Processo verbale del 12/02/2003 - Edizione provvisoria

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Ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo

P5_TA-PROV(2003)0050

A5-0010/2003

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (COM(2001) 386 - C5-0447/2001 - 2001/0154(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-  vista la proposta della Commissione (COM(2001) 386(1)),

-  visto l'articolo 63, paragrafo 1, punto 3, lettera a) del trattato CE,

-  consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0447/2001),

-  visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione giuridica e per il mercato interno, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni (A5-0010/2003),


1.  approva la proposta della Commissione così emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

(4)  Tutti gli Stati membri hanno disciplinato l'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi attraverso norme amministrative nazionali dettagliate. Affinché possa essere efficace, la politica comunitaria in tale campo deve essere istituita progressivamente. In una prima fase, tale politica stabilire definizioni, criteri e procedure comuni che conferiscano quadro normativo comune alla discrezionalità degli Stati membri.

(4)  Tutti gli Stati membri hanno disciplinato l'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi attraverso norme amministrative nazionali dettagliate. Ai fini dell'efficacia, si dovrebbe perseguire l'istituzione graduale di una politica comunitaria in tale campo. Tale politica dovrebbe stabilire definizioni, criteri e procedure comuni che conferiscano un quadro normativo comune alla discrezionalità degli Stati membri.

Emendamento 86
Considerando 8

(8)  Il criterio principale per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attività di lavoro subordinato deve consistere nella una prova che il posto di lavoro non può essere occupato attraverso le risorse presenti dall'interno del mercato del lavoro domestico. Il criterio principale per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attività lavorative autonome deve consistere nella prova dei benefici che da tale attività deriveranno per l'occupazione e lo sviluppo economico nello Stato membro ospitante.

(8)  Il criterio principale per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attività di lavoro subordinato deve consistere nella prova che il posto di lavoro non può essere occupato attraverso le risorse presenti dall'interno del mercato del lavoro domestico. Il criterio principale per l'ammissione dei cittadini di paesi terzi all'esercizio di attività lavorative autonome deve consistere nel piano d'affari che dimostri i benefici che da tale attività deriveranno per l'occupazione e lo sviluppo economico nello Stato membro ospitante.

Emendamento 3
Considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) L'integrazione dei cittadini dei paesi terzi già residenti negli Stati membri o che lo saranno in virtù della presente direttiva richiede misure efficaci che gli Stati membri e l'Unione dovrebbero introdurre o rafforzare.

Emendamento 4
Articolo 1, lettera a)

a) determinare le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo e

a) determinare le condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo legali e

Emendamento 5
Articolo 1, lettera b)

b) definire procedure comuni per il rilascio dei permessi d'ingresso e di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare nel territorio degli Stati membri attività di lavoro subordinato o autonomo.

b) definire procedure comuni per il rilascio dei permessi d'ingresso e di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che intendano esercitare nel territorio degli Stati membri attività di lavoro subordinato o autonomo legali.

Emendamento 6
Articolo 2, lettera b)

b) 'attività di lavoro subordinato', qualsiasi attività economica retribuita svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

b) 'attività di lavoro subordinato', qualsiasi attività economica legale retribuita svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

Emendamento 7
Articolo 2, lettera c)

c) 'attività di lavoro autonomo', qualsiasi attività economica remunerata, che non viene svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

c) 'attività di lavoro autonomo', qualsiasi attività economica legale remunerata, che non viene svolta per e sotto la direzione di un'altra persona;

Emendamento 8
Articolo 2, lettera d)

d) 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato', un permesso o un'autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che consentano al cittadino di paese terzo d'entrare e risiedere nel territorio dello Stato per esercitarvi un'attività di lavoro subordinato;

d) 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato', un permesso o un'autorizzazione rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che consentano al cittadino di paese terzo d'entrare e risiedere nel territorio dello Stato per esercitarvi un'attività di lavoro subordinato legale;

Emendamento 9
Articolo 2, lettera f)

f) 'lavoratore stagionale', il cittadino di un paese terzo che conserva la propria residenza legale in un paese terzo ma è occupato nel territorio di uno Stato membro in un settore d'attività che dipende dall'alternanza delle stagioni, con un contratto a tempo determinato per un lavoro specifico;

f) 'lavoratore stagionale', il cittadino di un paese terzo che conserva la propria residenza legale in un paese terzo ma è legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro in un settore d'attività che dipende dall'alternanza delle stagioni, con un contratto a tempo determinato per un lavoro specifico;

Emendamento 10
Articolo 2, lettera g)

g) 'lavoratore transfrontaliero', il cittadino di un paese terzo residente nella zona di frontiera di un paese limitrofo che è occupato nella zona di frontiera di uno Stato membro adiacente e che fa ritorno nella zona di frontiera del paese limitrofo ogni giorno o almeno una volta a settimana;

g) 'lavoratore transfrontaliero', il cittadino di un paese terzo residente nella zona di frontiera di un paese limitrofo che è legalmente occupato nella zona di frontiera di uno Stato membro adiacente e che fa ritorno nella zona di frontiera del paese limitrofo ogni giorno o almeno una volta a settimana;

Emendamento 11
Articolo 2, lettera h)

h) 'lavoratore in trasferimento interno', il cittadino di un paese terzo che lavora nell'ambito di una stessa persona giuridica e che viene temporaneamente trasferito nel territorio di uno Stato membro presso la sede principale o una sede secondaria della stessa, purché abbia lavorato per la persona giuridica di cui trattasi quanto meno durante i dodici mesi immediatamente precedenti il trasferimento;

h) 'lavoratore in trasferimento interno', il cittadino di un paese terzo che lavora nell'ambito di una stessa persona giuridica e che viene temporaneamente trasferito nel territorio di uno Stato membro presso la sede principale o una sede secondaria della stessa, purché abbia lavorato per la persona giuridica di cui trattasi quanto meno per un periodo di sei mesi immediatamente precedente il trasferimento;

Emendamento 12
Articolo 2, lettera i)

i) 'tirocinante', il cittadino di un paese terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro è rigorosamente limitata nel tempo e strettamente collegata con l'aumento delle proprie competenze e qualificazioni nella professione scelta, in vista del rientro nel paese d'origine per il proseguimento della carriera.

i) 'tirocinante', il cittadino di un paese terzo la cui presenza nel territorio di uno Stato membro per esercitare un'attività a fini di formazione è rigorosamente limitata nel tempo e strettamente collegata con l'aumento delle proprie competenze e qualificazioni nella professione scelta, in vista del rientro nel paese d'origine per il proseguimento della carriera.

Emendamento 63
Articolo 2, lettera i bis (nuova)

i bis) 'prestatore contrattuale di servizi': una persona giuridica che non è insediata all'interno della Comunità, però ha stipulato un contratto di prestazione di servizi in uno Stato membro le cui disposizioni presuppongono il soggiorno dei dipendenti del prestatore contrattuale di servizi per l'adempimento del contratto.

Emendamento 13
Articolo 3, paragrafo 4

4.  In mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli riguardo alle seguenti categorie di persone:

4.  In mancanza di specifiche disposizioni di diritto comunitario, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni più favorevoli riguardo, in particolare, alle seguenti categorie di persone:

a) ricercatori e specialisti accademici;

a) ricercatori e specialisti accademici;

b) ministri del culto e membri del clero e di ordini religiosi;

b) ministri di culto e membri di ordini religiosi;

c) sportivi professionisti;

c) sportivi professionisti;

d) artisti;

d) artisti e interpreti;

e) giornalisti;

e) giornalisti e fotografi professionisti;

f) rappresentanti di organizzazioni senza fine di lucro.

f) rappresentanti di organizzazioni umanitarie e senza fine di lucro.

Emendamento 14
Articolo 4, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare all'interno del loro territorio al fine di svolgere un attività di lavoro subordinato solo quando sia stato rilasciato un 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato' ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti.

1.  Gli Stati membri autorizzano i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare all'interno del loro territorio al fine di svolgere un attività di lavoro subordinato legale facendo rilasciare loro dalle proprie autorità competenti un 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato' ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri possono accordare a cittadini di un paese terzo un permesso di ingresso e di soggiorno temporaneo di sei mesi ai fini della ricerca di un'occupazione e ai fini della iscrizione e frequenza di un corso di formazione professionale finalizzata all'occupazione.

Emendamento 16
Articolo 5, paragrafo 1

1.  Per ottenere il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato', i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività di lavoro subordinato in uno Stato membro devono fare domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato. Il futuro datore di lavoro del cittadino di paese terzo ha diritto di presentare la domanda per conto del richiedente.

1.  Per ottenere il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato', i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere un'attività di lavoro subordinato legale in uno Stato membro devono fare domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato. Il futuro datore di lavoro del cittadino di paese terzo ha diritto di presentare la domanda per conto del richiedente.

Emendamento 84
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro nello Stato membro interessato, avente durata pari al periodo di validità del permesso richiesto;

b) un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro conforme al diritto nazionale nello Stato membro interessato, avente durata pari al periodo di validità del permesso richiesto;

Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 3, lettera e)

e) se richiesto dallo Stato membro, un certificato od un'adeguata prova di buona condotta nonché un certificato di buona salute;

e) se richiesto dallo Stato membro, un estratto del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti, nonché un certificato di buona salute;

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 4

4.  I cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in un determinato Stato membro e che vi abbiano già esercitato legalmente attività di lavoro subordinato per oltre tre anni nell'arco dei precedenti cinque anni non sono tenuti, nel presentare la domanda per il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato ' nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4.  I cittadini di paesi terzi che abbiano risieduto legalmente in un determinato Stato membro e che vi abbiano già esercitato legalmente attività di lavoro subordinato per oltre tre anni nell'arco dei precedenti sei anni non sono tenuti, nel presentare la domanda per il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato ' nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 2

2.  La condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta qualora un'offerta specifica di lavoro sia stata resa pubblica attraverso i servizi di collocamento di vari Stati membri per un periodo di almeno quattro settimane (in particolare, attraverso la rete dei servizi di collocamento europei EURES istituita con decisione 93/569/CEE1 della Commissione) e non sia pervenuta alcuna candidatura valida dalle persone elencate al paragrafo 1 o dai cittadini dei paesi terzi con cui siano stati avviati i negoziati per l'adesione. L'offerta di lavoro pubblicata deve contenere condizioni congrue, ragionevoli e proporzionate al posto offerto. Tali caratteristiche sono verificate dalle autorità competenti al momento dell'esame della domanda di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'articolo 5.

2.  La condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta qualora un'offerta specifica di lavoro sia stata resa pubblica per un periodo di almeno tre settimane e non sia pervenuta alcuna candidatura valida dalle persone elencate al paragrafo 1 o dai cittadini dei paesi terzi con cui siano stati avviati i negoziati per l'adesione. L'offerta di lavoro pubblicata deve contenere condizioni congrue, ragionevoli e proporzionate al posto offerto. Tali caratteristiche sono verificate dalle autorità competenti al momento dell'esame della domanda di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell'articolo 5.

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1 GU L 274 del 6.11.1993, pag. 32.

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono mettere a punto un sito web specifico per le offerte di lavoro, in modo da fornire informazioni aggiornate e pubblicamente accessibili ai richiedenti, e comunicare inoltre le offerte di lavoro sul sito web della rete EURES1.

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1http://europa.eu.int/eures/index.jsp

Emendamento 24
Articolo 6, paragrafo 5

5.  Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorità competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi o a fini di formazione professionale.

5.  Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali secondo cui la condizione di cui al paragrafo 1 si presume soddisfatta per un determinato cittadino di paese terzo qualora il futuro datore di lavoro abbia versato un determinato importo alle autorità competenti. Le somme ricevute dal datore di lavoro sono spese per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, in particolare per l'alloggio e la formazione professionale.

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali per il rilascio del 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' per quanto riguarda la concertazione tra le parti sociali e la cooperazione con il paese di origine.

Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 5 ter (nuovo)

5 ter. La valutazione orizzontale deve essere oggetto di concertazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori a livello settoriale.

Emendamento 27
Articolo 7, paragrafo 1

1.  Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' è rilasciato per un periodo di predeterminato. Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' rilasciato per un periodo iniziale non superiore a tre anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Tale permesso è rinnovabile per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale, su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della data di scadenza ed in seguito all'esame, da parte dell'autorità competente, del fascicolo contenente informazioni aggiornate sui punti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, sulle attività di lavoro subordinato svolte dal richiedente.

1.  Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' è rilasciato per un periodo di predeterminato. Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' rilasciato per un periodo iniziale minimo di un anno e non superiore a cinque anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Nel caso esistano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3 il permesso è rinnovato per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale. Il titolare deve presentare la richiesta almeno tre mesi prima della data di scadenza. Un ritardo nella presentazione della richiesta non costituisce un motivo per rifiutare l'autorizzazione.

Emendamento 28
Articolo 7, paragrafo 2

2.  I richiedenti il rinnovo che siano da oltre tre anni titolari del 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.  I richiedenti il rinnovo che siano titolari del 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' nello Stato membro di cui trattasi non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 29
Articolo 8

Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' è inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attività. Può anche essere limitato allo svolgimento di attività di lavoro subordinato in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non è più soggetto a tali limitazioni.

Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' è inizialmente limitato allo svolgimento di lavori specifici o campi specifici di attività. I permessi accordati a titolo di rinnovo non sono soggetti a tale limitazione.

Emendamento 85
Articolo 10, paragrafo 2

2.  Le autorità competenti possono sospendere o revocare il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato' laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 9. Le autorità competenti possono anche sospendere o revocare il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato' qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

2.  Le autorità competenti possono sospendere il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato' laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 5 non siano corretti. Dette autorità potranno revocarlo se il permesso di soggiorno non sarebbe stato rilasciato qualora fossero stati noti i dati effettivi della situazione, ovvero se l'approvazione prevista all'articolo 9 per quanto concerne i cambiamenti riguardanti l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) non sia stata richiesta o sia stata rifiutata a giusto titolo.

Evitare che i richiedenti forniscano dati non corretti dovuti ad ignoranza, l'autorità che elabora l'atto amministrativo deve utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile, indicando fra l'altro cosa si intende per dati completi o incompleti o per cambiamenti rilevanti o secondari; deve essere fatto esplicito riferimento ai diritti e doveri inerenti al 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato'.

Le autorità competenti possono anche sospendere o revocare il 'permesso di soggiorno-lavoratore subordinato' qualora lo Stato membro interessato ritenga tale provvedimento necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza conformemente all'articolo 27.

Emendamento 32
Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' non può essere ritirato prima della scadenza del diritto all'indennità di disoccupazione.

Emendamento 33
Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto i)

i) condizioni di lavoro, comprese quelle riguardanti il licenziamento e il trattamento economico;

i) condizioni di retribuzione e di lavoro, comprese quelle riguardanti il licenziamento e il trattamento economico;

Emendamento 34
Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto ii)

ii) accesso alla formazione professionale necessaria a completare le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle attività ammesse dal permesso di soggiorno;

ii) accesso alla formazione necessaria a completare le competenze necessarie ai fini dello svolgimento delle attività ammesse dal permesso di soggiorno;

Emendamento 35
Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punto iii)

iii) riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualificazioni, rilasciati da un'autorità competente;

iii) riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualificazioni, rilasciati da un'autorità competente, qualora siano equiparabili alle conoscenze e competenze richieste ai sensi della legislazione nazionale;

Emendamento 36
Articolo 11, paragrafo 1, lettera f), punti vi bis), vi ter) e vi quater) (nuovi)

vi bis) accesso agli aiuti all'istruzione e allo studio;

vi ter) accesso all'assistenza sociale per l'ottenimento di alloggi;

vi quater) diritto all'assistenza legale gratuita per le persone in stato di necessità.

Emendamento 37
Articolo 11, paragrafo 2, comma 1

Gli Stati membri possono riservare i diritti conferiti ai sensi del paragrafo 1, lettera f), punto ii) ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato o abbiano il diritto di soggiornare nel loro territorio per almeno un anno.

soppresso

Emendamento 38
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Al coniuge o al partner riconosciuto del titolare di un 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' può essere rilasciato un permesso analogo e di durata analoga a quello del titolare.

Emendamento 39
Articolo 12, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri possono prescrivere che i richiedenti, o i loro futuri datori di lavoro, depositino una cauzione che sarà restituita al ritorno del lavoratore stagionale nel paese terzo.

soppresso

Emendamento 40
Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il 'permesso di soggiorno - lavoratore in trasferimento interno' autorizza il titolare del permesso di soggiorno a svolgere la sua attività in tutti gli Stati membri senza dover richiedere un nuovo 'permesso di soggiorno - lavoratore in trasferimento interno', a condizione tuttavia che egli rimanga ininterrottamente alle dipendenze della stessa persona giuridica.

Emendamento 41
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

1.  Ai dipendenti di un prestatore di servizi contrattuali può essere rilasciato un 'permesso di soggiorno - prestatore di servizi contrattuali'.

Le disposizioni della Sezione 1 si applicano mutatis mutandis a questo tipo di permesso. I richiedenti il 'permesso di soggiorno - prestatore di servizi contrattuali' non debbono tuttavia dimostrare di soddisfare la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. È sufficiente che venga dimostrato il soddisfacimento della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2.  Per ottenere il 'permesso di soggiorno - prestatore di servizi contrattuali' il dipendente del prestatore di servizi contrattuali deve

a) dimostrare di essere uno specialista ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e

b) provare l'esistenza e i termini di un contratto di fornitura di servizi tra il prestatore di servizi contrattuali e la persona giuridica avente sede nello Stato membro in questione.

3.  Il 'permesso di soggiorno - prestatore di servizi contrattuali' ha una validità iniziale pari al periodo richiesto, fino a un massimo di un anno. Esso può essere rinnovato due volte per un periodo di un anno.

Emendamento 42
Articolo 15, paragrafo 2

2.  La validità complessiva del 'permesso di soggiorno-tirocinante' non può eccedere un anno. Tale periodo può essere prorogato unicamente per il tempo necessario ad ottenere una qualificazione professionale riconosciuta dallo Stato membro nel settore d'attività del tirocinante.

2.  La validità complessiva del 'permesso di soggiorno-tirocinante' non può eccedere un anno. Tale periodo può essere prorogato per il tempo necessario ad ottenere una qualificazione professionale riconosciuta dallo Stato membro nel settore d'attività del tirocinante.

Emendamento 43
Articolo 16, paragrafo 1, comma 2

A tale permesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il 'permesso di soggiorno - scambio giovanile/alla pari' non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attività prevista è strettamente limitata nel tempo e collegata con un programma di scambi o di mobilità giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi.

A tale permesso si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione 1. Tuttavia i richiedenti il 'permesso di soggiorno - scambio giovanile/alla pari' non sono tenuti a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per contro, essi devono dimostrare che l'attività prevista è strettamente limitata nel tempo e direttamente collegata con un programma di scambi o di mobilità giovanile ufficialmente riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi.

Emendamento 44
Articolo 17, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare nel loro territorio al fine di svolgere un'attività lavorativa autonoma solo quando sia stato rilasciato un 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti.

1.  Gli Stati membri possono autorizzare i cittadini di paesi terzi ad entrare e soggiornare nel loro territorio al fine di svolgere un'attività lavorativa autonoma legale solo quando sia stato rilasciato un 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' ai sensi della presente direttiva dalle autorità competenti.

Emendamento 45
Articolo 17, paragrafo 2

2.  Il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' è rilasciato se, dopo la verifica dei dati e dei documenti, risulta che il richiedente soddisfa le condizioni per il rilascio del 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' a norma degli articoli 18 e 19, a meno che lo Stato membro non stabilisca limitazioni ai sensi degli articoli 26, 27 e 28.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 46
Articolo 18, paragrafo 2

2.  Le domande per il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' devono essere presentate attraverso la rappresentanza di uno Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente è già residente o si trova legalmente in tale territorio.

2.  Le domande per il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' devono essere presentate attraverso la rappresentanza di uno Stato membro competente per il paese di residenza legale, oppure direttamente nel territorio di questo Stato membro se il richiedente è già residente regolarmente o si trova legalmente o è entrato legalmente nello Stato membro.

Emendamento 47
Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)

e) se richiesto dallo Stato membro, un certificato o una prova adeguata di buona condotta e di buona salute;

e) se richiesto dallo Stato membro, un estratto del casellario giudiziale, un certificato dei carichi pendenti e un certificato di buona salute;

Emendamento 48
Articolo 18, paragrafo 4

4.  I cittadini di paesi terzi che siano stati legalmente residenti in un determinato Stato membro e che vi abbiano già esercitato legalmente attività economiche autonome per più di tre anni nell'arco dei cinque anni precedenti non sono tenuti, nel presentare la domanda per il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

4.  I cittadini di paesi terzi che siano stati legalmente residenti in un determinato Stato membro e che vi abbiano già esercitato legalmente attività economiche autonome per più di tre anni nell'arco dei sei anni precedenti non sono tenuti, nel presentare la domanda per il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' nello Stato membro stesso, a fornire la prova della condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 49
Articolo 19, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La valutazione orizzontale deve essere oggetto di concertazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Emendamento 50
Articolo 20, paragrafo 1

1.  Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' è rilasciato per un periodo di predeterminato. Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' rilasciato per un periodo iniziale non superiore a tre anni, da definirsi in base alla normativa nazionale. Tale permesso è rinnovabile per singoli periodi non superiori a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale, su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della data di scadenza ed in seguito all'esame, da parte dell'autorità competente, del fascicolo contenente informazioni aggiornate sui punti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e, in particolare, sulle attività di lavoro subordinato svolte dal richiedente.

1.  Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' è rilasciato per un periodo di predeterminato. Il 'permesso di soggiorno - lavoratore subordinato' rilasciato per un periodo iniziale minimo di un anno e non superiore a cinque anni, da definirsi in base alla normativa nazionale Nel caso esistano le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, il permesso è rinnovato per un periodo non superiore a tre anni, da determinarsi in base alla normativa nazionale. Il titolare deve presentare la richiesta almeno tre mesi prima della data di scadenza. Un ritardo nella presentazione della richiesta non costituisce un motivo per rifiutare l'autorizzazione.

Emendamento 51
Articolo 21

Il 'permesso di soggiorno - lavoratore autonomo' è inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attività. Può anche essere limitato allo svolgimento di attività di lavoro autonomo in una regione specifica. Dopo tre anni il permesso non è più soggetto a tali limitazioni.

Il 'permesso di soggiorno - lavoratore autonomo' è inizialmente limitato allo svolgimento di lavori autonomi specifici o campi specifici di attività. I permessi accordati a titolo di rinnovo non sono soggetti a tale limitazione.

Emendamento 52
Articolo 22, paragrafo 1

1.  Dopo il rilascio del 'permesso di soggiorno - lavoratore autonomo', il titolare è tenuto a comunicare alle autorità competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3. I cambiamenti riguardanti l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b), o c), sono soggetti all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

1.  Dopo il rilascio del 'permesso di soggiorno - lavoratore autonomo', il titolare è tenuto a comunicare alle autorità competenti qualsiasi cambiamento relativo ai dati forniti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento 53
Articolo 23, paragrafo 2

2.  Le autorità competenti possono sospendere o revocare il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 18 non siano corretti o non siano stati modificati conformemente all'articolo 22. Le autorità competenti possono inoltre sospendere o revocare il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' qualora lo Stato membro interessato ritenga che siffatto provvedimento sia necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 27.

2.  Le autorità competenti possono sospendere il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' laddove i dati forniti a sostegno della domanda ai sensi dell'articolo 18 non siano corretti. Dette autorità potranno revocarlo nel caso in cui il permesso di soggiorno non sarebbe stato rilasciato qualora fossero stati noti i dati effettivi della situazione ovvero se l'approvazione prevista all'articolo 22 per quanto concerne i cambiamenti riguardanti l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b) e c) non sia stata richiesta ovvero sia stata rifiutata a giusto titolo. Le autorità competenti possono inoltre sospendere o revocare il 'permesso di soggiorno-lavoratore autonomo' qualora lo Stato membro interessato ritenga che siffatto provvedimento sia necessario per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 27.

Emendamenti 82 e 54
Articolo 25

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate ai sensi della presente direttiva. L'ammontare della tassa deve essere proporzionato e può corrispondere al valore del servizio effettivamente prestato.

Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate ai sensi della presente direttiva. L'ammontare della tassa deve essere proporzionato e sostenibile e non deve eccedere i costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione nazionale.

Emendamento 56
Articolo 29, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative al rilascio, alla modifica, o al rinnovo del permesso previste dalla presente direttiva siano adottate e comunicate al richiedente entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della domanda. Le decisioni relative a domande presentate ai sensi degli articolo 14, 15 e 16 sono adottate e comunicate entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda.

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni relative al rilascio, alla modifica, o al rinnovo del permesso previste dalla presente direttiva siano adottate e comunicate al richiedente entro il termine di 3 mesi dal ricevimento della domanda. Le decisioni relative a domande presentate ai sensi degli articolo 14, 15 e 16 sono adottate e comunicate entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda.

Emendamento 57
Articolo 29, paragrafo 2

2.  Ciascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorità per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda.

2.  Ciascuno Stato membro rende pubblici i tempi mediamente necessari alle proprie autorità per il rilascio, la modifica o il rinnovo dei permessi di cui alla presente direttiva e ne informano i richiedenti al momento del ricevimento della domanda. I richiedenti hanno diritto di ricevere informazioni sullo stato di avanzamento della loro domanda dopo quindici giorni lavorativi dallo scadere del tempo mediamente necessario di cui sopra. I richiedenti devono essere immediatamente informati qualora le autorità blocchino l'iter della domanda.

Emendamento 58
Articolo 29, paragrafo 3

3.  Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono inadeguate, le autorità competenti indicano al richiedente le ulteriori informazioni dettagliate che esse ritengono necessarie. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

3.  Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono incomplete secondo criteri pubblicamente specificati, le autorità competenti indicano al richiedente le ulteriori informazioni dettagliate che esse ritengono necessarie. Il termine di cui al paragrafo 1 è sospeso fino a quando le autorità non abbiano ricevuto le informazioni supplementari richieste.

Emendamento 59
Articolo 30, lettera e)

e) gli Stati membri comunicano le disposizioni di diritto interno alla Commissione e presentano alla stessa una relazione annuale sulla loro applicazione.

e) gli Stati membri comunicano le disposizioni di diritto interno alla Commissione e presentano alla stessa una relazione annuale sulla loro applicazione. Gli Stati membri possono pubblicare tali disposizioni su un sito web specifico in cui figurano anche le offerte di lavoro, in modo da fornire informazioni aggiornate e pubblicamente accessibili ai richiedenti, e a comunicare inoltre tali disposizioni sul sito web di EURES.

Emendamento 60
Articolo 33

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata nell'articolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modificazioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata nell'articolo 35 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modificazioni. Entro tale data si potrà contemplare un'armonizzazione o un ravvicinamento progressivo a livello comunitario delle disposizioni sanzionatorie nazionali.

Emendamento 61
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli ai cittadini di un paese terzo rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.



(1) GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 248.