(Sergio Briguglio 9/10/2003)

 

 

SOMMARIO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE AL DPR 394/99 DALLO SCHEMA DI DPR CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI CUI ALLÕART. 34, CO. 1, L. 189/02, NELLA VERSIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Nota: La numerazione degli articoli si riferisce al DPR 394/1999, come modificato dallo schema di DPR in esame. Le differenze rispetto alla versione trasmessa al Preconsiglio sono evidenziate in grassetto.

 

Art. 1

 

Esteso lÕesonero dallÕaccertamento della condizione di reciprocitaÕ (peraltro mai imposto dalla normativa vigente) ai titolari di permesso per motivi familiari, umanitari e di studio.

 

 

Art. 2

 

Il riferimento legislativo per le dichiarazioni sostitutive relative agli stati, fatti e qualitˆ personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani eÕ lÕart. 46 del DPR 445/00 (anzicheÕ gli artt. 2 e 4, L. 15/68).

 

Si prescinde dalla legalizzazione da parte dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana nei casi in cui cosiÕ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lÕItalia (es.: Convenzione dellÕAja del 1961, cui ha aderito la Turchia).

 

In mancanza di autoritaÕ straniera riconosciuta o di affidabilitaÕ dei documenti attestanti qualitaÕ che non possono essere oggetto di autocertificazione, provvede lÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana con dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/67 (basata, previo assenso degli interessati, su test quali quello del DNA o della densimetria ossea Ð dalla Relazione illustrativa).

 

LÕuso di documenti emessi dallÕautoritaÕ consolare o diplomatica del Paese dello straniero, legalizzati dalla prefettura eÕ ammesso solo in presenza di specifici accordi bilaterali.

 

 

Art. 3

 

LÕutilizzo di inglese, francese o spagnolo, a scelta dellÕinteressato, in luogo di una lingua a lui comprensibile eÕ ammesso solo in caso di indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in questÕultima lingua.

 

 

Art. 5

 

Estensione della concertazione, ai fini della definizione delle istruzioni del Ministro degli affari esteri sulla tipologia dei visti, ai ministri dellÕistruzione, dellÕuniversitaÕ e della ricerca, della salute, delle attivitaÕ produttive, e degli affari regionali.

 

Soppresso il riferimento alla sponsorizzazione ex art. 23 T.U., ai fini della prova di disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento.

 

Il termine di 90 gg. per il rilascio del visto si applica salvo diversa previsione del T.U. o del presente Regolamento.

 

Al titolare del visto eÕ consegnata informazione scritta su diritti e doveri in relazione al soggiorno in Italia.

 

 

Art. 6

 

Per il ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico eÕ richiesta documentazione attestante il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco.

 

Per il ricongiungimento motivato da invaliditaÕ totale del figlio maggiorenne o da gravi motivi di salute degli altri figli del genitore, richiesta la documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana.

 

LÕautoritaÕ consolare legalizza la documentazione prodotta in loco (salvo che nei casi in cui siano vigenti accordi internazionali che escludano la necessitaÕ di legalizzazione dei documenti) e alla loro validazione ai fini del ricongiungimento (con riferimento alle indagini consentite allÕufficio consolare, che non dispone di poteri coercitivi nei confronti delle autoritaÕ locali Ð dalla Relazione illustrativa dello schema di Regolamento).

 

La richiesta di nulla-osta al ricongiungimento eÕ presentata allo Sportello unico. Per ingressi al seguito puoÕ essere presentata da procuratore speciale.

 

Lo Sportello unico verifica lÕesistenza del codice fiscale per i familiari, ovvero provvede a richiederne il rilascio allÕAgenzia delle entrate.

 

Nulla-osta o diniego emessi entro 90 gg. e comunicati dallo Sportello unico allÕautoritaÕ consolare.

 

Visto rilasciato entro 30 gg. dalla richiesta successiva al rilascio di nulla-osta o alla scadenza del suddetto termine di 90 gg. (in questo caso la richiesta di visto eÕ accompagnata da copia della domanda di nulla-osta e degli atti vidimati dallo Sportello unico).

 

Il rilascio del visto eÕ comunicato per via telematica allo Sportello unico.

 

 

Art. 6 bis

 

Il provvedimento di diniego del visto eÕ adottato anche in seguito a condanne (anche in primo grado) per reati di cui allÕart. 4, co. 3, T.U.

 

In caso di diniego per motivi di sicurezza di un visto del tipo di cui allÕart. 4, co. 2, T.U., la motivazione del diniego eÕ omessa.

 

 

Art. 8

 

Il reingresso a permesso scaduto, entro 60 gg. dalla data di scadenza, eÕ consentito a condizione che sia stato chiesto il rinnovo del permesso nei termini di legge.

 

Il reingresso a permesso scaduto eÕ comunque consentito in esonero dallÕobbligo di munirsi di visto di reingresso, per assenze dovute a obblighi militari (...). Il limite per il reingresso a permesso scaduto eÕ di 6 mesi in caso di gravi e comprovati motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di primo grado o del  coniuge,  fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

Art. 8 bis

 

LÕindicazione dellÕalloggio ai fini della stipula del contratto di soggiorno eÕ contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto. Il datore di lavoro deve impegnarsi, al momento della richiesta di assunzione, al pagamento delle spese di rimpatrio.

 

La documentazione relativa ad alloggio e copertura delle eventuali spese di rimpatrio deve essere esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto.

 

 

Art. 9

 

I permessi di soggiorno per ricongiungimento o per lavoro subordinato possono essere richiesti, oltre che in questura, presso lo Sportello unico.

 

In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero deve comunque recarsi entro 8 gg. allo Sportello unico.

 

ModalitaÕ di richiesta particolari (con scadenza diversa dagli 8 gg. dallÕingresso) sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02.

 

Lo Sportello unico richiede lÕannullamento dei codici fiscali non consegnati, ovvero conferma lÕavvenuta consegna.

 

Esonero dalla presentazione della disponibilitaÕ di mezzi per il rimpatrio anche in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari (oltre che per motivi di lavoro).

 

Soppresso il riferimento alla sponsorizzazione per lavoro.

 

Gli stagionali autorizzati a soggiornare per un periodo di durata non superiore a 30 gg. sono esonerati dai rilievi fotodattiloscopici.

 

La documentazione relativa a mezzi di sostentamento e alloggio e il documento di viaggio non sono richiesti per permessi ex artt. 18 e 20, T.U., neÕ per richiedenti asilo o per stranieri (giaÕ regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide.

 

 

Art. 10

 

I turisti provenienti da paesi in esenzione dal visto e soggiornanti per meno di 30 gg. possono chiedere il permesso di soggiorno in frontiera, compilando apposito modulo. La ricevuta equivale al permesso di soggiorno.

 

 

Art. 11

 

Possibile il rilascio di permessi di soggiorno

-       per motivi di giustizia, su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, della durata di 3 mesi, prorogabili, in caso di presenza dello straniero indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/58

-       per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6, o art. 19, co. 1, T.U., previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallÕinteressato (...) dei gravi motivi che impediscono lÕallontanamento;

-       per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita in Italia;

-       per cure mediche, al genitore del minore di cui allÕart. 31, co. 3, T.U.;

-       per integrazione minore, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.[1], previo parere del Comitato minori stranieri.

 

Il permesso di soggiorno triennale per lo stagionale di cui allÕart. 5, co. 5 ter, T.U. eÕ revocato in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna, al termine della validitaÕ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto concesso sulla base del nulla-osta triennale.

 

Il permesso di soggiorno eÕ rilasciato in conformitaÕ con il Regolamento (CE) 1030/02.

Allo straniero eÕ attribuito il codice fiscale.

 

Il permesso per motivi familiari (in caso di ricongiungimento) o di lavoro subordinato, pur essendo rilasciato dalla questura, eÕ consegnato dallo Sportello unico, che comunica anche gli eventuali dinieghi.

 

 

Art. 13

 

(...)

 

Il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato eÕ condizionato alla sussistenza di un contratto di soggiorno e alla consegna della documentazione attestante la disponibilitaÕ di un alloggio che soddisfi i parametri minimi di cui allÕart. 5 bis, co. 1, lettera a), T.U.

 

 

Art. 14

 

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari consente lo svolgimento di unÕattivitaÕ di lavoro subordinato non ancora avviata previa iscrizione nellÕelenco anagrafico (anzicheÕ nelle liste di collocamento).[2]

 

Sono utilizzabili per lavoro autonomo o subordinato anche i permessi di soggiorno per motivi umanitari e per integrazione minore, alle stesse condizioni previste per il permesso per motivi familiari.

 

I permessi di soggiorno per motivi familiari, lavoro autonomo o subordinato sono convertibili in permesso per residenza elettiva.

 

Le conversioni dei permessi di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro successive al conseguimento della laurea o della laurea specialistica e quelle, al compimento della maggiore etaÕ del titolare, dei permessi per studio o formazione in permesso per lavoro sono detratte dalle quote per lÕanno successivo rispetto a quello in cui ha luogo la conversione.[3]

 

La conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso per lavoro subordinato eÕ condizionata alla stipula del contratto di soggiorno.

 

La conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in permesso per lavoro autonomo eÕ condizionata alla certificazione da parte dello Sportello unico (e non della rappresentanza diplomatico-consolare italiana) della sussistenza dei requisiti previsti, sulla base della documentazione corrispondente presentata dallÕinteressato.

 

La conversione del permesso di soggiorno per formazione in permesso per lavoro eÕ ammessa solo a conclusione del corso.

 

 

Art. 15

 

Gli stranieri iscritti allÕanagrafe non decadono dallÕiscrizione in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

Art. 16

 

Tra le fonti di reddito utili ai fini della dimostrazione dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno eÕ incluso il trattamento pensionistico per invaliditaÕ (anche di tipo assistenziale, secondo quanto si evince dalla Relazione illustrativa).

 

Il riferimento al Mod. 101, ai fini della dimostrazione di disponibilitaÕ di reddito, eÕ sostituito dal riferimento al CUD.

 

Il rilascio della carta di soggiorno al familiare di italiano non eÕ condizionato alla documentazione relativa a soggiorno pregresso, disponibilitaÕ di reddito, condanne o rinvii a giudizio, disponibilitaÕ di alloggio.[4]

 

Possibile richiedere la carta di soggiorno anche per i figli maggiorenni totalmente invalidi a carico del richiedente.

 

Semplice validazione della documentazione attestante lo stato di coniuge o figlio minore, ai fini del rilascio della carta di soggiorno, nei casi in cui siano vigenti accordi internazionali che escludano la necessitaÕ di legalizzazione dei documenti. La documentazione non eÕ comunque richiesta per il figlio minore che ha fatto ingresso per ricongiungimento.

 

 

Art. 17

 

Abolita la vidimazione decennale della carta di soggiorno.

 

 

Art. 19

 

Alla scadenza del divieto di reingresso, lo straniero presenta istanza, alla rappresentanza italiana, di dichiarazione di cessazione del divieto. La rappresentanza inoltra lÕistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la dichiarazione allo straniero.

 

 

Art. 19 bis

 

Analoga procedura si segue per la richiesta di reingresso anticipato. LÕistanza eÕ accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lÕautorizzazione al reingresso.

 

 

Art. 20

 

Il provvedimento con cui si dispone il trattenimento in CPT fa riferimento alla scelta del CPT piuÕ vicino effettuata in base alla disponibilitaÕ di posti.

 

 

Art. 27

 

Il permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. eÕ convertibile in permesso di soggiorno per lavoro (piuttosto che semplicemente rinnovabile) in presenza di un rapporto di lavoro, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo.

 

 

Art. 28

 

Il permesso per minore etaÕ eÕ rilasciato al minore non accompagnato rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, a seguito della segnalazione stessa. Il permesso eÕ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini sui familiari nel paese dÕorigine.

 

Al minore non accompagnato che si trovi nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.[5] eÕ rilasciato, previo parere del Comitato per i minori stranieri,  un permesso per integrazione minore, anzicheÕ per minore etaÕ.

 

 

(...)

 

 

Art. 29

 

Le quote per le professioni sanitarie sono stabilite sulla base delle valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dellÕart. 6 ter, D. Lgs. 502/92.

 

 

Art. 30

 

Lo Sportello unico eÕ diretto da un dirigente della carriera prefettizia o della Direzione provinciale del lavoro.

 

EÕ composto da almeno un rappresentante della prefettura, almeno uno della Direzione provinciale del lavoro (designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro), almeno uno della Polizia di Stato (designato dal questore).

 

EÕ istituito con decreto del prefetto, che puoÕ individuare anche piuÕ unitaÕ operative di base.

 

 

Art. 30 bis

 

La richiesta di nulla-osta per lÕassunzione di lavoratore straniero residente allÕestero eÕ presentata dal datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, allo Sportello unico della provincia di residenza o di sede dellÕimpresa o di svolgimento dellÕattivitaÕ.

 

La richiesta eÕ redatta su appositi moduli, e contiene

-       generalitaÕ del datore di lavoro e i dati relativi allÕimpresa;

-       generalitaÕ e residenza allÕestero del lavoratore (in caso di richiesta nominativa) o numero dei lavoratori da assumere (in caso di richiesta numerica);

-       trattamento retributivo e assicurativo, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno;

-       impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno;

-       impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro.

 

Alla domanda devono essere allegati

-       autocertificazione dellÕiscrizione dellÕimpresa alla Camera di commercio, ove richiesta;

-       autocertificazione della posizione previdenziale e contributiva, atta a comprovare la capacitaÕ reddituale del datore di lavoro;

-       proposta di contratto di soggiorno, a tempo indeterminato, determinato o stagionale,a tempo pieno o parziale (non inferiore a 20 ore settimanali) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allÕimporto dellÕassegno sociale.

 

LÕeventuale partecipazione alle spese per lÕalloggio e la corrispondente decurtazione del salario devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno. La decurtazione non eÕ ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellÕalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente.

 

Il datore di lavoro puoÕ chiedere che alla trasmisisone alla rappresentanza diplomatico-consolare del nulla-osta allÕassunzione provveda lo Sportello unico.

 

EÕ consentita la presentazione della domanda e della documentazione corrispondente per via telematica, ai sensi del Regolamento di cui allÕart. 34, co. 2, L. 189/02.

 

Il nulla-osta eÕ rilasciato dallo Sportello unico della provincia in cui ha sede lÕattivitaÕ lavorativa. Lo Sportello unico che ha ricevuto la domanda trasmette la documentazione a quello di competenza.

 

La capacitaÕ reddituale del datore di lavoro non eÕ richiesta nel caso in cui questi sia affetto da patologie che ne limitano lÕautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza.

 

Nei casi di incompletezza della documentazione presentata o di irregolaritaÕ sanabili, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a provvedere. I termini per il rilascio o il diniego dellÕautorizzazione al lavoro decorrono dal momento in cui la documentazione eÕ regolarizzata.

 

 

Art. 30 ter

 

La modulistica eÕ definita con decreto del Ministro del lavoro.

 

 

Art. 30 quater

 

EÕ (parzialmente) disciplinato lÕaccesso allÕarchivio informatizzato dello Sportello unico.

 

 

Art. 30 quinquies

 

Lo Sportello unico trasmette le richieste di assunzione al Centro per lÕimpiego per lÕaccertamento di indisponibilitaÕ. Si prescinde da tale accertamento in caso di richieste nominative per stagionali.

 

Il Centro per lÕimpiego provvede entro 20 gg. a comunicare eventuali disponibilitaÕ (anche di lavoratori stranieri iscritti nelle liste di collocamento o comunque censiti come disoccupati) allo Sportello unico e al datore di lavoro.

 

 

Art. 30 sexies

 

Il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per lÕimpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lÕimpiego se intende confermare la richiesta di assunzione.

 

 

Art. 31

 

In caso di certificata indisponibilitaÕ o di conferma della richiesta di assunzione o di mancanza di comunicazione, nei termini previsti, da parte del Centro per lÕimpiego, lo Sportello unico chiede al questore di formulare il proprio parere circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi allÕingresso e al soggiorno del lavoratore, ovvero di motivi ostativi allÕassunzione in capo al datore di lavoro. Il questore formula il parere richiesto.

 

Lo Sportello unico richiede la verifica dei limiti numerici imposti dal decreto flussi.

 

In caso di assenza di motivi ostativi e di certificato rispetto dei limiti, lo Sportello unico richiede allÕAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore, convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, da utilizzare entro 6 mesi dalla data di rilascio, e spedisce lÕintera documentazione, se cosiÕ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare.

 

Il datore di lavoro informa il lavoratore dellÕavvenuto rilascio.

 

La rappresentanza diplomatico-consolare alla quale sia pervenuta la documentazione comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro, rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali di cui allÕart. 5 del presente Regolamento, entro 30 gg., e trasmette lÕinformazione relativa allÕavvenuto rilascio a Minlavoro, Mininterno, INPS e INAIL. Lo straniero eÕ informato dellÕobbligo di presentarsi, entro 8 gg. dallÕingresso, allo Sportello unico per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

 

Art. 32

 

Esteso al Ministro per gli italiani nel mondo il concerto per il decreto finalizzato alla definizione del modello per lÕiscrizione nelle liste (limitatamente a quelle relative agli oriundi italiani).

 

Le liste di prenotazione (compilate dalle autoritaÕ del Paese dÕorigine firmatario dellÕintesa Ð dalla Relazione illustrativa) sono diffuse dal Minlavoro alle Direzioni provinciali del lavoro entro 30 gg. dal ricevimento.

 

 

Art. 32 bis

 

In ogni rappresentanza diplomatico-consolare sono istituite liste di prenotazione di lavoratori discendenti da italiani. Gli iscritti hanno facoltaÕ di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria. Le liste sono trasmesse al Minlavoro.

 

 

Art. 33

 

In caso di richieste numeriche, lo Sportello unico acquisisce per via telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, le liste di prenotazione istituite nellÕambito di accordi bilaterali.

 

 

Art. 34

 

Soppresse le disposizioni relative alla prestazione di garanzia.

 

EÕ disciplinata lÕapprovazione dei programmi di formazione di cui allÕart. 23 T.U..

 

Il Minlavoro tiene le liste, distinte per paesi dÕorigine, degli stranieri che hanno partecipato ai programmi di formazione.

 

Le liste sono messe a disposizione dei datori di lavoro, che possono procedere con chiamate nominative o numeriche.

 

Per richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione non si procede ad accertamento di indisponibilitaÕ.

 

Per richieste numeriche, gli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione hanno precedenza sui connazionali, con lÕeccezione degli stagionali ÒanzianiÓ di cui allÕart. 24, co. 4, T.U..

 

I decreti di programmazione dei flussi prevedono quote per lavoro subordinato non stagionale, assegnate a livello regionale, riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione. I residui di tali quote non utilizzati entro 9 mesi dallÕentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale. Il decreto puoÕ prevedere lÕestensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste.

 

I decreti di programmazione dei flussi prevedono una quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti ai corsi di formazione inseriti in appositi elenchi.

 

 

Art. 35

 

Entro 8 gg. dallÕingresso in Italia del lavoratore deve aver luogo la stipula, presso lo Sportello unico, del contratto di soggiorno. Il lavoratore esibisce il titolo attestante la disponibilitaÕ di alloggio, la richiesta di certificazione di idoneitaÕ dello stesso e la dichiarazione di impegno relativo alle spese di rimpatrio.

 

Copia del contratto di soggiorno eÕ trasmessa dallo Sportello unico al Centro per lÕimpiego, allÕautoritaÕ consolare competente e al datore di lavoro.

 

Lo Sportello unico richiede lÕannullamento dei codici fiscali non consegnati ovvero conferma lÕavvenuta consegna.

 

 

Art. 36

 

Lo Sportello unico provvede a far compilare al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno, trasmette i dati alla questura e comunica al lavoratore la data di convocazione stabilita dalla questura per i rilievi dattiloscopici.

 

Soppressi i riferimenti al permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro.

 

 

Art. 36 bis

 

Per lÕinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.

 

Il datore di lavoro eÕ tenuto a comunicare data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro ed eventuali trasferimenti di sede del lavoratore, con relativa decorrenza.

 

 

Art. 37

 

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore straniero, il datore di lavoro ne daÕ comunicazione entro 5 gg. allo Sportello unico e al Centro per lÕimpiego.

 

Ove ricorrano le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo, il Centro per lÕimpiego provvede allÕiscrizione del lavoratore nelle liste di mobilitaÕ, anche ai fini della corresponsione dellÕindennitaÕ di mobilitaÕ, per tutta la durata residua del permesso e comunque, salvo che nel caso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.

 

Quando si tratti di licenziamento individuale o di dimissioni o non ricorrano le condizioni per lÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ, il lavoratore ha 40 gg. di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro per rendere la dichiarazione relativa allÕattivitaÕ lavorativa svolta e alla disponibilitaÕ immediata allo svolgimento di attivitaÕ lavorativa, esibendo il permesso di soggiorno. Il Centro per lÕimpiego provvede, a seguito della dichiarazione, a inserire il lavoratore nellÕelenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/00 o ad aggiornarne la posizione. Il lavoratore mantiene lÕinserimento nellÕelenco per tutta la durata residua del permesso e comunque, salvo che nel caso di lavoratore stagionale, per almeno 6 mesi.

 

La questura provvede, in caso di scadenza del permesso di soggiorno prima che siano trascorsi 6 mesi dallÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ o nellÕelenco anagrafico, a rinnovare il permesso con durata tale da completare i 6 mesi di iscrizione, previo accertamento dellÕeffettiva iscrizione.

 

Alla scadenza del periodo di inserimento nelle liste di mobilitaÕ o nellÕelenco anagrafico, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia diritto, in base alla normativa, a un permesso di soggiorno ad altro titolo o che abbia stipulato un nuovo contratto di soggiorno per lavoro.

 

Per il lavoratore straniero che sia rimasto invalido, lÕiscrizione nelle liste di cui allÕarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (anzicheÕ allÕarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482) equivale allÕiscrizione nelle liste di mobilitaÕ ovvero alla registrazione nellÕelenco anagrafico.

 

 

Art. 38

 

LÕautorizzazione al lavoro stagionale puoÕ essere rilasciata con validitaÕ massima di nove mesi, a prescindere dal settore lavorativo.

 

Disposizioni per lÕassunzione per lavoro stagionale analoghe a quelle per lavoro subordinato, con alcune semplificazioni:

-       rilascio dellautorizzazione entro 20 gg. dalla richiesta;

-       accertamento di indisponibilitaÕ effettuato, per le sole richieste numeriche, entro 5 gg.;

-       termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lÕimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilitaÕ;

-       termine di 2 gg. per la conferma da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione;

-       termine di 10 gg. per dare ulteriore corso alla procedura da parte dello sportello unico in caso di silenzio del Centro per lÕimpiego.

 

 

Art. 38 bis

 

Il datore di lavoro dello straniero che si trovi nelle condizioni di cui allÕart. 5, co. 3 ter, T.U. puoÕ chiedere allo Sportello unico il rilascio del nulla-osta pluriennale in favore del lavoratore.

 

I visti di ingresso per le annualitaÕ successive alla prima sono concessi, in presenza di nulla-osta pluriennale, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale trasmessa dal datore di lavoro al lavoratore (e per conoscenza allo Sportello unico).

 

Il rilascio del nulla-osta pluriennale avviene nellÕambito della quota per lavoro stagionale localmente assegnata. Nella determinazione delle quote per gli anni successivi si tiene conto dei nulla-osta pluriennali rilasciati.

 

 

Art. 39

 

Il riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacitaÕ professionali finalizzati allo svolgimento di attivitaÕ autonoma che richieda specifica idoneitaÕ professionale o tecnica avviene entro le quote definite dal decreto flussi.

 

LÕattestazione relativa alle risorse necessarie per lo svolgimento dellÕattivitaÕ autonoma va richiesta anche in caso (o solo in caso?) di attivitaÕ che non richiedano il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori. LÕattestazione fa riferimento alla disponibilitaÕ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellÕimporto mensile dellÕassegno sociale.[6]

 

Le dichiarazioni di assenza di motivi ostativi allo svolgimento dellÕattivitaÕ autonoma e lÕattestazione relativa alle risorse necessarie sono rilasciate anche (soltanto Ð dalla Relazione illustrativa) per stranieri che intendano operare come soci prestatori dÕopera presso societaÕ, anche cooperative, costituite da almeno 3 anni.

 

Ai fini del rilascio del visto, dichiarazione, attestazione e nulla-osta della questura devono essere state rilasciate in data non anteriore a 3 mesi rispetto alla presentazione della richiesta di visto.

 

La rappresentanza diplomatico-consolare, entro 30 gg., accertato il possesso dei requisiti, rilascia allo straniero il visto e la certificazione del possesso dei requisiti, e ne daÕ comunicazione a Mininterno, INPS e INAIL.

 

Il permesso per lavoro autonomo eÕ rilasciato e consegnato dalla questura.

 

Soppressa la possibilitaÕ di conversione di un permesso di soggiorno Òdiverso da quello che consente lÕesercizio di attivitaÕ lavorativaÓ in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

Art. 40

 

Nel caso di ingresso per i lavori particolari di cui allÕart. 27 T.U., lÕaccertamento di indisponibilitaÕ si applica solo per traduttori, interpreti e infermieri professionali.

 

Il nulla-osta per rapporti a tempo indeterminato per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali eÕ a tempo indeterminato.

 

Il nulla-osta eÕ rilasciato dallo Sportello unico, salvo che per lavoratori dello spettacolo, stranieri ammessi per formazione professionale, marittimi, circensi, artisti e giornalisti corrispondenti.

 

Il nulla-osta eÕ da utilizzare entro 120 gg.

 

In caso di formazione professionale, il permesso di soggiorno eÕ rinnovabile per tutta la durata del corso. Negli altri casi ha durata pari a quella del nulla-osta o, in mancanza, alle documentate necessitaÕ.[7]

 

Il trasferimento di dirigenti o personale altamente specializzato (personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allÕazienda distaccataria, qualificano lÕattivitˆ come altamente specialistica) puoÕ essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni, e a condizione che gli interessati siano stati precedentemente impiegati per almeno 6 mesi nello stesso settore. Al termine, eÕ possibile lÕassunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dellÕazienda presso cui il trasferimento eÕ stato effettuato.

 

Lettori, ricercatori e professori universitari possono essere assunti anche da UniversitaÕ private e da istituti di istruzione superiore e di ricerca pubblici o privati.

 

Per traduttori e interpreti eÕ necessario anche il titolo di studio o attestato professionale relativo alle lingue in corrispondenza alle quali eÕ presentata la richiesta, rilasciato da ente legittimato nel paese in cui il rilascio avviene, e vistato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

 

Gli stranieri ammessi per formazione professionale possono svolgere periodi di addestramento presso datori di lavoro nellÕambito di corsi organizzati da enti di formazione accreditati. Tali attivitaÕ devono essere preventivamente autorizzate. LÕente formatore

-       chiede, ai fini dellÕautorizzazione, alla Direzione provinciale del lavoro di certificare che il programma formativo soddisfa i requisiti, indicando forme di finanziamento, imprese ospitanti e nominativi degli stranieri partecipanti al corso;

-       comunica alla Direzione provinciale del lavoro, prima dellÕinizio del corso e per ciascuno straniero, il nome del datore di lavoro (con sottoscrizione della comunicazione, per adesione, da parte del datore di lavoro), il luogo e lÕorario della formazione;

-       assicura lo straniero presso lÕINAIL.

LÕattivitaÕ puoÕ coprire al massimo il 30% del monte-ore della formazione.

 

I lavoratori alle dipendenze di imprese estere sono ammessi solo per prestazioni altamente specializzate, a condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.

 

Le disposizioni relative ai marittimi riguardano solo quelli dipendenti da societaÕ straniere appaltatrici dellÕarmatore, chiamati allÕimbarco su navi da crociera italiane per lo svolgimento di servizi complementari (non gli stranieri componenti lÕequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica, che in base allÕart. 5, co. 1, L. 88/01, sono esonerati dallÕobbligo di munirsi di di visto di ingresso, del permesso di soggiorno e dellÕautorizzazione al lavoro).

 

Riguardo ai lavoratori trasferiti temporaneamente dallÕestero, soppressa la condizione relativa alla vigenza di accordi bilaterali. Soppresso il limite di 2 anni per la durata massima della prestazione. Imposta la condizione di previa comunicazione da parte del datore di lavoro agli organismi provinciali dei sindacati piuÕ rappresentativi del settore.

 

Per il lavoratori dello spettacolo e per i circensi il nulla-osta eÕ rilasciato, con codice fiscale, dalla Direzione generale per lÕimpiego Ð Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dallÕUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo. La durata iniziale non puoÕ superare i 12 mesi. EÕ possibile la proroga, ma, nel caso di artisti da impiegare in locali di intrattenimento, eÕ concessa solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta eÕ comunicato allo Sportello unico della provincia dove ha sede lÕimpresa, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

I visti di ingresso per artisti che effettuano prestazioni autonome di durata inferiore ai 90 gg. sono rilasciati extra-quota, a condizione di svolgimento di attivitaÕ per il solo imprenditore con riferimento al quale eÕ stato rilasciato il visto.

 

Riguardo agli sportivi professionisti, la dichiarazione di assenso del CONI (che sostituisce il nulla-osta al lavoro) eÕ richiesta anche per lavoro autonomo. La dichiarazione di assenso eÕ accompagnata dal codice fiscale. In caso di rapporto di lavoro subordinato, la dichiarazione eÕ trasmessa allo Sportello unico della provincia dove ha sede la societaÕ, per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro. EÕ consentito il rinnovo del permesso di soggiorno e il trasferimento ad altra societaÕ nellÕambito della stessa federazione sportiva.

 

Gli ingressi di sportivi professionisti per lavoro autonomo non sono limitati dalle quote ordinarie. Rientrano, con gli ingressi per lavoro subordinato e con i tesseramenti di stranieri giaÕ in possesso di permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari, nelle quote stabilite ex art. 27, co. 5 bis, T.U.. Non rientrano in tali quote allenatori e preparatori atletici[8].

 

Se la dichiarazione di assenso del CONI riguarda un minore, la richiesta della dichiarazione deve essere accompagnata dallÕautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ex art. 6, co. 2, L. 345/99, sulla base dellÕistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva corrispondente.

 

Gli infermieri professionali possono essere assunti da strutture sanitarie pubbliche o private. Il nulla-osta puoÕ essere chiesto anche da societaÕ di lavoro interinale, previa acquisizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria. Le cooperative possono chiederlo se gestiscono lÕintera struttura o un suo reparto o un suo servizio.

 

Dirigenti, personale altamente specializzato, lettori, traduttori e interpreti possono fare ingresso extra-quote anche per svolgere attivitaÕ di lavoro autonomo. Ai fini della concessione del visto di ingresso, deve essere acclusa la certificazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, del fatto che lo schema di contratto dÕopera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

 

Il nulla osta al lavoro  e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di artisti per locali di intrattenimento, se permane lo stesso rapporto di lavoro, previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellÕobbligo contributivo. Possono essere stipulati rapporti di lavoro con altri datori di lavoro solo da sportivi professionisti, traduttori, interpreti, collaboratori familiari di cui allÕart. 27, co. 1, lettera e), infermieri professionali. Per tutti questi (tranne gli sportivi) si applica il periodo di disoccupazione garantito di almeno 6 mesi.

 

 

Art. 42

 

LÕiscrizione al SSN non cessa in fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Cessa (oltre che per il venir meno dei requisiti che lÕhanno resa possibile) solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvo esibizione da parte dellÕinteressato di documentazione comprovante la pendenza di ricorso contro i suddetti provvedimenti.

 

 

Art. 44

 

Ai fini dellÕingresso per motivi di cura deve essere indicata anche la durata della degenza prevista. Deve essere presentata anche certificazione, rilasciata allÕestero e tradotta in italiano, attestante la patologia del richiedente.

 

 

Art. 44 bis

 

EÕ consentito lÕingresso per motivi di studio, alle condizioni stabilite dallÕart. 39 T.U. e dallÕart. 46 del presente Regolamento, degli stranieri che vogliano frequentare corsi universitari.

 

EÕ consentito lÕingresso per studio, alle condizioni stabilite nel decreto del Ministro degli affari esteri di cui allÕart. 5, co. 3,

-       di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate la disponibilitaÕ di mezzi disostentamento e la validitaÕ dellÕiscrizione o pre-iscrizione al corso;

-       di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellÕambito di programmi di scambio approvati dal MAE, o dal Ministero dellÕistruzione e dellÕuniversitaÕ, o dal Ministero dei beni culturali;

-       di minori ultraquindicenni, accertata la presenza dei requisiti previsti per lÕingresso di maggiorenni (vedi sopra) e di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso;

-       (...);

-       di cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allÕart. 1, co. 2, D.Lgs. 165/01, da Governi stranieri, da fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o da organizzazioni internazionali.

 

EÕ consentito lÕingresso per attivitaÕ scientifica, alle condizioni stabilite nel decreto del Ministro degli affari esteri di cui allÕart. 5, co. 3, di cittadini stranieri (anche con coniuge e figli minori al seguito) che, su richiesta di Governi stranieri, fondazioni e istituzioni culturali italiane di chiara fama o organizzazioni internazionali, vogliano svolgere attivitaÕ culturali o di ricerca non incluse tra quelle previste dallÕart. 27, co. 1, lettera c), T.U.

 

EÕ possibile lÕingresso per formazione professionale dei cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti per lÕingresso per motivi di studio che vogliano frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti accreditati, secondo le modalitaÕ di cui allÕart. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98. I corsi devono essere finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite, e devono avere durata non superiore a 24 mesi.

 

LÕingresso per formazione professionale eÕ consentito entro il contingente fissato con decreto, emanato entro il 30 giugno di ogni anno, del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dellÕinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In sede di prima applicazione, nelle more dellÕemanazione del decreto e, comunque, entro il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti. Il numero degli ingressi cosiÕ autorizzato eÕ portato in detrazione alla quota fissata col decreto. Per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellÕanno precedente. In caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro puoÕ provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lÕanno precedente.

 

La richiesta di visto di ingresso per formazione professionale, se riferita a corsi che prevedono periodi di addestramento presso datori di lavoro, eÕ corredata dalla certificazione di cui allÕart. 40, co. 9, del presente Regolamento.

 

 

Art. 46

 

Menzionato esplicitamente il fatto che, in base alla Legge 390/91, si tiene conto del merito e del rispetto dei tempi previsti dallÕordinamento degli studi, oltre che delle condizioni economiche, per lÕaccesso degli studenti stranieri alle misure a sostegno del diritto allo studio.

 

Il riferimento legislativo per la legalizzazione da parte della prefettura della documentazione rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia in merito alla condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri ai fini del godimento delle misure per il sostegno allo studio eÕ l'art. 33, DPR 445/00 (anzicheÕ lÕart. 17, co. 4, L. 15/68).

 

Soppressa la possibilitaÕ per le Regioni e le UniversitaÕ di riservare una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri per l'attribuzione dei benefici relativi agli interventi per il diritto allo studio.

 

 

Art. 49

 

Il riconoscimento dei titoli professionali puoÕ essere chiesto anche da stranieri non presenti in Italia. LÕingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario eÕ comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente.

 

Le misure compensative possono consistere nel superamento di una prova attitudinale o nello svolgimento di in un tirocinio. Al fine dellÕespletamento di tali misure, se lo straniero eÕ allÕestero, eÕ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario.

 

 

Art. 50

 

Soppresso lÕobbligo, per istituzioni sanitarie e presidi pubblici o privati, di comunicare il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

 

La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici in materia sanitaria e lÕammissione a esami di laurea, diploma o abilitazione, non danno titolo, di per seÕ, allo svolgimento della professione. Per lo svolgimento della professione eÕ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute. In mancanza, non eÕ consentita lÕiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lÕesercizione delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellÕUnione europea.

 

Il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allÕalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi due anni.

 

 

Art. 61 bis

 

EÕ (parzialmente) disciplinato il funzionamento dei sitemi informativi.



[1] Formulazione non chiara; le condizioni potrebbero essere le seguenti: inserimento in un progetto di integrazione anteriore al compimento dei 16 anni, assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni.

[2] Immutata la condizione di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro per attivitaÕ giaÕ in corso.

[3] Al di fuori del caso di conversione post lauream sembra applicarsi ancora la condizione di rispetto delle quote per lÕanno in corso.

[4] La formulazione non eÕ comunque chiara.

[5] Formulazione non chiara; le condizioni potrebbero essere le seguenti: inserimento in un progetto di integrazione anteriore al compimento dei 16 anni, assenza di decisione di rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni.

[6] Non sono certo di aver intepretato bene la formulazione della disposizione.

[7] Verosimilmente, in caso di nulla-osta a tempo indeterminato il permesso di soggiorno ha durata di 2 anni.

[8] Questi ultimi ingressi, verosimilmente, sono quindi da considerare sottratti ai limiti imposti dalle quote programmate.