SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
13 novembre 2003
ÇLibertˆ di stabilimento - Iscrizione nel registro dei
praticanti avvocati - Riconoscimento dei diplomi - Accesso alle attivitˆ
regolamentateÈ
Nel procedimento C-313/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla
Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione nella
causa dinanzi ad essa pendente tra
Christine Morgenbesser
e
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39
CE, 43 CE e 149 CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente
della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra Morgenbesser, dall'avv. G. Borneto;
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G.
Fiengo, avvocato dello Stato;
- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualitˆ di agente;
- per la Commissione delle Comunitˆ europee, dal sig. E. Traversa e dalla
sig.ra M. Patakia, in qualitˆ di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra Morgenbesser, rappresentata
dall'avv. G. Conte e dall'avv. G. Borneto, del Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Genova, rappresentato dall'avv. M. Condinanzi, del governo
italiano, rappresentato dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato, e della
Commissione, rappresentata dal sig. E. Traversa, all'udienza del 16 gennaio
2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del
20 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 19 aprile 2001, pervenuta alla Corte l'8 agosto seguente, la
Corte suprema di cassazione ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una
questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE,
14 CE, 39 CE, 43 CE e 149 CE
- 2.
- Tale questione ? stata sollevata nell'ambito di un ricorso per cassazione
presentato dalla sig.ra Morgenbesser contro la decisione del Consiglio
Nazionale Forense che ha confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Genova di rifiutare la sua iscrizione nel registro dei
praticanti.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
- 3.
- La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989,
L 19, pag. 16), si applica, in base all'art. 2, a qualunque cittadino di uno
Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato,
una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.
- 4.
- L'art. 1 della direttiva 89/48 cos“ recita:
ÇAi sensi della presente direttiva si intende:
a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi
insieme di diplomi, certificati o altri titoli;
- che sia stato rilasciato da un'autoritˆ competente in uno Stato membro,
designata in conformitˆ delle sue disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative,
- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi
post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a
tempo parziale, in un'universitˆ o un istituto di istruzione superiore o in un
altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha
seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di
studi post-secondari e
- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali
richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro
o esercitarla,
quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, ?
stata acquisita in misura preponderante nella Comunitˆ (...)
(...)
(...)
c) per professione regolamentata, l'attivitˆ o l'insieme delle attivitˆ
professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato
membro;
d) per attivitˆ professionale regolamentata, un'attivitˆ professionale per
la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalitˆ di
esercizio dell'attivitˆ in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o
indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, al possesso di un diploma. In particolare, costituiscono
modalitˆ di esercizio di un'attivitˆ professionale regolamentata:
- l'esercizio di un'attivitˆ con l'impiego di un titolo professionale
qualora l'uso del titolo sia limitato a chi possieda un dato diploma previsto
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
(...)
(...)
f) per tirocinio di adattamento, l'esercizio di una professione
regolamentata svolta nello Stato membro ospitante sotto la responsabilitˆ di
un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione
complementare. Il tirocinio ? oggetto di una valutazione. Le modalitˆ del
tirocinio di adattamento e della valutazione nonchŽ lo status del tirocinante
migrante sono determinati dall'autoritˆ competente dello Stato membro
ospitante;
g) per prova attitudinale, un esame riguardante esclusivamente le
conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autoritˆ competenti
dello Stato membro ospitante allo scopo di valutare la capacitˆ del
richiedente ad esercitare in tale Stato una professione regolamentata.
Per consentire il controllo, le autoritˆ competenti redigono un elenco
delle materie che, attraverso un confronto tra la formazione richiesta nello
Stato rispettivo e quella ricevuta dal richiedente, non sono comprese nel
diploma o nel/nei titolo/i presentato/i dal richiedente.
La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che il
richiedente ? un professionista qualificato nello Stato membro d'origine o di
provenienza. Essa verte su materie da scegliere tra quelle che figurano
nell'elenco e la cui conoscenza ? una condizione essenziale per poter
esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Questa prova pu˜ anche
comprendere la conoscenza della deontologia applicabile alle attivitˆ in
questione nello Stato membro ospitante. Le modalitˆ della prova attitudinale
sono determinate dalle autoritˆ competenti di detto Stato membro nel rispetto
delle norme del diritto comunitario.
Le autoritˆ competenti dello Stato membro ospitante stabiliscono lo status,
in detto Stato membro, del richiedente che desidera prepararsi per sostenere
la prova attitudinale in tale StatoÈ.
- 5.
- L'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva 89/48 dispone quanto
segue:
ÇQuando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una
professione regolamentata ? subordinato al possesso di un diploma, l'autoritˆ
competente non pu˜ rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per
mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle
stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:
a) se il richiedente possiede il diploma che ? prescritto in un altro Stato
membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo
territorio, e che ? stato ottenuto in un altro Stato membro (...)È.
- 6.
- L'art. 4 della direttiva 89/48 autorizza lo Stato membro ospitante a
subordinare l'accesso ad una professione regolamentata a talune condizioni.
Pertanto, ai sensi del n. 1, lett. b), di questa disposizione, l'art. 3 della
detta direttiva non osta a che lo Stato membro ospitante esiga dal richiedente
che Çcompia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o
si sottoponga a una prova attitudinaleÈ.
- 7.
- L'art. 4, n. 1, lett. b), secondo comma, della direttiva 89/48 stabilisce
inoltre che, Ç[i]n deroga a tale principio, lo Stato ospitante pu˜ prescrivere
un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di
professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto
nazionale e nelle quali la conoscenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il
diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivitˆÈ.
- 8.
- Il 16 febbraio 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la
direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione
di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui ? stata acquistata la
qualifica (GU L 77, pag. 36).
La normativa nazionale
Le disposizioni di base relative alla professione di ÇavvocatoÈ
- 9.
- Le disposizioni essenziali riguardanti l'accesso alla professione di
avvocato e l'esercizio di quest'ultima in Italia sono contenute nel regio
decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante il titolo ÇOrdinamento delle
professioni di avvocato e procuratoreÈ (GURI n. 281 del 5 dicembre 1933, pag.
5521; in prosieguo: il Çdecreto legge n. 1578/33È). (Lo status di procuratore
legale ? stato soppresso in seguito alla legge 27 febbraio 1997, n. 27).
- 10.
- Ai sensi dell'art. 17, primo comma, punti 1 e 4-6, del decreto legge n.
1578/33, per l'iscrizione all'albo degli avvocati ? necessario:
- essere cittadino italiano,
- essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata
da un'universitˆ italiana;
- avere compiuto un periodo di pratica, frequentando lo studio di un
ÇavvocatoÈ ed assistendo alle udienze civili e penali per almeno due anni
consecutivi, posteriormente alla laurea, ovvero avere esercitato, per lo
stesso periodo di tempo, il patrocinio dinanzi ai tribunali, e
- aver superato l'esame d'idoneitˆ all'esercizio della professione.
- 11.
- Si deve presumere che il requisito di cittadinanza che risulta da questa
disposizione sia stato abrogato, per i cittadini comunitari, dalla legge 22
febbraio 1994, n. 146, avente ad oggetto ÇDisposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunitˆ europea, legge
comunitaria 1993È (Supplemento ordinario n. 39 alla GURI n. 52 del 4 marzo
1994), ma il testo della detta disposizione non ? stato modificato.
- 12.
- Il periodo di pratica ? disciplinato dall'art. 8 del decreto legge n.
1578/33. I laureati in giurisprudenza che svolgono questo periodo di pratica
(in prosieguo: i ÇpraticantiÈ) sono iscritti in un registro speciale tenuto
dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati presso il tribunale nel cui
circondario hanno la residenza. Essi sono sottoposti al potere disciplinare di
questo Consiglio.
- 13.
- In forza dell'art. 17, secondo comma, del decreto legge n. 1578/33, per
l'iscrizione nel registro dei praticanti ? necessario anche essere in possesso
della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in un'universitˆ
italiana.
- 14.
- Ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 1578/33, i praticanti, dopo un
anno dall'iscrizione nel registro, sono ammessi, entro certi limiti e Çper un
periodo non superiore a sei anniÈ, ad esercitare il patrocinio davanti ai
tribunali del distretto nel quale ? compreso l'Ordine interessato. In materia
penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le
funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione d'impugnazione sia
come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero. Un anno dopo
essere stati ammessi all'esercizio di quest'attivitˆ presso i tribunali, i
praticanti sono denominati Çpraticanti patrocinantiÈ.
Le norme di recepimento delle direttive 89/48 e 98/5
- 15.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (GURI n. 40 del 18 febbraio
1992, pag. 6; in prosieguo: il Çdecreto legislativo n. 115/92È), ? inteso a
dare attuazione alla direttiva 89/48.
- 16.
- L'art. 1 di questo decreto legislativo, intitolato ÇRiconoscimento dei
titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunitˆ europeaÈ, recita:
Ç1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono
riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un paese membro della Comunitˆ
europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la
legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione
(...).
2. Il riconoscimento ? concesso a favore del cittadino comunitario ai fini
dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della
professione corrispondente cui ? abilitato nel paese che ha rilasciato i
titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che
il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di
durata minima di tre anni (...) in un'universitˆ o in un istituto di
istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazioneÈ.
- 17.
- L'art. 2 del decreto legislativo n. 115/92 dispone:
ÇAi fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attivitˆ per il cui esercizio ? richiesta l'iscrizione in albi,
registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la
iscrizione ? subordinata al possesso di una formazione professionale
rispondente al requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1;
(...)
c) le attivitˆ esercitate con l'impiego di un titolo professionale il cui
uso ? riservato a chi possiede una formazione professionale rispondente al
requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1È.
- 18.
- Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del decreto legislativo n. 115/92:
ÇLa formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, o all'articolo 4 del
presente decreto pu˜ consistere:
a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;
b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore
e sanzionato da un esame;
c) in un periodo di attivitˆ professionale pratica sotto la guida di un
professionista qualificato (...)È.
- 19.
- L'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 115/92 stabilisce:
ÇIl riconoscimento ? subordinato al superamento di una prova attitudinale
se riguarda le professioni (...) di avvocato (...)È.
- 20.
- Ai sensi dell'art. 8, nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 115/92:
Ç1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontologiche e a valutare la capacitˆ
all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il
riconoscimento ? un professionista qualificato nel Paese di origine o di
provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione
alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professioneÈ.
- 21.
- L'art. 9 del decreto legislativo n. 115/92 prevede:
ÇCon decreti del Ministro competente ai sensi dell'articolo 11, di concerto
con il Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie e con il
Ministro delle Universitˆ e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per
l'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole
professioni e alle relative formazioni professionaliÈ.
- 22.
- Per quanto riguarda le professioni giuridiche, l'allegato A del decreto
legislativo n. 115/92 stabilisce che il riconoscimento del titolo di avvocato
? affidato al Ministero di Grazia e Giustizia.
- 23.
- La procedura di riconoscimento ? disciplinata dall'art. 12 del decreto
legislativo n. 115/92, secondo cui la domanda di riconoscimento, corredata
della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, deve essere presentata
al Ministro competente, il quale provvede con decreto da emettersi nel termine
di quattro mesi dalla presentazione della domanda.
- 24.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Supplemento ordinario alla
GURI n. 79 del 4 aprile 2001) ha dato attuazione alla direttiva 98/5. Le
disposizioni di questo decreto non disciplinano lo status dei praticanti e dei
praticanti-patrocinanti.
Causa principale e questione pregiudiziale
- 25.
- La sig.ra Morgenbesser, cittadina francese residente in Italia, ha
presentato, in data 27 ottobre 1999, al Consiglio dell'Ordine di Genova una
domanda d'iscrizione al registro dei praticanti. Essa ha fatto valere a tal
fine un diploma di Çma”trise en droitÈ ottenuto in Francia nel 1996. La
stessa, dopo aver lavorato per otto mesi come giurista in uno studio legale
parigino, nell'aprile 1998 aveva iniziato a collaborare con uno studio di
avvocati iscritti all'Albo di Genova dove continuava ad esercitare alla data
dell'udienza dinanzi alla Corte.
- 26.
- Il 4 novembre 1999 la sua domanda ? stata respinta dal Consiglio
dell'Ordine di Genova, il quale ha fatto valere l'art. 17, primo comma, n. 4,
del decreto legge n. 1578/33, che subordina l'iscrizione al registro dei
praticanti al possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata
in un'universitˆ italiana.
- 27.
- La sig.ra Morgenbesser ha presentato ricorso contro questa decisione
dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che, con decisione 12 maggio 2000, lo
ha respinto con la motivazione che la richiedente non era abilitata in Francia
all'esercizio della professione di avvocato e non era in possesso del titolo
professionale necessario per conseguire l'iscrizione nel registro dei
praticanti in Italia.
- 28.
- La sig.ra Morgenbesser ha successivamente presentato all'Universitˆ degli
Studi di Genova una domanda di riconoscimento della sua Çma”trise en droitÈ.
Il Consiglio della Facoltˆ di Giurisprudenza di questa universitˆ ha
subordinato tale riconoscimento alla frequenza di un corso abbreviato di due
anni, al superamento di tredici esami e alla redazione di una tesi di laurea.
- 29.
- La sig.ra Morgenbesser ha presentato ricorso contro quest'ultima decisione
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, la cui sentenza 5
dicembre 2001, con cui tale ricorso veniva accolto, ? stata impugnata dinanzi
al Consiglio di Stato.
- 30.
- Nel frattempo la sig.ra Morgenbesser ha presentato ricorso per cassazione
contro la decisione del Consiglio Nazionale Forense del 12 maggio 2000.
- 31.
- Nell'ambito di questo ricorso, la Corte suprema di cassazione ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
ÇSe, indipendentemente dal riconoscimento e dalla convalida, un titolo di
studio, conseguito da un cittadino comunitario in un Paese della Comunitˆ
(nella specie, la Francia), possa, ai fini [dell'iscrizione nel registro di
coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla
professione di avvocato] automaticamente essere fatto valere in un altro Paese
(nella specie l'Italia), e ci˜ alla stregua della norme del Trattato CE (...)
in tema di diritto di stabilimento e di circolazione di servizi (artt. 10 CE,
12 CE, 14 CE, 39 CE e 43 CE [...]), nonchŽ dell'art. 149 CE [...]È.
Sulla questione pregiudiziale
- 32.
- Dall'ordinanza di rinvio risulta che gli artt. 10 CE, 12 CE, 14 CE, 39 CE,
43 CE e 149 CE sono menzionati nella questione pregiudiziale solo perchŽ sono
stati fatti valere dalla sig.ra Morgenbesser.
- 33.
- Risulta tuttavia da quest'ordinanza che la questione posta dalla Corte
suprema di cassazione mira essenzialmente ad accertare se il diritto
comunitario si opponga al rifiuto delle autoritˆ di uno Stato membro
d'iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica
necessaria per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una
laurea in giurisprudenza ottenuta in un altro Stato membro per il solo motivo
che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita o confermata in
un'universitˆ del primo Stato.
- 34.
- In base alla sua stessa formulazione, tale questione ? posta
Çindipendentemente dal riconoscimento e dalla convalidaÈ. Infatti, la domanda
di riconoscimento del diploma di Çma”trise en droitÈ ottenuto in Francia dalla
sig.ra Morgenbesser costituisce oggetto di un'altra controversia, pendente
dinanzi al Consiglio di Stato (v. punti 28 e 29 della presente sentenza).
Osservazioni presentate alla Corte
- 35.
- La sig.ra Morgenbesser ritiene che l'attivitˆ di praticante e pi?
specificamente quella di praticante-patrocinante rientrino nella nozione di
Çprofessione regolamentataÈ ai sensi della direttiva 89/48 dato che, da un
lato, queste attivitˆ comprenderebbero la gestione autonoma delle cause
pendenti, la consulenza ai clienti e, in taluni casi, la rappresentanza e
difesa di questi ultimi e, dall'altro, sarebbero applicabili le norme
professionali sull'avvocatura.
- 36.
- Il requisito di un previo riconoscimento della laurea da parte di
un'universitˆ italiana previsto all'art. 17, primo comma, punto 4, del decreto
legge n. 1578/33 violerebbe la direttiva 89/48. Quest'ultima consentirebbe di
avvalersi di un diploma conseguito in uno Stato membro per l'esercizio di una
professione in un altro Stato membro, poichŽ i diplomi che soddisfano le
condizioni poste da questa direttiva sarebbero automaticamente equivalenti.
- 37.
- Per il caso di non applicabilitˆ della direttiva 89/48, la sig.ra
Morgenbesser ritiene, richiamando a tale riguardo la sentenza 8 luglio 1999,
causa C-234/97, Fern‡ndez de Bobadilla (Racc. pag. I-4773), che l'art. 43 CE
richieda che l'autoritˆ competente a trattare domande relative all'accesso
alla professione, nella fattispecie il Consiglio dell'Ordine di Genova,
proceda alla valutazione e all'esame comparativo delle conoscenze del
richiedente basandosi esclusivamente sul suo diploma di Çma”trise en droitÈ.
- 38.
- Il Consiglio dell'Ordine di Genova sostiene che i praticanti non
esercitano nŽ una Çprofessione regolamentataÈ ai sensi della direttiva 89/48
nŽ un'ÇattivitˆÈ ai sensi dell'art. 43 CE e seguenti, ma si trovano in un
semplice rapporto di formazione.
- 39.
- Il governo danese ritiene che la direttiva 89/48 non si applichi alla
fattispecie di cui alla causa principale, poichŽ la formazione necessaria per
l'accesso alla professione non sarebbe stata completata. I principi sanciti
dalla Corte nella sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou (Racc.
pag. I-2357), richiederebbero non un riconoscimento automatico del diploma
estero, ma solo un esame comparativo delle conoscenze e delle qualifiche
attestate dal diploma ottenuto in un altro Stato membro. Tuttavia, un periodo
di tirocinio compiuto in un altro Stato membro potrebbe essere riconosciuto in
forza dell'art. 5 della direttiva 89/48.
- 40.
- Il governo italiano fa valere che la causa principale riguarda il
riconoscimento di titoli accademici, che dovrebbe essere distinto dal
riconoscimento di titoli professionali.
- 41.
- Secondo la Commissione, solo le attivitˆ che sono abitualmente svolte in
maniera duratura e definitiva possono essere considerate come una Çprofessione
regolamentataÈ ai sensi della direttiva 89/48. La Commissione dubita che
l'attivitˆ di praticante di cui trattasi nella causa principale possa
rientrare in questa nozione.
- 42.
- Non trovando applicazione la direttiva 89/48, i principi generali
d'interpretazione dell'art. 43 CE, elaborati nelle sentenze Vlassopoulou,
cit., e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165),
potrebbero opporsi a una normativa nazionale che subordina l'iscrizione nel
registro dei praticanti al riconoscimento, da parte di un'universitˆ dello
Stato membro in cui il richiedente intende effettuare questo periodo di
pratica, della laurea in giurisprudenza rilasciata in un altro Stato membro,
allorchŽ questo riconoscimento richiede la frequenza di un corso abbreviato,
il superamento di tredici esami e la redazione di una tesi finale di laurea.
Per il resto, la sig.ra Morgenbesser non avrebbe avuto la possibilitˆ di far
valere che, nel momento in cui ha presentato la sua domanda d'iscrizione nel
registro dei praticanti, aveva giˆ lavorato a tempo pieno in studi legali
italiani.
Giudizio della Corte
- 43.
- Per risolvere la questione pregiudiziale occorre innanzi tutto esaminare
se un soggetto quale la ricorrente nella causa principale possa beneficiare
delle disposizioni della direttiva 98/5 relativa alla professione di avvocato
o di quelle della direttiva 89/48 relativa al reciproco riconoscimento di
diplomi. Se queste direttive non sono applicabili, occorrerˆ poi esaminare se
gli artt. 39 CE o 43 CE, come interpretati dalla Corte, in particolare nella
citata sentenza Vlassopoulou, possano essere fatti valere in una situazione
quale quella di cui alla causa principale.
- 44.
- Occorre precisare, in via preliminare, in considerazione della
formulazione della questione posta, che nŽ la direttiva 98/5, nŽ la direttiva
89/48, nŽ gli artt. 39 CE e 43 CE richiedono che il riconoscimento di un
diploma sia puramente ÇautomaticoÈ.
- 45.
- La direttiva 98/5 riguarda solo l'avvocato completamente qualificato come
tale nel suo Stato membro di origine di modo che essa non si applica a coloro
che non hanno ancora acquisito la qualificazione professionale necessaria per
esercitare la professione di avvocato. Essa quindi non si applica in un caso
quale quello di cui alla fattispecie della causa principale.
- 46.
- Per quanto riguarda la direttiva 89/48, essa si applica, ai sensi
dell'art. 2, a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare
come lavoratore autonomo o subordinato una Çprofessione regolamentataÈ in uno
Stato membro ospitante.
- 47.
- La sig.ra Morgenbesser sostiene ch'essa non rivendica l'accesso alla
professione di avvocato, in quanto tale, ma, in questa fase, l'accesso a
quella di praticante. A suo parere, l'attivitˆ del praticante rientra nella
nozione di Çprofessione regolamentataÈ ai sensi della direttiva 89/48. PoichŽ
la sola condizione preliminare per accedere a questa professione ? la laurea
in giurisprudenza, essa potrebbe far valere la sua Çma”trise en droitÈ per
ottenere tale accesso. Un numero non trascurabile di praticanti e di
praticanti-patrocinanti che non hanno superato l'esame finale continuerebbero
ad esercitare la loro attivitˆ legale senza tuttavia essere cancellati dal
registro dei praticanti.
- 48.
- Secondo la definizione che risulta all'art. 1, lett. c), della direttiva
89/48, una professione regolamentata ? Çl'attivitˆ o l'insieme delle attivitˆ
professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato
membroÈ e, secondo la definizione che figura in tale articolo, lett. d),
l'attivitˆ professionale regolamentata ? Çun'attivitˆ professionale per la
quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalitˆ di esercizio
dell'attivitˆ in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o
indirettamente mediante disposizioni legislative regolamentari o
amministrative al possesso di un diplomaÈ.
- 49.
- Una professione deve quindi essere considerata regolamentata, ai sensi
della direttiva 89/48, allorchŽ l'accesso all'attivitˆ professionale di cui
trattasi o l'esercizio della medesima ? disciplinato da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative che istituiscono un regime che
produce l'effetto di riservare espressamente tale attivitˆ professionale alle
persone che soddisfano talune condizioni e di vietarne l'accesso a quelle che
non le soddisfano (v. sentenze 1¡ febbraio 1996, causa C-164/94, Aranitis,
Racc. pag. I-135, punto 19, e Fern‡ndez de Bobadilla, cit., punto 17).
- 50.
- L'accesso alle attivitˆ di praticante e di praticante-patrocinante di cui
trattasi nella causa principale, nonchŽ l'esercizio delle medesime sono
disciplinati da disposizioni legislative che istituiscono un regime che
riserva tali attivitˆ a coloro che soddisfano talune condizioni e ne vieta
l'accesso a coloro che non le soddisfano.
- 51.
- Tuttavia, dalle dette disposizioni deriva che l'esercizio di queste
attivitˆ ? concepito nel senso che costituisce la parte pratica della
formazione necessaria per accedere alla professione di avvocato. Dopo sei
anni, il praticante-patrocinante che non supera l'esame previsto all'art. 17,
primo comma, punto 6, del decreto legge n. 1578/33 non sarˆ pi? autorizzato,
secondo i termini di queste disposizioni, a continuare l'attivitˆ che
esercitava in tale qualitˆ.
- 52.
- In tale contesto, l'attivitˆ di praticante-patrocinante non pu˜ essere
qualificata come Çprofessione regolamentataÈ ai sensi della direttiva 89/48,
separabile da quella della professione di avvocato.
- 53.
- Il fatto che un numero non trascurabile di praticanti-patrocinanti, che
non hanno superato l'esame finale, continui ad esercitare attivitˆ legali e
non sia cancellato dal registro dei praticanti, non pu˜ avere la conseguenza
di qualificare le attivitˆ di praticante o di patrocinante, considerate
isolatamente, come professione regolamentata ai sensi della direttiva 89/48.
- 54.
- Risulta inoltre che la sig.ra Morgenbesser, non avendo ottenuto in Francia
il Çcertificat d'aptitude ˆ la profession d'avocatÈ (CAPA) (certificato
d'idoneitˆ alla professione di avvocato), non possiede i titoli professionali
per accedere allo status di ÇstagiaireÈ (praticante) nell'ambito della
professione di avvocato in questo Stato membro. In tale contesto, la Çma”trise
en droitÈ di cui dispone non costituisce, di per sŽ sola, un Çdiploma,
certificato o altro titoloÈ ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva
89/48.
- 55.
- Ne deriva che la sig.ra Morgenbesser non pu˜ avvalersi della direttiva
89/48.
- 56.
- In considerazione di quanto precede, occorre esaminare se gli artt. 39 CE
e 43 CE trovino applicazione nella fattispecie di cui alla causa principale.
Solo nel caso in cui queste disposizioni non fossero applicabili sarebbe
necessario esaminare le altre disposizioni del Trattato menzionate dal giudice
del rinvio nella sua questione.
- 57.
- Secondo la giurisprudenza, i cui principi sono stati enunciati nella
citata sentenza Vlassopoulou, le autoritˆ di uno Stato membro, quando
esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a
ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata,
debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale
dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione
attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonchŽ dalla sua
esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione
professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della
professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa
C-232/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4235, punto 21).
- 58.
- Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli,
nonchŽ all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore,
indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o
in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di
direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14
settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e
Commissione/Spagna, cit., punto 22).
- 59.
- Secondo il Consiglio dell'Ordine di Genova, l'attivitˆ di praticante
costituisce un'attivitˆ di formazione, alla quale non si applicano le
disposizioni degli artt. 39 CE e 43 CE.
- 60.
- Tuttavia, il periodo di pratica di cui trattasi nella causa principale
comporta l'esercizio di attivitˆ, normalmente retribuite o dal cliente o dallo
studio dove il praticante lavora, al fine di accedere a una professione
regolamentata alla quale si applica l'art. 43 CE. Nella misura in cui la
retribuzione del praticante assume la forma di un salario, pu˜ trovare
applicazione anche l'art. 39 CE.
- 61.
- Sia l'art. 39 CE sia l'art. 43 CE possono quindi trovare applicazione a
una situazione quale quella di cui alla causa principale. Tuttavia, l'analisi
non differisce a seconda che venga fatta valere la libera circolazione dei
lavoratori o la libertˆ di stabilimento per opporsi al rifiuto, da parte del
Consiglio dell'Ordine di Genova che opera in qualitˆ di autoritˆ competente
per l'iscrizione nel registro dei praticanti, di prendere in considerazione,
ai fini dell'iscrizione, la laurea in giurisprudenza ottenuta in un altro
Stato membro e l'esperienza professionale acquisita.
- 62.
- Come la Corte ha giˆ precisato, l'esercizio del diritto di stabilimento
viene ostacolato se le norme nazionali fanno astrazione dalle conoscenze e
dalle qualifiche giˆ acquisite dall'interessato in un altro Stato membro, di
modo che le autoritˆ nazionali competenti devono valutare se tali conoscenze
siano valide ai fini dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti
(v. citt. sentenze Vlassopoulou, punti 15 e 20, e Fern‡ndez de Bobadilla,
punto 33).
- 63.
- In tale contesto, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano,
non si tratta, in un caso quale quello di cui alla fattispecie della causa
principale, di una semplice questione di riconoscimento di titoli accademici.
- 64.
- E' vero che il riconoscimento, per fini accademici e civili,
dell'equivalenza di un diploma ottenuto in un primo Stato membro pu˜ essere
pertinente, e persino determinante, per l'iscrizione all'albo degli avvocati
di un secondo Stato membro (v., a tale riguardo, sentenza 28 aprile 1977,
causa 71/76, Thieffry, Racc. pag. 765).
- 65.
- Non ne deriva tuttavia che, ai fini dei controlli che l'autoritˆ
competente dello Stato membro ospitante deve effettuare in circostanze quali
quelle della fattispecie di cui alla causa principale, ? necessario verificare
l'equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l'interessato rispetto
al diploma normalmente richiesto dai cittadini di tale Stato.
- 66.
- La presa in considerazione del diploma dell'interessato, quale la
Çma”trise en droitÈ rilasciata da un'universitˆ francese, deve quindi essere
effettuata nell'ambito della valutazione dell'insieme della formazione,
accademica e professionale, che quest'ultimo pu˜ far valere.
- 67.
- Ne deriva che spetta all'autoritˆ competente verificare, conformemente ai
principi sanciti dalla Corte nelle citate sentenze Vlassopoulou e Fern‡ndez de
Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze
attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o
l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonchŽ l'esperienza
ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto,
soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere
all'attivitˆ di cui trattasi.
- 68.
- Questa procedura di valutazione deve consentire alle autoritˆ dello Stato
membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero
attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche,
se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma
nazionale. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve
effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e
delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata
degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente
di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa
222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto
17).
- 69.
- Nel contesto di questo esame uno Stato membro pu˜ tuttavia prendere in
considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della
professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo
di attivitˆ. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha
pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo
conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali
interessati (sentenza Vlassopoulou, cit., punto 18).
- 70.
- Se a seguito di questo esame comparativo dei diplomi si arriva alla
constatazione che le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma
straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo
Stato membro ? tenuto ad ammettere che questo diploma soddisfa le condizioni
fissate da dette disposizioni. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge
una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato
membro ospitante ha il diritto di pretendere che l'interessato dimostri di
aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (sentenza Vlassopoulou,
cit., punto 19).
- 71.
- A questo proposito, spetta alle autoritˆ nazionali competenti valutare se
le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo
di studi ovvero anche di un'esperienza pratica siano valide ai fini
dell'accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza
Vlassopoulou, cit., punto 20).
- 72.
- In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la questione posta
dal giudice nazionale nel senso che il diritto comunitario si oppone al
rifiuto da parte delle autoritˆ di uno Stato membro di iscrivere, nel registro
di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi
alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza
conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di
una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come
equivalente da un'universitˆ del primo Stato.
Sulle spese
- 73.
- Le spese sostenute dai governi italiano e danese nonchŽ dalla Commissione,
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di
cassazione con ordinanza 19 aprile 2001, dichiara:
Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autoritˆ di
uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il
periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato,
il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato
membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza
conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'universitˆ del
primo Stato.
Edward
La Pergola
von Bahr
|
Cos“ deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
Lingua processuale: l'italiano.