Legge 23 dicembre 1994, n. 724
(in SO n. 74 alla GU 30 dicembre 1994, n. 304)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
Art. 1
(Esenzioni)
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000
per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di
più confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la
parola "100.000" è sostituita dalla seguente
"70.000".
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è sostituito dai seguenti:
"16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di
età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque
anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito
all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti
di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purchè
appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito
all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22
milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni
figlio a carico, i titolari
di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati.
Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione
dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I
soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
Legge 24 dicembre
1993, n. 537
"Interventi
correttivi di finanza pubblica"
(Pubblicata nella
G.U. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.)
(omissis)
Articolo 8
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di
età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque
anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito
all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì
esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti
di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purché
appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito
all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22
milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni
figlio a carico, i titolari
di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati.
Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione
dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I
soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai
commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto
(2).