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materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      settembre          

 

 

 

 

 

Sommario:

 

Regolarizzazione del lavoro irregolare

di cittadini stranieri  (a cura dell'ASGI)

 

 

Alcune riflessioni di Sergio Briguglio su

 

        problemi specifici della regolarizzazione

 

Schede sulla regolarizzazione in altre lingue

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 28

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

 

 

 

REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI CITTADINI STRANIERI                                         (a cura dell'ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)

Nella legge di modifica delle norme in materia di immigrazione e di asilo, approvata dal Parlamento l’11 luglio 2002 e promulgata dal Presidente della Repubblica lo scorso 30 luglio, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è prevista la regolarizzazione dei  cittadini stranieri irregolarmente impiegati  in attività di assistenza familiare o di collaborazione domestica .Il Governo, con l’ordine del giorno  n.9/2454/33 dell’11 luglio 2002 , si è impegnato, inoltre, a varare un provvedimento, verosimilmente un decreto legge, che dovrebbe  entrare in vigore contestualmente alla Legge “Bossi-Fini”, permettendo ai datori di lavoro la regolarizzazione dei cittadini stranieri adibiti alle altre attività di lavoro subordinato, diverse dalle categorie lavorative sopraccitate.

Requisiti dei Beneficiari

Potranno essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge.Non sarà necessario aver lavorato per tutti i tre mesi, ma sarà sufficiente aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

La dichiarazione di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare dovrà essere presentata agli uffici competenti entro due mesi dall’entrata in vigore della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro di  collaborazione domestica e di assistenza familiare. Per gli altri lavoratori  subordinati irregolari sembra che il termine di presentazione sarà di un mese a partire dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo di riferimento.Farà, comunque, fede il timbro postale.

I lavoratori stranieri che potranno beneficiare della regolarizzazione sono :

1.     gli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno;

2.     gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività lavorativa (es.  turismo, salute, cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc);

3.     gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minori non accompagnati, lavoratori dipendenti da ditte estere o autorizzati in base all’art.27 del T.U. 286/98, ecc.)

Ogni famiglia potrà regolarizzare una/o collaboratrice/ore domestica/o, mentre non vi sono limiti numerici per quanto riguarda le persone adibite all’assistenza familiare a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap. In quest’ultimo caso sarà necessaria la presentazione di una certificazione medica che attesti lo stato di salute degli assistiti.

Nelle altre categorie,  i datori di lavoro potranno regolarizzare tutti i lavoratori stranieri subordinati impiegati irregolarmente.

Elementi ostativi alla regolarizzazione

 

I cittadini stranieri non potranno ottenere il permesso di soggiorno per lavoro se (art.33.7):

 

1.     destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

2.     destinatari di segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di Paesi con i quali  l’Italia abbia stipulato specifici accordi o convenzioni internazionali  in tal senso(Accordi di Schengen);

3.     destinatari di denunce per  uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura  penale per i quali  è previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo in flagranza, salvo che abbiano ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilità o preveda la loro riabilitazione;

4.     destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione.

5.     risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA

 

Le fasi per la presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di lavoro  irregolare sono state identificate nelle circolari del Ministero dell’Interno del 19.07.2002 , 22.07.2002 e 27.07.2002.

 

 

Il datore di lavoro  che vorrà denunciare  la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare con un cittadino straniero dovrà recarsi  in uno dei 14 mila Uffici postali preposti e ritirare la modulistica necessaria .

 

Il plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico, l’altro relativo al lavoro subordinato) contiene:

 

 

  1. un modulo per la presentazione della dichiarazione del lavoro irregolare.
  2. un bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfetario ;
  3. una busta prestampata in cui inserire la documentazione da presentare allo sportello postale;
  4. la cedola dell’assicurata;
  5. le istruzioni per la compilazione e per la presentazione della dichiarazione.

 

   Nel modulo il datore di lavoro dovrà indicare:

 

a.      le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la regolarità della propria residenza in Italia;

b.     le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati, indicando la data d’ingresso in Italia, il Visto d’ingresso e il tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto ;

c.      la tipologia e le modalità d’impiego dei lavoratori occupati;

d.     la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo nazionale di riferimento.

 

 

ALLEGATI

 

Il datore di lavoro dovrà spedire nella busta prestampata il presente modulo, inserendo:

 

a.     l’attestato di pagamento del contributo forfettario

Lavoratori domestici   : 290 €

Lavoratori subordinati :  800 €

 

Se vi sono più datori di lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno  di loro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario per intero.

 

b.     la certificazione medica (solo per assistenza  a non autosufficienti)  documentata dall’ASL o da un privato;

 

c.      una copia del documento di identità del datore di lavoro;

 

 

d.     la copia di tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore.

 

 

Il datore di lavoro dovrà consegnare la busta chiusa allo sportello postale, assieme alla cedola dell’assicurata, debitamente compilata, e pagherà le spese per la spedizione della dichiarazione ( 40€ ).

 

Verrà rilasciato il tagliando della cedola dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore che dovrà essere conservato dalle parti, assieme alle fotocopie di TUTTI i documenti presentati,a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

 

ATTENZIONE

-        Il datore di lavoro dovrà compilare una dichiarazione per ogni lavoratore denunciato.

 

-        La dichiarazione e il successivo contratto di soggiorno per i lavoratori domestici, potranno  essere stipulati, in nome e per conto delle persone anziane assistite, da un familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione amministrativa). Tale dichiarazione potrà essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado., previo accertamento dell’identità del dichiarante.

- la mancanza degli allegati comporterà l’accantonamento della pratica che sarà  posta in trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un eventuale provvedimento di archiviazione;


-  le dichiarazioni che non contengono tutti gli elementi indicati, a pena di inammissibilità, dalla legge andranno,   invece, ugualmente trattate, essendo sempre possibile il completamento degli elementi informativi mancanti, nell’incontro finale con il datore di lavoro;

- chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

 

 

 

Nessuna ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro ed al lavoratore interessato, in attesa della lettera di convocazione della Prefettura-UTG, che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l’appuntamento tra le parti (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori adempimenti di legge.

E’ importante indicare correttamente i recapiti dove il dichiarante può essere normalmente rintracciato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

La verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda di emersione è demandata dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture- UTG, mentre la procedura d’interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso l’accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del lavoratore straniero (vedi elementi ostativi, art.33,c.7 della Legge 30 luglio 2002).

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Poste Italiane  dovranno raccogliere le dichiarazioni dirette alle Prefetture-UTG in un apposito centro servizi, dove avverrà una prima verifica circa la corretta compilazione della dichiarazione.

 

Il Centro Servizi  delle Poste Italiane provvederà a :

 
- trasmettere le istanze cartacee ad ogni Prefettura-UTG, con relativo supporto magnetico per la realizzazione dell’archivio informatizzato previsto dalla legge; 


- inviare i relativi dati informatici al Centro Elaborazione Nazionale della P.S. di Napoli (CEN) ed alle Questure competenti, per ogni indagine finalizzata all’accertamento della sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno a favore del lavoratore straniero.

 

-  inviare al datore di lavoro la comunicazione relativa alla convocazione per la stipula del contratto di lavoro e il ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, secondo un’agenda di appuntamenti;

 

- inviare alle parti le comunicazioni relative ai rigetti e all’archiviazione delle istanze.

 

 

 

 

 

 

Presso le Prefetture-UTG, verrà  istituito lo ‘Sportello Polifunzionale’, dotato di un terminalista messo a disposizione dalle Poste,che riceverà i dati dal Centro Servizi delle Poste Italiane e le  comunicazioni dalle Questure in merito alla verifica delle posizioni dei datori di lavoro e dei lavoratori segnalati.

 

 

Nello sportello polifunzionale saranno presenti  :

 

-        un rappresentante della Prefettura;

-        un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro;

-        un rappresentante della Questura.

-        un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciare ai lavoratori stranieri sprovvisti il codice fiscale.

 

-        (facoltativo) un rappresentante dell’Istituto per la previdenza Sociale (INPS) per la definizione della posizione contributiva del lavoratore straniero.

 

A seconda delle esigenze locali, potranno essere presenti più unità operative (l’insieme dei funzionari sopraelencati costituisce il nucleo di una sola unità).

 

STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO E  RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Nei venti giorni successivi la ricezione della documentazione dalle Poste Italiane, la Prefettura-UTG verificherà l’ammissibilità della dichiarazione e la Questura accerterà l’esistenza o meno di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, dandone comunicazione motivata alla stessa Prefettura-UTG che la registrerà nell’apposito registro informatizzato istituito in collaborazione e con il supporto delle Poste Italiane.

 

Nei dieci giorni successivi a tale comunicazione comprovante la mancanza di elementi ostativi, la Prefettura-UTG fisserà un appuntamento con il datore di lavoro e il lavoratore straniero denunciato per la stipula del contratto di lavoro e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

 

Il datore di lavoro ( o un delegato) e il lavoratore verranno convocati, tramite una comunicazione delle Poste Italiane, presso lo Sportello Polifunzionale istituito presso le Prefetture-UTG dove , nell’ordine, si recheranno:

 

-        presso la postazione dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del codice fiscale del lavoratore;

-        presso il rappresentante della Prefettura- UTG , per la verifica definitiva della dichiarazione presentata: sarà possibile, in questa sede, fornire i dati eventualmente mancanti , necessari per l’ammissibilità della documentazione;

-        presso la postazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, al fine di stipulare il contratto di lavoro;

-        presso il rappresentante della Questura che consegnerà il permesso di soggiorno al lavoratore straniero.

 

Le parti che non si presenteranno all’appuntamento  presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG  , verranno riconvocate  in caso di giustificato motivo comprovante la loro assenza.

 

Nel Decreto Legge riguardante la regolarizzazione dei lavoratori stranieri subordinati è prevista una deroga alle disposizioni relative alla presa di rilievi fotodattiloscopici (le c.d.” impronte “)agli stranieri coinvolti in questa procedura di legalizzazione.

Ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro ottenuto tramite la regolarizzazione verranno rilevate le impronte entro un anno dalla data di rilascio del titolo di soggiorno e , comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

 

RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

 

Le Prefetture-UTG  accantoneranno le pratiche se risultano incomplete nella compilazione o mancano degli allegati previsti .Verranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale.

Tali dichiarazioni verranno trattate al termine di tutta la procedura di emersione del lavoro irregolare.

 

 I provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione verranno inviati nei casi in cui vengano rilevati degli elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da parte delle Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive dei soggetti interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici del C.E.N.(Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli.

Le Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale anche le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla osta.

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno  essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale, evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNE RIFLESSIONI, PROPOSTE DA SERGIO BRIGUGLIO,

SU PROBLEMI SPECIFICI DELLA REGOLARIZZAZIONE

 

L'orientamento dell'amministrazione dell'interno rispetto alla imminente regolarizzazione sembra improntato a grande apertura. Quelli che seguono sono alcuni elementi di rilievo - da prendere, come detto, con cautela:

 

a)      Il permesso di soggiorno che verrà rilasciato a colf e badanti e agli altri lavoratori emersi è un normale permesso di soggiorno per lavoro (associato al contratto di soggiorno), con tutto quel che ne deriva. L'unica differenza è che il primo rinnovo è dopo 12 mesi; per il resto valgono le disposizioni del T.U. (in relazione, per esempio, a diritto al ricongiungimento familiare o all'iscrizione nelle liste di collocamento per non meno di sei mesi in caso di sopravvenuta disoccupazione). Ai fini del rinnovo dovrebbe essere considerata rilevante l'esistenza di UN rapporto di lavoro - e non di QUEL rapporto di lavoro per il quale è intervenuta la regolarizzazione.

 

b)     La domanda di regolarizzazione va indirizzata all'UTG di residenza del datore di lavoro o dove si svolgerà l'attività lavorativa.

 

c)      Rispetto agli allegati della circolare del 19 luglio, i modelli per la dichiarazione di emersione sono stati modificati: non appare più l'importo minimo della retribuzione, ma solo il riferimento al contratto collettivo corrispondente. C'é, in più, una casella per le colf, da barrare in caso di esistenza di più datori di lavoro, i rapporti con i quali concorrano al raggiungimento dell'importo minimo di retribuzione mensile (440 euro, pari all'importo dell'assegno sociale). In proposito in ambito ministeriale si raccomanda che il lavoratore si attivi perché i diversi datori di lavoro (pensiamo alla colf che lavora presso 5/6 famiglie) facciano la dichiarazione di emersione assieme, inserendo tutte le dichiarazioni e i relativi versamenti del contributo forfetario nella stessa busta, da spedire con raccomandata. Le domande spedite separatamente saranno trattate solo dopo che siano state riunite (più tardi, quindi, di quelle collettive). Nel caso di datori di lavoro multipli ogni datore di lavoro deve versare per intero il contributo forfetario.

 

d)     Il datore di lavoro non è responsabile delle eventuali dichiarazioni false fornite dal lavoratore, a meno che emerga una complicità.

 

e)      Nel modello definitivo non c'é più il riferimento alla garanzia per l'alloggio, ma solo la dichiarazione che il lavoratore alloggia in un certo posto. Sembra da escludere che siano effettuati controlli sul fatto che l'alloggio segnalato sia in regola con i parametri abitativi...

 

f)      La dichiarazione relativa all'aver avuto alle dipendenze il lavoratore nel trimestre precedente sarà interpretata in modo non restrittivo: non è necessario che il rapporto di lavoro si sia esteso per tutti i tre mesi; basterà che il rapporto di lavoro sia esistito - anche fugacemente - nell'arco di quei tre mesi. Anche qui, è improbabile che vengano avviati controlli sulla veridicità di queste dichiarazioni...

 

g)     Un timbro sul passaporto che dimostri un ingresso successivo alla data di entrata in vigore della legge (probabilmente il 10 settembre) creerebbe invece, ovviamente, dei problemi difficilmente superabili.

 

h)     In fase di regolarizzazione non si procederà a verifica del reddito del datore di lavoro (vedi a vecchia, improvvida, circolare del Ministero del lavoro che imponeva un reddito intorno ai 90 milioni per l'assunzione di una colf!). E' possibile, invece, che se ne tenga conto in fase di rinnovo.

 

i)      Non è chiaro se si dovranno pagare i contributi per il tempo intercorrente (diversi mesi, prevedibilmente) fra la spedizione della dichiarazione di emersione e la firma del contratto.

 

l)    Riguardo al libretto di lavoro, lo straniero lo troverà  precompilato al momento della firma del contratto, sempre che   il Ministero del lavoro ritenga che debba essere rilasciato (il libretto dovrebbe a breve essere abolito per tutti).

 

m)  Problemi relativi a datori di lavoro anziani: la raccomandata alle poste può essere spedita da chiunque. Il contratto   potrà essere stipulato, in nome e per conto dell'anziano, da un familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione amministrativa).

 

n)   In caso di regolarizzazione di badante, alla domanda deve essere allegata la certificazione medica: va bene qualsiasi certificato medico (ASL o privato non fa differenza) che indichi il bisogno di assistenza.

 

o)   Il decreto-legge prossimo venturo conterrà alcuni correttivi validi anche per colf e badanti: in particolare, dovrebbe circoscrivere il divieto di regolarizzazione solo a coloro per i quali è stata eseguita una espulsione con accompagnamento alla frontiera. Per gli altri dovrebbe essere disposta la revoca dell'espulsione da parte dei prefetti. Sarà importante, in proposito, verificare che funzioni adeguatamente il raccordo tra prefetture e questure: le prefetture non dovranno aspettare il giorno dell'appuntamento per la stipula del contratto per revocare l'espulsione, dato che tale appuntamento risulterebbe precluso dal diniego di nulla-osta da parte della questura.

 

p)   I plichi saranno disponibili oltre che alle poste, anche presso le prefetture-UTG, e presso alcune ONG; saranno distribuiti non appena la legge sarà pubblicata sulla G.U. (intorno al 25 agosto).

 

q)   Il cedolino della raccomandata-assicurata con cui viene spedito il plico sarà titolo per l'inespellibilità dello straniero.

 

r)   Il datore di lavoro (o un suo legale rappresentante) e il lavoratore riceveranno dalla prefettura un invito a presentarsi in un dato giorno, ad una certa ora, in un certo luogo (i luoghi saranno oltre 150 a fronte di 103 prefetture) per la stipula del contratto. Probabilmente alla convocazione sarà allegato il fac-simile del contratto.

 

3)  Una mia considerazione personale: l'art. 33 della Bossi-Fini è scritto in modo tale da consentire la possibilità di accedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro e al rilascio di un permesso corrispondente per stranieri che, pur non essendo irregolarmente soggiornanti, sono in possesso di permessi di soggiorno che non abilitano - de jure o de facto - allo svolgimento di attività  lavorativa (es.: richiedenti asilo, turisti, titolari di permesso per minore età, ex titolari di permesso per minore età non rimpatriati al compimento dei 18 anni, etc.).

Più problematica appare invece la situazione dei potenziali soci-lavoratori di cooperative. Occorrerebbe intervenire  sul Ministero del lavoro perché questi siano assimilati, ai fini di questa regolarizzazione, ai lavoratori subordinati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE PER GLI STRANIERI

 

 

Schede sulla regolarizzazione in altre lingue

 

 

Segnaliamo che sul sito di Briguglio (briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/agosto), sono disponibili le schede riassuntive sulle modalità della regolarizzazione nelle seguenti lingue: albanese, francese, inglese, polacco, rumeno, spagnolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia Canciani dell'ASGI)

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it

 

Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp