Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono
sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
Vista la legge 1¡ marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato A;
Visto il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non
possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva
2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito
denominato Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende
per:
a) "protezione
temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei
casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati
provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono
rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle
persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema
d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) "Convenzione di
Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati":
i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro
Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta
all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni
sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della
situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A
della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di
conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a
rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o
siano state vittime di siffatte violazioni;
d) "afflusso
massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero
considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona
geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia
agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;
e) "rifugiati":
i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione
di Ginevra;
f) "minori non
accompagnati": i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o
gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio
nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finche' non ne assuma
effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori
che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il
ricongiungimento": un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea
che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi
familiari;
h) "decisione del
Consiglio europeo": la decisione del Consiglio presa ai sensi degli
articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta
l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la
sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite,
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione
temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con
decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE
per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una
sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di
disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo
italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla
scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per
effetto di decisione del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza
della protezione temporanea;
b) le categorie di
sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita'
ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;
d) le procedure, con le
relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli
eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il
rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di
soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli
eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali
degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto
nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto
disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;
f) il punto di contatto
nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e
dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;
g) le misure
assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di
volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure
mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori
alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione
professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono
stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori
non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi
forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
h) gli interventi, anche
con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o
intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi
necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli
relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati
membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da
attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una
persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non
accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi
dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per
ritenere che abbiano commesso:
a) un crimine contro la
pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita' cosi' come definiti
dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a
tali crimini, cosi' come recepiti dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di
natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima
dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della
gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui andrebbe
incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di
particolare crudelta', anche se attuate con finalita' politica, sono
considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai
principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di
protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza
passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina
dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori
da impiegare in attivita' illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza
pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla
protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento
personale dell'interessato e sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di
protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei
confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del
presente decreto puo' essere richiesto per:
a) il coniuge non
legalmente separato;
b) i figli minori a
carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio,
non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti
a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;
c) i genitori della
persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del
nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato
abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il
ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese
d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi
nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti,
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute;
d) i figli maggiorenni
della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come
parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il
forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del
richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per
ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di
salute che comporti invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti
delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono
essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori
del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
3. Ai familiari ricongiunti e'
rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a
quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato
membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso
degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione
temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento
dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il
riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano
della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e
della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il
riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del
comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di
protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento
dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale
negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il
riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma
1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le
modalita' del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno
goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della
protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che
e' presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo
o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla
protezione temporanea.
2. Le persone che godono della
protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa
con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o
chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare
conforme al modello di cui all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego
della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano
le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi
fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali
si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.
2. I provvedimenti di diniego della
protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze
della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione
dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di
presentazione del ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della
protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro,
ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa
autorizzazione dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non
possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della
protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente
nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio
volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni
od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per
attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignita'
umana;
c) le modalita' per la
temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi
motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di
rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione
temporanea;
d) le modalita' per la
temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi
siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno
scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31
dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal
presente decreto, si applicano le disposizioni del testo
unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.