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23 gennaio 2003
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FINALE
A5-0010/2003

*

RELAZIONE

sulla proposta della Commissione in vista delladozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi cheintendonosvolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo
((COM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

Commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Anna Terrn i Cus

311.015

INDICE


PAGINA REGOLAMENTARE

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

MOTIVAZIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

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Significato dei simboli utilizzati

*ݬݬProcedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**IݬݬProcedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**IIݬݬProcedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***ݬݬParere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***IݬݬProcedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***IIݬݬProcedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***IIIݬݬProcedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

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PAGINA REGOLAMENTARE


Con lettera del 24 settembre 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 67 del trattato CE, sulla proposta della Commissione in vista delladozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi cheintendonosvolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo ((COM(2001) 386 - 2001/0154 (CNS)).

Nella seduta del 1 ottobre 2001, la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonch alla commissione per la cultura, la giovent, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport (C5-C5-0447/2001).

Nella seduta del 13 dicembre 2001, la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta, per parere, anche alla commissione per le petizioni.

Nella riunione del 10 ottobre 2001 la commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni aveva nominato relatrice Anna Terrn i Cus.

Nelle riunioni del 3 dicembre 2001, 22 maggio 2002, 5 novembre 2002, 3 dicembre 2002 e 21 gennaio 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 26 voti favorevoli, 18 contrari e nessuna astensione.

Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernndez Mollar (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Anna Terrn i Cus (relatrice), Elspeth Attwooll (in sostituzione di Francesco Rutelli, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Heide Rhle), Mogens N.J. Camre (in sostituzione di Roberta Angelilli), Marco Cappato (in sostituzione di Mario Borghezio), Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Carlos Coelho, Grard M.J. Deprez, Francesco Fiori (in sostituzione di Marcello Dell'Utri, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Michael Gahler (in sostituzione di Mary Elizabeth Banotti, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Ewa Hedkvist Petersen (in sostituzione di Adeline Hazan), Roger Helmer (in sostituzione di Marcelino Oreja Arbura, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Juan de Dios Izquierdo Collado (in sostituzione di Gerhard Schmid, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Anna Karamanou (in sostituzione di Martin Schulz), Sylvia-Yvonne Kaufmann (in sostituzione di Ilka Schrder), Margot Keler, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Giuseppe Di Lello Finuoli), Jean Lambert (in sostituzione di Pierre Jonckheer), Baroness Sarah Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fod Sylla), Eryl Margaret McNally (in sostituzione di Martine Roure, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Peter Michael Mombaur (in sostituzione di Charlotte Cederschild, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Hartmut Nassauer, Arie M. Oostlander (in sostituzione di Thierry Cornillet), Elena Ornella Paciotti, Paolo Pastorelli (in sostituzione di Timothy Kirkhope), Hubert Pirker, Jos Javier Poms Ruiz (in sostituzione di Christian Ulrik von Boetticher, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Jos Ribeiro e Castro, Mara Rodrguez Ramos (in sostituzione di Walter Veltroni, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Olle Schmidt (in sostituzione di Lousewies van der Laan), Ole Srensen (in sostituzione di Bill Newton Dunn), Patsy Srensen, Srgio Sousa Pinto, The Earl of Stockton (in sostituzione di Bernd Posselt), Joke Swiebel e Maurizio Turco.

I pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni sono allegati; la commissione per la cultura, la giovent, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport ha deciso il 16 ottobre 2001 di non esprimere parere.

La relazione stata depositata il 23 gennaio 2003.

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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA


Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta della Commissione in vista delladozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi cheintendonosvolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo ((COM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))


(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

ݬݬvista la proposta della Commissione al Consiglio ((COM(2001) 386(1)),

ݬݬvisto larticolo 63, paragrafo 1, punto 3, lettera a) del trattato CE,

ݬݬconsultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0447/2001),

ݬݬvisto l'articolo 67 del suo regolamento,

ݬݬvisti la relazione della commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A50010/2003),

1.ݬݬapprova la proposta della Commissione cos emendata;

2.ݬݬinvita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformit dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.ݬݬinvita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.ݬݬchiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.ݬݬincarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 4

(4)ݬݬTutti gli Stati membri hanno disciplinato l'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi attraverso norme amministrative nazionali dettagliate. Affinch possa essere efficace, la politica comunitaria in tale campo deve essere istituita progressivamente. In una prima fase, tale politica stabilire definizioni, criteri e procedure comuni che conferiscano quadro normativo comune alla discrezionalit degli Stati membri.

(4)ݬݬTutti gli Stati membri hanno disciplinato l'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi attraverso norme amministrative nazionali dettagliate. Ai fini dellefficacia, si dovrebbe perseguire listituzione graduale di una politica comunitaria in tale campo. Tale politica dovrebbe stabilire definizioni, criteri e procedure comuni che conferiscano un quadro normativo comune alla discrezionalit degli Stati membri.

Motivazione

Non certo che la Comunit sia competente per adottare una regolamentazione di tale portata, soprattutto per quanto concerne ulteriori misure. La formulazione "in una prima fase" suscita erroneamente l'impressione che vi saranno ulteriori misure.

Emendamento 2

Considerando 10

(10)ݬݬSi deve consentire agli Stati membri di applicare misure orizzontali (quali massimali o contingenti) volte a limitare l'ammissione di cittadini dei paesi terzi.

soppresso

Motivazione

Le misure orizzontali rischiano di consentire agli Stati membri aventi politiche pi restrittive di dissociarsi in modo incontrollato e potrebbero compromettere l'intera direttiva. Esse dovrebbero pertanto essere escluse.

Emendamento 3

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis)ݬݬ Lintegrazione dei cittadini dei paesi terzi gi residenti negli Stati membri o che lo saranno in virt della presente direttiva richiede misure efficaci che gli Stati membri e lUnione sono invitati a introdurre o a rafforzare.

Motivazione

-ݬݬ

Emendamento 4

Articolo 1, lettera a)

a)ݬݬdeterminare le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo e

a)ݬݬdeterminare le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo legali e

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 5

Articolo 1, lettera b)

b)ݬݬdefinire procedure comuni per il rilascio dei permessi d'ingresso e di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare nel territorio degli Stati membri attivit di lavoro subordinato o autonomo.

b)ݬݬdefinire procedure comuni per il rilascio dei permessi d'ingresso e di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare nel territorio degli Stati membri attivit di lavoro subordinato o autonomo legali.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 6

Articolo 2, lettera b)

b)ݬݬݒattivit di lavoro subordinato, qualsiasi attivit economica retribuita svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

b)ݬݬݒattivit di lavoro subordinato, qualsiasi attivit economica legale retribuita svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 7

Articolo 2, lettera c)

c)ݬݬݒattivit di lavoro autonomo, qualsiasi attivit economica remunerata, che non viene svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

c)ݬݬݒattivit di lavoro autonomo, qualsiasi attivit economica legale remunerata, che non viene svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 8

Articolo 2, lettera d)

d)ݬݬݒpermesso di soggiorno-lavoratore subordinato, un permesso o un'autorizzazione rilasciati dalle autorit di uno Stato membro che consentano al cittadino di paese terzo dentrare e risiedere nel territorio dello Stato per esercitarvi unattivit di lavoro subordinato;

d)ݬݬݒpermesso di soggiorno-lavoratore subordinato, un permesso o un'autorizzazione rilasciati dalle autorit di uno Stato membro che consentano al cittadino di paese terzo dentrare e risiedere nel territorio dello Stato per esercitarvi unattivit di lavoro subordinato legale;

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 9

Articolo 2, lettera f)

f)ݬݬݒlavoratore stagionale, il cittadino di un paese terzo che conserva la propria residenza legale in un paese terzo ma occupato nel territorio di uno Stato membro in un settore d'attivit che dipende dallalternanza delle stagioni, con un contratto a tempo determinato per un lavoro specifico;

f)ݬݬݒlavoratore stagionale, il cittadino di un paese terzo che conserva la propria residenza legale in un paese terzo ma legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro in un settore d'attivit che dipende dallalternanza delle stagioni, con un contratto a tempo determinato per un lavoro specifico;

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 10

Articolo 2, lettera g)

g)ݬݬݒlavoratore transfrontaliero, il cittadino di un paese terzo residente nella zona di frontiera di un paese limitrofo che occupato nella zona di frontiera di uno Stato membro adiacente e che fa ritorno nella zona di frontiera del paese limitrofo ogni giorno o almeno una volta a settimana;

g)ݬݬݒlavoratore transfrontaliero, il cittadino di un paese terzo residente nella zona di frontiera di un paese limitrofo che legalmente occupato nella zona di frontiera di uno Stato membro adiacente e che fa ritorno nella zona di frontiera del paese limitrofo ogni giorno o almeno una volta a settimana;

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 11

Articolo 2, lettera h)

h)ݬݬ"lavoratore in trasferimento interno", il cittadino di un paese terzo che lavora nell'ambito di una stessa persona giuridica e che viene temporaneamente trasferito nel territorio di uno Stato membro presso la sede principale o una sede secondaria della stessa, purch abbia lavorato per la persona giuridica di cui trattasi quanto meno durante i dodici mesi immediatamente precedenti il trasferimento;

h)ݬݬ"lavoratore in trasferimento interno", il cittadino di un paese terzo che lavora nell'ambito di una stessa persona giuridica e che viene temporaneamente trasferito nel territorio di uno Stato membro presso la sede principale o una sede secondaria della stessa, purch abbia lavorato per la persona giuridica di cui trattasi quanto meno per un periodo di sei mesi immediatamente precedente il trasferimento;

Motivazione

Le societ potrebbero voler procedere al trasferimento interno di personale neoassunto, acquisire nuovi esperti in materia di gestione o costituire quipe per progetti specifici. Un periodo pi breve sarebbe pi pratico e risponderebbe alla prassi seguita dall'UE stessa quanto all'invio di quipe responsabili di progetti specifici in paesi terzi.

Emendamento 12

Articolo 2, lettera i)

i)ݬݬݒtirocinante, il cittadino di un paese terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro rigorosamente limitata nel tempo e strettamente collegata con l'aumento delle proprie competenze e qualificazioni nella professione scelta, in vista del rientro nel paese dorigine per il proseguimento della carriera.

i)ݬݬݒtirocinante, il cittadino di un paese terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro per esercitare un'attivit professionale a fini di formazione rigorosamente limitata nel tempo e strettamente collegata con l'aumento delle proprie competenze e qualificazioni nella professione scelta, in vista del rientro nel paese dorigine per il proseguimento della carriera.

Motivazione

Il permesso di soggiorno rientra nel campo di applicazione della presente direttiva soltanto nel caso in cui la formazione in relazione alla quale viene concesso connessa ad un'attivit lavorativa.

Emendamento 13

Articolo 3, paragrafo 4

4.ݬݬIn mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni pi favorevoli riguardo alle seguenti categorie di persone:

4.ݬݬIn mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni pi favorevoli riguardo, in particolare, alle seguenti categorie di persone:

a)ݬݬricercatori e specialisti accademici;

a)ݬݬricercatori e specialisti accademici;

b)ݬݬministri del culto e membri del clero e di ordini religiosi;

b)ݬݬministri di culto e membri di ordini religiosi;

c)ݬݬsportivi professionisti;

c)ݬݬsportivi professionisti;

d)ݬݬartisti;

d)ݬݬartisti e interpreti;

e)ݬݬgiornalisti;

e)ݬݬgiornalisti e fotografi professionisti;

f)ݬݬrappresentanti di organizzazioni senza fine di lucro.

f)ݬݬrappresentanti di organizzazioni umanitarie e senza fine di lucro.

Motivazione

Le categorie di persone non possono essere fissate mediante numeri chiusi; preferibile stabilire altre categorie non previste nella proposta. Per quanto riguarda il punto b) occorre prendere in considerazione tutte le religioni e i culti.

Emendamento 14

Articolo 4, paragrafo 1

1.ݬݬGli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare all'interno del loro territorio al fine di svolgere un attivit di lavoro subordinato solo quando sia stato rilasciato un "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" ai sensi della presente direttiva dalle autorit competenti.

1.ݬݬGli Stati membri autorizzano i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare all'interno del loro territorio al fine di svolgere un attivit di lavoro subordinato legale facendo rilasciare loro dalle proprie autorit competenti un "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri possono accordare un permesso di ingresso e di soggiorno temporaneo di sei mesi ai fini della ricerca di un'occupazione e ai fini della iscrizione e frequenza di un corso di formazione professionale finalizzata all'occupazione.

Motivazione

L'emendamento intende fornire canali legali per l'immigrazione all'interno degli Stati membri.

La deroga giustificata, in quanto finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale, consentirebbe agli immigrati l'ingresso legale, li metterebbe al riparo da qualsiasi forma di sfruttamento e li renderebbe pi competitivi e pronti per l'ingresso nel mercato del lavoro. La frequenza di corsi li aiuterebbe anche a integrarsi e a conoscere la lingua e la cultura.

Emendamento 15

Articolo 4, paragrafo 2

2.ݬݬIl permesso di soggiorno-lavoratore subordinato rilasciato se, dopo la verifica dei dati e dei documenti, risulta che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno-lavoratore subordinato ai sensi degli articoli 5 e 6, a meno che lo Stato membro non stabilisca limitazioni ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

-ݬݬ

Emendamento 16

Articolo 5, paragrafo 1

1.ݬݬPer ottenere il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato, i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere unattivit di lavoro subordinato in uno Stato membro devono fare domanda all'autorit competente dello Stato membro interessato. Il futuro datore di lavoro del cittadino di paese terzo ha diritto di presentare la domanda per conto del richiedente.

1.ݬݬPer ottenere il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato, i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere unattivit di lavoro subordinato legale in uno Stato membro devono fare domanda all'autorit competente dello Stato membro interessato. Il futuro datore di lavoro del cittadino di paese terzo ha diritto di presentare la domanda per conto del richiedente.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 2

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato devono essere presentate attraverso la rappresentanza dello Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio dello stesso Stato membro se il richiedente gi residente o si trova legalmente in tale territorio.

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato devono essere presentate attraverso la rappresentanza dello Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio dello stesso Stato membro se il richiedente vi si trova legalmente o vi si trova gi e vi entrato legalmente per risiedervi.

Motivazione

Alle persone che soggiornano legittimamente, per esempio grazie ad un visto turistico, nel territorio comunitario deve essere concesso di poter presentare dal luogo in cui si trovano una richiesta di permesso di lavoro. Occorrerebbe tuttavia concedere anche alle persone che si trovano illegalmente in un paese la possibilit di rientrare nella legalit se hanno la prospettiva di ottenere un contratto di lavoro. Ci non dovrebbe essere reso di fatto impossibile pretendendo il rientro in patria per presentare la domanda di permesso di lavoro.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b)ݬݬun contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata pari al periodo di validit del permesso richiesto;

b)ݬݬun contratto di lavoro valido e conforme al diritto nazionale nello Stato membro interessato, avente durata pari al periodo di validit del permesso richiesto;

Motivazione

Un'offerta di lavoro vincolante non sufficiente, in quanto non implica la sua effettiva accettazione da parte del lavoratore e non garantisce che il contratto di lavoro successivamente stipulato rispetter tutte le norme giuridiche nazionali (pericolo di abusi). L'ingresso del richiedente possibile solo se questi eserciter l'attivit retribuita che ha addotto come motivo dell'ingresso. Occorrerebbe quindi che il contratto di lavoro fosse presentato gi al momento in cui viene inoltrata la richiesta.

Emendamento 19

Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un certificato od unadeguata prova di buona condotta nonch un certificato di buona salute;

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un estratto del casellario giudiziale nonch del registro dei procedimenti penali in corso, nonch un certificato di buona salute;

Motivazione

Una prova di buona condotta non esplicitamente definita. Al contrario, un precedente penale un dato di fatto.

Il riferimento ad un attestato di buona condotta va soppresso in quanto in caso contrario potrebbe far dipendere lingresso e il soggiorno da attestati che tengono conto di taluni comportamenti in violazione flagrante della Carta europea dei diritti fondamentali dellUnione europea e in contraddizione peraltro con larticolo 32 della direttiva stessa. Sembra pi opportuno limitarsi a chiedere un estratto del casellario giudiziario e dei procedimenti penali in corso.

Emendamento 20

Articolo 5, paragrafo 4

4.ݬݬI cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in un determinato Stato membro e che vi abbiano gi esercitato legalmente attivit di lavoro subordinato per oltre tre anni nell'arco dei precedenti cinque anni non sono tenuti, nel presentare la domanda per il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4.ݬݬI cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in un determinato Stato membro e che vi abbiano gi esercitato legalmente attivit di lavoro subordinato per oltre tre anni nell'arco dei precedenti sei anni non sono tenuti, nel presentare la domanda per il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Motivazione

Se i cittadini di paesi terzi non perdono immediatamente a causa di un rientro in patria il diritto ad una proroga del permesso di soggiorno vengono di fatto invogliati a rientrare nel loro paese. Un periodo di cinque anni sembra troppo breve per costituire un incentivo in quanto, al fine di mantenere i propri diritti, la persona deve aver lavorato sul territorio dell'Unione per almeno tre anni.

Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2

2.ݬݬLa condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta qualora un'offerta specificadi lavoro sia stata resa pubblica attraverso i servizi di collocamento di vari Stati membri per un periodo di almeno quattro settimane (in particolare, attraverso la rete dei servizi di collocamento europei EURES istituita con decisione 93/569/CEE della Commissione) e non sia pervenuta alcuna candidatura valida dalle persone elencate al paragrafo 1 o dai cittadini dei paesi terzi con cui siano stati avviati i negoziati per l'adesione. L'offerta di lavoro pubblicata deve contenere condizioni congrue, ragionevoli e proporzionate al posto offerto. Tali caratteristiche sono verificate dalle autorit competenti al momento dellesame della domanda di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'articolo 5.

2.ݬݬLa condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta qualora un'offerta specificadi lavoro sia stata resa pubblica per un periodo di almeno tre settimane e non sia pervenuta alcuna candidatura valida dalle persone elencate al paragrafo 1 o dai cittadini dei paesi terzi con cui siano stati avviati i negoziati per l'adesione. L'offerta di lavoro pubblicata deve contenere condizioni congrue, ragionevoli e proporzionate al posto offerto. Tali caratteristiche sono verificate dalle autorit competenti al momento dellesame della domanda di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'articolo 5.

Motivazione

L'obbligo di pubblicare un'offerta attraverso i servizi di collocamento di vari Stati membri inaccettabile e inefficiente. L'esperienza dimostra che tale procedura richiede tempo ed spesso inutile. Le fonti in cui pubblicato l'annuncio dipendono dal gruppo di richiedenti preso come bersaglio, mentre lo stesso ambito territoriale della pubblicazione pu essere molto diverso. Infine tale procedura dipenderebbe troppo dall'efficienza dei vari servizi di collocamento nazionali.

Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.ݬݬ Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a punto un sito web specifico per le offerte di lavoro, in modo da fornire informazioni aggiornate e pubblicamente accessibili ai richiedenti, e a comunicare inoltre le offerte di lavoro sul sito web della rete EURES1.

-ݬݬ----------

1http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/

Motivazione

Migliorare la trasparenza e rendere facilmente disponibile le informazioni ai richiedenti.

Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter.ݬݬ Qualora un cittadino di un paese terzo lasci il posto di lavoro nei dodici mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro pu coprire il posto ricorrendo a un altro cittadino di un paese terzo senza dover dimostrare nuovamente la conformit alle condizioni richieste.

Motivazione

Al momento la proposta di direttiva non fornisce alcuna indicazione in proposito.

Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 5

5.ݬݬGli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorit competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o a fini di formazione professionale.

5.ݬݬGli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorit competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare per lalloggio e la formazione professionale.

Motivazione

-ݬݬ

Emendamento 25

Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis.ݬݬ Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per il rilascio del "permesso di soggiorno lavoratore subordinato per quanto riguarda:

-ݬݬla concertazione tra le parti sociali;

-ݬݬla cooperazione con il paese di origine.

Motivazione

La cooperazione con il paese d'origine pu avvenire, ad esempio, sotto forma di misure che contribuiscano a evitare il fenomeno della fuga dei cervelli.

Emendamento 26

Articolo 6, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter.ݬݬ La valutazione orizzontale di cui al presente articolo deve essere oggetto di concertazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello settoriale.

Motivazione

Anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (parti sociali) dovrebbero svolgere un ruolo nella valutazione orizzontale di cui all'articolo 6. La valutazione specifica di un determinato settore potrebbe venir realizzata dalle organizzazioni del settore.

Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 1

1.ݬݬIl permesso di soggiorno lavoratore subordinato rilasciato per un periodo di predeterminato. Il permesso di soggiorno - lavoratore subordinato rilasciato per un periodo iniziale non superiore a tre anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Tale permesso rinnovabile per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale, su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della data di scadenza ed in seguito allesame, da parte dell'autorit competente, del fascicolo contenente informazioni aggiornate sui punti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, sulle attivit di lavoro subordinato svolte dal richiedente.

1.ݬݬIl permesso di soggiorno lavoratore subordinato rilasciato per un periodo di predeterminato. Il permesso di soggiorno - lavoratore subordinato rilasciato per un periodo iniziale minimo di un anno e non superiore a cinque anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Nel caso esistano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 il permesso rinnovato per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale. Il titolare deve presentare la richiesta almeno tre mesi prima della data di scadenza. Un ritardo nella presentazione della richiesta non costituisce un motivo per rifiutare lautorizzazione.

Motivazione

Nel caso esistano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, il rilascio di un "permesso di soggiorno - lavoratore subordinato" deve essere automatico. Il fatto che non venga rispettato il termine di tre mesi non deve costituire un motivo per rifiutare lautorizzazione.

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 2

2.ݬݬI richiedenti il rinnovo che siano da oltre tre anni titolari del permesso di soggiorno - lavoratore subordinato nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.ݬݬI richiedenti il rinnovo che siano titolari del permesso di soggiorno - lavoratore subordinato nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Motivazione

La direttiva deve stabilire che ogni rinnovo del permesso di soggiorno lavoratore subordinato deve essere effettuato nel quadro del libero accesso al mercato del lavoro, vale a dire che il rinnovo non sar subordinato alla preferenza comunitaria in materia di occupazione.

Emendamento 29

Articolo 8

Il permesso di soggiorno lavoratore subordinato inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro subordinato in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non pi soggetto a tali limitazioni.

Il permesso di soggiorno - lavoratore subordinato inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attivit. I permessi accordati a titolo di rinnovo non sono soggetti a tale limitazione.

Motivazione

Un permesso circoscritto a una regione specifica di un paese limita eccessivamente la libert di circolazione connessa al permesso di soggiorno accordato al cittadino di un paese terzo; inoltre, tale limitazione non pu essere controllata.

La limitazione del permesso iniziale a lavori, campi di attivit o regioni specifici non si applica ai rinnovi.

Emendamento 30

Articolo 9, paragrafo 1

1.ݬݬDopo il rilascio del permesso di soggiorno - lavoratore subordinato, il titolare tenuto a comunicare alle autorit competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) o c), sono soggetti allapprovazione dell'autorit competente dello Stato membro di cui trattasi.

1.ݬݬDopo il rilascio del permesso di soggiorno - lavoratore subordinato, il titolare tenuto a comunicare alle autorit competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) o c), sono soggetti allapprovazione dell'autorit competente dello Stato membro di cui trattasi. Il permesso deve essere concesso se esiste un contratto di lavoro valido e sono state rispettate tutte le limitazioni concernenti i campi di attivit lavorativa di cui all'articolo 8.

Motivazione

L'attuale mercato del lavoro richiede un massimo di mobilit e flessibilit per cui spesso vengono offerti lavori a breve termine e non a lungo termine. Non si deve ostacolare inutilmente il lavoratore che decide di cambiare la sua attivit nell'ambito dello stesso settore professionale.

Emendamento 31

Articolo 10, paragrafo 2

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere o revocare il permesso di soggiornolavoratore subordinato laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 9. Le autorit competenti possono anche sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere il permesso di soggiornolavoratore subordinato laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti. Dette autorit potranno revocarlo se il permesso di soggiorno non sarebbe stato rilasciato qualora fossero stati noti i dati effettivi della situazione, ovvero se l'approvazione prevista all'articolo 9 per quanto concerne i cambiamenti riguardanti l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b e c) non sia stata richiesta o sia stata rifiutata a giusto titolo. Le autorit competenti possono anche sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

Motivazione

Dati erronei giustificano il ritiro del permesso di soggiorno solo se quest'ultimo non stato rilasciato essendo a conoscenza della situazione effettiva. Allo stesso modo appare sproporzionato il ritiro di un permesso di soggiorno per violazione di un semplice obbligo di rendiconto.

Emendamento 32

Articolo 10, paragrafo 3, comma 1 bis) (nuovo)

Il "permesso di soggiorno lavoratore subordinato" non pu essere ritirato prima della scadenza del diritto all'indennit di disoccupazione.

Motivazione

In generale i lavoratori versano un contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione nel periodo di attivit. In caso di disoccupazione hanno pieno diritto all'indennit di disoccupazione.

Emendamento 33

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto i)

i)ݬݬcondizioni di lavoro, comprese quelle riguardanti il licenziamento e il trattamento economico;

i)ݬݬcondizioni di retribuzione e di lavoro, comprese quelle riguardanti il licenziamento e il trattamento economico;

Motivazione

Un permesso circoscritto a una regione specifica di un paese limita eccessivamente la libert di circolazione connessa al permesso di soggiorno accordato al cittadino di un paese terzo; inoltre, tale limitazione non pu essere controllata.

Emendamento 34

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto ii)

ii)ݬݬaccesso alla formazione professionale necessaria a completare le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle attivit ammesse dal permesso di soggiorno;

ii)ݬݬaccesso alla formazione necessaria a completare le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle attivit ammesse dal permesso di soggiorno;

Motivazione

Per completare le competenze necessarie ai fini delle attivit ammesse e per conseguire una migliore qualificazione a volte non basta la semplice formazione professionale.

Emendamento 35

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto iii)

iii)ݬݬriconoscimento di diplomi, certificati e altre qualificazioni, rilasciati da un'autorit competente;

iii)ݬݬriconoscimento di diplomi, certificati e altre qualificazioni, rilasciati da un'autorit competente, qualora siano equiparabili alle conoscenze e competenze richieste ai sensi della legislazione nazionale;

Motivazione

necessario garantire che diplomi, certificati e altre qualificazioni rilasciati da paesi terzi siano equiparabili a quelli rilasciati dagli Stati membri, cos da garantire parit di trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione.

Emendamento 36

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punti vii), viii) e ix) (nuovi)

vii)ݬݬaccesso agli aiuti allistruzione e allo studio;

viii) accesso allassistenza sociale per lottenimento di alloggi;

ix)ݬݬdiritto allassistenza legale gratuita per le persone in stato di necessit.

Motivazione

I diritti garantiti ai detentori del permesso di soggiorno lavoratore subordinato devono essere accompagnati dallaccesso allistruzione, allinsegnamento, allassistenza sociale in materia di alloggi e allassistenza legale gratuita nella stessa misura in cui tali diritti sono accordati ai cittadini dello Stato membro in questione.

Emendamento 37

Articolo 11, paragrafo 2, comma 1

Gli Stati membri possono riservare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera f), punto ii) ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o abbiano il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno un anno.

soppresso

Motivazione

Non auspicabile limitare le possibilit di accesso ad una formazione professionale necessaria per esercitare determinate attivit. La possibilit di (far) seguire una formazione professionale importante sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Non si comprende per quale motivo gli Stati membri potrebbero limitare tali possibilit.

Emendamento 38

Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.ݬݬ Al coniuge o al partner riconosciuto del titolare di un "permesso di soggiorno lavoratore subordinato" pu essere rilasciato un permesso analogo e di durata analoga a quello del titolare.

Motivazione

opportuno tener conto della situazione personale del richiedente. La Comunit risulta meno interessante agli occhi di cittadini capaci di paesi terzi in possesso di una preparazione specialistica se ai rispettivi coniugi o partner riconosciuti non viene data la possibilit di svolgere anch'essi un'attivit retribuita.

Emendamento 39

Articolo 12, paragrafo 2

2.ݬݬGli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti, o i loro futuri datori di lavoro, depositino una cauzione che sar restituita al ritorno del lavoratore stagionale nel paese terzo.

soppresso

Motivazione

Non ragionevole chiedere ad un datore di lavoro di depositare una cauzione se non in grado di garantire giuridicamente il ritorno del richiedente. Inoltre tale disposizione scoraggerebbe i datori di lavoro dall'assumere forza lavoro legale.

Emendamento 40

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.ݬݬ Il "permesso di soggiorno lavoratore in trasferimento interno" autorizza il titolare del permesso di soggiorno a svolgere la sua attivit in tutti gli Stati membri senza dover richiedere un nuovo "permesso di soggiorno - lavoratore in trasferimento interno", a condizione tuttavia che egli rimanga ininterrottamente alle dipendenze della stessa persona giuridica.

Motivazione

Le imprese approfittano del mercato interno e la loro attivit assume sempre pi caratteristiche transfrontaliere. Clienti e consumatori si attendono di potersi avvalere dei servizi di un'impresa in ogni Stato membro in cui essa ha sede. A tale fine necessario che i lavoratori possano essere trasferiti all'interno di un'impresa senza oneri burocratici eccessivi.

Emendamento 41

Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

1.ݬݬAi dipendenti di un prestatore di servizi contrattuali pu essere rilasciato un "permesso di soggiorno prestatore di servizi contrattuali".

Le disposizioni della Sezione 1 si applicano mutatis mutandis a questo tipo di permesso. I richiedenti il "permesso di soggiorno prestatore di servizi contrattuali" non debbono tuttavia dimostrare di soddisfare la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. sufficiente che venga dimostrato il soddisfacimento della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.ݬݬPer ottenere il "permesso di soggiorno prestatore di servizi contrattuali" il dipendente del prestatore di servizi contrattuali deve

a)ݬݬdimostrare di essere uno specialista ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e

b)ݬݬprovare l'esistenza e i termini di un contratto di fornitura di servizi tra il prestatore di servizi contrattuali e la persona giuridica avente sede nello Stato membro in questione.

3.ݬݬIl "permesso di soggiorno prestatore di servizi contrattuali" ha una validit iniziale pari al periodo richiesto, fino a un massimo di un anno. Esso pu essere rinnovato due volte per un periodo di un anno.

Motivazione

I dipendenti di prestatori contrattuali di servizi dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 42

Articolo 15, paragrafo 2

2.ݬݬLa validit complessiva del permesso di soggiorno-tirocinante non pu eccedere un anno. Tale periodo pu essere prorogato unicamente per il tempo necessario ad ottenere una qualificazione professionale riconosciuta dallo Stato membro nel settore dattivit del tirocinante.

2.ݬݬLa validit complessiva del permesso di soggiorno-tirocinante non pu eccedere un anno. Tale periodo pu essere prorogato per il tempo necessario ad ottenere una qualificazione professionale riconosciuta dallo Stato membro nel settore dattivit del tirocinante.

Motivazione

Tale termine inutile.

Emendamento 43

Articolo 16, paragrafo 1, comma 2

A tale permesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il "permesso di soggiorno - scambio giovanile/alla pari" non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attivit prevista strettamente limitata nel tempo e collegata con un programma di scambi o di mobilit giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi.

A tale permesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il "permesso di soggiorno scambio giovanile/alla pari" non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attivit prevista strettamente limitata nel tempo e direttamente collegata con un programma di scambi o di mobilit giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi.

Motivazione

L'emendamento dettato dall'esigenza di una maggiore chiarezza, poich non sufficiente un collegamento non meglio precisato; occorre che vi sia un collegamento diretto tra il programma e l'attivit prevista.

Emendamento 44

Articolo 17, paragrafo 1

1.ݬݬGli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare nel loro territorio al fine di svolgere un'attivit lavorativa autonoma solo quando sia stato rilasciato un permesso di soggiorno-lavoratore autonomo ai sensi della presente direttiva dalle autorit competenti.

1.ݬݬGli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare nel loro territorio al fine di svolgere un'attivit lavorativa autonoma legale solo quando sia stato rilasciato un permesso di soggiorno-lavoratore autonomo ai sensi della presente direttiva dalle autorit competenti.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 45

Articolo 17, paragrafo 2

2.ݬݬIl permesso di soggiorno-lavoratore autonomo rilasciato se, dopo la verifica dei dati e dei documenti, risulta che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno-lavoratore autonomo a norma degli articoli 18 e 19, a meno che lo Stato membro non stabilisca limitazioni ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

-ݬݬ

Emendamento 46

Articolo 18, paragrafo 2

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo devono essere presentate attraverso la rappresentanza di uno Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente gi residente o si trova legalmente in tale territorio.

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo devono essere presentate attraverso la rappresentanza di uno Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente gi residente su base regolare o si trova legalmente o entrato legalmente nello Stato membro.

Motivazione

Chiarimento.

Emendamento 47

Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un certificato o una prova adeguata di buona condotta e di buona salute;

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un estratto del casellario giudiziale e un certificato di buona salute;

Motivazione

Una prova di buona condotta non esplicitamente definita. Al contrario, un precedente penale un dato di fatto.

Emendamento 48

Articolo 18, paragrafo 4

4.ݬݬI cittadini di paesi terzi che siano stati legalmente residenti in un determinato Stato membro e che vi abbiano gi esercitato legalmente attivit economiche autonome per pi di tre anni nell'arco dei cinque anni precedenti non sono tenuti, nel presentare la domanda per il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

4.ݬݬI cittadini di paesi terzi che siano stati legalmente residenti in un determinato Stato membro e che vi abbiano gi esercitato legalmente attivit economiche autonome per pi di tre anni nell'arco dei sei anni precedenti non sono tenuti, nel presentare la domanda per il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Motivazione

Cfr.ݬݬmotivazione dell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 49

Articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.ݬݬ La valutazione orizzontale di cui al presente articolo deve essere oggetto di concertazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Motivazione

Anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (parti sociali) dovrebbero svolgere un ruolo nella valutazione orizzontale di cui all'articolo 19.

Emendamento 50

Articolo 20, paragrafo 1

1.ݬݬIl permesso di soggiorno lavoratore subordinato rilasciato per un periodo di predeterminato. Il permesso di soggiorno - lavoratore subordinato rilasciato per un periodo iniziale non superiore a tre anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Tale permesso rinnovabile per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale, su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della data di scadenza ed in seguito allesame, da parte dell'autorit competente, del fascicolo contenente informazioni aggiornate sui punti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, sulle attivit di lavoro subordinato svolte dal richiedente.

1.ݬݬIl permesso di soggiorno - lavoratore subordinato rilasciato per un periodo di predeterminato. Il permesso di soggiorno lavoratore subordinato rilasciato per un periodo iniziale minimo di un anno e non superiore a cinque anni, da definirsi in base alla normativa nazionale Nel caso esistano le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, il permesso rinnovato per un periodo non superiore a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale. Il titolare deve presentare la richiesta almeno tre mesi prima della data di scadenza. Un ritardo nella presentazione della richiesta non costituisce un motivo per rifiutare lautorizzazione.

Motivazione

Cfr.ݬݬmotivazione dell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 51

Articolo 21

Il permesso di soggiorno lavoratore autonomo inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro autonomo in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non pi soggetto a tali limitazioni.

Il permesso di soggiorno - lavoratore autonomo inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attivit. La limitazione iniziale non si applica ai rinnovi.

Motivazione

La limitazione del permesso iniziale a lavori, campi di attivit o regioni specifici non si applica ai rinnovi.

necessario garantire che i cittadini dei paesi terzi ricevano la stessa retribuzione dei cittadini dell'Unione per lo stesso tipo di attivit.

Emendamento 52

Articolo 22, paragrafo 1

1.ݬݬDopo il rilascio del permesso di soggiorno - lavoratore autonomo, il titolare tenuto a comunicare alle autorit competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti larticolo 18, paragrafo3, lettere b), o c), sono soggetti allapprovazione dell'autorit competente dello Stato membro interessato.

1.ݬݬDopo il rilascio del permesso di soggiorno lavoratore autonomo, il titolare tenuto a comunicare alle autorit competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 63, in quanto l'obbligo di notifica dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento 53

Articolo 23, paragrafo 2

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere o revocare il permesso di soggiornolavoratore autonomo laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 18 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 22. Le autorit competenti possono inoltre sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo qualora lo Stato membro interessato ritenga che siffatto provvedimento sia necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dellarticolo 27.

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere il permesso di soggiornolavoratore autonomo laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 18 non siano corretti. Dette autorit potranno revocarlo se il permesso di soggiorno non sarebbe stato rilasciato qualora fossero stati noti i dati effettivi della situazione ovvero se l'approvazione prevista all'articolo 22 per quanto concerne i cambiamenti riguardanti l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b) e c) non sia stata richiesta ovvero sia stata rifiutata a giusto titolo. Le autorit competenti possono inoltre sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo qualora lo Stato membro interessato ritenga che siffatto provvedimento sia necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dellarticolo 27.

Motivazione

Cfr.ݬݬMotivazione dell'emendamento all'articolo 10, paragrafo 2.

Emendamento 54

Articolo 25

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per lesame delle domande presentate ai sensi della presente direttiva. L'ammontare della tassa deve essere proporzionato e pu corrispondere al valore del servizio effettivamente prestato.

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per lesame delle domande presentate ai sensi della presente direttiva. L'ammontare della tassa non deve eccedere i costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione nazionale.

Motivazione

Le amministrazioni nazionali non dovrebbero fornire tale servizio a scopo di lucro.

Emendamento 55

Articolo 26

Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni nazionali volte a limitare il numero di permessi rilasciati ai sensi della presente direttiva entro un massimale predefinito o disposizioni che sospendono o interrompono il rilascio di tali permessi per un certo periodo, prendendo in considerazione la capacit complessiva di accogliere ed integrare cittadini di paesi terzi nel proprio territorio o in una regione specifica dello stesso. Tali disposizioni nazionali devono indicare in maniera dettagliata quali gruppi di persone sono soggetti a tali misure e quali ne sono esclusi. Se stabiliscono un massimale, le disposizioni nazionali devono indicare dettagliatamente i criteri in base ai quali sar formata la graduatoria delle domande di permesso presentate ai sensi della presente direttiva nellipotesi in cui numero delle domande ecceda il massimale prestabilito.

soppresso

Motivazione

Visto che la concessione del permesso di soggiorno avviene solo qualora esista un'esigenza del mercato del lavoro che non pu essere coperta in altro modo, non necessaria un ulteriore regolamentazione in base a quote.

Emendamento 56

Articolo 29, paragrafo 1

1.ݬݬGli Stati membri provvedono affinch le decisioni relative al rilascio, alla modifica, o al rinnovo del permesso previste dalla presente direttiva siano adottate e comunicate al richiedente entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della domanda. Le decisioni relative a domande presentate ai sensi degli articolo 14, 15 e 16 sono adottate e comunicate entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda.

1.ݬݬGli Stati membri provvedono affinch le decisioni relative al rilascio, alla modifica, o al rinnovo del permesso previste dalla presente direttiva siano adottate e comunicate al richiedente entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della domanda. Le decisioni relative a domande presentate ai sensi degli articolo 14, 15 e 16 sono adottate e comunicate entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda.

Motivazione

Necessario per motivi di coerenza con l'articolo 7, paragrafo 1, che prevede che la richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno venga presentata almeno tre mesi prima della sua scadenza; risponde all'esigenza del mercato del lavoro di avere una decisione rapida.

Emendamento 57

Articolo 29, paragrafo 2

2.ݬݬCiascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorit per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda.

2.ݬݬCiascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorit per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda. I richiedenti hanno diritto di ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della loro domanda dopo quindici giorni lavorativi dallo scadere del periodo indicativo. I richiedenti sono immediatamente informati qualora l'iter si sia bloccato.

Motivazione

L'integrazione proposta introduce per le autorit incaricate dell'esame l'obbligo di mantenere informati i richiedenti e contribuisce a prevenire situazioni in cui le domande vanno perse o rimangono inevase o il loro iter si blocca.

Emendamento 58

Articolo 29, paragrafo 3

3.ݬݬSe le informazioni fornite a sostegno della domanda sono inadeguate, le autorit competenti indicano al richiedente le ulteriori informazioni dettagliate che esse ritengono necessarie. Il termine di cui al paragrafo 1 sospeso fino a quando le autorit non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

3.ݬݬSe le informazioni fornite a sostegno della domanda sono incomplete secondo i criteri pubblicamente specificati, le autorit competenti indicano al richiedente le ulteriori informazioni dettagliate che esse ritengono necessarie. Il termine di cui al paragrafo 1 sospeso fino a quando le autorit non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

Motivazione

Chiarimento. Occorre definire le informazioni che devono essere fornite a sostegno della domanda prima che questa sia presentata, in modo da fissare norme chiare. Un margine di valutazione eccessivo affidato ai singoli funzionari dell'amministrazione pu portare a discriminazioni e pregiudicare gli obiettivi della direttiva.

Emendamento 59

Articolo 30, lettera e)

e)ݬݬgli Stati membri comunicano le disposizioni di diritto interno alla Commissione e presentano alla stessa una relazione annuale sulla loro applicazione.

e)ݬݬgli Stati membri comunicano le disposizioni di diritto interno alla Commissione e presentano alla stessa una relazione annuale sulla loro applicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a pubblicare tali disposizioni su un sito web specifico in cui figurano anche le offerte di lavoro, in modo da fornire informazioni aggiornate e pubblicamente accessibili ai richiedenti, e a comunicare inoltre tali disposizioni sul sito web di EURES1.

-ݬݬ-------------

1 http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm

/eures/

Motivazione

Migliorare la trasparenza e rendere facilmente disponibile le informazioni ai richiedenti.

Emendamento 60

Articolo 33

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali dattuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata nellarticolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modificazioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali dattuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata nellarticolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modificazioni. Entro tale data si potr contemplare unarmonizzazione o un ravvicinamento progressivo a livello comunitario delle disposizioni sanzionatorie nazionali.

Motivazione

-ݬݬ

Emendamento 61

Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali pi favorevoli ai cittadini di un paese terzo rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

Motivazione

La direttiva proposta non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare norme pi favorevoli rispetto ai requisiti minimi previsti dalla direttiva.

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MOTIVAZIONE

Osservazioni generali

indubbio che il blocco dell'immigrazione sinora prevalentemente praticato deve essere abolito mediante una nuova politica comune dell'immigrazione. L'urgenza deriva non solo dal trattato di Amsterdam che definisce le competenze della Comunit nel settore dell'asilo e dell'immigrazione e obbliga il Consiglio a decidere azioni specifiche entro cinque anni dalla sua entrata in vigore ma anche da una necessit di fatto.

Da una parte, bisogna tener conto dell'esigenza del mercato del lavoro e dell'economia; a causa del rallentamento della crescita demografica aumenta infatti di continuo l'et media della popolazione per cui la percentuale della popolazione attiva si riduce sempre pi. Questo problema pu essere risolto soltanto attraverso un'immigrazione accuratamente disciplinata.

Dall'altra, necessario offrire alle persone che si trovano sul territorio dell'UE senza permesso di lavoro la possibilit di esercitare legalmente un'attivit lavorativa nella misura in cui esista la domanda sul mercato del lavoro UE. Solo cos si pu precedere ad un inserimento nel sistema sociale con tutti i vantaggi e gli svantaggi, inserimento che urgentemente necessario per una migliore accettazione degli immigrati da parte della popolazione residente.

L'Unione europea ha quindi bisogno di una propria politica dell'immigrazione, non solo per motivi di ordine umanitario ma anche per garantire i suoi interessi specifici - il mantenimento della sicurezza sociale e della stabilit economica.

2.ݬݬLa proposta di direttiva

L'attuale proposta di direttiva mira a creare un quadro unitario quanto alle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori migranti. L'impostazione va sostenuta nella misura in cui la realizzazione della proposta contribuirebbe a quattro miglioramenti sostanziali rispetto alla situazione attuale.

ĢCon la proposta si raggiunge una maggiore trasparenza. Gli Stati membri sarebbero obbligati ad aderire ad una determinata politica e a renderla nota. Si eviterebbe di negare l'accesso dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro europeo per un semplice deficit di informazione.
ĢL'attuazione della proposta di direttiva comporterebbe notevoli semplificazioni procedurali per i cittadini dei paesi terzi. La domanda di permesso di lavoro e di soggiorno verr trattata in un'unica procedura.
ĢSi tiene anche conto degli interessi dei paesi terzi: si fa fronte ai possibili effetti negativi della fuga di cervelli cercando di garantire la mobilit della forza lavoro dei paesi terzi tra l'UE e il paese d'origine, da una parte mantenendo ovvero versando loro i diritti pensionistici e, dall'altra, riconoscendo per un determinato periodo di tempo il diritto di cercare lavoro nell'UE dopo il ritorno in patria.
ĢUn ulteriore vantaggio costituito dall'armonizzazione di concetti che agevoleranno la preparazione di una politica comune della migrazione.

La relatrice a conoscenza dei problemi connessi con una politica comune in materia di migrazione e si rende conto del fatto che la Commissione vuole formulare una proposta che ottenga un consenso quanto maggiore possibile. Va tuttavia criticato il fatto che la proposta di direttiva presenti delle carenze per quanto concerne due aspetti.

ĢIl primo problema grave che la proposta di direttiva obbliga di fatto la persona che presenta la domanda ad occupare per il maggior tempo possibile lo stesso posto di lavoro in quanto qualsiasi cambiamento di attivit o di posto nell'arco di tre anni richiede un'autorizzazione e, anche nel caso siano presenti tutte le condizioni (contratto di lavoro, il posto non pu essere occupato in altro modo), la persona non ha alcun diritto giuridico alla concessione dell'autorizzazione. L'attuale mercato del lavoro richiede per un massimo di mobilit e flessibilit e spesso viene offerto lavoro non a lungo termine ma a tempo determinato. La politica di autorizzazioni nel settore della migrazione economica deve essere strutturata in modo da poter reagire quanto pi rapidamente ed efficacemente possibile alle esigenze del mercato del lavoro. Ci richiede una maggiore mobilit tra gli Stati membri dei migranti ammessi e una pi accentuata flessibilit nella scelta e nella durata del lavoro. Se ai lavoratori migranti si toglie la possibilit di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro imponendo loro restrizioni giuridiche e condizioni che non tengono conto delle necessit del mercato del lavoro stesso, la politica europea in materia di immigrazione destinata al fallimento .
ĢIl secondo elemento chiaramente negativo della direttiva costituito dal fatto che tiene conto solo in parte del lavoro nero. La direttiva prevede certo un miglioramento rispetto alla situazione attuale negli Stati membri in quanto offre alle persone che soggiornano legalmente sul territorio dell'UE (per esempio con un visto turistico) la possibilit di presentare nell'UE una richiesta di permesso di lavoro. Non si tiene per conto della situazione di coloro che soggiornano illegalmente nel territorio dell'UE. Le forze lavoro illegali premono sul mercato del lavoro poich, proprio a causa della loro illegalit, possono essere maggiormente poste sotto pressione e sfruttate offrendo lavoro a minor costo anche in quanto non soggetto a imposizioni fiscali e detrazioni di ordine sociale. Si realizza cos nell'UE una concorrenza illegale con effetti negativi non solo sul sistema sociale ma anche sull'atteggiamento nei confronti degli stranieri. L'unica soluzione quella di offrire alle persone presenti illegalmente sul territorio dell'UE la possibilit di rientrare nella legalit. Finch ci non sar possibile verranno assunte solo illegalmente. Bisogna consentire a tali persone di cercarsi legalmente un lavoro per potere regolarizzare cos la loro posizione.

La direttiva non adeguata per tale compito, in quanto la richiesta di concessione di un permesso di lavoro e di soggiorno presentata trovandosi sul territorio dell'UE consentita solo se la persona interessata vi risiede legalmente. Gli illegali dovrebbero uscire dal territorio per poter presentare la richiesta. evidente che ci illusorio. Al riguardo opportuno prevedere che se una persona ha la possibilit di ottenere un contratto di lavoro e risponde a tutti gli altri requisiti possa presentare la domanda trovandosi sul territorio dell'UE. Per lo stesso motivo, risulta irresponsabile creare immigrati illegali imponendo condizioni molto restrittive alla proroga dei permessi ovvero tempi irragionevolmente lunghi per la loro concessione.

La relatrice cerca di risolvere entrambi questi problemi presentando alcuni emendamenti. Qualora gli emendamenti accolti, favorevole all'approvazione della proposta di direttiva.

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6 giugno 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO


destinato alla commissione giuridica e per il mercato interno

sulla proposta della Commissione in vista delladozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi cheintendonosvolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo

(COM(2001) 386 C50447/01 2001/0154(CNS))

Relatore per parere: Joachim Wuermeling



PROCEDURA

Nella riunione del 6 novembre 2001 la commissione giuridica e per il mercato interno ha nominato relatore per parere Joachim Wuermeling.

Nelle riunioni del 26 marzo, 27 marzo e 23 aprile, 22 maggio e 28 maggio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 15 voti favorevoli, 13 contrari e 0 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Giuseppe Gargani (presidente), Willi Rothley (vicepresidente), Ioannis Koukiadis (vicepresidente), Bill Miller (vicepresidente), Joachim Wuermeling (relatore per parere), Paolo Bartolozzi, Maria Berger, Philip Charles Bradbourn (in sostituzione di The Lord Inglewood), Carlos Carnero Gonzlez (in sostituzione di Franois Zimeray a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Fiorella Ghilardotti, Jos Mara Gil-Robles Gil-Delgado, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Neil MacCormick, Toine Manders, Helmuth Markov (in sostituzione di Alain Krivine a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Emilia Franziska Mller (in sostituzione di Stefano Zappal a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Elena Ornella Paciotti (in sostituzione di Carlos Candal), Renate Sommer (in sostituzione di Malcolm Harbour a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Astrid Thors (in sostituzione di Diana Wallis), Marianne L.P. Thyssen, Rijk van Dam (in sostituzione di Ole Krarup) e Rainer Wieland.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1.ݬݬContenuto della proposta della Commissione

La proposta della Commissione ha l'obiettivo di armonizzare il diritto degli stranieri degli Stati membri all'immigrazione a fini lavorativi. Essa comprende criteri e procedure comuni relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo.

Il concetto fondamentale alla base della proposta creare standard uniformi in tutta Europa. I permessi di ingresso e soggiorno sono tuttavia validi solo per lo Stato membro presso cui stata presentata la relativa richiesta. La direttiva stabilisce le condizioni per ottenere il permesso di soggiorno. Agli immigrati riconosciuto il diritto al permesso di soggiorno solo se soddisfano le condizioni previste per la sua concessione.

Al momento del primo rilascio dei permessi di ingresso e soggiorno ha luogo un'analisi della necessit volta a stabilire se il posto di lavoro che potrebbe essere occupato dalla persona che chiede l'ingresso non possa essere occupato nell'ambito dell'UE. In caso di attivit con elevati livelli di retribuzione, "personale di vertice" o altro personale con funzioni di dirigenza altamente qualificato, non necessario eseguire tale analisi. La proposta prevede che dopo cinque anni il permesso di soggiorno venga rinnovato anche senza tale riserva.

Infine la direttiva contiene disposizioni relative alla revoca del permesso di soggiorno per motivi di sicurezza e ordine pubblico e alla pubblicazione della procedura applicata dagli Stati membri e, all'articolo 34, una clausola di revisione.

2.ݬݬBase giuridica

La Commissione europea ha scelto l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE quale base giuridica per la misura proposta. Tale articolo prevede "misure in materia politica dell'immigrazione" nel settore delle "condizioni di ingresso o soggiorno". Le misure finora concesse conformemente a quanto previsto all'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE riguardano ambiti di regolamentazione specifici come il riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi(2), la libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorni di lunga durata(3) e il diritto al ricongiungimento familiare(4). Con l'espressione "misure in materia politica dell'immigrazione" va quindi intesa una regolamentazione nel campo dell'immigrazione al fine di affrontare un problema concreto quanto all'applicazione del diritto nazionale nello spazio giuridico comune. La proposta della Commissione uniforma invece tutta la materia giuridica, il che non rientra nel concetto di "misure in materia politica dell'immigrazione ". Anche il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 chiede solo "un avvicinamento" delle disposizioni giuridiche dei singoli stati in tale settore, anzich una sostituzione delle normative nazionali con quelle UE.

Un'armonizzazione a livello comunitario viola anche il principio di sussidiariet. Le differenze rilevate dalla Commissione tra le normative degli Stati membri in tale settore prese singolarmente non dimostrano la necessit di un'armonizzazione. Le differenti normative derivano da differenti necessit e tradizioni esistenti negli Stati membri e dall'eterogeneit della situazione del mercato del lavoro a livello nazionale. Solo gli Stati membri possono garantire la flessibilit orientata alle esigenze nazionali, regionali e settoriali del mercato del lavoro.

Siffatto allineamento delle disposizioni sarebbe pertanto necessario se a ciascun immigrato, ammesso in uno Stato membro, fosse consentito di lavorare in qualsiasi Stato membro. Non vi per alcuna intenzione di proporre tale norma, n sarebbe sensato farlo, in quanto renderebbe impossibile una politica delle immigrazioni specifica al mercato del lavoro.

3.ݬݬRiserve sul contenuto

Emergono gravi dubbi anche sulla possibilit che tali misure consentano di conseguire i detti obiettivi di miglioramento della competitivit comunitaria. Nel prossimo decennio in Europa non vi sar alcuna carenza generale del mercato del lavoro. Anche nel settore informatico non si registra al momento alcuna richiesta di migrazione di forza lavoro nell'Unione europea: in tale situazione, l'immigrazione a fini di lavoro dannegger soprattutto i disoccupati del paese di origine e gli immigrati che gi vivono in Europa. Inoltre la met di coloro che non sono cittadini dell'Unione e sono registrati come disoccupati nell'UE presentano scarsi livelli di formazione e istruzione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica e per il mercato interno invita la commissione giuridica e per il mercato interno, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione (5)Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 4

(4)ݬݬTutti gli Stati membri hanno disciplinato l'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi attraverso norme amministrative nazionali dettagliate. Affinch possa essere efficace, la politica comunitaria in tale campo deve essere istituita progressivamente. In una prima fase, tale politica dovrebbe stabilire definizioni, criteri e procedure comuni che conferiscano un quadro normativo comune alla discrezionalit degli Stati membri.

(4)ݬݬTutti gli Stati membri hanno disciplinato l'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi attraverso norme amministrative nazionali dettagliate. Affinch possa essere efficace, la politica comunitaria in tale campo deve essere istituita progressivamente. Tale politica dovrebbe stabilire definizioni, criteri e procedure comuni che conferiscano un quadro normativo comune alla discrezionalit degli Stati membri.

Motivazione

Si pone il dubbio se la Comunit, soprattutto nel contesto in questione, possa assumere un ruolo attivo. Va precisato con chiarezza che ulteriori passi non sono di competenza comunitaria.

Emendamento 2

Considerando 6

(6)ݬݬDato che il mercato del lavoro acquista una dimensione sempre pi globale e che sussistono carenze di manodopera qualificata in alcuni settori del mercato europeo del lavoro, la Comunit deve rafforzare la competitivit nellassumere ed attrarre, alloccorrenza, lavoratori dei paesi terzi. Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere reso pi agevole attraverso la semplificazione amministrativa e la facilitazione dell'accesso alle informazioni rilevanti. Occorre stabilire disposizioni trasparenti e armonizzate sulle condizioni di ingresso, l'eventuale soggiorno e i diritti dei cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere un'attivit lavorativa nella Comunit.

(6)ݬݬDato che il mercato del lavoro acquista una dimensione sempre pi globale e che sussistono carenze di manodopera qualificata in alcuni settori del mercato europeo del lavoro, la Comunit deve rafforzare la competitivit nellassumere ed attrarre, alloccorrenza, lavoratori dei paesi terzi. Il raggiungimento di tale obiettivo deve essere reso pi agevole attraverso la semplificazione amministrativa e la facilitazione dell'accesso alle informazioni rilevanti. Occorre stabilire disposizioni trasparenti sulle condizioni di ingresso, l'eventuale soggiorno e i cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere un'attivit lavorativa in uno Stato membro della Comunit.

Motivazione

Il presente emendamento intende chiarire il problema della competenza della Comunit e la limitazione del diritto di soggiorno e lavoro di un cittadino di uno paese terzo in uno Stato membro della Comunit.

Emendamento 3

Considerando 8

(8)ݬݬIl criterio principale per lammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attivit di lavoro subordinato deve consistere nella una prova che il posto di lavoro non pu essere occupato attraverso le risorse presenti dall'interno del mercato del lavoro domestico. Il criterio principale per lammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attivit lavorative autonome deve consistere nella prova dei benefici che da tale attivit deriveranno per l'occupazione e lo sviluppo economico nello Stato membro ospitante.

(8)ݬݬIl criterio principale per lammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attivit di lavoro subordinato deve consistere nella prova che il posto di lavoro non pu essere occupato attraverso le risorse presenti dall'interno del mercato del lavoro domestico o con altri cittadini dell'Unione. Il criterio principale per lammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attivit lavorative autonome deve consistere nella prova dei benefici che da tale attivit deriveranno per l'occupazione e lo sviluppo economico nello Stato membro ospitante. Ciascun Stato membro pertanto libero di decidere, sulla base di ulteriori criteri relativi a politiche di integrazione, di ordine pubblico e sociali, se concedere ai cittadini di paesi terzi il soggiorno per intraprendere un'attivit lavorativa di qualsiasi tipo.

Motivazione

Il presente emendamento intende chiarire il problema della competenza della Comunit e la limitazione del diritto di soggiorno e lavoro di un cittadino di un paese terzo in uno Stato membro della Comunit.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 4

4.ݬݬIn mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni pi favorevoli riguardo alle seguenti categorie di persone:

4.ݬݬGli Stati membri possono mantenere in vigore disposizioni pi favorevoli riguardo alle seguenti categorie di persone:

a)ݬݬricercatori e specialisti accademici;

a)ݬݬricercatori e specialisti accademici;

b)ݬݬministri del culto e membri del clero e di ordini religiosi;

b)ݬݬministri del culto e membri del clero e di ordini religiosi;

c)ݬݬsportivi professionisti;

c)ݬݬsportivi professionisti;

d)ݬݬartisti;

d)ݬݬartisti;

e)ݬݬgiornalisti;

e)ݬݬgiornalisti;

f)ݬݬrappresentanti di organizzazioni senza fine di lucro.

f)ݬݬrappresentanti di organizzazioni senza fine di lucro.

Motivazione

Al momento non sono in vigore particolari disposizioni comunitarie per gruppi di persone privilegiati, nello stesso tempo occorre che gli Stati membri non introducano disposizione che vadano ad aggiungersi a quelle gi in vigore.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

3.ݬݬLa domanda deve essere corredata dei seguenti dati e documenti:

3.ݬݬLa domanda deve essere corredata dei seguenti dati e documenti:

a)ݬݬnome e indirizzo del richiedente e del datore di lavoro;

a)ݬݬnome e indirizzo del richiedente e del datore di lavoro;

b)ݬݬun contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata pari al periodo di validit del permesso richiesto;

b)ݬݬun contratto di lavoro valido e conforme alle disposizioni giuridiche nazionali nello Stato membro interessato, avente durata pari al periodo di validit del permesso richiesto;

Motivazione

Un'offerta di lavoro vincolante non sufficiente, in quanto non implica l'effettiva assunzione del lavoratore e non garantisce che il contratto di lavoro successivamente stipulato rispetter tutte le norme giuridiche nazionali. pertanto possibile concedere l'ingresso al richiedente se questi eserciter il lavoro che ha addotto come motivo dell'ingresso. Occorrerebbe quindi che il contratto di lavoro fosse presentato al momento in cui viene formulata la richiesta. La condizione che determina la sospensione dell'autorizzazione del soggiorno, ai fini dell'efficacia del contratto di lavoro, accettabile.

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 3, lettera g)

g)ݬݬdocumenti comprovanti il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attivit previste e la prova del possesso dei requisiti prescritti per i cittadini dello Stato membro interessato ai fini dello svolgimento dellattivit di lavoro subordinato di cui trattasi;

g)ݬݬdocumenti comprovanti il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attivit previste, tra cui sufficienti conoscenze linguistiche e la prova del possesso dei requisiti prescritti per i cittadini dello Stato membro interessato ai fini dello svolgimento dellattivit di lavoro subordinato di cui trattasi;

Motivazione

Con tale emendamento viene introdotto un criterio obiettivo che consente di limitare gli abusi e di favorire l'eventuale integrazione successiva nella societ dello Stato membro ospitante.

Emendamento 7

Articolo 6, paragrafo 4

4.ݬݬGli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta quando il reddito annuale offerto al cittadino di paesi terzi superi una certa soglia.

soppresso

Motivazione

L'esame dovrebbe aver luogo sulla base delle prescrizioni oggettive di cui al paragrafo 1. I redditi pi elevati non costituiscono un'eccezione giustificabile rispetto a tali requisiti.

Emendamento 8

Articolo 6, paragrafo 5

5.ݬݬGli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorit competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o a fini di formazione professionale.

soppresso

Motivazione

L'esame dovrebbe aver luogo sulla base delle prescrizioni oggettive di cui al paragrafo 1. Occorre impedire "l'acquisto" dei requisiti richiesti.

Emendamento 9

Articolo 7, paragrafo 2

2.ݬݬI richiedenti il rinnovo che siano da oltre tre anni titolari del permesso di soggiorno - lavoratore subordinato nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

La base giuridica costituita dall'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) non prevede la concessione di un permesso di soggiorno autonomo. L'analisi delle necessit di cui al paragrafo 1 andrebbe eseguita ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno e di lavoro.

Emendamento 10

Articolo 8

Il permesso di soggiorno lavoratore subordinato inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro subordinato in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non pi soggetto a tali limitazioni.

Il permesso di soggiorno - lavoratore subordinato inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro subordinato in una regione specifica.

Motivazione

La base giuridica costituita dall'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) non prevede la concessione di un permesso di soggiorno autonomo. L'analisi delle necessit di cui al paragrafo 1 andrebbe eseguita ad ogni rinnovo del permesso di soggiorno e di lavoro.

Emendamento 11

Articolo 16, paragrafo 1

1.ݬݬAi cittadini di paesi terzi che svolgono attivit di lavoro subordinato nell'ambito di un programma di scambi o di mobilit giovanile, compresi i soggiorni alla pari alla pari, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno- scambio giovanile/alla pari.

1.ݬݬAi cittadini di paesi terzi che svolgono attivit di lavoro subordinato nell'ambito di un programma di scambi o di mobilit giovanile, compresi i soggiorni alla pari alla pari, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno- scambio giovanile/alla pari.

A tale permesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il permesso di soggiorno- scambio giovanile/alla pari non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attivit prevista strettamente limitata nel tempo e collegata con un programma di scambi o di mobilit giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi.

A tale permesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il permesso di soggiorno- scambio giovanile/alla pari non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attivit prevista strettamente limitata nel tempo e direttamente collegata con un programma di scambi o di mobilit giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi.

Motivazione

Il presente emendamento ha valore di chiarimento.

Emendamento 12

Articolo 17, paragrafo 2

2.ݬݬIl permesso di soggiorno-lavoratore autonomo rilasciato se, dopo la verifica dei dati e dei documenti, risulta che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno-lavoratore autonomo a norma degli articoli 18 e 19, a meno che lo Stato membro non stabilisca limitazioni ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

2.ݬݬIl permesso di soggiorno-lavoratore autonomo pu essere rilasciato se, dopo la verifica dei dati e dei documenti, risulta che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno-lavoratore autonomo a norma degli articoli 18 e 19, a meno che lo Stato membro non stabilisca limitazioni ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

Motivazione

Non vanno creati diritti inalienabili sul rilascio dei permessi.

Emendamento 13

Articolo 21

Il permesso di soggiorno lavoratore autonomo inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro autonomo in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non pi soggetto a tali limitazioni.

Il permesso di soggiorno - lavoratore autonomo inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro autonomo in una regione specifica.

Motivazione

La possibilit di una limitazione andrebbe mantenuta ai fini di un utilizzo flessibile del mercato del lavoro a livello nazionale e di una preferenza per coloro che sono in cerca di occupazione da parte degli Stati membri dell'UE.

Emendamento 14

Articolo 27

Gli Stati membri possono negare il rilascio o il rinnovo del permesso o possono revocare il permesso ai sensi della presente direttiva per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e salute pubblica. Le ragioni relative all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza possono fondarsi unicamente sulla condotta personale del cittadino di paese terzo. Le ragioni relative alla salute pubblica non possono essere fatte valere dagli Stati membri per motivare la revoca o il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno se attengono semplicemente a malattie o invalidit subentrate dopo il rilascio del medesimo.

Gli Stati membri possono negare il rilascio o il rinnovo del permesso o possono revocare il permesso ai sensi della presente direttiva nei limiti in cui vi un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Motivazione

Il concetto giuridico di "pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico" sufficientemente definito e non richiede spiegazioni ulteriori, che rischiano di accrescerne l'indeterminatezza.

Emendamento 15

Articolo 29, paragrafo 2

2.ݬݬCiascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorit per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda.

soppresso

Motivazione

Si tratta di una norma troppo complessa.

Emendamento 16

Articolo 30

Nelladottare le disposizioni di diritto interno di cui all'articolo 6, paragrafi da 3, 4 e 5, all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 26, gli Stati membri osservano le seguenti regole:

soppresso

a)ݬݬle disposizioni di diritto interno devono essere fondate sui criteri stabiliti nelle disposizioni della presente direttiva;

b)ݬݬle disposizioni di diritto interno devono contenere una motivazione fondata su criteri obiettivi e verificabili;

c)ݬݬle disposizioni di diritto interno devono essere regolarmente riesaminate a livello nazionale al fine di verificare se il loro invariato mantenimento in vigore si giustifichi in base alla presente direttiva;

Motivazione

Tale articolo superfluo. Nel caso in cui le disposizioni degli Stati membri risultassero non conformi al diritto comunitario, la Commissione europea pu avviare una procedura d'infrazione.

Emendamento 17

Articolo 32

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, et o tendenze sessuali.

soppresso

Motivazione

Tali precisazioni sono superflue, dal momento che sono riprese letteralmente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e che scontato che agli Stati membri, che rispettano i principi dello Stato di diritto, sia vietato attuare forme di discriminazione.

Emendamento 18

Articolo 34

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri proponendo, se del caso, le modifiche che risultino necessarie.

Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Motivazione

Si tratta di una precisazione scontata: la Commissione europea ha il diritto di presentare proposte conformemente al diritto di iniziativa che le attribuito dal Trattato.

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28 maggio 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI


destinato alla commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta della Commissione in vista delladozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi cheintendonosvolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo

(COM(2001)386 C50447/2001 2001/0154(CNS))

Relatore per parere: Jean Lambert



PROCEDURA

Nella riunione del 4 ottobre 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha nominato relatore per parere Jean Lambert.

Nelle riunioni del 16 aprile e 27-28 maggio 2002 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 21 voti favorevoli e 16 contrari.

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman (presidente), Marie-Hlne Gillig, Winfried Menrad e Marie-Thrse Hermange (vicepresidenti), Jean Lambert, (relatore per parere) Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Mara Antonia Avils Perea (in sostituzione di Carlo Fatuzzo), Regina Bastos, Andr Brie (in sostituzione di Sylviane H. Ainardi), Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Jillian Evans, Ilda Figueiredo, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Elisa Maria Damio), Anne-Karin Glase, Koldo Gorostiaga Atxalandabaso, Stephen Hughes, Dieter-Lebrecht Koch (in sostituzione di Thomas Mann), Ioannis Koukiadis (in sostituzione di Harald Ettl), Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elizabeth Lynne, Mario Mantovani, Juan Andrs Naranjo Escobar (in sostituzione di Mario Clemente Mastella), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Roger Helmer), Manuel Prez lvarez, Bartho Pronk, Herman Schmid, Miet Smet, Helle Thorning-Schmidt, Claude Turmes (in sostituzione di Hlne Flautre), Ieke van den Burg, Anne E.M. Van Lancker, Barbara Weiler e Sabine Zissener (in sostituzione di Enrico Ferri).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

La proposta di direttiva risponde allesigenza di regolamentare un aspetto molto significativo della politica comunitaria in materia di immigrazione, vale a dire la legislazione relativa allingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai fini di unoccupazione subordinata o dellesercizio di una attivit economica autonoma in uno Stato membro..

Secondo la comunicazione della Commissione su una politica comunitaria in materia di immigrazione(6), lassenza di vie giuridiche appropriate per canalizzare l'immigrazione della manodopera costituisce uno dei motivi principali dellimmigrazione clandestina. La Commissione precisa che le esigenze demografiche ed economiche dellUnione europea esigono una politica pi aperta in materia di immigrazione e che, di conseguenza, necessario prevedere vie legali per lingresso dei lavoratori.

Negli Stati membri, le attuali condizioni di ingresso sono cos restrittive che lingresso legale molto difficile e la maggior parte dei cittadini di paesi terzi entrano sul territorio comunitario in modo clandestino, anche quando si tratta di lavoratori che forniscono un contributo significativo alleconomia europea. Secondo la comunicazione della Commissione, lUnione europea deve riconoscere il carattere positivo dellimmigrazione dei lavoratori e la necessit, in futuro, di accettare flussi sempre pi cospicui di immigrati. Dovranno essere apportate sostanziali modifiche alle disposizioni relative allimmigrazione, al fine di favorire i canali legali di ingresso degli immigrati. La proposta di direttiva in esame dovrebbe rispondere a tale esigenza di cambiamento sul piano legislativo.

Concepita per facilitare limmigrazione legale e semplificare le procedure di autorizzazione, la proposta di direttiva disciplina lingresso e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere unattivit subordinata o autonoma. Un punto importante per la semplificazione e larmonizzazione delle disposizioni esistenti , lintroduzione, da parte della direttiva, di una sola procedura nazionale per la domanda di rilascio di un titolo che associ il permesso di soggiorno e quello di lavoro in un unico atto amministrativo.

Secondo la proposta, lunico canale legale per limmigrazione di un lavoratore il possesso di unofferta di lavoro. E, tuttavia, opportuno sottolineare che, sebbene ci costituisca il canale principale, non pu essere lunico. Il possesso di unofferta di lavoro quando si ancora nel proprio paese di origine pu costituire una condizione adeguata per i lavoratori temporanei e specializzati e coloro che vengono assunti da imprese di dimensioni medie o grandi. Devono essere sviluppati altri canali per venire incontro alle esigenze delle piccole imprese e di altri tipi di attivit, come lartigianato specializzato o la manodopera non qualificata.

Una legislazione volta a fornire canali legali per limmigrazione negli Stati membri dellUnione europea dovrebbe necessariamente tener conto di due diversi canali daccesso: il primo quello gi previsto dalla direttiva, che si fonda, cio, sullottenimento di unofferta di lavoro a partire dal paese di origine; il secondo quello che consiste nellentrare in modo temporaneo nello Stato membro al fine di cercarvi unoccupazione. Una legislazione che prevedesse solo la prime delle due soluzioni, permetterebbe lingresso legale di taluni lavoratori mentre altri potrebbero continuare ad entrare clandestinamente e a lavorare nelleconomia sommersa. Per questo motivo, il vostro relatore favorevole alla proposta del Comitato economico e sociale(7) di creare un permesso di ingresso e di soggiorno, a carattere temporaneo, per la ricerca di una occupazione, di una durata di sei mesi, permesso che ogni Stato membro dovr gestire in collaborazione con le parti sociali. I richiedenti dovranno dimostrare di disporre di risorse sufficienti e di una assicurazione contro le malattie. Dovranno, inoltre, fornire informazioni sulle loro capacit professionali.

Gli emendamenti proposti nel presente parere sono volti a semplificare la procedura di domanda e ad evitare atteggiamenti arbitrari o discriminatori.

Il Consiglio europeo, in conformit delle conclusioni di Laeken, dovrebbe lavorare con maggiori determinazione e celerit allelaborazione di una vera politica comune dasilo e di immigrazione: a tal fine, dovrebbe appoggiare le iniziative della Commissione e tener conto delle posizioni del Parlamento europeo.

LUnione europea e gli Stati membri dovrebbero, a loro volta, ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei componenti la loro famiglia, approvata dallAssemblea generale delle Nazioni unite nel 1990(8).

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione (9)Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 2, lettera h)

h)ݬݬ"lavoratore in trasferimento interno", il cittadino di un paese terzo che lavora nell'ambito di una stessa persona giuridica e che viene temporaneamente trasferito nel territorio di uno Stato membro presso la sede principale o una sede secondaria della stessa, purch abbia lavorato per la persona giuridica di cui trattasi quanto meno durante i dodici mesi immediatamente precedenti il trasferimento;

h)ݬݬ"lavoratore in trasferimento interno", il cittadino di un paese terzo che lavora nell'ambito di una stessa persona giuridica e che viene temporaneamente trasferito nel territorio di uno Stato membro presso la sede principale o una sede secondaria della stessa, purch abbia lavorato per la persona giuridica di cui trattasi quanto meno per un periodo di sei mesi immediatamente precedente il trasferimento;

Motivazione

Le societ potrebbero voler procedere al trasferimento interno di personale neoassunto, acquisire nuovi esperti in materia di gestione o costituire quipe per progetti specifici. Un periodo pi breve sarebbe pi pratico e risponderebbe alla prassi seguita dall'UE stessa quanto all'invio di quipe responsabili di progetti specifici in paesi terzi.

Emendamento 2

Articolo 4, paragrafo 1

1.ݬݬGli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare all'interno del loro territorio al fine di svolgere un attivit di lavoro subordinato solo quando sia stato rilasciato un "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" ai sensi della presente direttiva dalle autorit competenti.

1.ݬݬGli Stati membri autorizzano i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare all'interno del loro territorio al fine di svolgere un attivit di lavoro subordinato quando sia stato rilasciato un "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" ai sensi della presente direttiva dalle autorit competenti. Gli Stati membri possono accordare un permesso di ingresso e di soggiorno temporaneo di sei mesi ai fini della ricerca di un'occupazione e ai fini della iscrizione e frequenza di un corso di formazione professionale finalizzata all'occupazione.

Motivazione

L'emendamento intende fornire canali legali per l'immigrazione all'interno degli Stati membri.

La deroga giustificata, in quanto finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale, consentirebbe agli immigrati l'ingresso legale, li metterebbe al riparo da qualsiasi forma di sfruttamento e li renderebbe pi competitivi e pronti per l'ingresso nel mercato del lavoro. La frequenza di corsi li aiuterebbe anche a integrarsi e a conoscere la lingua e la cultura.

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 1

1.ݬݬPer ottenere il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato, i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere unattivit di lavoro subordinato in uno Stato membro devono fare domanda all'autorit competente dello Stato membro interessato. Il futuro datore di lavoro del cittadino di paese terzo ha diritto di presentare la domanda per conto del richiedente.

1.ݬݬPer ottenere il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato, i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere unattivit di lavoro subordinato in uno Stato membro devono fare domanda all'autorit competente dello Stato membro interessato. Un futuro datore di lavoro del cittadino di paese terzo ha diritto di presentare la domanda per conto del richiedente.

Motivazione

Lemendamento intende semplificare la procedura.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 2

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato devono essere presentate attraverso la rappresentanza dello Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio dello stesso Stato membro se il richiedente gi residente o si trova legalmente in tale territorio.

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato devono essere presentate attraverso la rappresentanza dello Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio dello stesso Stato membro se il richiedente gi residente o si trova legalmente in tale territorio. Non si richiede residenza legale quando gli Stati membri adottano misure nazionali di regolarizzazione.

Motivazione

La condizione di cui al presente articolo pu impedire agli immigrati clandestini di regolarizzare la loro situazione: solo concedendo loro la possibilit di presentare una domanda per il permesso di soggiorno nello stesso Stato membro essi possono ottenere uno status legale. Sebbene la presente direttiva non riguardi gli immigrati clandestini, essa deve mantenersi neutrale su tale questione per non impedire eventuali misure nazionali di regolarizzazione.

Emendamento 5

Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un certificato od unadeguata prova di buona condotta nonch un certificato di buona salute;

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un estratto del casellario giudiziale nonch un certificato di buona salute;

Motivazione

Una prova di buona condotta non esplicitamente definita. Al contrario, un precedente penale un dato di fatto.

Emendamento 6

Articolo 5, paragrafo 3, lettera g)

g)ݬݬdocumenti comprovanti il possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attivit previste e la prova del possesso dei requisito prescritti per i cittadini dello Stato membro interessato ai fini dello svolgimento dellattivit di lavoro subordinato di cui trattasi;

soppresso

Motivazione

La prova del possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attivit previste deve riguardare esclusivamente il futuro datore di lavoro, come per ogni altro dipendente.

Emendamento 7

Articolo 5, paragrafo 3, lettera h)

h)ݬݬla prova che il richiedente dispone di risorse sufficienti per il sostentamento suo e dei suoi familiari al fine di non diventare un onere per lassistenza sociale dello Stato membro di accoglienza durante il soggiorno, nonch di unassicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante. Tali risorse sono da considerarsi sufficienti quando sono almeno pari alla soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede l'assistenza sociale ai propri cittadini. Laddove tale criterio non sia applicabile, le risorse del richiedente devono essere ritenute sufficienti quando non siano inferiori all'importo della pensione sociale versata dallo Stato membro ospitante;

soppresso

Motivazione

Il requisito delle risorse sufficienti per il suo sostentamento irrilevante, una volta che il richiedente abbia presentato la prova di unofferta di lavoro. Non dovrebbe neanche essere richiesta unassicurazione contro le malattie in quanto il richiedente dovrebbe ottenerla mediante la sua occupazione.

Emendamento 8

Articolo 5, paragrafo 4

4.ݬݬI cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in un determinato Stato membro e che vi abbiano gi esercitato legalmente attivit di lavoro subordinato per oltre tre anni nell'arco dei precedenti cinque anni non sono tenuti; nel presentare la domanda per il "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4.ݬݬI cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in un determinato Stato membro, con un "permesso di soggiorno lavoratore subordinato", o che abbiano conseguito usufruendo della deroga prevista all'articolo 4, paragrafo 1 - un attestato per la frequenza di un corso di formazione professionale finalizzata all'occupazione non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Motivazione

L'emendamento cerca di attuare la parit di trattamento.

Il conseguimento di una qualifica professionale dovrebbe equivalere allo svolgimento di attivit. Si dovrebbero infatti aiutare e incoraggiare gli immigrati ad acquisire titoli e capacit per sottrarli alle logiche del caporalato e dello sfruttamento.

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis.ݬݬ Qualora un cittadino di un paese terzo abbandoni il posto di lavoro nei dodici mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro pu coprire il posto ricorrendo a un altro cittadino di un paese terzo senza dover fornire nuovamente la prova della condizione richiesta.

Motivazione

Al momento la proposta di direttiva non fornisce alcuna indicazione in proposito.

Emendamento 10

Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis.ݬݬ Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per il rilascio del "permesso di soggiorno lavoratore subordinato" per quanto riguarda:

-ݬݬla concertazione tra le parti sociali;

-ݬݬla cooperazione con il paese di origine.

Motivazione

La cooperazione con il paese d'origine pu avvenire, ad esempio, sotto forma di misure che contribuiscano a evitare il fenomeno della fuga dei cervelli.

Emendamento 11

Articolo 6, paragrafo 6 (nuovo)

6.ݬݬLa valutazione orizzontale di cui al presente articolo deve essere oggetto di concertazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello nazionale e, in particolare, per quanto riguarda il paragrafo 3, a livello settoriale.

Motivazione

Anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (parti sociali) dovrebbero svolgere un ruolo nella valutazione orizzontale di cui all'articolo 6. La valutazione specifica di un determinato settore potrebbe venir realizzata dalle organizzazioni del settore.

Emendamento 12

Articolo 7, paragrafo 2

2.ݬݬI richiedenti il rinnovo che siano da oltre tre anni titolari del permesso di soggiorno - lavoratore subordinato nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.ݬݬI richiedenti il rinnovo che siano titolari del permesso di soggiorno - lavoratore subordinato nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Motivazione

La direttiva deve stabilire che ogni rinnovo del permesso di soggiorno lavoratore subordinato deve essere effettuato nel quadro del libero accesso al mercato del lavoro, vale a dire che il rinnovo non sar subordinato alla preferenza comunitaria in materia di occupazione.

Emendamento 13

Articolo 8

Il permesso di soggiorno lavoratore subordinato inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro subordinato in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non pi soggetto a tali limitazioni.

Il permesso di soggiorno - lavoratore subordinato inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attivit. I permessi accordati a titolo di rinnovo non sono soggetti a tale limitazione.

Motivazione

Un permesso circoscritto a una regione specifica di un paese limita eccessivamente la libert di circolazione connessa al permesso di soggiorno accordato al cittadino di un paese terzo; inoltre, tale limitazione non pu essere controllata.

La limitazione del permesso iniziale a lavori, campi di attivit o regioni specifici non si applica ai rinnovi.

Emendamento 14

Articolo 10, paragrafo 2

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere o revocare il "permesso di soggiornolavoratore subordinato" laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 9.

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere o revocare il "permesso di soggiornolavoratore subordinato" laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 9.

Per contribuire a evitare comportamenti illegali dovuti a ignoranza, l'autorit che elabora l'atto amministrativo deve utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile, indicando fra l'altro cosa si intende per dati completi o incompleti o per cambiamenti rilevanti o secondari; deve essere fatto esplicito riferimento ai diritti e doveri inerenti al "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato".

Le autorit competenti possono anche sospendere o revocare il "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

Le autorit competenti possono anche sospendere o revocare il "permesso di soggiorno-lavoratore subordinato" qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

Motivazione

Il richiedente ha il diritto di ricevere informazioni esaustive, onde non ritrovarsi a commettere involontariamente atti illeciti. In quanto autorit competente, anche l'amministrazione ha interesse a fornire orientamenti all'eventuale nuovo cittadino, facendo riferimento agli usi giuridici in materia di comportamenti leciti e stigmatizzando comportamenti arbitrari e illeciti. Il dar luogo a ulteriori procedure amministrative (a integrazione delle procedure precedenti, a fini di riesame o a scopo sanzionatorio), che avrebbero invece dovuto essere evitate, non risponde alla volont degli Stati membri e del contribuente.

Emendamento 15

Articolo 10, paragrafo 3

3.ݬݬLo stato di disoccupazione non pu di per s costituire un motivo sufficiente per la revoca del permesso di soggiorno-lavoratore subordinato, a meno che il periodo di disoccupazione non ecceda:

a)ݬݬtre mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi per i titolari del permesso di soggiorno-lavoratore subordinato che abbiano svolto regolarmente attivit di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro di cui trattasi per un periodo inferiore a due anni;

b)b) ݬݬsei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi per i titolari del permesso di soggiorno-lavoratore subordinato che abbiano svolto regolarmente attivit di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro di cui trattasi per un periodo pari o superiore a due anni.

soppresso

Motivazione

La clausola che prevede la revoca del permesso di soggiorno a causa di un periodo di disoccupazione superiore a tre mesi nellarco di un periodo di dodici, nei primi due anni, o di sei mesi dopo i due anni deve essere eliminata poich costituisce una misura molto restrittiva e rappresenta un onere amministrativo supplementare. La Convenzione OIL 143 sui lavoratori migranti si anchessa espressa in tal senso.

Emendamento 16

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto i)

i)ݬݬcondizioni di lavoro, comprese quelle riguardanti il licenziamento e il trattamento economico;

i)ݬݬcondizioni di retribuzione e di lavoro, comprese quelle riguardanti il licenziamento e il trattamento economico;

Motivazione

Un permesso circoscritto a una regione specifica di un paese limita eccessivamente la libert di circolazione connessa al permesso di soggiorno accordato al cittadino di un paese terzo; inoltre, tale limitazione non pu essere controllata.

Emendamento 17

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto ii)

ii)ݬݬaccesso alla formazione professionale necessaria a completare le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle attivit ammesse dal permesso di soggiorno;

ii)ݬݬaccesso alla formazione necessaria a completare le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle attivit ammesse dal permesso di soggiorno;

Motivazione

Per completare le competenze necessarie ai fini delle attivit ammesse e per conseguire una migliore qualificazione a volte non basta la semplice formazione professionale.

Emendamento 18

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto iii)

iii)ݬݬriconoscimento di diplomi, certificati e altre qualificazioni, rilasciati da un'autorit competente;

iii)ݬݬriconoscimento di diplomi, certificati e altre qualificazioni, rilasciati da un'autorit competente, qualora siano equiparabili alle conoscenze e competenze richieste ai sensi della legislazione nazionale;

Motivazione

necessario garantire che diplomi, certificati e altre qualificazioni rilasciati da paesi terzi siano equiparabili a quelli rilasciati dagli Stati membri, cos da garantire parit di trattamento rispetto ai cittadini dell'Unione.

Emendamento 19

Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punti vii), viii) e ix) (nuovi)

vii)ݬݬaccesso agli aiuti allistruzione e allo studio;

viii) accesso allassistenza sociale per lottenimento di alloggi;

ix)ݬݬdiritto allassistenza legale gratuita per le persone in stato di necessit.

Motivazione

I diritti garantiti ai detentori del permesso di soggiorno lavoratore subordinato devono essere accompagnati dallaccesso allistruzione, allinsegnamento, allassistenza sociale in materia di alloggi e allassistenza legale gratuita nella stessa misura in cui tali diritti sono accordati ai cittadini dello Stato membro in questione.

Emendamento 20

Articolo 14, paragrafo 3

3.ݬݬIl periodo iniziale di validit del "permesso di soggiorno lavoratore in trasferimento interno" corrisponde alla durata richiesta, con un massimo di cinque anni.

3.ݬݬIl periodo iniziale di validit del "permesso di soggiorno lavoratore in trasferimento interno" corrisponde alla durata richiesta, con una validit di cinque anni e la possibilit di una proroga.

Motivazione

Le imprese devono essere autorizzate a mantenere anche per un periodo superiore ai cinque anni i propri specialisti presso le loro succursali nel paese ospite.

Emendamento 21

Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.ݬݬ Gli Stati membri si accordano sul mutuo riconoscimento del "permesso di soggiorno lavoratore in trasferimento interno".

Motivazione

Taluni progetti possono implicare il trasferimento di parte del personale di una societ da uno Stato membro all'altro. Il mutuo riconoscimento agevolerebbe il processo.

Emendamento 22

Articolo 18, paragrafo 2

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno - lavoratore autonomo devono essere presentate attraverso la rappresentanza di uno Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente gi residente o si trova legalmente in tale territorio.

2.ݬݬLe domande per il permesso di soggiorno - lavoratore autonomo devono essere presentate attraverso la rappresentanza di uno Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente gi residente o si trova legalmente in tale territorio. Non si richiede residenza legale quando gli Stati membri in questione adottano misure nazionali di regolarizzazione.

Motivazione

Le domande per il permesso di soggiorno - lavoratore autonomo possono essere presentate anche nel territorio dello Stato membro in questione, a condizione che il richiedente vi si trovi legalmente. Anche in questo caso, la direttiva non deve impedire eventuali misure nazionali di regolarizzazione.

Emendamento 23

Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)

b)ݬݬun piano d'attivit dettagliato che abbracci il periodo per cui richiesto il "permesso di soggiorno-lavoratore autonomo";

b)ݬݬun piano d'attivit dettagliato che abbracci il periodo per cui richiesto il "permesso di soggiorno-lavoratore autonomo", qualora ci sia applicabile al tipo di commercio o di professione da esercitare;

Motivazione

Alcune professioni liberali presuppongono ad esempio lo status di lavoratore autonomo anche se la persona interessata lavora presso un'impresa.

Emendamento 24

Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un certificato o una prova adeguata di buona condotta e di buona salute;

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un estratto del casellario giudiziale e un certificato di buona salute;

Motivazione

Una prova di buona condotta non esplicitamente definita. Al contrario, un precedente penale un dato di fatto.

Emendamento 25

Articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.ݬݬ La valutazione orizzontale di cui al presente articolo deve essere oggetto di concertazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Motivazione

Anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (parti sociali) dovrebbero svolgere un ruolo nella valutazione orizzontale di cui all'articolo 19.

Emendamento 26

Articolo 21

Il permesso di soggiorno lavoratore autonomo inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attivit. Pu anche essere limitato allo svolgimento di attivit di lavoro autonomo in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non pi soggetto a tali limitazioni.

Il permesso di soggiorno - lavoratore autonomo inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attivit. La limitazione iniziale non si applica ai rinnovi.

Motivazione

La limitazione del permesso iniziale a lavori, campi di attivit o regioni specifici non si applica ai rinnovi.

necessario garantire che i cittadini dei paesi terzi ricevano la stessa retribuzione dei cittadini dell'Unione per lo stesso tipo di attivit.

Emendamento 27

Articolo 23, paragrafo 3

3.ݬݬLe difficolt commerciali non costituiscono un motivo sufficiente per revocare il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo a meno che il periodo durante il quale il titolare non in grado di sostenere il costo della vita ai sensi dellarticolo 18, paragrafo 3, lettera h), non ecceda:

a)ݬݬtre mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi- per i titolari del permesso di soggiorno-lavoratore autonomo che abbiano esercitato legalmente attivit di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro di cui trattasi per meno di due anni.

b)ݬݬsei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi- per i titolari del permesso di soggiorno-lavoratore autonomo che abbiano esercitato legalmente attivit di lavoro subordinato o autonomo nello Stato membro di cui trattasi per pi di due anni.

Soppresso

Motivazione

Come nel caso dei lavoratori, la possibilit di revocare il permesso di soggiorno lavoratore subordinato a causa di un periodo di disoccupazione superiore a tre mesi nellarco di un periodo di dodici, nei primi due anni, o di sei mesi dopo i due anni una misura molto radicale e rappresenta un onere amministrativo supplementare.

Emendamento 28

Articolo 29, paragrafo 1

1.ݬݬGli Stati membri provvedono affinch le decisioni relative al rilascio, alla modifica, o al rinnovo del permesso previste dalla presente direttiva siano adottate e comunicate al richiedente entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della domanda. Le decisioni relative a domande presentate ai sensi degli articolo 14, 15 e 16 sono adottate e comunicate entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda.

1.ݬݬGli Stati membri provvedono affinch le decisioni relative al rilascio, alla modifica, o al rinnovo del permesso previste dalla presente direttiva siano adottate e comunicate al richiedente entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda. Le decisioni relative a domande presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 sono adottate e comunicate entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda.

Motivazione

Il termine di 180 giorni indicato nella proposta della Commissione non realistico ed concepito per fungere da deterrente alla presentazione di una domanda di rilascio di un "permesso di soggiorno lavoratore dipendente". Un lavoratore che abbia deciso di presentare domanda non pu permettersi di aspettare sei mesi. Ai fini della flessibilit della nostra economia assolutamente necessario ridurre tale termine. Non si capisce per quale motivo per l'esame di queste domande occorra il quadruplo del tempo richiesto per le domande presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16.

Emendamento 29

Articolo 29, paragrafo 2

2.ݬݬCiascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorit per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda.

2.ݬݬCiascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorit per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda. I richiedenti hanno diritto di ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della loro domanda dopo quindici giorni lavorativi dallo scadere del periodo indicativo. I richiedenti sono immediatamente informati qualora l'iter si sia bloccato.

Motivazione

L'integrazione proposta introduce per le autorit incaricate dell'esame l'obbligo di mantenere informati i richiedenti e contribuisce a prevenire situazioni in cui le domande vanno perse o rimangono inevase o il loro iter si blocca.

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22 aprile 2002

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI


destinato alla commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta della Commissione in vista delladozione di una direttiva del Consiglio concernente le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi cheintendonosvolgere attivit di lavoro subordinato o autonomo

(COM(2001) 386 C50447/2001 2001/0154(CNS))

Relatore per parere: Tokia Safi



PROCEDURA

Nella riunione del 20 febbraio 2002 la commissione per le petizioni ha nominato relatore per parere Tokia Safi.

Nella riunione dell'8 aprile 2002 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato i seguenti emendamenti all'unanimit.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (vicepresidente), Janelly Fourtou, Laura Gonzlez lvarez, Ioannis Koukiadis, Ioannis Marinos, Guido Sacconi e Mara Sornosa Martnez.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

I.ݬݬConsiderazioni preliminari. Diritti e obblighi reciproci: uno statuto giuridico

Riteniamo positiva la direttiva volta a stabilire per cittadini di paesi terzi che si sono trasferiti nellUE diritti e doveri che li integrano lavoratori, evidentemente, ma comunque cittadini dellUnione europea, tradizionalmente terra di lavoro e dintegrazione. Desideriamo sottolineare in particolare lopportunit di promuovere, accompagnare e rafforzare misure di accoglienza e di integrazione in occasione dellintroduzione del presente statuto.

Settore dapplicazione della direttiva

1.ݬݬLa commissione per le petizioni ha chiesto di pronunciarsi per parere sulla presente direttiva in quanto moltissime petizioni sollevano i problemi incontrati dai cittadini di paesi terzi relativi al permesso di soggiorno e di lavoro, alle condizioni di accoglienza e di integrazione e, in particolare, di alloggio e di accesso alla formazione professionale, per non parlare poi del riconoscimento dei loro diplomi e dei loro titoli professionali: tutti questi argomenti trovano una definizione precisa in questa direttiva di unimportanza particolare.

2.ݬݬNon tratteremo n il problema dei richiedenti di asilo (che non usufruiscono del presente statuto), n dei clandestini presenti sul territorio dellUnione.

Se vero che la Comunit deve impedire lingresso incontrollato di questi clandestini, pur vero che essa deve anche conferire ai lavoratori che entrano legalmente nellUnione uno statuto giuridico preciso, ossia un insieme di norme che stabiliscono diritti e obblighi reciproci a tutela loro e della loro famiglia.

3.ݬݬAlcuni dei nostri Stati membri sono paesi di emigrazione e anche molto antica altri, di fronte a problemi di penuria di manodopera e ad una flessione demografica hanno dovuto invece affrontare questo fenomeno in unepoca pi recente. Le politiche dimmigrazione, le normative e le disposizioni amministrative divergono quindi cos come sono ancora diversi e talvolta inesistenti le politiche daccoglienza e dintegrazione dei migranti. Da qui lopportunit di queste disposizioni comunitarie che si integrano a quelle nazionali.

La sicurezza giuridica

4.ݬݬPrendiamo atto del fatto che la direttiva concilia:

a)ݬݬla sicurezza giuridica della norma con la trasparenza e la chiarezza del testo,

b)ݬݬlassegnazione di diritti e doveri reciproci,

c)ݬݬla concessione di un autentico statuto giuridico stabile e progressivo,

d)ݬݬla verifica di unapplicazione reale ed equa delle disposizioni della direttiva.

5.ݬݬIl riferimento alla Carta europea dei diritti fondamentali nonch il divieto esplicito di qualsiasi discriminazione vanno, a nostro parere, nella giusta direzione.

Non potendo formulare osservazioni su tutte le disposizioni positive della direttiva, vorremmo comunque sottolineare che gli articoli 5.1 e 6.2 consentono al datore di lavoro di presentare la domanda di permesso di soggiorno lavoratore e forniscono alle piccole e medie imprese uno strumento flessibile, pratico ed efficace per far fronte a penurie reali sul mercato del lavoro il che si verifica spesso in taluni settori economici senza troppe procedure burocratiche e amministrative.

Una parit di diritti e di doveri nonch il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio

6.ݬݬVa sottolineato il fatto che ai lavoratori che godono del permesso di lavoro e di soggiorno sono riconosciuti, senza discriminazione, taluni diritti (almeno i principali) di cui godono i cittadini europei come ad esempio:

a)ݬݬil diritto alla parit di remunerazione,

b)ݬݬi diritti che concernono le condizioni di lavoro e di licenziamento,

c)ݬݬil diritto alle prestazioni sociali e alle cure mediche,

d)ݬݬlaccesso ai beni e ai servizi aperti al pubblico, come i diritti sindacali.

7.ݬݬInfine nella direttiva previsto il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio conseguiti nellUnione o in un paese terzo. In ci vediamo un progresso verso la soppressione di ostacoli allintegrazione di immigrati nei paesi di accoglienza cos spesso denunciata dalle petizioni al Parlamento.

Lalloggio e la formazione professionale: diritti indeboliti da ripristinare a pieno

8.ݬݬLa direttiva consente agli Stati membri di sospendere in taluni casi e senza controllo comunitario il diritto fondamentale per i migranti allalloggio e alla formazione professionale che sono potenti strumenti di integrazione e di riconoscimento.

Auspichiamo che questi diritti non siano indeboliti e, attraverso emendamenti, prevediamo la possibilit di limitarne la sospensione.

II.ݬݬUna serie di emendamenti da presentare

9.ݬݬAuspichiamo quindi migliorare, attraverso emendamenti, talune disposizioni troppo deboli di questa direttiva onde realizzare unaccoglienza efficace dei migranti di paesi terzi, tenendo comunque presente il documento della Commissione europea sulla politica comunitaria in materia dimmigrazione, su cui la nostra commissione si gi pronunciata. Una concezione pi moderna e umanista dei fenomeni connessi con limmigrazione(10) dovrebbe farci riflettere sul fatto che siamo chiamati a ricevere uomini e donne a cui fornire un lavoro e una sicurezza e non una manodopera sfruttabile a piacimento per la nostra esclusiva utilit. Rinviamo quindi per questi emendamenti al testo su due colonne della direttiva.

III.ݬݬConsiderazioni finali. Lintegrazione

10.ݬݬIl vostro relatore desidera in questa parte finale del suo parere richiamare lattenzione sul tema dellintegrazione dei lavoratori provenienti da paesi terzi ampliando, mediante emendamenti, innanzitutto il timido riferimento contenuto nel testo della direttiva (articolo 6,5).

11.ݬݬDobbiamo essere tutti consapevoli che se non corrediamo la legislazione comunitaria esistente con tutta una serie di misure nazionali ed europee rafforzate per lintegrazione dei migranti lUnione e i suoi Stati membri avranno percorso soltanto met del tragitto, abbandonando la parte restante, certo la pi difficile, ma anche la pi importante.

12.ݬݬPer tale ragione occorre pervenire, a monte anche di qualsiasi politica contro il razzismo e la xenofobia, ad unautentica conoscenza e ad un riconoscimento dellAltro.

13.ݬݬLEuropa dovrebbe, attraverso una politica di integrazione di successo, contribuire a consolidare uno spazio di sicurezza, di giustizia e di libert nonch di tolleranza di cui parlava il Consiglio europeo di Tampere.

EMENDAMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per le libert e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione (11)Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 10

(10)ݬݬSi deve consentire agli Stati membri di applicare misure orizzontali (quali massimali o contingenti) volte a limitare l'ammissione di cittadini dei paesi terzi.

(10)ݬݬSi deve preventivamente consentire agli Stati membri di applicare misure orizzontali (quali massimali o contingenti) volte a limitare l'ammissione di cittadini dei paesi terzi.

Motivazione

-ݬݬ

Emendamento 2

Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis)ݬݬ Lintegrazione dei cittadini dei paesi terzi gi residenti negli Stati membri o che lo saranno in virt della presente direttiva richiede misure efficaci che gli Stati membri e lUnione sono invitati a introdurre o a rafforzare.

Motivazione

-ݬݬ

Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 4

4.ݬݬIn mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni pi favorevoli riguardo alle seguenti categorie di persone:

4.ݬݬIn mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni pi favorevoli riguardo alle seguenti categorie di persone:

a)ݬݬricercatori e specialisti accademici;

a)ݬݬricercatori e specialisti accademici;

b)ݬݬministri del culto e membri del clero e di ordini religiosi;

b)ݬݬministri dei culti e membri di ordini religiosi;

c)ݬݬsportivi professionisti;

c)ݬݬsportivi professionisti;

d)ݬݬartisti;

d)ݬݬartisti e interpreti;

e)ݬݬgiornalisti;

e)ݬݬgiornalisti e fotografi professionisti;

f)ݬݬrappresentanti di organizzazioni senza fine di lucro.

f)ݬݬrappresentanti di organizzazioni umanitarie e senza fine di lucro.

Motivazione

Per quanto riguarda il punto b) occorre prendere in considerazione tutte le religioni e i culti.

Emendamento 4

Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un certificato od unadeguata prova di buona condotta nonch un certificato di buona salute;

e)ݬݬse richiesto dallo Stato membro, un estratto del casellario giudiziario nonch del registro delle procedure penali in corso, nonch un certificato di buona salute;

Motivazione

Il riferimento ad un attestato di buona condotta va soppresso in quanto in caso contrario potrebbe far dipendere lingresso e il soggiorno da attestati che tengono conto di taluni comportamenti in violazione flagrante della Carta europea dei diritti fondamentali dellUnione europea e in contraddizione peraltro con larticolo 32 della direttiva stessa. Sembra pi opportuno limitarsi a chiedere un estratto del casellario giudiziario e delle procedure penali pendenti.

Emendamento 5

Articolo 6, paragrafo 5

5.ݬݬGli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorit competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o a fini di formazione professionale.

5.ݬݬGli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorit competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare per lalloggio e la formazione professionale.

Motivazione

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Emendamento 6

Articolo 10, paragrafo 2

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere o revocare il permesso di soggiornolavoratore subordinato laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 9. Le autorit competenti possono anche sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere il permesso di soggiornolavoratore subordinato laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 9. In taluni casi pi gravi le autorit competenti possono revocare il permesso di soggiorno lavoratore subordinato. Le autorit competenti possono anche sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore subordinato qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

Motivazione

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Emendamento 7

Articolo 11, paragrafo 2

2.ݬݬ Gli Stati membri possono riservare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera f), punto ii) ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o abbiano il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno un anno.

Gli Stati membri possono riservare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera f), punto v), per quanto concerne l'alloggio, ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o abbiano il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno tre anni.

2.ݬݬGli Stati membri non possono, salvo casi eccezionali e motivati, riservare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera f), punto v), per quanto concerne l'alloggio, ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o abbiano il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno tre anni.

Motivazione

La formazione professionale deve comunque essere data ai cittadini dei paesi terzi in quanto un fattore dintegrazione nel mondo del lavoro. Il diritto allalloggio dovrebbe essere limitato soltanto in casi eccezionali visto che troppo spesso i lavoratori immigrati non dispongono di un alloggio o sono vittime di sfruttamento da parte dei mercanti della notte.

Emendamento 8

Articolo 23, paragrafo 2

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere o revocare il permesso di soggiornolavoratore autonomo laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 18 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 22. Le autorit competenti possono inoltre sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo qualora lo Stato membro interessato ritenga che siffatto provvedimento sia necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dellarticolo 27.

2.ݬݬLe autorit competenti possono sospendere il permesso di soggiornolavoratore autonomo laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 18 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 22. In taluni casi pi gravi le autorit competenti possono revocare il permesso di soggiorno lavoratore autonomo. Le autorit competenti possono inoltre sospendere o revocare il permesso di soggiorno-lavoratore autonomo qualora lo Stato membro interessato ritenga che siffatto provvedimento sia necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dellarticolo 27.

Motivazione

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Emendamento 9

Articolo 26

Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni nazionali volte a limitare il numero di permessi rilasciati ai sensi della presente direttiva entro un massimale predefinito o disposizioni che sospendono o interrompono il rilascio di tali permessi per un certo periodo, prendendo in considerazione la capacit complessiva di accogliere ed integrare cittadini di paesi terzi nel proprio territorio o in una regione specifica dello stesso. Tali disposizioni nazionali devono indicare in maniera dettagliata quali gruppi di persone sono soggetti a tali misure e quali ne sono esclusi. Se stabiliscono un massimale, le disposizioni nazionali devono indicare dettagliatamente i criteri in base ai quali sar formata la graduatoria delle domande di permesso presentate ai sensi della presente direttiva nellipotesi in cui numero delle domande ecceda il massimale prestabilito.

Gli Stati membri, previa consultazione in seno al Consiglio dellUnione europea, possono decidere di adottare disposizioni nazionali volte a limitare, per un determinato periodo, il numero di permessi rilasciati ai sensi della presente direttiva entro un massimale predefinito o disposizioni che sospendono o interrompono il rilascio di tali permessi per un certo periodo, prendendo in considerazione difficolt reali che limitano la capacit complessiva di accogliere ed integrare cittadini di paesi terzi nel proprio territorio o in una regione specifica dello stesso. Tali disposizioni nazionali devono indicare in maniera dettagliata quali gruppi di persone sono soggetti a tali misure e quali ne sono esclusi. Se stabiliscono un massimale, le disposizioni nazionali devono indicare dettagliatamente i criteri in base ai quali sar formata la graduatoria delle domande di permesso presentate ai sensi della presente direttiva nellipotesi in cui numero delle domande ecceda il massimale prestabilito.

Motivazione

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Emendamento 10

Articolo 30, lettera c)

c)ݬݬle disposizioni di diritto interno devono essere regolarmente riesaminate a livello nazionale al fine di verificare se il loro invariato mantenimento in vigore si giustifichi in base alla presente direttiva;

c)ݬݬle disposizioni di diritto interno e comunitario devono essere regolarmente riesaminate a livello nazionale al fine di verificare se il loro invariato mantenimento in vigore si giustifichi in base alla presente direttiva;

Motivazione

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Emendamento 11

Articolo 33

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali dattuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata nellarticolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modificazioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali dattuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata nellarticolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modificazioni. Entro tale data si potr contemplare unarmonizzazione o un ravvicinamento progressivo a livello comunitario delle disposizioni sanzionatorie nazionali.

Motivazione

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(1) GU C 332 del 27.11.2001, pag. 248.
(2) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (visto l'articolo 63, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunit europea. GU L 150 del 6 giugno 2001, pag. 34).
(3) Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio del 28 maggio 2001 sulla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorni di lunga durata (visto l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii) e l'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunit europea) GU L 150 del 6 giugno 2001, pag. 4.
(4) Proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento familiare visto l'articolo 63 del Trattato CE. COM (1999) 638 CNS 1999/0258, GU C 116 del 26 aprile 2000, pag. 66.
(5) GU C Ķ
(6) COM(2000)757 def.
(7) Parere CES del 16 gennaio 2002, SOC/084.
(8) A/RES/45/158 del 18.12.1990.
(9) GU C (non ancora pubblicata).
(10) Una recente pubblicazione di facile lettura ne d una visione generale: Histoire(s) dimmigration Le Monde diplomatique Manire de voir
(11) GU C 322 del 27.11.2001, pag. 248.

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