Novitý Europa ñ marzo 2003

ASGIñProvincia di Torino Progetto Atlante a cura di Chiara Favilli

http://www.provincia.torino.it/xatlante/00start.htm

 

 

 

Giurisprudenza Corte europea dei diritti umani....................................................................................... 2

Espulsione illegittima se viola la vita privata e familiare.................................................................... 2

Le misure provvisorie disposte in caso di ricorso contro líestradizione o líespulsione sono obbligatorie....................................................................................................................................... 2

Sentenza su Ocalan............................................................................................................................ 3

Risoluzione del Parlamento europeo sullo spazio di libertý, sicurezza e giustizia e sullíIraq..................... 3

Relazione sulla direttiva sul ricongiungimento familiare......................................................................... 4

Relazione sulla direttiva sullíassistenza allíespulsione via aerea.............................................................. 4

Nuova comunicazione sullíasilo............................................................................................................. 4

Accordo di riammissione con Macao..................................................................................................... 4

Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani...................................................................................... 4

Risultati del Consiglio informale di Veira............................................................................................... 4

Piano britannico per accogliere i richiedenti asilo fuori dallíUnione................................................... 4

Profughi dallíIrak.............................................................................................................................. 4

Convenzione sul futuro dellíEuropa....................................................................................................... 4

Attuazione delle direttive europee in Italia............................................................................................ 5

Pubblicato in GUUE il regolamento Dublino II...................................................................................... 5

Ufficiali distaccati allíestero.................................................................................................................. 5

Controlli tra Germania, Polonia e Rep. Ceca anche dopo líadesione...................................................... 5

LíOsservatorio di Vienna  ricerca due esperti nazionali.......................................................................... 6

Sito su immigrazione in Europa e nel mondo......................................................................................... 6

 


Giurisprudenza Corte europea dei diritti umani

Espulsione illegittima se viola la vita privata e familiare

Il 6 febbraio 2003 la Corte di Strasburgo ha deciso il caso Jakupovic c. Austria (causa n. 36757/97) sulla violazione dellíart. 8 della Convenzione da parte di un divieto di soggiorno e conseguente espulsione. Le autoritý austriache hanno imposto a Jakupovic, cittadino bosniaco di 16 anni, un divieto di soggiorno per 10 anni poichÈ il ricorrente era stato condannato due volte nel 1995 e nel 1996 a 10 settimane e 5 mesi per furto. Il provvedimento di restrizione del soggiorno si giustificava quindi per motivi di tutela dellíordine pubblico tali da prevalere sullíinteresse del ricorrente a restare in Austria. La Corte ha dovuto valutare se líinterferenza nel diritto alla vita privata e familiare fosse necessaria in una societý democratica (ultima parte dellíart. 8), ossia se il provvedimento restrittivo del soggiorno fosse il risultato di un corretto bilanciamento degli interessi rilevanti: il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e familiare da una parte e della tutela dellíordine pubblico dallíaltra. Al momento dellíespulsione il ricorrente risultava residente in Austria da soli 4 anni, dopo esservi giunto allíetý di 11 anni. Nonostante la sua situazione fosse quindi molto diversa da quella degli stranieri di seconda generazione avendo anche frequentato scuole nel proprio Paese del quale risultava conoscere bene la lingua e la cultura, il provvedimento di espulsione risultava comunque incidere gravemente sulla sua vita privata e familiare. In Austria, infatti, viveva con la madre, il fratello, il patrigno, due sorellastre e aveva una relazione con A.S., cittadina austriaca, dalla quale aveva avuto un figlio. Mentre in Bosnia non aveva alcun legame stretto di parentela: il padre, infatti, pur essendo rimasto in Bosnia come sottolineato dalle autoritý austriache Ë stato dichiarato scomparso dopo la fine della conflitto di quel Paese. La Corte ritiene quindi che vi devono essere forti ragioni per giustificare líespulsione di una persona di 16 anni verso un Paese che ha recentemente avuto un conflitto armato e le cui condizioni di vita sono ancora avverse e con nessuna prova di legami familiari. La Corte afferma che le due condanne per furto, anche considerando quei procedimenti penali conclusi per risarcimento della vittima da parte del ricorrente, per le quali sono state disposte solo condanne di detenzione condizionale non possono essere considerate gravi in quanto non comprendono elementi di violenza. Líunico aspetto che potrebbe indicare la tendenza del ricorrente ad un comportamento violento era il divieto di possesso di armi disposto nel 1995 ma questo, sebbene atto rilevante non puÚ essere comparato con la sentenza per un atto di violenza. La Corte, poi, non ritiene di considerare la relazione con A.S. un elemento da prendere in considerazione perchÈ il ricorrente non ha dimostrato che la relazione sia iniziata prima del settembre 1995 quando Ë stato disposto il divieto di soggiorno ossia dal momento a partire dal quale egli sapeva che la sua permanenza in Austria sarebbe stata illegittima. Tutto questo premesso la Corte ritiene che le autoritý austriache hanno ecceduto nel loro margine di apprezzamento ai sensi dellíart. 8 in quanto le ragioni a giustificazione del divieto di soggiorno non sono state adeguatamente valutate. Líinterferenza con il diritto alla vita privata e familiare non Ë quindi proporzionata allo scopo perseguito e vi Ë quindi violazione dellíart. 8. La Corte ha poi deciso che la sentenza costituisce giý giusta soddisfazione per il danno non economico sofferto dal ricorrente per il quale non riconosce quindi ulteriore risarcimento da parte del Governo.

 

 

Le misure provvisorie disposte in caso di ricorso contro líestradizione o líespulsione sono obbligatorie

Nella sentenza pronunciata nel caso Mamatkulov e Abdurasulovic c. Turchia (cause nn. 46827/99 and 46951/99) lo scorso 6 febbraio 2003 la Corte ha sostenuto che non sono state prodotte prove sufficienti che lí estradizione verso líUzbekistan dei due ricorrenti costituisca una violazione dellíart. 3 della Convenzione (protezione contro la tortura o trattamenti disumani o degradanti) in particolare perchÈ sono state prodotte prove relative al trattamento in generale dei detenuti e non alla situazione specifica dei ricorrenti. Tuttavia la Corte, a maggioranza, ha ritenuto che la Turchia abbia violato líart. 34 della Convenzione sullíesercizio efficace del diritto di ricorso non rispettando la misura provvisoria indicata dalla Corte ai sensi dellíart. 39 del Regolamento della Corte avendo estradato i due ricorrenti verso líUzbekistan nelle more del procedimento. Si tratta di uníimportantissima decisione che costituisce un cambiamento di giurisprudenza della Corte. La Corte afferma che il fatto che il Governo turco non abbia rispettato la misura provvisoria disposta dalla Corte ai sensi dellíart. 39, par. 1, fa sorgere il problema della violazione dellíart. 34 della Convenzione sullíeffettivitý dei ricorsi. I ricorrenti, infatti, una volta estradati non hanno potuto restare in contatto con i rispettivi legali ed esercitare al meglio il proprio diritto di difesa che deve, invece, essere garantito per tutta la durata del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo. La Corte ha esaminato il caso anche alla luce della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, ai principi ed alle norme di diritto internazionale sullíefficacia delle misure provvisorie disposte da altri Tribunali internazionali. La Corte afferma che dal 1998 il diritto di ricorso individuale non dipende pi˜ dalla dichiarazione effettuata in tal senso da parte degli Stati membri e che da quel momento gli individui godono di un vero e proprio diritto sovranazionale di azione per la tutela dei diritti e delle libertý riconosciuti dalla Convenzione. Líart. 34 esige che líesercizio di tale diritto sia effettivo ossia che gli Stati parti non possano impedire alla Corte di condurre un esame effettivo della causa e, quindi, che persone che denunciano la violazione dellíart. 3 hanno diritto ad uníeffettiva valutazione della questione se líestradizione o líespulsione costituisca violazione dellíart. 3. Proprio a questo fine la Corte puÚ indicare agli Stati ai sensi dellíart. 39, par. 1, del Regolamento della Corte, misure che consentano alla Corte di condurre un esame effettivo del ricorso e di assicurare che la tutela offerta dalla Convenzione sia effettiva oltre che permettere al Comitato dei Ministri di verificare líesecuzione della sentenza finale e allo Stato di adempiere il proprio obbligo di conformarsi al giudizio finale della Corte.  Nel presente caso il rispetto da parte della Turchia della misura provvisoria avrebbe permesso la corretta preparazione della difesa davanti alla Corte allegando fatti ulteriori come prova delle violazioni denunciate. La Corte quindi ritiene che líestradizione dei ricorrenti nelle more del giudizio ha reso non effettivo il diritto di ciascuno a ricorrere alla Corte e conclude affermando che ogni Stato parte della Convenzione al quale sono indicate le misure provvisorie per evitare che sia provocato un danno irreparabile nella vittima della denunciata violazione deve conformarsi a tali misure e astenersi dallíadottare qualsiasi atto o omissione che possa pregiudicare líautoritý e líefficacia della sentenza finale.

 

Sentenza su Ocalan

La Corte ha depositato lo scorso 12 marzo 2003 la sentenza sul caso Ocalan c. Turchia con la quale ha deciso sul ricorso presentato da Ocalan contro la detenzione da lui subita e contro la sentenza che lo condanna alla pena di morte. La sentenza fa chiarezza su una complessa e nota vicenda che ha coinvolto anche il nostro Paese che aveva in un primo tempo accolto il leader del PKK per poi negargli líasilo ma senza estradarlo o espellerlo. La Corte europea ha accolto parzialmente il ricorso sulla violazione dei seguenti articoli della Convenzione: art. 5, ß 3 e 4, per mancanza di un ricorso effettivo sulla detenzione e di una decisione di un giudice sullíarresto; 6, ß 1 e 3, per mancanza di un giusto processo a causa della decisione da parte di un Tribunale non indipendente e imparziale; art. 3 sul divieto di trattamenti disumani o degradanti relativamente allíinflizione della pena di morte a seguito di un ingiusto processo.

 

Risoluzione del Parlamento europeo sullo spazio di libertý, sicurezza e giustizia e sullíIraq

Nel corso della plenaria del 27 marzo il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione B5-0193/2003 sui progressi compiuti nel 2002 nell'attuazione di uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia. Si segnala tra líaltro la richiesta di adozione di un piano pluriennale relativo allíattivitý legislativa ed operativa dell'Unione per lo spazio di libertý, sicurezza e giustizia; la richiesta di creazione di un organo ad hoc composto da penalisti indipendenti sotto l'egida del Parlamento europeo per monitorare il rispetto del diritto ad un giusto processo in tutta l'Unione; la richiesta di rilascio dei detenuti europei nella base di Guantanamo; la tutela dei dati personali. Per quanto riguarda la politica di asilo, i parlamentari sollecitano le Presidenze greca e italiana a raggiungere un accordo sugli elementi chiave di una politica comune europea di immigrazione ed asilo che rispetti pienamente il diritto internazionale sui profughi e i diritti umani e che sia armonizzata sulla base di standard minimi. I deputati sottolineano che le misure antiterrorismo devono essere applicate in modo da non minare eque politiche di asilo o da allentare l'applicazione delle leggi relative ai profughi. Infine, in considerazione dell'attuale situazione, i parlamentari invitano il Consiglio, nel caso di un improvviso afflusso di rifugiati o sfollati dall'Iraq, a garantire che l'onere delle risorse umane sia ripartito fra tutti gli Stati membri dell'UE. L'Aula ìinvita infine la Commissione e il Consiglio ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di necessitý, alle organizzazioni di aiuto internazionali possano essere elargiti aiuti finanziari per soccorrere i profughi di guerra in aree sicure dell'Iraq o nei paesi limitrofiî.

           

            Relazione sulla direttiva sul ricongiungimento familiare

La Commissione      per le libertý e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni</Commission> ha approvato la relazione relativa alla proposta modificata di direttiva sul ricongiungimento familiare sulla quale il Consiglio ha giý peraltro raggiunto líaccordo politico. Si ricorda infatti che il Parlamento interviene solo in funzione consultiva: il Consiglio ha líobbligo di aspettare il parere del Parlamento ma puÚ liberamente discostarsene. La relazione Ë stata depositata lo scorso 26 marzo ed Ë verosimile che sarý allíordine del giorno della prossima plenaria.

 

Relazione sulla direttiva sullíassistenza allíespulsione via aerea

La Commissione      per le libertý e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni</Commission> ha approvato la relazione sull'iniziativa della Repubblica federale di Germania per líadozione di una direttiva del Consiglio relativa allíassistenza durante il transito nel quadro dellíattuazione di provvedimenti di espulsione per via aerea.

 

Nuova comunicazione sullíasilo

La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione COM (2003) 152 relativa alla politica comune in materia di asilo e all'Agenda per la protezione (Seconda relazione sull'attuazione della comunicazione COM (2000) 755 del 22 novembre 2000).

 

Accordo di riammissione con Macao

» stata presentata dalla Commissione la proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunitý europea e il governo della Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. Si rammenta che la proposta di decisione presentata dalla Commissione al Consiglio apre líultima fase della procedura prevista dallíart. 300 T Ce sulla conclusione degli accordi comunitari con i Paesi terzi.

 

Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

La Commissione ha adottato la decisione 2003/209/CE del 25 marzo 2003 che istituisce un gruppo consultivo denominato ìGruppo di esperti sulla tratta degli esseri umaniî, in GUUE L 79 del 26 marzo 2003, pp. 25-27. I venti esperti saranno nominati per un anno dalla Commissione tra i designati dalle amministrazioni  dei Paesi membri e candidati oltre che da organizzazioni internazionali e non governative.

 

Risultati del Consiglio informale di Veira

Piano britannico per accogliere i richiedenti asilo fuori dallíUnione

Nel corso del Consiglio informale di Veira il Ministro dellíinterno britannico David Blunkett ha presentato le linee essenziali di un progetto riguardante i richiedenti asilo. in sostanza si tratterebbe di creare centri di ìaccoglienzaî al di fuori dellíUnione e permettere cosÏ di fare ingresso nel territorio europeo solo quando la domanda verrý accolta. La Spagna, líOlanda, Svezia, Finlandia e Italia sono favorevoli mentre gli altri Paesi tra cui Germania e Portogallo sono contrari.

 

Profughi dallíIrak

Il Consiglio ha anche discusso il tema dellíimmigrazione illegale soprattutto in relazione al conflitto in Irak. Il Consiglio ha infatti deciso di sostenere progetti volti a far sÏ che i rifugiati rimangano in centri di accoglienza da individuare in Irak o in Stati confinanti con líIrak ai quali líUnione assicurerý il necessario aiuto umanitario. Il Consiglio ha deciso di stanziare a tal fine 100 000 000 Euro.

           

           

Convenzione sul futuro dellíEuropa

Il Praesidium della Convenzione sul futuro dellíEuropa ha presentato gli articoli della seconda parte della Costituzione europea relativi allo spazio di libertý, sicurezza e giustizia oltre allíart. 31. Da notare che cosÏ come richiesto dai gruppi di lavoro sulla semplificazione e sullo spazio di libertý, sicurezza e giustizia e come confermato dal dibattito in plenaria, la proposta del Praesidium prevede líeliminazione del cosiddetto terzo pilastro unificando sotto la rubrica spazio di libertý, sicurezza e giustizia tutta líattivitý dellíUnione in materia di circolazione delle persone, immigrazione, asilo, cooperazione giudiziaria sia penale che civile. Questo non equivale perÚ ad una equiparazione con tutte le altre politiche in quanto líart. 31, collocato nella prima parte, definisce quali atti possono essere adottati in materia e, in parte, secondo quale procedura. Sebbene la proposta preveda líestensione del voto a maggioranza qualificata e della procedura di codecisione (detta ora ìlegislativaî) sono diversi i casi per i quali Ë prevista líunanimitý oltre allíiniziativa legislativa da parte degli Stati membri. Gli articoli sono stati presentati nella plenaria del 3 e 4 aprile durante la quale si Ë tenuto anche il dibattito a partire dai 733 emendamenti presentati. La parte iniziale della discussione ha riguardato líeliminazione della struttura a pilastri ed il mantenimento dellíart. 31: alcuni infatti propongono di eliminarlo in modo da rendere perfetta la comunitarizzazione del settore altri invece ritengono che, per la delicatezza delle materia trattate, occorra mantenere regole procedurali specifiche. Tra i singoli temi discussi i punti pi˜ controversi  e per i quali si prevedono ulteriori chiarimenti sono líistituzione della procura europea e della guardia comune di frontiera mentre sullíimmigrazione e líasilo si Ë avuta una discussione limitata e senza troppe divergenze.

 

Attuazione delle direttive europee in Italia

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo ha adottato 4 provvedimenti di attuazione di altrettante direttive europee in materia di asilo, immigrazione e discriminazione. Si tratta di un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario; un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (sanzioni applicabili ai vettori che violino i controlli); uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/43 sulla paritý di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica in tutti i settori, pubblici e privati; uno schema di decreto legislativo per líattuazione della direttiva 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la paritý di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro contro ogni forma di discriminazione legata a religione, convinzioni personali, handicap, etý, tendenze sessuali. Si rammenta che per tutti e quattro i provvedimenti si Ë trattato di un atto dovuto da parte del Governo tra líaltro adottato in uno degli ultimi Consigli utili: tali direttive erano state recepite dalla L. 1 marzo 2002, n. 39, comunitaria per il 2001 proprio delegando il Governo ad emanare decreti legislativi entro un anno dallíentrata in vigore della legge. Il termine risulta essere il 10 aprile 2003. La contemporaneitý con líemergenza profughi dallíIrak risulta essere quindi una mera coincidenza a dispetto di quanto sostenuto dai mezzi di  informazione. Mentre per le direttive 2001/55 e 2001/51 la comunitaria delegava il Governo allíemanazione direttamente dei decreti legislativi (all. A) per le direttive sulla discriminazione líart. 29 ha richiesto un preventivo esame parlamentare (all. B). CosÏ il Governo ha presentato i due schemi di decreti legislativi che adesso verranno trasmessi alle competenti commissioni parlamentari perchÈ esprimano il loro parere: la comunitaria ha previsto un termine di 30 giorni che se utilizzato dalle commissioni comporterebbe un ritardo rispetto ai tempi previsti dalla comunitaria.

 

Pubblicato in GUUE il regolamento Dublino II

» stata pubblicata nella GUUE L 50 del 25 febbraio 2003, pp. 1-10, il Regolamento 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato competente per líesame di una domanda díasilo presentata in uno Stato membro da parte di un cittadino di un Paese terzo.

 

Ufficiali distaccati allíestero

» stata pubblicata nella GUUE L 67 del 12 marzo 2003, pp. 27-30, la Decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autoritý degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge

 

Controlli tra Germania, Polonia e Rep. Ceca anche dopo líadesione

Il Governo tedesco rispondendo ad una interrogazione del Parlamento ha affermato che anche dopo l'ingresso di Polonia e Repubblica ceca nell'Unione europea, nel maggio 2004, verranno mantenuti i controlli alle frontiere con la Germania e potranno essere aboliti solo dopo un certo periodo.

 

LíOsservatorio di Vienna  ricerca due esperti nazionali

LíOsservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia ha aperto la ricerca di due esperti nazionali distaccati per partecipare allo sviluppo dellíOsservatorio. La domanda deve essere inviata entro il 30 maggio 2003.

 

Sito su immigrazione in Europa e nel mondo

Si segnala il sito del Migration Police Institution dove Ë possibile trovare numerose informazioni e analisi sul fenomeno dellíimmigrazione in Europea e nel mondo. In evidenza sono adesso le possibili conseguenze della guerra in Irak sullíafflusso di profughi verso líEuropa.