TRIBUNALE
DI PISA
Ricorso ex art. 13 comma 8 D.Lgs 286/98 modificato dalla L. 189/2002
Il sottoscritto
nato a il 26.11.73 ivi residente, rappresentato e difeso dallAvv. Cinzia
Tiziana Pedonese ed elettivamente domiciliato in Cascina (PI) Via Ippolito
Nievo n. 21 (Studio Avv. Marco Vasarri)
giusta nomina allegata al presente atto (doc. n. 1),
PREMESSO CHE
- veniva inoltrata allo
Sportello polifunzionale
della Prefettura di Pisa dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
dal Sig. titolare della ditta s.a.s (doc. n. 2);
-
in data
11.07.03 la Questura di Pisa notificava al richiedente il provvedimento della
Prefettura con il quale si disponeva il rigetto dellistanza a causa di un
precedente provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera per
mezzo della forza pubblica emesso dal
Prefetto di Lucca il
05.02.99 (doc. n. 3);
-
contestualmente
la predetta autorit notificava al Sig. il decreto di espulsione con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emesso dal Prefetto
della Provincia di Pisa (doc. n.4)
dando allo stesso immediata esecuzione, tanto premesso
Nellottobre scorso il titolare della Ditta S.A.S.
presentava dinanzi alla Prefettura di Pisa dichiarazione per la legalizzazione
del Sig. ai sensi e per gli effetti di cui alla D.L. 195/2002 convertito in L. 222/02.
Il rapporto di lavoro da quel
momento proseguiva ininterrottamente, come dimostrano le buste paga ed il CUD
2003 in atti (doc. n.5), sino al giorno dellespulsione quando agenti della
Questura si presentavano presso la sede dellazienda per dare esecuzione al
provvedimento prefettizio.
La volont di impiegare il
giovane nella propria azienda, nonostante gli avvenimenti del luglio scorso,
viene peraltro ribadita oggi dal Sig. nella comunicazione che si sottopone
allattenzione di questo Ill.mo Giudice (doc. n.6).
Il ricorrente giungeva nel nostro
paese poco prima di imbattersi nel provvedimento di espulsione del 1999 posto a
fondamento dellattuale diniego.
La scelta di stabilirsi in Italia
era dettata dalla presenza nel paese dei suoi unici fratelli, e , entrambi in possesso di regolare
permesso di soggiorno che si produce (doc. n.7).
Il secondo, padre di due bambini,
conduttore di unabitazione sita nel Comune di (doc. n. 8), nella quale il
ricorrente aveva trovato ospitalit, ed altres titolare di una ditta
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio nella quale impiegato in
qualit di apprendista il fratello (doc. n.9).
Il diverso cognome del ricorrente rispetto ai fratelli non
deve trarre in inganno: vicende familiari hanno indotto i genitori dei ragazzi
ad affidare agli zii il piccolo e da allora, nei documenti ufficiali, compare
sia che (doc. n. 10).
Il rapporto con i fratelli non si
mai interrotto al punto di decidere di seguirli in Italia nella speranza di
trovare un lavoro i proventi del quale sarebbero stati destinati al
sostentamento della moglie e del figlio (doc. n.11).
Cos stato.
Dopo una serie di tentativi
finalmente trovava un impiego confacente le proprie caratteristiche al punto
che lo stesso datore di lavoro, come anticipato, riteneva di inviare all
attenzione di questa difesa una
dichiarazione nella quale dava atto del comportamento del giovane : il
Sig. ha avuto sempre un comportamento irreprensibile sia nei confronti delle
mansioni affidategli che degli stessi colleghi di lavoro. Ha dimostrato
attaccamento al posto lavoro, puntualit negli orari e onest di comportamento,
nonch capacit di esecuzione nelle operazioni lavorative.
Nella stessa, inoltre, si
sottolineava il notevole danno arrecato alla programmazione delle consegne che
lazienda aveva ed ha in corso a
seguito del repentino allontanamento del lavoratore dallItalia contestualmente
alla notifica del provvedimento di
espulsione.
Il giorno 11.07.03 il ricorrente veniva condotto all aeroporto di
Bologna
e rimpatriato nel proprio paese dorigine.
Solo unultima notazione: nel suo periodo di permanenza in Italia
egli manteneva una condotta ineccepibile evidenziata dai certificati penale e
dei carichi pendenti aggiornati al luglio scorso che si offrono in
comunicazione (doc. n.12).
1) Sulla costituzionalit dellart. 1 comma 8 lett. a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione allart. 3 della carta costituzionale
E intenzione
di questa difesa sollevare questione di legittimit costituzionale
dellarticolo in epigrafe indicato alla luce delle argomentazioni di seguito
esposte.
Nel decreto di espulsione a firma del Prefetto di Pisa si legge che
il Sig. era stato accompagnato coattivamente alla frontiera aerea di Bologna
il 05.02.99 in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di
Lucca in pari data.
Successivamente si richiamano gli articoli 33 comma 7 della legge
189/2002 e 1 comma 8 e 2 comma 1 D.L. 195/2002 convertito con modifiche in
legge 222/2002 .
Larticolo 1 anzidetto al comma 8 indica una serie di motivi ostativi
al buon esito della regolarizzazione: tra questi, per ci che qui rileva, una precedente espulsione
amministrativa alla quale sia stata data esecuzione con la modalit
dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica che, nel
vigore della legge Turco Napolitano costituiva leccezione rispetto ad una
espulsione consueta comminata con lintimazione a lasciare il territorio
italiano nel termine di giorni 15.
La lettera a)
di cui allart. 1 comma 8 esattamente statuisce che: le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale; la revocanon pu
essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore
extracomunitariorisulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Questo articola
suscita seri dubbi circa la sua conformit allart. 3 della Carta
Costituzionale e al principio di uguaglianza in esso solennemente sancito che,
comՏ noto, vieta al legislatore di trattare in modo eguale situazioni
soggettive profondamente diverse.
Sulla questione
si sono pronunciati diversi tribunali tra i quali il Tribunale amministrativo
per la Puglia sez. I con ordinanza del 31.03.03 n. 251 nella quale ha statuito che: Il
Collegio intende sollevare dufficio la questione di legittimit costituzionale
dellart. 1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 ottobre 2002 n. 222 poich lo
stesso sembra porsi in contrasto con il principio di uguaglianza sancito
dallart. 3 della Costituzione nella misura in cui sbrigativamente equipara, ai fini dellaprioristica
esclusione dalla regolarizzazione (precludendo la possibilit di attribuire
rilievo allesistenza di circostanze obiettive attestanti lavvenuto
inserimento sociale dello straniero) la ben differente posizione dellextracomunitario
che sia destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza dello Stato o perch ritenuto socialmente pericoloso, con quella del
lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente
trattenuto nel territorio dello Stato oltre il termine di quindici giorni
fissato nellintimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente
nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identit, non
commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.
Nellordinanza,
poi, si afferma che la norma si pone in contrasto con il generale precetto, desumibile dallo stesso
art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte
legislative.
Alla luce di
queste considerazioni si chiede che, ritenuta la non manifesta infondatezza
della sollevata questione di legittimit costituzionale, il Tribunale di Pisa
nella persona del giudice designato Voglia deferire alla Corte Costituzionale
la definizione della costituzionalit dellart.1 ottavo comma lettera a) della
Legge 9 ottobre 2002 n. 222 in relazione allart. 3 della Carta Costituzionale.
2) sulla mancata valutazione della situazione soggettiva del richiedente
La valutazione
operata dallAutorit amministrativa da ritenersi illegittima ove si consideri che essa stata operata
secondo criteri normativi astratti e generali, senza esaminare la specifica
situazione soggettiva del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno.
Questa la
conclusione alla quale giunto il Tribunale amministrativo regionale per
lEmilia Romagna nella recente sentenza n. 942 del 29/05/2003.
In quella sede
il motivo ostativo alla permanenza nel nostro paese del cittadino straniero era
costituito da una precedente condanna penale, considerata dal giudice
amministrativo insufficiente a giustificare lallontanamento del ricorrente.
Il diniego,
conclude il collegio, illegittimo nella misura in cui si fonda
esclusivamente ed apoditticamente sulle condanne subite dal ricorrente senza
alcuna considerazione della sospensione condizionale della pena e della
situazione alloggiativa e
lavorativa del ricorrente.
In una
ipotetica graduatoria il motivo
ostativo oggetto della pronuncia indicata sicuramente precede, in termini di
gravit, quello rappresentato da
un provvedimento di espulsione amministrativa se pur eseguita con le modalit
dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Il legislatore,
infatti, sia nella L. 222/2002 che nella L. 189/2002 ha posto laccento sulla presenza di condanne penali e,
addirittura sulla semplice denuncia per un reato di cui agli artt. 380 e 381
c.p.p., per creare una prima grande differenziazione tra coloro che hanno
titolo per soggiornare in Italia e coloro che invece quel titolo rischiano, con
tutta probabilit, di non ottenerlo o di perderlo.
Gi si
ampiamente argomentato sulla situazione personale, familiare e lavorativa del
ricorrente: questa, alla luce dellindirizzo giurisprudenziale richiamato,
costituisce la cornice concreta entro cui inserire il dato normativo generale.
In conclusione
se una condanna penale permette il rilascio di un permesso di soggiorno, a
fortiori un provvedimento
di espulsione avente natura esclusivamente amministrativa non pu e non deve
costituire la ragione fondante di un allontanamento dellinteressato dal
territorio dello Stato per un periodo di dieci anni.
3) Sul termine di cui allart. 13 commma 14 D.Lgs
286/98
La modifica apportata dalla L. 189/2002 al testo unico allart. 13
comma 14 di notevole rilievo sia
per la durata del periodo di interdizione fissata non pi in cinque anni ma in
dieci, sia per lorgano al quale attribuita la facolt di riduzione, non pi
lautorit giudiziaria, ma il
prefetto in sede di emanazione del decreto di espulsione.
A tal proposito, testualmente
larticolo recita: Nel decreto di espulsione pu essere previsto un termine pi breve, in ogni
caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia.
Il ricorrente non ha precedenti
penali, ha, o meglio dire aveva, un posto di lavoro certo ed un datore che
tuttora lo rimpiange per la sua seriet e professionalit.
I suoi due fratelli vivono e
lavorano regolarmente nel nostro paese e uno ha addirittura avviato una propria
attivit professionale.
Se questi elementi non sono stati
in alcun modo valutati ai fini della riduzione, cՏ da chiedersi quando verr
in concreto data attuazione alla lettera del legislatore.
La verit, purtroppo, che per
quanto si potuto vedere il provvedimento amministrativo viene generalmente
emanato attraverso il ricorso a moduli prestampati e quindi gi predisposti
dalla pubblica amministrazione con la dicitura non potr rientrare nel
territorio italiano prima che siano decorsi dieci anni dalla data del suo
effettivo allontanamento dallo Stato.
Nel vigore della vecchia
normativa il Tribunale in composizione monocratica investito del ricorso avverso un decreto di espulsione, pur
non accogliendo in toto le argomentazioni del richiedente, concedeva
frequentemente la riduzione da cinque a tre anni in considerazione della
inesistenza di pregiudizi e pendenze a carico dellistante (Tribunale di Lucca Dott.
Gioacchino Trovato 14.02.02).
Pur in presenza di una nuova
formulazione dellarticolo, a parere di chi scrive, l organo giudicante deve
poter adoperare gli strumenti che lordinamento in generale pone a sua disposizione,
quali lequit, per valutare in concreto le situazioni che sono poste alla Sua attenzione e,
conseguentemente, operare in piena autonomia rispetto alla pubblica
amministrazione in sede di valutazione
del periodo di interdizione dal territorio italiano.
Per linsieme dei motivi addotti, si conclude affinch lIll.mo
Tribunale di Pisa nella persona del Giudice Designato
- in via preliminare, in caso di mancata prova dellavvenuta
convalida del provvedimento di espulsione, dichiarare la nullit dello stesso
ai sensi e per gli effetti di cui allart. 13 comma 5 bis D. Lgs 286/98;
- in
accoglimento del motivo di cui al punto 1, ritenuta la non manifesta infondatezza della sollevata questione di
legittimit costituzionale, deferire alla Corte Costituzionale la definizione
della costituzionalit dellart.1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 ottobre
2002 n. 222 in relazione allart. 3 della Carta Costituzionale e
conseguentemente sospendere lulteriore corso del giudizio;
- in accoglimento del motivo
di cui al punto 2 dichiarare la nullit del decreto di espulsione Cat. A. 11
Imm. 2003 Nr. 168
emesso dal Prefetto della Provincia di Pisa;
- in accoglimento del motivo di cui al punto 3 ridurre il divieto
relativo al periodo di interdizione dal territorio italiano di cui allart. 13
comma 14 D. Lgs 286/98 cos come modificato dalla legge 189/2002 nella misura
che verr ritenuta adeguata.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
In via istruttoria
Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1)
procura
speciale;
2)
copia
della dichiarazione per la legalizzazione di lavoro irregolare completa di
attestato di pagamento del contributo forfetario, dichiarazione di ospitalit e
passaporto del lavoratore;
3)
copia
provvedimento di rigetto del Prefetto della Provincia di Pisa del 03.07.03
completo di relazione di notifica del 11.07.03;
4)
copia
decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Pisa completo di notifica
dellUfficio Immigrazione della Questura di Pisa;
5)
copia
buste paga Sig. periodo settembre 2002/maggio 2003 e CUD 2003;
6)
dichiarazione
a firma del Sig. ;
7)
copia
permessi di soggiorno Sigg,ri e ;
8)
copia
contratto di locazione Sig. ;
9)
copia
certificazione Camera di Commercio;
10) copia certificato di
nascita Sig. ; copia certificato di nascita Sig. ; copia stato di famiglia;
11) copia stato di famiglia
Sig. ;
12) certificato penale e
certificato di carichi pendenti.
Con ogni pi ampia riserva a
fronte della costituzione di controparte.
Ai sensi e per gli effetti di
cui alla L. 488/99 si dichiara che il presente procedimento esente dal
pagamento del contributo unificato.
Con ossequio.
Lucca,
09.09.2003