Ministero dell’Interno - Dipartimento
libertà civili e immigrazione
nota n. 48145/30.1.a del 4.12.2002.
oggetto: emersione lavoro
irregolare extracomunitari - casi particolari.
Si trasmette in allegato una
nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi particolari riguardanti la
procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari:
1) mancato perfezionamento
della procedura di regolarizzazione per motivi dipendenti dal datore di lavoro
(morte, licenziamento, etc.).
Può essere consentita
l’ulteriore permanenza sul territorio nazionale dello straniero, in
analogia con quanto previsto dall’art. 22, comma 11, del T.U.
sull’immigrazione. Al momento del perfezionamento della procedura di
regolarizzazione, accertata la fine del rapporto di lavoro, debitamente
documentata (certificato di morte, lettera di licenziamento etc.),
l’istanza di regolarizzazione verrà archiviata e verrà
rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa
occupazione, ove possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo
sportello polifunzionale o con successiva convocazione presso la questura.
2) presentazione di
dichiarazione di emersione dopo l’11 novembre 2002 in presenza di versamento
del contributo forfetario effettuato nei termini.
Nell’ipotesi di datori di
lavoro che abbiano regolarmente versato il contributo forfetario entro
l’11 novembre 2002, omettendo tuttavia la relativa dichiarazione di
emersione all’ufficio postale per giustificati motivi, le prefetture,
previa valutazione dei singoli casi, potranno accertare direttamente la
dichiarazione trasmettendola al centro servizi delle poste italiane per
l’inserimento nel normale iter procedurale. La prefettura
rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con
l’indicazione del nominativo del lavoratore straniero, che
sostituirà a tutti gli effetti la ricevuta dell’assicurata postale
relativa all’emersione.
3) esecuzione del provvedimento
di espulsione di stranieri che non possono essere regolarizzati. In tali
ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all’allontanamento, comunica
l’avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad esaminare la domanda
di regolarizzazione. Successivamente la stessa prefettura definirà
negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone notifica al datore di
lavoro.
Il capo dipartimento: Anna
D'Ascenzo.
Ministero dell’Interno –
Dipartimento libertà civili e immigrazione
Circolare n. 48331/30 del 16.1.2003.
oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari
– Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per morte
del datore di lavoro (o del badato).
Di seguito alla nota 48145/30.1.a del
4 dicembre 2002 - punto 1 - si precisa che, nel caso di morte del datore di
lavoro (o del badato), possono essere prese in esame anche apposite istanze -
corredate dal certificato di morte - presentate dal lavoratore prima della
convocazione presso lo sportello polifunzionale. Nel caso in cui la pratica di
regolarizzazione alla quale si riferisce l’istanza non sia ancora
pervenuta in prefettura, potrà essere effettuata specifica richiesta di
trasmissione anticipata al centro servizi delle poste. Esaminata
l’istanza ed accertata anche la sussistenza dei requisiti di
ricevibilità ed ammissibilità della domanda di regolarizzazione,
la prefettura potrà procedere alla archiviazione di quest’ultima,
segnalando il nominativo dello straniero alla questura competente per il
rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ministero dell’Interno
– Dipartimento libertà civili e immigrazione – Direzione
centrale per le politiche dell'immigrazione e
dell'asilo
circolare prot. n. DCPIA 9/2.2 del 3.4.2003 n. 2.
oggetto: Emersione lavoro
irregolare di extracomunitari. Cessazione dell'originario rapporto di lavoro
prima della conclusione della procedura di regolarizzazione. Instaurazione
nuovo rapporto di lavoro.
Come già noto alle SS.
LL. (le Prefetture ndr) risulta che molti extracomunitari in attesa della
regolarizzazione, per i quali si è interrotto il rapporto originario
prima della conclusione della procedura di regolarizzazione, hanno
l'opportunità di instaurare nuovi rapporti lavorativi con un diverso
datore di lavoro, disponibile ad assumere i suddetti stranieri, sopperendo in tal
modo allo stato di disoccupazione creatosi. Allo scopo, quindi, di evitare che
si instaurino di fatto rapporti di lavoro irregolari, secondo procedure non
previste dalla normativa vigente, nonché per venire incontro alle
obiettive esigenze dei lavoratori stranieri licenziati o comunque rimasti senza
lavoro - spesso facili preda della criminalità - d'intesa con il
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si è ritenuto di stabilire
specifiche modalità procedurali da applicare alle fattispecie in esame,
onde agevolare i relativi adempimenti. A tal fine, le SS.LL. predisporranno -
nell'ambito dello sportello polifunzionale - una apposita postazione dedicata,
presso la quale trattare le pratiche in parola, secondo la seguente procedura:
1. il nuovo datore
di lavoro, che intende assumere lo straniero in via di regolarizzazione,
dovrà darne comunicazione scritta alla Prefettura competente, indicando
il numero della cedola dell'assicurata postale relativa alla istanza presentata
a suo tempo a favore dello stesso straniero;
2. la suddetta
pratica di regolarizzazione dovrà essere prioritariamente esaminata,
richiedendone la trasmissione al Centro Servizi delle Poste Italiane nel caso
in cui non sia ancora pervenuta in Prefettura; in particolare, dovrà
essere accertata la sussistenza, o meno, dei requisiti richiesti per il suo
accoglimento;
3. accertata la
sussistenza dei predetti requisiti, dovrà procedersi alla convocazione
del nuovo datore di lavoro assieme al lavoratore straniero, affinché
possa essere stipulato il nuovo contratto di soggiorno per lavoro e rilasciato
il relativo permesso di soggiorno - della durata di un anno - presso la
postazione dedicata.
Pur nella considerazione che la
descritta procedura comporterà un maggiore carico di lavoro degli
sportelli polifunzionali, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
perché si possa venire incontro, in tal modo, alle esigenze sia dei
nuovi datori di lavoro che dei lavoratori stranieri che hanno perso il posto di
lavoro nelle more della procedura di regolarizzazione, i quali potranno
così definire il nuovo rapporto lavorativo con modalità
procedurali agevolate
Il Capo Dipartimento: A. Maria D'Ascenzo)
Ministero lavoro e politiche
sociali – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali –
Direzione generale per l’immigrazione
circolare prot.
911/SDGIMM/03 dell’8.4.2003 n. 13
oggetto: precisazioni
concernenti la circolare del Ministero dell’interno n. 2 del 3.4.2003.
Emersione lavoro extracomunitari. Cessazione dell’originario rapporto di
lavoro prima della conclusione della procedura di regolarizzazione.
Instaurazione nuovo rapporto di lavoro.
La circolare in oggetto,
definita d’intesa tra questa Amministrazione e il Ministero
dell’interno, ha lo scopo di evitare che si instaurino di fatto rapporti
di lavoro irregolari, secondo procedure non previste dalla normativa vigente in
materia di immigrazione. Ciò con particolare riguardo alla situazione di
quei cittadini extracomunitari, in attesa di regolarizzazione, per i quali si
è interrotto nel frattempo il rapporto di lavoro originario prima della
conclusione della procedura di regolarizzazione e che hanno
l’opportunità di instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un
diverso datore di lavoro.
In tal senso si precisa quanto
segue. Il datore di lavoro che intende assumere il cittadino extracomunitario
di cui sopra deve darne comunicazione scritta alla Prefettura secondo le
modalità indicate nella circolare in oggetto e rimanere in attesa della
convocazione da parte della Prefettura medesima; attesa che secondo la
circolare stessa è ridotta in tempi molto ristretti, giacché
è previsto un esame prioritario mediante una postazione di lavoro
dedicata. Nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, il
rapporto di lavoro non potrà pertanto avere corso, potendosi instaurare
soltanto all’atto della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.
Il direttore generale: Giuseppe
Maurizio Silveri