srm materiali materiali di lavoro e
rassegna stampa sull’immigrazione 2002 settembre |
Sommario: Regolarizzazione
del lavoro irregolare
di cittadini
stranieri (a cura dell'ASGI)
Alcune riflessioni di Sergio Briguglio su
problemi specifici
della regolarizzazione Schede sulla regolarizzazione in altre
lingue |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n. 28
_________ a cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38, 00184 Roma tel. 06 48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI
CITTADINI STRANIERI (a
cura dell'ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione) Nella legge di modifica delle norme in materia di
immigrazione e di asilo, approvata dal Parlamento l’11 luglio 2002 e
promulgata dal Presidente della Repubblica lo scorso 30 luglio, in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è prevista la regolarizzazione
dei cittadini stranieri
irregolarmente impiegati in
attività di assistenza familiare o di collaborazione domestica .Il
Governo, con l’ordine del giorno
n.9/2454/33 dell’11 luglio 2002 , si è impegnato,
inoltre, a varare un provvedimento, verosimilmente un decreto legge, che
dovrebbe entrare in vigore
contestualmente alla Legge “Bossi-Fini”, permettendo ai datori di
lavoro la regolarizzazione dei cittadini stranieri adibiti alle altre
attività di lavoro subordinato, diverse dalle categorie lavorative
sopraccitate. |
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Requisiti dei Beneficiari Potranno essere regolarizzati i lavoratori stranieri
che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri
regolarmente soggiornanti nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore
della legge.Non
sarà necessario aver lavorato per tutti i tre mesi, ma sarà
sufficiente aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo
periodo, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.
La dichiarazione di emersione e legalizzazione del
lavoro irregolare dovrà essere presentata agli uffici competenti entro
due mesi dall’entrata in vigore della legge per quanto riguarda i
rapporti di lavoro di
collaborazione domestica e di assistenza familiare. Per gli altri
lavoratori subordinati
irregolari sembra che il termine di presentazione sarà di un mese a
partire dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo di
riferimento.Farà, comunque, fede il timbro postale. I lavoratori stranieri che potranno beneficiare
della regolarizzazione sono : 1.
gli stranieri
sprovvisti del permesso di soggiorno; 2.
gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività
lavorativa (es. turismo, salute,
cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc); 3.
gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata
attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minori
non accompagnati, lavoratori dipendenti da ditte estere o autorizzati in base
all’art.27 del T.U. 286/98, ecc.) Ogni famiglia potrà regolarizzare una/o collaboratrice/ore domestica/o, mentre non vi sono limiti numerici per quanto riguarda le persone adibite all’assistenza familiare a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap. In quest’ultimo caso sarà necessaria la presentazione di una certificazione medica che attesti lo stato di salute degli assistiti. Nelle altre
categorie, i datori di lavoro
potranno regolarizzare tutti i lavoratori stranieri subordinati impiegati
irregolarmente. |
Elementi
ostativi alla regolarizzazione I cittadini stranieri non potranno ottenere il permesso di soggiorno per lavoro se (art.33.7): 1.
destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; 2.
destinatari di
segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche
da parte di Paesi con i quali
l’Italia abbia stipulato specifici accordi o convenzioni
internazionali in tal
senso(Accordi di Schengen); 3.
destinatari di
denunce per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per i quali è previsto l’arresto,
obbligatorio o facoltativo in flagranza, salvo che abbiano ottenuto un
provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilità o preveda
la loro riabilitazione; 4.
destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione. 5. risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato. |
PROCEDURA
Le
fasi per la presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di
lavoro irregolare sono state
identificate nelle circolari del Ministero dell’Interno del 19.07.2002
, 22.07.2002 e 27.07.2002. |
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Il
datore di lavoro che
vorrà denunciare la
sussistenza del rapporto di lavoro irregolare con un cittadino straniero
dovrà recarsi in uno dei
14 mila Uffici postali preposti e ritirare la modulistica necessaria .
Il
plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico, l’altro
relativo al lavoro subordinato) contiene:
Nel modulo il datore di lavoro
dovrà indicare: a.
le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la
regolarità della propria residenza in Italia; b.
le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati,
indicando la data d’ingresso in Italia, il Visto d’ingresso e il
tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto ; c.
la tipologia e le modalità d’impiego dei lavoratori
occupati; d.
la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo
nazionale di riferimento. |
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ALLEGATI Il
datore di lavoro dovrà spedire nella busta prestampata il presente
modulo, inserendo: a.
l’attestato
di pagamento del contributo forfettario Lavoratori
domestici : 290 € Lavoratori
subordinati : 800 € Se vi sono più datori di
lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno di loro deve effettuare il pagamento del contributo
forfetario per intero. b.
la
certificazione medica (solo per assistenza a non autosufficienti) documentata dall’ASL o da un privato; c.
una copia del
documento di identità del datore di lavoro; d.
la copia di
tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore. Il
datore di lavoro dovrà consegnare la busta chiusa allo sportello postale, assieme alla cedola
dell’assicurata, debitamente compilata, e pagherà le spese per
la spedizione della dichiarazione ( 40€ ). Verrà
rilasciato il tagliando della cedola dell’assicurata, contenente la
causale ed i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore che
dovrà essere conservato dalle parti, assieme alle fotocopie di TUTTI i
documenti presentati,a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della
dichiarazione. |
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ATTENZIONE -
Il datore di
lavoro dovrà compilare una dichiarazione per ogni lavoratore
denunciato. -
La
dichiarazione e il successivo contratto di soggiorno per i lavoratori
domestici, potranno essere
stipulati, in nome e per conto delle persone anziane assistite, da un
familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla
documentazione amministrativa). Tale dichiarazione potrà essere resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado., previo
accertamento dell’identità del dichiarante. - la mancanza degli allegati comporterà l’accantonamento
della pratica che sarà
posta in trattazione alla fine della procedura, per una verifica
finale ed un eventuale provvedimento di archiviazione;
- chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. |
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Nessuna
ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro
ed al lavoratore interessato, in attesa della lettera di convocazione della
Prefettura-UTG, che conterrà tutte le indicazioni riguardanti
l’appuntamento tra le parti (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori
adempimenti di legge. E’ importante indicare correttamente i
recapiti dove il dichiarante può essere normalmente rintracciato. |
RILASCIO
DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
La verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda di emersione è demandata dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture- UTG, mentre la procedura d’interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso l’accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del lavoratore straniero (vedi elementi ostativi, art.33,c.7 della Legge 30 luglio 2002). |
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Le Poste Italiane dovranno raccogliere le dichiarazioni dirette alle Prefetture-UTG in un apposito centro servizi, dove avverrà una prima verifica circa la corretta compilazione della dichiarazione. |
Il Centro Servizi delle Poste Italiane provvederà a :
- inviare al datore di lavoro la comunicazione relativa alla convocazione per la stipula del contratto di lavoro e il ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, secondo un’agenda di appuntamenti; - inviare alle parti le comunicazioni relative ai rigetti e all’archiviazione delle istanze. |
Presso le Prefetture-UTG, verrà istituito lo ‘Sportello Polifunzionale’, dotato di un terminalista messo a disposizione dalle Poste,che riceverà i dati dal Centro Servizi delle Poste Italiane e le comunicazioni dalle Questure in merito alla verifica delle posizioni dei datori di lavoro e dei lavoratori segnalati. |
Nello sportello polifunzionale saranno presenti : - un rappresentante della Prefettura; - un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro; - un rappresentante della Questura. - un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciare ai lavoratori stranieri sprovvisti il codice fiscale. - (facoltativo) un rappresentante dell’Istituto per la previdenza Sociale (INPS) per la definizione della posizione contributiva del lavoratore straniero. A seconda delle esigenze locali, potranno essere presenti più unità operative (l’insieme dei funzionari sopraelencati costituisce il nucleo di una sola unità). |
STIPULA
DEL CONTRATTO DI LAVORO E
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Nei venti giorni successivi la ricezione della documentazione dalle Poste Italiane, la Prefettura-UTG verificherà l’ammissibilità della dichiarazione e la Questura accerterà l’esistenza o meno di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, dandone comunicazione motivata alla stessa Prefettura-UTG che la registrerà nell’apposito registro informatizzato istituito in collaborazione e con il supporto delle Poste Italiane. Nei dieci giorni successivi a tale comunicazione comprovante la mancanza di elementi ostativi, la Prefettura-UTG fisserà un appuntamento con il datore di lavoro e il lavoratore straniero denunciato per la stipula del contratto di lavoro e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro ( o un delegato) e il lavoratore verranno convocati, tramite una comunicazione delle Poste Italiane, presso lo Sportello Polifunzionale istituito presso le Prefetture-UTG dove , nell’ordine, si recheranno: - presso la postazione dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del codice fiscale del lavoratore; - presso il rappresentante della Prefettura- UTG , per la verifica definitiva della dichiarazione presentata: sarà possibile, in questa sede, fornire i dati eventualmente mancanti , necessari per l’ammissibilità della documentazione; - presso la postazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, al fine di stipulare il contratto di lavoro; - presso il rappresentante della Questura che consegnerà il permesso di soggiorno al lavoratore straniero. Le parti che non si presenteranno all’appuntamento presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG , verranno riconvocate in caso di giustificato motivo comprovante la loro assenza. Nel Decreto Legge riguardante la regolarizzazione dei lavoratori stranieri subordinati è prevista una deroga alle disposizioni relative alla presa di rilievi fotodattiloscopici (le c.d.” impronte “)agli stranieri coinvolti in questa procedura di legalizzazione. Ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro ottenuto tramite la regolarizzazione verranno rilevate le impronte entro un anno dalla data di rilascio del titolo di soggiorno e , comunque, in sede di rinnovo dello stesso. |
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RIGETTO
E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
Le Prefetture-UTG accantoneranno le pratiche se risultano incomplete nella
compilazione o mancano degli allegati previsti .Verranno accantonate le
pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di
particolare complessità. Sarà altresì rinviata la
trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono
presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo
sportello polifunzionale. Tali
dichiarazioni verranno trattate al termine di tutta la procedura di emersione
del lavoro irregolare. I provvedimenti di rigetto delle
dichiarazioni di emersione verranno inviati nei casi in cui vengano rilevati
degli elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (art.33, c.7
Legge 30 luglio 2002) da parte delle Questure, a seguito della verifica delle
condizioni soggettive dei soggetti interessati tramite l’interrogazione
degli archivi elettronici del C.E.N.(Centro Elaborazione Nazionale) della
Polizia di Stato di Napoli. Le
Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale anche le
istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla
osta. I provvedimenti di rigetto e di archiviazione
delle istanze dovranno essere notificati al domicilio del dichiarante
tramite il servizio postale, evidenziando che, dalla data di notifica,
decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento
di diniego. |
ALCUNE RIFLESSIONI, PROPOSTE DA SERGIO BRIGUGLIO,
SU PROBLEMI SPECIFICI DELLA REGOLARIZZAZIONE
L'orientamento dell'amministrazione dell'interno rispetto alla imminente regolarizzazione sembra improntato a grande apertura. Quelli che seguono sono alcuni elementi di rilievo - da prendere, come detto, con cautela:
a) Il permesso di soggiorno che verrà rilasciato a colf e badanti e agli altri lavoratori emersi è un normale permesso di soggiorno per lavoro (associato al contratto di soggiorno), con tutto quel che ne deriva. L'unica differenza è che il primo rinnovo è dopo 12 mesi; per il resto valgono le disposizioni del T.U. (in relazione, per esempio, a diritto al ricongiungimento familiare o all'iscrizione nelle liste di collocamento per non meno di sei mesi in caso di sopravvenuta disoccupazione). Ai fini del rinnovo dovrebbe essere considerata rilevante l'esistenza di UN rapporto di lavoro - e non di QUEL rapporto di lavoro per il quale è intervenuta la regolarizzazione.
b) La domanda di regolarizzazione va indirizzata all'UTG di residenza del datore di lavoro o dove si svolgerà l'attività lavorativa.
c) Rispetto agli allegati della circolare del 19 luglio, i modelli per la dichiarazione di emersione sono stati modificati: non appare più l'importo minimo della retribuzione, ma solo il riferimento al contratto collettivo corrispondente. C'é, in più, una casella per le colf, da barrare in caso di esistenza di più datori di lavoro, i rapporti con i quali concorrano al raggiungimento dell'importo minimo di retribuzione mensile (440 euro, pari all'importo dell'assegno sociale). In proposito in ambito ministeriale si raccomanda che il lavoratore si attivi perché i diversi datori di lavoro (pensiamo alla colf che lavora presso 5/6 famiglie) facciano la dichiarazione di emersione assieme, inserendo tutte le dichiarazioni e i relativi versamenti del contributo forfetario nella stessa busta, da spedire con raccomandata. Le domande spedite separatamente saranno trattate solo dopo che siano state riunite (più tardi, quindi, di quelle collettive). Nel caso di datori di lavoro multipli ogni datore di lavoro deve versare per intero il contributo forfetario.
d) Il datore di lavoro non è responsabile delle eventuali dichiarazioni false fornite dal lavoratore, a meno che emerga una complicità.
e) Nel modello definitivo non c'é più il riferimento alla garanzia per l'alloggio, ma solo la dichiarazione che il lavoratore alloggia in un certo posto. Sembra da escludere che siano effettuati controlli sul fatto che l'alloggio segnalato sia in regola con i parametri abitativi...
f) La dichiarazione relativa all'aver avuto alle dipendenze il lavoratore nel trimestre precedente sarà interpretata in modo non restrittivo: non è necessario che il rapporto di lavoro si sia esteso per tutti i tre mesi; basterà che il rapporto di lavoro sia esistito - anche fugacemente - nell'arco di quei tre mesi. Anche qui, è improbabile che vengano avviati controlli sulla veridicità di queste dichiarazioni...
g) Un timbro sul passaporto che dimostri un ingresso successivo alla data di entrata in vigore della legge (probabilmente il 10 settembre) creerebbe invece, ovviamente, dei problemi difficilmente superabili.
h) In fase di regolarizzazione non si procederà a verifica del reddito del datore di lavoro (vedi a vecchia, improvvida, circolare del Ministero del lavoro che imponeva un reddito intorno ai 90 milioni per l'assunzione di una colf!). E' possibile, invece, che se ne tenga conto in fase di rinnovo.
i) Non è chiaro se si dovranno pagare i contributi per il tempo intercorrente (diversi mesi, prevedibilmente) fra la spedizione della dichiarazione di emersione e la firma del contratto.
l) Riguardo al libretto di lavoro, lo straniero lo troverà precompilato al momento della firma del contratto, sempre che il Ministero del lavoro ritenga che debba essere rilasciato (il libretto dovrebbe a breve essere abolito per tutti).
m) Problemi relativi a datori di lavoro anziani: la raccomandata alle poste può essere spedita da chiunque. Il contratto potrà essere stipulato, in nome e per conto dell'anziano, da un familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione amministrativa).
n) In caso di regolarizzazione di badante, alla domanda deve essere allegata la certificazione medica: va bene qualsiasi certificato medico (ASL o privato non fa differenza) che indichi il bisogno di assistenza.
o) Il decreto-legge prossimo venturo conterrà alcuni correttivi validi anche per colf e badanti: in particolare, dovrebbe circoscrivere il divieto di regolarizzazione solo a coloro per i quali è stata eseguita una espulsione con accompagnamento alla frontiera. Per gli altri dovrebbe essere disposta la revoca dell'espulsione da parte dei prefetti. Sarà importante, in proposito, verificare che funzioni adeguatamente il raccordo tra prefetture e questure: le prefetture non dovranno aspettare il giorno dell'appuntamento per la stipula del contratto per revocare l'espulsione, dato che tale appuntamento risulterebbe precluso dal diniego di nulla-osta da parte della questura.
p) I plichi saranno disponibili oltre che alle poste, anche presso le prefetture-UTG, e presso alcune ONG; saranno distribuiti non appena la legge sarà pubblicata sulla G.U. (intorno al 25 agosto).
q) Il cedolino della raccomandata-assicurata con cui viene spedito il plico sarà titolo per l'inespellibilità dello straniero.
r) Il datore di lavoro (o un suo legale rappresentante) e il lavoratore riceveranno dalla prefettura un invito a presentarsi in un dato giorno, ad una certa ora, in un certo luogo (i luoghi saranno oltre 150 a fronte di 103 prefetture) per la stipula del contratto. Probabilmente alla convocazione sarà allegato il fac-simile del contratto.
3) Una mia considerazione personale: l'art. 33 della Bossi-Fini è scritto in modo tale da consentire la possibilità di accedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro e al rilascio di un permesso corrispondente per stranieri che, pur non essendo irregolarmente soggiornanti, sono in possesso di permessi di soggiorno che non abilitano - de jure o de facto - allo svolgimento di attività lavorativa (es.: richiedenti asilo, turisti, titolari di permesso per minore età, ex titolari di permesso per minore età non rimpatriati al compimento dei 18 anni, etc.).
Più problematica appare invece la situazione dei potenziali soci-lavoratori di cooperative. Occorrerebbe intervenire sul Ministero del lavoro perché questi siano assimilati, ai fini di questa regolarizzazione, ai lavoratori subordinati.
IMPORTANTE PER GLI STRANIERI
Schede sulla
regolarizzazione in altre lingue
Segnaliamo che sul sito di Briguglio
(briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/2002/agosto), sono disponibili
le schede riassuntive sulle modalità della regolarizzazione nelle
seguenti lingue: albanese, francese, inglese, polacco, rumeno, spagnolo.
SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E
IMMIGRAZIONE
ASGI
(Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia
Canciani dell'ASGI)
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo
ACNUR
/Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it
Elena
Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
Chiara
Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp