Bozza di testo della modifica allo Statuto del Comune di Genova

Allo Statuto è aggiunto il seguente articolo.

“1 Gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, dopo due anni di soggiorno regolare nel Comune, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e circoscrizionali.

2 Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo il Comune provvede alla iscrizione nelle liste elettorali degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio comunale fino al giorno antecedente la convocazione dei comizi elettorali.

3 Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero od apolide residente è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per il cittadino italiano.

4 Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale più favorevoli per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o per altre categorie di stranieri.”

- L’Art. 30 comma 1 dello Statuto è così sostituito:

 

“(Il consiglio comunale)

 

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, la composizione, nonché la surrogazione, la supplenza e lo stato giuridico dei consiglieri sono regolati dal presente Statuto e dalla legge.”

- L’Art. 38 comma 1 dello Statuto è così sostituito:

 

 “(Elezione del sindaco, nomina del vicesindaco e della giunta)

 

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dal presente Statuto e dalla legge.

 

- All’art. 19 comma 1 dello Statuto è aggiunta la seguente lettera:

 

d) agli stranieri e gli apolidi residenti nel comune, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

 

si riporta per utilità il seguente estratto dallo Statuto attualmente vigente:

 

(TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 19

(Ambito di applicazione)

 

 

Le disposizioni del presente titolo dello statuto si applicano, oltre che ai cittadini iscritti alle liste elettorali del comune di Genova:

a) ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) a coloro che non sono elettori nel comune, ma hanno con esso un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati;

c) ai genovesi emigrati.)