novità europa –5 dicembre 2003
asgi– ires
piemonte-osservatorio per l'immigrazione in piemonte www.piemonteimmigrazione.it/IPO3.html
Il fatto concerne una cittadina francese residente in Italia, titolare
di una “maîtrise en droit”
rilasciata in Francia nel 1996 ma non del “certificat d’aptitude à la
profession d’avocat” e che,
dopo un breve tirocinio presso uno studio legale francese, ha lavorato dal 1998
in uno studio legale a Genova. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Genova nonché il Consiglio Nazionale Forense hanno rigettato la sua richiesta
di iscrizione nell’albo dei praticanti avvocati in quanto la legge italiana che
disciplina la professione di avvocato prevede il possesso della laurea in giurisprudenza
conferita o confermata da un'università italiana e la sig.ra Morgenbesser non
era abilitata in Francia all'esercizio della professione di avvocato. La Corte
di Giustizia precisa innanzi tutto che né la direttiva 98/5, relativa
all’esercizio permanente della professione di avvocato, né la direttiva 89/48,
relativa al riconoscimento dei diplomi d’istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di 3 anni per professioni
regolamentate si applicano alla situazione della sig.ra Morgenbesser, in quanto
la prima riguarda solo gli avvocati completamente qualificati e l’attività di
praticante non può essere qualificata come «professione regolamentata» ai sensi
della direttiva 89/48, separabile da quella della professione di avvocato. Ad essa
si applicano però i principi sanciti nel Trattato in materia di libertà di
stabilimento o di libera circolazione dei lavoratori come interpretati dalla
giurisprudenza. Spetta quindi all’autorità italiana verificare se, e in quale
misura, le conoscenze attestate dal diploma, le qualifiche o l’esperienza
professionale ottenute in un altro Stato membro, unitamente all’esperienza
ottenuta in Italia possano soddisfare – anche parzialmente – le condizioni
richieste per accedere all'attività di praticante. Le autorità competenti dello
Stato ospitante devono quindi valutare se le conoscenze e l'esperienza maturate
in questo Stato possano valere al fine di dimostrare il possesso delle
conoscenze mancanti. Sentenza
Christine
Morgenbesser e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova, 13 novembre 2003, C-313/01.
La Corte di Giustizia ha affermato che il diritto comunitario è violato dal rifiuto di concedere al lavoratore frontaliero di mantenere il diritto alla disoccupazione anche quando si reca in un altro Stato membro per cercare lavoro. Sentenza Commissione c. Paesi Bassi, 3 novembre 2003, C-311/01.
La Commissione ha adottato il Regolamento n. 1560/2003 del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
La Commissione ha
presentato con comunicazione
COM(2003) 664 del 6 novembre 2003 la proposta di Regolamento che stabilisce
l’obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di apporre
sistematicamente timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi
al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e
che modifica a tal fine la Convenzione d’applicazione dell'accordo di Schengen
e il Manuale comune. Tale regolamento è volto a chiarire le disposizioni
sull’apposizione di timbri nei passaporti dei cittadini di Paesi terzi
all’entrata nello spazio Schengen al fine di armonizzare le prassi di ciascun
Paese onde poter determinare il periodo massimo consentito di soggiorno e
definire le conseguenze connesse all’assenza di un timbro.
La Commissione ha
presentato una proposta di Decisione del Consiglio relativa alla creazione sul
web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di
gestione dell’immigrazione degli Stati membri. COM(2003) 727, 25.11.2003. Tale
sistema è volto a sostituire il sistema di allarme rapido (EWS - Early
Warning System) per la
trasmissione di informazioni riguardanti l'immigrazione clandestina e le
organizzazioni criminali di trafficanti. La realizzazione di un sito web sicuro
dovrebbe facilitare la comunicazione che invece non è stata sufficiente con il
precedente sistema. Il sito farà tecnicamente parte dei cosiddetti “gruppi di
interesse” del sistema CIRCA (Communication and Information Resource Centre
Administrator), introdotto
per facilitare gli scambi di informazioni tra Stati membri e istituzioni per
qualsiasi
fine. CIRCA è un
ambiente web che fornisce servizi in linea e uno spazio di lavoro virtuale
comune per gruppi chiusi di utenti.
Il
Consiglio ha adottato la proposta
di Direttiva sullo status dei cittadini di Paesi terzi residenti di lungo
periodo. Lo
scopo della direttiva è di garantire ai cittadini di Paesi terzi che hanno
regolarmente risieduto per 5 anni nel territorio di un Paese membro lo status
di lungo residente al quale sono associati alcuni vantaggi. In particolare la
direttiva consentirà alle persone di muoversi nel rispetto di alcune
circostanze da uno Stato all’altro. Gli Stati devono conformarsi entro due anni
dall’entrata in vigore. Il testo ufficiale sarà pubblicato a breve nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il
Consiglio ha adottato la proposta
di Direttiva sull’assistenza al transito per scopi di allontanamento via
aerea. L’oggetto della direttiva è di creare delle regole volte a facilitare il
transito delle persone soggette all’allontanamento in un aeroporto di uno Stato
membro diverso da quello che ha adottato ed eseguito la decisione di
allontanamento. Il testo ufficiale sarà pubblicato a breve nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea.
Il
Consiglio ha adottato una Decisione sulla firma dell’accordo di riammissione
tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (10642/03).
Il Regno Unito è
parte di questa decisione.
Dopo l’esposizione dell'attuale situazione dei lavori per quanto riguarda i negoziati sugli accordi di riammissione da parte della Commissione, il Consiglio ha sottolineato l’importanza di concludere tali accordi il più presto possibile e di compiere a tal fine ogni sforzo per trovare il modo di facilitare la conclusione positiva dei negoziati. Gli Stati membri si sono dichiarati disposti ad assistere la Commissione. Va notato che la riammissione è un elemento chiave delle relazioni con i paesi terzi nell'intento di controllare i flussi migratori. I Consigli europei di Siviglia, Salonicco e Bruxelles hanno sottolineato la necessità di accelerare i negoziati sugli accordi di riammissione con i paesi terzi riguardo ai quali la Commissione ha ricevuto un mandato dal Consiglio, al fine di concluderli rapidamente. Dal settembre 2000 al novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare accordi di riammissione comunitari con 11 paesi/entità terzi. Sono stati finora conclusi negoziati con Hong Kong (novembre 2001), Macao (ottobre 2002), Sri Lanka (maggio 2002) e Albania (novembre 2002). Gli accordi con Hong Kong, Macao sono stati formalmente firmati rispettivamente nei mesi di novembre 2002, ottobre 2003 mentre per quello con lo Sri Lanka il Consiglio ha adottato la decisione di firma nella riunione del 25 novembre 2003. Sono attualmente in corso i negoziati per concludere accordi con Marocco, Russia, Pakistan, Ucraina, Algeria, Cina e Turchia.
Il Consiglio ha raggiunto un accordo sulla proposta di Direttiva in oggetto. Scopo della direttiva è rafforzare il quadro legislativo dell’Unione europea al fine di combattere l'immigrazione illegale rilasciando un titolo di soggiorno di durata limitata alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani. Il rilascio del titolo di soggiorno, cui sono connessi taluni benefici, è soggetto a condizioni intese a incoraggiare tali persone a cooperare con le autorità competenti contro coloro sospettati di commettere i reati in questione. Si tratta di uno strumento dalla grandissima importanza giuridica nella lotta contro la tratta di esseri umani e l’immigrazione illegale, che gioverà sia alle vittime che alle autorità competenti degli Stati membri. Per quanto concerne le vittime, se scelgono di cooperare con le autorità competenti, riceveranno adeguata assistenza e un titolo di soggiorno che consentirà loro di soggiornare legalmente sul territorio dello Stato membro in questione nel corso delle procedure pertinenti. La direttiva sarà formalmente adottata una volta sciolte le due riserve d’esame parlamentare ancora esistenti.
Il Comitato misto si è trovato d’accordo sulla proposta di Decisione che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi. La decisione sarà formalmente adottata una volta sciolte le riserve d’esame parlamentare esistenti.
Il Comitato misto ha dato il suo consenso sulla Decisione relativa all’organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento, dal territorio di due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali. Il Consiglio procederà all'adozione in una fase successiva, quando il Parlamento europeo avrà reso il suo parere e le riserve d'esame parlamentare espresse da alcuni Stati membri saranno state sciolte.
Squadre multinazionali ad hoc incaricate dello scambio di informazioni sui terroristi
Il Consiglio ha approvato il progetto operativo denominato “Avvio delle attività delle squadre multinazionali ad hoc incaricate dello scambio delle informazioni sui terroristi”. Esse devono essere formate da specialisti delle autorità incaricate della lotta contro il terrorismo ed avere il compito specifico di avviare le inchieste sui soggetti sospettati di appartenenza ai gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno. Le squadre si avvarranno inoltre dell'intera gamma delle tecniche investigative, nel rispetto del diritto nazionale, a scopo preventivo e pre-giudiziale, finalizzate alla raccolta e allo scambio delle informazioni.
Il Consiglio ha adottato delle
conclusioni sulla proposta COM (2003) 687 del 11.11.2003 della Commissione di
regolamento che costituisce l’Agenzia
per la gestione della cooperazione operativa delle frontiere esterne.
L’agenzia avrà compiti di coordinamento della cooperazione operativa rimanendo la responsabilità della gestione dei controlli in capo agli Stati membri. In particolare i compiti dell’Agenzia saranno di promuovere la cooperazione tra gli Stati; formazione; conduzione di studi ad hoc; assistenza tecnica; nell’ambito delle sue competenze potrò anche facilitare i rapporti di cooperazione con i Paesi terzi. Ulteriori ampliamenti delle competenze potranno essere decisi successivamente. L’Agenzia dovrebbe divenire operativa a partire dal gennaio 2005.
Il Consiglio ha adottato un piano di misure di contrasto dell’immigrazione clandestina via mare. Basato sulla cooperazione con gli Stati terzi dai quali provengono i flussi migratori il programma introduce il concetto di “confine marittimo virtuale” allo scopo di rafforzare i confini degli Stati membri attraverso operazioni congiunte di contrasto dei flussi migratori. Il piano costituisce il risultato concreto delle intenzioni espresse da ultimo dal Consiglio europeo di ottobre 2003.
Il
Consiglio in attesa del parere del Parlamento europeo ha raggiunto un accordo
di massima sulle due proposte relative al modello uniforme di visto e di
permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi. Il Consiglio ha adottato
le conclusioni nelle quali considera tra l’altro che l’attuazione della
proposta sul modello uniforme di visto necessita di un altro strumento
giuridico che crei obblighi e specifici le eccezioni alla raccolta delle
impronte digitali nello spazio apposito del modello uniforme di visto. La
Commissione è stata così invitata a presentare una specifica proposta. La
Commissione sta peraltro per presentare una proposta per l’inserimento di dati
biometrici nei passaporti per la fine dell’anno. Tutte queste misure sono volte
ad assicurare che sia possibile anticipare dal 2007 al 2005 lo scambio dei dati
biometrici.
Il Consiglio del
5-6 novembre aveva esaminato due problemi ancora in sospeso relativi alla
direttiva procedure: la designazione dei paesi terzi sicuri e i casi di
procedure di frontiera. Quanto ai "paesi terzi sicuri" il Consiglio
ha discusso se la designazione dei paesi terzi sicuri debba essere operata
mediante un elenco comune o mediante un meccanismo che consenta agli Stati
membri di procedere ad una designazione nazionale dei paesi terzi sicuri in
base ai criteri stabiliti nella direttiva. Il progetto di direttiva prevede la
possibilità per gli Stati membri di introdurre o mantenere nel diritto interno
il principio dei paesi terzi sicuri, che non sono quelli di cui il richiedente
ha la cittadinanza, bensì quelli in cui il richiedente ha soggiornato o che ha
attraversato prima di arrivare nello Stato membro e dove può aver chiesto
protezione. Quanto alla questione delle procedure di frontiera, il Consiglio ha
preso in esame la possibilità per uno Stato membro di respingere dalle proprie
frontiere o dal proprio territorio i richiedenti asilo entrati nel suo
territorio in modo irregolare o arrivati alle sue frontiere in provenienza da
un paese terzo limitrofo sicuro. Il Consiglio ha deciso, alla luce del
dibattito, di incaricare il Comitato dei Rappresentanti permanenti di
continuare a lavorare alla direttiva per giungere ad un accordo entro il
termine fissato dal Consiglio europeo di Siviglia (fine 2003). Nel Consiglio del 27 novembre 2003 non sono state adottate né
la Direttiva procedure né la Direttiva Qualificazione ma è stato incaricato il
COREPER di continuare l’esame in modo da raggiungere un accordo nella
Presidenza irlandese vale a dire nel primo semestre del 2004.
Il
Consiglio è stato informato dei risultati del seminario: “Towards more
orderly and managed entry in the EU of persons in need of international
protection”
tenutosi a Roma il 13-14 Ottobre 2003. Si tratta del seguito della proposta
britannica in merito a sistemi di asilo più efficienti e più accessibili sulla
quale la Commissione sta elaborando un rapporto per il giugno 2004. Il
seminario si è concentrato sui possibili vantaggi e svantaggi connessi
all’adozione a livello europeo di una procedura di ingresso protetta e
programmi di rimpatrio.
Il Consiglio ha anche esaminato lo stato dei lavori sulla proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi economici. Dal verbale non risulta alcuna specifica considerazione del Consiglio sul punto né alcun accenno a quale punto sia effettivamente lo stato dei lavori.
Il Consiglio è stato informato dei risultati della Conferenza sul dialogo interreligioso organizzata dalla Presidenza a Roma il 30 e 31 ottobre 2003. I Ministri hanno preso visione della Carta sul dialogo interreligioso messa a punto dalla Presidenza in seguito alla Conferenza sulla quale solo due delegazioni hanno espresso riserve ma che il Ministro Pisanu auspica sia adottata dal Consiglio europeo.
Il
Consiglio ha adottato un progetto di conclusioni sulla cooperazione bilaterale
nel settore dei controlli alle persone nelle frontiere comuni di alcuni Stati
membri dell’UE dopo l’allargamento. Dopo l’allargamento dell’Unione europea i nuovi Stati membri
applicheranno le disposizioni dell’acquis di Schengen relative
all’effettuazione di controlli alle frontiere esterne non solo alle nuove
frontiere della Comunità, ma anche, per un periodo transitorio, alle rispettive
frontiere comuni con altri Stati membri. Nel periodo transitorio verranno adottate
su base bilaterale e nell’ambito della pertinente normativa comunitaria
procedure che prevedano controlli congiunti sulle persone da effettuare, da
parte delle competenti autorità di frontiera degli Stati membri interessati, in
un’unica postazione alle frontiere terrestri comuni, in entrata e in uscita dai
rispettivi territori.
Nell’ambito
dell’incontro dei Ministri competenti nelle materie di giustizia e affari
interni di EU e Balcani occidentali sono state adottate delle conclusioni
congiunte riguardanti anche la cooperazione in materia di immigrazione e la
gestione delle frontiere. Con esse i Ministri hanno ribadito il loro impegno a
coordinare le azioni materia ed hanno evidenziato il successo della conclusione
dei negoziati sull’accordo di riammissione con l’Albania. In particolare la
cooperazione sarà incentrata nella gestione delle frontiere e nel contrasto
all’immigrazione clandestina grazie alla rete di ufficiali di collegamento uno
dei risultati concreti della cooperazione tra UE e Balcani occidentali.
Il
Consiglio ha adottato formalmente il Regolamento sulla giurisdizione e il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia di matrimonio e
responsabilità parentale destinata a sostituire il regolamento n. 1347/2000.
Il Consiglio (p. 12) ha adottato le conclusioni in materia di Immigrazione, integrazione e occupazione sottolineando l’importanza di dibattere il tema regolarmente e in modo coordinato al Consiglio Giustizia e affari esterni. Per rafforzare la cooperazione la Commissione presenterà un rapporto annuale sulle politiche di immigrazione. Il contenuto delle conclusioni è il seguente:
"1.Il Consiglio valuta positivamente la Comunicazione della Commissione su immigrazione, integrazione e occupazione presentate dal Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003 e accoglie i pareri del Comitato per l’occupazione e per la protezione sociale come base per i lavori futuri sul tema; mentre rispetta le competenze degli Stati membri il Consiglio riconosce l’importanza di discutere di questi temi regolarmente e considera che il lavoro dovrebbe essere coordinato con quello del Consiglio Giustizia e affari interni. Nel quadro dell’attuazione della strategia europea per l’occupazione e gli obiettivi di inclusione sociale, il Rapporto congiunto sull’occupazione e quello sull’inclusione sociale dovrebbero essere gli strumenti essenziali per definire i progressi. Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di presentare un rapporto sulle politiche europee come strumento rafforzamento della cooperazione
Il Consiglio (p. I) ha adottato all’unanimità una posizione comune relativa alla seconda fase del programma DAPHNE II (2004-2008) volto a prevenire e combattere la violenza nei confronti di donne e bambini. Il programma potrà contare su un budget di 50 milioni di Euro per 5 anni dei quali 29 milioni per il periodo fino al 31 dicembre 2006.
I Ministri dell’interno di Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna e
Italia, il cosiddetto G5, si
sono riuniti il 19 e 20 ottobre in Francia discutendo tra l’altro di
immigrazione. Un punto di accordo è stato quello di inserire dati
biometrici nei visti Schengen. Il ministro dell’interno Nicolas Sarkozv ha
annunciato che i capi delle polizie di frontiera dei cinque si riuniranno una
volta ogni tre mesi per scambiarsi informazioni operative sulle filiere cinese,
dell’Europa dell’Est e africane. Il Ministro Spagnolo Angel Acebes ha affermato
che verrà designato un leader del gruppo per negoziare accordi di riammissione
nei Paesi di origine e transito. Hanno anche confermato di continuare nella
lotta congiunta al terrorismo continuando a cambiare le liste delle persone che
sono passate dai campi di trattenimento in certi Paesi come la Cecenia. David
Blunkett e Nicolas Sarkozy hanno deciso di rivedersi il 23 novembre per
fare il punto sulla pressione migratoria dalla Francia alla Gran Bretagna.
Martedì 28 ottobre, l’Assemblea nazionale ha definitivamente approvato il
progetto di legge sulla disciplina dell’immigrazione e il soggiorno degli
stranieri in Francia. La legge prevede la rilevazione delle impronte
digitali agli stranieri che richiedano il visto, sopprime il sistema della
doppia pena, modifica le condizioni d’accoglienza nei centri di detenzione e
reprime i matrimoni bianchi e forzati.