TRIBUNALE DI PISA

Ricorso ex art. 13 comma 8 D.Lgs 286/98 modificato dalla L. 189/2002

Il sottoscritto nato a il 26.11.73 ivi residente, rappresentato e difeso dallAvv. Cinzia Tiziana Pedonese ed elettivamente domiciliato in Cascina (PI) Via Ippolito Nievo n. 21 (Studio Avv. Marco Vasarri)  giusta nomina allegata al presente atto (doc. n. 1),

PREMESSO CHE

-    veniva inoltrata allo Sportello polifunzionale    della Prefettura di Pisa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare dal Sig. titolare della ditta s.a.s (doc. n. 2);

-               in data 11.07.03 la Questura di Pisa notificava al richiedente il provvedimento della Prefettura con il quale si disponeva il rigetto dellistanza a causa di un precedente provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica emesso dal  Prefetto di Lucca il  05.02.99 (doc. n. 3);

-               contestualmente la predetta autorit notificava al Sig. il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emesso dal Prefetto della Provincia di Pisa  (doc. n.4) dando allo stesso immediata esecuzione, tanto premesso

PROPONE RICORSO

avverso suddetto provvedimento per i motivi di seguito esposti.

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IN VIA PRELIMINARE
Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 13 comma 5 bis D. Lgs 286/98, trattandosi di espulsione eseguita con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,  si chiede lesibizione del provvedimento del Tribunale in composizione monocratica attestante lavvenuta convalida del decreto di espulsione entro le quarantotto ore successive alla comunicazione.
In caso contrario si insiste sin dora affinch questo Ill.mo Tribunale dichiari la nullit del decreto di espulsione per difetto di convalida.
IN FATTO

Nellottobre scorso il  titolare della Ditta S.A.S. presentava dinanzi alla Prefettura di Pisa dichiarazione per la legalizzazione del Sig. ai sensi e per gli effetti di cui alla D.L. 195/2002 convertito  in L. 222/02.

Il rapporto di lavoro da quel momento proseguiva ininterrottamente, come dimostrano le buste paga ed il CUD 2003 in atti (doc. n.5), sino al giorno dellespulsione quando agenti della Questura si presentavano presso la sede dellazienda per dare esecuzione al provvedimento prefettizio.

La volont di impiegare il giovane nella propria azienda, nonostante gli avvenimenti del luglio scorso, viene peraltro ribadita oggi dal Sig. nella comunicazione che si sottopone allattenzione di questo Ill.mo Giudice (doc. n.6).

Il ricorrente giungeva nel nostro paese poco prima di imbattersi nel provvedimento di espulsione del 1999 posto a fondamento dellattuale diniego.

La scelta di stabilirsi in Italia era dettata dalla presenza nel paese dei suoi unici fratelli,   e , entrambi in possesso di regolare permesso di soggiorno che si produce (doc. n.7).

Il secondo, padre di due bambini, conduttore di unabitazione sita nel Comune di (doc. n. 8), nella quale il ricorrente aveva trovato ospitalit, ed altres titolare di una ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio nella quale impiegato in qualit di apprendista il fratello (doc. n.9).

 Il diverso cognome del ricorrente rispetto ai fratelli non deve trarre in inganno: vicende familiari hanno indotto i genitori dei ragazzi ad affidare agli zii il piccolo e da allora, nei documenti ufficiali, compare sia che (doc. n. 10).

Il rapporto con i fratelli non si mai interrotto al punto di decidere di seguirli in Italia nella speranza di trovare un lavoro i proventi del quale sarebbero stati destinati al sostentamento della moglie e del figlio (doc. n.11).

Cos stato.

Dopo una serie di tentativi finalmente trovava un impiego confacente le proprie caratteristiche al punto che lo stesso datore di lavoro, come anticipato, riteneva di inviare all attenzione di questa difesa  una dichiarazione nella quale dava atto del comportamento del giovane : il Sig. ha avuto sempre un comportamento irreprensibile sia nei confronti delle mansioni affidategli che degli stessi colleghi di lavoro. Ha dimostrato attaccamento al posto lavoro, puntualit negli orari e onest di comportamento, nonch capacit di esecuzione nelle operazioni lavorative.

Nella stessa, inoltre, si sottolineava il notevole danno arrecato alla programmazione delle consegne che lazienda aveva ed ha  in corso a seguito del repentino allontanamento del lavoratore dallItalia contestualmente alla  notifica del provvedimento di espulsione.

Il giorno 11.07.03 il ricorrente veniva condotto all aeroporto di Bologna                                                 e rimpatriato nel proprio paese dorigine.

Solo unultima notazione: nel suo periodo di permanenza in Italia egli manteneva una condotta ineccepibile evidenziata dai certificati penale e dei carichi pendenti aggiornati al luglio scorso che si offrono in comunicazione (doc. n.12).

IN DIRITTO

1) Sulla costituzionalit dellart. 1 comma 8 lett. a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione allart. 3 della carta costituzionale

E intenzione di questa difesa sollevare questione di legittimit costituzionale dellarticolo in epigrafe indicato alla luce delle argomentazioni di seguito esposte.

Nel decreto di espulsione a firma del Prefetto di Pisa si legge che il Sig. era stato accompagnato coattivamente alla frontiera aerea di Bologna il 05.02.99 in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca in pari data.

Successivamente si richiamano gli articoli 33 comma 7 della legge 189/2002 e 1 comma 8 e 2 comma 1 D.L. 195/2002 convertito con modifiche in legge 222/2002 .

Larticolo 1 anzidetto al comma 8 indica una serie di motivi ostativi al buon esito della regolarizzazione: tra questi, per ci che qui rileva,  una precedente espulsione amministrativa alla quale sia stata data esecuzione con la modalit dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica che, nel vigore della legge Turco Napolitano costituiva leccezione rispetto ad una espulsione consueta comminata con lintimazione a lasciare il territorio italiano nel termine di giorni 15.

La lettera a) di cui allart. 1 comma 8 esattamente statuisce che: le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale; la revocanon pu essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitariorisulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Questo articola suscita seri dubbi circa la sua conformit allart. 3 della Carta Costituzionale e al principio di uguaglianza in esso solennemente sancito che, comՏ noto, vieta al legislatore di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse.

Sulla questione si sono pronunciati diversi tribunali tra i quali il Tribunale amministrativo per la Puglia sez. I con ordinanza del 31.03.03 n. 251  nella quale ha statuito che: Il Collegio intende sollevare dufficio la questione di legittimit costituzionale dellart. 1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 poich lo stesso sembra porsi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dallart. 3 della Costituzione nella misura in cui sbrigativamente  equipara, ai fini dellaprioristica esclusione dalla regolarizzazione (precludendo la possibilit di attribuire rilievo allesistenza di circostanze obiettive attestanti lavvenuto inserimento sociale dello straniero) la ben differente posizione dellextracomunitario che sia destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perch ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni fissato nellintimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identit, non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente  pericoloso per la sicurezza pubblica.

Nellordinanza, poi, si afferma che la norma si pone in contrasto con il  generale precetto, desumibile dallo stesso art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.

Alla luce di queste considerazioni si chiede che, ritenuta la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimit costituzionale, il Tribunale di Pisa nella persona del giudice designato Voglia deferire alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalit dellart.1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione allart. 3 della Carta Costituzionale.

2) sulla mancata valutazione  della situazione soggettiva del richiedente

La valutazione operata dallAutorit amministrativa da ritenersi  illegittima ove si consideri che essa stata operata secondo criteri normativi astratti e generali, senza esaminare la specifica situazione soggettiva del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno.

Questa la conclusione alla quale giunto il Tribunale amministrativo regionale per lEmilia Romagna nella recente sentenza n. 942 del 29/05/2003.

In quella sede il motivo ostativo alla permanenza nel nostro paese del cittadino straniero era costituito da una precedente condanna penale, considerata dal giudice amministrativo insufficiente a giustificare lallontanamento del ricorrente.

Il diniego, conclude il collegio, illegittimo nella misura in cui si fonda esclusivamente ed apoditticamente sulle condanne subite dal ricorrente senza alcuna considerazione della sospensione condizionale della pena e della situazione alloggiativa  e lavorativa del ricorrente.

In una ipotetica graduatoria  il motivo ostativo oggetto della pronuncia indicata sicuramente precede, in termini di gravit,  quello rappresentato da un provvedimento di espulsione amministrativa se pur eseguita con le modalit dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Il legislatore, infatti, sia nella L. 222/2002 che nella L. 189/2002  ha posto laccento sulla presenza di condanne penali e, addirittura sulla semplice denuncia per un reato di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., per creare una prima grande differenziazione tra coloro che hanno titolo per soggiornare in Italia e coloro che invece quel titolo rischiano, con tutta probabilit, di non ottenerlo o di perderlo.

Gi si ampiamente argomentato sulla situazione personale, familiare e lavorativa del ricorrente: questa, alla luce dellindirizzo giurisprudenziale richiamato, costituisce la cornice concreta entro cui inserire il dato normativo generale.

In conclusione se una condanna penale permette il rilascio di un permesso di soggiorno, a fortiori un provvedimento di espulsione avente natura esclusivamente amministrativa non pu e non deve costituire la ragione fondante di un allontanamento dellinteressato dal territorio dello Stato per un periodo di dieci anni.

3) Sul termine di cui allart. 13 commma 14 D.Lgs 286/98

La modifica apportata dalla L. 189/2002 al testo unico allart. 13 comma 14  di notevole rilievo sia per la durata del periodo di interdizione fissata non pi in cinque anni ma in dieci, sia per lorgano al quale attribuita la facolt di riduzione, non pi lautorit giudiziaria,  ma il prefetto in sede di emanazione del decreto di espulsione.

A tal proposito, testualmente larticolo recita: Nel decreto di espulsione pu essere  previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

Il ricorrente non ha precedenti penali, ha, o meglio dire aveva, un posto di lavoro certo ed un datore che tuttora lo rimpiange per la sua seriet e professionalit.

I suoi due fratelli vivono e lavorano regolarmente nel nostro paese e uno ha addirittura avviato una propria attivit professionale.

Se questi elementi non sono stati in alcun modo valutati ai fini della riduzione, cՏ da chiedersi quando verr in concreto data attuazione alla lettera del legislatore.

La verit, purtroppo, che per quanto si potuto vedere il provvedimento amministrativo viene generalmente emanato attraverso il ricorso a moduli prestampati e quindi gi predisposti dalla pubblica amministrazione con la dicitura non potr rientrare nel territorio italiano prima che siano decorsi dieci anni dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato.

Nel vigore della vecchia normativa il Tribunale in composizione monocratica  investito del ricorso avverso un decreto di espulsione, pur non accogliendo in toto le argomentazioni del richiedente, concedeva frequentemente la riduzione da cinque a tre anni in considerazione della inesistenza di pregiudizi e pendenze a carico dellistante (Tribunale di Lucca Dott. Gioacchino Trovato 14.02.02).

Pur in presenza di una nuova formulazione dellarticolo, a parere di chi scrive, l organo giudicante deve poter adoperare gli strumenti che lordinamento in generale pone a sua disposizione, quali lequit, per valutare in concreto le  situazioni che sono poste alla Sua attenzione e, conseguentemente, operare in piena autonomia rispetto alla pubblica amministrazione in sede di valutazione  del periodo di interdizione dal territorio italiano.

Per linsieme dei motivi addotti, si conclude affinch lIll.mo Tribunale di Pisa nella persona del Giudice Designato

VOGLIA

- in via preliminare, in caso di mancata prova dellavvenuta convalida del provvedimento di espulsione, dichiarare la nullit dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui allart. 13 comma 5 bis D. Lgs 286/98;

- in accoglimento del motivo di cui al punto 1, ritenuta  la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimit costituzionale, deferire alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalit dellart.1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione allart. 3 della Carta Costituzionale e conseguentemente sospendere lulteriore corso del giudizio;

-  in accoglimento del motivo di cui al punto 2 dichiarare la nullit del decreto di espulsione Cat. A. 11 Imm. 2003 Nr. 168 emesso dal Prefetto della Provincia di Pisa;    

- in accoglimento del motivo di cui al punto 3 ridurre il divieto relativo al periodo di interdizione dal territorio italiano di cui allart. 13 comma 14 D. Lgs 286/98 cos come modificato dalla legge 189/2002 nella misura che verr ritenuta adeguata.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1)         procura speciale;

2)         copia della dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare completa di attestato di pagamento del contributo forfetario, dichiarazione di ospitalit e passaporto del lavoratore;

3)         copia provvedimento di rigetto del Prefetto della Provincia di Pisa del 03.07.03 completo di relazione di notifica del 11.07.03;

4)         copia decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Pisa completo di notifica dellUfficio Immigrazione della Questura di Pisa;

5)         copia buste paga Sig. periodo settembre 2002/maggio 2003 e CUD 2003;

6)         dichiarazione a firma del Sig. ;

7)         copia permessi di soggiorno Sigg,ri e ;

8)         copia contratto di locazione Sig. ;

9)         copia certificazione Camera di Commercio;

10)   copia certificato di nascita Sig. ; copia certificato di nascita Sig. ; copia stato di famiglia;

11)   copia stato di famiglia Sig. ;

12)   certificato penale e certificato di carichi pendenti.

Con ogni pi ampia riserva a fronte della costituzione di controparte.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 488/99 si dichiara che il presente procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.

Con ossequio.

Lucca, 09.09.2003

Avv. Cinzia Tiziana Pedonese