TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI FIRENZE
IL
TRIBUNALE
riunito in Camera di Consiglio N.
1612/02 - C
nella persona dei magistrati:
Dr. Piero Tony
Presidente
Dr. Giovanni Scafa
Giudice rel.
Dr. Marco Balenci
Componente privato
Dr Daniela Ducci
Componente privato
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento instaurato ai sensi
dell’art. 31 D. Lgs 286/1998
nell’interesse dei minori
J. I.
nato a B. K. (ex JU) il 29.07.88
J. M.
nato a B. K. il 14.07.92
domiciliati presso i genitori
su ricorso proposto in data 08.10.02 dalla madre J.
T.
elettivamente domiciliata in Lucca S. Anna …
sentito il P.M. che ha concluso per la concessione
dell’autorizzazione per il tempo massimo alla permanenza nel territorio
italiano;
assunte informazioni;
sentiti i genitori,
Premesso quanto al rito che:
§
costituendo
la presente procedura attività di volontaria giurisdizione priva di
qualsiasi natura contenziosa, è da escludere che il Ministero
dell’Interno e la Questura in persona dei rispettivi rappresentanti
debbano essere sentiti in applicazione del principio del contraddittorio (come
è stato invece lamentato e dedotto nell’ambito di altre procedure
analoghe); non ignora questo Tribunale per i minorenni una certa superiore
giurisprudenza di merito secondo cui il Ministero dell’Interno e la
Questura di Firenze sarebbero nella specie parti necessarie di un supposto
procedimento di natura contenziosa, dovendo il primo controllare i flussi
migratori e la seconda rilasciare il permesso di soggiorno; non solo, ma
sarebbero anche fonti necessarie di informazione sui relativi “
profili di pubblico interesse che essa (la suddetta Pubblica Amministrazione, n.d.r.) è
direttamente chiamata a valutare” (decreto Corte d’Appello di Firenze n. cron.
1173 del 29.1.2003).
Questo Tribunale non la
ignora ma non la ritiene allo stato condivisibile in quanto da una parte
codeste superiori enunciazioni non richiamano – neanche con un accenno
– le norme di riferimento sottese, con ciò non consentendo di melius
rem perpendere;
dall’altra appaiono confliggere:
1.
con i
generali principi di volontaria giurisdizione;
2. con le norme regolanti il rito camerale
del Tribunale per i minorenni (artt. 737 – 742 bis cpc in relaz. art. 38, c. 3
Disp. Att. Cc.);
3.
con il
carattere eccezionale e derogatorio – di cui si dirà appresso
– dell’indicato art. 31 rispetto a tutte le altre ordinarie
disposizioni del menzionato D. Lvo n. 286, in quanto fondato su di un
prioritario interesse alla salute, assolutamente estraneo all’interesse
di controllo dei flussi migratori;
4.
con il fatto
che la cura dell’interesse alla salute del piccolo soprannominato,
caposaldo del presente intervento, compete non tanto agli indicati Uffici
quanto (v. titolo V Cost.) ai servizi socio sanitari degli enti locali, che
nella specie hanno proprio proposto di prendersi carico – ai sensi e per
gli effetti dei quell’art. 31 – delle sorti di un così grave
caso di deprivazione e svantaggio sociale.
Rilevato in diritto:
- che
con l’indicato ricorso è stata chiesta ai sensi
dell’art. 31 D. Lgs. n. 286/98 autorizzazione alla permanenza in
Italia al fine di garantire assistenza al minore da parte del genitore
sprovvisto di permesso di soggiorno;
- che
il ricorso merita accoglimento in quanto la presenza del genitore appare
necessaria per garantire l’assistenza morale e materiale della
prole, tenuto conto delle condizioni di salute come in atti,
dell’ormai avvenuto radicamento in territorio nazionale, della
tenera età, delle esigenze di stabilità psicologica nella
presente fase evolutiva;
- che
ai sensi dell’indicato art. 31, c. 3 devono ritenersi sussistenti “gravi motivi”
connessi all’età e al benessere psicologico dei minori per
autorizzare “anche in deroga alle altre disposizioni” del
suddetto decreto legislativo, la permanenza in Italia del genitore per un
periodo determinato che, allo stato si ritiene congruo stabilire in anni
due;
- che
l’autorizzazione ex art. 31 citato rappresenta titolo giustificante
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga o
meglio ad integrazione delle evenienze ordinarie contemplate dal
precedente art. 30;
- che
ex art. 30, c. 2 citato il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente, tra l’altro, l’iscrizione nelle liste di
collocamento nonché lo svolgimento di lavoro subordinato od
autonomo;
- che
quella appena enunciata rappresenta soluzione ermeneutica confortata dai
fondamentali criteri previsti dall’art. 12 preleggi, nonché
soluzione maggiormente rispondente ai principi costituzionali come
già ritenuto dal Tribunale di Firenze con decreto 24.12.2001 (est.
Gatta, ric. Ardjan Shemshiri e Donika);
- che
infatti già sotto il profilo del “significato proprio delle
parole secondo la connessione di esse” (interpretazione letterale o dichiarativa)
l’espressione “anche in deroga alle disposizioni della
presente legge” (contenuta nella parte terminale del primo periodo
del 3 c. dell’art. 31 in esame) avvalora l’idea che
l’autorizzazione in discorso rappresenti un’ipotesi
particolare giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
familiari in deroga – ovvero ad integrazione – delle evenienze
ordinarie contemplate dalla disposizione immediatamente precedente (art.
30 citato);
- che
la ratio delle norme che si esaminano (movendo dal presupposto della
razionalità del sistema, id est della non contraddittorietà delle
singole regole facenti parte del sistema, ovvero della sua
logicità) appare confermare quanto adesso sostenuto, atteso che
l’art. 28, c. 3 citato D. Lgs, prevede esplicitamente che “in
tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i
minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a
quanto previsto dall’art. 3 c. 1 della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della Legge 27 maggio 1991 n. 176”;
- che
il riconoscimento del superiore interesse del minore a non essere separato
dal genitore può dirsi effettivo (e non costituire mera
enunciazione di principi o dichiarazione di intenti) solo e proprio nella
misura in cui al genitore non abbiente, autorizzato ex citato art. 31, ad
entrare ovvero a permanere nel territorio italiano, sia consentito di
svolgere regolare attività lavorativa, esercitando ed adempiendo il
proprio diritto-dovere di mantenere i figli (circa il fondamento normativo
di tale dovere si vedano tra l’altro l’art. 30 Cost;
l’art. 147 cc., l’art. 570 C.P., la citata Convenzione di New
York 20 novembre 1989);
- che
va considerato che l’art. 2 c. 1 citato D. Lgs. espressamente
prevede che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti”;
- che,
quanto all’interpretazione sistematica, è altresì da
osservare che la previsione del citato art. 31 si inserisce (al pari di
quelle contenute nei precedenti artt. 28 e 30) nel Titolo IV del
menzionato D. Lgs. n. 286/98, rubricato “Diritto
all’unità familiare e tutela dei minori” e dedicato
essenzialmente alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi di
famiglia, permesso il quale consente – come già ricordato
– lo svolgimento di attività lavorativa;
- che
il rilascio dell’autorizzazione ex menzionato art. 31 infine non
risulta subordinato alla disponibilità da parte del famigliare di
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (a differenza
di quanto previsto nel precedente art. 4) ovvero di un determinato reddito
(come invece il precedente art. 29), cosicché non può
restare preclusa al famigliare la possibilità di svolgere in Italia
attività lavorativa regolare per procurarsi i mezzi di sussistenza;
- che
del resto, ove il rilascio dell’autorizzazione in esame risultasse
realmente subordinato alla dimostrazione di disponibilità
economiche da parte del famigliare ovvero del minore, ciò
rappresenterebbe un’evidente violazione degli artt. 2 e 3 Cost.,
posto che l’effettività della garanzia costituzionale del
riconoscimento di uno dei diritti inviolabili dell’uomo
risulterebbe, di fatto, irragionevolmente condizionata (o per meglio dire
limitata) dalla sussistenza o meno di “adeguate” condizioni
economiche e sociali dei portatori degli interessi sottesi ai diritti
medesimi. Ciò a tacere dell’evidente irragionevolezza –
sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento
– di una legge che tale limitazione dovesse consentire od imporre,
atteso che i diritti del minore quali riconosciuti, tra l’altro,
dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali e dal D. Lgs. n.
286/1998 risulterebbero di fatto non azionabili e non tutelabili se non
per i minori abbienti;
Rilevato in fatto
Quanto al merito, come già accennato va
realisticamente preso atto che il minore è riuscito, evitando ogni
controllo, ad entrare in Italia ed a stabilirvi da qualche tempo abituale
dimora; ciò premesso, pare evidente al Collegio che lo sviluppo
psicofisico del minore di cui al menzionato art. 31 e le sue condizioni di
salute psicofisica (nulla autorizza a limitare l’intervento ai soli di
casi di malattia organica anche ove non si consideri arbitraria tale
distinzione) sarebbero fortemente compromessi sia nel caso che dovesse essere
rimpatriato assieme al genitore (e dunque privato degli attuali supporti
sociosanitari di cui gode nonché sradicato dal contesto relazionale in
cui – come risulta dagli atti – di fatto è ormai integrato)
sia nel caso che con l’espulsione del solo ricorrente – e con buona
pace per il diritto all’unità familiare – venisse smembrato
il suo “sistema” famiglia.
Considerato che dalle informazioni acquisite a
mezzo dei servizi sociali risulta che I. frequenta la seconda media e M. la
terza elementare e che il loro rendimento appare soddisfacente; che nel mese di
gennaio è stato attivato un intervento educativo domiciliare presso il
campo sosta dove il nucleo familiare vive di mediazione culturale al fine di
agevolare l’integrazione sociale e la scolarizzazione dei minori,
rilevato inoltre che, quanto alla madre che ha
presentato la richiesta di ricongiungimento, dalle stesse informazioni risulta
un suo atteggiamento collaborativi verso i servizi e che “la situazione
familiare sembra essere notevolmente migliorata grazie alla sua attiva
partecipazione nella cura dei figli e della vita domestica”,
rilevato che i servizi sociali hanno messo in
evidenza come la presenza della madre abbia favorito una maggiore
collaborazione all’interno del nucleo con i servizi sociali, agevolando
il positivo inserimento dei minori nel contesto sociale,
ritenuto pertanto di consentire la permanenza
della madre nel territorio dello Stato per il periodo di due anni,
Va data comunicazione del presente atto al
ricorrente, al Sig. Prefetto, al Sig. Questore di Lucca, ai Servizi
Sociosanitari interessati, al Consolato di Serbia, al G.T. di Lucca ed al P.M.
in sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
visti gli artt. 31 D. L.vo n.286/98, 737 ss cpc
così pronunciando nell’interesse dei
minori J. I. e J. M.
- autorizza
la permanenza in Italia della ricorrente J. T., loro genitore, per il
periodo di anni due a decorrere dalla comunicazione del presente
provvedimento;
- dichiara
che la predetta ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse,
ai sensi dell’art. 30 c.2 D.L.vo n. 286/98, ivi compresa la
facoltà di svolgere attività lavorativa;
- dà
mandato al Servizio Sociale di, autorizzandolo ad avvalersi della
collaborazione della U.O.P. competente, perché mantenga la presa in
carico dei minori, attuando gli opportuni interventi di orientamento e
sostegno dei minori e del nucleo familiare e perché riferisca al
P.M. presso questo Tribunale per i minorenni qualora dovesse sopravvenire
la necessità di sospendere, modificare o revocare il presente
provvedimento.
Efficacia immediata.
Si comunichi alla ricorrente, al Servizio Sociale
del Comune di Lucca, al Consolato di Serbia in Italia, al Sig. Prefetto di
Lucca, al Sig. Questore di Lucca, al Giudice Tutelare presso il Tribunale di
Lucca, al P.M. in sede.
Firenze, lì 20.05.2003
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Giovanni Scafa Dr. Piero Tony