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Circolare numero 182 del 1-12-2003.htm

  
Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2002  emanato in applicazione dell’art.1 del D.L.  9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione  del  lavoro irregolare reso dagli extracomunitari.   

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Progetto per la Gestione, lo Sviluppo

e il Coordinamento dell’Area Agricola

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 1 Dicembre 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  182

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 ottobre 2002  emanato in applicazione dell’art.1 del D.L.  9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione  del  lavoro irregolare reso dagli extracomunitari.

 

SOMMARIO:

  1.   Premessa.
  2. Agevolazioni: Art. 3 del D.M. del 28 ottobre 2002.
  3. Soggetti beneficiari e periodi regolarizzabili.
  4. Adempimenti delle Aziende.
  5. Adempimenti delle Sedi.

 

 

 

 

 

1. Premessa.

 

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2003, in attuazione a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1 del D.L.   9 settembre 2002 n. 195, convertito in Legge 9 ottobre 2002 n. 222, disciplina la regolarizzazione dei periodi antecedenti ai tre mesi della legalizzazione degli extracomunitari, di cui al medesimo comma 1 dell’art. 1 del citato Decreto Legge.

Con  circolari n. 161 del 25 ottobre 2002  e n. 169 del 14 novembre 2002  sono state fornite  alle aziende agricole le prime disposizioni in merito alla legalizzazione dei lavoratori extracomunitari nonché alle modalità di pagamento dei contributi correnti.

Con la presente vengono fornite le precisazioni per l’accesso all’ulteriore periodo regolarizzabile.

 

 

2. Agevolazioni :art. 3 del D. M. del 28 ottobre 2002.

 

I datori di lavoro  interessati devono versare, previa domanda, all’INPS, i contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche ( aliquota dovuta per il fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore e quota base) secondo le disposizioni all’epoca vigenti.

Il pagamento dei contributi può essere effettuato in unica soluzione o ratealmente entro il 16 di ciascun mese.

Al riguardo l’art. 3 recita, altresì, che sono dovuti “…. i relativi interessi ….. per i periodi antecedenti i tre mesi di cui al medesimo comma 1 dell’art. 1, in unica soluzione ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a)      fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b)      fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.”

 

 

3. Soggetti e periodi regolarizzabili.

 

Come si evince dal disposto dell’art. 3 in argomento la norma è posta a tutela dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori occupati per i periodi antecedenti al 10 giugno 2002 e per i quali i datori di lavoro abbiano versato entro l’11 novembre 2002 il contributo forfetario di 700 € e per i periodi  per i quali non è ancora intervenuta la prescrizione quinquennale calcolata alla data di presentazione della originaria domanda di regolarizzazione.

La regolarizzazione dei periodi non prescritti è subordinata alla stipula del contratto di soggiorno così come previsto dall’ art. 5 bis del T.U. n. 286/1998 modificato dall’art. 33 della legge 189/2002.

 

 

4. Adempimenti delle aziende.

 

Le aziende interessate alla regolarizzazione dei periodi pregressi per i lavoratori extracomunitari legalizzati devono presentare apposita domanda, utilizzando il modello di  regolarizzazione allegato alla circolare e sottoscrivere l’opzione relativa alle modalità di pagamento cui intendono aderire .

Alla  domanda devono essere allegati  i modelli di dichiarazione trimestrale con l’indicazione di tutti gli elementi utili al calcolo contributivo ed all’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori.

Il modello di dichiarazione da utilizzare è il Dmag- unico anche per i trimestri per i quali non era ancora in uso.

Come chiarito al successivo punto 5, sarà cura delle Sedi provvedere al calcolo dei contributi dovuti che dovranno, quindi, essere versati, con il consueto modello F24, in unica soluzione ovvero in rate mensili secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di accoglimento della domanda di regolarizzazione. 

L’inosservanza delle obbligazioni assunte determinerà l’iscrizione a ruolo dei contributi e relativi  oneri accessori,  nonché la riscossione  a mezzo concessionario.

 

 

5. Adempimenti delle Sedi.

 

Le Sedi dopo aver valutato attentamente le domande provvederanno a determinare il calcolo contributivo per trimestre di competenza  e  relativi  interessi legali calcolati al tasso vigente alla data della domanda per il periodo che va dalla naturale scadenza del debito contributivo alla data del versamento per i pagamenti effettuati in unica soluzione.

Per i pagamenti rateali in ventiquattro o trentasei mesi l’insieme dei contributi ed interessi calcolati dovrà essere moltiplicato per i coefficienti indicati negli allegati alla circolare n. 115 del 30 giugno 2003.

Si fa riserva di fornire alle Sedi la procedura per la gestione dei carichi contributivi e della notifica al contribuente dei dati da esporre sul modello F24 di pagamento.

.

 

                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE F.F.

                                                                                                        TOMASSINI

                                   

   

 

Allegato N.1