1. Premessa.
Il
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre
2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, in
attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1 del D.L. 9 settembre 2002 n. 195, convertito in
Legge 9 ottobre 2002 n. 222, disciplina la regolarizzazione dei periodi
antecedenti ai tre mesi della legalizzazione degli extracomunitari, di cui
al medesimo comma 1 dell’art. 1 del citato Decreto Legge.
Con circolari n. 161 del 25 ottobre
2002 e n. 169 del 14 novembre
2002 sono state fornite alle aziende agricole le prime
disposizioni in merito alla legalizzazione dei lavoratori extracomunitari
nonché alle modalità di pagamento dei contributi correnti.
Con
la presente vengono fornite le precisazioni per l’accesso all’ulteriore
periodo regolarizzabile.
2. Agevolazioni :art. 3
del D. M. del 28 ottobre 2002.
I datori di lavoro interessati devono versare, previa
domanda, all’INPS, i contributi previdenziali per le gestioni
pensionistiche ( aliquota dovuta per il fondo pensioni lavoratori
dipendenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore e quota base)
secondo le disposizioni all’epoca vigenti.
Il pagamento dei contributi
può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente entro il 16 di
ciascun mese.
Al riguardo l’art. 3
recita, altresì, che sono dovuti “…. i relativi interessi ….. per i periodi
antecedenti i tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 1, in unica
soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:
a) fino
a ventiquattro mesi degli interessi legali;
b) fino
a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal
venticinquesimo mese.”
3. Soggetti e periodi regolarizzabili.
Come
si evince dal disposto dell’art. 3 in argomento la norma è posta a tutela
dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori occupati per i periodi
antecedenti al 10 giugno 2002 e per i quali i datori di lavoro abbiano
versato entro l’11 novembre 2002 il contributo forfetario di 700 € e per i
periodi per i quali non è ancora
intervenuta la prescrizione quinquennale calcolata alla data di
presentazione della originaria domanda di regolarizzazione.
La
regolarizzazione dei periodi non prescritti è subordinata alla stipula del
contratto di soggiorno così come previsto dall’ art. 5 bis del T.U. n.
286/1998 modificato dall’art. 33 della legge 189/2002.
4. Adempimenti delle aziende.
Le
aziende interessate alla regolarizzazione dei periodi pregressi per i
lavoratori extracomunitari legalizzati devono presentare apposita domanda,
utilizzando il modello di
regolarizzazione allegato alla circolare e sottoscrivere l’opzione
relativa alle modalità di pagamento cui intendono aderire .
Alla domanda devono essere allegati i modelli di dichiarazione trimestrale
con l’indicazione di tutti gli elementi utili al calcolo contributivo ed
all’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori.
Il
modello di dichiarazione da utilizzare è il Dmag- unico anche per i
trimestri per i quali non era ancora in uso.
Come
chiarito al successivo punto 5, sarà cura delle Sedi provvedere al calcolo
dei contributi dovuti che dovranno, quindi, essere versati, con il consueto
modello F24, in unica soluzione ovvero in rate mensili secondo le
indicazioni contenute nel provvedimento di accoglimento della domanda di
regolarizzazione.
L’inosservanza
delle obbligazioni assunte determinerà l’iscrizione a ruolo dei contributi
e relativi oneri accessori, nonché la riscossione a mezzo concessionario.
5. Adempimenti delle Sedi.
Le
Sedi dopo aver valutato attentamente le domande provvederanno a determinare
il calcolo contributivo per trimestre di competenza e
relativi interessi legali
calcolati al tasso vigente alla data della domanda per il periodo che va
dalla naturale scadenza del debito contributivo alla data del versamento
per i pagamenti effettuati in unica soluzione.
Per i
pagamenti rateali in ventiquattro o trentasei mesi l’insieme dei contributi
ed interessi calcolati dovrà essere moltiplicato per i coefficienti
indicati negli allegati alla circolare n. 115 del 30 giugno
2003.
Si fa
riserva di fornire alle Sedi la procedura per la gestione dei carichi
contributivi e della notifica al contribuente dei dati da esporre sul
modello F24 di pagamento.
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TOMASSINI
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