SPECIALE EUROPA

 

LíUNIONE EUROPEA VERSO LA COSTITUZIONE ADEGUATA ALLO STATO DI DIRITTO E AGGIORNATA

 

I PRIMI SEDICI ARTICOLI DEL PROGETTO

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

IL COMMENTO DELLA CARTA

LA CONVENZIONE DEI DIRITTI DELLíUOMO

 

 a cura di Gaetano Volpe

 

UNIONE EUROPEA: VERSO UNA COSTITUZIONE ADEGUATA ALLO STATO DI DIRITTO E AGGIORNATA

 

Gli articoli, che riportiamo, sono i primi sedici di una Costituzione per líUnione europea, giý finora preparati dallíapposita convenzione, che iniziÚ i suoi lavori il 28 febbraio 2002.Ne sono stati poi predisposti altri otto, prevalentemente riguardanti il tipo di legislazione per líEuropa, con la caratteristica che essi sono soltanto un mutamento della denominazione degli atti comunitari. Ma il vero problema non Ë questo; come puÚ leggersi nei testi, in primo luogo perchÈ essi fanno riferimento a altri esistenti documenti sui diritti dellíuomo. La fondamentale obiezione, che giý puÚ farsi, riguarda la necessitý per una costituzione di includere in se stessa tutti i dispositivi di principio, cosÏ come fanno le singole costituzioni degli stati membri. E ancora, e prima di tutto, il fondamento di una costituzione dellíUnione deve formare il rapporto di un possibile ordinamento comune con gli ordinamenti degli stati membri. E, poichÈ le costituzioni degli stati membri dovranno sussistere e avere efficacia giuridica, e nessuno, finora, lo ha posto in dubbio, vuole indicare che la costituzione europea non puÚ alterare, nÈ abrogare le attuali leggi fondamentali senza sovrapporsi a esse. Secondo quanto fu, anche dalla FILEF proposto ufficialmente fin dal 1995, quel che occorre oggi, anche per le diversitý e le novitý della situazione, la Costituzione europea deve essere la dichiarazione solenne a) della piena efficacia e validitý dellíordinamento costituzionale degli stati membri, fondato sulla sovranitý popolare e sullo stato di diritto, b) il comune terreno federale, da definire con precisione, dellíUnione, con la prescrizione degli atti comuni che danno senso alla comunitý, c) la democratizzazione delle attuali procedure legislative affermatesi nei cinquanta anni di vita comunitaria, d) e quindi il rapporto democratico fra le istituzioni, Parlamento europeo, Consiglio dei ministri, Commissione esecutiva (la quale non ha bisogno, in un ordinamento davvero federale, di una pletora di funzionari, cosÏ da rendere superflui i procedimenti, oggi duplicati, dispendiosi e spesso affrettati). Il 1ƒ luglio 2003 ha inizio il semestre di presidenza italiana. Eí vero, i lavori della convenzione sono autonomi, ma molte difficoltý ricadranno sulla presidenza dellíUnione, specie per il contesto interno e internazionale.

La prima e pi˜ grande difficoltý della situazione Ë quella emersa nelle settimane della crisi irakena. Il Consiglio dei ministri comunitario non Ë andato oltre affermazioni generiche sulla necessitý di una politica estera comune, in ambito ONU, e senza rompere le attuali alleanze (il presidente della Commissione, Romano Prodi, ha dichiarato che líEuropa non si puÚ edificare in senso antiamericano). Intanto qual Ë la disposizione degli stati comunitari e di quelli prossimi a entrare nellíUnione? Importanti paesi, come la Germania, la Francia, il Belgio, si oppongono, nella crisi bellica odierna, agli Stati Uniti, mentre altri ne sono alleati o concordanti, come la Gran Bretagna, la Spagna, líItalia, la Danimarca, la Polonia, le ex repubbliche Baltiche, e persino ex repubbliche sovietiche, come la Georgia. Una politica estera comune Ë lontana dal potersi definire.  Per tale ragione anche la Costituzione non puÚ che essere un testo federale elastico, non rigido come mostrano i 16 articoli che riportiamo, privi di concretezza attuale. Qualora si obiettasse che líUnione non va oggi al di lý di una zona di libero scambio (con líEuro funzionale al libero scambio), si deve constatare che la storia procede pi˜ lentamente di singole volontý, la storia Ë concreta, historia non facit saltus, come ci ricordÚ Carlo Marx. Il libero scambio comune e líattuale integrazione sono un passo storico giý molto avanzato, e la sua democratizzazione sarebbe sempre un passo molto avanti. Di qui le difficoltý, non insormontabili, di elaborazione di una costituzione europea, che dobbiamo auspicare si collochi in un mondo di coesistenza pacifica e di rapporti democratici, non fondati nÈ sul terrore e nÈ sulla guerra. In ciÚ anche líONU ha materie di aggiornamento (legittimo a cinquanta anni dalla sua nascita, in un mondo che non Ë quello del 1945 e della conferenza costitutiva di San Francisco, con cinque potenze vincitrici, delle quali due non esistono pi˜).

 

PROGETTO DI TESTO DEGLI ARTICOLI DEL TRATTATO CHE STABILISCE UNA COSTITUZIONE PER LíEUROPA

 

TITOLO I:

Definizione e obiettivi dellíUnione

 

Articolo 1:

Istituzione dellíUnione

 

1.         Ispirata dalla volontý dei popoli e degli Stati díEuropa di costruire il loro futuro comune, la presente Costituzione istituisce uníUnione [denominata Ö], in seno alla quale le politiche degli Stati membri sono coordinate, che gestisce, sul modello federale, talune competenze comuni.

2.         LíUnione rispetta líidentitý nazionale dei suoi Stati membri.

3.         LíUnione Ë aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono gli stessi valori, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

 

Articolo 2:

Valori dellíUnione

 

            LíUnione si fonda sui valori del rispetto della dignitý umana, di libertý, di democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti dellíuomo, valori che sono comuni agli Stati membri. Essa mira ad essere una societý pacifica che pratica la tolleranza, la giustizia e la solidarietý.

 

Articolo 3:

Obiettivi dellíUnione

 

1.         LíUnione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2.         LíUnione si adopera per uníEuropa improntata ad uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e la giustizia sociale, in un contesto di mercato unico libero, ed uníunione economica e monetaria, con líobiettivo di ottenere la piena occupazione e di produrre un livello di competitivitý e un tenore di vita elevato. Essa promuove la coesione economica e sociale, la paritý tra donne e uomini e la protezione ambientale e sociale e coltiva il progresso scientifico e tecnologico, ivi compresa la scoperta spaziale. Essa favorisce la solidarietý tra le generazioni e tra gli Stati e le pari opportunitý per tutti.

3.         LíUnione costituisce uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia, nel quale sono sviluppati i suoi valori condivisi e viene rispettata la ricchezza della sua diversitý culturale.

4.         Nel difendere líindipendenza e gli interessi dellíEuropa, líUnione si adopera per promuovere i suoi valori sulla scena mondiale. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietý e al rispetto reciproco tra i popoli, allíeliminazione della povertý e alla tutela dei diritti dei bambini, alla rigorosa osservanza degli impegni giuridici accettati a livello internazionale e alla pace tra gli Stati.

5.         Tali obiettivi sono perseguiti con i mezzi appropriati, in funzione delle pertinenti competenze che la presente Costituzione attribuisce allíUnione.

 

Articolo 4:

Personalitý giuridica

 

            LíUnione Ë dotata di personalitý giuridica.

 

TITOLO II:

Diritti fondamentali e cittadinanza dellíUnione

 

Articolo 5:

Diritti fondamentali

 

1.         La Carta dei diritti fondamentali Ë parte integrante della costituzione.

2.         LíUnione puÚ aderire alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali. Líadesione a tale Convenzione non modifica le competenze dellíUnione definite dalla presente Costituzione.

3.         I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dellíUnione in qualitý di principi generali.

 

Articolo 6:

Non discriminazione in base alla nazionalitý

 

            Nei settori dellíapplicazione della presente Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, Ë vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalitý.

 

Articolo 7:

Cittadinanza dellíUnione

 

1.         Eí cittadino dellíUnione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dellíUnione si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e non sostituisce questíultima. Tutti i cittadini dellíUnione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge.

2.         I cittadini dellíUnione godono dei diritti e sono soggetto ai doveri previsto dalla presente Costituzione, segnatamente:

            - Il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

            - Il diritto di voto e di eleggibilitý alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

            - Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non Ë rappresentato, della tutela da parte delle autoritý diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

            - Il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, di rivolgersi al mediatore dellíUnione, di scrivere alle istituzioni o agli organi consultivi dellíUnione in una delle lingue dellíUnione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

3.         Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla presente Costituzione e dalle disposizioni adottate per la loro attuazione.

 

TITOLO III:

Competenze dellíUnione

 

Articolo 8:

Principi fondamentali

 

1.         La delimitazione e líesercizio delle competenze dellíUnione si fondano sui principi di attribuzione, sussidiarietý, proporzionalitý e cooperazione leale.

2.         Secondo il principio di attribuzione, líUnione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dalla Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da essa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita allíUnione dalla Costituzione appartiene agli Stati membri.

3.         Secondo il principio della sussidiarietý, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza líUnione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dellíazione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dellíazione in questione, essere realizzati meglio a livello di Unione.

4.         Secondo il principio della proporzionalitý, il contenuto e la forma dellíazione dellíUnione non vanno al di lý di quanto sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

5.         Secondo il principio della cooperazione leale, líUnione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nellíadempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

 

Articolo 9:

Applicazione dei principi fondamentali

 

1.         La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dellíUnione nellíesercizio delle competenze che le sono attribuite dalla Costituzione stessa hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.

2.         Nellíesercizio delle competenze non esclusive dellíUnione, le istituzioni applicano il principio della sussidiarietý conformemente al Protocollo sullíapplicazione dei principi di sussidiarietý e di proporzionalitý allegato alla Costituzione. La procedura prevista in detto protocollo consente ai parlamenti nazionali degli Stati membri di provvedere al rispetto del principio di sussidiarietý 1.

3.         Nellíesercizio delle competenze dellíUnione, le istituzioni applicano il principio della proporzionalitý conformemente al medesimo protocollo.

4.         Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare líesecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione determinati dagli atti delle istituzioni dellíUnione.

5.         Conformemente al principio della cooperazione leale, gli Stati membri agevolano líUnione nellíadempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi della Costituzione. LíUnione agisce lealmente nei confronti degli Stati membri.

6.         LíUnione rispetta líidentitý nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale e alle funzioni essenziali di uno Stato, segnatamente la sua struttura politica e costituzionale, compresa líorganizzazione dei poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale.

 

Articolo 10:

Categorie di competenze

 

1.         Quando la Costituzione attribuisce allíUnione una competenza esclusiva in un determinato settore, líUnione Ë líunica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri non possono farlo autonomamente se non previa autorizzazione dellíUnione.

2.         Quando la Costituzione attribuisce allíUnione una competenza condivisa con gli Stati membri in un determinato settore, líUnione e gli Stati membri hanno la facoltý di legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza soltanto se e nella misura in cui líUnione non ha esercitato la propria.

3.         LíUnione ha competenza per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

4.         LíUnione ha competenza per la definizione e líattuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica comune di difesa.

5.         Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, líUnione ha competenza per svolgere azioni intese a coordinare, completare o sostenere líazione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

6.         LíUnione esercita le proprie competenze per attuare le politiche definite nella parte II della Costituzione conformemente alle disposizioni specifiche a ciascun settore previste dalla Costituzione stessa.

 

Articolo 11:

Competenze esclusive

 

1.         LíUnione ha competenza esclusiva nei settori della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, nella definizione delle norme di concorrenza nellíambito del mercato interno e nelle seguenti materie:

            - Unione doganale,

            - Politica commerciale comune,

            - Politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato líeuro,

            - Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.

2.         LíUnione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorchÈ tale conclusione Ë prevista in un atto legislativo dellíUnione, Ë necessaria per consentire allíUnione di esercitare le sue competenze a livello interno o riguarda un atto interno dellíUnione.

 

Articolo 12:

Competenze condivise

 

1.         LíUnione dispone di una competenza condivisa con gli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 11 e 15.

2.         La portata delle competenze condivise dellíUnione Ë determinata dalle disposizioni della parte II.

3.         Qualora líUnione non abbia esercitato o cessi di esercitare la sua competenza in un settore soggetto a competenza condivisa, gli Stati membri possono esercitare la loro.

4.         Le competenze condivise tra líUnione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:

            - Mercato interno

            - Spazio di libertý, sicurezza e giustizia

            - Agricoltura e pesca

            - Trasporti

            - Reti transeuropee

            - Energia

            - Politica sociale

            - Coesione economica e sociale

            - Ambiente

            - Sanitý pubblica

            - Protezione dei consumatori

            5. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, líUnione Ë competente per condurre azioni, segnatamente líattuazione di programmi, senza che líesercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

            6. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dellíaiuto umanitario, líUnione Ë competente per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che líesercizio di tale competenza possa avere per effetto di vietare agli Stati membri di esercitare la loro.

 

Articolo 13:

Coordinamento delle politiche economiche

 

1.         LíUnione coordina le politiche economiche degli Stati membri, in particolare definendone gli indirizzi di massima.

2.         Gli Stati membri attuano le loro politiche economiche, tenendo conto dellíinteresse comune, nella prospettiva di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dellíUnione.

3.         Agli Stati membri che hanno adottato líeuro si applicano disposizioni specifiche.

 

Articolo 14:

Politica estera e di sicurezza comune

 

            Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dellíUnione in uno spirito di lealtý e di solidarietý reciproca. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dellíUnione o tale da nuocere alla sua efficacia.

 

Articolo 15:

Settori dellíazione di sostegno

 

1.         LíUnione puÚ svolgere azioni di coordinamento, di integrazione o di sostegno. La portata di tale competenza Ë determinata dalle disposizioni della parte II.

2.         I settori dellíazione di sostegno sono i seguenti:

            - Occupazione

            - Industria

            - Istruzione, formazione professionale e

                        giovent˜

            - Cultura

            - Sport

            - Protezione dalle calamitý

3.         Gli Stati membri coordinano nellíambito dellíUnione le rispettive politiche nazionali in materia di occupazione.

4.         Gli atti giuridicamente vincolanti adottati dallíUnione in base a disposizioni della parte II specificamente inerenti a tali settori non possono comportare uníarmonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

 

Articolo 16:

Clausola di flessibilitý

 

1.         Se uníazione dellíUnione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte II, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla presente Costituzione, senza che questíultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando allíunanimitý su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.

2.         La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietý di cui allíarticolo 9, richiama líattenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte basate sul presente articolo.

3.         Le disposizioni adottate in base al presente articolo non possono comportare uníarmonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione esclude una tale armonizzazione.

 

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLíUNIONE EUROPEA

 

CAPO I

 

DIGNITAí

 

Articolo 1

Dignitý umana

 

La dignitý umana Ë inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

 

Articolo 2

Diritto alla vita

 

1.         Ogni individuo ha diritto alla vita.

2.         Nessuno puÚ essere condannato alla pena di morte, nÈ giustiziato.

 

Articolo 3

Diritto allíintegritý della persona

 

1.         Ogni individuo ha diritto alla propria integritý fisica e psichica.

2.         Nellíambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

            - Il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalitý definite dalla legge

            - Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone

            - Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro

            - Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

 

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o

trattamenti inumani o degradanti

 

Nessuno puÚ essere sottoposto a tortura, nÈ a pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

Articolo 5

Proibizione della schiavit˜ e del lavoro forzato

 

1.Nessuno puÚ essere tenuto in condizioni di schiavit˜ o di servit˜.

2.Nessuno puÚ essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3.Eí proibita la tratta degli esseri umani.

 

CAPITOLO II

 

LIBERTAí

 

Articolo 6

Diritto alla libertý e alla sicurezza

 

Ogni individuo ha diritto alla libertý e alla sicurezza-

 

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

 

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

 

 

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

 

1.         Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2.         Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtý, per finalitý determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3.         Il rispetto di tali regole Ë soggetto al controllo do uníautoritý indipendente.

 

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

 

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano líesercizio.

 

Articolo 10

Libertý di pensiero, di coscienza e di religione

 

1.         Ogni individuo ha diritto alla libertý di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertý di cambiare religione o convinzione, cosÏ come la libertý di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, líinsegnamento, le pratiche e líosservanza dei riti.

2.         Il diritto allíobiezione di coscienza Ë riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano líesercizio.

 

Articolo 11

Libertý di espressione e díinformazione

 

1.         Ogni individuo ha diritto alla libertý di espressione. Tale diritto include la libertý di opinione e la libertý di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autoritý pubbliche e senza limiti di frontiera.

2.         La libertý dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

 

Articolo 12

Libertý di riunione e di associazione

 

1.         Ogni individuo ha diritto alla libertý di riunione pacifica e alla libertý di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2.         I partiti politici a livello dellíUnione contribuiscono a esprimere la volontý politica dei cittadini dellíUnione.

 

Articolo 13

Libertý delle arti e delle scienze

 

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertý accademica Ë rispettata.

 

Articolo 14

Diritto allíistruzione

 

1.         Ogni individuo ha diritto allíistruzione e allíaccesso alla formazione professionale e continua.

2.         Questo diritto comporta la facoltý di accedere gratuitamente allíistruzione obbligatoria.

3.         La libertý di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, cosÏ come il diritto dei genitori di provvedere allíeducazione e allíistruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano líesercizio.

 

Articolo 15

 Libertý professionale e diritto di lavorare

 

1.         Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2.         Ogni cittadino dellíUnione ha la libertý di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3.         I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dellíUnione.

 

Articolo 16

Libertý díimpresa

 

Eí riconosciuta la libertý díimpresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 17

Diritto di proprietý

 

1.         Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietý dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in ereditý. Nessuno puÚ essere privato della proprietý se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennitý per la perdita della stessa. Líuso dei beni puÚ essere regolato dalla legge nei limiti imposti dallíinteresse generale.

2.         La proprietý intellettuale Ë protetta.

 

Articolo 18

Diritto di asilo

 

Il diritto di asilo Ë garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunitý europea.

 

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento,

di espulsione e di estradizione

 

1.         Le espulsioni collettive sono vietate.

2.         Nessuno puÚ essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

 

CAPO III

 

UGUAGLIANZA

 

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

 

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

 

Articolo 21

Non discriminazione

 

1.         Eí vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o líorigine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, líappartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, líetý o le tendenze sessuali.

2.         Nellíambito díapplicazione del trattato che istituisce la Comunitý europea e del trattato sullíUnione europea Ë vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

 

Articolo 22

Diversitý culturale, religiosa e linguistica

 

LíUnione rispetta la diversitý culturale, religiosa e linguistica.

 

Articolo 23

Paritý tra uomini e donne

 

La paritý tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della paritý non osta al mantenimento o allíadozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del bambino

 

1.         I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro etý e della loro maturitý.

2.         In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autoritý pubbliche o da istituzioni private, líinteresse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3.         Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contati diretti con i due genitori, salvo qualora ciÚ sia contrario al suo interesse.

 

Articolo 25

Diritti degli anziani

 

LíUnione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

 

Articolo 26

Inserimento dei disabili

 

LíUnione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne líautonomia, líinserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunitý.

 

 

CAPO IV

 

SOLIDARIETý

 

Articolo 27

Diritto dei lavoratori allíinformazione e

alla consultazione nellíambito dellíimpresa

 

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, líinformazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.

 

 Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

 

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

 

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

 

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

 

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

 

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

 

1.         Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2.         Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

 

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione

dei giovani sul luogo di lavoro

 

Il lavoro minorile Ë vietato. Líetý minima  per líammissione al lavoro non puÚ essere inferiore allíetý in cui termina la scuola dellíobbligo, fatte salve le norme pi˜ favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro etý ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

 

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

 

1.         Eí garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2.         Al fine di poter conciliare vita familiare e cita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternitý e il diritto a un congedo di maternitý retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o líadozione di un figlio.

 

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

 

1.         LíUnione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternitý, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalitý stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

2.         Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente allíinterno dellíUnione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.

2.         Al fine di lottare contro líesclusione sociale e la povertý, líUnione riconosce e rispetta il diritto allíassistenza sociale e allíassistenza abitativa volte a garantire uníesistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalitý stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.

 

Articolo 35

Protezione della salute

 

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nellíattuazione di tutte le politiche ed attivitý dellíUnione Ë garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

 

Articolo 36

Accesso ai servizi díinteresse economico generale

 

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dellíUnione, questa riconosce e rispetta líaccesso ai servizi díinteresse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunitý europea.

 

Articolo 37

Tutela dellíambiente

 

Un livello elevato di tutela dellíambiente e il miglioramento della sua qualitý devono essere integrati nelle politiche dellíUnione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

 

Articolo 38

Protezione dei consumatori

 

Nelle politiche dellíUnione Ë garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

 

CAPO  V

 

CITTADINANZA

 

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilitý alle elezioni

del Parlamento europeo

 

1.         Ogni cittadino dellíUnione ha il diritto di voto e di eleggibilitý alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2.         I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

 

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilitý

 alle elezioni comunali

 

Ogni cittadino dellíUnione ha il diritto di voto e di eleggibilitý alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

 

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

 

1.         Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dellíUnione.

2.         Tale diritto comprende in particolare:

            - Il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,

            - Il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,

            - Líobbligo per líamministrazione di motivare le proprie decisioni.

3.         Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunitý dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nellíesercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4.         Ogni individuo puÚ rivolgersi alle istituzioni dellíUnione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

 

Articolo 42

Diritto díaccesso ai documenti

 

Qualsiasi cittadino dellíUnione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

 

Articolo 43

Mediatore

 

Qualsiasi cittadino dellíUnione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dellíUnione casi di cattiva amministrazione nellíazione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nellíesercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

 

Articolo 44

Diritto di petizione

 

Qualsiasi cittadino dellíUnione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

 

Articolo 45

Libertý di circolazione e di soggiorno

 

1.         Ogni cittadino dellíUnione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2.         La libertý di circolazione e di soggiorno puÚ essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunitý europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

 

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

 

Ogni cittadino dellíUnione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non Ë rappresentato, della tutela delle autoritý diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

 

 

CAPO  VI

 

GIUSTIZIA

 

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e

a un giudice imparziale

 

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertý garantiti dal diritto dellíUnione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltý di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti Ë concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciÚ sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

 

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

 

1.         Ogni imputato Ë considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2.         Il  rispetto dei diritti della difesa Ë garantito ad ogni imputato.

 

Articolo 49

Principi della legalitý e della proporzionalitý

dei reati e delle pene

 

1.         Nessuno puÚ essere condannato per uníazione o uníomissione che, al momento in cui Ë stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non puÚ essere inflitta una pena pi˜ grave di quella applicabile al momento in cui il reato Ë stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede líapplicazione di una pena pi˜ lieve, occorre applicare questíultima.

2.         Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di uníazione o di uníomissione che, al momento in cui Ë stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3.         Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

 

 

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

 

Nessuno puÚ essere perseguito o condannato per un reato per il quale Ë giý stato assolto o condannato nellíUnione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

 

CAPO  VII

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 51

Ambito di applicazione

 

1.         Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dellíUnione nel rispetto del principio di sussidiarietý come pure agli Stati membri esclusivamente nellíattuazione del diritto dellíUnione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono líapplicazione secondo le rispettive competenze.

2.         La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunitý e per líUnione, nÈ modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

 

Articolo 52

Portata dei diritti garantiti

 

1.         Eventuali limitazioni allíesercizio dei diritti e delle libertý riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertý. Nel rispetto del principio di proporzionalitý, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalitý di interesse generale riconosciute dallíUnione o allíesigenza di proteggere i diritti e le libertý altrui.

2.         I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sullíUnione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.

3.         Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dellíUnione conceda una protezione pi˜ estesa.

 

Articolo 53

Livello di protezione

 

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dellíUnione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali líUnione, la Comunitý o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

 

Articolo 54

 Divieto dellíabuso di diritto

 

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare uníattivitý o compiere un atto che miri alla istruzione dei diritti o delle libertý riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertý limitazioni pi˜ ampie di quelle previste dalla presente Carta.

 

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLíUNIONE EUROPEA

 

Caratteri evolutivi della nozione e dello stato dei diritti e instabilitý storica delle norme positive. Adesione incondizionata del Parlamento italiano.

 

*          Il Capo primo comprende líaffermazione del diritto alla vita e allíintegritý fisica e psichica, la proibizione della pena di morte, della clonazione umana, della tortura e delle pene che comportano i trattamenti umani e degredanti, della schiavit˜ e della servit˜.

            In proposito va ricordata la legislazione codicistica penale giý esistente in Italia.  E detto gruppo di diritti Ë giý generalmente riaffermato con la nozione, anche giuridica, di maggiore rilievo quale quella di ìprincipiî costituzionali dai quali traggono legittimitý gli Stati contemporanei democratici nati dopo la Liberazione, principi generalmente sanciti, anche se va detto che una prima sistemazione degli stessi Ë anche pi˜ antica. Anche il Capo secondo elenca i titoli dei diritti alla vita privata e familiare, del domicilio, del matrimonio, della libertý di pensiero, di coscienza e di religione, di associazione, di istruzione, di professione, di impresa e di proprietý; in questíambito vengono inseriti il diritto di asilo e il divieto delle espulsioni in massa. Da notare che il gruppo delle libertý personali costituisce qualcosa che Ë anche superiore ai medesimi ìprincipi costituzionaliî, dei quali Ë la base di quanto fu compreso nel cosiddetto ìdiritto naturaleî, di antichissima elaborazione (Roma).

            Il Capo terzo riguarda líeguaglianza, la paritý fra uomo e donna, davanti alla legge, la difesa dei minori, mentre il Capo quarto concerne, in sostanza, i rapporti di lavoro, che giý formano materia delle costituzioni e delle leggi degli Stati, come della normazione minore rappresentata dal riconoscimento giuridico delle libere contrattazioni, anche dettagliatamente giý protette dagli ordinamenti civilistici e dalla legislazione civile.

            CosÏ deve dirsi degli articoli 32-35 della Carta, i quali, richiamando i capitoli della sicurezza sociale, dellíassistenza, della salute, dellíambiente, fanno implicito riferimento allíamplissima legislazione emanata negli Stati membri dellíUE, e non solo in essi. E inoltre, accanto alle specifiche leggi sul complesso delle misure e dei provvedimenti e provvidenze sostanziali, esiste il vastissimo ordine dei corollari legislativi che vi conseguono, dalla predisposizione di istituti e enti che devono curarne e eseguirne líapplicazione, e non ultimo ancora il complesso sistema penalistico, amministrativo e giudiziario posto a tutela dellíapplicazione delle norme principali su detti diritti.

*          Il Capo quinto contempla poi fra i diritti di cittadinanza, il voto per il Parlamento europeo ìa suffragio universale diretto, libero e segretoî e, inoltre, il diritto ìalla buona amministrazioneî che, per altro, a parte la sua ovvietý, Ë una prescrizione, un prerequisito, ai quali le leggi dedicano attenzione di dottrina e di giurisprudenza, compresi i divieti e le misure penali ordinate per le trasgressioni.

*          Le caratteristiche e i limiti, da noi prima ricordati, trovano corrispondenza nella Carta, allíarticolo 51, laddove si recita che ìla presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunitý e per líUnione, nÈ modifica le competenze e i compiti definiti nei trattatiî, qui perÚ omettendo di fare menzione alle competenze e ai compiti degli Stati membri. In parte corregge questa dizione lacunosa il successivo articolo 52 che rinvia alle ìcompetenti autoritý legislativeî i diritti e le libertý di cui alla Carta, mentre generica e sostanzialmente equivoca rimane la formulazione successiva in merito alle ìlimitazioni dei diritti per finalitý di interesse generaleî dellíUnione. Non si comprende come líUnione, fondata sulla base del diritto degli Stati membri e delle culture umanistiche, scientifiche e giuridiche contemporanee, possa trovarsi in simile eventuale dilemma, il quale non potrebbe essere sciolto dalle sole istituzioni esecutive della comunitý senza un vasto ricorso agli Stati membri, a tutta la loro politica e dottrina, e allíintera societý europea.

*          Da quanto si Ë detto deriva una considerazione giuridica complessiva riguardante il tema delle libertý e dei diritti, anzi la stessa concezione che noi abbiamo di questo tema. Quando ci riferiamo, infatti, a un determinato diritto noi non abbiamo presente la sua enunciazione generale, ma comprendiamo nella nozione di questo o quel diritto il dettaglio di ogni prescrizione che ce lo rende concreto e comprensibile. In Italia, a proposito dei principi e dei diritti della Costituzione, quelli della sovranitý popolare, della pari dignitý, del diritto al lavoro, della religione, della cultura, della famiglia, della scuola, del lavoro, della proprietý, abbiamo in mente, come mosaico unitario, la vastissima legislazione che ci fa vedere i contorni concreti del reale stato che viene riconosciuto per i singoli e la collettivitý. Riassumendo i concetti, noi non saremmo neppure in grado di discutere su un generico titolo di diritto senza giý conoscerne i veri e propri pilastri dei dettagli dellíesecuzione e dellíapplicazione. Oggi Ë cosÏ, mentre per millenni e per secoli i popoli hanno rivendicato per mezzo di formule generali determinati diritti e libertý, iniziati, limitatamente allíepoca pi˜ recente, con la Magna Carta Liberatum del 1215 (il compromesso di Re Giovanni con i baroni sotto la minaccia di una guerra civile). Oggi vi abbiamo giý compreso, nella concreta legislazione e amministrazione, i diritti degli stranieri. La Filef, per parte sua, presentÚ al Parlamento europeo nel 1973 un testo di statuto dei diritti degli emigranti, giý divenuta la base di molte norme positive in Italia e in Europa (e oltre).

*          La parte pi˜ debole della Carta riguarda perÚ le omissioni dei principi, oltre che dei diritti politici, che Ë generalmente acquisito come corollario del principio basilare, pregiuridico, della ìsovranitý popolareî. Il principio della sovranitý Ë fra quelli, certamente in evoluzione, positiva, anche se talora restrittive sono le concezioni introdotte con la politica dei tempi nostri, non poche volte confusi e approssimati, e introdotte, quindi, anche in talune leggi. Ma pensiamo che non debba essere questo il caso dellíUnione europea, dove continuiamo a concepire líintegrazione come fatto evolutivo di progresso, pur sapendo che il risultato dipende dalla societý stessa.

 

LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLíUOMO

 

L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955)

 

Estratto

CONVENZIONE (1)

 

(1) Líintitolazione del Titolo I e degli articoli da 1 a 18 della Convenzione Ë stata attribuita dallíart. 2, comma 2, del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. A norma dellíart. 4 dello stesso Protocollo, líentrata in vigore Ë differita al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo ratificato con L. n. 296/1997.

 

1.         (Obbligo di rispettare i diritti dellíuomo). Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertý indicate nel Titolo I della presente Convenzione.

 

Titolo I.

DIRITTI E LIBERTAí.

 

2.(Diritto alla vita).

1.         Il diritto di ogni persona alla vita Ë protetto dalla legge. Non puÚ essere volontariamente inflitta la morte ad alcuno, eccetto che in esecuzione di una sentenza capitale, pronunciata da un tribunale nel caso in cui un delitto Ë punito dalla legge con questa pena.

2.         La morte non Ë considerata come data in violazione di questo articolo nel caso in cui fosse determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

            a) per difendere ogni persona da una violenza illegittima;

            b) per eseguire un arresto regolare o per impedire líevasione di una persona regolarmente arrestata;

            c) per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o una insurrezione;

 

3.         (Divieto della tortura).Nessuno puÚ essere sottoposto a torture o pene inumane o degradanti.

 

4.         (Divieto di schiavit˜ e del lavoro forzato).

            1. Nessuno puÚ essere tenuto in schiavit˜ nÈ in servit˜.

            2. Non Ë considerato come ìlavoro obbligatorio o forzatoî ai sensi del presente articolo:     

            a) ogni lavoro richiesto normalmente ad una persona detenuta nelle condizioni previste dallíart. 5 della presente Convenzione, o durante il periodo di libertý condizionale;

            b) ogni servizio di carattere militare, o nel caso di obiettori di coscienza nei paesi ove líobiezione di coscienza Ë legale, ogni altro servizio sostitutivo del servizio militare obbligatorio;

            c)         ogni servizio richiesto in occasioni di calamitý che pongono in pericolo la vita o il benessere della comunitý;

            b) ogni lavoro o servizio che fa parte delle normali obbligazioni civili.

 

5.         (Diritto alla libertý ed alla sicurezza). 

            1. Ogni persona ha diritto alla libertý e alla sicurezza.

            Nessuno puÚ essere privato della sua libertý, eccetto che nei casi seguenti e per via legale:

            a) se Ë detenuto legittimamente dopo una condanna da parte di un tribunale competente;

            b) se Ë stato oggetto di un arresto o di una detenzione legittima per inosservanza di una ordinanza emessa, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire líesecuzione di una obbligazione prescritta dalla legge;

            c) se Ë stato arrestato o detenuto per essere condotto avanti líautoritý giudiziaria competente, quando si ha fondato motivo di supporre che abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che Ë necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo;

            d) se si tratta della detenzione legittima di un minore, stabilita per la sua educazione controllata o della detenzione disposta al fine di tradurlo avanti líautoritý competente;

            e) se si tratta della detenzione legittima di una persona capace di diffondere una malattia contagiosa, di pi˜ breve tempo e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dellíarresto e degli addebiti contestati.

            3. Ogni persona arrestata o detenuta, alle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del presente articolo, deve essere, al pi˜ presto, condotta davanti ad un giudice o ad un altro magistrato designato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha il diritto di essere giudicata in un tempo congruo, o liberata durante il corso del procedimento. La concessione della libertý puÚ essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione dellíinteressato allíudienza.

            4. Ogni persona privata della libertý con un arresto o una detenzione ha il diritto di presentare un ricorso davanti ad un tribunale, affinchË decida in breve tempo sulla legittimitý della sua detenzione e ordini la sua liberazione se la detenzione Ë illegittima.

            5. Ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione, eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo, ha diritto ad un indennizzo.

 

6.          (Diritto ad un processo equo).

1. Ogni persona ha diritto che la sua causa sia

esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente ed imparziale, costituito dalla legge, che deciderý sia in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale elevata contro di lei. Il giudizio deve essere pubblico, ma líingresso nella sala di udienza puÚ essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nellíinteresse della moralitý, dellíordine pubblico o della sicurezza nazionale in una societý democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita delle parti in causa, o in quella misura ritenuta strettamente indispensabile dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicitý potesse ledere gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a:

            a) essere informato, nel pi˜ breve tempo, in una lingua che comprende e in maniera dettagliata, del contenuto dellíaccusa elevata contro di lui;

            b) disporre del tempo e della possibilitý necessari a preparare la difesa;

            c) difendersi personalmente o con líassistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per pagare il difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato díufficio.

 

7.         (Nessuna pena senza legge).

            1. Nessuno puÚ essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui Ë stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale. Parimenti non puÚ essere inflitta una pena pi˜ grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato Ë stato consumato.

            2. Il presente articolo non vieterý il giudizio o la punizione di una persona colpevole di una azione od omissione che, al momento in cui Ë stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili.

 

8.         (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).

            1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

            2. Non puÚ aversi interferenza di una autoritý pubblica nellíesercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societý democratica, Ë necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dellíordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertý degli altri.

 

9.         (Libertý di pensiero, di coscienza e di religione).

            1. Ogni persona ha diritto alla libertý di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto importa la libertý di cambiare religione o pensiero, come anche la libertý di manifestare la propria religione o il proprio pensiero individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, per mezzo del culto, dellíinsegnamento, di pratiche e compimento di riti.

            2. La libertý di manifestare la propria religione o il proprio pensiero non puÚ essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una societý democratica, per la sicurezza pubblica, la protezione dellíordine, della salute o della morale pubblica o la protezione dei diritti e delle libertý di altri.

 

10.        (Libertý di espressione)

            1. Ogni persona ha diritto alla libertý di espressione.

            Questo diritto comprende la libertý di opinione e la libertý di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autoritý e senza riguardo alla nazionalitý. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre le imprese radiotelevisive e di cinema ad un regime di autorizzazioni.

            2. Líesercizio di queste libertý che importano dei doveri e delle responsabilitý puÚ essere subordinato a determinate formalitý, condizioni, restrizioni o sanzioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una societý democratica, per la sicurezza pubblica, per la difesa dellíordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per garantire líautoritý e líimparzialitý del potere giudiziario.

 

11.        (Libertý di riunione e di associazione).

            1. Ogni persona ha diritto alla libertý di riunione e alla libertý di associazione ivi compreso il diritto di fondare con altri sindacati e iscriversi a sindacati per la difesa dei propri interessi. ì.

            2. Líesercizio di questi diritti non puÚ essere oggetto di altre limitazioni oltre quelle previste dalla legge, e che costituiscono misure necessarie, in una societý democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la difesa dellíordine e per la prevenzione dei delitti, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertý degli altri. Il presente articolo non impedisce che legali limitazioni vengano poste allíesercizio di questi diritti da organi delle forze armate, della polizia o dellíamministrazione dello Stato.

 

12.        (Diritto al matrimonio). A partire dallíetý maritale, líuomo e la donna hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia, secondo le leggi nazionali che regolano líesercizio di questo diritto.

 

13.        (Diritto ad un ricorso effettivo). Ogni persona i cui diritti e libertý riconosciuti nella presente Convenzione fossero violati, ha diritto di presentare un ricorso avanti ad una magistratura nazionale, anche quando la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono nellíesercizio di funzioni ufficiali.

14. (Divieto di discriminazione). Il godimento dei diritti e delle libertý riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o altre opinioni, líorigine nazionale o sociale, líappartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita o ogni altra condizione.

 

15.        (Deroga in caso di stato di urgenza).

            1. In caso di guerra o in caso di altre pubbliche calamitý che minaccino la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente puÚ prendere misure che deroghino agli obblighi previsti da questa Convenzione, nello stesso limite richiesto dalla situazione e a condizione che esse non siano in contrasto con altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 

            2. La precedente disposizione non autorizza alcuna delega allíarticolo 2, salvo per il caso di morte derivante da atti di guerra conformi alle convenzioni, e agli artt. 3, 4 (paragrafo 1) e 7. 

            3. Ogni Alta Parte contraente, che esercita il diritto di deroga, comunica al Segretario Generale del Consiglio díEuropa le misure prese e i motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio díEuropa della data in cui queste misure sono revocate e le disposizioni della Convenzione ritornano nuovamente e pienamente in vigore.

 

16.        (Restrizioni allíattivitý politica di stranieri). Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 puÚ essere interpretata nel senso che vieta alle Alte Autoritý contraenti di imporre limitazioni alla attivitý politica degli stranieri.

 

17.        (Divieto dellíabuso del diritto). Nessuna disposizione della presente Convenzione puÚ essere interpretata come contenente per uno Stato, un raggruppamento, o un individuo, un diritto a dedicarsi ad una attivitý o a compiere un atto che mira alla sospensione dei diritti o delle libertý riconosciuti nella presente Convenzione o ad una limitazione di questi diritti e libertý maggiore di quella prevista dalla Convenzione.

 

18.        (Restrizione dellíuso di restrizioni ai diritti). Le limitazioni apportate, ai sensi della presente Convenzione, a detti diritti e libertý non possono essere applicate che per lo scopo per cui sono state previste.

 

TITOLO II.

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLíUOMO

 

19.        (Istituzione della Corte). Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, Ë istituita una Corte europea dei Diritti dellíUomo, di seguito denominata ìla Corteî. Essa funziona in maniera permanente.

 

20.        (Numero dei giudici). La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

 

21.        (Condizioni per líesercizio delle funzioni).

            1. I giudici devono godere della pi˜ alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per líesercizio delle pi˜ alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.

            2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

            3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attivitý incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialitý o di disponibilitý richieste da una attivitý esercitata a tempo pieno. Ogni problema che sorga nellíapplicazione di questo paragrafo Ë deciso dalla Corte.

 

26. (Assemblea plenaria della Corte). La Corte riunita in Assemblea plenaria:

            a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

            b) costituisce Camere per un determinato periodo;

            c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

            d) adotta il regolamento della Corte;

            e) elegge il cancelliere ed uno o pi˜ vice-cancellieri.

 

27.        (Comitati, Camere e Grande Camera).

            1. Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un determinato periodo.

            2. Il giudice a titolo di uno Stato Parte alla controversia Ë membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non Ë in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato Parte nomina una persona che siede in qualitý di giudice.

            3. Fanno altresÏ parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformitý con il regolamento della Corte. Se la controversia Ë deferita alla Grande Camera ai sensi dellíarticolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza puÚ essere presente nella Grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato.

 

28.        (Dichiarazioni di irricevibilitý da parte dei comitati). Un comitato puÚ, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dellíarticolo 34 quando tale decisione puÚ essere adottata senza un esame complementare. La decisione Ë definitiva.

 

29.        (Decisioni delle Camere sulla ricevibilitý ed il merito).

            1. Se nessuna decisione Ë stata adottata ai sensi dellíarticolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilitý e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dellíarticolo

            2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilitý e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virt˜ dellíarticolo 33. 

            3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilitý Ë adottata separatamente.

 

30. (Dichiarazione díincompetenza a favore della Grande Camera). Se la questione oggetto del ricorso allíesame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, puÚ spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

 

31. (Competenze della Grande Camera). La Grande Camera:

            a)         si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dellíarticolo 33 o dellíarticolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dellíarticolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dellíarticolo 43; e

            b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dellíarticolo 47.

 

32.        (Competenza della Corte).

            1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti líinterpretazione e líapplicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 37. 

            2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, Ë la Corte che decide.

 

33. (Ricorsi interstatali). Ogni Alta Parte contraente puÚ deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad uníaltra Parte contraente.

 

34. (Ricorsi individuali). La Corte puÚ essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda díessere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura líeffettivo esercizio efficace di tale diritto.

 

35. (Condizioni di ricevibilitý).

            1. La Corte non puÚ essere adita se non dopo líesaurimento delle vie di ricorso interne, qual Ë inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

            2. La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base dellíart. 34, se:

            a) Ë anonima; oppure

            b) Ë essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Corte o giý sottoposta ad uníaltra istanza internazionale díinchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

            3. La Corte dichiara irricevibile ogni singola domanda avanzata sulla base dellíart. 34 quandíessa  giudichi tale domanda incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondata o abusiva.

            4. La Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa puÚ procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

 

36.        (Intervento di terzi). 

            1.  Per qualsiasi questione allíesame di una Camera e o della Grande Camera, uníAlta Parte contraente in cui un cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

            2. Nellíinteresse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte puÚ invitare ogni Alta Parte contraente che non Ë parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

 

37. (Cancellazione).

            1. In ogni momento della procedura la Corte puÚ decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

            a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure

            b) che la controversia Ë stata risolta; oppure

            c) che non Ë pi˜ giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta líesistenza, proseguire líesame del ricorso.

            Tuttavia la Corte prosegue líesame del ricorso qualora ciÚ sia richiesto dal rispetto dei Diritti dellíUomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

            2. La Corte puÚ decidere di riiscrivere il ricorso sul ruolo quando ritenga che ciÚ Ë giustificato dalle circostanze.

 

38. (Esame in contraddittorio del caso e procedura di composizione amichevole).

            1. Quando dichiara che il ricorso Ë ricevibile, la Corte:

            a) procede allíesame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad uníinchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie sai fini della sua efficace conduzione;

            b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una regolamentazione amichevole della controversia sulla base del rispetto dei Diritti dellíUomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

            2. La procedura descritta al paragrafo 1.b) Ë riservata.

 

39. (Ottenimento di una composizione amichevole). Se consegue una regolamentazione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

 

40. (Udienza pubblica e accesso ai documenti).

            1. Líudienza Ë pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

            2. I documenti depositati presso líUfficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

 

41.        (Equa soddisfazione). 1. Se la Corte dichiara che vi Ë stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dellíAlta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando Ë il caso, uníequa soddisfazione alla parte lesa.

 

42.        (Sentenza delle Camere). 1. Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformitý con le disposizioni dellíarticolo 44, paragrafo 2.

 

43.        (Rinvio dinnanzi alla Grande Camera).

            1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia puÚ, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

            2. Un Collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di carattere generale.

            3. Quando il Collegio ha accolto la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso mediante una sentenza.

 

44.        (Sentenze definitive).

            1. La sentenza della grande Camera Ë definitiva. 2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:

            a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

            b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non Ë stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

            c) se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo líart. 43.

            3. La sentenza definitiva Ë pubblicata.

 

45.        (Motivazione delle sentenze e delle decisioni).

            1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o non ricevibili devono essere motivate.

            2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte líopinione unanime dei giudici, ogni giudice avrý diritto di unirvi líesposizione della sua opinione individuale.

 

46.        (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze).

            1. Le Alte Parti contraenti síimpegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti.

            2. La sentenza definitiva della Corte Ë trsmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia líesecuzione.

 

47.        (Pareri consultivi).

            1. La Corte puÚ, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire consultivi su questioni giuridiche relative allíinterpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

            2. Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertý definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, nÈ su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare per via della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

            3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte Ë adottata con un voto di maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

 

48.        (Competenza consultiva della Corte). La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri Ë di sua competenza secondo líarticolo 47.

 

49.        (Motivazione dei pareri consultivi).

            1. Il parere della Corte Ë motivato.

            2. Se il parere non esprime in tutto o in parte líopinione unanime dei giudici, ogni giudice avrý diritto di unirvi líesposizione della sua opinione individuale.

            3. Il parere della Corte Ë trasmesso al Comitato dei Ministri.

 

51.        (Privilegi ed immunitý dei giudici). I giudici beneficiano durante líesercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunitý previste allíarticolo 40 dello Statuto del Consiglio díEuropa e negli accordi conclusi a titolo di detto articolo.

 

 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE  (1)

 

(1) Líintitolazione degli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo Ë stata attribuita dallíart. 2, comma 4, lett. A), del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. A norma dellíart. 4 dello stesso Protocollo, líentrata in vigore Ë differita al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo ratificato con L. n. 296/1997.   

 

1.         (Protezione della proprietý). Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.

            Nessuno puÚ essere privato della sua proprietý se non per causa di pubblica utilitý e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.

            Le disposizioni precedenti non ledono il diritto degli Stati di applicare quelle leggi che giudicano necessarie per disciplinare líuso dei beni in relazione allíinteresse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri tributi o ammende.

 

2.         (Diritto allíistruzione). A nessuno puÚ essere interdetto il diritto allíistruzione.

            Lo Stato, nellíattivitý che svolge nel campo dellíeducazione e dellíinsegnamento, rispetterý il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose o filosofiche.

 

3.         (Diritto a libere elezioni). Le Alte Parti contraenti si impegnano ad indire, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni che assicurino la libera manifestazione dellíopinione pubblica sulla scelta del corpo legislativo.

 

4.         (Applicazione territoriale). Ogni Alta Parte contraente puÚ, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, comunicare al Segretario Generale del Consiglio díEuropa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna a che le disposizioni del presente Protocollo siano valide nei territori indicati in detta dichiarazione e dei quali ha la rappresentanza internazionale.

            Ogni Alta Parte contraente che ha comunicato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente puÚ, in altro momento, comunicare una nuova dichiarazione che modifichi il contenuto di ogni precedente dichiarazione o che denunzi la validitý del Protocollo su uno dei territori.

            Una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 1 dellíart. 56 (1) della Convenzione.

(1)        I termini: ìdellíart. 63), sono stati cosÏ sostituiti dagli attuali, in forza dellíart. 2, comma 4, lett. B), del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. A norma dellíart. 4 dello stesso Protocollo, líentrata in vigore Ë differita al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo ratificato con L. n. 296/1997.

 

5.         (Relazioni con la Convenzione). Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e, di conseguenza, si applicheranno tutte le disposizioni della Convenzione.

 

            D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217. Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dellíuomo e delle libertý fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertý oltre quelli che giý figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963 (1) (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1982).

 

(1)        I titoli degli articoli di questo Protocollo sono stati inseriti dallíart. 2, comma 5, lett. a) del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. A norma dellíart. 4 dello stesso Protocollo, líentrata in vigore Ë differita al primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo ratificato con L. n. 296/1997.

 

 Traduzione non ufficiale

 

N.B. ñ I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

 

1.         (Divieto di imprigionamento per debiti). Nessuno puÚ essere privato della propria libertý per il solo motivo di non essere in grado di mantenere un impegno contrattuale.

 

2.         (Libertý di circolazione).

            1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la propria residenza.

            2. Ogni persona Ë libera di lasciare qualsiasi Paese ivi compreso il proprio.

            3. Líesercizio di questi diritti non puÚ essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societý democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dellíordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale, per la salvaguardia dei diritti e delle libertý altrui.

            4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dallíinteresse pubblico in una societý democratica.

3.         (Divieto di espellere i cittadini).

            1. Nessuno puÚ essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui Ë cittadino.

            2. Nessuno puÚ essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui Ë cittadino.

5.         (Applicazione territoriale).

            1. Ciascuna Alta Parte contraente puÚ, al momento della firma o della ratifica del presente protocollo o in qualsiasi momento successivo, trasmettere al Segretario generale del Consiglio díEuropa una dichiarazione in cui indichi in quale misura essa si impegna affinchÈ le disposizioni del presente protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali.

            2. Ciascuna Alta Parte contraente che ha trasmesso una dichiarazione in virt˜ del paragrafo precedente puÚ, di volta in volta, trasmettere una nuova dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che ponga fine alla applicazione delle disposizioni del presente protocollo su un qualsiasi territorio.

            3.         Una dichiarazione fatta in conformitý col presente articolo sarý considerata conforme al paragrafo 1 dellíart. 56 (1) della convenzione.

            4.         Il territorio di ogni Stato al quale si applica il presente protocollo in virt˜ della sua ratifica o della sua accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno dei territori ai quali si applica il protocollo in virt˜ di una dichiarazione sottoscritta da detto Stato conformemente al presente articolo saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3.

            5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformitý con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo puÚ in qualsiasi successivo momento, dichiarare relativamente ad uno o pi˜ dei territori indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dallíarticolo 34 della Convenzione a titolo degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra di essi. (2)

 

(1)        I termini: ìdellíart. 63î sono stati cosÏ sostituiti dagli attuali dallíart. 2, comma 5, lett. b), del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. Per líentrata in vigore si veda quanto riportato nella nota (?) al D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.

(2)        Questo paragrafo Ë stato aggiunto dallíart. 2, comma 5, lett. b), del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. Per líentrata in vigore si veda quanto riportato nella nota (?) al D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.

 

6.         (Relazioni con la Convenzione).

            1. Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 del presente protocollo come articoli aggiuntivi alla convenzione e, di conseguenza, saranno applicate tutte le disposizioni della convenzione.

            [2. Tuttavia, il diritto di ricorso individuale riconosciuto mediante dichiarazione fatta ai sensi dellíarticolo 25 della convenzione o il riconoscimento della giurisdizione obbligatoria del tribunale fatto mediante dichiarazione ai sensi dellíarticolo 46 della convenzione si eserciterý, per quanto concerne il presente protocollo, soltanto nella misura in cui líAlta Parte contraente interessata abbia dichiarato di riconoscere detto diritto o di accettare detta giurisdizione per gli articoli da 1 a 4 del protocollo per alcuni di essi] (1).

 

(1) Questo paragrafo Ë stato soppresso dallíart. 2, comma 5, lett. c), del Protocollo n. 11, ratificato con L. 28 agosto 1997, n. 296. Per líentrata in vigore si veda quanto riportato nella nota (?) al D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217.

 

7.         (Firma e ratifica).

            1.  Il presente protocollo Ë aperto alla firma dei Membri del Consiglio díEuropa, firmatari della convenzione, esso sarý ratificato contemporaneamente alla convenzione o dopo la ratifica di questíultima. Entrerý in vigore dopo il deposito dei cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherý successivamente, il protocollo entrerý in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.

            2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio díEuropa che notificherý a tutti i membri i nomi di coloro che líavranno ratificata.

            In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente protocollo.

            Fatto a Strasburgo, il 16 settembre 1963, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarý depositato negli archivi del Consiglio díEuropa. Il Segretario generale ne trasmetterý copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari.

            Per il Governo della Repubblica díAustria:

            al momento della firma del presente protocollo, il sottoscritto ha rilasciato a nome del suo Governo, il testo della seguente dichiarazione:

            Il protocollo n. 4 Ë firmato con la riserva che líart. 3 non Ë applicabile alla legge 3 aprile 1919, StGB1. n. 209, relativa al bando e alla confisca dei beni della Casa Asburgo-Lorena nella versione della legge 30 ottobre 1919, StGB1, n. 501, della legge costituzionale del 30 luglio 1925 BGB1, n. 292, della legge costituzionale federale del 26 gennaio 1928, BGB1, n. 30 e tenuto conto della legge costituzionale federale del 4 luglio 1963, BGB1, n. 172.

(Seguono le firme)