Ministero dell’Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione

nota n. 48145/30.1.a del 4.12.2002.

oggetto: emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi particolari.

 

Si trasmette in allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi particolari riguardanti la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari:

1) mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento, etc.).

Può essere consentita l’ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero, in analogia con quanto previsto dall’art. 22, comma 11, del T.U. sull’immigrazione. Al momento del perfezionamento della procedura di regolarizzazione, accertata la fine del rapporto di lavoro, debitamente documentata (certificato di morte, lettera di licenziamento etc.), l’istanza di regolarizzazione verrà archiviata e verrà rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ove possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo sportello polifunzionale o con successiva convocazione presso la questura.

2) presentazione di dichiarazione di emersione dopo l’11 novembre 2002 in presenza di versamento del contributo forfetario effettuato nei termini.

Nell’ipotesi di datori di lavoro che abbiano regolarmente versato il contributo forfetario entro l’11 novembre 2002, omettendo tuttavia la relativa dichiarazione di emersione all’ufficio postale per giustificati motivi, le prefetture, previa valutazione dei singoli casi, potranno accertare direttamente la dichiarazione trasmettendola al centro servizi delle poste italiane per l’inserimento nel normale iter procedurale. La prefettura rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con l’indicazione del nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a tutti gli effetti la ricevuta dell’assicurata postale relativa all’emersione.

3) esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri che non possono essere regolarizzati. In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all’allontanamento, comunica l’avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad esaminare la domanda di regolarizzazione. Successivamente la stessa prefettura definirà negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone notifica al datore di lavoro.

Il capo dipartimento: Anna D'Ascenzo.

 

 

Ministero dell’Interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione

Circolare n. 48331/30 del 16.1.2003.

oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari – Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per morte del datore di lavoro (o del badato).

 

Di seguito alla nota 48145/30.1.a del 4 dicembre 2002 - punto 1 - si precisa che, nel caso di morte del datore di lavoro (o del badato), possono essere prese in esame anche apposite istanze - corredate dal certificato di morte - presentate dal lavoratore prima della convocazione presso lo sportello polifunzionale. Nel caso in cui la pratica di regolarizzazione alla quale si riferisce l’istanza non sia ancora pervenuta in prefettura, potrà essere effettuata specifica richiesta di trasmissione anticipata al centro servizi delle poste. Esaminata l’istanza ed accertata anche la sussistenza dei requisiti di ricevibilità ed ammissibilità della domanda di regolarizzazione, la prefettura potrà procedere alla archiviazione di quest’ultima, segnalando il nominativo dello straniero alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

 

 

Ministero dell’Interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione – Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo

circolare prot. n. DCPIA 9/2.2 del 3.4.2003 n. 2.

oggetto: Emersione lavoro irregolare di extracomunitari. Cessazione dell'originario rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di regolarizzazione. Instaurazione nuovo rapporto di lavoro.

 

Come già noto alle SS. LL. (le Prefetture ndr) risulta che molti extracomunitari in attesa della regolarizzazione, per i quali si è interrotto il rapporto originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione, hanno l'opportunità di instaurare nuovi rapporti lavorativi con un diverso datore di lavoro, disponibile ad assumere i suddetti stranieri, sopperendo in tal modo allo stato di disoccupazione creatosi. Allo scopo, quindi, di evitare che si instaurino di fatto rapporti di lavoro irregolari, secondo procedure non previste dalla normativa vigente, nonché per venire incontro alle obiettive esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza lavoro - spesso facili preda della criminalità - d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si è ritenuto di stabilire specifiche modalità procedurali da applicare alle fattispecie in esame, onde agevolare i relativi adempimenti. A tal fine, le SS.LL. predisporranno - nell'ambito dello sportello polifunzionale - una apposita postazione dedicata, presso la quale trattare le pratiche in parola, secondo la seguente procedura:

1. il nuovo datore di lavoro, che intende assumere lo straniero in via di regolarizzazione, dovrà darne comunicazione scritta alla Prefettura competente, indicando il numero della cedola dell'assicurata postale relativa alla istanza presentata a suo tempo a favore dello stesso straniero;

2. la suddetta pratica di regolarizzazione dovrà essere prioritariamente esaminata, richiedendone la trasmissione al Centro Servizi delle Poste Italiane nel caso in cui non sia ancora pervenuta in Prefettura; in particolare, dovrà essere accertata la sussistenza, o meno, dei requisiti richiesti per il suo accoglimento;

3. accertata la sussistenza dei predetti requisiti, dovrà procedersi alla convocazione del nuovo datore di lavoro assieme al lavoratore straniero, affinché possa essere stipulato il nuovo contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato il relativo permesso di soggiorno - della durata di un anno - presso la postazione dedicata.

Pur nella considerazione che la descritta procedura comporterà un maggiore carico di lavoro degli sportelli polifunzionali, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. perché si possa venire incontro, in tal modo, alle esigenze sia dei nuovi datori di lavoro che dei lavoratori stranieri che hanno perso il posto di lavoro nelle more della procedura di regolarizzazione, i quali potranno così definire il nuovo rapporto lavorativo con modalità procedurali agevolate

Il Capo Dipartimento: A. Maria D'Ascenzo)

 

 

Ministero lavoro e politiche sociali – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali – Direzione generale per l’immigrazione

circolare prot. 911/SDGIMM/03 dell’8.4.2003 n. 13

oggetto: precisazioni concernenti la circolare del Ministero dell’interno n. 2 del 3.4.2003. Emersione lavoro extracomunitari. Cessazione dell’originario rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di regolarizzazione. Instaurazione nuovo rapporto di lavoro.

 

La circolare in oggetto, definita d’intesa tra questa Amministrazione e il Ministero dell’interno, ha lo scopo di evitare che si instaurino di fatto rapporti di lavoro irregolari, secondo procedure non previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione. Ciò con particolare riguardo alla situazione di quei cittadini extracomunitari, in attesa di regolarizzazione, per i quali si è interrotto nel frattempo il rapporto di lavoro originario prima della conclusione della procedura di regolarizzazione e che hanno l’opportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro.

In tal senso si precisa quanto segue. Il datore di lavoro che intende assumere il cittadino extracomunitario di cui sopra deve darne comunicazione scritta alla Prefettura secondo le modalità indicate nella circolare in oggetto e rimanere in attesa della convocazione da parte della Prefettura medesima; attesa che secondo la circolare stessa è ridotta in tempi molto ristretti, giacché è previsto un esame prioritario mediante una postazione di lavoro dedicata. Nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, il rapporto di lavoro non potrà pertanto avere corso, potendosi instaurare soltanto all’atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

Il direttore generale: Giuseppe Maurizio Silveri