MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DIREZIONE GENERALE PER LIMMIGRAZIONE

 

Capitolato doneri relativo allaffidamento di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti dalle Direzioni provinciali del lavoro in materia di immigrazione.

 

Art. 1 - Quadro di riferimento

 

Con lentrata in vigore della nuova legge n. 189/2002 (cd. Bossi-Fini), che modifica il T.U. in materia di immigrazione (D. L.vo n. 286/98), sono state introdotte nuove norme sulle modalit di ingresso e soggiorno in Italia da parte dei cittadini extracomunitari. Si fa riferimento, in particolare, al contratto di soggiorno per lavoro e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari privi dellapposito permesso di soggiorno, di cui allart. 33 della medesima legge e di cui allart. 1 del D.L. n.195/2002, convertito nella L n. 222/2002. I destinatari delle suddette disposizioni sono i cittadini extracomunitari regolari che, una volta inseriti nel mercato del lavoro, hanno la necessit di integrarsi nella nostra societ, avendo cognizione dei propri diritti e doveri e, pi specificamente, delle condizioni di accessibilit ai servizi pubblici. La diffusione di informazioni che riguardano il cittadino immigrato consente di facilitare i processi di integrazione degli immigrati nel tessuto sociale, produttivo, nel sistema educativo, sanitario e nei servizi in genere attraverso un maggiore impegno da parte delle istituzioni. A tal fine e in linea con quanto espresso nel Documento programmatico per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dellimmigrazione degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui al D.P.R. 30.03.2001, questa Direzione generale intende promuovere una serie di azioni che possano sviluppare la cultura dellintegrazione. La figura del mediatore culturale svolge, in tale ambito, un ruolo importante allo scopo di ridurre le distanze fra le istituzioni del Paese ospitante e la popolazione immigrata, interagendo con essi. Lobiettivo facilitare laccesso della popolazione immigrata ai servizi, favorire il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e gli stranieri presenti nel territorio italiano, promuovere la comprensione della cultura e della normativa italiana e contestualmente rafforzare, mediante il ricorso alla figura del mediatore culturale e la diffusione di informazioni, la conoscenza dei diritti civili, dei doveri dei cittadini e delle norme che regolano la disciplina in materia di immigrazione, sviluppando una adeguata attivit di servizi specifici di accoglienza ed eliminando qualunque ostacolo e forma di discriminazione.

 

Art. 2 Oggetto del servizio

 

Loggetto del presente capitolato concerne lespletamento del servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti in materia di immigrazione dalle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dellart. 34, comma 1, della legge n. 189/2002 (anche in vista del costituendo Sportello unico per limmigrazione).

Il soggetto aggiudicatario dovr impiegare complessivamente n. 30 mediatori culturali che presteranno la propria funzione presso le Direzioni provinciali del lavoro, indicate dallAmministrazione procedente allo scopo di informare e rispondere alle esigenze dellutenza immigrata. Ogni mediatore culturale sar impiegato per 36 ore settimanali per la durata di 9 mesi.

Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovr provvedere allelaborazione, alla produzione e alla diffusione di materiale informativo, presso tutte le Direzioni provinciali del lavoro, sui contenuti della disciplina in materia di immigrazione, di fonte primaria e secondaria (leggi, decreti, circolari, direttive, ecc.), sui diritti e sui doveri dei cittadini, sulle procedure, sui luoghi, sulle modalit per ottenere documenti personali o per avere accesso ad una serie di servizi, quali ad esempio lapertura di un conto corrente, laccensione di un mutuo, il rilascio della carta di identit e del codice fiscale, la registrazione di un contratto di locazione, liscrizione al servizio sanitario nazionale. Il suddetto materiale informativo dovr essere realizzato su supporto cartaceo (opuscoli, brochure, volantini, ecc.). I testi, redatti in lingua (albanese, arabo, cinese, croato, francese, inglese, italiano, polacco, rumeno, russo, serbo, spagnolo) dovranno contenere tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi afferenti laccesso ai servizi, con specifico riferimento al contratto di soggiorno per lavoro e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Si prevede, infine, lallestimento e la gestione tecnica di uno stand per la partecipazione a max 2 manifestazioni fieristiche nazionali, indicate dallAmministrazione appaltante, in occasione delle quali procedere ad una presentazione pubblica del progetto.

Il servizio dovr essere reso dallaggiudicatario in stretto raccordo con lamministrazione appaltante, nellosservanza delle direttive da questultima indicate.

Il soggetto aggiudicatario sar responsabile delle attivit svolte dal suddetto personale, garantendo il loro coordinamento e costituir il referente per lAmministrazione aggiudicatrice in relazione agli adempimenti riferiti alle attivit previste nellofferta.

 

Art. 3 Gruppo di lavoro

La composizione del gruppo di lavoro deve essere coerente con le esigenze espresse nel presente capitolato. A pena di esclusione, nel gruppo di lavoro dovr essere assicurata la presenza di professionalit idonee a garantire allamministrazione procedente lelevata qualit del servizio oggetto del presente capitolato. A tal fine, il gruppo di lavoro dovr essere composto da :

-                un coordinatore ;

-                n. 30 mediatori culturali, non necessariamente stranieri. Tali mediatori, dovranno possedere i seguenti requisiti:

1)    padronanza della lingua straniera parlata e scritta di almeno due tra le seguenti lingue: albanese, arabo, cinese, croato, francese, inglese, italiano, polacco, rumeno, russo, serbo, spagnolo;

2)    conoscenza della normativa sullimmigrazione;

3)    conoscenza dei procedimenti amministrativi;

4)    inserimento nel Paese daccoglienza, con riferimento anche agli aspetti culturali pi rilevanti e predominanti;

5)    conoscenza dei principali sistemi informatici;

6)    capacit relazionali con il pubblico.

Il proponente dovr garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara rimanga invariata, in caso di aggiudicazione dellappalto, per tutta la durata del servizio di cui al successivo art.6. Il gruppo di lavoro non potr essere modificato n nel numero complessivo, n nelle qualifiche professionali indicate, se non previa autorizzazione dellAmministrazione appaltante in presenza di giustificate cause.

Il soggetto proponente dovr presentare i curricula vitae del gruppo di lavoro ed in particolare, dovr garantire che i 30 mediatori culturali possiedano i requisiti di cui al presente articolo.

 

Art. 4 Corrispettivo economico

Il costo massimo complessivo del servizio non potr superare 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomilaeuro/00), IVA esclusa, cos come previsto nel bando di gara. Le offerte economiche dovranno, pertanto, dettagliare chiaramente le singole voci di costo.

Limporto offerto dallaggiudicatario uguale o inferiore al corrispettivo a base dasta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento rester invariato per tutta la durata del servizio.

 

Art. 5 Modalit di pagamento

I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza trimestrale posticipata, dietro presentazione di regolare fattura, previa attestazione, da parte del funzionario incaricato dallamministrazione aggiudicatrice, della regolare esecuzione del servizio. La predetta fattura dovr essere accompagnata da una relazione sulle attivit svolte nel periodo di riferimento, che dovranno essere consuntivate in apposito documento di stato avanzamento lavori (SAL), recante limpegno in giorni/persona per figura professionale, distintamente per ogni intervento, le attivit realizzate e ogni altra specifica relativa alle forniture eseguite ed ai servizi resi. Alla scadenza del termine finale di durata del servizio di cui al successivo art.6, laggiudicatario dovr presentare, unitamente alla fattura relativa al saldo del corrispettivo, una relazione finale siano evidenziati gli obiettivi conseguiti, lefficacia e limpatto sociale delle azioni realizzate.

Art. 6 durata del servizio

Le attivit oggetto di appalto avranno la durata di nove mesi a decorrere dalla comunicazione dellavvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del contratto.

L'amministrazione si riserva la facolt di avvalersi del disposto dell'art. 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 157/95 e di procedere, quindi, allaffidamento di servizi analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario per una durata non superiore a sei mesi e per un importo non superiore ad un terzo dellimporto presente bando.

 

Art. 7 Propriet dei prodotti, degli elaborati e dei dati

Tutti i prodotti realizzati, inclusi i dati, gli elaborati, la documentazione, i flussi procedurali e organizzativi sono di propriet esclusiva dellAmministrazione appaltante.

 

Art. 8 Condizioni minime di ammissibilit

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le associazioni e gli enti che risultano iscritti, alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E., alla prima sezione del registro di cui agli artt. 52 e ss. del D.P.R. 31.8.1999, n.394.

I soggetti proponenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

 

a)     copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

 

b)    dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000), dal legale rappresentante in ordine alliscrizione dellente alla prima sezione del registro di cui agli artt. 52 e ss. del D.P.R. 31.8.1999, n.394;

 

c)     idonee referenze bancarie rilasciate da primario istituto di credito attestanti la capacit finanziaria ed economica;

 

d)    autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneit dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente appalto;

 

e)     dichiarazione del legale rappresentante circa linsussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui allart.10 della L. 31.5.1965, n.575, corredata da un elenco contente le generalit complete dei componenti dei succitati organi;

 

f)     dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per gli enti non residenti in Italia, attestante che la concorrente non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 29 della Direttiva 92/50/CEE e dall'art. 12 del D.L.vo n. 157/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

g)     in caso di raggruppamento di prestatori di servizi non ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti dei singoli prestatori associati dalla quale risulti lintenzione di costituirsi in associazione temporanea di imprese, ai sensi dellart.11 del D.L.vo 157/95, e successive modificazioni ed integrazioni, nonch lindicazione dellente capogruppo;

 

h)    dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia, attestante il fatturato globale (o comunque il corrispondente dato di bilancio, nel caso di ente non soggetto a fatturazione) del proponente negli esercizi 2000-2001-2002. Tale fatturato a pena di esclusione non dovr essere inferiore, per il triennio considerato, ad 900.000,00 (novecentomilaeuro/00). Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi il soggetto mandatario dovr attestare un fatturato globale nella misura almeno del 50% rispetto al fatturato complessivo di tutti i componenti il raggruppamento;

 

i)      dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per gli enti non residenti in Italia, attestante che il soggetto proponente ha avuto affidati (da parte di pubbliche amministrazioni) ed eseguiti, nel triennio precedente (2000-2001-2002) servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore ad 600.000,00 (seicentomilaeuro/00). In tale dichiarazione dovranno essere evidenziati, per ciascun servizio prestato, i seguenti elementi: pubblica amministrazione committente, oggetto e data dellaffidamento, periodo di esecuzione;

 

j)      documento attestante lavvenuto deposito della cauzione provvisoria, pari al 5% dell'importo base di cui al precedente art.4, al netto di IVA, da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa che dovr coprire il periodo di validit dellofferta di cui al successivo art. 11 e prevedere espressamente il beneficio della preventiva escussione;

 

k)    attestazione sulla composizione della struttura organizzativa e operativa del proponente.

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) e), f) e k) dovr essere presentata da ogni componente il raggruppamento.

I limiti di ammissibilit di cui ai punti h) ed i) verranno valutati con riferimento al raggruppamento nel suo complesso e sono tenuti a presentare le dichiarazioni relative solo quei componenti il raggruppamento che concorrono al raggiungimento di detti limiti.

La documentazione di cui al punto j) deve essere fornita solo dallente capofila del raggruppamento.

Ogni proponente e ogni raggruppamento potr presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino pi offerte presentate dal medesima soggetto, da s solo o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

 

Art. 9 Modalit di presentazione dellofferta

Lofferta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena lesclusione, entro il termine previsto nel bando di gara ed esclusivamente allindirizzo indicato nel bando stesso.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite prima.

Lofferta dovr pervenire in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante allesterno, oltre allintestazione del mittente e dellamministrazione appaltante, la dicitura Affidamento di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti dalle Direzioni provinciali del lavoro in materia di immigrazione.

 

Il plico di cui al precedente capoverso dovr contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi, recanti lintestazione del mittente e dell Amministrazione appaltante, e la dicitura rispettivamente:

I contenuti delle predette buste sono i seguenti:

Busta A Documentazione

La Busta A, riportante la dicitura Busta A Documentazione, deve contenere la documentazione prevista, a pena di esclusione, allart. 8 del presente capitolato.

Busta B Offerta tecnica

La Busta B, riportante la dicitura Busta B Offerta tecnica, deve contenere:

1.     Il progetto tecnico con la descrizione delle attivit previste ed il dettaglio di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, delle caratteristiche dei prodotti e delle modalit di erogazione dei servizi richiesti, degli aspetti organizzativi e temporali e di ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dellofferta.

Inoltre, il progetto deve riportare in forma tabellare il totale delle giornate di lavoro offerte con lindicazione dei profili professionali delle risorse interessate; in caso di costituendo raggruppamento la ripartizione del lavoro che ciascun componente sar chiamato a svolgere.
Infine, nel progetto devono essere altres indicati gli eventuali servizi che si intendono subappaltare.

 

Il progetto deve essere siglato in ogni pagina e sottoscritto all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli prestatori.

 

2.     Un documento contenente: il nome, la qualifica professionale del coordinatore, sottoscritto dall'interessato e i nomi, le qualifiche professionali delle figure professionali coinvolte nellattuazione della proposta, sottoscritti dagli interessati, con allegati i relativi curricula.

 

 

Sono escluse dalla gara le offerte presentate per una sola parte degli interventi richiesti.

Busta C Offerta economica

La Busta C, riportante la dicitura Busta C Offerta economica, deve contenere:

 

1.     il prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto dellIVA;

 

2.     lindicazione analitica dei prezzi offerti, per i servizi descritti nellofferta tecnica, evidenziando, ove necessario, per ciascun servizio:

 

-       le tipologie di professionalit impiegate;

 

-       il numero di giornate di impegno per ciascuna figura professionale;

 

-       i prezzi unitari delle figure professionali offerte.

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, devono essere specificate, altres, le quote parti di competenza di ciascun componente.

L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli partecipanti al raggruppamento .

 

Art. 10 Criteri di aggiudicazione

La valutazione delle proposte ammesse, verr affidata ad una commissione di esperti nominata dallAmministrazione appaltante.

Laggiudicazione verr effettuata ai sensi dellart. 23, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 157 ed in base ai parametri della seguente tabella:

 

A Qualit complessiva dellofferta tecnica

Punti 50

B Esperienza del Gruppo di Lavoro del soggetto proponente

Punti 30

C Prezzo complessivo

Punti 20

 

 

Ai fini dellattribuzione del punteggio riferito al prezzo complessivo richiesto sar applicata la seguente formula:

Pa = (Pb/P)*Pm

Pa il punteggio assegnato ad ogni offerta economica

Pb il prezzo dellofferta pi bassa

P il prezzo dellofferta in esame

Pm il massimo punteggio pari a 20.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

 

Art. 11 Validit dellofferta

Lofferta valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dellofferta della presente gara.

 

Art. 12 - Subappalto

Ai sensi dellart. 18 del D.L.vo 157/95, e successive modificazioni ed integrazioni, consentito laffidamento in subappalto a terzi (ivi compresi i soggetti non iscritti al Registro di cui allart. 52 del D.P.R. 31.8.1999, n.394), limitatamente alla elaborazione, produzione e diffusione del materiale informativo e/o allallestimento di uno stand per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, di cui allart. 2 del presente capitolato e conformemente alle condizioni disposte dallart. 18, comma 3, della legge n. 55 del 1990.

 

Art. 13 Norme sulla riservatezza

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dallAmministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dellaggiudicatario, garantendone lassoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Con linvio delle offerte, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

Laffidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e organismi responsabili dei programmi, sulle attivit oggetto della prestazione e sui risultati della valutazione.

 

Art. 14 Comunicazioni relative allappalto

Qualsiasi comunicazione relativa al presente appalto deve essere effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata via fax al seguente indirizzo, citando nella comunicazione il seguente riferimento: Affidamento di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti dalle Direzioni provinciali del lavoro in materia di immigrazione

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER LIMMIGRAZIONE -

VIA FORNOVO, 8 PALAZZINA A - 00192 ROMA

TEL. 06/36754780

FAX: 06/36754769

 

Art. 15 Foro competente

Per tutte le controversie giudiziali ed extragiudiziali che dovessero insorgere in relazione al contratto, non risolvibili previo tentativo di componimento bonario, il Foro competente sar quello di Roma.

 

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