(Sergio Briguglio
7/9/2002)
PRINCIPALI
CONTENUTI DEL LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE SU UNA POLITICA COMUNITARIA DI
RIMPATRIO
·
La
repressione dell’immigrazione illegale, come affermazione di un principio
di legalita’, e’ necessaria per salvaguardare i sistemi di
ammissione legale e umanitaria.
·
Attualmente,
il rimpatrio temporaneo o di lungo periodo di migranti legali e/o di rifugiati
provenienti da paesi pacificati e’ ostacolato dalla mancanza di risorse o
dalla rigidita’ delle norme sui loro diritti (in relazione a reingresso o
prestazioni pensionistiche). E’ necessario garantire una maggior
liberta’ di movimento e forme di sostegno al reinserimento in patria
(oggetto di una futura riflessione).
·
Il
Libro verde si limita a considerare il rimpatrio volontario o forzato di
migranti in posizione illegale o non piu’ autorizzata. Il dibattito sul
Libro verde dovrebbe consentire di formulare una proposta di direttiva sulle
norme minime per le procedure di rimpatrio.
·
L’approccio
deve essere globale:
o
procedure
efficaci per l’immigrazione alleggerirebbero il canale umanitario;
o
la
lotta contro il traffico e la tratta scoraggerebbe i migranti illegali;
o
politiche
di rimpatrio piu’ efficaci renderebbero meno frequente il ricorso a
regolarizzazioni.
·
Il
rimpatrio volontario e’ preferibile, in quanto piu’ umano e meno
costoso.
·
Il
rimpatrio forzato ha pero’ effetti dimostrativi e dissuasivi: i migranti
si sforzerebbero di percorrere vie legali[1];
la popolazione locale troverebbe piu’ accettabile una maggiore apertura.
·
Il
sistema di protezione internazionale dovrebbe garantire, per essere credibile,
il rimpatrio di coloro per i quali il bisogno di protezione (incluse le forme
di protezione sussidiaria) e’ esaurito o non riconosciuto.
·
Il
rimpatrio dovrebbe essere volontario. Qualora fosse forzato, dovrebbe comunque
essere effettuato nel rispetto dei diritti umani, del divieto di espulsioni
collettive, del divieto di respingimento verso paesi in cui la persona rischi
la persecuzione.
·
In
caso di rimpatrio a seguito di un esodo di massa, dovrebbe essere previste
opportunita’ di graduazione dei provvedimenti e di sostegno al
reinserimento.
·
In
tutti i casi di rimpatrio (anche a prescindere dalle misure di protezione
internazionale) e’ necessario che siano rispettati i diritti in relazione
a
o
presentazione
di un ricorso durante la procedura di rimpatrio[2]
o
controllo
giurisdizionale della detenzione
o
unita’
familiare
o
interesse
superiore del minore
o
tutela
dei dati personali
·
Sono
opportune forme di cooperazione con i paesi d’origine che prevedano
o
forme
di sostegno tali da rendere non traumatico il rimpatrio per il paese
d’origine;
o
forme
di sostegno finanziario alla persona rimpatriata.
·
L’allontanamento
dovrebbe essere obbligatorio, salvo casi di sofferenza estrema,
o
in
caso di condanna a una pena grave o per determinati reati gravi;
o
in
caso di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
·
Dovrebbe
essere esclusa la possibilita’ di allontanare, salvo che per gravi motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
o
i
residenti di lungo periodo;
o
i
familiari di cittadini dell’Unione europea;
o
i
rifugiati o titolari di protezione internazionale;
o
le
persone nate in uno Stato membro, mai vissute nel paese d’appartenenza[3].[4]
·
L’allontanamento
dovrebbe essere obbligatorio, salvo casi di sofferenza irragionevole,
o
in
caso di violazione della normativa su ingresso e soggiorno;
o
in
caso di cessazione (anche in seguito a revoca del permesso di soggiorno) del
soggiorno legale[5].
·
Dovrebbe
comunque essere previsto un effetto sospensivo del ricorso avverso il diniego
di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno.
·
In
sede di adozione di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno
dovrebbe essere valutata la proporzionalita’ della misura e delle
effettive responsabilita’ dell’interessato (es.: in caso di
scadenza del passaporto con impossibilita’ di rinnovo).
·
Il
trattenimento[6] di persone
da allontanare dovrebbe essere sottoposto a convalida giudiziaria.[7]
·
Dovrebbero
essere individuate categorie per le quali non sia adottabile un provvedimento
di trattenimento.[8]
·
Le
modalita’ del trattenimento dovrebbero essere tali da garantire un
trattamento umano[9] e la
separazione dei trattenuti dalle persone condannate[10].
·
E’
auspicabile la definizione di limiti massimi per la durata del trattenimento.[11]
·
E’
auspicabile l’individuazione di alternative al trattenimento.[12]
·
La
disciplina dell’accompagnamento coattivo[13]
alla frontiera dovrebbe
o
garantire
il rispetto del principio di non refoulement (anche con riferimento alla
possibilita’ di rimpatri successivi);
o
tutelare
i diritti dei minori e il diritto all’unita’ familiare;
o
prevedere
una regolamentazione di tutti gli strumenti coercitivi;
o
prevedere
la possibilita’ di divieto temporaneo di allontanamento verso certi
paesi.[14]
·
Oltre
al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, dovrebbe essere un
quadro giuridico vincolante per il riconoscimento di tutte le decisioni che
pongono fine al soggiorno.
·
Il
trattamento preferenziale per coloro che optino per il rimpatrio spontaneo
dovrebbe essere condizionato alla dimostrazione dell’avvenuto rimpatrio
(es.: presentazione dell’interessato al consolato di uno Stato membro nel
paese di origine, dichiarazione da parte di una organizzazione affidabile
coinvolta nel rimpatrio). Con le stesse finalita’, il versamento degli aiuti
potrebbe poi essere effettuato nel paese di destinazione.
·
Riguardo
al divieto di reingresso per le persone allontanate, dovrebbe essere stabilito
o
l’esonero
per chi abbia effettuato il rimpatrio volontario (con conseguente
incentivazione del rispetto dell’obbligo di presentarsi al consolato);
o
la
graduazione del divieto negli altri casi (accompagnamenti coattivi, reati,
pericolosita’).
·
Potrebbe
essere esteso, secondo la proposta finlandese, il quadro giuridico per
l’obbligo di riammissione[15]
al caso di immigrati in condizioni di soggiorno illegale.
·
Dovrebbe
essere stabilito un quadro giuridico chiaro sul transito attraverso il
territorio degli Stati membri di persone in fase di rimpatrio; in particolare,
con riferimento a
o
uso
delle scorte;
o
norme
sul mancato rimpatrio;
o
rilascio
di un documento di viaggio uniforme, o esenzione dal visto per le persone in
fase di rimpatrio (soprattutto in caso di rimpatrio volontario).
·
I
programmi di rimpatrio dovrebbero
o
garantire
un sostegno alla persona rimpatriata (es.: alloggio, occupazione e consulenza
alla costituzione di piccole imprese) e vantaggi alla comunita’ di
rientro (es.: creazione di infrastrutture, posti di lavoro, etc.);
o
prevedere
forme di sostegno a paesi terzi disposti ad accogliere migranti da allontanare[16]
o a collaborare, come paesi di transito, al loro rimpatrio.
·
Clausole
di riammissione sono inserite in tutti gli accordi di associazione o di
cooperazione stipulati dalla Comunita’.
·
La
stipula di specifici accordi comunitari di riammissione (o di transito o di
ammissione di persone da allontanare) con paesi terzi e’ resa
problematica dalla difficolta’ di prevedere vantaggi in materia
migratoria per quei paesi (l’esenzione dal visto e’ in genere
considerata improponibile)[17]:
dovrebbero essere coinvolte altre politiche.
[1] E’ difficile sostenere che la mancanza di legalita’ di gran parte del flusso dipenda da scarsa buona volonta’ dei migranti. Dipende piuttosto dalla impraticabilita’ dei canali formalmente legali.
[2] Elemento palesemente non rispettato dal Testo unico sull’immigrazione vigente in Italia nei casi di accompagnamento immediato alla frontiera (ricorso dall’estero, ad accompagnamento avvenuto).
[3] Categoria non contemplata dalla normativa italiana.
[4] Andrebbero inserite altre categorie: minori, donne in gravidanza, puerpere, persone bisognose di cure urgenti ovvero di cure essenziali non ottenibili nel paese di provenienza.
[5] Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilita’ dirilasciare altro permesso di soggiorno per il quale siano soddisfatti i requisiti.
[6] Non sono specificati i casi in cui si dovrebbe adottare il provvedimento di trattenimento.
[7] Dovrebbe essere sancito il diritto all’assistenza legale e da parte di un interprete in sede di convalida.
[8] Dovrebbero rientrare in queste categorie i minori, e le persone bisognose di cure (incluse le donne in gravidanza e le puerpere).
[9] Dovrebbero essere escluse condizioni di trattenimento promiscuo. Dovrebbe essere tutelato il diritto all’unita’ familiare.
[10] La separazione dovrebbe essere prevista non solo con riguardo alle persone condanante, ma anche alle persone pericolose per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato.
[11] Il limite dovrebbe essere fissato in 30 giorni (prolungabili, per motivi gravi, per ulteriori 30 giorni).
[12] Un’alternativa potrebbe consistere nell’imposizione di un obbligo di firma, associato a un rilevamento delle impronte che prevenga il rischio che l’interessato si dilegui.
[13] Non sono specificati i casi in cui si dovrebbe adottare un provvedimento di questo tipo.
[14] Dovrebbe essere prevista la previa convalida giudiziaria del provvedimento di accompagnamento coattivo.
[15] In vigore in relazione ai richiedenti asilo e a chi soggiorni, illegalmente, oltre i limiti stabiliti dalle norme relative alla libera circolazione di breve periodo.
[16] Si tratta di accordi di ammissione anziche’ di riammissione. La loro stipula era stata prevista nell’ambito della proposta di legge elaborata dalla Consulta sull’immigrazione presso il CNEL, nel 1997 (poi depositata alla Camera come pdl Jervolino e altri, e al Senato come ddl Manconi e altri).
[17] La previsione di quote privilegiate puo’ essere una misura appetibile per i paesi terzi. Rischia, tuttavia, ovviamente, di penalizzare i paesi che non stipulano accordi – paesi per i quali il problema della repressione dell’immigrazione illegale e’, quindi, piu’ ardua – con conseguente accentuazione dei flussi illegali da quesi paesi. Paradossalmente, quindi, si rischia di accentuare le forme di illegalita’ piu’ difficili da contrastare.