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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego  
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie


 
 
 
                
 
 
 
Prot. n. 294/16
Allegati n. 3
 
 
CIRCOLARE N. 3/2003
 
Roma, 12 Febbraio 2003
Alle Direzioni  Regionali del Lavoro
Loro Sedi 
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 ñ Uff.Lavoro ñ Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste 
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi 
Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma
Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro -  Roma
All' INPSñDirezione Generale Roma
 
 
 
 
OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti  rispettivamente: 1) proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002; 2) programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
 
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 25 del 31.01.2003 sono stati pubblicati  gli allegati  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 20.12.2002 (allegati 1 e 2).
 
 1)   Il DPCM recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso per l'anno 2002  dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della presentazione delle istanze ñ avanzate da parte dei datori di lavoro interessati - di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cui agli artt.  2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002,  nonchÈ delle richieste degli interessati - da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane - di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M.
 
Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue. La disposizione esclude espressamente le attestazioni di disponibilitý in quota per conversioni del permesso  di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
 
Con riferimento all'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n. 3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalitý con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. I rispettivi Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione provinciale.
 
            2)     Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale: Tunisia e Albania;
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione giý contenuta nel citato D.P.C.M. del 15.10.2002, sono: Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001 e 2002, intendendosi per tali coloro che ne hanno usufruito anche per uno  soltanto dei due anni.
            Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
           Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
           In conformitý a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del DPCM, Ë consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente le nazionalitý sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell'anno 2001 e 2002.
           Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.   
           Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attivitý lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.
           Si ricorda, come giý disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attivitý lavorativa.
 
           Si ricorda a codesti Uffici la necessitý dell'invio dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalitý indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002. 
 
                                                                              IL DIRETTORE GENERALE
                                                                              Dott.ssa Lea Battistoni
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ALLEGATO 1
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002
Proroga   dei   termini   dei   flussi   d'ingresso   dei  lavoratoriextracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.   
          
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanatocon   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successivemodificazioni; 
Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annualedelle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio delloStato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio2002, n. 189; 
Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politicadell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, condecreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 epubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112; 
Visti  gli  articoli  1,  2,  3  e 4 del decreto del Presidente delConsiglio  dei  Ministri  in  data  15 ottobre 2002, pubblicato nellaGazzetta  Ufficiale  n.  268  del 15 novembre 2002, con il quale sonostati  definiti  i  flussi  di  ingresso  dei cittadini stranieri noncomunitari  residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente perle  categorie  dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratoridi  origine  italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesiche hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;  Considerato  che  presso le rappresentanze diplomatiche e consolariitaliane  in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previstodall'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio deiMinistri del 15 ottobre 2002;  Considerato  che  i  Paesi  di  cui  all'art.  4  del  decreto  delPresidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15 ottobre 2002, che hannosottoscritto  accordi  in materia migratoria, hanno gia' provveduto apredisporre   liste  di  lavoratori  disponibili  a  svolgere  lavorosubordinato in Italia;  Ritenuto  che  il  termine  del  31  dicembre  2002,  utile  per lafinalizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  in parola, non consente ilcompleto  e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazionedel  fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;  
                           
Decreta:  
                            
Art. 1

1.  Per  le  finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decretodel  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002,pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, iltermine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003.    Roma, 20 dicembre 2002                                            Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,registro n. 1, foglio n. 133   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                            ALLEGATO 2
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002
Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratoriextracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.        
     
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanatocon   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successivemodificazioni; 
Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annualedelle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,  il  quale  prevede  che, in caso di mancata pubblicazione deldecreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio deiMinistri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nellimite delle quote stabilite per l'anno precedente;  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politicadell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato,emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, condecreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 epubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
 Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi diingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato perl'anno 2003 non e' stato ancora emanato;  Visto  il  decreto  di  programmazione  transitoria  dei  flussi diingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato perl'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro edelle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio2002  e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale; 
Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  qualituristico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera perlo  svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale,a decorrere da gennaio 2003; 
Tenuto    conto    delle   richieste   di   manodopera   stagionaleextracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni;        
                     
Decreta:      
                        
Art. 1.
  1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratorinon   comunitari   per  l'anno  2003  sono  ammessi  in  Italia, conriferimento   a  tale  periodo,  per  motivi  di  lavoro  subordinatostagionale,   i   cittadini   stranieri   non   comunitari  residentiall'estero,  entro  una quota massima di 60.000 unita', ripartita trale  regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che faparte  integrante  del  presente  decreto,  con  le quote massime iviassegnate.  2.  La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinatistagionali  non  comunitari  di  Paesi  di  cui  e'  stata  accettatal'adesione  all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia,Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia,Montenegro,  Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi per i quali sono invigore  con  l'Italia  accordi  bilaterali  sul lavoro stagionale, diquelli  che  hanno  sottoscritto specifici accordi di cooperazione inmateria  migratoria  e  altresi' i cittadini stranieri non comunitarititolari  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionalenell'anno 2001 e 2002.  3. Sulla  base  delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro edelle  politiche  sociali,  in corso d'anno, puo' con proprio decretorideterminare  la distribuzione delle quote tra le regioni e provinceautonome.   
Roma, 20 dicembre 2002                                         
   Il Presidente: Berlusconi 
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 1, foglio n. 134 
 


 Allegato


Valle d'Aosta...

15

Piemonte...

3.500

Lombardia...

1.800

Trento...

12.000

Bolzano...

15.700

Veneto...

7.690

Friuli-Venezia Giulia

2.700

Liguria...

230

Emilia-Romagna...

7.400

Toscana...

2.000

Umbria...

1.000

Marche...

1.030

Lazio...

635

Abruzzo...

1.600

Molise...

300

Campania...

500

Puglia...

1.600

Basilicata...

50

Calabria...

50

Sicilia...

100

Sardegna...

100

TOTALE 60.000

 
 
 
 
 
ALLEGATO 3
 
 
 
 
 
 
Versione corretta della tabella unita( allegato n.2)  alla circolare n. 59 del 6.12.2002
 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 
 
Direzione Generale per l'Impiego
 
 
 
 
 
 
Servizio Problemi dei lavoratori  immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMITI MASSIMI DI NULLA-OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, ANCHE A CARATTERE STAGIONALE
 
RILASCIABILI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.C.M. DEL 15/10/2002.  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONI
Albanesi
Tunisini
Marocchini
Egiziani
Srilankesi
Nigeriani
Moldavi
Totale
Valle d'Aosta
2
1
2
1
1
1
1
9
Piemonte
275
211
213
108
108
52
53
1020
Lombardia
265
225
199
100
127
53
51
1020
Trento
148
109
109
50
54
33
32
535
Bolzano
154
135
113
56
80
28
28
594
Veneto
345
318
318
143
157
80
80
1441
Friuli V.G.
268
27
112
60
1
12
20
500
Liguria
45
32
32
21
18
9
9
166
Emilia R.
240
181
181
90
90
45
45
872
Toscana
173
138
129
64
63
32
32
631
Umbria
151
111
111
56
56
27
28
540
Marche
140
130
114
57
57
28
28
554
Lazio
175
127
112
61
64
31
30
600
Molise
30
20
20
10
10
5
5
100
Abruzzo
118
100
96
45
49
26
26
460
Campania
48
25
24
12
12
7
6
134
Puglia
277
20
20
12
12
8
8
357
Basilicata
21
14
14
7
7
4
3
70
Calabria
33
25
20
10
6
5
3
102
Sicilia
63
32
42
27
19
9
8
200
Sardegna
29
19
19
10
9
5
4
95
TOTALE
3000
2000
2000
1000
1000
500
500
10000