richiesta di asilo o di protezione temporanea o sussidiaria e i permessi per protezione temporanea o sussidiaria) di durata non inferiore a un anno, che abbia una fondata prospettiva di soggiornare stabilmente. La direttiva non si applica al ricongiungimento con cittadini dell’Unione europea.

·      Sono fatte salve le disposizioni piu’ favorevoli contenute in accordi stipulati dalla Comunita’ con paesi terzi, nella Carta sociale europea (1961, revisione 1987) e nella Convenzione europea sullo status del lavoratore migrante (1987).

·      Gli Stati membri possono adottare disposizioni piu’ favorevoli.

·      E’ consentito l’ingresso per ricongiungimento

o      del coniuge del richiedente

o      dei figli minorenni (anche adottati in base a un provvedimento che abbia validita’ nello Stato membro) del richiedente o del coniuge; qualora siano nati da altra unione e siano affidati a entrambi i genitori, il ricongiungimento e’ condizionato all’autorizzazione da parte dell’altro genitore; l’ingresso di minori di eta’ superiore a 12 anni puo’ essere condizionato alla verifica dei requisiti necessari per l’integrazione solo se questo e’ previsto dalla normativa nazionale alla data di entrata in vigore della direttiva

·      Puo’ essere consentito, dalla normativa nazionale, l’ingresso per ricongiungimento

o      dei genitori del richiedente o del coniuge, purche’ siano a loro carico e non dispongano di adeguato sotegno familiare nel paese d’origine

o      dei figli maggiorenni non coniugati del richiedente o del coniuge, purche’, per ragioni di salute, non siano in grado di provvedere a se stessi

o      del convivente non coniugato che abbia col richiedente una relazione stabile duratura debitamente comprovata (dall’esistenza di un figlio comune, da una precedente coabitazione o da registrazione formale o da altri elementi), ovvero della persona legata al richiedente da relazione stabile formalmente registrata, e dei figli non coniugati (anche adottati) di tali persone

·      In caso di matrimonio poligamico, se e’ gia’ presente sul territorio dello Stato membro un coniuge del richiedente, non viene autorizzato l’ingresso di altro coniuge ne’ dei figli di questo, fatte salve le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989[1].

·      Puo’ essere imposto un limite minimo (non superiore alla maggiore eta’) per il richiedente e il coniuge, perche’ il ricongiungimento possa aver luogo.[2]

·      Gli Stati membri decidono se la domanda di ricongiungimento deve essere presentata dal richiedente o dai familiari.

·      La domanda e’ corredata dai documenti di viaggio dei familiari, dalla documentazione attestante i legami di parentela e da quella attestante la sussistenza degli altri requisiti.

·      L’esistenza dei legami di parentela puo’ essere oggetto di ulteriori indagini o colloqui con il richiedente e i suoi familiari.

·      Lo Stato membro puo’ stabilire i casi in cui la domanda puo’ essere presentata anche in relazione a familiari gia’ presenti nel suo territorio.

·      Le autorita’ competenti decidono sulla domanda entro un massimo di nove mesi (con una proroga massima di ulteriori tre mesi in casi eccezionali dovuti alla complessita’ della domanda da esaminare). Le conseguenze di una mancata decisione nei termini prescritti (es.: il silenzio-assenso) devono essere disciplinate per legge.

·      Nell’esame delle domande deve essere tenuto nella dovuta considerazione il superiore interesse del minore, nel rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

·      La domanda puo’ essere respinta per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sanita’ pubblica.

·      Il permesso rilasciato al familiare puo’ essere revocato o non rinnovato per motivi di ordine pubblico, sicurezza dello Stato, ma non per motivi sanitari.

·      Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato debbono essere relative al comportamento della persona.

·      L’autorizzazione al ricongiungimento e il primo rinnovo del relativo permesso di soggiorno puo’ essere condizionata alla dimostrazione della disponibilita’ di

o      un alloggio considerato normale, nella regione in cui risiede il richiedente, e che soddisfi i requisiti previsti di sicurezza e salubrita’

o      un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi, nel territorio dello Stato membro, per il richiedente e i familiari

o      risorse stabili superiori alla soglia al di sotto della quale si applica l’assistenza pubblica (ovvero all’importo della pensione minima); si tiene conto del contributo di tutti i familiari

·      L’imposizione dei requisiti relativi ad alloggio, assicurazione e risorse puo’ avere il solo scopo di garantire che il nucleo familiare non dovra’ fare ricorso ai fondi pubblici, e non puo’ comportare discriminazione tra cittadini nazionali e cittadini stranieri[3].

·      Lo Stato membro puo’ stabilire che il richiedente possa accedere al ricongiungimento dopo un periodo di soggiorno legale (che comunque non puo’ essere superiore a due anni).

·      Un periodo di attesa, comunque non superiore a tre anni, tra la presentazione della domanda e il rilascio del permesso di soggiorno al familiare puo’ essere previsto qualora la legislazione in materia di ricongiungimento vigente nello Stato membro alla data di entrata in vigore della direttiva tenga conto della sua capacita’ di accoglienza.

·      Nel caso in cui il richiedente sia un rifugiato

o      non possono essere applicate limitazioni relative ai requisiti per l’integrazione al ricongiungimento con i figli minorenni;

o      puo’ essere autorizzato il ricongiungimento con altri familiari a carico;

o      se il rifugiato e’ un minore non accompagnato, il ricongiungimento con i genitori e’ consentito anche se non sono a carico del richiedente; in mancanza dei genitori (o nell’impossibilita’ di ritrovarli) e’ autorizzato l’ingresso del tutore o di altri familiari;

o      non e’ consentita la revoca o il rifiuto di rinnovo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato[4];

o      in mancanza di documenti che provino i legami di parentela, si tiene conto anche di altri elementi di prova; il rifiuto della domanda non puo’ essere basato solo sulla mancanza di documenti;

o      non si applicano i requisiti relativi ad alloggio, assicurazione contro le malattie e risorse;

o      non puo’ essere imposto il requisito di soggiorno pregresso per l’accesso al ricongiungimento.

·      Lo Stato membro puo’ stabilire che queste condizioni piu’ favorevoli per i rifugiati si applichino solo ai casi in cui il vincolo familiare sia anteriore al riconoscimento dello status dirifugiato.

·      In caso di ricongiungimento, il permesso di soggiorno (rinnovabile) rilasciato al familiare con la stessa validita’ del permesso di cui e’ titolare il richiedente. Se il richiedente e’ titolare dello status di residente di lungo periodo, il permesso del familiare e’ di durata non inferiore a un anno, rinnovabile fino al raggiungimento delle condizioni per l’ottenimento dello status di residente di lungo periodo.

·      Il familiare accede a istruzione, lavoro subordinato o autonomo e formazione a parita’ di condizioni con il richiedente; l’accesso all’attivita’ lavorativa puo’ essere limitato nei casi di genitori a carico e figli maggiorenni a carico.

·      Trascorsi cinqe anni di soggiorno legale, il coniuge (o il convivente non coniugato) e il figlio diventato maggiorenne ottengono un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del richiedente. Un analogo permesso puo’ essere rilasciato anche a genitori a carico o figli maggiorenni a carico.

·      Un permesso di soggiorno autonomo puo’ essere rilasciato anche in caso di divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti[5]. Tale permesso deve essere rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.[6]

·      L’autorizzazione al ricongiungimento puo’ essere negata e il permesso di soggiorno del familiare (o convivente non coniugato) puo’ essere revocato o non rinnovato

o      qualora le condizioni previste dalla direttiva non siano o non siano piu’ soddisfatte[7];

o      qualora il richiedente e il familiare non abbiano o non abbiano piu’ una relazione familiare o coniugale effettiva[8];

o      qualora il richiedente o il convivente non coniugato siano coniugati o abbiano relazione stabile e duratura con altra persona[9];

o      qualora si sia fatto ricorso a informazioni false, frode o altri mezzi illeciti;

o      qualora il matrimonio, la relazione stabile o l’adozione abbiano avuto luogo solo allo scopo di ottenere l’autorizzazione all’ingresso[10].

·      Ai fini dell’individuazione di frodi o relazioni fittizie, le autorita’ possono effettuare specifici controlli anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno del familiare.

·      Il familiare che non sia ancora titolare di un permesso di soggiorno autonomo puo’ essere privato del permesso in caso di conclusione del soggiorno legale del richiedente.

·      In sede di adozione di qualunque provvedimento negativo in relazione al soggiorno del richiedente o dei suoi familiari, vengono tenute in considerazione la solidita’ dell’inserimento e dei legami degli interessati nel territorio dello Stato membro e i loro legami con i paesi d’origine.

·      Devono essere previsti rimedi giurisdizionali avverso ogni provvedimento negativo in relazione al soggiorno del richiedente o dei suoi familiari.

 

 



[1] Quali?

[2] Questa disposizione vorrebbe contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati. Tuttavia dovrebbe applicarsi solo al ricongiungimento col coniuge, e in assenza di figli.

[3] Nei fatti, in ogni caso, comporta discriminazione.

[4] Disposizione assurda. Contraddittoria, tra l’altro, con quella che consente dirifiutare l’ingresso per quei motivi e per motivi – meno gravi – di sanita’ pubblica.

[5] Si dovrebbe dire “decesso del richiedente”, includendo cosi’ anche il caso del coniuge.

[6] Previsione un po’ troppo vaga.

[7] Non si dovrebbe applicar equesta disposizione oltre il primo rinnovo del permesso di soggiorno.

[8] Si dovrebbe precisare: “salvo che si applichino le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo”.

[9] Questo caso dovrebbe essere equiparato al divorzio o alla separazione.

[10] Questa disposizione si presta ad una applicazione arbitraria. E’ difficilmente comprensibile, poi, la nozione di relazione stabile mirata al solo ingresso.