(Sergio Briguglio 8/8/2003)

 

QUADRO SINOTTICO DI SUCCESSIVE VERSIONI DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI ASILO

 

Versione 6/5/2003

Versione approvata dal Cosiglio dei Ministri

Nota: si tratta di una versione ufficiosa

 

 

Art. 1

 

Definizioni

 

 

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

 

 

a)        “testo unico”: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero adottato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n.286;

a)        “testo unico”: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero adottato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n.286 e successive modificazioni;

b)       “legge”: il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, cosi’ come modificato dall’articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b)       decreto”: il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni;

c)        “richiedente asilo”: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, o lo straniero richiedente altre forme di protezione ai sensi dell’art. 5, comma 6, del testo unico;

c)        “richiedente asilo”: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722 (...);

d)        “domanda di asilo”: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, reso esecutivo in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722;

 

e)        “centri”: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, cosi’ come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

e)        “centri”: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell’art. 1 bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 e successive modificazioni;

f)        “Commissione territoriale”: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

g)       “Commissione nazionale”: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

h)       “Procedura semplificata”: la procedura prevista dall’articolo 1-ter della legge;

 

i)        “ACNUR”: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati;

 

j)        "minori non accompagnati": i minorenni non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

j)        "minore non accompagnato": il minorenne apolide o di cittadinanza di Stati estranei all’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

 

 

Art. 2

 

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

           

 

1.     L’ufficio di polizia di frontiera presso cui e’ manifestata la volonta’ di presentare una domanda d’asilo, qualora non ricorrano le cause ostative di cui all’articolo 1, comma 4, della legge, invita il richiedente asilo ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la Questura competente per territorio per la presentazione della domanda d’asilo.

1.     L’ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d’asilo, prende nota delle generalita’ fornite dal richiedente asilo, lo invita a eleggere domicilio e, purche’ non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l’ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l’ufficio di questura territorialmente competente.

2.     La questura, ricevuta la domanda di asilo, non irricevibile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge, prende nota delle generalita’ fornite dal richiedente asilo e redige un verbale delle sue dichiarazioni a cui deve essere allegata la documentazione eventualmente presentata dal richiedente asilo o acquisita d’ufficio in relazione alla domanda d’asilo.

2.     La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge, (...) redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente a cui e’ allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d’ufficio.

3.     Le procedure di cui al comma 2 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il richiedente asilo manifesti la volonta’ di presentare domanda d’asilo direttamente presso la questura.

3.    (...)

4.     Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 5, della legge, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

3.     Salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 5, della legge, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

5.     Il questore dispone l’invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 1-bis della legge. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

4. Il questore dispone l’invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza quando ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 1-bis della legge. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

6.     Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorita’ che la riceve sospende il procedimento, da’ immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti necessari, anche relativi all’accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l’autorita’ che la riceve sospende il procedimento, da’ immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche’ di quelli relativi all’accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tutore, cosi’ nominato, conferma la domanda d’asilo e prende immediatamente contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

7.       La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale secondo le modalita’ di cui all’articolo 4 contenente:

6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione Nazionale secondo le modalita’ di cui all’articolo 4 contenente:

a)      le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

b)     i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

 

c)      le prestazioni sanitarie e di accoglienza che il richiedente asilo puo’ chiedere e le modalita’ per ottenere tali prestazioni;

c)      le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita’ per richiederle;

d)      l’indirizzo ed il telefono dell’ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

 

 

 

 

 

Art. 3

 

Trattenimento del richiedente asilo

 

 

 

1.     Il provvedimento con il quale il questore dispone l’invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e’ comunicato in sintesi all’interessato secondo le modalita’ di cui all’articolo 4. Nell’ipotesi di trattenimento previste dall’art 1-bis, comma 1, della legge, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

 

2.     Al richiedente asilo inviato nel centro e’ rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita’ di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

 

3.     Con la comunicazione di cui al comma 1 il richiedente asilo e’ informato:

 

·       della possibilita’ di contattare l’ACNUR in ogni fase della procedura;

 

·       della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

 

4.     Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell’articolo 1–ter della legge e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al precedente comma 1, o comunque, cessata l’esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall’articolo 1-bis, comma 1, della legge, e’ rilasciato all’interessato al momento dell’uscita dal centro un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

4.     Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell’articolo 1–ter della legge e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al precedente comma 1, o comunque, cessata l’esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall’articolo 1-bis, comma 1, della legge, al momento dell’uscita dal centro e’ rilasciato all’interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 

 

 

 

Art. 4

 

Comunicazioni

 

 

 

1.        Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte allo straniero in una lingua a lui comprensibile o, se cio’ non e’ possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

1.     Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono fatte (...) in una lingua a lui comprensibile o, se cio’ non e’ possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

 

 

 

Art. 5

 

Istituzione dei centri di identificazione

 

 

 

1.     Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell’Interno.

1.     Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell’Interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281..

2.     Qualora se ne ravvisi la necessita’, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.

2.     Qualora (...) ne ravvisi la necessita’, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti.

3.     Le strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita’ di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell’Interno.

 

 

 

 

 

Art. 6

 

Realizzazione dei centri di identificazione

Apprestamento dei centri di identificazione

 

 

1.     Per la realizzazione dei centri di identificazione, il Ministero dell’Interno puo’ disporre:

1.     Per l’apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell’Interno puo’ disporre:

a)      studi di fattibilita’ e progettazione tecniche anche a carattere preliminare a fini di tipizzazione;

a) studi di fattibilita’ e progettazione tecnica;

b)     acquisizioni in proprieta’, anche tramite locazione finanziaria, nonche’ locazione di aree o edifici;

 

c)      costruzioni, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

 

d)      posizionamento di strutture, anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

d) posizionamento di padiglioni, anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

2.     Nell’ambito del centro sono resi disponibili idonei locali per l’attivita’ della Commissione territoriale di cui all’articolo 12, nonche’ per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivita’ ricreative o di studio e per il culto.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

Convenzione per la gestione del centro

 

 

 

1.      Il prefetto della provincia in cui e’ istituito il centro puo’ affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell’assistenza sociale.

 

2.     In particolare, nella convenzione e’ previsto:

 

a)      l’individuazione del direttore del centro che deve avere una formazione adeguata ai compiti affidati;

a) l’individuazione del direttore del centro, da scegliere tra soggetti forniti di una formazione adeguata ai compiti affidati;

b)     il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro che devono avere una formazione adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo nonche’ alle necessita’ specifiche dei minori e delle donne;

b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita’ adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo nonche’ alle necessita’ specifiche dei minori e delle donne;

c)      le modalita’ di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

 

d)      un costante servizio di portierato e la presenza anche durante l’orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per un corretto funzionamento del centro;

d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l’orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;

e)      un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

 

f)      un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

 

g)     modalita’ per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell’Interno e alla Commissione territoriale;

 

h)     l’obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

 

i)      le attivita’ ed i servizi tesi a garantire il rispetto della dignita’ ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell’ambito del centro.

 

 

 

  1. Il competente funzionario della prefettura – ufficio territoriale del Governo, dispone i necessari controlli sull’amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell’Interno, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull’attivita’ effettuata nel centro l’anno precedente.

3. La prefettura – ufficio territoriale del Governo, dispone i necessari controlli sull’amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell’Interno, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull’attivita’ effettuata nel centro l’anno precedente.

 

 

 

Art. 8

 

Funzionamento

 

 

 

1.               Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all’articolo 7, lettera a) provvede a predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una qualita’ di vita che garantisca la salute ed il benessere dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita’ dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel loro paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale.

1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all’articolo 7, lettera a) provvede a predisporre i servizi in modo da assicurare nel centro una qualita’ di vita che garantisca dignita’ e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita’ dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel (...) paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale.

2.               Il direttore del centro provvede a regolamentare lo svolgimento delle attivita’ per assicurare l’ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

 

3.               Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita’ e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all’allontanamento dal centro, prevedendo:

 

a)      un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

 

b)     visite da parte dei rappresentanti dell’ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

 

c)      visite di rappresentanti di organismi ed enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 11;

 

d)      visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e’ una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura – ufficio territoriale del Governo;

 

e)      la procedura per chiedere alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, l’autorizzazione ad un permesso temporaneo di allontanamento dal centro.

(...)

 

 

 

 

Art. 9

 

Modalita’ della permanenza nel centro

 

 

 

1.     Il richiedente asilo e’ ospitato ed assistito nel centro secondo le norme del presente regolamento.

(...)

2.     E’ garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

1. E’ garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

3.     Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1–ter, comma 4, della legge, e’ consentita, purche’ compatibile con l’ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l’uscita dal centro dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il competente funzionario prefettizio puo’ rilasciare al richiedente asilo permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell’articolo 8, comma 3, per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L’allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego e’ motivato e comunicato all’interessato secondo le modalita’ di cui all’articolo 4.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1–ter, comma 4, della legge, e’ consentita, purche’ compatibile con l’ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l’uscita dal centro dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Il competente funzionario prefettizio puo’ rilasciare al richiedente asilo permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell’articolo 8, comma 3, per rilevanti motivi personali, di salute o di famiglia o per motivi attinenti all’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L’allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata e non e’ consentito nei casi di trattenimento obbligatorio. Il diniego e’ motivato e comunicato all’interessato secondo le modalita’ di cui all’articolo 4.

4.     All’ingresso nel centro e’ consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, unitamente all’indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter della legge e alle conseguenze che l’articolo 1–ter, comma 4, della legge fa derivare dall’allontanamento non autorizzato dal centro.

3. All’ingresso nel centro e’ consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita’ di cui all’articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, unitamente all’indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l’articolo 1–ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.

5.     Le informazioni di cui al comma 4 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

4. Le informazioni di cui al comma 4 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

 

 

Art. 10

 

Assistenza medica

 

 

 

1.             Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche’ continuative per malattia o infortunio erogate dal Servizio Sanitario ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del testo unico.

 

2.             Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

 

 

 

 

 

Art. 11

 

Associazioni ed enti di tutela

 

 

 

1.     I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, con esperienza consolidata nel settore, sono autorizzati dal prefetto della provincia in cui e’ istituito il centro all’ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durate l’orario stabilito. Per la concessione dell’autorizzazione si deve tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche’ forniti di esperienza, dimostrata, maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, sono autorizzati dal prefetto della provincia in cui e’ istituito il centro all’ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durate l’orario stabilito. Il Prefetto concede l’autorizzazione che contiene l’invito a tener conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

2.     Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, della legge possono attivare nei centri, previa autorizzazione del prefetto, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche’ di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell’ambito dell’attivita’ svolte ai sensi dell’articolo 1-sexies della legge.

 

 

 

 

 

Art. 12

 

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

 

 

1.     Ai sensi dell’art. 1-quater della legge le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - uffici territoriali del Governo:

 

 

 

GORIZIA       con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE.

 

MILANO                           con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA.

MILANO                           con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LOMBARDIA, VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA.

BOLOGNA                        con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA.

(...)

ROMA                      con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA.

ROMA                      con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: LAZIO, CAMPANIA, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA.

FOGGIA                        con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione PUGLIA

 

SIRACUSA con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di SIRACUSA, RAGUSA, CALTANISETTA, CATANIA.

 

CROTONE con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni CALABRIA, BASILICATA.

 

TRAPANI con competenza a conoscere delle domande presentate nella Province di AGRIGENTO, TRAPANI, PALERMO, MESSINA, ENNA.

 

 

 

2.     Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e’ la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e’ collocato il centro.

 

3.     I membri della Commissione territoriale prima di cominciare a svolgere le proprie funzioni debbono seguire un corso organizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso organizzato dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

4.     Qualora se ne ravvisi la necessita’, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o la modifica delle loro circoscrizioni.

 

5.     Il Ministro dell’Interno con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione, nel rispetto della composizione prevista dall’art. 1-quater, comma 1, della legge, di una o piu’ Commissioni territoriali straordinarie che affianchino quella ordinaria in una circoscrizione territoriale. I componenti delle Commissioni territoriali straordinarie sono scelti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali ordinarie. Il presidente della Commissione territoriale ordinaria assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali straordinarie istituite.

5. Il Ministro dell’Interno con proprio decreto, puo’ disporre, anche temporaneamente, l’istituzione, nel rispetto della composizione prevista dall’art. 1-quater, comma 1, della legge, di una o piu’ Commissioni territoriali straordinarie (...) in una circoscrizione territoriale. I componenti delle Commissioni territoriali straordinarie sono scelti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali ordinarie. Il presidente della Commissione territoriale ordinaria assegna le domande di asilo alle eventuali Commissioni territoriali straordinarie istituite.

6.     Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puo’ destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13

 

Convocazione

 

 

 

1.     La convocazione per l’audizione presso la Commissione territoriale e’ notificata all’interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, della legge, qualora non sia stato possibile notificare la convocazione per l’audizione, la Commissione decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell’audizione individuale sulla base della documentazione disponibile.

1. La convocazione per l’audizione presso la Commissione territoriale e’ comunicata all’interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, della legge, qualora non sia stato possibile comunicare la convocazione per l’audizione, la Commissione decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell’audizione individuale sulla base della documentazione disponibile.

2.     L’audizione puo’ essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all’audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d’asilo.

 

 

 

 

 

Art.14

 

Audizione

 

 

 

1.     L’audizione del richiedente asilo e’ personale e avviene in un luogo non aperto al pubblico. Dell’audizione viene redatto verbale.

 

2.     Il richiedente puo’ esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

 

3.     La Commissione Territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l’identita’ e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche’ le condizioni dei soggetti di cui all’art.8, comma 1.

 

4.     L’audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potesta’ sul minore, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato contro cui e’ ammissibile ricorso, la ritenga non necessaria.

4. L’audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potesta’ sul minore, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato non ricorribile, la ritenga non necessaria.

 

 

 

 

Art.15

 

Decisione

 

 

 

1.     La Commissione territoriale e’ validamente costituita con la maggioranza dei componenti previsti dall’art. 1-quater della legge, e delibera a maggioranza dei componenti presenti.

 

2.     La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell’audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

 

a)      riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 

b)     rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 

c)      rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali cui l’Italia e’ firmataria, e, in particolare, dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l’applicazione dell’articolo 5, comma 6, del testo unico.

 

3.     La decisione e’ comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita’ di impugnazione nonche’, per le ipotesi di cui all’articolo 1-ter, comma 6, della legge, sulla possibilita’ di chiedere il riesame e l’autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

 

4.     Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione Nazionale.

 

5.     Lo straniero al quale non sia riconosciuto lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli venga concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il questore provvede, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia’ trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza, e, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

5. Lo straniero al quale non sia riconosciuto lo status di rifugiato e’ tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Il questore provvede, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia’ trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza, e, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

 

 

Art. 16

 

Riesame

 

 

 

1.     Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione di cui all’art. 1-bis, comma 3, della legge, puo’ presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 6, della legge, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l’interessato permane nel centro di identificazione.

 

2.     La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

 

3.     Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente dalla Commissione territoriale, valutata la non manifesta infondatezza della richiesta, chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all’integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

 

4.    La Commissione territoriale integrata puo’ procedere ad una nuova audizione ove richiesto dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato contro cui e’ ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica.

4. La Commissione territoriale integrata puo’ procedere ad una nuova audizione ove richiesto dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all’interessato nelle quarantotto ore successive e contro cui e’ ammesso ricorso nei cinque giorni successivi alla comunicazione al Tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

 

 

 

 

Art.17

 

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

 

 

1.     Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica puo’ chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6, della legge, a permanere sul territorio nazionale fino alla decisone sul ricorso.

1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale (...) puo’ chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6, della legge, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisone sul ricorso. In tal caso il richiedente e’ trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 del testo unico.

2.    La richiesta dell’autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a motivi personali, familiari o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.

2. La richiesta dell’autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti alla decisione della Commissione territoriale ed a motivi personali (...) o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L’autorizzazione e’ concessa qualora sussista l’interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che ilperiodo di attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

3.     La decisione del prefetto, adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata, e’ comunicata all’interessato nelle forme di cui all’articolo 4.

3. La decisione del prefetto, adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata, e’ comunicata all’interessato nelle forme di cui all’articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita’ di permanenza sul territorio anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

4.     In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso.

4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

 

 

 

 

Art. 18

 

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 

 

 

1.     La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.

 

2.     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’Interno e degli Affari Esteri, provvede, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu’ Sezioni.

 

3.     I componenti effettivi della Commissione nazionale possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per la durata dell’incarico.

(...)

 

 

 

 

Art. 19

 

Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d’asilo

 

 

 

Ai sensi dell’art. 1-quinquies, comma 2, della legge, la Commissione nazionale, nell’ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

 

a)      alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte ed al suo continuo aggiornamento;

 

b)     all’emanazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo anche in relazione alla applicazione dell’articolo 5, comma 6 del testo unico;

b) all’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo anche in relazione alla applicazione dell’articolo 5, comma 6 del testo unico;

c)      alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le rappresentanze permanenti d’Italia presso l’Unione Europea, presso il Consiglio d’Europa, presso le Nazioni Unite e presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell’asilo e della protezione dei diritti umani;

c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare con le rappresentanze permanenti d’Italia (...) presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell’asilo e della protezione dei diritti umani;

d)      alla collaborazione con gli analoghi organismi dei paesi membri dell’Unione europea;

 

e)      alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

 

f)      alla costituzione e all’aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d’asilo;

 

g)     al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l’istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

 

h)     a fornire, ove necessario, le informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’art. 20, comma 1, del testo unico.

 

 

 

 

 

Art. 20

 

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

 

 

1.     Ai sensi dell’art. 1-quinquies, comma 2, della legge, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

 

2.     La convocazione per l’audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all’interessato tramite la questura competente per territorio. L’interessato puo’, per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data. Non puo’ essere chiesto piu’ di un rinvio. La Commissione decide entro 30 giorni dall’audizione.

 

3.     La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l’interessato non si presenti all’audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

 

 

 

 

Art. 21

 

Norma transitoria

 

 

 

1.       Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione Centrale al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge n. 189/2002, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell’articolo 18, comma 2.

 

2.       Il presente regolamento entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali.

2. Il presente regolamento entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Commissione nazionale organizza il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali.

3.       Entro 90 giorni dalla pubblicazione la Commissione Nazionale provvede all’adozione delle linee guida di cui all’articolo 19 lettera b.