Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Sezione di ParmaÊ Sentenza n.585 del 2003. Annullamento del provvedimento di rimpatrio assistito del minore.

sul ricorso n. 538 del 2001,Êproposto da Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesoÊdallâAvv. _______ed elettivamente domiciliatoÊpresso lo studio dellâAvv.__________, inÊ Parma,Ê _____________

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., non costituita in giudizio;

per lâannullamento previa sospensiva:

a)       del provvedimento del Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/10/2001, con il quale si dispone il rimpatrio assistito del minore __________;

b)      degli atti preordinati, connessi e consequenziali che comunque conducano al rimpatrio del predetto minore.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la memoria presentata in data 10/10/2003 dallâAmministrazione Comunale ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 21/10/2003,Êil dr. ________; udito, altres“, lâAvv. _______, per il Comune ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 538 del 2001, notificato il 22/11/2001 e depositato il 4/12/2001Ê ilÊ Comune di Reggio Emilia chiede lâannullamento, previa sospensiva:

a)       del provvedimento del Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25/10/2001, con il quale si dispone il rimpatrio assistito del minore _________;

b)      degli atti preordinati, connessi e consequenziali che comunque conducano al rimpatrio del predetto minore.

Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dellâimpugnativa, i seguenti motivi in diritto.

1)      ö Violazione degli artt. 1, 2, 7 e 9 del D.P.C.M. n. 535 del 9/12/1999, in relazione alle norme del testo unico sulla disciplina delle immigrazioni; Violazione della L. n. 176 del 1991 e della convenzione ivi recepita; Eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di motivazione, illogicitˆ, travisamento dei fatti;

Nel marzo del 2001 il minore indicato in epigrafe ? giunto sul territorio italiano proveniente dallâAlbania.

Egli ? stato affidato ad una comunitˆ dove ha rivelato positive doti di carattere, inserendosi pienamente sia nella struttura di accoglienza, sia nelle potenzialitˆ di lavoro, dopo un periodo di apprendistato.

Con il provvedimento impugnato si applica in modo formale una norma D.P.C.M. n. 535 del 1999 sul rimpatrio dei minori.

Lâadeguato inserimento del minore nella comunitˆ, coniugato con le serie difficoltˆ soggettive (per la situazione familiare) ed oggettive (per la situazione economica del paese di provenienza) esigevano unâadeguata motivazione delle esigenze che consentono di sovrapporre ad un formale ricongiungimento familiare, il benessere del minore stesso.

Infatti, nella gerarchia dei valori, il rimpatrio assistito ? stato previsto per garantire il diritto allâunitˆ familiare, ma prevedendo il caso in cui vi sia una frattura dellâunitˆ familiare causata da situazioni esterne non volute nŽ dalla famiglia nŽ dal minore.

Nel caso in esame, invece, lâallontanamento del minore ? avvenuto per rimediare ad una triste situazione del nucleo familiare, come risulta sia dalle dichiarazioni dellâinteressato, che non acconsente al rimpatrio assistito sia dalla ricognizione effettuata dagli assistenti sociali.

In tale fattispecie, pertanto andava applicato il principio del rispetto dei diritti del minore (art. 7 comma 1 ed artt. 3, 9 e 12 della convenzione recepita con L. n. 176 del 1991).

Un pi? adeguato accertamento sia della situazione del minore che di quella della famiglia avrebbe generato unâattenta ponderazione dei valori in discussione, una adeguata motivazione dalla quale, dando atto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, scaturisse uno specifico rilievo delle buone probabilitˆ dâinserimento nel tessuto sociale e lavorativo specialmente in comparazione con le tristi prospettive della nazione di provenienza.

2)      ö Violazione degli artt. 1, 2, 7 e 8 della L. n. 241 del 1990; Violazione del principio del giusto procedimento; difetto di motivazione e travisamento dei fatti;

Nel provvedimento impugnato vengono confusi motivi specifici con circostanze di fatto e si elimina qualsiasi riferimento alle motivazioni che hanno indotto il minore allâallontanamento dalla famiglia nonchŽ alle prospettive che il minore si ? saputo guadagnare nel territorio di accoglienza.

Inoltre non risulta approfondita la reale situazione della famiglia, della quale si conoscono solo i dati anagrafici.

Sotto lâaspetto procedurale il provvedimento ? altres“ viziato in quanto non indica nemmeno i termini per lâimpugnazione.

- Con memoriaÊ depositata in data 10/10/2003 lâAmministrazione Comunale ricorrente ribadisce, ulteriormente ampliandole, le suesposte considerazioni, concludendo con richiesta di accoglimento del ricorso.Ê Ê

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Alla pubblica udienza delÊ 21/10/2003Ê la causa ? stata chiamata e quindi ? stata trattenuta per la decisione, come da verbale

DIRITTO

La controversia in esame attiene alla verifica della legittimitˆ del provvedimento con il quale il Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto il rimpatrio assistito di un minore albanese ai sensi dellâart. 7 del D.P.C.M. 9/12/1999 n. 535.

Il Comune ricorrente, che ? stato nominato tutore del suddetto minore con provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia in data 31/7/2001, sostiene, in concreto, che lâAmministrazione procedente non ha valutato approfonditamente come dovuto la reale situazione del minore e, in particolare, elementi rilevanti quali il suo inserimento nella struttura di assistenza alla quale era stato affidato, la sua concreta disponibilitˆ al lavoro, la sua volontˆ di rimanere in Italia e di non acconsentire al rimpatrio assistito, la situazione di grave indigenza della famiglia e di crisi economica della nazione di origine.

Il Collegio ritiene che le predette considerazioni debbano essere condivise.

Il D.P.C.M. 9/12/1999 n. 535 ö Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dellâart. 33, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ö agli artt. 1 e 7 prevede il rimpatrio assistito del minore straniero presente nel territorio nazionale e privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.

Tale normativa ha inteso tutelare e garantire il ricongiungimento dei minori stranieri con i familiari che deve comunque avvenire nel rispetto, come espressamente previsto dallâart. 7 del citato decreto ãdei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dellâautoritˆ giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e lâintegritˆ delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autoritˆ responsabili.ä.

Da tali considerazioni consegue che, attesa anche la rilevante incidenza che ilÊ provvedimento di rimpatrio ha sui diritti del minore, lâAmministrazione procedente, prima di far luogo allâapplicazione della citata disposizione, deve effettuare unâapprofondita istruttoriaÊ al fine di potere valutare con la dovuta cognizione di causa lâeffettiva situazione sia del minore che della sua famiglia.

Nel caso in esame, invece, non risulta che il provvedimento impugnato sia stato adottato a seguito di unâapprofondita istruttoria, dato che dalla motivazione non risulta che siano stati presi in considerazione, tra gli altri, elementi di massima rilevanza quali la posizione del minore contraria al rimpatrio, il suo inserimento nella comunitˆ che lo ha ospitato nonchŽ le effettive condizioni economiche e di salute in cui vive la famiglia di origine in Albania.

Il provvedimento impugnato riguardo agli elementi sopra indicati reca una motivazione del tutto superficiale e generica, limitandosi esso ad affermare che ãdallâindagine familiare non emergono elementi tali da non garantire la tutela dei diritti primari del minore allâinterno della propria famiglia nel paese dâorigineä e che ? stato ãsentito il minore in merito alla procedura avviataä, per cui deve ritenersi che la genericitˆ e, quindi, lâinsufficienza della motivazione sia dovuta alla mancanza di unâapprofondita istruttoria.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e, per lâeffetto ? annullato il provvedimento impugnato.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 538 del 2001 delÊ di cui in epigrafe, lo accoglie e, per lâeffetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ Amministrativa.

Cos“ deciso in Parma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2003.

f.to Gaetano Cicci˜ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Presidente Ê

f.to Umberto GiovanniniÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Consigliere Rel.Est.Ê

Depositata in Segretaria ai sensi dellâart.55 L. 18/4/82, n.186.

Parma, l“ 6 novembre 2003

f.to Eleonora RaffaeleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Il Segretario

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