(Sergio Briguglio 26/8/2003)

 

 

VADEMECUM

Come migrare legalmente per lavoro, a scorno di Bossi e Fini

e di Maroni e delle quote

 

Occorrente:

-       dellart. 40 DPR 394/99 modificato

-       dellart. 27 D. Lgs. 286/98

-       dellart. 1655 c.c.

-       degli artt. 1 e 3 L. 1369/60

-       dellart. 11 L. 196/97;

 

 

Istruzioni

 

I

 

Il datore di lavoro si reca, nel giorno dellanno che piu gli vien comodo, allo Sportello unico per limmigrazione chiedendo il nulla-osta al lavoro per il lavoratore straniero. Attende con pazienza che il funzionario abbia finito di spiegare che lultimo decreto-flussi ha assegnato duecentocinquanta posti per lavoro subordinato allintera regione, che e stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale quattro mesi prima e che la quota e stata esaurita dopo quattordici minuti dallapertura dello Sportello, dodici dei quali consumati nel tentativo, poi riuscito, di sedare una rissa tra imprenditori. Estrae quindi da una cartellina copia dellart. 40 DPR 394/99 modificato dal DPR adottato ai sensi dellart. 34, co. 1, L. 189/02, e mostra al funzionario il comma 13 dellarticolo in questione, che recita:

 

13.   Nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, previsto l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi. In tali casi il nulla osta al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato.

 

Consegna contestualmente

 

a)      modulo debitamente compilato, per la richiesta di nulla-osta al lavoro per il lavoratore straniero con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo poniamo di cinque anni;

 

b)     la documentazione prevista allart. 30-bis, co. 3, DPR 394/99 modificato;

 

c)      copia della comunicazione effettuata in proposito agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore.

 

Nellipotesi che il funzionario in servizio presso lo Sportello unico abbia scarsa dimestichezza con il resto della normativa, il datore di lavoro si cautela da inopinati eccessi di zelo attirando lattenzione del funzionario medesimo sul primo periodo del comma 1 dellart. 40: Il nulla osta al lavoro ... e rilasciato ... senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico, e sullultimo periodo dello stesso comma: Il nulla osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo unico. Nessun altro adempimento e previsto a carico del datore di lavoro, fatta eccezione per la comunicazione al lavoratore, a tempo debito, dellavvenuto rilascio del nulla-osta.

 

 

II

 

Qualora invece si tratti di funzionario con discrete cognizioni in fatto di Regolamento di attuazione del Testo unico, puo presentarsi uno dei seguenti casi:

 

a)       Il funzionario obietta che, a sua memoria, il comma rilevante dellart. 40 DPR 394/99 era il 12 e non il 13. Il datore di lavoro lo educe allora sullavvenuta revisione del DPR 394/99, con conseguente rinumerazione dei commi.

 

b)      Il funzionario obietta che assunzioni di questo genere possono essere autorizzate solo se cosi previsto da accordi bilaterali con i paesi dorigine. Il datore di lavoro gli fa presente che questa disposizione e stata cassata dalla revisione del DPR 394/99.

 

c)       Il funzionario obietta che la durata massima del periodo per il quale puo essere concesso il nulla-osta e di due anni, al termine dei quali il lavoratore deve rientrare nel paese dorigine. Il datore di lavoro adotta il comportamento di cui alla lettera b).

 

d)      Il funzionario obietta che della comunicazione ai sindacati non sa che farsene e che non ha mai sentito dire che fosse richiesta. Il datore di lavoro gli spiega che si tratta di una novita introdotta dalla succitata revisione, benche verosimilmente neanche i sindacati abbiano idea alcuna di quali loro azioni ad essa comunicazione debbano far seguito.

 

 

III

 

Qualora poi il funzionario abbia con se copia del Testo unico di cui al D. Lgs. 286/98, e possibile che lo compulsi, scoprendo che lart. 27, co. 1, lettera i) fa riferimento a

 

lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie.

 

Puo allora verificarsi una delle seguenti circostanze:

 

a)        Il funzionario obietta che non ve traccia di contratti dappalto, ne di committenti o appaltatori nel modulo compilato per la richiesta di nulla-osta. Il datore di lavoro fa osservare cortesemente che nella comunicazione ai sindacati si da conto dellesistenza del contratto dappalto, stipulato da un committente (il datore di lavoro medesimo), residente in Italia, e un appaltatore (un cugino, o vicino di casa, o simile, del lavoratore, titolare della Bada-ben impresa di cui il lavoratore stesso e diventato, un mese prima, dipendente), con sede allestero.

 

b)       Il funzionario obietta che il committente non ha affatto laria di essere un imprenditore. Il datore di lavoro chiarisce che lart. 1655 c.c. richiede, si, che lappaltatore sia un imprenditore (capace di assumersi il rischio di gestione del compimento del servizio), ma nulla impone in proposito riguardo al committente.

 

c)        Il funzionario obietta che non se mai sentito dire di un appalto per pulizia e manutenzione ordinaria della suocera. Il datore di lavoro replica che il silenzio dellart. 1655 c.c. in merito al possibile oggetto dei contratti dappalto e il dettato dellart. 41 della Costituzione sulla liberta di iniziativa economica privata sono i garanti del suo diritto di stipulare un siffatto contratto.

 

d)       Il funzionario obietta che la disposizione di cui allart. 27, co. 1, lettera i), T. U., e in contrasto insanabile con quella di cui allart. 40, co. 13, DPR 394/99 modificato, dal momento che nella prima il lavoratore straniero appare evidentemente alle dipendenze dellappaltatore (residente allestero), laddove, nella seconda, figura alle dipendenze del datore di lavoro operante in Italia; il funzionario sottolinea anche, a riguardo, come non vi sia dubbio circa lidentificazione di tale datore di lavoro con il soggetto (committente) residente in Italia, dato che a questi e fatto obbligo di dare comunicazione agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali piu rappresentative operazione evidentemente al di fuori della portata dellappaltatore residente allestero. Il datore di lavoro, con garbo complice, osserva che perbacco! il contrasto e apparso evidente anche a lui, e che, non potendosi mettere in discussione la competenza di chi ha scritto, gia nel 1999, quelle disposizioni, ne e rimasto assai sorpreso. Aggiunge che non gli sono del tutto ignoti gli argomenti di chi distingue, in dottrina, tra subordinazione e dipendenza, riferendosi la prima allassoggettamento della prestazione al potere direttivo del datore di lavoro, la seconda al carattere continuativo ed esclusivo del rapporto di lavoro, ma che, nel caso in esame, sembragli improprio che si prospetti una dipendenza del lavoratore dallappaltatore (ex art. 27 T.U.), a fronte di simultanee e concorrenti dipendenza e subordinazione dal committente (ex art. 40 DPR 394/99). A meno che prosegue lapparente conflitto non celi un dotto riferimento al concetto di duplicazione del creditore della prestazione lavorativa, caro al Tiraboschi e ad altri autorevoli studiosi... Il datore di lavoro cerca quindi di far riprendere il funzionario dello Sportello unico dalla sopravvenuta crisi isterica, e gli assicura che, per quanto lo riguarda, non sollevera obiezioni sulla motivazione che il Sig. Funzionario vorra apporre al nulla-osta richiesto faccia essa riferimento alla dipendenza dallappaltatore o a quella dal datore di lavoro.

 

 

IV

 

Nellipotesi, infine, che si abbia a che fare con funzionario anziano, non e escluso che questi abbia familiarita con la Legge 1369/60. Puo allora accadere che obietti che il contratto dappalto in questione e vietato dallart. 1, L. 1369/60, in quanto avente ad oggetto lesecuzione di mere prestazioni di lavoro, e che lart. 3 della stessa legge impone il rispetto, con corresponsabilita solidale di committente e appaltatore, di precisi standard retributivi, previdenziali e assistenziali a vantaggio dei lavoratori impiegati per la realizzazione del servizio. Il datore di lavoro, lusingando il funzionario con espressioni quali Ella mi insegna, lo conduce per mano per le contorte vie del diritto e gli fa presente come, lintera Legge 1369 pone limiti alla stipula di contratti di appalto da parte di un committente-imprenditore e non di un committente-cittadino-qualsivoglia, quale egli si picca di essere. E ben vero che il secondo comma dellarticolo 11 della Legge 196/97 ha esteso il divieto posto dalla Legge 1369 al caso di committente non imprenditore. Ma, se il Legislatore ha omesso di porre le disposizioni della legge del 1997 a presidio della procedura qui in esame, una buona ragione lavra pure avuta.

 

Ove poi questa tesi generale non appaghi lindomito funzionario, il datore di lavoro provvede a  rassicurarlo, piu analiticamente, con i due argomenti che seguono:

 

-       ai sensi dellarticolo 1 della Legge 1369, e' considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante circostanza questa del tutto estranea alla richiesta in oggetto, dal momento che la Bada-ben impieghera, per la cura della suocera, solo catini, asciugamani e callifughi propri;

 

-       quanto al disposto dellarticolo 3 della stessa legge, per parte sua non si sognerebbe mai di pagare la badante della suocera meno di quanto paghi quella della propria madre (in forza della forza della moglie, prima che dellarticolo 3); in ogni caso il nulla-osta verra concesso solo a valle delle verifiche di cui allart. 30 bis, co. 8, DPR 394/99 modificato, che includono quelle relative al rispetto degli applicabili contratti collettivi.

 

 

V

 

Il funzionario, piu per stanchezza che per genuino convincimento, assolti i compiti di cui agli articoli 30 bis e 31 DPR 394/99 modificato (con leccezione si badi bene! della verifica, di cui allart. 31, co. 5, relativa al rispetto delle quote), concede il nulla-osta al lavoro, nellambito del contratto di appalto (se ritiene di suo gradimento la formulazione di cui allart. 27, co. 1, lettera i, T.U.) o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dirette dipendenze del datore di lavoro (se preferisce la formulazione di cui allart. 40, co. 13, DPR 394/99 modificato). Il lavoratore straniero, avvertito dal datore di lavoro, chiede in ogni caso, entro 120 gg. dal rilascio del nulla-osta, il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato.

 

 

VI

 

Il lavoratore straniero, fatto regolare ingresso in Italia,  ottiene un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno (ove il Questore faccia riferimento allart. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.), di due anni (ove il riferimento sia allart. 40, co. 2, DPR 394/99 modificato) o della durata del contratto (se il riferimento e allart. 40, co. 4, DPR 394/99 modificato). Questo permesso, in ogni caso, non puo essere rinnovato oltre la scadenza del contratto di lavoro (a tempo determinato), ne consente al lavoratore di stipulare contratti di lavoro diversi da quello originariamente autorizzato (art. 40, co. 23, DPR 394/99 modificato).

 

 

VII

 

Qualora pero il lavoratore intenda stabilizzare la propria posizione e liberarsi dal vincolo al rientro in patria alla scadenza del contratto, e sufficiente che provveda, se dotato di coniuge, a chiedere il ricongiungimento con detto coniuge (ex. art. 28, co. 1, T.U.).

 

 

VIII

 

Al suo arrivo in Italia, il coniuge ha facolta di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato al di fuori dei limiti delle quote programmate, e di convertire il permesso per motivi familiari, alla scadenza, in un permesso per lavoro subordinato (art. 14, co. 3, DPR 394/99).

 

 

IX

 

Il lavoratore richiede, allora, ed ottiene un permesso per motivi familiari (art. 30, co. 1, lettera c, T.U.).

 

 

X

 

Entrambi i coniugi risultano, a questo stadio, titolari del permesso di soggiorno, di cui allart. 9, co. 1, T.U., per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi. Trascorso il tempo necessario, chiedono, se lo ritengono opportuno, e ottengono la carta di soggiorno.