srm materiali materiali di
lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione 2003
febbraio |
Sommario Circolare
n. 3/2003 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (relativa
al decreto flussi per il 2003 e alla
proroga dei termini previsti dei flussi di
ingresso per l'anno 2002 ) |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n.
36
_________ a
cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38,
00184 Roma tel. 06
48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
N.B.
La circolare contiene 3 Allegati:
- ALLEGATO 1: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002
Proroga
dei termini dei flussi
d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel
territorio dello Stato per l'anno 2002.
- ALLEGATO 2: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002 Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 (già contenuto nel nell'ultimo
bollettino SRM. Materiali n. 35)
- ALLEGATO 3: Versione corretta della tabella allegata alla circolare n. 59 del
6.12.2002 (il testo della circolare lo trovate nel bollettino SRM.materiali
n.33)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego
Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati
extracomunitari e delle loro famiglie
Prot. n. 294/16
Allegati n. 3
CIRCOLARE N. 3/2003 Roma, 12 Febbraio 2003
Alle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro
Loro Sedi
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 ñ Uff.Lavoro e Isp.Lavoro
Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento
Alla Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Trieste
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo
e, p.c.:
Agli Assessorati Regionali al lavoro
Loro Sedi
Al Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma
Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro - Roma
All' INPS Direzione Generale Roma
OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti rispettivamente: 1) proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002; 2) programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 25 del 31.01.2003 sono stati pubblicati gli allegati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 20.12.2002 (allegati 1 e 2).
1) Il DPCM recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso per l'anno 2002 dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della presentazione delle istanze ñ avanzate da parte dei datori di lavoro interessati - di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002, nonché delle richieste degli interessati - da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane - di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M.
Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue. La disposizione esclude espressamente le attestazioni di disponibilità in quota per conversioni del permesso di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Con riferimento all'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n. 3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalità con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. I rispettivi Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione provinciale.
2) Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato.
Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:
- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;
- cittadini provenienti da paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale: Tunisia e Albania;
- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione già contenuta nel citato D.P.C.M. del 15.10.2002, sono: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001 e 2002, intendendosi per tali coloro che ne hanno usufruito anche per uno soltanto dei due anni.
Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.
Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.
In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell'anno 2001 e 2002.
Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.
Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.
Si ricorda, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.
Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell'invio dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lea Battistoni
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ALLEGATO 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 dicembre 2002
Proroga dei
termini dei flussi d'ingresso
dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale sono stati definiti i flussi di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente perle categorie dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di origine italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria; Considerato che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002; Considerato che i Paesi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto accordi in materia migratoria, hanno già' provveduto a predisporre liste di lavoratori disponibili a svolgere lavoro subordinato in Italia; Ritenuto che il termine del 31 dicembre 2002, utile per la finalizzazione dei rapporti di lavoro in parola, non consente il completo e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le
finalità' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 e'
prorogato al 31 marzo 2003.
Roma, 20 dicembre 2002 Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 133
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ALLEGATO 2
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 dicembre 2002
Programmazione transitoria
dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente; Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non e' stato ancora emanato; Visto il decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere da gennaio 2003;
Tenuto conto delle richieste di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2003 sono ammessi in Italia, con riferimento a tale periodo, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 60.000 unita', ripartita tra le regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui e' stata accettata l'adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002.
3. Sulla base delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in corso d'anno, può con proprio decreto rideterminare la distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome.
Roma, 20 dicembre 2002
Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 134
Valle d'Aosta... 15
Piemonte... 3.500
Lombardia... 1.800
Trento... 12.000
Bolzano... 15.700
Veneto... 7.690
Friuli-Venezia Giulia 2.700
Liguria... 230
Emilia-Romagna... 7.400
Toscana... 2.000
Umbria... 1.000
Marche... 1.030
Lazio... 635
Abruzzo... 1.600
Molise... 300
Campania... 500
Puglia... 1.600
Basilicata... 50
Calabria... 50
Sicilia... 100
Sardegna... 100
TOTALE 60.000
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ALLEGATO 3
Versione corretta della tabella unita alla circolare n. 59 del 6.12.2002
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale per l'Impiego
Servizio Problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie
LIMITI MASSIMI DI NULLA-OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, ANCHE A CARATTERE STAGIONALE
RILASCIABILI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.C.M. DEL 15/10/2002.
REGIONI Albanesi Tunisini Marocchini Egiziani Srilankesi Nigeriani Moldavi Totale
Valle d'Aosta 2 1 2 1 1 1 1 9
Piemonte 275 211 213 108 108 52 53 1020
Lombardia 265 225 199 100 127 53 51 1020
Trento 148 109 109 50 54 33 32 535
Bolzano 154 135 113 56 80 28 28 594
Veneto 345 318 318 143 157 80 80 1441
Friuli V.G. 68 27 112 60 1 12 20 500
Liguria 45 32 32 21 18 9 9 166
Emilia R. 240 181 181 90 90 45 45 872
Toscana 173 138 129 64 63 32 32 631
Umbria 151 111 111 56 56 27 28 540
Marche 140 130 114 57 57 28 28 554
Lazio 175 127 112 61 64 31 30 600
Molise 30 20 20 10 10 5 5 100
Abruzzo 118 100 96 45 49 26 26 460
Campania 48 25 24 12 12 7 6 134
Puglia 277 20 20 12 12 8 8 357
Basilicata 21 14 14 7 7 4 3 70
Calabria 33 25 20 10 6 5 3 102
Sicilia 63 32 42 27 19 9 8 200
Sardegna 29 19 19 10 9 5 4 95
TOTALE 3000 2000 2000 1000 1000 500 500 10000
SITI
INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE
ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it
digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia
Canciani dell'ASGI)
Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione:
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo
ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):
www.unhcr.ch
Caritas Diocesana di Roma: www.caritasroma.it/immigrazione
ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org
UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.
GOVERNO: http://www.governo.it
Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non
accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm
Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di
immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp