DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002 
Proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
 (GU n. 25 del 31-1-2003) 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato  con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato, emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
  Visti  gli  articoli  1,  2,  3  e 4 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del 15 novembre 2002, con il quale sono stati  definiti  i  flussi  di  ingresso  dei cittadini stranieri non comunitari  residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente per le  categorie  dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di  origine  italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;
  Considerato  che  presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane  in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;
 Considerato  che  i  Paesi  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto  accordi  in materia migratoria, hanno gia' provveduto a predisporre   liste  di  lavoratori  disponibili  a  svolgere  lavoro subordinato in Italia;
  Ritenuto  che  il  termine  del  31  dicembre  2002,  utile  per la finalizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  in parola, non consente il completo  e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del  fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003.
    Roma, 20 dicembre 2002
                                            Il Presidente: Berlusconi
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,