Il Giudice Onorario del Tribunale di Pisa , sciogliendo la riserva che precede, ha emesso il seguente provvedimento.

 

1-    Con ricorso ritualmente depositato, il sig.---, impugnava il decreto Cat. A11-Imm. 2003 Ð 168, in data 11.07.03, notificato in pari data con il quale, il prefetto di Pisa ha disposto lÕespulsione immediata del ricorrente dal territorio dello Stato disponendo lÕaccompagnamento dello stesso alla frontiera a mezzo forza pubblica .

 

In particolare, con lÕatto introduttivo il ricorrente assumeva lÕillegittimitaÕ costituzionale dellÕart.1, comma 8, lett.a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione allÕart. 3 della Costituzione nella parte in cui definisce in maniera identica situazioni soggettive radicalmente diverse.

 

AllÕudienza camerale, sulle conclusioni delle parti, il ricorso veniva assunto in decisione.

 

2-    La presente controversia riguarda la legittimitaÕ del provvedimento prefettizio con il quale, conclusa la procedura prevista dallÕart.1 del D.L. n. 195/2002, convertito con modifiche dalla legge  n.222/2002, respinta in data 3.7.2002 lÕistanza di regolarizzazione del sig. ---, eÕ stata disposta lÕespulsione del medesimo dal territorio dello Stato.

In primo luogo, si rileva il giudicante che essendo il provvedimento impugnato consequenziale al precedente decreto  con il quale eÕ stata respinta lÕistanza di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro, deve ritenersi ammissibile, seppur in via incidentale, il sindacato dellÕatto presupposto ai fini dellÕeventuale disapplicazione ai sensi dellÕallegato E della legge 20.3.1865 n. 2248.

 

Al riguardo, eÕ noto che la disapplicazione dellÕatto amministrativo presuppone che il giudice ordinario svolga una duplice indagine diretta, in primo luogo, ad accertarne la rilevanza rispetto allÕoggetto dedotto in giudizio, in secondo luogo, ove rilevante, la legittimitaÕ.

 

Nella fattispecie, pertanto, poicheÕ il decreto con il quale il Prefetto i Pisa ha respinto lÕistanza di regolarizzazione del ricorrente si pone come antecedente logico del successivo provvedimento di espulsione ad esso conseguente, la questione di legittimitaÕ del primo viene a prospettarsi come pregiudiziale rendendo con cioÕ ammissibile lÕesame dello stesso e la sua eventuale disapplicazione.

 

CioÕ premesso, lÕimpugnato decreto  - cosiÕ come lÕatto presupposto- costituisce mera applicazione della disposizione contenuta nellÕart.1, comma 8, lett. A) della legge 9.10.2002 n.2002 che esclude dalla regolarizzazione i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali non possa essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione giaÕ emesso nei loro confronti qualora sia stato disposto lÕaccompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.

 

3-    Assume il ricorrente che la richiamata fonte normativa, la quale prevede  che Ò .. le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano circostanze obiettive riguardanti lÕinserimento sociale; la revoca  Énon puoÕ essere in  ogni caso disposta nellÕipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposoÉovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante  accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblicaÓ, suscita dubbi di legittimitaÕ costituzionale in relazione allÕrt. 3 della Costituzione  che vieta al legislatore di trattare in modo uguale situazioni diverse imponendo, altresiÕ, la ragionevolezza delle scelte legislative.

PiuÕ in particolare, il sig. ---, richiamando lÕordinanza del TAR Puglia, Sez. I, 31.3.2003 n.251, sostiene la violazione del principio di uguaglianza nella misura in cui lÕart. 1 comma 8, lett.a) della Legge n.222/2002, precludendo la possibilitaÕ di attribuire rilievo allÕesistenza di circostanze obiettive attestanti lÕavvenuto inserimento sociale dello straniero, equipara semplicisticamente la posizione dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o percheÕ ritenuto socialmente pericoloso, con quella di lavoratore extracomunitario che si sia semplicemente trattenuto sul territorio dello Stato oltre il termine di 15 giorni fissato nellÕintimazione o, sia entrato clandestinamente nel territorio italiano privo di valido documento di identitaÕ, non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo pericoloso per la sicurezza pubblica.

 

In effetti, il richiamato art. 1, comma 8, lett. A) pare integrare di fatto unÕingiustificata disparitaÕ di trattamento tra soggetti che sono stati destinatari, seppur con differenti modalitaÕ, di un provvedimento di espulsione fondato sul ,medesimo motivo consistente nellÕingresso e soggiorno clandestino in Italia.

 

Nella fattispecie, il ricorrente eÕ stato espulso con accompagnamento alla frontiera per essere entrato ed avere soggiornato clandestinamente nel territorio dello stato non avendo adempiuto spontaneamente allÕintimazione contenuta nel provvedimento di espulsione ; la situazione soggettiva del sig ---, pertanto non puoÕ considerarsi diversa da quella del lavoratore che, destinatario di un provvedimento di espulsione, eÕ riuscito a presentare la domanda di regolarizzazione ÒevitandoÓ i controlli delle autoritaÕ di P.S.

Ne consegue che escludere per legge dalla regolarizzazione i cittadini extracomunitari che si trovano nella condizione del ricorrente, senza rendersi in alcun modo pericolosi per la sicurezza pubblica e senza riportare condanne penali, e non invece coloro che, pur avendo subito un provvedimento di espulsione sostanzialmente per mere circostanze casuali, appare lesivo del principio di paritaÕ di trattamento contenuto nellÕart. 3 della Costituzione.

 

4-    La sollevata questione di legittimitaÕ costituzionale appare quindi rilevante e non manifestamene  infondata in quanto, gli atti impugnati Ð la cui esecuzione costituisce  un gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche del ricorrente Ð costituiscono mera applicazione della richiamata fonte normativa.

 

In altre parole , ad avviso di questo Giudice, il presente ricorso non puoÕ essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimitaÕ costituzionale, dal momento che lÕimpugnativa dovraÕ essere accolta o respinta a seconda  che la disposizione di cui alla legge n.222/2002 saraÕ o meno dichiarata incostituzionale.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice Ordinario del Tribunale di Pisa, visto lÕart. 23 della legge 11 marzo 1953 n.87, ritenuta  la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimitaÕ costituzionale,accoglie lÕistanza cautelare di sospensione del procedimento iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalitaÕ in parte qua, dellÕart. 1, comma 8, lett. a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione allÕart. 3 della Carta Costituzionale.

Dispone lÕimmediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina che a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa , al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Pisa 22 ottobre 2003