ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003

Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e
la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n.
3262).
(GU n. 32 del 8-2-2003)
               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
  Visti  i  decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11  dicembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  prorogato, fino al 31
dicembre  2003,  lo  stato  di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242  del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  213  dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1
ottobre  2002,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
  Ravvisata  la  necessita',  di  continuare a porre in essere idonee
misure  per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in
maniera  sempre  piu' adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati
clandestini  e  per  rendere maggiormente efficaci le misure adottate
volte  all'allontanamento  dal  territorio  nazionale degli stranieri
giunti irregolarmente;
  Considerato  che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una
complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedure
relative   all'emersione   di   cittadini   stranieri   che  svolgono
irregolarmente   attivita'  lavorative  in  Italia  anche  attraverso
l'accelerazione    delle   connesse   procedure   amministrative   di
regolarizzazione delle singole posizioni lavorative;
  Acquisita  la  proposta del Ministero dell'interno nonche' l'intesa
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, e' soppresso.
  2.   Le  disposizioni  contenute  nell'art.  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e
nell'art.  5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3244  del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione
del  regolamento  di  attuazione  previsto  dall'art.  32 della legge
30 luglio   2002,   n.  189,  relativamente  alla  istituzione  della
Commissione  nazionale  per  il  diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.
 
      
                               Art. 2.
  1.  L'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e' cosi' sostituito:
  "1.  Per  far  fronte  ad  una  piu'  efficace gestione dei compiti
connessi   alla   procedura   di   regolarizzazione,   il   Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
autorizzati ad utilizzare, tramite una o piu' imprese di fornitura di
lavoro  temporaneo,  nel  limite massimo rispettivamente di 900 e 350
unita',  prestatori  di  lavoro  temporaneo  per la conclusione delle
operazioni direttamente connesse alla predetta procedura".
  2.   Al   fine   di   completare,  con  urgenza,  le  procedure  di
regolarizzazione   dei   lavoratori   extracomunitari  connesse  alla
titolarita'  del rapporto di lavoro e dei correlati diritti derivanti
dallo status giuridico, nonche' per accelerare il procedimento per la
selezione delle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
e  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresi'
ricorrere  alla  trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del
decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
  3.  Il  Ministero  dell'interno  e  il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  sono autorizzati ad attivare, con il ricorso alla
trattativa   privata,   gli   interventi  relativi  ad  una  migliore
organizzazione   delle   attivita'   connesse   alla   procedura   di
regolarizzazione,  ivi  compresi  l'allestimento  di appositi locali,
l'attivazione  e  l'ottimizzazione di collegamenti informatici e ogni
altra attivita' connessa al funzionamento o utile alla gestione.
  4.  Per  l'attuazione  delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente  articolo,  nonche'  di  quelle  recate dagli articoli 1 e 3
dell'ordinanza  n.  3244/2002  e'  autorizzata  la deroga all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
      
                               Art. 3.
  1.  Per  le  medesime  finalita' previste dall'art. 2, il Ministero
dell'interno  e  il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali
possono  altresi'  autorizzare  il personale in servizio direttamente
coinvolto  nelle  attivita'  di  cui  alla  presente  ordinanza  allo
svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
  Con  provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'interno
e  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' individuato
il  personale da impegnare nelle attivita' connesse alle procedure di
regolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unita'
per  il  Ministero dell'interno, e di 350 unita' per il Ministero del
lavoro  e  delle politiche sociali. Detto personale potra' effettuare
prestazioni  di  lavoro  straordinario oltre il limite previsto dalle
norme vigenti e comunque per un massimo di 40 ore mensili.
  2.  La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al comma
1  avviene  in  deroga alle disposizioni normative anche di carattere
contrattuale   e   sino   alla   conclusione   delle   procedure   di
regolarizzazione.
 
      
                               Art. 4.
  1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi
compresi  gli  interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1
ottobre  2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivo
comma  2,  a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione
del  bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003,
cosi'  come  integrati  con  le risorse finanziarie previste e con le
modalita'  stabilite  dall'art.  80,  comma 8 della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  2  e  3 della presente
ordinanza  si  provvede,  nel limite massimo di Euro 18.742.402,00, a
carico  delle  risorse  finanziarie  introitate  dall'INPS  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  33  della legge 30 luglio 2002, n. 189,
dall'art.  1  della  legge  9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti del
Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e
del  28  ottobre  2002.  Tali somme gia' versate dallo stesso Ente in
conto   entrate   sono   riassegnate   con   decreto   del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze agli appositi capitoli del Ministero
dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi