Ric. n. 1448/2003                                                               Sent.n.3700/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Umberto Zuballi                       Presidente, relatore

         Claudio Rovis                           Consigliere

         Mauro Springolo                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 26, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’articolo 9, comma primo, della legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso n. 1448/2003 proposto da CODEMO CLARA e URSU VALENTINA, rappresentate e difese dagli avv.ti Piero Pignata e Bruno Martellone con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Giancarlo Tonetto in Venezia-Mestre;

CONTRO

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, la Prefettura della Provincia di Treviso, in persona del Prefetto pro tempore, la Questura della Provincia di Treviso, in persona del Questore pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto 29.4.2003 del Prefetto di Treviso, prot. n. 2461/03 U.L. notificato il 4.6.2003, con il quale la Pubblica Amministrazione ha respinto l’istanza 9.11.2002 della sig.ra Codemo, di emersione dal lavoro irregolare intercorrente con la sig.ra Ursa; del provvedimento 4.4.2003 del Questore di Treviso, con il quale non si concedeva il nulla-osta al Prefetto di Treviso;

Visto il ricorso, notificato il 18.6.2003 e depositato presso la Segreteria il 24.6.2003 con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Udito alla camera di consiglio del 10.7.2003 (relatore il Presidente Zuballi), l’avv.to Pignata per la ricorrente;

Rilevata, ai sensi dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contradditorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

sentite sul punto le parti costituite;

richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e nei loro scritti difensivi;

F A T T O

La ricorrente Codemo Clara fa presente come la presenza della badante moldava Ursu Valentina, anch’essa ricorrente, risulta indispensabile per accudire la cognata nubile e invalida al 100 %.

Spiega come la cittadina moldava, diplomata in medicina, si dimostri affezionata e indispensabile per la vita dell’assistita.

Sennonchè la regolarizzazione è stata negata sulla base del diniego di nulla osta della Questura, a sua volta basato su di una non meglio precisata segnalazione di non ammissione nel territorio Shengen.

Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art 33 comma 4 della legge 189 del 2002, carenza di motivazione, violazione art. 24 Costituz., violazione e falsa applicazione art. 96 della Convenzione per l’accordo di Shengen, ratificata con legge 30 settembre 1993 n. 388.

Le ricorrenti non conoscono il tenore della segnalazione 4 aprile 2003 della Questura. Ciò impedisce ogni possibilità di difesa.

1.Violazione art 2 della legge 241 del 1990 e art 9 . La Questura non ha risposto al lavoratore dipendente.

2.Violazione art 5 D lgs 286 del 1998, violazione di legge e carenza di motivazione.

D I R I T T O

Fondata e assorbente risulta la censura di difetto di motivazione.

Invero il provvedimento impugnato si limita a motivare il diniego in relazione alla circostanza che la signora Ursu Valentina “risulta segnalato ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato ai sensi dell’art 33 comma 7 lette. b)“ della legge 189 del 2002.

Orbene, era necessario, sulla base degli elementari principi che regolano il procedimento amministrativo, desumibili non solo dalla legge 241 del 1990 ma altresì direttamente dall’art 97 della Costituzione repubblicana, comunicare all’interessata gli estremi della segnalazione di non ammissione e i suoi contenuti essenziali.

In altri termini, se una segnalazione ai fini della non ammissione nel territorio Schengen risulta sufficiente per negare la regolarizzazione alla badante, tuttavia risulta indispensabile comunicare all’interessato non solo l’esistenza pura e semplice di tale segnalazione, ma altresì il suo contenuto, anche ma non solo per consentirgli di far valere le sue ragioni nel procedimento.

Per le su indicate ragioni il ricorso merita accoglimento, con annullamento dell’impugnato provvedimento, anche se le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

come da motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2003.

Il Presidente estensore

 

Il Segretario

 

 

 

 

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il… … … … … n…. … …

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione