Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione di ParmaÊ Sentenza n.585 del
2003. Annullamento del provvedimento di rimpatrio assistito del minore.
sul
ricorso n. 538 del 2001,Êproposto da Comune di Reggio Emilia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesoÊdallâAvv. _______ed elettivamente domiciliatoÊpresso lo studio dellâAvv.__________, inÊ Parma,Ê _____________
contro
Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., non
costituita in giudizio;
per
lâannullamento previa sospensiva:
a)
del
provvedimento del Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 25/10/2001, con il quale si dispone il rimpatrio
assistito del minore __________;
b)
degli
atti preordinati, connessi e consequenziali che comunque conducano al rimpatrio
del predetto minore.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Vista la
memoria presentata in data 10/10/2003 dallâAmministrazione Comunale ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 21/10/2003,Êil dr. ________; udito, altres“, lâAvv. _______, per il
Comune ricorrente;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con il
ricorso n. 538 del 2001, notificato il 22/11/2001 e depositato il
4/12/2001Ê ilÊ Comune di Reggio Emilia chiede lâannullamento, previa sospensiva:
a)
del
provvedimento del Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 25/10/2001, con il quale si dispone il rimpatrio
assistito del minore _________;
b)
degli atti
preordinati, connessi e consequenziali che comunque conducano al rimpatrio del
predetto minore.
Dopo
avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia
in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dellâimpugnativa, i seguenti
motivi in diritto.
1)
ö Violazione degli artt. 1, 2, 7 e 9
del D.P.C.M. n. 535 del 9/12/1999, in relazione alle norme del testo unico
sulla disciplina delle immigrazioni; Violazione della L. n. 176 del 1991 e
della convenzione ivi recepita; Eccesso di potere per errore nei presupposti,
difetto di motivazione, illogicitˆ, travisamento dei fatti;
Nel marzo del 2001 il minore
indicato in epigrafe ? giunto sul territorio italiano proveniente dallâAlbania.
Egli ? stato affidato ad una
comunitˆ dove ha rivelato positive doti di carattere, inserendosi pienamente
sia nella struttura di accoglienza, sia nelle potenzialitˆ di lavoro, dopo un
periodo di apprendistato.
Con il provvedimento impugnato si
applica in modo formale una norma D.P.C.M. n. 535 del 1999 sul rimpatrio dei
minori.
Lâadeguato inserimento del minore
nella comunitˆ, coniugato con le serie difficoltˆ soggettive (per la situazione
familiare) ed oggettive (per la situazione economica del paese di provenienza)
esigevano unâadeguata motivazione delle esigenze che consentono di sovrapporre
ad un formale ricongiungimento familiare, il benessere del minore stesso.
Infatti, nella gerarchia dei valori,
il rimpatrio assistito ? stato previsto per garantire il diritto allâunitˆ
familiare, ma prevedendo il caso in cui vi sia una frattura dellâunitˆ
familiare causata da situazioni esterne non volute nŽ dalla famiglia nŽ dal
minore.
Nel caso in esame, invece,
lâallontanamento del minore ? avvenuto per rimediare ad una triste situazione
del nucleo familiare, come risulta sia dalle dichiarazioni dellâinteressato,
che non acconsente al rimpatrio assistito sia dalla ricognizione effettuata
dagli assistenti sociali.
In tale fattispecie, pertanto andava
applicato il principio del rispetto dei diritti del minore (art. 7 comma 1 ed
artt. 3, 9 e 12 della convenzione recepita con L. n. 176 del 1991).
Un pi? adeguato accertamento sia
della situazione del minore che di quella della famiglia avrebbe generato
unâattenta ponderazione dei valori in discussione, una adeguata motivazione dalla
quale, dando atto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, scaturisse uno
specifico rilievo delle buone probabilitˆ dâinserimento nel tessuto sociale e
lavorativo specialmente in comparazione con le tristi prospettive della nazione
di provenienza.
2)
ö Violazione degli artt. 1, 2, 7 e 8
della L. n. 241 del 1990; Violazione del principio del giusto procedimento;
difetto di motivazione e travisamento dei fatti;
Nel provvedimento impugnato vengono
confusi motivi specifici con circostanze di fatto e si elimina qualsiasi
riferimento alle motivazioni che hanno indotto il minore allâallontanamento
dalla famiglia nonchŽ alle prospettive che il minore si ? saputo guadagnare nel
territorio di accoglienza.
Inoltre non risulta approfondita la
reale situazione della famiglia, della quale si conoscono solo i dati
anagrafici.
Sotto lâaspetto procedurale il
provvedimento ? altres“ viziato in quanto non indica nemmeno i termini per
lâimpugnazione.
- Con memoriaÊ depositata in data 10/10/2003
lâAmministrazione Comunale ricorrente ribadisce, ulteriormente ampliandole, le
suesposte considerazioni, concludendo con richiesta di accoglimento del
ricorso.Ê Ê
¤ ¤ ¤
Alla
pubblica udienza delÊ 21/10/2003Ê la causa ? stata chiamata e quindi ? stata
trattenuta per la decisione, come da verbale
DIRITTO
La
controversia in esame attiene alla verifica della legittimitˆ del provvedimento
con il quale il Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha disposto il rimpatrio assistito di un minore albanese
ai sensi dellâart. 7 del D.P.C.M. 9/12/1999 n. 535.
Il Comune
ricorrente, che ? stato nominato tutore del suddetto minore con provvedimento
del Tribunale di Reggio Emilia in data 31/7/2001, sostiene, in concreto, che
lâAmministrazione procedente non ha valutato approfonditamente come dovuto la
reale situazione del minore e, in particolare, elementi rilevanti quali il suo
inserimento nella struttura di assistenza alla quale era stato affidato, la sua
concreta disponibilitˆ al lavoro, la sua volontˆ di rimanere in Italia e di non
acconsentire al rimpatrio assistito, la situazione di grave indigenza della
famiglia e di crisi economica della nazione di origine.
Il
Collegio ritiene che le predette considerazioni debbano essere condivise.
Il
D.P.C.M. 9/12/1999 n. 535 ö Regolamento concernente i compiti del Comitato per
i minori stranieri, a norma dellâart. 33, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. 25
luglio 1998 n. 286 ö agli artt. 1 e 7 prevede il rimpatrio assistito del minore
straniero presente nel territorio nazionale e privo di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili.
Tale
normativa ha inteso tutelare e garantire il ricongiungimento dei minori
stranieri con i familiari che deve comunque avvenire nel rispetto, come
espressamente previsto dallâart. 7 del citato decreto ãdei diritti garantiti al
minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti
dellâautoritˆ giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e lâintegritˆ delle
condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle
autoritˆ responsabili.ä.
Da tali
considerazioni consegue che, attesa anche la rilevante incidenza che ilÊ provvedimento di rimpatrio ha sui diritti
del minore, lâAmministrazione procedente, prima di far luogo allâapplicazione
della citata disposizione, deve effettuare unâapprofondita istruttoriaÊ al fine di potere valutare con la dovuta
cognizione di causa lâeffettiva situazione sia del minore che della sua
famiglia.
Nel caso
in esame, invece, non risulta che il provvedimento impugnato sia stato adottato
a seguito di unâapprofondita istruttoria, dato che dalla motivazione non
risulta che siano stati presi in considerazione, tra gli altri, elementi di
massima rilevanza quali la posizione del minore contraria al rimpatrio, il suo
inserimento nella comunitˆ che lo ha ospitato nonchŽ le effettive condizioni
economiche e di salute in cui vive la famiglia di origine in Albania.
Il
provvedimento impugnato riguardo agli elementi sopra indicati reca una motivazione
del tutto superficiale e generica, limitandosi esso ad affermare che
ãdallâindagine familiare non emergono elementi tali da non garantire la tutela
dei diritti primari del minore allâinterno della propria famiglia nel paese
dâorigineä e che ? stato ãsentito il minore in merito alla procedura avviataä,
per cui deve ritenersi che la genericitˆ e, quindi, lâinsufficienza della
motivazione sia dovuta alla mancanza di unâapprofondita istruttoria.
Per
quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e, per lâeffetto ?
annullato il provvedimento impugnato.
Il
Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare le
spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma,
definitivamente pronunziando sul ricorso n. 538 del 2001 delÊ di cui in epigrafe, lo accoglie e, per
lâeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ Amministrativa.
Cos“
deciso in Parma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2003.
f.to
Gaetano Cicci˜ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Presidente
Ê
f.to
Umberto GiovanniniÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Consigliere
Rel.Est.Ê
Depositata
in Segretaria ai sensi dellâart.55 L. 18/4/82, n.186.
Parma, l“
6 novembre 2003
f.to
Eleonora RaffaeleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Il
Segretario
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