All'Ill.mo Questore della Provincia di

Pescara

Al Sig. Dirigente dell’Ufficio Stranieri

della Questura di Pescara

e p.c. All'Ill.mo Prefetto della Provincia di

Pescara

 

 

NOTE ILLUSTRATIVE E MEMORIA DIFENSIVA

in favore dei cittadini senegalesi Amadou DIOP, nato il 18/10/49 a Mbenguene; Dame MBOUP, nato il 02/03/68 a Keur Madou Khar; Makhtar MBOUP, nato il 21/03/63 a Ndama K.M.K. Mboup; Ndiaga MBOUP, nato il 04/03/64; Issa SECK, nato il 25/10/53 a Dakar, ed in relazione all’art. 21 L. 189/02,

P R E M E S S O

- che l’art. 21 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) della Legge n° 189 del 2002, in relazione all’art. 26 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n° 286 del 1998, aggiunge il comma 7-bis, il quale a sua volta dispone che “la condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 633/41 e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 464 c.p. comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”;

- che, a parere di questa difesa, l’articolo in questione si appalesa non soltanto discriminatorio nei confronti degli stranieri extracomunitari di nazionalità senegalese per via della loro naturale propensione a dedicarsi al commercio ambulante, ma addirittura appare non scevra da vizi di costituzionalità, soprattutto laddove si consideri che la condanna di uno straniero per reati ben più gravi di quelli menzionati nell’articolo in commento non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno e la notifica del pedissequo provvedimento di espulsione;

- che i vari Uffici Stranieri operanti sul Territorio Nazionale, ed in particolare l’Ufficio Stranieri della Questura di Pescara, riscontrando l’illogicità di tale disposizione, hanno richiesto più volte al competente Ministero degli Interni chiarimenti circa l’ambito di applicazione e di operatività dell’articolo in questione, senza ricevere a tutt’oggi alcuna risposta in merito;

- che il dato letterale dell’articolo in questione risulta caratterizzato da locuzioni assolutamente poco chiare, imponendosi pertanto una minuziosa attività ermeneutica allo scopo di giungere ad una esatta interpretazione di quanto affermato dalla stessa norma.

Tutto quanto precede premesso, l’Avv. Gianluca Polleggioni, nella sua qualità di difensore dei suddetti cittadini senegalesi e nel loro specifico interesse, con la presente memoria corredata di note illustrative intende sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti considerazioni, al fine di contribuire ad una esatta interpretazione del significato e della portata dell’articolo in esame.

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1) Violazione della regola generale del tempus regit actum.

In primo luogo, è opportuno rilevare come l’interpretazione che a tutt’oggi viene fornita dell’art. 21 della legge 189/02 finisca per esprimere una volontà legislativa senza dubbio non in linea con le regole generali del nostro ordinamento in materia di principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell’analogia, risultante dai principi generali dettati in materia di illeciti amministrativi.

Ed infatti, per quanto riguarda le disposizioni in materia di espulsione dello straniero, le questioni connesse al passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina debbono essere definite in base al principio del tempus regit actum, il quale sostanzialmente prevede l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi ed il cui fondamento risiede nell’esigenza di assicurare ai consociati la conoscibilità della valutazione operata dall’ordinamento circa le loro future condotte.

Trattasi, come noto, di un principio cardine del nostro ordinamento, di una regola generale di (stretta) legalità, in virtù della quale si viene a sancire la irretroattività della norma incriminatrice ex novo.

Peraltro, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare la nozione di disposizione incriminatrice in senso amplissimo, con riferimento non solo agli illeciti amministrativi, ma anche alle misure di sicurezza, sia a quelle di natura giurisprudenziale sia a quelle utilizzate nel diritto di polizia, ecc.

In particolare, il legislatore con l’art. 1 della legge 689/81 ha esteso il principio di irretroattività all’illecito amministrativo in generale e non solo a quello “colpito da sanzione pecuniaria”; pertanto, riguardo alla materia amministrativo-punitiva, il principio del tempus regit actum risulta operante in modo pacifico.

Una volta chiariti i principi informatori applicabili alle figure degli illeciti amministrativi, è agevole ritenere che l’articolo in commento, nel prevedere il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di quei cittadini stranieri colpiti da condanne definitive per determinati reati, non puo che disporre per il futuro e, quindi, spiegare la sua efficacia sanzionatoria esclusivamente nei confronti di condotte future.

Ciò ritenuto, la norma di cui trattasi – in ogni caso criticabile sotto un profilo sostanziale e contenutistico – sarà correttamente applicabile soltanto nei confronti di quegli stranieri che, dopo l’entrata in vigore di detta norma, avranno riportato condanne definitive.

Sostenere il contrario e, pertanto, procedere alla revoca del permesso di soggiorno anche nei confronti di quegli extracomunitari che in passato o, comunque, in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 21 abbiano riportato condanne penali definitive, vuol significare non tener conto dei basilari principi del nostro ordinamento giuridico e, in definitiva, compiere un atto di “aberrazione” giuridica.

2) Natura discriminatoria e profili di incostituzionalità dell’art. 21 L. 189/02.

In questa sede, pare altresì opportuno sottolineare il carattere assolutamente discriminatorio ed incostituzionale dell’art. 21 L. 189/02, specie laddove si consideri che, in linea generale, si registra un orientamento - oramai fatto proprio sia dalla giurisprudenza della Cassazione sia da quella amministrativa – secondo cui “l’avere riportato condanne penali per vari reati, non è sufficiente per procedere all’espulsione di un immigrato extracomunitario”.

All’uopo, fra tutte le varie decisioni adottate, basterebbe ricordare la sentenza n° 12721 della Cassazione civile, Sez. I^, che, affrontando il caso di un cittadino marocchino destinatario di un provvedimento di espulsione, in quanto indagato per diversi reati (contrabbando, atti osceni, oltraggio), ha cristallizzato il principio secondo cui anche l’immigrato che nel nostro Paese ha avuto problemi con la legge può riscattarsi e che, quindi, la sua espulsione non deve seguire automaticamente al fatto di risultare indagato o di essere stato condannato anche per diversi reati.

Nel prendere atto della decisione sopra citata, non si può non rilevare la palese disparità di trattamento che viene a stabilirsi tra uno straniero sottoposto alla disciplina del recente art. 21 legge 189/02 - secondo cui, per essere stato condannato per taluni specifici reati che riguardano la tutela della c.d. proprietà intellettuale, opera automaticamente un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno – ed uno straniero il quale, avendo riportato anche più di una condanna definitiva ma per reati diversi (e, il più delle volte, ben più gravi!) rispetto a quelli previsti dall’art. 21, non può essere espulso automaticamente dal territorio dello Stato, dovendosi procedere in via preventiva ad una valutazione della sua pericolosità sociale.

Ad ogni modo, per mero tuziorismo difensivo, è appena il caso di accennare al fatto che risulta poco comprensibile il motivo per cui il legislatore, nell’elaborazione di un sistema di regole inteso a creare le basi di una moderna politica dell’immigrazione, abbia deciso di attribuire una inusitata importanza alla tutela della c.d. proprietà intellettuale di cui agli artt. 171 e segg. della legge sul diritto d’autore, nonché degli artt. 473 e 474 c.p., soprattutto se si consideri che, al giorno d’oggi, tutta la vexata quaestio relativa alla tutela del diritto d’autore ha assunto altri e diversi aspetti in seguito alla diffusione di tecnologie e tecniche multimediali che, ad esempio, consentono la riproduzione di opere c.d. dell’ingegno per mezzo di computers o attraverso la navigazione in rete.

3) Significato e valenza della locuzione “condanna con provvedimento irrevocabile”.

Infine, sembra utile soffermarsi sull’esatto significato della locuzione “condanna con provvedimento irrevocabile”, contenuta nel testo dell’articolo in questione.

L’espressione, in base alla sua formulazione, non sembra lasciare dubbi in ordine al suo significato: deve trattarsi di sentenza di condanna intervenuta all’esito di un procedimento dibattimentale, con esclusione pertanto di quelle sentenze che intervengono a seguito di una richiesta ex art. 444 e segg. c.p.p.

Peraltro, a sostegno di quanto di afferma, bisogna considerare che il legislatore, tutte le volte che nel testo della stessa legge 189/02 intende riferirsi a sentenze di patteggiamento, si preoccupa di farlo in maniera esplicita (cfr., ad esempio, l’articolo 16 del Testo Unico come modificato della L. 189/02).

Ciò considerato, è indubbio che riguardo all’art. 21 il riferimento è alle sole sentenze “dibattimentali” e non già a quelle c.d. “patteggiate”, sicché bisognerebbe correttamente escludere la posizione di quegli stranieri i quali, in relazione agli specifici reati contemplati dalla norma, abbiano riportato condanne a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

D’altra parte, non sembra qui il caso di dilungarsi sulla problematica relativa alla natura della sentenza di patteggiamento. Difatti, pur non essendovi rigorosa unanimità di vedute in tal senso, dottrina e giurisprudenza propendono nel negare alla sentenza di patteggiamento natura di una pronuncia di condanna, differenziandosi da questa per l’assenza dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato, conseguibile soltanto mediante una sentenza pronunciata all’esito di un giudizio con plena cognitio (C.cost. 6/6/91, n. 251 in GiC, 1991, 2056; Cass., Sez. V, 20/3/98, De Negri, in ANPP, 1998,587; Cass., S.U., 26/2/97, Bahrouni M., in GP, 1998, III, 556; Cass., Sez. I, 14/3/97, Renda Popolo, in CP, 1998, 2677; Cass., Sez. V, 20/3/98, De Negri, in ANPP, 1998, 587; Cass., Sez. IV, 30/9/96, Valente, CED 206620).

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Per tutto quanto esposto e dedotto nella presente memoria ed alla luce delle conclusioni svolte, si chiede di rivalutare le posizioni relative ai cittadini senegalesi Amadou DIOP, Dame MBOUP, Makhtar MBOUP, Ndiaga MBOUP e Issa SECK, come in epigrafe rappresentati e difesi, e di concedere ai medesimi il prescritto rinnovo del permesso di soggiorno.

In ogni caso, si fa espressa e formale richiesta affinché l’Ill.mo Questore della Provincia di Pescara voglia concedere audizione al sottoscritto difensore, nonché al Responsabile della Comunità dei Senegalesi, affinché si possa argomentare più dettagliatamente in merito a tutto quanto suesposto.

Si allegano documenti come da separato indice.

Con osservanza.

Pescara, 23 giugno 2003

(Avv. Gianluca Polleggioni)