Ministero
dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE
CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERAE
DELL’IMMIGRAZIONE
N.300/C/2003/331/P/12.214.5/1^DIV.
Roma, 24 febbraio 2003
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alle difficoltà
sorte in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui
all’art.5, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione , nei
confronti dei destinatari della raccomandazione espressa dalla Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato – e che
continuano ad essere privi di passaporto o documento equipollente o che, pur
possedendolo al momento del primo rilascio, non ne siano più in possesso
o sia scaduta la validità.
In merito si osserva
che agli interessati è consentito di permanere in Italia
riconoscendo loro una particolare situazione oggettiva connessa, sulla base di
elementi valutati dalla citata commissione, ad una concreta esposizione a
rischi per la incolumità personale o per l’esercizio dei diritti
fondamentali della persona.
Per sua stessa natura, detta situazione, pur non riconducibile a
quella di un rifugiato, spesso preclude il rilascio del passaporto da parte
delle autorità dello Stato di appartenenza, privando il soggetto anche
della facoltà di recarsi all’estero.
Tale facoltà non può che essere ammessa dalle
Autorità italiane, tenuto conto che, in caso contrario, si
verificherebbe una compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R.
394/99, in relazione anche all’articolo 16 della nostra Carta
costituzionale.
Ciò premesso, nei soli casi in cui lo straniero sia munito
di permesso di soggiorno per motivi umanitari su richiesta della competente Commissione e sia
privo di passaporto ovvero si trovi nell’impossibilità di
ottenerlo, le SS.LL. potranno rilasciare, in suo favore, il titolo di viaggio
per stranieri, di copertina verde, previsto dalla circolare n.48 del 31 ottobre
1961 e mai abrogata, previa istanza dell’interessato.In tal modo, oltre a
dare piena attuazione al diritto di asilo – sancito dall’art.10
della Costituzione-, le SS.LL. saranno in grado di procedere, previo parere
favorevole della Commissione, alla proroga annuale del particolare tipo di
permesso di soggiorno.
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad
impartire opportune istruzioni per l’immediata applicazione di quanto
indicato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pansa