Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 87
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94
del 23 aprile 2003
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 2001/51/CE del
Consiglio, del 28 maggio 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26
della Convenzione di Schengen del 14 giugno 1985;
Vista la legge 1¡ marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388,
recante ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo
della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo
di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di
applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione,
il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione
della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune
relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti
firmati a Parigi il 27 novembre 1990;
Visto il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3
dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente:
"3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo, e' tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale
disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in
transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di
destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.";
b) all'articolo 12, comma
6, secondo periodo, le parole: "da lire un milione a lire cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 3.500 a euro
5.500".