TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

 

 

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio                                   N. 1612/02 - C

nella persona dei magistrati:

 

 

Dr. Piero          Tony            Presidente

Dr. Giovanni    Scafa            Giudice rel.

Dr. Marco        Balenci        Componente privato

Dr Daniela       Ducci           Componente privato

 

ha emesso il seguente

 

DECRETO

 

nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 286/1998

nell’interesse dei minori

 

J. I.

nato a B. K. (ex JU) il 29.07.88

J. M.

nato a B. K. il 14.07.92

 

domiciliati presso i genitori

 

su ricorso proposto in data 08.10.02 dalla madre J. T.

elettivamente domiciliata in Lucca S. Anna …

 

sentito il P.M. che ha concluso per la concessione dell’autorizzazione per il tempo massimo alla permanenza nel territorio italiano;

 

assunte informazioni;

sentiti i genitori,

 

Premesso quanto al rito che:

             

§       costituendo la presente procedura attività di volontaria giurisdizione priva di qualsiasi natura contenziosa, è da escludere che il Ministero dell’Interno e la Questura in persona dei rispettivi rappresentanti debbano essere sentiti in applicazione del principio del contraddittorio (come è stato invece lamentato e dedotto nell’ambito di altre procedure analoghe); non ignora questo Tribunale per i minorenni una certa superiore giurisprudenza di merito secondo cui il Ministero dell’Interno e la Questura di Firenze sarebbero nella specie parti necessarie di un supposto procedimento di natura contenziosa, dovendo il primo controllare i flussi migratori e la seconda rilasciare il permesso di soggiorno; non solo, ma sarebbero anche fonti necessarie di informazione sui relativi “ profili di pubblico interesse che essa (la suddetta Pubblica Amministrazione, n.d.r.) è direttamente chiamata a valutare” (decreto Corte d’Appello di Firenze n. cron. 1173 del 29.1.2003).

Questo Tribunale non la ignora ma non la ritiene allo stato condivisibile in quanto da una parte codeste superiori enunciazioni non richiamano – neanche con un accenno – le norme di riferimento sottese, con ciò non consentendo di melius rem perpendere; dall’altra appaiono confliggere:

1.    con i generali principi di volontaria giurisdizione;

2.    con le norme regolanti il rito camerale del Tribunale per i minorenni (artt. 737 – 742 bis cpc in relaz. art. 38, c. 3 Disp. Att. Cc.);

3.    con il carattere eccezionale e derogatorio – di cui si dirà appresso – dell’indicato art. 31 rispetto a tutte le altre ordinarie disposizioni del menzionato D. Lvo n. 286, in quanto fondato su di un prioritario interesse alla salute, assolutamente estraneo all’interesse di controllo dei flussi migratori;

4.    con il fatto che la cura dell’interesse alla salute del piccolo soprannominato, caposaldo del presente intervento, compete non tanto agli indicati Uffici quanto (v. titolo V Cost.) ai servizi socio sanitari degli enti locali, che nella specie hanno proprio proposto di prendersi carico – ai sensi e per gli effetti dei quell’art. 31 – delle sorti di un così grave caso di deprivazione e svantaggio sociale.

 

Rilevato in diritto:

 

 

Rilevato in fatto

 

Quanto al merito, come già accennato va realisticamente preso atto che il minore è riuscito, evitando ogni controllo, ad entrare in Italia ed a stabilirvi da qualche tempo abituale dimora; ciò premesso, pare evidente al Collegio che lo sviluppo psicofisico del minore di cui al menzionato art. 31 e le sue condizioni di salute psicofisica (nulla autorizza a limitare l’intervento ai soli di casi di malattia organica anche ove non si consideri arbitraria tale distinzione) sarebbero fortemente compromessi sia nel caso che dovesse essere rimpatriato assieme al genitore (e dunque privato degli attuali supporti sociosanitari di cui gode nonché sradicato dal contesto relazionale in cui – come risulta dagli atti – di fatto è ormai integrato) sia nel caso che con l’espulsione del solo ricorrente – e con buona pace per il diritto all’unità familiare – venisse smembrato il suo “sistema” famiglia.

Considerato che dalle informazioni acquisite a mezzo dei servizi sociali risulta che I. frequenta la seconda media e M. la terza elementare e che il loro rendimento appare soddisfacente; che nel mese di gennaio è stato attivato un intervento educativo domiciliare presso il campo sosta dove il nucleo familiare vive di mediazione culturale al fine di agevolare l’integrazione sociale e la scolarizzazione dei minori,

rilevato inoltre che, quanto alla madre che ha presentato la richiesta di ricongiungimento, dalle stesse informazioni risulta un suo atteggiamento collaborativi verso i servizi e che “la situazione familiare sembra essere notevolmente migliorata grazie alla sua attiva partecipazione nella cura dei figli e della vita domestica”,

rilevato che i servizi sociali hanno messo in evidenza come la presenza della madre abbia favorito una maggiore collaborazione all’interno del nucleo con i servizi sociali, agevolando il positivo inserimento dei minori nel contesto sociale,

ritenuto pertanto di consentire la permanenza della madre nel territorio dello Stato per il periodo di due anni,

 

Va data comunicazione del presente atto al ricorrente, al Sig. Prefetto, al Sig. Questore di Lucca, ai Servizi Sociosanitari interessati, al Consolato di Serbia, al G.T. di Lucca ed al P.M. in sede, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

visti gli artt. 31 D. L.vo n.286/98, 737 ss cpc

così pronunciando nell’interesse dei minori J. I. e J. M.

 

  1. autorizza la permanenza in Italia della ricorrente J. T., loro genitore, per il periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

 

  1. dichiara che la predetta ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell’art. 30 c.2 D.L.vo n. 286/98, ivi compresa la facoltà di svolgere attività lavorativa;

 

  1. dà mandato al Servizio Sociale di, autorizzandolo ad avvalersi della collaborazione della U.O.P. competente, perché mantenga la presa in carico dei minori, attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno dei minori e del nucleo familiare e perché riferisca al P.M. presso questo Tribunale per i minorenni qualora dovesse sopravvenire la necessità di sospendere, modificare o revocare il presente provvedimento.

 

Efficacia immediata.

Si comunichi alla ricorrente, al Servizio Sociale del Comune di Lucca, al Consolato di Serbia in Italia, al Sig. Prefetto di Lucca, al Sig. Questore di Lucca, al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lucca, al P.M. in sede.

 

Firenze, lì 20.05.2003

 

Il Giudice Relatore                                              Il Presidente

Dr. Giovanni Scafa                                             Dr. Piero Tony