Appunti sulla questione

VOTO AGLI IMMIGRATI

 

1) I regolamenti e (a fortiori) gli Statuti Comunali sono fonti sub primarie (Man. di dir. Pubb, CASSESE + 4, Milano, 2001, ed. Giuffrè, pag. 22) “con la stessa forza legislativa di quelle primarie … vincolate nel loro contenuto alla osservanza dei principi delle norme primarie”.

Sui “principi delle norme primarie”:

-Art. 6 D.L. 267/2000, T.U.E.L., lo Statuto deve specificare “… le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze … della partecipazione popolare …” partecipazione che può essere solo il voto; gli immigrati sono certamente minoranze.

-Il D. Legisl. 268/1998 prevede per gli immigrati “pari diritti” etc., nonché la partecipazione alla vita pubblica locale, e costituisce applicazione di una convenzione internazionale cui l’Italia ha aderito (Convenzione OIL n. 143 espressamente richiamata dalla legge 268/98).

 

2) Sui limiti costituzionali:

L’art. 48 Cost. riserva ai cittadini il voto alle sole elezioni politiche; l’interpretazione sistematica del testo costituzionale non permette altra interpretazione; le norme costituzionali in materia di istituti elettivi fanno soltanto riferimento a istituti e materie afferenti le elezioni politiche. Inoltre il termine “tutti i cittadini” non esclude l’estensione del diritto ai non cittadini.

“Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per  concorrere  con  metodo  democratico  a determinare la politica nazionale” (La norma è pensata con chiaro riferimento ai presupposti organizzativi per le elezioni politiche);

“Art. 51. Tutti  i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici   pubblici   e   alle   cariche  elettive  in  condizioni  di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge “ (stesse considerazioni per quanto esposto con riferimento all’art. 49; con riguardo all’argomento dell’assenza di limiti costituzionali al diritto di voto per gli stranieri, la riserva sui “requisiti” comporta che la legge e le fonti di rango primario possono ammettere gli stranieri agli uffici pubblici e alle cariche elettive).

“Art. 59.E'  senatore  di  diritto  e  a  vita  salvo  rinunzia,  chi è stato Presidente della Repubblica. Il  Presidente  della  Repubblica  può  nominare  senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.”

 

 

Non è “principio della legge” la riserva del voto ai soli italiani alle elezioni amministrative (vincolante per le fonti sub-primarie), infatti votano in Italia i cittadini della Unione Europea nelle elezioni amministrative.;

 

3) Il nuovo testo dell’art.114 Cost. comma secondo (“I Comuni, Le provincie, Le Città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"), interpretato letteralmente porta ad escludere qualunque limite di legislazione ordinaria al contenuto degli Statuti Comunali e Provinciali.

Pertanto solo la Corte Costituzionale potrebbe sindacare il contenuto degli Statuti Comunali o Provinciali. In tale prospettiva anche i limiti di cui alle ipotesi sub 1)  sarebbero superati. Ciò avvalora quanto al punto 2) in riferimento all’art 48 Cost.

 

4) *******La legge c.d. Bossi Fini introduce un generale principio di ammissibilità al permesso di soggiorno solo per chi lavora in italia (…). Pertanto soltanto chi lavora regolarmente e versa tasse, imposte e contributi puo risiedere legittimamente in italia. Certamente vige nella nostra Costituzione materiale il principio no taxation without rapresentation, principio fondativo del concetto stesso di Costituzione, a base della Rivoluzione americana che sfociò nella Costituzione tuttora vigente negli USA.

 

Riferimenti legislativi

 

TESTO VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 21/4/2001, n. 93

 

 

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

RIFUGIATI E PROFUGHI

  Legge 8 marzo 1994, n. 203 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26

marzo,  n.  71).  -  Ratifica  ed  esecuzione della convenzione sulla

partecipazione  degli  stranieri alla vita pubblica a livello locale,

fatta  a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e

B.

[testo CONVENZIONE] [ parte 2 di 2]

 

EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

RIFUGIATI E PROFUGHI

                              CAPITOLO C

                 DIRITTO DI VOTO ALLE ELEZIONI LOCALI

                               PARTE I

 

 

                               Art. 6.

  1.  Ciascuna  Parte  si  impegna  con  riserva  delle  disposizioni

dell'art.  9,  paragrafo  1,  a  concedere  il  diritto  di voto e di

eleggibilità  alle  elezioni  locali  ad  ogni residente straniero, a

condizione  che  questi  soddisfi  alle  stesse  condizioni di quelle

prescritte  per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente

ed  abitualmente  nello Stato in questione nei cinque anni precedenti

le elezioni.

  2.  Uno  Stato  contraente  può  tuttavia  dichiarare  all'atto del

deposito   del   suo  strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di

approvazione  o  di  adesione che intende limitare l'applicazione del

paragrafo 1 al solo diritto di voto.

 

 

Art. 48 Costituzione

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto

la maggiore età.

   Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio

è dovere civico.

   La  legge  stabilisce  requisiti  e  modalità per l'esercizio del

diritto  di  voto  dei  cittadini residenti all'estero e ne assicura

l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per

l'elezione  delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero

stabilito  da  norma  costituzionale  e  secondo criteri determinati

dalla legge (1).

   Il  diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità

civile  o  per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di

indegnità morale indicati dalla legge.

 

               ________________________________________

 

 

   (1) Comma aggiunto dall'art. 1 l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1.

 

 

TESTO VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 21/4/2001, n. 93

 

 

LAVORO

  Legge  10 aprile 1981, n. 158 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,

29 aprile, n. 116). - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri

92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (1).

  (1)  In  luogo  di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi

Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

[testo 3° CONVENZIONE] [ parte 4 di 4]

 

 

RIFUGIATI E PROFUGHI

  Decreto  legislativo  25  luglio  1998, n. 286 (in Suppl. ordinario

alla Gazz. Uff., 18 agosto, n. 191). - Testo unico delle disposizioni

concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero (1) (2).

                              TITOLO II

 DISPOSIZIONI  SULL'INGRESSO,  IL  SOGGIORNO  E L'ALLONTANAMENTO DAL

                        TERRITORIO DELLO STATO

                                CAPO I

              DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO

(...)

 

                               Art. 9.

 

                         Carta di soggiorno.

(...)

4.   Oltre   a   quanto  previsto  per  lo  straniero  regolarmente

soggiornante  nel  territorio dello Stato, il titolare della carta di

soggiorno può:

(...)

d)  partecipare  alla  vita  pubblica  locale,  esercitando anche

l'elettorato  quando  previsto  dall'ordinamento  e in armonia con le

previsioni  del  capitolo  C  della  Convenzione sulla partecipazione

degli  stranieri  alla  vita  pubblica  a  livello  locale,  fatta  a

Strasburgo il 5 febbraio 1992.