(Sergio Briguglio 5/8/2003)

 

PRINCIPALI OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALL’ART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Nota: La numerazione degli articoli si riferisce al DPR 394/1999, come modificato dallo schema di DPR in esame. Le osservazioni relative a disposizioni contenute nella versione trasmessa al Preconsiglio, che non appaiono nella versione in esame, sono riportate in corsivo.

 

 

Art. 11

 

co. 1, c quinquies) – Il titolo “per cure mediche” del permesso da rilasciare al genitore del minore di cui all’art. 31, co. 3, T.U. e’ improprio, dal momento che l’art. 31, co. 3 T.U. fa riferimento a motivi legati allo sviluppo psico-fisico del minore, non solo alle sue condizioni di salute.

 

co. 1, c sexies) – Il riferimento, per il rilascio del permesso per integrazione minore, ai “minori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. e’ ambiguo. Alcune di quelle condizioni – l’assenza di decisione da parte del Comitato per i minori stranieri, ad esempio – sono relative alla conversione del permesso al compimento della maggiore eta’. Non ha senso quindi, se si vuole istituire uno specifico permesso per i minori inseriti in progetti di integrazione, imporre il verificarsi di tale condizione (che resterebbe, oltre tutto, indefinita in mancanza dell’individuazione di un preciso istante: quando si puo’ dire maturata la condizione di “assenza di decisione”?). E’ necessario specificare che delle condizioni di cui ai commi citati dell’art. 32 T.U. rileva solo l’inserimento in un adeguato progetto di integrazione. E’ necessario poi che l’eventuale inerzia del Comitato per i minori stranieri non pregiudichi le possibilita’ del minore di accedere, in futuro, alla conversione del permesso: riguardo all’acquisizione del parere del Comitato dovrebbe essere previsto il silenzio-assenso.

 

co. 1 bis – Rispetto alla revoca del permesso di soggiorno triennale per lo stagionale di cui all’art. 5, co. 5 ter, T.U. in caso di mancata presentazione del titolare al posto di frontiera esterna alla data di reingresso indicata dal visto concesso sulla base del nulla-osta triennale, dovrebbe essere previsto un margine di tolleranza.

 

 

Art. 14

 

co. 4 bis – Rispetto alle conversioni, al compimento della maggiore eta’ del titolare, dei permessi per studio o formazione in permesso per lavoro in detrazione dalle quote per l’anno successivo, la formulazione e’ inappropriata: dovrebbe far riferimento alle conversioni di permessi per affidamento, per integrazione minore o per minore eta’, effettuate ai sensi dell’art. 32 T.U. (non a conversioni di permessi per studio o formazione).

 

co. 4 bis – Rispetto alle conversioni dei permessi per studio in permesso per lavoro, la previsione di detrazione dalle quote per l’anno successivo dovrebbe essere estesa a tutti i casi di conversione di permesso per studio o formazione successiva al conseguimento del titolo o, in mancanza, alla conclusione del corso (non solo al caso di conseguimento della laurea o della laurea specialistica).

 

 

Art. 16

 

co. 2, lettera d) – La possibilita’ di includere tra le fonti di reddito utili ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno il trattamento pensionistico per invalidita’ dovrebbe essere ampliata considerando il caso in cui lo straniero sia in possesso di tutti i requisiti per l’ottenimento della carta, con l’eccezione del reddito, e, allo stesso tempo, di quelli per il riconoscimento dell’invalidita’ civile. Con l’entrata in vigore della L. 388/00, infatti, si e’ creato un circolo vizioso in relazione al godimento delle prestazioni assistenziali per gli invalidi civili: lo straniero titolare di permesso di soggiorno che diventi invalido civile non e’ piu’ in grado di maturare redditi da lavoro; la mancanza di reddito gli impedisce di ottenere la carta di soggiorno, e, quindi, di godere del trattamento assistenziale; lo straniero invalido finisce cosi’ per perdere, a causa del suo stato, anche la stabilita’ del soggiorno: gli e’ precluso l’accesso alla carta di soggiorno e non e’ piu’ in grado di rinnovare il permesso di soggiorno. Il circolo vizioso sarebbe spezzato prevedendo che tra le fonti di reddito utili ai fini del rilascio della carta di soggiorno possa essere incluso il trattamento assistenziale cui l’invalido avrebbe diritto una volta ottenuta la carta.

 

co. 6 – Il comma 4 sembra stabilire (positivamente) che per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di italiani di cui agli artt. 9, co. 2 e 30, co. 4, T.U. si prescinda dai requisiti relativi a reddito, alloggio e carichi pendenti. Il comma 6 dello stesso articolo, tuttavia e’ rimasto inalterato, e recita: “Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare...”. Questo riferimento al reddito familiare dovrebbe essere coerentemente soppresso.

 

 

Art. 28 bis

 

co. 2 – Alla luce dei contenuti delle Linee-guida del Comitato per i minori stranieri (“Disposizioni attuative dei compiti attribuiti al Comitato minori stranieri in merito ai minori non accompagnati presenti sul territorio”), in base ai quali il minore straniero affidato a genitori in condizioni di soggiorno illegale rientrerebbe nella definizione di minore straniero non accompagnato, e’ evidente il rischio che, sulla base dell’art. 28 bis del Regolamento, il Comitato provveda ad affidare alle autorita’ competenti del paese d’origine un minore che si trovi in tale condizione. Occorre circoscrivere opportunamente la definizione di minore non accompagnato ovvero il novero delle decisioni che il Comitato puo’ assumere.

 

 

co. 2 – E’ previsto che nei casi in cui non possa essere disposto il rimpatrio assistito del minore, il Comitato ne dispone l’inserimento in un progetto di integrazione di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U.. In questo caso al minore e’ rilasciato un permesso di soggiorno per tutela, valido fino al compimento dei 18 anni. Si noti anche che se la durata dell’inserimento nel progetto di integrazione utile ai fini della conversione del permesso di soggiorno di cui all’art. 32, co. 1 bis, T.U. decorre dalla decisione del Comitato invece che dall’inserimento de facto, l’inerzia del Comitato (indiscutibile se il ritmo delle sedute e’ di una al mese, come da art. 28 ter, co. 3) e l’oggettiva durata delle indagini sui familiari si tradurrebbero nell’esclusione di quasi tutti i minori dalla facolta’ di convertire il permesso di soggiorno per tutela al compimento della maggiore eta’. Una norma di legge risulterebbe allora di fatto vanificata da norme regolamentari.

 

 

Art. 30 bis

 

co. 3 – Si impone che la proposta di contratto di soggiorno preveda un impegno orario non inferiore a 20 ore settimanali e, per il lavoro domestico, una retribuzione non inferiore all’importo dell’assegno sociale. Si dovrebbe chiarire, coerentemente con quanto a suo tempo disposto dalla circolare 55/2000 del Ministero del lavoro, che tali minimi possono essere raggiunti anche dalla somma di una molteplicita’ di rapporti di lavoro.

 

co. 3 – Dal momento che in caso di assunzione di lavoratori da adibire all’assistenza di un datore di lavoro non autosufficiente si prescinde dalla verifica della congruita’ della poszione reddituale del datore di lavoro, si potrebbe esonerare tale datore di lavoro dalla presentazione dell’autocertificazione relativa alla stessa.

 

 

Art. 31

 

co. 1 – Sarebbe opportuno prevedere che la richiesta di parere al questore da parte dello Sportello unico, anziche’ dopo la conclusione della procedura di accertamento di indisponibilita’, sia effettuata immediatamente e in parallelo a tale procedura.

 

 

Art. 34

 

La soppressione completa delle disposizioni relative alla prestazione di garanzia e’ inopportuna, dal momento che l’art. 46, co. 2 del Regolamento mantiene un riferimento, in proposito, all’art. 34. E tale riferimento e’ reso necessario dall’art. 39, co. 3, lettera a), T.U.. Non puo’ quindi essere soppresso. Parte delle vecchie disposizioni dell’art. 34 andrebbero quindi mantenute o inserite nell’art. 46.

 

 

Art. 36 bis

 

co. 1 – Si prevede che per l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro debba essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro. Benche’ questa disposizione obbedisca ad una applicazione basata sul buon senso delle norme contenute nella L. 189/02, con il trasferimento dell’onere per il rimpatrio e per l’individuazione dell’alloggio dal vecchio datore di lavoro al nuovo, essa configura una disparita’ tra l’assunzione del lavoratore italiano e quella del lavoratore straniero gia’ regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato. Questo appare in contrasto con quanto stabilito dalla Convenzione OIL n. 143, ratificata dall’Italia, e, quindi, con l’art. 10 della Costituzione. Se la stipula del contratto di soggiorno per lavoro fosse invece richiesta solo per l’accesso – appunto – alla condizione di straniero soggiornante per lavoro non si configurerebbe alcuna violazione.

 

In ogni caso, si dovrebbe prescindere dalla procedura di accertamento di indisponibilita’ (artt. 30 quinquies e sexies) in caso di stipula di un contratto di soggiorno successivo al primo, in nome della parita’ tra il lavoratore straniero e il lavoratore nazionale o comunitario (Convenzione OIL n. 143 e art. 2, co. 3 T.U.).

 

 

Art. 37

 

co. 5 – La formulazione del vecchio art. 37, co. 3, rinviando, per il caso di stipula di nuovo contratto di lavoro, ai vecchi commi 3 e 4 dell’art. 36, curava di non penalizzare il lavoratore che stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato, quanto a durata del soggiorno, rispetto al lavoratore che rimanga disoccupato. La scadenza del permesso di soggiorno rinnovato, infatti, non poteva essere anteriore – di fatto – al termine di 12 mesi successivi all’iscrizione nelle liste di collocamento. Questa salvaguardia dovrebbe essere mantenuta – mutatis mutandis – per non incentivare il lavoro nero. Si dovrebbe cioe’ stabilire che, in caso di stipula di contratto a tempo determinato, il pemesso rinnovato non possa scadere prima che siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione nell’elenco anagrafico di cui all’art. 4 DPR 442/2000. Naturalmente, in caso di scadenza naturale del permesso successiva a tale termine, questa scadenza dovrebbe essere mantenuta.

 

 

Art. 39

 

co. 2 – La formulazione e’ evidentemente scorretta: l’unico caso in cui non e’ necessario prescindere dalla presenza in Italia dello straniero e’ proprio quello di conversione del permesso.

 

co. 3 – Non e’ chiaro se la quantificazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attivita’ autonoma (importo annuo dell’assegno sociale) si applichi ai soli casi di attivita’ che non richiedano il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori o a tutti. Nella prima ipotesi, sarebbe opportuna una formulazione piu’ esplicita. Nella seconda ipotesi, non si capisce che senso abbia chiedere a un organo specifico (la Camera di commercio, ad esempio) un’attestazione il cui contenuto e’ gia’ fissato dal Regolamento.

 

co. 7 – Il termine di 30 gg per il rilascio del visto per lavoro autonomo in contrasto con quello di 120 gg. esplicitamente previsto dall’art. 26, co. 7 T.U.

 

co. 9 – E’ stata soppressa la possibilita’ di conversione di un permesso di soggiorno “diverso da quello che consente l’esercizio di attivita’ lavorativa” in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (vecchio comma 7), essendo stata conservata solo la possibilita’ di conversione del permesso per studio o formazione in permesso per lavoro autonomo. Questa soppressione non trova alcuna base nelle modifiche apportate al Testo unico dalla L. 189/02. Dal momento che il DPR 394/99 aveva superato il vaglio delle competenti commissioni parlamentari e delle altre istituzioni preposte, la soppressione non sembra legittima, soprattutto ove non si intenda sottoporre lo schema di DPR al controllo parlamentare.

 

 

Art. 40

 

co. 4 – Non e’ chiaro se, come sembra ragionevole, in caso di nulla-osta a tempo indeterminato (co. 2) il permesso abbia durata di 2 anni rinnovabile. Dovrebbe essere stabilito esplicitamente.

 

co. 13 – Riguardo alla categoria di cui all’art. 27, co. 1, lettera i) T.U., la formulazione della disposizione del Regolamento era e resta in contrasto con quella della disposizione del Testo Unico riguardo a chi giochi il ruolo di datore di lavoro: quello all’estero (come da Testo Unico) o quello in Italia (come da Regolamento)? Per di piu’, la rimozione della durata massima del rapporto di lavoro (in precedenza, 2 anni) e del vincolo di vigenza di accordi bilaterali scardina completamente il meccanismo delle quote: sulla base della disposizione regolamentare, l’ingresso di lavoratori extra-quote potrebbe aver luogo nella generalita’ dei casi. Questo puo’ anche essere salutato come un’innovazione positiva (stante la stupidita’ del meccanismo delle quote). Tuttavia, i lavoratori cosi’ entrati potrebbero accedere ad un unico rapporto di lavoro a tempo determinato (sia pure di durata non limitata). Alla conclusione del rapporto non avrebbero alcuna chance di rinnovare il permesso. Resterebbe cosi’ anche precluso loro l’accesso alla carta di soggiorno (non essendo destinato al rinnovo il loro permesso). Si creerebbero cosi’ due categorie di lavoratori stranieri, possibilmente impiegate nello stesso tipo di attivita’: una soggetta al limite delle quote e con possibilita’ di stabilizzazione; l’altra libera da quel limite, ma con soggiorno irrimediabilmente temporaneo. E’ un’evidente discriminazione. E’ quello che si vuole o e’ una svista?

 

co. 17 – Non e’ chiaro se per l’ingresso di allenatori e preparatori atletici si prescinda dal rispetto delle quote fissate con decreto del Ministro per i beni culturali, o se invece si applichino i limiti associati alle quote generali fissate dal decreto-flussi.

 

 

Art. 42

 

co. 4 – E’ opportunamente previsto che l’iscrizione al SSN non cessi in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Questa disposizione rende inutile l’obbligo di presentazione della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso, di cui all’art. 13, co. 3 del Regolamento, che andrebbe quindi coerentemente corretto.