(Sergio Briguglio 1/2/2003)

 

OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI DOCUMENTO ONC-CNEL SUL REGOLAMENTO

 

 

Permesso di soggiorno

 

Rinnovo del permesso di soggiorno

 

Ultimo paragrafo: Sostituire “almeno 5 anni” con “almeno 6 anni”.

 

Ultimo paragrafo: sopprimere la parentesi “(generalmente contratti di lavoro a tempo indeterminato)”. Esistono infatti decisioni della magistratura che chiariscono come non sia richiesto, ai fini della dimostrazione del requisito di possesso di permesso che consenta un numero indeterminato di rinnovi, la titolarita’ di un contratto a tempo indeterminato. E’ pericoloso prospettare la plausibilita’ di questa richiesta.

 

Ultimo paragrafo: il senso della proposta avanzata non e’ chiaro: si chiede di estendere il trattamento assistenziale ai titolari di semplice permesso (e non di carta) di soggiorno? Sarebbe una richiesta sacrosanta, ma la cosa richiede una modifica legislativa. Si chiede invece di consentire il rinnovo del permesso anche in assenza del requisito di disponibilita’ di mezzi di sostentamento? Questo e’ possibile, ma richiede una specificazione dei requisiti alternativi (es.: sponsorizzazione da parte di privati o associazioni o enti locali).

 

Conversione del permesso di soggiorno per studio in altro permesso

 

Ultimo paragrafo: aggiungere, in fine, in analogia con quanto proposto nel capitolo sui minori stranieri non accompagnati: “ovvero detratte dalle quote stabilite con i decreti di programmazione dei flussi emanati successivamente alla conversione stessa”.

 

 

Carta di soggiorno

 

Primo paragrafo: sostituire “tutto l’arco del quinquennio” con “tutti e sei gli anni”.

 

Secondo paragrafo: sopprimerlo. E’ una mera ripetizione delle proposte contenute nel primo paragrafo.

 

Ultimo paragrafo: sopprimerlo. E’ gia’ chiarito dal Testo Unico e dalla versione attuale del Regolamento che il rinnovo della carta riguarda solo la sua natura di documento di identita’ (col rinnovo della foto, ad esempio). Non e’ quindi condizionato alla dimostrazione di alcun requisito.

 

 

Iscrizione alle liste di collocamento

 

Secondo paragrafo: l’iscrizione al collocamento non e’ condizione necessaria per l’iscrizione al SSN, ma solo sufficiente. Una modifica della disposizione relativa avrebbe cosi’ carattere puramente formale, non derivando alcun danno dalla mancata modifica. La proposta avrebbe un carattere sostanziale se fosse mirata a rendere obbligatoria l’iscrizione al SSN dei lavoratori stranieri in fase di “attesa occupazione” (d’ora in poi nell’impossibilita’ di dimostrare l’iscrizione nelle liste di  collocamento). Se questo e’ l’obiettivo, andrebbe esplicitato. Si noti tuttavia che sentenze della magistratura hanno chiarito come l’apposizione della formula “per attesa occupazione” su un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non altera il titolo del permesso (che resta quindi un permesso per lavoro, consentendo allo straniero che lo possiede l’iscrizione al SSN). E’ vero anche, pero’, che esistono lavoratori stranieri ai quali il permesso e’ stato rilasciato inizialmente “per attesa occupazione” (es.: lavoratori regolarizzandi per i quali il datore di lavoro e’ deceduto nelle more della definizione della procedura di regolarizzazione). Per costoro la proposta in oggetto risulterebbe non superflua.

 

 

Diritto all’unita’ familiare

 

Secondo paragrafo: la semplice segnalazione del problema dei ritardi nel rilascio dei visti e’ troppo debole. Si dovrebbe proporre che, almeno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare e ingresso al seguito - relativi cioe’ alla tutela di un diritto fondamentale della persona – sia fatto valere il principio del silenzio-assenso. Non si vede perche’, infatti, per quale motivo tale principio debba  valere per la richiesta di nulla-osta al ricongiungimento e non per quella di visto di ingresso: la prima previsione puo’ essere – e di fatto e’ - vanificata dalla mancanza della seconda.

 

Terzo e quarto paragrafo: sopprimerli. Il fatto di dover produrre tutti i documenti richiesti (e non solo quelli relativi alla disponibilita’ di reddito e alloggio) all’atto della richiesta di nulla-osta renderebbe positivamente evidente come l’applicazione del principio del silenzio-assenso alla procedura di rilascio del visto di ingresso sia priva di controindicazioni (la rappresentanza consolare non sarebbe piu’ chiamata ad effettuare controlli significativi).

 

 

Minori stranieri

 

Terzo paragrafo: la proposta richiederebbe una modifica del Testo Unico, e non e’ quindi ricevibile. Si puo’ chiedere pero’ di precisare che il novero dei permessi rilasciabili al compimento della minore eta’ e’ piu’ ampio, includendo anche i permessi per motivi di cura e per “accesso al lavoro” (meglio: “attesa occupazione”), come previsto dall’art. 32, co. 1 del Testo Unico.

 

 

Familiari stranieri di cittadini italiani

 

Terzo paragrafo: destinare a questa proposta un capitolo a parte, dal titolo “Cittadini stranieri di origine italiana”.

 

Terzo paragrafo: nota che una recente circolare del Ministero dell’interno ha dato le disposizioni necessarie a che si realizzi quanto qui proposto. E’ utile, in ogni caso, mantenere la proposta di rendere il permesso per “attesa riacquisto cittadinanza” utilizzabile per lavoro (e per studio – da aggiungere), giacche’ questo non e’ escluso, ma neanche esplicitamente previsto dalle disposizioni vigenti.

 

 

Osservazioni generali

 

Manca evidentemente ogni riferimento, nella bozza, alle disposizioni sul diritto d’asilo. Le motivazioni di questa scelta non sembrano evidenti.

 

Mancano altresi’ proposte su numerosi punti, affrontati invece nel documento inviato da diverse associazioni del Gruppo di Riflessione. Anche in questo caso, non sono chiari i motivi che giustificano queste omissioni.