Associazione Artigiani

della Provincia di Vicenza

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Vicenza, 17/04/02

 

 

 

C.A. dott. Del Vecchio – Confartigianato Nazionale

 

Oggetto: Lo stato degli accordi bilaterali di riammissione dei clandestini

 

L’Italia dal 1996 ha stipulato una serie di accordi bilaterali con paesi stranieri Ue ed extraUe finalizzati alla riammissione nei territori di provenienza di persone clandestine, ovvero non legittimate ad entrare e soggiornare in Italia.

Gli accordi sono di varia natura e potrebbero essere distinti in questo modo:

1. afferenti al controllo dell’immigrazione e delle frontiere :

-       accordi di riammissione di clandestini

-       accordi di riammissione di quanti hanno commesso reato

-       accordi di cooperazione di polizia di frontiera

2. afferenti all’inserimento nel mercato del lavoro e alle tutele sociali :

-       accordi di sicurezza sociale (trasferimento contributi pensionistici o erogazione assegni familiari

-       accordi di inserimento nel mercato del lavoro italiano (ingresso stagionali)

-       accordi di reciprocità per il lavoro autonomo.

 

L’elenco sul numero degli accordi può variare a seconda dei criteri di lettura tanto che:

-       Il Ministero degli Esteri nel giugno 2000 dichiarava “oltre venti accordi di riammissione”

-       Palazzo Chigi nel gennaio 2002 dichiarava “quindici accordi di riammissione”

-       Il Sottosegretario agli Interni nel febbraio di quest’anno dichiarava “diciannove accordi di riammissione”.

Le variazioni sono dovute sia alle date differenti tra la stipulazione, le ratifiche parlamentari e le effettive vigenze, sia all’effettiva attuazione (vedi caso Jugoslavia) sia alla valutazione sui contenuti (vedi caso Georgia)

 

Schematicamente gli Accordi sono i seguenti:

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI DI RIAMMISSIONE SOTTOSCRITTI FINO AD OGGI

 

Paese             Accordo

1

Slovenia

Roma, 3/09/96

2

Macedonia

Skopje, 26/02/97
Intesa tecnica
Roma, 17/10/97

3

Romania

Bucarest, 4/03/97
Intesa tecnica
Roma, 15/04/97

4

Georgia

Roma, 15/05/97

5

Ungheria

Bucarest, 20/05/97
Protocollo esecutivo
Roma, 20/07/99

6

Lituania

Vilnius, 20/05/97

7

Lettonia

Riga, 21/05/97
Protocollo aggiuntivo
Riga, 21/05/97

8

Estonia

Tallin, 22/05/97

9

Jugoslavia

Roma, 19/06/97
Intesa tecnica
Roma, 14/11/97

Concluso il negoziato di revisione nel gennaio 2002

10

Croazia

Roma, 27/06/97
Intesa tecnica
Zagabria, 8/06/98

11

Francia

Chambery, 3/10/97
Annesso attuativo
Chambery, 3/10/97

12

Austria

Vienna, 7/10/97
Intesa esecutiva
Roma, 27/10/99

13

Albania

Tirana, 18/11/97
Protocollo esecutivo
Tirana, 18/11/97

14

Bulgaria

Roma, 22/07/98

15

Marocco

Rabat, 27/07/98
Protocollo esecutivo
Roma, 18/06/99

Osservazioni informali su mancate collaborazioni

16

Slovacchia

Bratislavia, 30/07/99

17

Tunisia

Scambio di note
Roma, 6/08/98

18

Svizzera

Roma, 10/09/98
entrato in vigore 1/05/2000

19

Grecia

Roma, 30/04/99
Protocollo esecutivo Roma, 30/04/99

20

Spagna

Roma, 4/11/99

21

Algeria

Roma, 24/02/2000

22

Nigeria

Roma, 22/09/2000

23

Polonia

Accordo sottoscritto con Paesi Shengen

24

Sri Lanka

Segnalato dal Cespi Giugno 02

(fonte Presidenza Consiglio gennaio 2002 con integrazioni)

25

Rep.Fed.Yugoslava (Serbia-Mont.)

Gennaio 2003

 

 

PAESI CON I QUALI SONO IN CORSO TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO DI RIAMMISSIONE:

 

        Paese                 Stato delle trattative

1

Pakistan

Negoziato concluso

2

Egitto

Negoziato in corso dal 2000

3

Malta

Negoziato concluso

4

Polonia

Accordo sottoscritto con Paesi Shengen

5

Ucraina

Negoziato in via di conclusione

6

Bielorussia

Contatti in corso

7

Cina

Contatti in corso

8

Filippine

Negoziato in via di conclusione

9

Moldavia

Contatti in corso

10

Russia

Contatti in corso

11

Turchia

Iniziative in corso per rilanciare i negoziati dopo numerose sospensioni

12

Bangladesh

Contatti preliminari

13

Senegal

Contatti preliminari

14

India

Contatti preliminari

(fonte Presidenza Consiglio gennaio 2002 con integrazioni)

 

Note:

Gli accordi bilaterali riscontrano numerose problematiche:

Ø     la vicenda dell’accordo con la Jugoslavia rende evidente che la presenza di un Accordo formale non garantisce  la sua funzionalità,

Ø     l’accordo sul lavoro autonomo per la Cina (che non contempla riammissioni di clandestini) si presta a considerazioni analoghe per situazioni molto diverse (formalmente non ci sono ostacoli per il lavoro autonomo di un italiano in Cina, praticamente sì, l’Italia ha sospeso l’accordo dopo verifiche in questo senso e il tutto è stato superato con la legge 40/98).

Ø     l’accordo sul rimpatrio con la Slovenia dimostra la difficoltà di applicazione delle regole. La Slovenia chiede prove sull’attraversamento delle proprie frontiere da parte dei clandestini (il numero delle riammissioni è cresciuto dalle 1.048 del 1° semestre 2001 alle 1.929 del 2° semestre, ma sconta la difficoltà della Slovenia a riammettere persone senza documenti o delle quali non sia documentata la provenienza dai suoi territori, in pratica la riammissione in molti casi viene rifiutata o rimandata).

Ø     l’accordo bilaterale comporta convenienze e scambi reciproci che non è sempre facile mettere sul tavolo con Paesi molto distanti. Come ha sostenuto il sottosegretario agli Interni Mantovano: “La definizione di accordi bilaterali richiede il tempo necessario per i dovuti approfondimenti istruttori e contatti; peraltro, le iniziative assunte dal Presidente del Consiglio in materia di coinvolgimento dell'Unione europea e degli ambasciatori presenti nei paesi da cui provengono i maggiori flussi migratori stanno ad indicare l'importanza attribuita dal Governo alla via della collaborazione internazionale. (Prima Commissione della Camera, sede Referente, in merito alle modifiche alla normativa in materia di immigrazione e asilo, 18/04/02)

 

 

Le politiche del Governo sull’immigrazione nel 2000, 2001 e 2002 e gli accordi bilaterali

Agli effetti pratici dei flussi di ingresso per gli immigrati gli accordi bilaterali sono serviti a privilegiare nei decreti di programmazione dei flussi gli stranieri provenienti dai Paesi che hanno realizzato “pacchetti” di intese relative all’ingresso nel mondo del lavoro. Ciò si è concretizzato con numeri riservati nel 2000 e 2001 per Marocco, Tunisia e Albania, mentre altre quote venivano riservate a cittadini di “Paesi non appartenenti all'Unione europea che sottoscrivano specifiche intese di cooperazione in materia migratoria” e altre quote ancora a cittadini “provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario”.

 

Il decreto sull’ingresso degli stagionali di quest’anno riproduce lo stesso criterio (con esclusione del Marocco per il quale il Governo Italiano lamenta la scarsa collaborazione nel riconoscimento dei clandestini).

Tuttavia sono previste quote di ingresso solo per questi Paesi e per quelli candidati prossimi all’ingresso in Ue producendo l’effetto paradossale di includere ingressi per cittadini Lituani e Lettoni ed escludere lavoratori Serbi, Croati, Macedoni, Bosniaci, Kossovari, Moldavi ed Ucraini molto numerosi negli ingressi precedenti.

E’ evidente quindi che i criteri di lettura del significato degli accordi bilaterali e dei più generali criteri di ingresso  possono diventare molto selettivi al di là del dettato legislativo. In particolare l’escludere dalle quote ingressi per cittadini di Paesi che non hanno accordi può creare molti problemi (p.es. manca tutto il Sudamerica, manca il Mediooriente, manca la Moldavia, manca ancora l’Egitto,….). Ricordo che la scelta di emigrare è prevalentemente una scelta individuale, non statale (vedasi le durissime e violatissime leggi restrittive dell’emigrazione in Moldavia) e non offrire nessun canale di ingresso regolare significa condannare alla clandestinità certa le strategie di emigrazione di gruppi di persone motivate comunque ad uscire dal loro Paese.

 

(A.B. 04/02)