Fiche amendement

 

Proposition d’amendement à l’Article 7

 

Déposée par Madame: Elena Paciotti

 

 

Qualité : Suppléante                                                                         IT Version

 

 

Articolo 7: Cittadinanza dell'Unione

 

1. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza

dell'Unione completa la cittadinanza nazionale, e non la sostituisce.

La cittadinanza europea può essere attribuita a cittadini di Paesi non membri dell'Unione o ad apolidi che risiedono legalmente da più di cinque anni sul territorio dell'Unione e ne condividono i valori.

 

2. I cittadini dell'Unione partecipano alla sua vita politica, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione. Essi godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dalla Carta dei diritti fondamentali.

 

3. Soppresso.

 

 

 

 

 

Explication éventuelle: 

1. La cittadinanza dell'Unione può essere estesa a tutti coloro che vi risiedono legalmente, ne condividono i valori e fanno quindi parte della società.

 

2. E' opportuno non ripetere con altre parole i diritti già chiaramente iscritti nella Carta dei diritti fondamentali, per non ingenerare equivoci. È invece opportuno sottolineare la partecipazione dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

 

3. Il paragrafo 3 è superfluo: la regola è ovvia e comunque è già presente nelle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.