Processo verbale del 15/01/2003 - Edizione provvisoria

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2001)

P5_TA-PROV(2003)0012

A5-0451/2002

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2001) (2001/2014(INI))

Il Parlamento europeo,

-  viste le proposte di risoluzione presentate da:

a)  Cristiana Muscardini sulla dotazione di elenchi ufficiali di traduttori agli uffici di polizia giudiziaria degli Stati membri (B5-0677/2001),


b)  Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Roberto Felice Bigliardo, Sergio Berlato, Antonio Mussa, Nello Musumeci, Mauro Nobilia, Adriana Poli Bortone e Francesco Turchi sulla prestazione di cure mediche urgenti ed essenziali a cittadini di paesi terzi sul territorio dell'Unione (B5-0678/2001),

-  viste le sue precedenti relazioni annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'Unione europea, in particolare la propria risoluzione del 5 luglio 2001(1) che ha dato il via una nuova impostazione, inclusa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea come quadro di riferimento,

-  visti gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,

-  vista la terza relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo nel 2001, adottata dal Consiglio 'Affari generali' l'8 ottobre 2001(2),

-  viste le conclusioni dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) e le risoluzioni di questo Parlamento sul tema, in particolare la raccomandazione del 16 maggio 2001 sulla posizione dell'Unione europea nella Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e altre forme connesse di intolleranza(3),

-  viste le sentenze della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

-  viste le convenzioni internazionali al riguardo e, in particolare, le conclusioni pubblicate nel 2001 dei comitati di vigilanza delle principali convenzioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa(4),

-  viste le relazioni di ONG internazionali ed europee che si occupano dei diritti dell'uomo,

-  visti i rapporti sui paesi dell'Unione adottati nel 2001 dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza in seno al Consiglio d'Europa(5),

-  vista l'audizione pubblica organizzata dal Parlamento europeo il 17 aprile 2002 sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione europea,

-  visto l'articolo 163 del suo regolamento,

-  visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità e della commissione per le petizioni (A5-0451/2002),


Introduzione

1.  ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea costituisce la sintesi dei valori fondamentali sui quali si basa l'Unione e alla quale fanno ripetutamente riferimento l'articolo 6, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 29 del Trattato UE, ovvero la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

2.  ritiene pertanto che, in seguito alla proclamazione della Carta, spetti alle istituzioni dell'Unione europea prendere le iniziative necessarie all'esercizio del loro ruolo di vigilanza sul rispetto dei diritti fondamentali negli Stati membri in relazione agli impegni assunti con la firma del Trattato di Nizza il 27 febbraio 2001, in particolare per quanto concerne il nuovo articolo 7, paragrafo 1;

3.  ritiene che sia compito essenziale del Parlamento europeo verificare il rispetto dei diritti fondamentali sia da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione - anche in applicazione dell'articolo 58 del regolamento - sia da parte degli Stati membri, in conformità dei trattati e dell'articolo 108 del regolamento;

4.  ritiene che la relazione annuale del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'Unione europea potrebbe rivestire maggiore importanza se fosse preparata con professionalità e maggiormente coordinata con le attività esterne del Parlamento europeo in materia di diritti dell'uomo e se fosse rafforzato il potere di controllo del Parlamento europeo nei confronti della Commissione e del Consiglio; chiede che la relazione annuale sia adottata ogni anno, al più tardi durante la tornata di luglio;

5.  raccomanda di inserire la relazione sul rispetto dei diritti fondamentali nell'UE nella procedura di allarme prevista dagli articoli 6 e 7 del trattato UE, attribuendo alla commissione competente nel merito il compito permanente di controllare il rispetto della Carta, compito al quale sono associate le altre commissioni interessate che nel corso dell'anno le trasmettono tutte le loro osservazioni;

6.  ritiene che spetti in particolare al Parlamento europeo, in virtù del ruolo conferitogli dal nuovo articolo 7, paragrafo 1 del trattato di Nizza, e alla sua commissione competente, vigilare, in cooperazione con i Parlamenti nazionali e i Parlamenti dei paesi candidati, sul rispetto dei diritti enunciati nei capitoli della Carta da parte delle istituzioni europee e degli Stati membri;

7.  accoglie positivamente il fatto che il 16 ottobre 2002 la Commissione abbia creato la Rete di esperti in materia di diritti fondamentali e invita la Commissione a presentare al Consiglio e al Parlamento europeo la relazione elaborata dalla suddetta rete sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'Unione europea e negli Stati membri, sulla scorta di materiale pluridisciplinare, ciò dovrebbe permettere al Parlamento di disporre di una valutazione dell'attuazione di ciascuno dei diritti enunciati nella Carta, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti nel diritto nazionale, nella giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e Strasburgo, nonché della giurisprudenza rilevante delle corti costituzionali e di altro tipo degli Stati membri;

8.  ritiene che la Commissione abbia respinto la proposta di istituire un'Agenzia europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (EU Human Rights Monitoring Agency) sulla base di argomenti insufficienti; auspica che tale proposta sia mantenuta all'ordine del giorno e invita la Commissione ad esaminare in quale modo la Rete di esperti in materia di diritti dell'uomo potrebbe trasformarsi in un osservatorio di questo tipo;

9.  si compiace della decisione della Commissione (SEC(2001) 380/3 del 13 marzo 2001) di verificare previamente la compatibilità delle proposte legislative e delle altre decisioni con la Carta dei diritti fondamentali e di stabilirlo in una clausola speciale; invita la Commissione a presentare al Parlamento un prospetto in cui figuri il numero di progetti di proposte legislative e altre decisioni che attualmente contengono una tale clausola e la percentuale che rappresentano sul totale delle decisioni;

10.  rinnova la richiesta alla Convenzione Europea e di inserire la Carta dei diritti fondamentali nel progetto di costituzione dell'Unione;

11.  si compiace dell'intenzione del Consiglio di migliorare il coordinamento tra la politica interna ed esterna dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo e di esaminare lo sviluppo di strumenti e prassi a tal fine (Consiglio 'Affari generali' del 25 giugno 2001) ma esprime preoccupazione per il fatto che, a tutt'oggi, questa intenzione non abbia trovato attuazione; invita il Consiglio a informarlo al riguardo entro il 1† luglio 2003;

12.  esorta gli organi competenti del Parlamento europeo a realizzare rapidamente miglioramenti pratici per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento reciproco tra le commissioni parlamentari che si occupano dei problemi dei diritti dell'uomo all'interno e all'esterno dell'Unione europea, in particolare per chiarire quale commissione si occuperà dei diritti umani nei paesi candidati;

13.  esorta la Commissione e il Consiglio a non limitare i forum annuali in cui si discute dei diritti dell'uomo e dei diritti del cittadino (destinati a garantire una maggiore continuità al dialogo con le ONG) alle questioni dei diritti dell'uomo all'esterno dell'UE ma a trattare altresì questioni interne all'UE, facendo emergere temi trasversali; chiede agli organi competenti del Parlamento europeo di appurare in quale modo possa essere rafforzata la sua partecipazione a questi incontri (e alla preparazione degli stessi) ai fini di un effettivo miglioramento dell'efficacia;

14.  invita tutti gli Stati membri a recuperare il ritardo accumulato nel rispetto degli impegni assunti per quanto riguarda le relazioni da presentare sull'attuazione delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo(6) ai relativi comitati di sorveglianza (monitoring bodies) delle Nazioni Unite; chiede al Consiglio e alla Convenzione Europea di accordare, nella formulazione di una politica europea in materia di diritti dell'uomo, maggiore importanza all'obbligo degli Stati membri di rispettare le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo;

15.  rivolge un appello agli Stati membri affinché - qualora non lo avessero ancora fatto - recuperino i ritardi accumulati nell'assolvimento dell'obbligo di presentare relazioni alle commissioni competenti del Consiglio d'Europa;

16.  ricorda che la democrazia è basata sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sulla piena applicazione del principio di legalità e sullo stato di diritto; invita quindi gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a migliorare il pieno rispetto dei dettami dei trattati internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare la CEDU e i relativi protocolli, assieme alle rispettive costituzioni e leggi;

Capo I: Dignità

Diritto alla vita

17.  plaude all'abolizione della pena capitale da parte dell'Irlanda ed esorta la Grecia ad eliminare tutti i casi in cui tale pena è ancora prevista, al fine di adempiere agli obblighi in materia di diritti dell'uomo che incombono ad ogni Stato membro;

18.  raccomanda che il Belgio, la Germania, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia e il Lussemburgo ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione degli attentati terroristici e che il Belgio, la Germania, la Finlandia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo e il Portogallo ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione dei finanziamenti al terrorismo;

19.  ribadisce il suo rifiuto incondizionato e la sua condanna assoluta del terrorismo, che nega il diritto umano più fondamentale, il diritto alla vita, in qualunque forma esso si manifesti e indipendentemente dal fatto che esso trovi origine o che si manifesti all'interno o all'esterno delle frontiere dell'Unione;

20.  ribadisce che tutte le ideologie sono legittime, purché si manifestino attraverso canali democratici; esprime pertanto la sua repulsione nei confronti delle organizzazioni terroriste che minacciano e uccidono persone perché rivestono cariche elettive o militano in determinati gruppi politici;

21.  ribadisce che il terrorismo causa danni irreparabili ed enormi sofferenze alle vittime e ai loro familiari, e accoglie quindi con soddisfazione ed esige l'adozione di misure che tengano in considerazione le speciali circostanze in cui essi si trovano;

22.  afferma che, avendo il terrorismo per obiettivo la destabilizzazione dello Stato di diritto, le politiche volte alla sua prevenzione e repressione devono mirare in via prioritaria al mantenimento e al rafforzamento dello Stato di diritto e della democrazia;

23.  ribadisce il proprio sostegno alle misure di lotta contro il terrorismo e ricorda che esse devono essere adottate nell'ambito dei limiti definiti dallo Stato di diritto e nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà pubbliche;

24.  sottoscrive pienamente gli 'Orientamenti in materia di diritti dell'uomo e lotta contro il terrorismo' adottati dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 luglio 2002;

25.  esprime preoccupazione per gli effetti nocivi, già riscontrati, sui diritti fondamentali delle misure adottate per combattere il terrorismo;

26.  rivolge un appello agli Stati membri affinché, nella lotta al terrorismo, non violino in alcun modo i diritti fondamentali e ne combattano ogni restrizione;

27.  raccomanda che gli Stati membri introducano una clausola di revisione nella propria legislazione contro il terrorismo, che preveda l'obbligo di procedere a una valutazione e/o revisione dei testi di legge dopo un ragionevole periodo di tempo;

28.  esorta la Commissione e il Consiglio ad elaborare nel 2003 un quadro d'insieme delle misure adottate dagli Stati membri dopo l'11 settembre 2001 e a trasmetterglielo congiuntamente a una valutazione esplicita della loro eventuale incompatibilità con i diritti fondamentali;

Proibizione della tortura e dei trattamenti inumani

29.  ricorda che l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali sancisce che 'nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti' ed esige il rigoroso rispetto di tale articolo in tutti gli Stati membri;

30.  constata con preoccupazione che già da anni in quasi tutti gli Stati membri gli abusi della polizia e di altre forze dell'ordine e la situazione intollerabile in alcuni commissariati di polizia e carceri costituiscono un tema ricorrente delle relazioni sui diritti dell'uomo;

31.  ritiene che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi in materia, in particolare:

-  investigando completamente tutti i casi di abuso e particolarmente i decessi di persone detenute in custodia nelle stazioni di polizia, nelle prigioni o durante la traduzione in carcere, e punendo adeguatamente i perpetratori;


-  migliorando la formazione dei funzionari di polizia e delle altre forze dell'ordine nonché del personale carcerario;


-  procedendo allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri, favorendo lo scambio di opinioni fra i partner europei ed organizzando scambi fra il personale penitenziario dei diversi Stati membri;


-  adeguando le strutture carcerarie alle esigenze dei tempi moderni, prevedendo adeguate possibilità di ricevere assistenza medica e giuridica; prestando particolare attenzione ai detenuti vulnerabili, segnatamente le donne, come posto in rilievo dai casi di violenza carnale e intimidazioni;


-  non limitando il diritto alla vita privata e familiare più di quanto sia strettamente necessario, ma creando le condizioni necessarie per il rispetto della vita privata;


-  imponendo pene alternative per far fronte al problema della sovrappopolazione nelle carceri;


-  promuovendo regimi di sanzioni amministrative e/o pecuniarie per i reati minori, favorendo pene alternative, ad esempio il lavoro di pubblica utilità, sviluppando nella misura del possibile i regimi di carceri aperte o semiaperte, ricorrendo al congedo condizionale;


-  istituendo programmi specifici di reinserimento dei detenuti nella società civile,


-  istituendo un organo indipendente che possa investigare sulle violazioni dei diritti dell'uomo e proporre soluzioni per migliorare la situazione;


-  garantendo che nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sia disponibile sufficiente personale esperto e


-  limitando quanto più possibile la detenzione, anche nell'ambito della procedura di espulsione ed evitando in ogni modo la detenzione di bambini, salvo in casi del tutto eccezionali;

32.  prende atto con preoccupazione della relazione di Amnesty International e della Federazione internazionale di Helsinki per i diritti umani dal titolo 'Grecia: maltrattamento, uccisioni e impunità' e condivide l'opinione secondo la quale le gravi violazioni dei diritti umani in uno Stato membro non sono di esclusiva responsabilità di quel paese ma devono anche adeguatamente riguardare tutta la UE;

33.  ritiene che il perdurare nel tempo e la gravità di questa problematica tocchino il cuore della comunità di valori che l'Unione europea vuole rappresentare, ma constata che gli attuali trattati offrono poco margine di manovra;

34.  raccomanda che la Convenzione europea esplori le possibilità esistenti in questo ambito di giungere a una regolamentazione e un processo decisionale più efficaci a livello dell'UE;

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

35.  raccomanda che l'Austria, il Belgio, la Germania, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Grecia, l'Italia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito ratifichino la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato e il relativo Protocollo sulla tratta degli esseri umani;

36.  raccomanda che la Germania, la Francia, la Grecia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svezia e il Regno Unito ratifichino il Protocollo delle Nazioni Unite contro l'impiego dei minori nei conflitti armati;

37.  plaude all'adozione da parte del Consiglio nel luglio 2002 della decisione quadro 2002/629/GAI, presentata dalla Commissione, sulla lotta al traffico di esseri umani(7) e invita gli Stati membri a recepirla senza indugio nel diritto nazionale, nonché ad adottare la proposta di direttiva del Consiglio sui permessi di residenza a breve termine rilasciati alle vittime del favoreggiamento dell'immigrazione illegale e alle vittime della tratta di esseri umani le quali cooperino con le autorità competenti(8) non appena il Parlamento avrà espresso la propria posizione in materia;

38.  chiede agli Stati membri e, in particolare, alla Grecia di sviluppare e attuare una politica equilibrata di prevenzione e lotta contro tutte le forme di tratta degli esseri umani ed in particolare delle donne, non solo concentrandosi sul perseguimento degli autori del reato, ma anche sulla protezione e la riabilitazione delle vittime e in cui non sia esaminata solo la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, ma anche per altre forme di lavoro coatto e sfruttamento;

39.  rileva che ogni anno circa mezzo milione di donne originarie dell'Europa centrale e orientale vengono trasportate nell'Unione europea per essere vendute sul mercato della prostituzione; esorta pertanto gli Stati membri ad agire con determinazione contro la tratta degli esseri umani rafforzando l'impegno delle forze di polizia, delle autorità giudiziarie e dei servizi sociali e cooperando intensamente con i paesi candidati e altri paesi limitrofi all'Unione europea;

40.  considera essenziale intensificare gli sforzi volti a combattere l'immigrazione clandestina visto che, molto spesso, essa rappresenta una fonte di manodopera priva di diritti e soggetta ad inaccettabili condizioni di impiego e di sfruttamento;

41.  chiede al Consiglio di completare il processo decisionale sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile(9);

Capo II: Libertà

Libertà di pensiero, di coscienza e di culto

42.  chiede alla Grecia di riconoscere senza riserve il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare senza necessità di addurre motivi religiosi, di istituire forme alternative all'obbligo di leva la cui durata non sia superiore a quella del servizio militare e di rilasciare immediatamente coloro che scontano pene detentive per questo motivo;

43.  nota che a titolo dell'articolo 6 della Convenzione ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), i firmatari debbono prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per sopprimere tutte le forme di traffico e di sfruttamento della prostituzione femminile;

44.  deplora le sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova, come la libertà di espressione, la libertà di circolazione, il diritto alla difesa, il diritto all'integrità fisica;

45.  ricorda la propria raccomandazione del 12 dicembre 2001 al Consiglio concernente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la sicurezza in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di eventi analoghi(10) e raccomanda agli Stati membri di evitare un uso sproporzionato della forza e di dare istruzioni alle forze nazionali di polizia perché controllino la violenza e tutelino i diritti individuali anche in occasione di assembramenti in cui perturbatori violenti si confondono con cittadini pacifici, rispettosi della legge; ritiene che le forze nazionali di polizia dovrebbero obbligatoriamente evitare l'uso di fucili e uniformarsi alla raccomandazione ONU su un uso proporzionato della forza e al codice etico di attuazione del Consiglio d'Europa; rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);

46.  invita gli Stati membri a garantire il pluralismo religioso attraverso la parità di trattamento di tutte le religioni e a far sì che i punti di vista religiosi e laici vengano rispettati e possano essere espressi su un piano di parità;

47.  raccomanda agli Stati membri di combattere le attività illegali di cosiddette sette che minacciano l'integrità fisica o mentale degli individui nonché, così facendo, di rispettare i principi dello stato di diritto e di applicare le procedure normali del diritto penale e civile, in linea con le opinioni espresse dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa(11);

48.  ritiene che anche la libertà di non aderire più a una religione o a un'ideologia e di lasciare la relativa comunità religiosa debba rientrare tra le libertà fondamentali e che questo diritto, ove necessario, debba essere attivamente tutelato dalle autorità;

49.  invita gli Stati membri a garantire che tale libertà non violi l'autonomia delle donne e il principio di parità tra uomini e donne e che sia esercitata nel rispetto del requisito della separazione fra Stato e Chiesa;

Libertà di espressione e di informazione, diritto alla vita privata, protezione dei dati di carattere personale e accesso ai documenti

50.  raccomanda all'Unione di dotarsi di uno strumento giuridicamente vincolante che offra, nei settori attinenti al secondo e terzo pilastro, garanzie equivalenti a quelle previste dalla direttiva 95/46/CE(12) in materia di protezione dei dati di carattere personale; è preoccupato per il contenuto della direttiva 2002/58/CE(13) che prevede la possibilità di conservare i dati relativi alle comunicazioni elettroniche ('data retention') e raccomanda nuovamente l'adozione di misure per tutelarsi dai sistemi extralegali di intercettazione delle comunicazioni;

51.  chiede al Belgio, alla Danimarca e all'Irlanda di firmare e di ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989; chiede alla Grecia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e alla Svezia di ratificare questa convenzione e chiede ai paesi soprammenzionati nonché al Portogallo di firmare e, rispettivamente, ratificare il protocollo che modifica tale convenzione del 1† ottobre 1998;

52.  chiede agli Stati membri di garantire la libertà d'opinione e di espressione pubblica delle idee, presupposto essenziale di ogni politica di salvaguardia dei diritti fondamentali;

53.  raccomanda agli Stati membri di garantire effettivamente la libertà di investigazione e il diritto al segreto professionale dei giornalisti (il diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti), ove necessario modificando la legislazione;

54.  chiede ai membri dei governi e ad altri politici negli Stati membri di fare del plusvalore democratico di una stampa libera la propria bandiera e di astenersi da dichiarazioni pubbliche tendenti a limitare o a influenzare la libertà e l'indipendenza dei giornalisti;

55.  respinge categoricamente ogni forma di violenza, intimidazione o minaccia che possa condizionare il libero esercizio della professione giornalistica; chiede pertanto a tutti gli Stati di rispettare e difendere il diritto alla libertà di opinione e di espressione e ribadisce la propria solidarietà a quei giornalisti che sono vittime di attentati per non essersi piegati e aver esercitato liberamente tale diritto;

56.  raccomanda agli Stati membri di vigilare sulle interferenze di natura politica che esistono nei confronti degli organi di stampa ed informazione, al fine di non vederli spartiti su base puramente politica, per il mero fine di utilizzarli contro gli avversari politici;

57.  raccomanda agli Stati membri di vigilare sui (quasi) monopoli o sulle concentrazioni molto grandi di mezzi di comunicazione audiovisivi e scritti e raccomanda agli Stati membri in cui non esistono ancora organismi indipendenti di (auto) regolamentazione di istituirli, al fine di lottare efficacemente contro ogni deriva antidemocratica, preservare la diversità culturale, nonché garantire la qualità e la pluralità dei programmi e il libero accesso a tutti;

58.  sottolinea che bisogna controllare la costituzione di monopoli di fatto non solo usando indicatori economici ma anche in relazione al rispetto dei diritti fondamentali e in particolare della libertà di espressione di cui all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; è preoccupato per la situazione in Italia dove gran parte dei media e del mercato della pubblicità è controllato - in forme diverse - dalla stessa persona; ricorda che una tale situazione potrebbe costituire una grave violazione dei diritti fondamentali a norma dell'articolo 7 del trattato UE, modificato dal trattato di Nizza,

59.  rammenta il regolamento (CE) n. 1049/2001(14) relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle Istituzioni e invita la Commissione, il Consiglio e il proprio Segretariato a garantire il rispetto di tale regolamento e del suo spirito, assicurando che si traduca in una maggiore trasparenza e accessibilità per il pubblico; esorta l'Unione europea ad attuare tale regolamento in uno spirito di trasparenza, ad applicare le deroghe e le clausole di trattamento speciale per i documenti riservati soltanto in caso di assoluta necessità e ad adottare quanto prima uno strumento che assicuri la conformità delle regole che disciplinano l'accesso ai documento delle agenzie e degli organismi dell'Unione europea al regolamento in questione;

Diritto di asilo e protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

60.  ribadisce i suoi numerosi appelli al Consiglio affinché acceleri l'adozione di una politica comune dell'Unione europea in materia di asilo fondata sul principio di umanità e sul rispetto delle convenzioni internazionali e sottolinea a tale proposito che il rispetto dei diritti dell'uomo deve essere e rimanere la premessa insindacabile;

61.  raccomanda l'adozione e l'applicazione da parte dell'Unione europea e degli Stati membri di una politica ambiziosa di integrazione dei cittadini di paesi terzi, basata sul principio di antidiscriminazione;

62.  raccomanda, in virtù del principio non bis in idem, di abolire la doppia pena (condanna ed espulsione);

63.  raccomanda agli Stati membri di rendere più flessibile la procedura di naturalizzazione e/o di accesso alla doppia cittadinanza, in modo da assicurare ai residenti di origine straniera che lo desiderano una piena cittadinanza;

64.  esorta gli Stati membri ad adoperarsi affinché le politiche nazionali e comunitaria in materia di asilo, come pure le politiche di controllo alle frontiere e di ammissione, rispettino il principio di 'non-refoulement' (così come sancito dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella consapevolezza che tale principio è attualmente minacciato dall'insieme delle disposizioni della Convenzione di Dublino, dei concetti di terzo paese sicuro e di paese di origine sicuro, nonché le norme che disciplinano le sanzioni contro i vettori e la responsabilità dei trasportatori, unitamente alle limitazioni al ricorso ad interpreti e avvocati, come pure l'assenza di effetto sospensivo di taluni procedimenti di appello;

65.  sollecita gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi iniziativa volta a modificare la stessa Convenzione di Ginevra; ribadisce tuttavia la sua richiesta di un ampliamento dei criteri di ammissione dei rifugiati nell'UE, tenendo conto in particolare delle persecuzioni commesse da persone che non siano funzionari dello Stato nonché delle persecuzioni fondate sul sesso (compresi minaccia e rischio per le donne di subire mutilazioni genitali) e sull'orientamento sessuale;

66.  invita gli Stati membri, in conformità con la Convenzione sui rifugiati e le raccomandazioni UNHCR, a garantire che tutti i richiedenti asilo, compresi quelli che non dispongono di documenti d'identità, abbiano accesso alla procedura di asilo;

67.  invita gli Stati membri a verificare costantemente se le loro decisioni nei singoli casi di richiesta di asilo mettano in pericolo il principio di 'non-refoulement';

68.  chiede agli Stati membri di garantire, nella loro lotta contro il terrorismo, il rispetto degli impegni internazionali assunti in materia di asilo, che un'eventuale non applicazione della Convenzione relativa allo status dei profughi sia basata sui motivi enumerati nella stessa convenzione (articolo 1, lettera f), e articolo 32) e che una tale non applicazione non avvenga mai automaticamente;

69.  esorta gli Stati membri a contemplare la detenzione dei richiedenti asilo soltanto in casi eccezionali, a limitarne la durata e ad applicarla esclusivamente per le ragioni enunciate nelle Linee guida dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) sui criteri e le norme applicabili alla detenzione dei richiedenti asilo;

70.  chiede agli Stati membri di garantire che nessuno sia estradato in paesi in cui rischia di essere condannato a morte per i suoi crimini o di subire torture o maltrattamenti e di non accettare garanzie non vincolanti; chiede altresì agli Stati membri di non minare alle basi questo diritto per mezzo di trattati bilaterali;

71.  esprime preoccupazione per i casi di espulsioni collettive verificatisi e ricorda agli Stati membri che le espulsioni collettive sono vietate dalla Carta e dall'articolo 4 del IV protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a meno che la decisione di procedere all'espulsione in massa degli stranieri sia basata su una valutazione individuale, giusta e obiettiva;

Capo III: Uguaglianza

Politica di lotta alla discriminazione

72.  si compiace del fatto che, con la ratifica da parte del Lussemburgo nel 2001, tutti gli Stati membri abbiano ratificato la Convenzione n. 111 dell'OIL sulla discriminazione in materia di impiego e nelle professioni;

73.  raccomanda che la Danimarca, la Spagna, la Francia, la Svezia e il Regno Unito firmino il Protocollo n. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che tutti gli Stati membri lo ratifichino;

74.  chiede agli Stati membri di condurre, a livello sia nazionale che dell'Unione, una politica coerente di lotta alla discriminazione e, in linea di massima, di garantire uno stesso livello di protezione dalla discriminazione fondata su diversi motivi; chiede alla Commissione di pubblicare un Libro bianco sulla futura strategia dell'UE per la parità di trattamento, nel quale venga data un'espressione più tangibile al principio sopra menzionato e agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate per mettere in pratica questo principio;

75.  constata che nel periodo di riferimento alcuni Stati membri sono stati condannati dalla Corte europea per i diritti dell'uomo nelle cause n. 37119/97, n. 35972/97 e n. 29545/95 per discriminazioni nell'accesso all'occupazione nell'amministrazione pubblica; invita la Commissione a esaminare se nei casi suddetti è stata violata la direttiva 2000/78/UE(15), e a prendere eventualmente le opportune misure; chiede inoltre la presentazione di specifici progetti di direttiva sulla base dell'articolo 13 del trattato CE, al fine di lottare contro tutti i motivi di discriminazione indicati in tale articolo;

76.  invita inoltre l'Italia a dare immediato seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-212/99, in cui si constata la discriminazione dei lettori universitari stranieri;

77.  chiede alla Commissione di completare a breve termine la sua proposta di direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne al di fuori della sfera lavorativa e di trasmetterla al Consiglio e al Parlamento;

Razzismo e xenofobia

78.  chiede agli Stati membri di condurre una politica coerente in materia di lotta contro la discriminazione e promozione dell'uguaglianza e diversità, in modo da combattere il razzismo e la xenofobia come fenomeno sociale strutturale, rispettando gli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali pertinenti, incluso l'obbligo di elaborare relazioni, e di associare in modo positivo al processo decisionale il dialogo con i relativi organi internazionali di sorveglianza;

79.  chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di proseguire in modo coerente la lotta contro la discriminazione razziale e la xenofobia e di non focalizzarsi soltanto sui membri di gruppi minoritari, etnici o religiosi, che vivono già da tempo in Europa, ma anche sui richiedenti asilo e sui nuovi lavoratori migranti;

80.  esprime preoccupazione per l'aumento delle manifestazioni di discriminazione razziale e xenofobia, innegabilmente alimentato dalle reazioni agli attentati dell'11 settembre 2001, ma si sente altresì confortato dalle numerose buone pratiche nell'ambito delle quali politici responsabili e opinion leader hanno inviato un messaggio di riconciliazione, uguaglianza e solidarietà;

81.  esprime preoccupazione per il numero e la violenza crescenti delle manifestazioni di antisemitismo e chiede agli Stati membri di prestare maggiore attenzione all'individuazione e alla prevenzione nonché a perseguire i colpevoli;

82.  esprime preoccupazione per le discriminazioni nei confronti dei Rom, soprattutto in materia di politica degli alloggi (in particolare in Grecia e in Italia) ed esorta le autorità interessate a garantire parità di accesso all'istruzione e ad altri servizi pubblici, a promuovere l'integrazione e ad evitare inutili violenze da parte della polizia e intimidazioni;

83.  chiede ai partiti politici negli Stati membri di firmare e applicare la Carta dei partiti politici europei per una società non razzista e di astenersi pertanto da qualsiasi alleanza o cooperazione politica con partiti politici che incitano o esortano a pregiudizi razziali o etnici e alla xenofobia;

84.  si compiace degli sforzi compiuti dall'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia per raccogliere e analizzare i dati necessari in materia di razzismo e xenofobia e lo incoraggia a utilizzare tali dati in modo più attivo; esorta l'Osservatorio a rafforzare il suo ruolo di dialogo con i governi e gli apparati amministrativi degli Stati membri;

Diversità culturale, religiosa e linguistica

85.  si compiace del fatto che nel 2001 il Belgio abbia firmato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali; chiede alla Francia di fare altrettanto; raccomanda inoltre al Belgio, alla Francia, alla Grecia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi di ratificare tale convenzione;

86.  raccomanda che il Belgio, la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo firmino la Carta europea per le lingue regionali o minoritarie; si compiace del fatto che l'Austria, la Spagna e il Regno Unito abbiano ratificato la Carta nel 2001 e chiede al Belgio, alla Francia, alla Grecia, all'Italia, all'Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo di fare altrettanto;

87.  chiede a tutti gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca e dei Paesi Bassi, che lo hanno già fatto) di firmare e ratificare la Convenzione n. 169 dell'OIL relativa alle popolazioni indigene e tribali in paesi indipendenti;

88.  chiede agli Stati membri di riconoscere le minoranze nazionali che vivono sul loro territorio e di garantire i loro diritti sanciti dalle convenzioni summenzionate; incoraggia gli Stati membri a interpretare in senso lato il concetto di 'minoranza nazionale' e ad estenderlo a tutte le minoranze etniche la cui emancipazione e integrazione sociale siano un obiettivo politico;

Parità tra uomini e donne

89.  ritiene che i diritti umani delle donne debbano essere visti come diritti individuali e non debbano essere condizionati dal ruolo della donna nella famiglia e o da altre restrizioni sociali;

90.  si compiace del fatto che la Germania, la Grecia, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna abbiano ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW); raccomanda al Belgio, al Lussemburgo, alla Svezia e al Regno Unito di seguire questo esempio;

91.  constata che non esiste un quadro d'insieme esteso e aggiornato, ma comparabile e accessibile, della situazione in materia di parità di trattamento tra uomini e donne negli Stati membri; esorta ancora una volta la Commissione a presentare un'analisi dello stato di applicazione da parte degli Stati membri delle direttive in materia di parità di trattamento tra uomini e donne e a sviluppare le sue strategie per migliorare tale applicazione, segnatamente l'avvio di procedure di infrazione dei trattati e l'eventuale modifica delle stesse direttive; esorta la Commissione ad adoperasi affinché siano adottate misure per combattere e punire le molestie sessuali, in quanto trattamento umiliante e degradante per qualsiasi essere umano;

92.  invita gli Stati membri a riconoscere che la libertà da violenze domestiche e stupri coniugali è un diritto umano fondamentale; nonostante gli innegabili progressi compiuti, la violenza contro le donne continua ad aumentare, per cui occorre studiare nuove soluzioni efficaci per combattere questa intollerabile forma di trattamento disumano;

93.  ritiene che un'impostazione giuridica alla parità di trattamento tra uomini e donne debba essere vista nel contesto del processo di emancipazione sociale, motivo per cui chiede alla Commissione di far elaborare un'analisi comparativa dell'attuale situazione del processo di emancipazione negli Stati membri, di modo che possano essere resi visibili i risultati di un quarto di secolo di politica europea in materia di parità di trattamento e vengano gettate le basi della futura politica;

94.  chiede alle istituzioni europee e agli Stati membri di integrare sistematicamente e visibilmente la dimensione di genere (gender mainstreaming) in tutte le loro attività in materia di diritti dell'uomo;

95.  rammenta che la tratta degli esseri umani è, per la maggior parte, tratta delle donne, legata soprattutto alla mancanza di indipendenza economica delle donne e alla discriminazione sul mercato del lavoro; invita gli Stati membri a continuare a riconoscere questa dimensione legata al genere e a guardarsi dal confonderla con il contrabbando degli esseri umani;

96.  esorta i Paesi Bassi a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sulle donne e a prendere a cuore le conclusioni della CEDAW; raccomanda pertanto ai Paesi Bassi di adottare misure destinate a combattere in modo efficace l'esclusione delle donne dall'appartenenza ai partiti politici e a porre termine alle discriminazioni sessuali tuttora esistenti nelle norme giuridiche relative al nome;

97.  raccomanda alla Francia di sopprimere la differenza esistente nell'età minima per contrarre matrimonio per ragazze e ragazzi (rispettivamente 15 e 18 anni);

98.  chiede la soppressione del divieto per l'ingresso delle donne al monte Athos in Grecia, un'area geografica di 400 km2 dove l'accesso alle donne è proibito, in base ad una decisione adottata nel 1045 dai monaci dei venti monasteri della regione, una decisione che al giorno d'oggi viola il principio universalmente riconosciuto della parità di trattamento tra i sessi, la legislazione comunitaria di non discriminazione e di parità, nonché le disposizioni del libero movimento delle persone nell'ambito dell'UE;

Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale

99.  chiede alla Commissione di fare elaborare uno studio comparativo e aggiornato della situazione degli uomini e delle donne omosessuali negli Stati membri, in modo da constatare l'aumento o la riduzione dei fenomeni di discriminazione e, rispettivamente, il buon esito della politica europea e/o nazionale di lotta alla discriminazione;

100.  raccomanda agli Stati membri di condurre una politica esplicita e coerente destinata a lottare contro la discriminazione nei confronti degli uomini e delle donne omosessuali nonché alla loro emancipazione e integrazione sociale e alla lotta contro i pregiudizi attraverso la cultura e l'educazione, in particolare organizzando una campagna d'informazione e di solidarietà a livello europeo;

101.  si compiace del fatto che il 13 agosto 2002 l'Austria abbia abolito l'articolo 209 del Codice penale e abbia posto termine in tal modo alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale all'interno della propria legislazione;

Tipi di relazione

102.  raccomanda agli Stati membri di riconoscere le relazioni non matrimoniali - sia tra persone di sesso diverso che tra persone dello stesso sesso - e a connettervi gli stessi diritti che al matrimonio;

103.  esorta l'Unione europea a iscrivere nell'agenda politica il reciproco riconoscimento delle relazioni non matrimoniali, nonché del matrimonio tra persone dello stesso sesso e a elaborare proposte concrete al riguardo;

Diritti dell'infanzia

104.  raccomanda che il Belgio e il Regno Unito firmino il Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; si compiace del fatto che l'Irlanda abbia ratificato il protocollo nel 2001 e chiede al Belgio, alla Germania, alla Spagna, ai Paesi Bassi, al Portogallo e al Regno Unito di fare altrettanto;

105.  raccomanda al Belgio, alla Spagna, alla Finlandia e ai Paesi Bassi di firmare la Convenzione europea sull'adozione dei bambini e chiede al Belgio, alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, al Lussemburgo e ai Paesi Bassi di ratificarla;

106.  raccomanda al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Finlandia e ai Paesi Bassi di firmare la Convenzione europea sullo status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio; raccomanda altresì al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, all'Italia e ai Paesi Bassi di ratificare tale convenzione;

107.  chiede al Belgio, alla Danimarca, ai Paesi Bassi e al Regno Unito di firmare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia; raccomanda inoltre all'Austria, al Belgio, alla Danimarca, alla Spagna, alla Francia, alla Finlandia, all'Italia, all'Irlanda, al Lussemburgo, ai Paesi Basi, al Portogallo, alla Svezia e al Regno Unito di ratificare tale convenzione;

108.  esorta gli Stati membri a continuare a garantire i diritti dei bambini conformemente agli obblighi internazionali esistenti, prestando particolare attenzione ai bambini che vivono in situazioni sfavorite, come i bambini dei richiedenti asilo, i bambini provenienti da famiglie povere e i bambini che vivono negli istituti per la tutela dell'infanzia, nonché alla lotta contro la tratta di bambini a fini di sfruttamento sessuale o commerciale;

109.  chiede agli Stati membri di garantire che tutti i bambini presenti sul proprio territorio abbiano il diritto all'istruzione;

110.  ritiene che l'affidamento di minori avente come unica motivazione condizioni di vita in grande povertà rappresenti una violazione dei diritti fondamentali; se non può essere evitato, l'affidamento deve essere considerato, per quanto possibile, temporaneo e mirare al rientro del minore nella sua famiglia; le condizioni dell'affidamento, sia in una famiglia di accoglienza che in un istituto, e la procedura volta ad un'eventuale adozione devono rispettare tutti i diritti della famiglia e del minore in affido; in particolare i genitori devono essere sostenuti per poter continuare ad esercitare pienamente le proprie responsabilità nei confronti del minore e mantenere i legami affettivi necessari al suo sviluppo e benessere;

Protezione dalla discriminazione fondata sull'età

111.  ritiene che i diritti sia dei giovani che degli anziani debbano essere considerati parte integrante dei diritti dell'uomo e in tale contesto richiama in particolare l'attenzione sul diritto alla libertà e a prendere autonomamente le proprie decisioni e sul diritto alla privacy e chiede agli Stati membri di condurre una politica coerente per combattere la discriminazione fondata sull'età e promuovere la partecipazione alla vita sociale, in particolare lottando contro qualsiasi forma di isolamento;

Diritti delle persone disabili

112.  si compiace del fatto che nel 2001 il Lussemburgo abbia ratificato la Convenzione sul reinserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e raccomanda all'Austria, al Belgio e al Regno Unito di fare altrettanto;

113.  accoglie con soddisfazione il fatto che il 2003 sia stato proclamato 'Anno europeo delle persone disabili' e chiede agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea di raccogliere un numero sufficiente di dati comparabili per comprendere meglio il problema, condurre una politica coerente e sviluppare una legislazione per combattere la discriminazione delle persone disabili e promuoverne l'integrazione in tutti gli aspetti della vita; chiede agli Stati membri di monitorare da vicino le disposizioni per combattere la discriminazione e, così facendo, di valutarne l'impatto sulle persone disabili; lo sviluppo della politica in questo campo deve essere intrapreso consultando le organizzazioni rappresentative dei disabili;

Capo IV: Solidarietà

114.  constata con rammarico che, stando alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la 15a relazione del comitato dei ministri della Carta sociale europea e la relazione di esperti dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nell'anno 2001 si sarebbe registrato negli Stati membri un notevole numero di violazioni dei diritti sociali fondamentali;

115.  chiede per l'ennesima volta agli Stati membri di ratificare, a più di dieci anni dalla sua firma, la Convenzione delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 1990, sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;

116.  raccomanda alla Germania e ai Paesi Bassi di firmare la Carta sociale europea rivista e all'Austria, al Belgio, alla Germania, alla Danimarca, alla Spagna, alla Grecia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi e al Regno Unito di ratificarla;

117.  esprime preoccupazione per l'elevato numero di violazioni della Carta sociale europea negli Stati membri dell'UE, come emerge dalla rassegna a cura del Comitato europeo per i diritti sociali, ed esorta gli Stati membri a porre rimedio alle violazioni accertate;

118.  chiede alla Commissione di elaborare un quadro d'insieme delle analogie e delle differenze tra, da un lato, gli obblighi degli Stati membri derivanti dalla Carta sociale europea e, dall'altro, i diritti sociali fondamentali che fanno parte dell'acquis comunitario e i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di trasmettere tale quadro d'insieme al Consiglio e al Parlamento, corredato di una comunicazione contenente proposte sul modo in cui può essere posto rimedio agli squilibri constatati;

119.  critica il fatto che sette Stati membri violino gli obblighi risultanti dalla Carta sociale europea in relazione all'accesso di stranieri al mercato del lavoro;

120.  deplora che in alcuni Stati membri vigano ancora notevoli limitazioni al diritto di riunirsi in sindacati, ai negoziati collettivi e alla partecipazione alle azioni collettive per i lavoratori del settore pubblico, in particolare nei servizi in divisa dell'esercito, della polizia, delle dogane, ecc.; chiede un'applicazione molto più restrittiva delle possibilità di deroga previste per questi diritti dalla Carta sociale europea e, se del caso, la loro soppressione;

121.  ricorda che il comitato dei ministri del consiglio d'Europa ha accertato 56 casi di violazioni da parte degli Stati membri delle disposizioni della Carta sociale nel settore del lavoro minorile, della tutela della maternità e dell'accesso di stranieri al mercato del lavoro;

122.  critica il fatto che la maggior parte degli Stati membri non abbiano assolto agli obblighi risultanti dalla Carta sociale europea in materia di lavoro minorile; in tale contesto sottolinea in particolare che il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha elaborato una raccomandazione motivata all'Irlanda come pure un avviso alla Spagna; chiede, in considerazione dell'ampiezza delle violazioni, che la Commissione presenti una proposta di revisione della direttiva 94/33/UE(16);

123.  critica il fatto che la maggioranza degli Stati membri non abbia assolto gli obblighi risultanti dalla Carta sociale europea in materia di congedo di maternità, protezione contro il licenziamento delle lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento e diritto alle pause per l'allattamento; invita la Commissione a tener conto delle conclusioni del comitato dei ministri nella revisione della direttiva 92/85/UE(17) e inoltre a presentare una proposta di revisione della direttiva 96/34/UE(18);

124.  raccomanda alla Finlandia di firmare il Codice europeo di sicurezza sociale (1964) e alla Finlandia e all'Austria di ratificarlo; raccomanda alla Finlandia, all'Austria, alla Spagna e al Regno Unito di firmare il protocollo al Codice europeo di sicurezza sociale e alla Danimarca, alla Finlandia, alla Francia, alla Grecia, all'Irlanda, all'Austria, alla Spagna e al Regno Unito di ratificarlo; raccomanda alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito di firmare il Codice europeo di sicurezza sociale rivisto (1990) e a tutti questi paesi di ratificarlo;

125.  raccomanda alla Danimarca, alla Germania, alla Finlandia, al Regno Unito e alla Svezia di firmare e ratificare la Convenzione europea di sicurezza sociale del 1972 e all'Irlanda e alla Francia di ratificarla;

126.  si compiace del fatto che l'Italia abbia ratificato la Convenzione dell'OIL sulla protezione della maternità e chiede agli altri Stati membri di fare altrettanto;

127.  manifesta in particolare la propria preoccupazione per il fatto che nella relazione del comitato di esperti dell'Organizzazione internazionale del lavoro siano riportate numerose violazioni degli Stati membri nei confronti delle convenzioni di tale istituzione, tra cui violazioni delle seguenti norme internazionali fondamentali sul lavoro:

-  violazione della convenzione 29 sul lavoro forzato da parte di Germania, Francia, Austria e Regno Unito sulla base delle loro normative interne sul lavoro dei detenuti;


-  violazione della convenzione 87 sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di associazione da parte dell'Austria, a causa della discriminazione di lavoratori stranieri in relazione al diritto di presentarsi alle elezioni dei comitati aziendali;


-  violazione della convenzione 98 sul diritto di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva da parte di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, a causa della limitazione del diritto di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione autonoma per determinati gruppi professionali, nonché, nel caso del Regno Unito, per il fatto che sia permesso discriminare i lavoratori sulla base dell'appartenenza sindacale;


-  violazione della convenzione 100 sulla garanzia di pari retribuzione per pari lavoro da parte della Grecia, della Spagna e del Regno Unito, in quanto in tali paesi sono state accertate disparità notevoli nel livello retributivo di donne e uomini;


-  violazione della convenzione 105 sull'eliminazione del lavoro forzato da parte del Belgio e del Regno Unito, a causa di disposizioni interne che continuano a permettere, in specifici settori economici, il lavoro forzato come misura disciplinare;

128.  chiede un'attiva politica di ratifica da parte degli Stati membri per quanto riguarda le recenti convenzioni dell'OIL, come quelle sul lavoro a tempo parziale, a domicilio e sui servizi privati di fornitura di lavoratori, che si saldano alla problematica dei rapporti di lavoro atipici, i quali formano anche oggetto di direttive UE; sollecita una partecipazione ed un apporto positivi al dibattito su altre forme di lavoro non sufficientemente tutelate, che si trovano spesso in bilico tra lavoro autonomo (self-employment) e dipendenza salariale; sottolinea la necessità di una migliore concertazione e un migliore coordinamento tra politica ed attività nel quadro della Carta sociale europea, dell'OIL e dell'UE, per quanto riguarda sia la Carta UE sia la concreta normativa e legislazione (derivata), e ricorda che il coordinamento in ambito UE non deve tradursi in una negligenza o addirittura in una deliberata inosservanza degli obblighi derivanti dall'adesione all'OIL e alla Carta sociale europea; raccomanda che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali rediga una relazione di iniziativa su tale argomento;

129.  si attende dai paesi candidati all'adesione misure concrete ed efficaci per l'attuazione dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda la lotta alla tratta di esseri umani e alla prostituzione;

Capo V: Cittadinanza

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee

130.  raccomanda all'Austria, al Belgio, alla Germania, alla Spagna, alla Francia, alla Grecia, all'Irlanda, al Lussemburgo e al Portogallo di firmare e ratificare la Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale e al Regno Unito di ratificarla e a tutti gli Stati membri di applicarla;

131.  raccomanda al Belgio, alla Spagna, all'Irlanda, al Lussemburgo e al Regno Unito di firmare e ratificare la Convenzione europea sulla cittadinanza e alla Germania, alla Francia, alla Finlandia, all'Italia e all'Irlanda di ratificarla;

132.  raccomanda agli Stati membri di fornire ai cittadini di altri Stati membri che vivono sul loro territorio informazioni più precise sulle possibilità di cui dispongono di partecipare e candidarsi alle elezioni amministrative, nonché alle elezioni del Parlamento europeo;

133.  esorta la Commissione a presentare una nuova relazione sull'applicazione della direttiva 94/80/CE(19) negli Stati membri alla luce delle nuove circostanze venutesi a creare dopo la precedente relazione del maggio 2001;

134.  riconosce i diritti universali delle persone disabili di accedere a tutti gli aspetti della procedura elettorale, come richiesto dal movimento internazionale dei disabili, dalla Fondazione internazionale per i sistemi elettorali (IFES) e l'Istituto internazionale sulla democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA); chiede agli Stati membri di dare attuazione a tale diritto;

135.  invita gli Stati membri a promuovere un'equilibrata rappresentanza di uomini e donne alle elezioni locali ed europee, in quanto l'assenza di un tale equilibrio nella partecipazione dei due sessi al processo decisionale riduce i valori democratici della nostra società del nostro sistema politico;

136.  raccomanda agli Stati membri di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'Unione europea da almeno tre anni;

137.  rileva la necessità di appoggiare la proposta avanzata in sede di Convenzione europea e volta a conferire al Mediatore europeo il potere di deferire alla Corte di giustizia casi di violazione dei diritti fondamentali, allorquando una normale indagine non permetta di giungere ad una soluzione;

138.  ritiene che il diritto di petizione rivesta grande importanza, poichè sottoporre direttamente al Parlamento europeo, ai fini di una riparazione, questioni che li riguardano, è un diritto fondamentale dei cittadini dell'Unione;

139.  è inoltre dell'avviso che occorra valutare con quali strumenti può trattare le violazioni dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali quando i cittadini si rivolgono al Parlamento europeo mediante petizione per ottenere riparazione;

Libertà di circolazione e di stabilimento

140.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di eliminare immediatamente gli ostacoli tuttora esistenti all'effettiva realizzazione della libera circolazione delle persone che sono stati messi in luce dalle sentenze della Corte di giustizia, in modo da prevenire ogni forma di discriminazione, e in particolare di non consentire alcuna limitazione alla libera circolazione nel contesto delle riunioni del Consiglio europeo, se questa appare idonea ad impedire la partecipazione alle dimostrazioni;

141.  chiede che la normativa in materia di libera circolazione delle persone sia semplificata in base al principio secondo cui ogni cittadino di un paese terzo beneficia a pieno titolo del diritto di libera circolazione e di soggiorno quando è in possesso dello status legale di residente di lunga durata;

142.  chiede alla Grecia di recuperare quanto prima i ritardi amministrativi accumulati nel rilascio di un permesso di soggiorno valido a coloro che vi hanno diritto;

Capo VI: Giustizia

143.  si compiace del ciclo di consultazioni avviato dalla Commissione sulle garanzie procedurali accordate agli indiziati e agli accusati nelle procedure penali e la incoraggia a presentare senza indugio proposte sulle norme che dovrebbero essere applicati nell'Unione europea a livello di procedura penale;

144.  chiede al Consiglio di adottare una decisione quadro su norme comuni per il diritto processuale, per esempio sulle norme che disciplinano ordinanze preprocessuali e diritti della difesa compresi i criteri dei metodi di investigazione e la definizione di prova, in modo da garantire un livello comune di tutela dei diritti fondamentali in tutta l'Unione europea;

145.  sollecita quindi gli Stati membri a promuovere la pubblicazione e la traduzione di una 'lettera dei diritti' da trasmettere alle persone da interrogare, al loro arrivo in una stazione di polizia o nel luogo in cui si svolge l'interrogatorio;

146.  si compiace del dibattito avviato dalla Commissione europea sulla necessità di stabilire norme minime comuni riguardanti l'indennizzo delle vittime di reati;

147.  accoglie con soddisfazione la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dello statuto del Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite e l'entrata in vigore di tale statuto il 1† luglio 2002; invita tuttavia i governi e i parlamenti degli Stati membri ad astenersi dal siglare accordi (bilaterali) che compromettano l'efficace applicazione dello statuto del Tribunale penale internazionale, in particolare accordi sull'immunità che permettano ad alcuni cittadini di sottrarsi al giudizio del suddetto Tribunale;

148.  esprime preoccupazione per l'elevato numero e la gravità delle violazioni constatate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda il diritto ad un processo equo (Finlandia, Grecia, Italia), il diritto di accesso ad un tribunale (Belgio, Francia, Grecia e Regno Unito), il diritto ad un'udienza pubblica (Austria), il principio del contraddittorio (Germania, Francia, Finlandia, Italia), il diritto a un termine ragionevole (Austria, Germania, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo e Portogallo), il diritto a un tribunale imparziale e indipendente (Belgio, ove si tratti di un processo penale, Francia e Regno Unito), il diritto alla difesa (Austria, Belgio, Francia, Grecia e Regno Unito), la presunzione di innocenza (Austria) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (Austria);

149.  esorta gli Stati membri a rispettare scrupolosamente e tempestivamente le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle garanzie procedurali e ad assicurare che la legislazione sia adeguata in modo da essere conforme a tali sentenze;

150.  esorta gli Stati membri ad applicare lo strumento dell'aiuto giudiziario per tutte le cause interne e transfrontaliere, a favore di cittadini che non dispongano di sufficiente risorse economiche;

151.  esorta gli Stati membri a garantire l'effettiva applicazione del diritto al giusto processo attraverso l'attuazione dei principi del contraddittorio e della ragionevole durata dei processi, della presunzione di innocenza dell'imputato fino alla pronuncia della sentenza e del diritto ad un tribunale indipendente e imparziale;

152.  esprime apprensione per il grandissimo numero di casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato la violazione da parte dell'Italia del diritto a un termine ragionevole; ritiene che questa tendenza nuoccia alla fiducia nello Stato di diritto e chiede all'Italia di adottare tutte le misure necessarie per garantire procedimenti attuati per tempo e equamente;

153.  esprime grande preoccupazione per il clima di impunità che sta sorgendo in alcuni Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Svezia e Regno Unito), in cui gli atti illeciti e l'abuso della violenza da parte degli agenti di polizia e del personale carcerario, soprattutto nei confronti dei richiedenti asilo, dei profughi e delle persone appartenenti alle minoranze etniche, non sono adeguatamente puniti con sanzioni penali ed esorta gli Stati membri in questione a privilegiare maggiormente tale questione nell'ambito della loro politica penale e giudiziaria;

154.  è dell'avviso che il contenuto della presente risoluzione non avrà alcun effetto restrittivo sulla chiarificazione e lo sviluppo (futuri) dei diritti, delle libertà e dei principi che si applicano ai cittadini dell'Unione europea, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

155.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Mediatore europeo, al Consiglio d'Europa, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione.



(1) GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 350.
(2) http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/r10103.htm
(3) GU C 34E del 7.2.2002, pag. 208.
(4) ONU: CAT(Comitato contro la tortura), CCPR (Comitato per i diritti umani), CEDAW (Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne), CERD (Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale), CESCR (Comitato per i diritti economici, sociali e culturali), CRC (Comitato per i diritti dell'infanzia);

Consiglio d'Europa: CPT (Commissione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti), ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza), ECSR (Comitato europeo per i diritti sociali).
(5) http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/4-Publications/1- Ecri's_Publications/ ECRI_Publications.asp #P440_4915
(6) Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, Patto internazionale sui diritti civili e politici; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne; Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; Convenzione sui diritti dell'infanzia.
(7) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.
(8) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 393.
(9) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 327.
(10) GU C 177 E del 25.7.2002, pag. 194.
(11) Raccomandazione 1412 (1999) e risoluzione 1309 (2002)
(12) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(13) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
(14) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(15) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(16) GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.
(17) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(18) GU L 145 del 19.6.1996, pag. 5.
(19) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.