FONDAZIONE MIGRANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE PER LA STESURA

 

DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189

 

RECANTE MODIFICHE ALLA NORMATIVA

 

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 17 febbraio 2003

 

 

 

I - ALCUNE RIFLESSIONI PRELIMINARI SUL REGOLAMENTO

 

 

            Si ritiene opportuno premettere alcune riflessioni e proposte generali, che non si riferiscono a singoli articoli della legge, ma delle quali si dovrebbe utilmente tenere conto nella stesura del regolamento.

 

 

1.  Ai fini di una lungimirante politica migratoria è indispensabile che il Governo provveda alla immediata valorizzazione o riattivazione degli organi consultivi e di partecipazione delle associazioni degli stranieri e degli enti che operano in favore degli stranieri che sono previsti dalla legge, ma sono stati trascurati o addirittura non più convocati dal 2001:

-     la Consulta nazionale per i problemi degli stranieri immigrati (art. 42, c. 4);

-     la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati (art. 46);

-     l’Organismo nazionale di collegamento presso il Cnel (art. 42, c. 3).

Altrettanto si dica per i Consigli territoriali per l’immigrazione (art. 3) che in molte province rimangono una istituzione scarsamente efficiente e coinvolgente.

In diversi altri articoli delle norme legislative vigenti in materia di immigrazione si prevede la consultazione e partecipazione del privato sociale e le sue prestazioni a favore degli immigrati: cfr. art. 3, c. 1, 2, 6; art. 18; art. 40, c. 1, 2, 3; art. 42, c. 1 (mentre è stato abolito l’art. 23 sulla prestazione di garanzia e l’art. 42, c. 5 sugli alloggi da risanare).

Il regolamento può fare molto perché a queste disposizioni legislative si faccia la debita attenzione, dando a tali organi una diversa e più efficace ed efficiente strutturazione ed operatività.

 

 

2.  è indispensabile che il Governo, con il nuovo regolamento e con altri provvedimenti, realizzi un’immediata ed effettiva semplificazione degli adempimenti amministrativi e lo snellimento delle funzioni degli organi amministrativi dello Stato, perché essi troppo spesso compromettono nella lentezza e complicazione delle procedure burocratiche qualsiasi acquisizione da parte dello straniero di eventuali benefici previsti dalla legge. Ciò comporta un serio deterioramento della fiducia nella legge e negli amministratori da parte degli immigrati e degli stessi cittadini.

 

 

3.  è indispensabile assicurare un’effettiva pubblicità ed una informazione sistematica, tempestiva e completa al pubblico su tutti gli atti generali dei Ministeri (circolari, direttive od altro) in materia d’immigrazione, asilo e stranieri in ottemperanza all’obbligo derivante dall’art. 26 L.7/8/1990, n. 241. Il regolamento potrebbe attribuire al “Comitato per… il monitoraggio” istituito dalla legge n. 189/2002 il compito di provvedere a tale pubblicità.

 

 

4.  Anche se le norme regolamentari devono dare attuazione della legge n. 189/2002 esse devono adottare una interpretazione più o meno restrittiva od estensiva per essere conformi alle altre disposizioni legislative, costituzionali, internazionali e comunitarie che contengono norme di principio, ma non per questo giuridicamente sono meno vincolanti. Ad esempio, di fronte alla aumentata condizione di precarietà dello straniero, non dovrebbe rimanere senza alcun effetto l’attuazione dell’art. 2 T.U. che riconosce che lo straniero regolare “gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano” (c. 2) e che sono garantiti “a tutti i lavoratori stranieri… parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani” (c. 3). E la proclamazione del “diritto all’unità familiare” (art. 28) dovrebbe non essere senza influenza nello sveltire le procedure per il ricongiungimento familiare. (art. 29).

 

 

5.  Per assicurare la chiarezza e l’intrinseco collegamento dei testi normativi, si preferisca redigere un unico regolamento che contenga quanto si riferisce sia a immigrazione che ad asilo, sia alla nuova legge 189/2002 che all’originario T. U. (n. 286/1998), che provveda a modificare ed integrare il regolamento di attuazione del T.U. del 1998 approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e recepisca tutte le disposizioni delle circolari fin qui adottate dai vari Ministeri, compatibili col nuovo ordinamento.

 

 

6.  Il regolamento deve comunque fin da subito attuare nell’ordinamento italiano le direttive e norme comunitarie in materia di immigrazione ed asilo fino ad oggi non ancora attuate e dovrebbe tentare di anticipare, dove fosse possibile, le norme comunitarie in corso di elaborazione.

 

 

7.  Il regolamento provveda ad introdurre anche modifiche a norme regolamentari del 1999 che già si erano rivelate incongrue ed altre a corretta e completa attuazione del T.U. del 1998.

 


 

 

 

II - IMMIGRAZIONE

 

 

N.B. - Le successive proposte seguono l’ordine delle norme del T.U. delle disposizioni legislative in materia di immigrazione, come modificate ed integrate dalla legge n. 189/2002.

 

 

Art. 1 - Definizione di “straniero regolarmente soggiornante”

 

Comma 2 - Si precisi che, ai fini dell’applicazione della legge e del suo regolamento, per straniero regolarmente soggiornante si intende la persona che si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) straniero o apolide con di carta o permesso di soggiorno in corso di validità;

b) minore iscritto nella carta o permesso di soggiorno di uno straniero o apolide;

c) straniero che abbia presentato domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno;

d) straniero, titolare di un permesso di soggiorno, anche scaduto, che abbia presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno;

e) straniero o apolide nei confronti del quale il tribunale per i minorenni abbia pronunciato l’autorizzazione al soggiorno in deroga alle norme vigenti, nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 T.U.

 

 

Art. 2-bis - Comitato per il coordinamento e il monitoraggio

 

Comma 1 - Mentre la funzione di “coordinamento” svolta dal Comitato è in vista della maggiore efficienza dell’apparato amministrativo, la funzione di “monitoraggio” è auspicabile sia concepita e impostata anche come servizio verso tutti i cittadini, italiani e stranieri.

 

Comma 2 - Per il Comitato, al fine di garantire la sua efficienza vengano fissate sede e periodicità delle riunioni, senza escludere la possibilità di riunioni straordinarie su richiesta del presidente e di ciascun membro.

 

Comma 3 - Poiché il gruppo tecnico di lavoro, chiamato a svolgere un compito prevedibilmente molto articolato e di ampie dimensioni, il regolamento deve prevederne una configurazione di organo permanente e dotarlo di una propria segreteria e di quanto altro è richiesto da una struttura stabile e deve prevedere che esso deve fornire ai componenti del comitato ogni informazione in tempo reale e comunque in tempo utile per lo svolgimento delle riunioni.

 

Comma 3 - Al gruppo tecnico di lavoro si prevede che “possono essere invitati anche rappresentanti… degli enti e associazioni nazionali”. Data l’importanza di questa partecipazione, il regolamento deve precisare le modalità e il criterio di scelta dei rappresentanti e deve consentire che alle riunioni vengono invitati anche rappresentanti degli altri organismi a partecipazione previsti dalla legge: la Consulta nazionale per i problemi dei cittadini extracomunitari e delle loro famiglie (art. 42, c. 4 T.U.) e l’Organismo nazionale di collegamento sull’immigrazione presso il Cnel (art. 42, c. 3). Poiché inoltre le Regioni e le Province hanno un loro collegamento nazionale, si può pensare anche a una rappresentanza delle Consulte regionali e dei Consigli territoriali per l’immigrazione.

 

 

Art. 3 - Programmazione dei flussi annuali d’ingresso per motivi di lavoro

 

Comma 4 - Al fine di evitare ulteriori ritardi e dilazioni nell’entrata in vigore della programmazione annuale delle quote e di consentire al sistema delle chiamate nominative una qualche efficacia il regolamento deve precisare che il termine del “30 novembre dell’anno precedente” si riferisce alla data di trasmissione alla Corte dei Conti del decreto di determinazione delle quote annuali di ingresso per lavoro.

 

Ai fini dell’eventuale emanazione durante l’anno di ulteriori decreti d’ingresso per motivi di lavoro “qualora se ne ravvisi l’opportunità”, il regolamento deve prevedere chiaramente i criteri e in ogni caso fra tali criteri deve prevedere i rapporti delle organizzazioni di categoria rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e i rapporti con gli enti locali; nonché una verifica trimestrale delle quote a livello territoriale e professionale da parte dei centri per l’impiego.

 

In ogni caso, il regolamento deve precisare che si ravvisa l’opportunità di emanare ulteriori decreti di determinazione dei flussi durante l'anno, laddove il numero delle domande di nulla osta è esaurito.

 

Nel caso di mancata pubblicazione del decreto di determinazione dei flussi nell’anno precedente, sarebbe auspicabile prevedere che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali proceda comunque a fornire le indicazioni sull’andamento dell’occupazione e sulla presenza e condizione dei cittadini stranieri previste dall’articolo 21, commi 4-bis e 4-ter, t.u. e le sollecitazioni alle regioni per l’invio del “rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale”.

 

 

Artt. 4 e 5 - Divieti di ingresso (e soggiorno) in caso di condanne penali

 

Il regolamento deve prevedere che il motivo ostativo all’ingresso (e al soggiorno) nel territorio nazionale previsto dall’articolo 4, comma 3, t.u. cessa nel caso in cui la sentenza di condanna emessa nei confronti del cittadino straniero sia già stata riformata con altra sentenza passati in giudicato e che in tal senso la cancelleria del giudice deve immediatamente comunicare la sentenza anche al Ministero dell’Interno.


Art. 5 T.U. - Permesso di soggiorno

 

 

Elenco dei permessi di soggiorno

 

Come richiede anche l’Organismo di collegamento sull’immigrazione costituito presso il CNEL, per garantire la certezza del diritto per tutti ed una maggiore uniformità ed efficienza dell’apparato amministrativo, non si lasci alla prassi o ad apposite circolari ministeriali ma si stabilisca nel regolamento (modificando l’art. 11 del regolamento di attuazione del T. U. approvato con D.P.R. n. 194/1999), una disciplina esplicita per quanto riguarda le condizioni e i documenti necessari per il rilascio, il rinnovo o la conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e ancora per quanto riguarda la sua durata, la possibilità o meno di accesso al lavoro ed eventuali altre norme sulla condizione giuridica del titolare di ciascun tipo di permesso.

 

 

Altre norme in materia di rilascio, rinnovo e revoca dei permessi di sogiorno

 

Comma 5 - Il regolamento deve indicare quali siano le “irregolarità amministrative sanabili” che non impediscono il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

Comma 5 - Premesso che il permesso di soggiorno (e altrettanto il suo rinnovo) viene rifiutato o revocato “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per ingresso e il soggiorno” e che in considerazione della discrezionalità amministrativa tra le cause ostative al rilascio potrebbero essere compresi la prostituzione, l’accattonaggio, il contrabbando e il commercio in condizioni abusive, il regolamento deve prevedere la facoltà per il Questore di valutare, sulla base di concreti ed attuali elementi di riscontro, se si tratta di esercizio abituale di tali illeciti o di episodi.

 

Comma 6 - Precisare che, in applicazione a questo comma, nel caso in cui lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti l’Accordo di Schengen (o altro accordo internazionale) , il suo permesso di soggiorno non possa essere rifiutato o revocato qualora di tratti di permesso per lavoro, studio, asilo o richiesta di asilo, famiglia, cure mediche, motivi religiosi, e che il tali casi il predetto permesso di soggiorno sia da considerarsi valido solo sul territorio nazionale e non in altri paesi aderenti al menzionato Accordo.

 

Comma 9 - Molte rappresentanze diplomatiche per rinnovare i documenti di viaggio richiedono tempi molto lunghi, creando così molte difficoltà per chi nel frattempo dovesse rinnovare il permesso di soggiorno. Venga perciò stabilito che, - come richiede anche l’Organismo nazionale sull’immigrazione costituito presso il CNEL - per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, è sufficiente l’attestazione della rappresentanza diplomatica o consolare che lo straniero ha presentato la domanda per il rinnovo del passaporto.


Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

 

Va tenuta in considerazione al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la condizione dei lavoratori stranieri che ufficialmente sono disoccupati ma di fatto sono costretti a svolgere lavoro in nero. Perciò - come richiede anche l’Organismo nazionale sull’immigrazione istituito presso il CNEL - si consenta, in analogia a quanto stabilito nel novembre 2002 per favorire l’emersione del lavoro in nero, che se questo lavoratore al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso abbia già regolarmente aperto una vertenza contro il datore di lavoro che si rifiuta di regolarizzare il rapporto di lavoro, gli venga concesso un permesso di soggiorno valido, fino alla conclusione della vertenza, per l’iscrizione nelle liste di collocamento e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

 

Per i cittadini stranieri iscritti ad un corso di formazione o riqualificazione professionale, nonché per gli stranieri che non possono svolgere attività lavorativa a causa di gravidanza, di puerperio, d’invalidità per causa di lavoro, di malattia professionale o per altri gravi motivi di salute o familiari, occorre prevedere - trattandosi di attività lecite ed espressamente consentite e garantite in altre parti del T.U. - la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la durata delle suddette attività di formazione o sino alla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento temporaneo dell’attività lavorativa e consentire la successiva iscrizione alle liste di collocamento per altri sei mesi, ai sensi dell’articolo 22, comma 11 t.u..

 

Infine a causa del verificarsi nella prassi di sempre più frequenti ritardi notevoli delle Questure nel rispondere alle domande di rinnovo dei permessi di soggiorno (che in base all’art. 5, comma 9 t.u. deve essere rinnovato dal questore entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo) si deve aggiungere che al fine di evitare che eventuali ritardi dell’amministrazione nel rispondere a tali domande di rinnovo costituiscano un illegittimo ed iniquo impedimento dello straniero nell’accesso al lavoro dello straniero, occorre prevedere che:

1) il regolare rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continua nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore;

2) nelle more del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno del lavoratore e comunque nei casi in cui siano trascorsi 20 giorni dalla data in cui è presentata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno (attestata dalla data indicata nella ricevuta di consegna della domanda che la Questura consegna al richiedente) senza che la questura abbia comunicato allo straniero il provvedimento concernente la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per asilo o per motivi umanitari o per studio, lo straniero che sia i possesso di tale ricevuta può essere assunto con regolari rapporti di lavoro subordinato, secondo le norme previste per il tipo di permesso di cui egli ha richiesto il rinnovo.


Domanda di conversione del permesso di soggiorno

Occorre integrare l’art. 14 del Regolamento 1999 con maggiori precisazioni sulla possibilità di conversione del permesso di soggiorno con durata superiore a un anno in altro permesso di soggiorno per il quale si hanno i requisiti; occorre precisare in particolare che la domanda di conversione del permesso di soggiorno può essere presentata al questore in qualsiasi momento nell’arco della durata dello stesso e non soltanto in occasione della scadenza del medesimo.

Prevedere espressamente la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari o per studio al cittadino straniero cui scade il permesso di soggiorno per protezione umanitaria o per asilo politico (es. nei casi di cessazione o rinuncia allo status di rifugiato).

 

 

Artt. 5-bis e 22 - Contratto di soggiorno

Il regolamento dovrebbe precisare con chiarezza che solo per il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato si procede al contratto di soggiorno.

In ogni caso il regolamento deve prevedere che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non è richiesta la stipula di un nuovo contratto di soggiorno se perdura il rapporto di lavoro con il datore che aveva stipulato il contratto originario o se il lavoratore documenta d’essere iscritto a un corso di formazione professionale, ovvero di non poter svolgere attività lavorativa a causa di maternità, puerperio, invalidità per causa di lavoro, malattia professionale, od altri gravi e comprovati motivi di salute o motivi familiari.

Se la formalizzazione del contratto di soggiorno fosse prevista dal regolamento quale condizione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero si troverebbe in una condizione discriminante nei confronti del lavoratore italiano. In tal caso il regolamento sarebbe illegittimo, perché violerebbe il fondamentale principio di piena parità di trattamento e uguaglianza di diritti, come previsto dall’art. 10 della Convenzione n. 143 del 1975 dell’Oil e riconfermato all’articolo 2, comma 3 del t.u.

Il regolamento deve prevedere espressamente che la stipula del contratto di soggiorno è richiesta soltanto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e stagionale e che invece, ai fini del rilascio della carta di soggiorno e che, ai fini del rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno che consente anche lo svolgimento di attività lavorativa (es. permesso di soggiorno per motivi familiari, per motivi umanitari, per asilo, per studio, per lavoro autonomo), non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.

Al fine di semplificare gli adempimenti degli obblighi amministrativi previsti dalla legge occorre prevedere che la stipula del contratto di soggiorno sostituisce ad ogni effetto la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, prevista dall’articolo 7, t.u., pertanto, sarà lo stesso ufficio territoriale del Governo a provvedere d’ufficio alla comunicazione alla competente autorità locale di pubblica sicurezza. Inoltre, lo stesso ufficio territoriale del Governo provvederà d’ufficio alle comunicazioni prescritte dalla legge all’INPS e all’INAIL, nonché, in occasione della trasmissione di copia del contratto di soggiorno ai Centri per l’Impiego competenti, prescritta dall’art. 22, comma 6 t.u., delle comunicazioni dovute dal datore di lavoro a tali centri.

 

Garanzia della disponibilità di un alloggio

Il regolamento deve prevedere un termine perentorio entro il quale gli uffici competenti rilasciano la certificazione di idoneità dell’alloggio venga rilasciata dagli uffici competenti entro un termine prestabilito (15 giorni dalla data di presentazione della richiesta), scaduto il quale si deve prevedere un principio del silenzio-assenso, in base al quale, alla scadenza di tale termine, l’interessato possa sostituire tale certificazione con l’esibizione della certificazione catastale relativa all’alloggio e del relativo titolo (contratto di proprietà, locazione, uso, abitazione, ecc.) alla base della disponibilità di un alloggio.

Il regolamento deve prevedere in modo esplicito i mezzi di prova per la garanzia della disponibilità di un alloggio (contratto di proprietà, di locazione, di comodato, dichiarazione di ospitalità da parte di centri di accoglienza gestiti da enti pubblici o privati, ecc.).

Il regolamento deve prevedere che il requisito della garanzia della disponibilità di un alloggio si considera soddisfatto nei casi in cui il datore di lavoro o un suo familiare, ovvero l’impresa o - in analogia con il lavoro stagionale - le associazioni di categoria per conto del datore di lavoro ad essi associato od altri enti o associazioni, o in alternativa il lavoratore straniero o un suo familiare abbiano la disponibilità di un alloggio ad uso di abitazione, mediante contratto di proprietà, locazione, comodato, uso o abitazione, che rientri nei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel caso di più datori di lavoro, si preveda che la garanzia della disponibilità dell’alloggio sia soddisfatta laddove a fornirla sia uno solo dei datori di lavoro.

Si preveda che, dopo la stipula del contratto di soggiorno o durante il periodo di validità del permesso di soggiorno, le variazioni non significative del numero dei familiari abitanti nell’alloggio, ovvero i cambiamenti relativamente all’alloggio idoneo di cui ha la disponibilità il lavoratore, ovvero la cessazione per qualsiasi motivo della disponibilità dell’alloggio indicato nel contratto di soggiorno, non potranno comportare la revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato né la revoca del contratto di soggiorno.

Il regolamento deve prevedere che la trattenuta sulla retribuzione, a titolo di rivalsa per le spese sostenute per l’alloggio, prevista dall’art. 2, comma 9 D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222, è consentita soltanto se il datore di lavoro ha avuto cura di comunicare per iscritto al lavoratore straniero l’importo delle spese alloggiative da esso direttamente sostenute e della trattenuta prima del suo ingresso in Italia e, comunque, non oltre la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione.

Si precisi che non è ammessa alcuna decurtazione della retribuzione per quei tipi di rapporto di lavoro (es. lavoro domestico dei “conviventi” o lavoro di portierato) per i quali i corrispondenti contratti nazionali prevedono che il lavoratore che usufruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro gode di uno speciale trattamento economico.

Nel caso di lavoro stagionale, occorre prevedere che la garanzia della disponibilità dell’alloggio sia soddisfatta se a fornirla siano le associazioni di datori di lavoro o centri di accoglienza.

Impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno del lavoratore nel Paese di provenienza

Il regolamento deve prevedere espressamente che se i datori di lavoro sono più di uno si chiarisca se e quale responsabilità in solido possa intercorrere tra loro.

Si chiariscano inoltre le modalità di restituzione delle somme accantonate nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Occorre prevedere che l’impegno per il pagamento delle spese di ritorno del lavoratore straniero nel Paese di provenienza sia assicurata anche mediante la consegna da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del titolo di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria stipulata dallo stesso datore di lavoro, con la quale si garantisce il pagamento al vettore dei costi di tale viaggio per la durata del rapporto di lavoro e per l’anno successivo.

 

 

Art. 6 T.U. - Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno

 

Comma 7 - Iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale

 

In sintonia con le richieste dell’Organismo di collegamento sull’immigrazione del CNEL, si ritiene necessario che vengano modificate le disposizioni (Regolamento 1999, art. 15, c. 1-2) relative all’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, stabilendo che si procede alla cancellazione dalle liste della popolazione residente solo in caso di comunicazione al Comune, da parte del questore, della scadenza definitiva del permesso di soggiorno ovvero dell’espulsione dello straniero, salva l’esibizione da parte di questi della documentazione attestante la pendenza del ricorso contro il provvedimento. In modo analogo si stabilisca che l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale cessa solo quando il questore comunica all’ASL la scadenza definitiva del permesso o il provvedimento di espulsione.

 

Comma 10 - Ricorso al tribunale amministrativo

 

Per dare effettiva attuazione al diritto di difesa dello straniero contro i provvedimenti amministrativi previsti in questo comma, è necessario mettere lo straniero in condizione di attivarsi per mantenere la propria situazione legale contro i provvedimenti che pregiudicano la sua posizione legale. Perciò occorre prevedere che:

1)  il Prefetto può adottare il provvedimento amministrativo di espulsione soltanto allo scadere di quindici giorni dalla data di consegna all’interessato del provvedimento di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno , di rifiuto del suo rinnovo o della sua conversione, se entro tale termine non sia stato presentato ricorso con allegata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

2)  il questore, previa esibizione del ricorso e della domanda incidentale di sospensione, deve rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per giustizia fino alla decisione del TAR sulla domanda incidentale di sospensione e rinnovabile fino alla decisione del giudice sul merito del ricorso (a condizione che sia stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato).

 

Comma 10 - Si preveda che in caso di annullamento dell’atto impugnato, il questore rilascia, rinnova o converte il permesso di soggiorno a cui lo straniero abbia titolo in conformità alla sentenza del giudice.

 

 

Art. 9 T. U. - Carta di soggiorno

 

In merito alla carta di soggiorno, il cui rilascio consente allo straniero già regolarmente soggiornante un’effettiva stabilità ed integrazione sociale di lungo periodo, il regolamento deve integrare le norme del regolamento del 1999 che sul punto si sono dimostrate finora troppo lacunose.

Poiché il reddito idoneo al rilascio della carta può sussistere anche in mancanza della dichiarazione dei redditi, nei casi in cui la legge non disponga l’obbligo della sua presentazione o, nel caso in cui non sia ancora maturata la scadenza per la presentazione della stessa, per la dimostrazione del requisito del reddito idoneo l’interessato potrà ricorrere ad altra documentazione attestante in modo obiettivo il reddito annuo presunto (busta paga, contributi INPS).

Nel caso di richiesta di rilascio della carta di soggiorno da parte di persone inabili al lavoro, si preveda che la dimostrazione del reddito idoneo possa avvenire attraverso l’esibizione della certificazione della commissione medica attestante l’invalidità necessaria per l’ottenimento del relativo assegno.

Si precisi che ai fini del rilascio della carta di soggiorno non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.

Si precisi che - come dal giugno 2002 già dispone una circolare del Ministero dell’Interno - il possesso di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi è richiesto unicamente al momento della presentazione della domanda della carta di soggiorno. E pertanto, non osta al rilascio della carta di soggiorno la circostanza che il richiedente, nei sei anni precedenti alla data di presentazione della domanda, sia stato per un determinato periodo, titolare di altro tipo di permesso di soggiorno.

Si precisi inoltre che, per “permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi” si intendono i permessi di soggiorno per lavoro subordinato relativi a contratto a tempo indeterminato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per motivi religiosi e per residenza elettiva.

Si precisi che, in combinato disposto con l’articolo 30, comma 4, t.u., allo straniero che si sia ricongiunto con un familiare italiano o comunitario residente in Italia, e che sia incensurato, la carta di soggiorno è rilasciata sin dal primo ingresso in Italia. Similmente, prevedere il rilascio della carta di soggiorno per lo straniero che si sia ricongiunto con un familiare straniero già titolare della carta di soggiorno, e che sia incensurato, sin dal primo ingresso in Italia.

Nei casi previsti dall’articolo 31, c.2, t.u., il regolamento deve prevedere in modo esplicito il rilascio di una propria carta di soggiorno al minore che ha compiuto 14 anni, precedentemente iscritto nella carta di soggiorno del genitore straniero o dell’affidatario.

 

Artt. 4, 5 e 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

Il regolamento deve individuare l’organo competente in Italia ai fini del rilascio della certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26, t.u. nel caso di cittadini stranieri già regolarmente in Italia ai quali è consentito dalla legge di svolgere attività di lavoro autonomo e deve prevedere che per quelle attività che non siano governate da un apposito ente (ordini professionali, albi) la competenza spetta allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo).

 

 

Artt. 4, 5 e 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari

 

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi necessari per fruire delle prestazioni lavorative indicate nell’art. 27 T.U. (inclusi gli infermieri professionali aggiunti dalla legge n. 189/2002) occorre precisare che non si richiede la stipula del contratto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per le categorie indicate dall’articolo 27, t.u..

 

 

Art. 10 T.U. - Respingimento

 

Comma 1 – Data l’incerta delimitazione legislativa di taluni presupposti del respingimento e dell’espulsione, il regolamento deve precisare le modalità e i criteri in base ai quali disporre il respingimento o l’espulsione, quali ad esempio il presupposto dell’ingresso “subito dopo” l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, e le modalità e i criteri dell’accompagnamento alla frontiera dello straniero respinto.

 

Comma 6 – Il regolamento deve disciplinare l’istituzione e l’ordinamento dei registro in cui l’autorità di P. S. deve annotare i respingimenti ai sensi dell’art. 10, c. 6 T. U. e prevedere modalità di accesso e di ottenimento di copia da parte dello straniero o del suo difensore o di chiunque altro vi abbia legittimo interesse.

 

 

Art. 13 - Espulsione amministrativa

 

Espulsione in caso di revoca o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno

 

Commi 2 - lett. b) e 5

Come si è già richiesto a proposito dell’attuazione degli artt. 5 e 6 T.U. per dare effettiva attuazione al diritto di difesa dello straniero è auspicabile permettere allo straniero di attivarsi per mantenere la propria situazione legale nei confronti dei provvedimenti che incidono sulla sua posizione giuridica. A tal fine, avverso il provvedimento di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, di rifiuto del suo rinnovo o della sua conversione, sia conferita al cittadino straniero, entro quindici giorni dalla data della consegna del provvedimento, la possibilità di ricorso con allegata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. Si deve perciò prevedere che durante tale periodo non si può adottare il provvedimento amministrativo di espulsione e che il questore, previa esibizione del ricorso, possa rilasciare al cittadino straniero un permesso di soggiorno per giustizia fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale sulla domanda incidentale di sospensione, rinnovabile fino alla decisione del giudice di merito del ricorso (a condizione che sia stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato).

Poiché infatti l’art. 6, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall’Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché il suo Protocollo addizionale n. 4, e l’articolo 47, della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 garantiscono anche allo straniero durante le espulsioni il diritto ad un rimedio efficace e ad un giusto processo deve comunque evitare di prevedere il provvedimento amministrativo di espulsione nei confronti di straniero che non ha rinnovato il suo permesso di soggiorno non dovrebbe mai essere adottata con un decreto immediatamente esecutivo, a prescindere dall’eventuale impugnazione, perché la mancata previsione di un effetto sospensivo, rende inefficace qualunque eventuale annullamento disposto in sede di verifica giurisdizionale. Ciò si pone, purtroppo, in contrasto con la Convenzione europea, la quale si ispira in materia al principio di effettività, secondo il quale “il ricorso alla giustizia deve tendere alla realizzazione di un diritto e non può, perciò esaurirsi in una pronuncia che si limiti ad accertare la fondatezza di una pretesa”.

 

 

Nulla osta su richiesta del questore

 

Comma 3 - La normativa non indica le formalità con cui la richiesta di nulla debba essere effettuata da parte del questore. Sarebbe opportuno richiedere la forma scritta, in considerazione del fatto che è dal ricevimento della richiesta che decorre il termine di 15 giorni per il rilascio del nulla osta.

 

 

Nulla osta dell’autorità giudiziaria rilasciato in sede di convalida di arresto o fermo

Commi 3, 3-bis, 3-quater - Non è chiara la disciplina del rilascio del nulla osta in sede di convalida di arresto o fermo e soprattutto quella relativa alla cessazione della causa impeditiva costituita dalla custodia cautelare in carcere.

Nel primo caso (articolo 13, comma 3-bis, t.u.), il nulla osta dovrebbe avvenire in prevenzione, ovvero ancora prima dell’emissione del provvedimento amministrativo di espulsione e nell’eventualità che ciò accada. L’istituto assume una configurazione particolare, specie se si guarda ai giudizi per direttissima apparentemente esclusi dalla pronuncia di improcedibilità e, rispetto ai quali, ad esempio, la facoltà dell’imputato, prevista dall’articolo 558, comma 7, c.p.p., di chiedere un termine a difesa osta al rilascio di un nulla osta preventivo suscettibile di portare ad un rapido allontanamento dal territorio nazionale dell’interessato, che tuttavia andrebbe subito autorizzato a rientrare in Italia (a sue spese) ai sensi dell’articolo 17 t.u.. Una possibile via d’uscita potrebbe essere quella di riservare la decisione sul nulla osta all’esito del giudizio per direttissima, ovvero con rito alternativo almeno nell’ambito di quella particolare procedura di convalida di arresto, strettamente connessa ad una forma di rito direttissimo semplificato al massimo, di cui all’articolo 558 c.p.p., innanzi al tribunale in composizione monocratica.

L’articolo 13, comma 3-bis, t.u., prevede che il nulla osta sia pronunciato all’atto della convalida dell’arresto, a meno che non sia disposta la custodia cautelare in carcere. Il giudice ha di fronte a sé un cittadino straniero, ma non sempre è a conoscenza del fatto se questi sia o meno titolare di un permesso di soggiorno, quindi non sa se potenzialmente questi possa essere oggetto di un provvedimento di espulsione.

 

Prevedere che quando il questore trasmette al tribunale competente il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, si alleghi copia del nulla osta della competente autorità giudiziaria, ovvero il testo della richiesta di nulla osta a questa trasmesso, recante la data di ricevimento anteriore di almeno 15 giorni al provvedimento di accompagnamento.

 

Ci si chiede come si debba verificare la sussistenza di un interesse della persona offesa nei casi di reati perseguibili d’ufficio, e se, nei casi di reati procedibili a querela, sia sufficiente a manifestare un tale interesse la presentazione di una querela e, come si concili questa previsione con la celerità dei termini con cui l’autorità giudiziaria deve effettuare tale valutazione, se confrontati con i più ampi termini per la presentazione della querela e per il coinvolgimento della persona offesa.

Sarebbe quindi utile che tra le inderogabili esigenze processuali ostative al rilascio del nulla osta sia prevista quella della partecipazione al procedimento da parte dell’imputato straniero.

 

La procedura indicata dall’articolo 17 t.u. che consente al cittadino straniero di far rientro in Italia per il tempo necessario all’esercizio del diritto di difesa riguarda l’ipotesi del cittadino straniero che per qualunque ragione si trovi già fuori dall’Italia. Pertanto la volontà di partecipare al procedimento espressa dall’imputato non sembra possa costituire valida ragione per negare il nulla osta all’espulsione.

 

Condizione per il possibile rilascio del nulla osta è la non applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Ciò comporta che qualora il giudice rilasciasse il nulla osta per l’espulsione di una persona sottoposta ad una misura cautelare quale, ad esempio, gli arresti domiciliari, il rilascio sarebbe equiparato, quanto agli effetti, ad una revoca della misura in atto. La problematicità di tale conseguenza risulta immediatamente: vi sarebbe un provvedimento implicito o tacito di un giudice atto ad incidere su di una misura cautelare personale, in violazione dell’articolo 111 della Costituzione che prescrive la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Si porrebbe inoltre il non lieve problema di come consentire al pubblico ministero di impugnare tale decisione.

Sarebbe, pertanto, auspicabile prevedere che il nulla osta non possa essere rilasciato nei casi in cui il cittadino straniero sia sottoposto ad altre misure cautelari di tipo detentivo (quali ad esempio, gli arresti domiciliari o ospedalieri).

 

 

Ricorsi giurisdizionali e termini per l’impugnazione del decreto di espulsione amministrativa

 

Comma 8 - Al fine di garantire effettiva al diritto alla difesa dello straniero e in analogia con la procedura prevista in materia di convalida del trattenimento è indispensabile che il regolamento preveda che:

1) il termine di 60 giorni per il deposito del ricorso avverso il provvedimento amministrativo di espulsione decorre dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento stesso all’interessato.

2) nell’esame e nella decisione sul ricorso presentato contro il provvedimento amministrativo di espulsione il tribunale osserva la procedura prevista dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e deve sentire l’interessato, anche tramite il competente consolato italiano all’estero e il suo difensore.

 

 

Commi 13-14: Divieto di reingresso in Italia

 

Con la legge n. 189/2002 il divieto di reingresso in Italia viene raddoppiato, passando dai 5 ai 10 anni; si lascia tuttavia all’autorità amministrativa la facoltà di stabilire, nel decreto di espulsione, un periodo più breve, non inferiore a 5 anni, “tenuto conto della condotta complessiva tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia”.

 

In analogia a questa disposizione si propone che il regolamento preveda che la durata del divieto di reingresso in Italia sia collegato al tipo di motivo che fondato il provvedimento amministrativo di espulsione, riducendo il periodo di divieto per coloro che, ad esempio, hanno svolto lavoro irregolare o che semplicemente sono stati trovati sprovvisti di permesso di soggiorno o con documenti revocati o annullati o scaduti.

 

 

Art. 14 - Esecuzione dell’espulsione

 

Convalida del provvedimento del questore di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPT)

 

Comma 4 - Il regolamento deve prevedere che lo straniero continua ad essere presente e a dover essere sentito obbligatoriamente, secondo il rito previsto dagli articoli 737 e ss. c.p.c., nei procedimenti per la convalida del provvedimento del questore di trattenimento nei centri di permanenza temporanea e di assistenza. Sarebbe opportuno prevedere il diritto all’assistenza dell’interprete.

 

Trattenimento nei CPT

Il regolamento deve disciplinare in modo esplicito le condizioni generali del trattenimento nel Centro di permanenza temporanea e assistenza (CPT) sia disciplinato in modo da garantire il pieno rispetto dei diritti degli stranieri trattenuti e dei loro familiari. Allo scopo è opportuno che vengano inserite nel regolamento le principali disposizioni contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno adottata nell’agosto 2000 “Carta dei diritti e dei doveri” riguardante i CPT, che si ritiene di riassumere come segue:

a)  Sono ammessi nel Centro (le limitazioni sono possibili solo per esigenze di sicurezza e di corretto funzionamento della struttura): familiari conviventi, difensore, ministri di culto, personale della rappresentanza diplomatica o consolare (salvi i casi di deroga all’obbligo di informazione di cui all’art. 2, c. 7), membri degli organismi autorizzati a svolgervi attività di assistenza.

b) è consentito, su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del Prefetto, l’accesso al Centro di cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti. Gli orari di visita sono di durata non inferiore a due ore al giorno. Il diniego dell’autorizzazione è comunicato per iscritto entro 48 ore dalla ricezione dell’istanza, ai fini di eventuale impugnazione. L’autorizzazione può essere chiesta anche tramite gli organismi ammessi al Centro.

c)  Il delegato Acnur e i suoi rappresentanti autorizzati e muniti di permesso del Ministero dell’Interno possono accedere al Centro in qualunque momento (salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del Centro) e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se consenziente.

d) Sono garantite allo straniero:

-   la piena informazione sui diritti e doveri in relazione al trattenimento, convalida e ricorso contro il provvedimento di espulsione o di respingimento, eventuale procedura di esame della domanda di asilo;

-   la comunicazione all’autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvo i casi di deroga già enunciati sopra) e la segnalazione del trattenimento a familiari o conoscenti dello straniero, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

-   la tutela della salute psico-fisica (con particolare attenzione ai casi vulnerabili, quali anziani, donne sole, minori…);

-   la libertà di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall’esterno e con membri degli organismi ammessi al Centro;

-   libertà di corrispondenza riservata anche telefonica

-   la possibilità di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e avvalersi dei servizi di interpretariato;

-   la tutela dell’unità familiare e dei diritti del minore;

-   la libertà di culto, l’assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;

-   il rispetto delle caratteristiche personali, di razza e di abitudini di vita la cui compressione possa determinare una lesione dell’identità;

-   la tutela del rischio di pregiudizio derivante dall’identità sessuale;

-   il ricupero degli effetti e dei risparmi personali.

e)  Lo straniero è informato della possibilità di colloquio con membri degli organismi ammessi al centro.

f)  Allo straniero è consegnata copia, in lingua a lui comprensibile, del regolamento del Centro e della comunicazione sui diritti e doveri relativi al trattenimento.

g)  Lo straniero deve avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilità di colloquio con i membri degli organismi ammessi al Centro prima del procedimento di convalida del trattenimento. Ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero può essere sottoposto alla questura e al difensore dello straniero. Ogni nuovo elemento di rilievo può essere comunicato anche successivamente alla convalida.

h) L’eventuale comunicazione all’autorità consolare è effettuata, di norma, successivamente alla convalida.

i)  L’assistenza e, se possibile, la sorveglianza delle donne trattenute deve essere effettuata da donne.

l)  Il minore non può essere trattenuto nel Centro e può esservi ospitato, con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto all’unità familiare, a condizione che vi sia la richiesta di un genitore o la decisione del Tribunale dei i minorenni; negli altri casi il minore è affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale stesso.

m)       Il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso centro e con godimento di spazi propri; in mancanza, si procede al trasferimento in altro centro adeguato.

n) La direzione del Centro o direttamente o tramite gli organismi ammessi al centro, garantisce, su richiesta dello straniero, la comunicazione del trattenimento a familiari e conoscenti.

o) Nei limiti imposti dalle esigenze di vita collettiva, la gestione dei servizi erogati nel Centro deve essere compatibile con l’esercizio della libertà religiosa.

p) Al fine di realizzare delle forme di assistenza a tutela previste, il Prefetto stipula, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà e, in particolare, con organismi di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati con esperienza consolidata nel settore.

q) Se gli accordi di collaborazione con gli organismi ammessi al Centro non consentono di garantire tutte le forme di assistenza previste, il Prefetto ne affida l’attuazione al gestore, che può avvalersi di operatori professionali qualificati. Deve essere assicurata, se possibile, la presenza quotidiana di operatori esterni.

 

 

Art. 15 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza e obblighi di comunicazione

 

Comma 1 - In considerazione dell’esigenza di dare effettività sia al diritto alla difesa sia alla riserva di legge in materia di misure di sicurezza prevista dalla Cost., art. -25, ultimo comma, è indispensabile che la norma regolamentare precisi meglio le modalità di esecuzione dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza (art. 15 T. U.), anche prevedendo i collegamenti tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza e collegamenti con le norme del codice penale e di procedura penale.

 

Comma 1-Bis - Questo nuovo comma disciplina la comunicazione al questore e all’autorità consolare di ogni provvedimento di custodia cautelare e di ogni sentenza definitiva di condanna a pene detentive a carico di uno straniero, in vista di acquisire i documenti necessari per il rimpatrio.

Si precisi che in ogni caso sono fatte le disposizioni di cui all’art. 2, c. 7 del T.U., che esclude questa informazione quando si tratti “di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari”.

 

Si rileva che, seppure non sussistono profili di interferenza nella fase della adozione del provvedimento amministrativo di espulsione, - ad eccezione dell’adozione del provvedimento di espulsione emesso nei confronti di “persone appartenenti alle categorie pericolose” di cui all’articolo 13, comma 2, lettera c), t.u. -, interrelazioni emergono rispetto alla fase di esecuzione dell’espulsione, laddove l’autorità giudiziaria procedente deve intervenire ai fini del rilascio del nulla osta. La legge prevede un’altra modalità di interrelazione imponendo alcuni obblighi di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa, mentre non sono previsti tali obblighi in senso inverso per informare l’autorità giudiziaria dell’avvenuta espulsione.

 

La comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria è dovuta in caso di emissione di un provvedimento di custodia cautelare, sia in carcere, che agli arresti domiciliari. Non è chiaro se a dare la comunicazione sia tenuta l’autorità giudiziaria o, invece, la cancelleria degli uffici giudiziari.

In ogni caso per quanto attiene alla comunicazione della sentenza definitiva di condanna a pena detentiva si deve preferire l’ufficio del pubblico ministero che ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen. cura d’ufficio l’esecuzione dei provvedimenti e le sentenze di condanna.

 

La comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria non è dovuta soltanto al momento dell’esecuzione della misura di custodia cautelare o della pena – alla quale corrisponde l’effettivo stato di detenzione del cittadino straniero –, ma sin dal momento della emanazione della misura di custodia cautelare o della emissione della sentenza di condanna definitiva. La norma sembrerebbe presumere che l’esecuzione dell’espulsione a titolo di misura di sicurezza debba avvenire solo una volta cessata la detenzione, cioè l’esecuzione della pena. Tuttavia, se il condannato non si trova in stato di custodia cautelare, l’inizio dell’esecuzione della pena può essere anche di molto successivo al passato in giudicato della sentenza.

 

Durante tale periodo non sembra che il questore sia tenuto a richiedere un nulla osta per l’esecuzione dell’espulsione, poiché non è più pendente un procedimento penale a seguito del quale è stata pronunciata la misura di sicurezza, ancorché vi possano essere altri procedimenti penali pendenti a carico del medesimo straniero. Il condannato potrebbe, quindi, essere espulso senza che si sia interpellata l’autorità giudiziaria, ciò potrebbe avvenire anche per quei reati gravi per i quali la stessa legge n. 189/2002 non consente il rilascio del nulla osta. Inoltre, si precluderebbe così al condannato la via dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione.

 

Occorre perciò precisare che il questore non può dare esecuzione al provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza senza aver verificato l’esistenza di eventuali altri procedimenti penali in corso rispetto ai quali il cittadino straniero ha diritto alla difesa.

 

In conclusione si ritiene che l’articolo 15, comma 1-bis, t.u., oltre ad essere finalizzato all’esecuzione della misura disposta dal giudice abbia anche l’ulteriore finalità di rendere edotta l’amministrazione dello stato di restrizione della libertà personale di un cittadino straniero ai fini di un’eventuale adozione di un provvedimento amministrativo di espulsione, tale comunicazione dovrà essere data in ogni caso dagli uffici giudiziari.


Art. 16 T.U. - Espulsione quale sanzione sostitutiva o misura alternativa alla detenzione

 

In genere - In considerazione dell’esigenza di dare effettività sia al diritto alla difesa, sia alla riserva di legge in materia di sanzioni penali prevista dalla Costituzione, art, 25, c. 2, è indispensabile che la norma regolamentare precisi meglio le modalità di adozione e di esecuzione dell’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della pena o di misura alternativa alla detenzione, previste dall’art. 16 T. U.

 

Il regolamento deve altresì prevedere che il divieto di reingresso in Italia sia inserito nel provvedimento giudiziario e sia così comunicato allo straniero.

 

La legge prevede che il magistrato di sorveglianza acquisisca le informazioni “senza formalità”, ma per evitare che ciò comporti un’opera difficile da gestire, considerata la consistente presenza di cittadini stranieri nelle carceri e la loro elevata mobilità, il regolamento deve prevedere con quali modalità e criteri sia la stessa amministrazione (il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria o il Ministero dell’Interno) a comunicare al competente magistrato di sorveglianza che il detenuto si trova nelle condizioni previste dalla legge.

 

Il regolamento deve altresì prevedere le modalità con le quale in caso di reingresso illegale dello straniero l’esecuzione della pena sia ripristinata o ripresa e i collegamenti in merito tra autorità di polizia e autorità giudiziaria.

 

 

Art. 17 - Diritto alla difesa e conseguente rientro in Italia

 

In considerazione dell’essenzialità, sia dal punto di vista costituzionale, sia dal punto di vista delle norme internazionali, del diritto alla difesa dello straniero, è indispensabile che si dia concreta attuazione all’art. 17, sul quale l’attuale regolamento tace. è importante dare norme applicative perché l’art. 17 “non pare di facile attuazione dato che non sono state ben specificate le modalità con cui possa concretamente essere esercitato il diritto in questione”.

In particolare venga disposto che allo straniero che rientra nel territorio nazionale il Questore rilasci un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di giustizia pari alla durata delle documentate esigenze processuali o giudiziarie; il titolare di tale permesso, se dopo sei mesi questo deve essere rinnovato, abbia la facoltà di iscriversi temporaneamente nelle liste di collocamento e di svolgere, durante il periodo di validità del permesso rinnovato, lavoro subordinato od attività occasionali di lavoro autonomo.

 

Il medesimo permesso per motivi di giustizia va rilasciato allo straniero che in base ad altre disposizioni legislative o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria abbia l’obbligo o il diritto di rimanere nel territorio dello Stato al fine di evitare a sé pregiudizi gravi i irreparabili derivanti dal rinvio nel Paese di provenienza in virtù di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione, ovvero al fine di provvedere personalmente agli atti processuali indispensabili alla propria difesa ovvero al fine di mantenersi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

 

Art. 22 - Sportello unico per l’immigrazione

 

Comma 1 - La legge n. 189/2002 istituisce lo “Sportello Unico per l’immigrazione” nell’ambito dell’UTG, che potrebbe utilmente accorpare molte o tutte le funzioni in materia di immigrazione che sono di competenza dell’amministrazione periferica dello Stato. In particolare allo Sportello potrebbero essere attribuiti, oltre le competenze già previste dalla nuova legge:

-     i compiti sino ad oggi svolti dalle Prefetture in materia di assistenza ai richiedenti asilo e ai rifugiati, in materia di acquisto o di riacquisto della cittadinanza italiana, di riconoscimento dell’apolidia, di gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza;

-     la gestione generale dei centri per l’identificazione dei richiedenti asilo;

-     la segreteria delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato;

-     l’accettazione e l’istruzione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle organizzazioni che si occupano degli stranieri.

Inoltre il regolamento ben potrebbe prevedere che nei casi in cui si disponga delle necessarie strutture e dei necessari accordi con la Questura ogni Prefetto o il Ministro dell’Interno possano disporre che nella singola Provincia gli stranieri possano rivolgersi allo Sportello anziché alla Questura per indirizzare al Questore le istanze relative al rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno, per il rilascio e vidimazione della carta di soggiorno e di riconoscimento dello status di rifugiato.

Si preveda infine che lo Sportello possa avere più sedi nell’ambito della stessa Provincia.

 

 

Art. 22 T.U. - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

 

Comma 2 - Comunicazioni del datore di lavoro circa le variazioni del rapporto di lavoro

Al fine di semplificare l’adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro dal nuovo testo dell’articolo 22, comma 7, t.u., concernenti la comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di qualsiasi variazione intervenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero, prevedere che tale comunicazione riguardi le ipotesi previste dai commi 4 e 5 dell’art. 4 bis e il comma 1 art. 21 legge 29 aprile 1999, n. 64, come modificati dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e nelle modalità e termini ivi previsti.

 

Comma 4 - Verifica della disponibilità di lavoratori italiani o comunitari

Nel caso in cui, il datore di lavoro abbia richiesto il nulla osta al lavoro per un lavoratore straniero residente all’estero e, a seguito della diffusione dell’offerta di lavoro da parte del Centro per l’impiego, si sia verificata la disponibilità di manodopera nazionale o comunitaria per svolgere quelle mansioni, prevedere che l’ufficio territoriale del Governo possa rilasciare comunque il nulla osta in favore del lavoratore straniero chiamato nel caso in cui il lavoratore italiano o comunitario, presentatosi al datore di lavoro sia stato da questi ritenuto non idoneo ed egli lo abbia tempestivamente comunicato allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Nei casi in cui il datore di lavoro richieda l’assunzione di un lavoratore straniero che goda di un titolo di prelazione per aver partecipato alle attività di cui all’articolo 23, comma 1, t.u., ovvero di un lavoratore stagionale che ha maturato diritto di precedenza per il rientro in Italia ai sensi dell’articolo 24, comma 4, t.u., prevedere che non si faccia luogo all’accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani o comunitari.

 

 

Art. 26 T.U. - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

 

Comma 5 - Vi si stabilisce che è la rappresentanza diplomatica italiana nel paese di origine dello straniero che attesta la sussistenza dei requisiti che gli consentono di svolgere lavoro autonomo in Italia. La disposizione è priva di senso nel caso che siano già regolarmente in Italia stranieri cui, a determinate condizioni, sia consentito di svolgere lavoro autonomo (ad esempio: studenti ex art. 6, c 1 T.U. o stranieri in possesso di altro permesso di soggiorno, ex art. 39, c. 7 del Regolam. 1999. In tali casi si affidi alle amministrazioni competenti per materia e per territorio ovvero, quando non sia possibile individuarle, allo sportello unico presso l’Ufficio Territoriale del Governo il compito di rilasciare la certificazione circa i requisiti.

 

 

Art. 27 T.U. - Ingresso per lavoro in casi particolari

 

Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi necessari per fruire delle prestazioni lavorative (inclusi gli infermieri professionali aggiunti dalla legge 189/2002) occorre precisare che non si richiede la stipula del contratto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per le categorie indicate nell’articolo 27, t.u.

 

 

Art. 29 T.U. - Ricongiungimento familiare

 

Comma 1, b-bis - Figli maggiorenni non autosufficienti - Nel valutare il dispositivo sui “figli maggiorenni inabili al lavoro e oggettivamente impossibilitati a provvedere al loro sostentamento” il regolamento deve tenere conto del diritto e dovere dei genitori, garantito dagli articoli 30 e 31 della Costituzione, a provvedere al sostentamento e all’educazione dei propri figli.

 

Comma 3, a - Requisito della disponibilità di un alloggio. Nel regolamento determini tassativamente per i competenti uffici un termine da rispettare per la certificazione di idoneità dell’alloggio (15 giorni dalla data di presentazione della richiesta). Si preveda che, scaduto tale termine, l’interessato possa sostituire tale certificazione con l’esibizione della certificazione catastale relativa all’alloggio e del relativo titolo (contratto di proprietà, locazione, uso, abitazione, ecc.) alla base della disponibilità di un alloggio facente capo sia all’interessato che ad un suo familiare.

 

Precisare inoltre che il requisito della disponibilità di un alloggio non richiede la necessità di una futura coabitazione tra il richiedente il nulla-osta e i familiari maggiori di età.

 

Comma 3, b - Requisito di un reddito minimo - Nel valutare il reddito minimo derivante da fonti lecite dovrebbero essere prese in considerazione anche le borse di studio e le borse lavoro, e ogni altra fonte di reddito prevista dal testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

 

 

Requisito della “vivenza a carico”

 

Il requisito che i figli maggiorenni e i genitori siano “a carico” deve essere applicato in base all’art. 28 t.u., che garantisce allo straniero “il diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare”. Non comporta comunque che il parente da ricongiungere sia nella totale assenza di redditi né che per il suo mantenimento dipenda esclusivamente dal richiedente il ricongiungimento che soggiorna in Italia.

 

Si preveda in ogni caso che costituiscono mezzi di prova della vivenza a carico le rimesse inviate dall’Italia ai propri familiari nel Paese di origine o di residenza, commisurate al tenore di vita di quel Paese.

 

Comma 7 - Documentazione attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età. Nulla-osta e visti di ingresso per ricongiungimento familiare

 

Si preveda che la richiesta di legalizzazione degli atti di stato civile attestante i rapporti di parentela, coniugio o minore età, possa essere effettuata dall’autorità consolare italiana competente anche in base ad una richiesta scritta autenticata in Italia e inviata a mezzo posta dall’interessato, allegando la necessaria documentazione da legalizzare. I costi per la legalizzazione potranno essere pagati tramite apposito versamento su conto corrente postale, la cui ricevuta sarà allegata alla richiesta di legalizzazione.

 

Il regolamento deve prevedere che

1) la documentazione legalizzata è trasmessa a cura dell’autorità consolare allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, nonché all’interessato, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2) Lo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente deve provvedere quindi a trasmettere il nulla osta, la relativa documentazione allegata, nonché la richiesta di rilascio del visto d’ingresso, alla competente autorità consolare italiana.

3) Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell’ufficio territoriale del Governo, la competente autorità consolare deve provvedere a comunicare allo stesso la data in cui i familiari stranieri dovranno presentarsi all’autorità consolare per consegnare il passaporto e presentare la documentazione di viaggio necessari ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso per ricongiungimento familiare.

4) L’ufficio territoriale del Governo deve consegnare al richiedente sia il nulla-osta sia copia dell’avvenuta comunicazione all’autorità consolare con l’indicazione della data fissata per gli ultimi adempimenti in vista del rilascio del visto.

 

 

Art. 31 - Disposizioni a favore dei minori

 

Possibilità per minori stranieri di svolgere un lavoro. Sia previsto esplicitamente che ai minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno per minore età o per asilo politico sia consentito svolgere attività lavorativa nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana.

 

 

Art. 32 - Minori affidati al compimento dei 18 anni

 

Premessa:

-   L’articolo 32, comma 1, t.u., prevede che ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

-   L’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, t.u., prevede che al compimento della maggiore età ai minori stranieri non accompagnati potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo, semprechè non sia intervenuta una decisione negativa del Comitato per i minori stranieri, purché sussistano i seguenti requisiti:

a)   che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia comunque iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;

b)  che, al momento del compimento della maggiore età, l’ente gestore dei progetti provi, con idonea documentazione, che il minore straniero: si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio, ovvero svolge attività lavorativa retribuita, ovvero è in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

Per una adeguata attuazione della legge nei due casi suesposti si fanno proprie le indicazioni già suggerite dall’Associazione “Save the children”.

 

Quanto al “Progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia comunque iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394”, i criteri per definire un tale progetto dovranno considerare i percorsi o progetti già avviati e seguiti dai minori già presenti in Italia al momento dell’entrata in vigore della legge.

Bisogna prevedere che si considera progetto utile anche quello iniziato da un ente che sia accreditato per la tutela dei minori e che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, presenti una richiesta di iscrizione nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

 

A tal fine il regolamento deve prevedere inoltre che gli organismi privati, gli enti e le associazioni con esperienza almeno biennale in materia di accoglienza e di integrazione sociale di minori stranieri possano iscriversi nella sezione del registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. A tal fine sarebbe opportuno modificare in tal senso l’articolo 53, comma 1, lettera d) del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

L’ente gestore dei progetti deve “garantire e provare con idonea documentazione”, al momento del compimento della maggiore età, che il minore straniero si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni, che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio, ovvero svolge attività lavorativa retribuita, ovvero è in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Si consideri “idonea documentazione” la relazione dei servizi sociali degli enti locali competenti, l’eventuale relazione del Servizio Sociale Internazionale, la documentazione relativa al percorso scolastico e/o universitario, il possesso di un contratto di apprendistato, di formazione e lavoro, di lavoro subordinato o autonomo.

 

Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età “è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, t.u.” Si precisi che tale detrazione è riferita alle quote di ingresso definite nei decreti di programmazione dei flussi emanati successivamente alla conversione stessa. Se infatti la detrazione sarà effettuata rispetto alle quote definite nel decreto di determinazione dei flussi dell’anno precedente, in caso di esaurimento delle quote, emerge evidente il rischio di vanificare la stessa possibilità di convertire i permessi di soggiorno per lavoro subordinato rilasciati ai minori stranieri non accompagnati.

 

In casi particolari, al fine di dare completa attuazione all’articolo 28, comma 3, t.u., ove lo richieda il superiore interesse del minore, dietro presentazione di dettagliata relazione da parte dei servizi sociali e/o dell’ente gestore, il questore potrà stabilire, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite dall’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, t.u..


 

 

 

III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

 

 

N.B. - La disposizione generale e la maggior parte delle indicazioni sono riprese dal documento formulato dall’ACNUR.

 

 

1. principi e garanzie procedurali di carattere generale

 

 

§       Protezione dei dati concernenti i richiedenti asilo

Si deve espressamente garantire la confidenzialità di tutti i documenti e i dati riguardanti l'identità e le dichiarazioni del richiedente asilo.

A tal fine si deve prevedere che non possano essere rivelate alle autorità diplomatiche/consolari dei Paesi di origine le domande relative alle singole domande di asilo (a meno che il richiedente asilo non sia esplicitamente consenziente) salvo che il richiedente asilo non abbia in tal senso esplicitamente manifestato il suo consenso per iscritto, previamente ammonito in lingua a lui comprensibile sulle conseguenze eventuali di tale avviso sia sulla sua condizione giuridica in Italia, sia sulla sua condizione giuridica dall’estero.

Si garantisca inoltre il diritto alla difesa del richiedente asilo in tutta la procedura.

A tal fine si deve prevedere che

1) il richiedente asilo ha diritto di contattare l'ACNUR e viceversa, in tutte le fasi della procedura.

2) il richiedente asilo ha diritto di contattare ai posti di frontiera, nei locali della questura, nei centri di identificazione e nei CPT qualsiasi avvocato e gli organismi non governativi autorizzati dal Ministero dell’interno (o, eventualmente, persone a questi appartenenti delegati dall’ACNUR).

 

 

Si deve prevedere una definizione del termine "richiedente asilo", p. e. quale "persona che ha - in qualunque forma, oralmente o ovvero per iscritto, - manifestato l'intenzione di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato, o di voler beneficiare di altre forme di protezione umanitaria.

Si deve prevedere che i potenziali richiedenti asilo siano tempestivamente informati dei loro diritti in una lingua loro comprensibile e, comunque, si assicuri che siano effettivamente messi in grado di presentare la domanda di asilo. Poiché la legge, pur ammettendo l’accesso alle persone ed enti di cui sopra (n. 1), non si pronuncia sul compito di informazione e di interpretariato da parte degli enti statali, si preveda, oltre quello dell'Acnur, il coinvolgimento di organismi non-governativi qualificati anche in questa prima fase della procedura.

 

Si preveda - ove necessario - l'utilizzo di interpreti qualificati sin dal momento dell’arrivo in frontiera o delle attività susseguenti allo sbarco, al fine di consentire al potenziale richiedente asilo di presentare la propria istanza e, comunque, successivamente, durante ogni colloquio con le autorità.

 

Si preveda che quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell’ufficio di polizia di frontiera che la riceve, se non si tratta di un caso in cui è disposto il trattenimento ai sensi dell’art. 1/bis della legge n. 39/90, autorizzi lo straniero all’ingresso nel territorio, con l’obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti relativi alla richiesta di asilo e con l’obbligo di recarsi entro otto giorni alla Questura competente, alla quale la domanda è trasmessa con l’allegata documentazione. La Questura rilascia al richiedente asilo un permesso di soggiorno “per richiesta asilo”, valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

 

Occorre prevedere che nei casi in cui presentino domanda di asilo contemporaneamente più stranieri che compongono un unico nucleo familiare, si redigano domande distinte e distinti verbali, salvo che per i figli minorenni. A tutti viene rilasciato un distinto permesso di soggiorno. In ogni caso il regolamento deve dare immediata attuazione alle norme previste in materia dalla direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

 

Nel caso in cui lo straniero presenti, all’arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero alla polizia di frontiera, si preveda che non si applichino nei confronti del vettore le disposizioni di cui all’art. 10, c. 3 e all’art. 12, c. 6 del T. U.

 

 

 

Si definiscano più in dettaglio finalità, modalità e contenuti del "trattenimento nei centri di identificazione".

Questo punto è di decisiva importanza perciò merita di essere ulteriormente sviluppato. Infatti quanto ai centri di identificazione la legge n. 189/2002 appare ambigua perché non prevede alcun intervento giurisdizionale e perciò non può essere interpretata e applicata in modo da violare la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione che sono previsti dall’art. 13 Cost. in materia di provvedimenti limitativi della libertà personale.

Recentissime norme comunitarie (cfr. la direttiva 2003/9/CE DEL Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri) che il regolamento deve comunque recepire ai sensi dell’art. 1-bis, comma 3 L. n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002, confermano che il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione non è un provvedimento limitativo della libertà personale, ma comporta soltanto una privazione della libertà di circolazione, cioè un obbligo di dimora all’interno di quei centri ed infatti la violazione di tale obbligo, in base all’art. 1-ter, c. 4 della L. n. 39/1990 introdotto dalla legge n. 189/2002, comporta soltanto la rinuncia alla domanda di asilo e dunque l’equiparazione al clandestino espellibile.

Pertanto occorre prevedere - anche in attuazione della citata direttiva comunitaria - che

1)  eventuali forme di controllo in questi centri da parte delle forze di polizia non devono impedire il materiale allontanamento degli stranieri dai centri stessi per documentate esigenze garantite a livello costituzionale e internazionale (cure mediche, partecipazione ad attività di istruzione, visite a familiari, partecipazione ad attività religiose o di culto, diritto di difesa e partecipazione ad attività processuali, protezione diplomatico-consolare) e l’ingresso di altre persone, come i familiari;

2)  l’autorizzazione temporanea ad allontanarsi sia adottata caso per caso, in modo obiettivo ed imparziale;

3)  il diniego dell’autorizzazione deve essere motivato;

4)  non è necessaria autorizzazione allorché il richiedente asilo debba presentarsi dinanzi alle autorità e ai giudici se è necessaria la sua comparizione.

 

Ai richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione deve essere comunque garantito il diritto di ricevere visite e di comunicare liberamente con l'esterno.

 

Per quanto riguarda altri aspetti relativi alla gestione dei centri, il regolamento deve anzitutto direttamente attuare le norme della citata direttiva comunitaria e potrebbe utilmente far riferimento, ad alcuni parti della cosiddetta "carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea" del Ministro dell'interno del 30 agosto 2000, tenendo tuttavia presente la sostanziale differenza tra il trattenimento nei CPT di stranieri colpiti da decreti di espulsione e quello dei richiedenti asilo nei centri di identificazione.

 

Si preveda che i minori non accompagnati richiedenti asilo non siano soggetti al trattenimento nei centri di identificazione, come prescrive l’art. 19 della citata direttiva comunitaria.

 

Poiché l’art. 31 della Convenzione di Ginevra consente che coloro che si trovano sul territorio senza autorizzazione si presentino senza ritardo se hanno ragioni valide della loro entrata o presenza irregolare, occorre prevedere inoltre che il trattenimento non sia obbligatorio e automatico nei confronti del richiedente asilo che si presenti spontaneamente alle autorità competenti per presentare la domanda di asilo, anche se hanno fatto ingresso irregolare o si trovano in condizione di irregolarità.

 

Infine occorre prevedere in caso di allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione, la possibilità di riaprire la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 

 

Si preveda in modo esplicito che ogni CT opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

Sia garantita una presenza adeguata di personale femminile tra i membri di ogni CT.

Si assicuri un adeguato supporto amministrativo e logistico ad ogni CT.

 

Si assicuri la disponibilità di un numero sufficiente di interpreti qualificati a disposizione di ogni CT, i quali diano garanzia di riservatezza, di imparzialità e di neutralità della traduzione.

 

Si preveda che i membri delle CT e gli interpreti prima di assumere le loro funzioni svolgano un’attività formativa specifica e mirata e che siano adeguatamente qualificati, formati ed aggiornati periodicamente per svolgere il loro delicato compito.

 

Si preveda che ogni CT ha il diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e di ottenere da loro notizie, informazioni e ogni collaborazione necessaria per un tempestivo e completo svolgimento delle sue funzioni; il diritto di chiedere e ottenere informazioni da organismi che esercitano funzioni analoghe in altri Stati dell’UE e da organismi anche internazionali e non governativi di tutela dei diritti umani.

 

Si preveda esplicitamente che il "Manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già contenuti nella proposta di direttiva UE sulla definizione del termine "rifugiato" e sulle forme sussidiarie di protezione, costituiscono uno dei principali punti di riferimento per la valutazione delle domande di asilo e per l’interpretazione della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

 

 

 

Si ribadisca esplicitamente la garanzia che l’interessato, anche con l’ausilio di persona di fiducia o appartenente ad uno degli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, possa inviare o presentare alla CT competente (ed alla CNDA nei casi di revoca dello status) memorie o documentazione di supporto in ogni fase del procedimento.

 

Si preveda, in particolare, che al richiedente asilo che per qualsiasi motivo non riesca o non possa presentarsi per la data fissata per l’audizione innanzi alla Commissione territoriale sia riconosciuto comunque il diritto di presentare memorie e documentazione prima della decisione della commissione stessa.

 

Si preveda la predisposizione, d’intesa con l’ACNUR e gli enti pubblici e privati operanti in favore degli stranieri, di uno schema di domande mirante ad assicurare uno standard minimo di raccolta uniforme di informazione su ciascuna domanda di asilo.

 

Si preveda la redazione di un verbale esaustivo e/o la registrazione dell'audizione del richiedente asilo, con l’indicazione dell'orario di inizio e della fine dell'audizione, nonché con l’annotazione esplicita di eventuali problemi di interpretariato emersi durante l’audizione stessa.

 

Si preveda che il verbale dell’audizione sia riletto al richiedente asilo in una lingua da lui conosciuta, e che costui prima di approvarne i contenuti e, conseguentemente, di sottoscriverlo abbia il diritto di chiedere che siano al verbale apportate precise modificazioni, integrazioni e rettifiche concernenti la sua situazione personale, le sue dichiarazioni e la documentazione da esso eventualmente prodotta.

 

In casi particolari, si preveda possibilità di audizione da parte di un membro femminile della CT.

 

Ove necessario, si preveda la possibilità di chiedere l’assistenza di uno specialista (ad esempio, psicoterapeuta).

 

Si preveda l’annotazione negli atti della CT se la decisione sia stata presa all'unanimità o a maggioranza.

 

Si preveda che la notifica della decisione della CT sia comunque adeguatamente motivata per iscritto e tradotta anche in una lingua conosciuta dal richiedente asilo.

 

Si preveda in modo esplicito il diritto del richiedente asilo di acquisire, anche tramite un legale di sua fiducia o soggetti portatori di interessi diffusi, copia di tutta la documentazione che lo riguarda (domanda, verbale delle audizioni, documentazione del fascicolo ecc.).

 

 

 

Si dichiari in modo esplicito il principio che la CNDA opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

 

Al fine di mettere in grado la CNDA di svolgere i compiti previsti dall'articolo 1-quinquies, comma 3, decreto legge n. 416/1990 convertito in legge n. 39/1990, si preveda che la Commissione nazionale sia dotata di sufficienti mezzi e di adeguato personale di supporto (esperti in diritto internazionale, di diritto interno, di tutela dei diritti umani, archivisti per quanto riguarda l'informazione sui paesi di origine, ecc.).

 

Poiché la cessazione e la revoca dello status di rifugiato incidono sull’effettivo godimento del diritto d’asilo tutelato dalla costituzione si deve prevedere che le decisioni riguardanti le attività della CNDA, nonché quelle sulla cessazione e la revoca dello status di rifugiato, siano prese nelle riunioni nelle quali partecipano almeno la maggioranza dei componenti

 

Si preveda che la procedura concernente la cessazione o la revoca dello status di rifugiato possa essere avviata dalla CNDA, dopo averne preannunciato gli stranieri interessati ed aver chiesto loro di far pervenire eventuali controdeduzioni e che l'interessato debba essere sentito personalmente dalla CNDA o su richiesta della CNDA stessa o su sua richiesta, secondo le medesime modalità e garanzie previste per le audizioni dei richiedenti asilo.

 

Si preveda che l'attività di formazione e di aggiornamento dei membri delle CT e degli interpreti sia fatta dalla CNDA d’intesa ed in collaborazione con l'ACNUR.

 

Si preveda espressamente in modo esplicito che il "Manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già contenuti nella proposta di direttiva UE sulla definizione del termine "rifugiato" e sulle forme sussidiarie di protezione, costituiscono uno dei principali punti di riferimento per l'attività di indirizzo, previsto dell'articolo 1-quinqies, comma 2, decreto legge n. 416/1990 convertito in legge n. 39/1990, nonché per le decisioni sulla cessazione e revoca dello status di rifugiato.

 

Prevedere la redazione di rapporti periodici sul lavoro delle CT e della stessa CNDA, contenenti, tra l'altro, indicazioni statistiche.

 

 

 

Anzitutto al fine di dare immediata e completa attuazione al diritto d’asilo occorre espressamente prevedere che nelle ipotesi in cui una CT dopo aver esaminato la domanda di asilo, pur decidendo di non riconoscere lo status di rifugiato dichiari l’esistenza di un impedimento al rimpatrio dello straniero a causa di altri impedimenti che impediscono effettivamente l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (ex art. 10, comma 3 Cost.) ed in particolare a causa del pericolo di torture o di trattamenti inumani o degradanti (ex art. 3 Conv. eur. dir. uomo o dell’asilo costituzionale garantito dall’art. 10, comma 3 Cost.), il Questore rilasci un permesso di soggiorno per asilo umanitario o per motivi umanitari (per evitare confusioni con un’eventuale “protezione temporanea” che sia stata disposta con D.P.C.M. ai sensi dell’art. 20 T.U.)

 

Nella definizione dello status da attribuire a coloro per i quali la CT abbia deciso che esistano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 6, t.u. si deve prevedere la equiparazione, per quanto possibile, dello status di protezione umanitaria a quella dei rifugiati, in particolare rispetto agli atti amministrativi ed al ricongiungimento familiare.

 

Sarebbe auspicabile che il regolamento contenga norme che recepiscano l'attuale prassi amministrativa, prevedendo però misure atte ad evitare i ritardi e i periodi di incertezza durante l'eventuale attesa della decisione sul rinnovo. Tra tali misure occorre comunque che nel regolamento si preveda:

1)  il rilascio di un permesso di soggiorno per asilo umanitario o per motivi umanitari valido per un anno, esteso a lavoro e studio.

2)  il rinnovo del permesso da parte della Questura in casi "palesi" di continuo bisogno di protezione (onde evitare un inutile sovraccarico di lavoro per Questure e CT) e il rinnovo del permesso nei casi dubbi dietro parere favorevole da parte della CT che ha deciso in prima istanza; se la Commissione intende assumere una decisione negativa sulla richiesta di rinnovo, il richiedente deve poter godere delle stesse garanzie previste per la procedura di esame della domanda di asilo (audizione assistita, acquisizione degli elementi di prova, verbalizzazione, notificazione). Poiché stranieri titolari di un permesso per motivi umanitari si trovano in Italia da anni e stanno realizzando un percorso di piena integrazione sociale e lavorativa, nel valutare l’opportunità del rinnovo del loro permesso non si può prescindere da considerazioni su questo cammino già percorso di inserimento nella società italiana e sulla difficoltà oggettiva di reinserimento nei Paesi di origine. Perciò si preveda espressamente che il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria che non ha più titolo per godere di tale protezione, ma che possieda i requisiti per il rilascio di un altro permesso, può chiedere e ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno; la richiesta di conversione in permesso per lavoro è esaminata con precedenza rispetto alle domande relative a nuovi ingresso.

3) la possibilità per il beneficiario della protezione umanitaria di presentare alla CT i motivi per il continuato bisogno di protezione umanitaria per iscritto o tramite nuova audizione davanti alla CT competente.

 

Si specifichi che il possesso di un passaporto nazionale da parte dello straniero beneficiario della protezione umanitaria non è una condizione per il rilascio e il rinnovo del permesso;

 

Si preveda la possibilità del rilascio di un titolo di viaggio per stranieri al beneficiario della protezione umanitaria.

 

 

 

Si specifichi che il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni previsti per la presentazione del richiesta di riesame da parte della CT integrata (a meno che non abbia rinunciato esplicitamente e per iscritto rinunciato alla facoltà di presentare richiesta di riesame).

Si garantisca adeguata informazione al richiedente asilo sulla possibilità di chiedere il riesame e/o presentare ricorso giurisdizionale; adeguata assistenza legale (tramite consulenti legali anche di organismi non-governativi accreditati); effettiva possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio per il ricorso giurisdizionale.

Si preveda che nel contesto del riesame si procede ad una nuova audizione del richiedente, se richiesto almeno da un membro della CT integrata o dallo stesso richiedente.

Si deve prevedere in forma esplicita che la richiesta di riesame è compatibile con la presentazione, anche contestuale, del ricorso giurisdizionale avverso la medesima decisione di diniego e che però

a)   Il richiedente asilo o il suo difensore o, in mancanza, l’Avvocatura dello Stato devono far pervenire anche per le vie brevi sia al tribunale, sia alla CT integrata rispettivamente copia della richiesta di riesame e copia del ricorso giurisdizionale e in tal caso la cancelleria del tribunale e la segreteria della CT devono comunicarsi reciprocamente immediatamente anche per le vie brevi i provvedimenti adottati in sede giurisdizionale e in sede di riesame;

b)  qualora la decisione di diniego sia annullata dalla decisione presa in sede di riesame la decisione positiva sulla domanda di asilo presa in sede di riesame estingue il giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato sulla prima decisione di diniego;

c)   qualora la sentenza del giudice sulla decisione di diniego impugnato accolga il ricorso prima della decisione in sede di riesame tale sentenza estingue la procedura di riesame;

d)  qualora la decisione in sede di riesame confermi la decisione di diniego il ricorso giurisdizionale può essere presentato sulla decisione originaria e sulla decisione di conferma adottata in sede di riesame e il giudizio sul ricorso presentato contro la decisione originaria si estende anche alla decisione di conferma, se ne fa richiesta il ricorrente o l’Avvocatura dello Stato.

 

 

 

Si adegui, almeno nella sostanza, la normativa italiano al testo della Proposta di Direttiva UE sulle procedure di asilo, definendo i criteri per il rifiuto dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale da parte del prefetto, previsto dall'articolo 1-ter, comma 6, decreto legge n. 416/1990 convertito in legge n. 39/1990. Si stabilisca quindi - in analogia alla procedura accelerata, prevista da detta proposta di Direttiva - che il prefetto potrà rigettare la richiesta di sospensione del provvedimento di allontanamento soltanto nei seguenti casi:

-   domanda inammissibile ai sensi dell’articolo 1, comma 4, decreto legge n. 416/1990 convertito in legge n. 39/1990.

-   decisione negativa già adottata dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e in assenza di elementi nuovi (sul richiedente e sul suo paese);

-   domanda ripetuta senza adduzione di alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva;

-       esistenza di gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

 

Si precisi che il Prefetto potrà comunque autorizzare l’allontanamento anche temporaneo dai centri di identificazione dei richiedenti asilo appartenenti a categorie vulnerabili (es. donne in stato di gravidanza, malati mentali, disabili, vittime di violenza), nonché di nuclei familiari in considerazioni di rilevanti motivi personali, di salute o familiari. In tali casi, questi potranno, ad esempio, essere accolti da centri di accoglienza gestiti da organismi o enti con esperienza consolidata nel settore con sede nella Provincia ove ha sede la Commissione territoriale competente per l’esame della domanda di asilo.

In ogni caso il regolamento deve dare immediata attuazione alle norme previste in merito dalla citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 sulle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo.


  • Effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale e revocabilità del permesso di soggiorno per richiesta di asilo

 

Occorre anzitutto ricordare sempre che una delle condizioni imprescindibili per dare effettività al diritto d’asilo garantito dalla Costituzione ad ogni straniero al quale nel proprio Paese non è garantito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche è la possibilità di esperire rimedi efficaci di fronte ad un giudice imparziale per fare annullare eventuali decisioni delle autorità che neghino l’esistenza dei requisiti per l’accesso al diritto d’asilo e che nelle more del giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato si deve consentire in ogni modo che il richiedente asilo non sia allontanato dal Paese in cui ha presentato asilo verso il Paese nel quale teme di subire pregiudizi gravi ed irreparabili per la sua vita, sicurezza e libertà.

 

Il pericolo di un abuso delle domande di asilo non può dunque essere fronteggiato con norme che rendano così inefficaci i rimedi giurisdizionali contro una decisione negativa sulla domanda di asilo fino al punto da far venir meno l’essenza stessa del diritto d’asilo, istituto universalmente riconosciuto a tutela dei diritti fondamentali di ogni persona.

 

In proposito l’art. 1-quater, comma 5, decreto legge n. 416/1990 convertito in legge n. 39/1990, disciplina il ricorso avverso il diniego di riconoscimento per i casi di procedura ordinaria, con un rimando al precedente art. 1-ter, comma 6, che stabilisce, per i casi di procedura semplificata, che il ricorso non ha un effetto sospensivo automatico.

 

A tale proposito occorre ricordare che:

a)   L'art. 1-ter comma 3 menziona un "provvedimento di allontanamento" e prevede la sua non sospensiva in caso di ricorso contro la decisione presa dalla commissione territoriale nell'ambito della procedura semplificata (non a seguito dell'esame durante la procedura ordinaria);

b)  Il provvedimento di allontanamento nell'ordinamento giuridico italiano non esiste se non come sommatoria dei due provvedimenti di respingimento e di espulsione. L'unico vero allontanamento è quello dal territorio nazionale e nel caso di espulsione esso può avvenire soltanto per i provvedimenti di espulsione da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera. Tali provvedimenti sono quelli che siano già stati disposti dall'autorità giudiziaria (espulsione a titolo di misura di sicurezza o espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o di misura alternativa alla detenzione), mentre l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi di espulsione con accompagnamento alla frontiera può avvenire soltanto ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis T.U. cioè con il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore che deve essere immediatamente trasmesso al tribunale e deve essere da esso convalidato entro le successive 48 ore.

c)   nessuna delle nuove norme legislative prescrive però l'adozione automatica di un provvedimento amministrativo di espulsione in caso di rigetto della domanda di asilo e trattandosi di provvedimento che incide negativamente sulla condizione giuridica dello straniero esso non può essere istituito neppure dal futuro dal regolamento in virtù della riserva di legge prevista dall'art. 10, comma 2 Cost.;

d)    Gli artt. 10 e 19 T.U. prevedono un esplicito divieto di respingimento e di espulsione dello straniero verso Paesi che potrebbero perseguitarlo e dunque un provvedimento amministrativo di espulsione per qualsiasi motivo adottato sarebbe nullo;

e)     In un solo caso il richiedente asilo può essere già oggetto di un provvedimento di allontanamento, quello di colui che - come espressamente prevede l'art. 1-bis, comma 2, lett. b) L. n. 39/1990 - ha presentato domanda di asilo quando era già destinatario di un provvedimento di espulsione, sicché la norma dell'art. 1-ter comma 6 L. n. 39/1990, come modificata dalla legge n. 189/2002 non può che riferirsi a questo caso allorché il provvedimento di espulsione sia da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera;

f)     nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa" (semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990); in tali casi gli stranieri sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura non si può certo identificare con la decisione della commissione territoriale, bensì con la decisione giurisdizionale, poiché gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione giurisdizionale è immediatamente esecutiva e solo a tale momento sarebbe legittima una revoca del permesso di soggiorno per i richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata, mentre per i richiedenti asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria la revoca del permesso di soggiorno potrebbe avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza.

 

Poiché dunque la norma sull'inefficacia sospensiva del ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale è suscettibile di privare di effettività il diritto d’asilo e il diritto di difesa, entrambi costituzionalmente garantiti, occorre comunque che il regolamento dia alla norma legislativa un’attuazione doverosamente restrittiva prevedendo che

1)  si intendono non sospesi per effetto del ricorso giurisdizionale presentato avverso la decisione negativa della Commissione territoriale soltanto i provvedimenti di allontanamento del richiedente asilo che abbia presentato domanda di asilo quando era già destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera pronunciato dall’autorità giudiziaria o di un provvedimento amministrativo di espulsione, a condizione che al momento della notifica della decisione di rigetto della domanda di asilo il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, il provvedimento amministrativo di espulsione siano già stati convalidati dalla competente autorità giudiziaria, insieme con il provvedimento di trattenimento disposto nei casi indicati al comma 2, lett. b) dell’art. 1-bis della legge n. 39/1990, introdotto dalla legge n. 189/2002;


2)  negli altri casi sottoposti alla procedura semplificata poiché l'art. 1-quater, comma 5 L. n. 39/1990 consente il ricorso al tribunale - da presentarsi probabilmente entro i medesimi 15 giorni di cui all'art. 1-ter - un provvedimento amministrativo di espulsione non può essere adottato sia nelle more dei termini per la presentazione del ricorso avverso un diniego alla domanda di asilo sia, una volta depositato il ricorso giurisdizionale con domanda di sospensione del provvedimento impugnato, fino alla decisione del giudice sulla domanda;

 

Inoltre occorre ricordare che nei casi di procedura ordinaria e nei casi in cui sia scaduto il termine previsto per la procedura semplificata senza che essa si sia ancora conclusa il richiedente asilo riceve un permesso di soggiorno temporaneo valido rispettivamente "fino alla definizione della procedura di riconoscimento" (art. 1, comma 5 L. n. 39/1990) e "fino al termine della procedura stessa" (semplificata) (art. 1-bis, comma 5 L. n. 39/1990); in tali casi gli stranieri sono dunque titolari di un permesso di soggiorno e il termine della procedura non si può certo identificare con la decisione della commissione territoriale, bensì con la decisione giurisdizionale, poiché gli artt. 1 - ter, comma 3, e 1-quater, comma 5, consentono di presentare ricorso giurisdizionale e in caso di rigetto la decisione giurisdizionale è immediatamente esecutiva.

Pertanto la revoca del permesso di soggiorno per richiesta di asilo deve essere prevista:

a)   soltanto dopo la decisione di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura semplificata;

b)  soltanto a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo la cui domanda sia stata esaminata con la procedura ordinaria.

 

 

Accoglienza del ricorso

 

Nel caso che venisse accolto il ricorso contro la decisione negativa alla domanda d’asilo il regolamento definisca che la sentenza deve anche dichiarare espressamente che sussistono le circostanze per il riconoscimento del diritto di asilo; la sentenza, anche se non è definitiva, sostituisce a tutti gli effetti l’analoga decisione della Commissione Territoriale. La sentenza è immediatamente comunicata, anche per le vie brevi, allo straniero, alla CT, alla Commissione Centrale e alla Questura competente. Il questore rilascia immediatamente agli interessati i permessi di soggiorno e i documenti indicati nella sentenza.

 

 

Permesso per richiesta di asilo e misure di accoglienza del richiedente asilo

 

Occorre che il regolamento - anche al fine di dare immediata attuazione della citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 recante le norme minime di accoglienza del richiedente asilo - preveda che:


1)    Il permesso per richiesta di asilo deve essere rilasciato entro 3 giorni dalla presentazione della domanda di asilo (salvo che nei casi in cui sia disposto il trattenimento nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea), ha la durata di 3/6 mesi ed è rinnovabile fino a quando la decisione sulla domanda di asilo esaminata con la procedura ordinaria non sia più impugnabile o sia passata in giudicato l’eventuale sentenza di giudizio sul ricorso giurisdizionale presentato contro il rigetto della domanda stesso ovvero fino a quando non è adottata una sentenza in primo grado di rigetto del ricorso giurisdizionale presentato contro il rifiuto della domanda di asilo esaminata con la procedura semplificata;

2)    Il permesso di soggiorno concesso al richiedente asilo è rilasciato anche ai suoi familiari sprovvisti di un altro valido titolo di soggiorno di durata superiore a sei mesi, a prescindere dal fatto che abbiano presentato domanda di asilo;

3)    Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di asilo lo straniero sia informato in lingua a lui comprensibile sui suoi diritti e doveri e sulle organizzazioni pubbliche e private che possono aiutarlo o informarlo sulle condizioni di accoglienza disponibili, compresi l’assistenza sanitaria (sia le prestazioni essenziali ed urgenti che devono essere fin dall’inizio garantite ai sensi dell’art. 35 T.U., sia l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale del titolare di permesso di soggiorno per richiesta di asilo in base all’art. 34, comma 1 lett. b) t.u.), l’iscrizione dei minori nelle scuole dell’obbligo (come prescrive l’art. 38 t.u.), l’accesso ai servizi finalizzati all’accoglienza del richiedente asilo sprovvisto di mezzi di sostentamento erogati dall’ente locale ai sensi dell’art. 1-sexies legge n. 39/1990;

4)    i servizi di accoglienza (tra i quali deve essere comunque compreso l’accesso a centri di accoglienza pubblici o privati) al richiedente asilo che non sia sottoposto a trattenimento e sia privo di autonomi mezzi di sostentamento devono essere forniti preferibilmente nell’ambito dell’organizzazione del sistema di protezione per richiedenti asilo istituito dall’art. 1-sexies legge n. 39/1990, secondo criteri, procedure e modalità che devono essere disciplinate dal regolamento stesso, in conformità delle norme in merito previste dalla citata direttiva;

5)    lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo può accedere ai corsi di formazione o riqualificazione professionale istituiti in Italia;

6)    lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo può instaurare regolari rapporti di lavoro subordinato nei casi in cui sia trascorso un anno dalla data di presentazione della sua domanda di asilo senza che gli sia stata comunicata alcuna decisione in merito; l’accesso a tali rapporti di lavoro e i rapporti di lavoro in corso non si interrompono nei casi in cui sia in corso il giudizio sul suo ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di asilo.


Permesso di soggiorno per asilo e status di rifugiato

 

Occorre inserire nel regolamento la disciplina sui documenti e permessi che riceve il rifugiato con la sua famiglia e l’attuazione di alcune norme internazionali in materia di status di rifugiato: la Convenzione di Ginevra e la Convenzione europea sull’assistenza amministrativa ai rifugiati. Nella legge italiana norme sulla condizione di coloro che hanno lo status di rifugiato quasi non esistono. In attesa di una legge generale sul diritto di asilo, il regolamento può già dare concreta attuazione alla tripartizione di trattamento prevista dalla Convenzione di Ginevra, a seconda delle materie ivi espressamente indicate:

-   trattamento uguale a quello del cittadino italiano;

-     trattamento migliore riservato agli stranieri, cioè pari a quello riservato ai cittadini comunitari;

-     trattamento riservato agli stranieri in genere (almeno a quelli con permesso di lunga durata, se non proprio a quelli in possesso di carta di soggiorno).

 

Di conseguenza si propone che il regolamento preveda che:

a)  è rilasciato il titolo di viaggio per rifugiati e un permesso di soggiorno per asilo di 5 anni al rifugiato, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato;

b) il permesso di soggiorno per asilo è rinnovabile fino a quando la CN non abbia dichiarato la revoca o cessazione dello status, fatta salva la facoltà per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso o carta di soggiorno ad altro titolo, nei casi previsti dalla legge;

c)  l’eventuale espulsione del rifugiato può essere adottata soltanto con il provvedimento del Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale.

 

 

 

2. Garanzie procedurali addizionali peri i minori (accompagnati e non)

 

 

 

L’intera procedura di asilo, dall’ammissione al territorio alla chiusura del procedimento di determinazione dello status di rifugiato, deve essere regolata in maniera tale da conformarsi al principio secondo il quale, trovandosi i minori in una situazione di estrema vulnerabilità, è necessario prevedere speciali ed immediate misure di tutela. Nell’ambito della categoria su esposta, particolare attenzione va poi riservata ai minori non accompagnati.

 

In ogni caso è indispensabile che il regolamento dia immediata attuazione alle disposizioni concernenti i minori e i minori non accompagnati previste dalla citata direttiva comunitaria del 27 gennaio 2003 sulle misure minime di accoglienza dei richiedenti asilo.

 

Di seguito si indicano alcuni aspetti che si ritengono comunque meritevoli di una disciplina precisa.


 

Si deve prevedere anzitutto che i minori hanno diritto ad essere tra i primi destinatari di misure di protezione ed assistenza.

 

In ogni caso il minore dovrà essere consultato, con modalità adeguate alla sua età, prima che qualsiasi decisione che lo riguardi venga assunta. Il minore straniero, accompagnato o meno deve sempre essere adeguatamente informato e, nel caso ne manifesti l'intenzione, deve essere messo in grado di esercitare il proprio diritto di chiedere asilo attraverso, tra l’altro, l’ausilio di personale specializzato.

 

 

§       Identificazione e segnalazione alle autorità

 

Si deve prevedere che nel caso in cui i minori siano accompagnati da genitori o parenti le competenti autorità devono verificare immediatamente i legami parentali attraverso documenti identificativi o, in mancanza, tramite una verifica delle dichiarazioni dei minori stessi e dei loro genitori o parenti.

Si deve prevedere che nel caso si tratti di minori non accompagnati, la loro presenza deve essere tempestivamente comunicata sia alla autorità giudiziaria, che ne dispone d’urgenza la collocazione in un centro idoneo e provvede alla nomina di un tutore, che al Comitato per i Minori Stranieri (cfr. articolo 1, comma 5, legge 39/90).

Nel caso emerga un dubbio sull’età del minore, i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignità del minore, ed in caso di persistenza dell’incertezza va garantito il beneficio del dubbio.

 

 

§     Richiesta di asilo

 

La nomina del tutore non deve in alcun modo ritardare la procedura di richiesta di asilo. La volontà di chiedere asilo viene, pertanto, registrata immediatamente dall’autorità di pubblica sicurezza mentre la compilazione dell’apposito formulario e delle memorie avverrà con l’assistenza del tutore e di un interprete.

 

Il tutore di un richiedente asilo deve ricevere adeguata informazione in materia di asilo - anche in collaborazione con l'ACNUR - così da assistere efficacemente gli interessi del minore richiedente asilo in tutte le fasi della procedura d’asilo.

 

Considerata la particolare situazione del minore, la sua volontà di chiedere asilo deve essere rispettata anche nel caso in cui non sia maturata e/o espressa immediatamente. In tal caso la conseguente domanda di asilo va comunque ricevuta dalle autorità preposte e va avviata tempestivamente la procedura d’asilo.

Il personale di frontiera (polizia, interpreti, assistenti sociali) deve ricevere apposita formazione ed aggiornamento sulle modalità di tutela del benessere dei minori.


I minori richiedenti asilo non devono essere sottoposti a misure che ne limitino la libertà, salvo nel caso in cui abbiano commesso reato per i quali è prevista pena detentiva. In ogni caso il trattenimento - misura sempre eccezionale comminabile, pertanto, soltanto in casi estremi - non deve avvenire in strutture in cui risiedano anche adulti.

Nel caso di minori accompagnati, i cui genitori o parenti stretti siano sottoposti a trattenimento, al fine di tutelare il principio di unità familiare è necessario si prevedano strutture, ove il minore, seppure trattenuto, non veda lesa la sua dignità e negata adeguata tutela (materiale, psicofisica e legale).

 

Il minore non accompagnato deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea nel rispetto del suo diritto alla salute, all’istruzione ecc. come previsto, tra l'altro, dal recente orientamento dell'Unione Europea.

 

 

Principio di unità familiare

Si deve prevedere che, fatta salva la possibilità per un minore accompagnato di essere titolare di validi motivi - per ottenere lo status di rifugiato o la protezione umanitaria - indipendenti e diversi da quelli presentati dai genitori e/o parenti, il minore i cui genitori o familiari da cui dipende hanno ottenuto lo status di rifugiato sono automaticamente riconosciuti rifugiati.

Anche i minori accompagnati, che hanno manifestato l'intenzione di chiedere asilo, devono poter essere ammessi ad un’audizione individuale da parte della CT in quanto, tra l’altro, possibili portatori di una domanda autonoma ed indipendente da quella dei genitori.

L’audizione individuale dovrà avvenire alla presenza del tutore o di personale da questi delegata.

L’audizione del minore deve svolgersi attraverso modalità che tengano in considerazione la minore età del richiedente.

Si deve espressamente prevedere che i membri di ogni CT e gli interpreti nella formazione preliminare alla loro entrata in funzione e nelle attività di formazione e aggiornamento permanente devono ricevere adeguata formazione, tra l’altro, sulle particolari tecniche necessarie per intervistare un minore e rispettarne salute e dignità.

Nei casi in cui il contenuto della domanda o altri fattori lo facciano ritenere opportuno, i minori di sesso femminile dovrebbero essere intervistati da personale femminile.

La decisione adottata deve prendere in considerazione anche le peculiari forme di persecuzioni cui possono essere soggetti i richiedenti minorenni proprio a causa della loro minore età.

La fondatezza del timore di persecuzione deve tener conto della peculiare sensibilità e vulnerabilità del minore.

§       Rigetto della domanda di asilo e conseguenti valutazioni dell’autorità giudiziaria

Ove la CT rigetti la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e non adotti un altro provvedimento ai sensi dell’art. 6, c. 6 T.U. si deve prevedere che:

1)  Il minore non può essere espulso né respinto, né comunque allontanato dall’Italia sulla semplice base di tale rigetto, conformemente agli artt. 3, 20 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell’art. 19, c. 2 del T.U.

2)  Una volta esauriti i rimedi avverso la decisione della C. T. (richiesta di esame e ricorso al Tribunale), il Tribunale per i minorenni, al quale è stata data comunicazione (ai senso dell’art. 1, c. 5 della l. 39/90) della domanda di asilo presentata dal minore non accompagnato, valuta se risponda al superiore interesse nel minore il rimpatrio o la permanenza in Italia, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali; ove risulti che ciò sia nel superiore interesse del minore, ne dispone il rimpatrio assistito.

 

 

Poiché la Commissione Nazionale svolge compiti di indirizzo ed orientamento, nell’ambito, tra l’altro, della formazione ed aggiornamento del personale delle CT (componenti ed interpreti), si deve prevedere che tale formazione deve includere sessioni relative a tecniche di intervista rivolte minori, normativa e giurisprudenza internazionale in materia di determinazione di status di minori, criteri di terminazione riferiti alle forme di persecuzioni rivolte a minori, notizie aggiornate su paesi di origine coinvolti nella persecuzione di minori. Tali attività devono essere svolte in collaborazione con l’ACNUR.

 

 

Si deve prevedere che nelle ipotesi in cui il minore richieda un riesame della decisione della CT al minore è sempre garantita una seconda audizione.

 

 

Nel caso di minore non accompagnato per il quale è stata ravvisata l'esigenza di protezione internazionale in ossequio, tra l'altro, al più recente orientamento comunitario, deve essere autorizzato l'ingresso ed il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare agli ascendenti diretti e di primo grado. Nel caso in cui il minore non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli si deve prevedere l’autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno del suo tutore legale o di altri familiari, a tal fine utilizzando anche la procedura prevista dall’art. 31, comma 3 T.U.

 

 

                                                                                               Roma, il 18 febbraio 2003

I N D I C E

 

 

I - Alcune riflessioni preliminari sul Regolamento................................................................. 3

 

II - Immigrazione............................................................................................................... 4

Art. 1 . Definizione di “straniero regolarmente soggiornante”........................................................ 4

Art. 2-bis - Comitato per il coordinamento e il monitoraggio....................................................... 4

Art. 3 - Programmazione dei flussi annuali d’ingresso per motivi di lavoro..................................... 5

Artt. 4 e 5 - Divieti di ingresso (e soggiorno)in caso di condanne penali......................................... 5

Art. 5 - Permesso di soggiorno............................................................................................... 6

Artt. 5-bis 3 22 - Contratto di soggiorno.................................................................................. 8

Art. 6 - Facoltà e obblighi inerenti al soggiorno....................................................................... 10

Art. 4,5 e 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro......................................................................... 12

Art. 4,5 e 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari................................................................. 12

Art. 10 - Respingimento...................................................................................................... 12

Art. 13 - Espulsione amministrativa....................................................................................... 12

Art. 14 - Esecuzione dell’espulsione....................................................................................... 15

Art. 15 - Espulsione a titolo di misura di sicurezza e obblighi di comunicazione............................ 17

Art. 16 - Espulsione quale sanzione sostitutiva o misura alternativa alla detenzione........................ 19

Art. 17 - Diritto alla difesa e conseguente rientro in Italia........................................................... 19

Art. 22 - Sportello unico per l’immigrazione........................................................................... 20

Art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.............................................. 20

Art. 26 - Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.................................................................. 21

Art. 27 - Ingresso per lavoro in casi particolari......................................................................... 21

Art. 29 - Ricongiungimento familiare..................................................................................... 21

Art. 31 - Disposizioni a favore dei minori............................................................................... 23

Art. 32 - Minori affidati al compimento dei 18 anni.................................................................. 23

 

III - Disposizioni in materia di asilo................................................................................... 25

1 - Principi e garanzie procedurali di carattere generale........................................................... 25

Protezione dei dati concernenti con i richiedenti asilo................................................................ 25

Richiedenti asilo arrivati in frontiera o in occasione di sbarchi.................................................... 25

Trattenimento nei “centri di identificazione”............................................................................ 26

Commissioni territoriali (CT)............................................................................................... 27

Garanzie procedurali durante l’esame in prima istanza................................................................ 28

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo (CNDA)............................................................ 29

Protezione umanitaria.......................................................................................................... 30

Riesame della domanda da parte della “CT integrata”................................................................ 31

Ricorso nella procedura semplificata: Autorizzazione a rimanere da parte del Prefetto....................... 32

Effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale e revocabilità del p.d.g. per richiesta di asilo.............. 33

Accoglienza del ricorso........................................................................................................ 35

Permesso per richiesta di asilo e misure di accoglienza del richiedente asilo................................... 35

Permesso di soggiorno per asilo e status di rifugiato................................................................. 37

2 - Garanzie procedurali addizionali per minori (accompagnati e non)........................................ 37

Minori giunti in frontiera in occasione di sbarchi...................................................................... 38

Identificazione e segnalazione alle autorità............................................................................... 38

Richiesta di asilo................................................................................................................ 38

Trattenimento.................................................................................................................... 39

Modalità di accoglienza ed adeguata informazione prima dell’audizione........................................ 39

Audizione da parte della CT e procedura adottata...................................................................... 39

Rigetto della domanda di asilo e conseguenti valutazioni dell’autorità giudiziaria........................... 40

Attività di formazione svolta dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo......................... 40

Riesame............................................................................................................................ 40

Ricongiungimento familiare................................................................................................. 40