srm materiali

materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2003                                                                                                                      febbraio          

 

 

 

 

Sommario

 

 

 

Circolare n. 3/2003 del Ministero

del Lavoro  e delle Politiche Sociali

(relativa al decreto flussi per il 2003 e

alla proroga dei termini previsti dei flussi

di ingresso per l'anno 2002 )

 

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 36

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

Via Firenze 38, 00184 Roma

tel. 06 48905101   Fax 06 48916959

E-mail: srm@fcei.it

 

 

 

N.B.

 

 

La circolare contiene 3 Allegati:

 

 

- ALLEGATO 1:       DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002

Proroga   dei   termini   dei   flussi   d'ingresso   dei  lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.  

 

- ALLEGATO  2:      DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002 Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003  (già contenuto nel nell'ultimo bollettino SRM. Materiali n. 35) 

 

 

- ALLEGATO  3:      Versione corretta della tabella allegata alla circolare n. 59 del 6.12.2002 (il testo della circolare lo trovate nel bollettino SRM.materiali n.33)

 

 

 

 

 


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'Impiego

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

 

 

       

 

 

 

Prot. n. 294/16

Allegati n. 3

 

 

CIRCOLARE N. 3/2003   Roma, 12 Febbraio 2003

Alle Direzioni  Regionali del Lavoro

Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro

per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro

Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Rip. 19 ñ Uff.Lavoro e Isp.Lavoro

Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

Dip.to Servizi Sociali

Servizio Lavoro

Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G.

Agenzia Regionale per l'Impiego

Trieste 

Alla Regione Siciliana

Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro

Ispett. Reg.le Lavoro

Palermo

e, p.c.:

Agli Assessorati Regionali al lavoro

Loro Sedi

Al Ministero degli Affari Esteri

Gabinetto del Ministro

Roma

Al Ministero dell'Interno

Gabinetto del Ministro -  Roma

All' INPS Direzione Generale Roma

     

    

 

 

OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.12.2002 concernenti  rispettivamente: 1) proroga dei termini dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002; 2) programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.

 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 25 del 31.01.2003 sono stati pubblicati  gli allegati  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri entrambi del 20.12.2002 (allegati 1 e 2).

 

 1)   Il DPCM recante la proroga dei termini dei flussi di ingresso per l'anno 2002  dilaziona il termine del 31.12.2002 al 31.03.2003 ai fini della presentazione delle istanze ñ avanzate da parte dei datori di lavoro interessati - di ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cui agli artt.  2, 3 e 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002,  nonché delle richieste degli interessati - da rivolgere alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane - di visto di ingresso per lavoro autonomo di cui all'art. 1 dello stesso D.P.C.M.

 

Con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, si precisa quanto segue. La disposizione esclude espressamente le attestazioni di disponibilità in quota per conversioni del permesso  di soggiorno rilasciato per motivo di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

Con riferimento all'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. del 15.10.2002 resta ferma la distribuzione delle quote a livello regionale come da tabella allegata alla circolare n. 59/02, che si allega nuovamente alla presente (allegato n. 3) nella sua versione corretta; sono state, infatti, rettificate, entro la quota regionale assegnata, alcune quote parziali relative alle nazionalità con riferimento alle regioni Friuli V.G., Lazio, Liguria, Toscana e Sicilia. I rispettivi Uffici regionali cureranno i conseguenti adempimenti per aggiustare la ripartizione provinciale.

 

            2)     Il DPCM recante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali per l'anno 2003, fissa una quota di 60.000 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, ripartita tra le Regioni e le Province autonome, come da prospetto allegato.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari riguardano:

- cittadini provenienti da: Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania;

- cittadini provenienti da paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale: Tunisia e Albania;

- cittadini provenienti da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria che, secondo la specificazione già contenuta nel citato D.P.C.M. del 15.10.2002, sono: Tunisia, Albania,  Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto;

- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001 e 2002, intendendosi per tali coloro che ne hanno usufruito anche per uno  soltanto dei due anni.

            Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.

           Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

           In conformità a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data di pubblicazione nella G.U. del DPCM, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell'anno 2001 e 2002.

           Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.   

           Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

           Si ricorda, come già disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.

 

           Si ricorda a codesti Uffici la necessità dell'invio dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, secondo le modalità indicate nelle circolari nn. 59 e 62 del 2002. 

 

                                                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                                                   Dott.ssa Lea Battistoni

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ALLEGATO 1

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002

Proroga   dei   termini   dei   flussi   d'ingresso   dei  lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002.  

         

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni; 

Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,  come  modificato  dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato, emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti  gli  articoli  1,  2,  3  e 4 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  15 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del 15 novembre 2002, con il quale sono stati  definiti  i  flussi  di  ingresso  dei cittadini stranieri non comunitari  residenti all'estero per l'anno 2002, rispettivamente perle  categorie  dei lavoratori autonomi, dei dirigenti, dei lavoratori di  origine  italiana residenti in Argentina e dei cittadini di Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria;  Considerato  che  presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane  in Argentina e' stato costituito l'apposito elenco previsto dall'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002;  Considerato  che  i  Paesi  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15 ottobre 2002, che hanno sottoscritto  accordi  in materia migratoria, hanno già' provveduto a predisporre   liste  di  lavoratori  disponibili  a  svolgere  lavoro subordinato in Italia;  Ritenuto  che  il  termine  del  31  dicembre  2002,  utile  per la finalizzazione  dei  rapporti  di  lavoro  in parola, non consente il completo  e tempestivo raggiungimento degli obiettivi di integrazione del  fabbisogno di manodopera di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2002; 

                          

Decreta: 

                            

Art. 1.

 

1.  Per  le  finalità' di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2002, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002, il termine del 31 dicembre 2002 e' prorogato al 31 marzo 2003.  

 Roma, 20 dicembre 2002                Il Presidente: Berlusconi 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003 

 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 1, foglio n. 133  

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ALLEGATO 2

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 2002

Programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003.       

    

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni; 

Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,  il  quale  prevede  che, in caso di mancata pubblicazione del decreto  di  programmazione  annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;  Visto  il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio  dello Stato, emanato,  a  norma  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

 Visto  che  il  decreto  di  programmazione  annuale  dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 non e' stato ancora emanato;  Visto  il  decreto  di  programmazione  transitoria  dei  flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 del 15 ottobre 2002 e i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio2002  e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 79.500ingressi, di cui 60.000 per lavoro stagionale; 

Tenuto   conto  che  alcuni  settori  produttivi  nazionali,  quali turistico-alberghiero e agricolo, richiedono manodopera straniera per lo  svolgimento di lavori a tempo determinato a carattere stagionale, a decorrere da gennaio 2003; 

Tenuto    conto    delle   richieste   di   manodopera   stagionale extracomunitaria per l'anno 2003 formulate dalle regioni;       

                     

Decreta:     

                        

Art. 1.

1.    Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non   comunitari   per  l'anno  2003  sono    ammessi  in  Italia, con riferimento   a  tale  periodo,  per  motivi  di  lavoro  subordinato stagionale,   i   cittadini   stranieri   non   comunitari  residenti all'estero,  entro  una quota massima di 60.000 unita', ripartita tra le  regioni e province autonome, di cui al prospetto allegato, che fa parte  integrante  del  presente  decreto,  con  le quote massime ivi assegnate.

2.     La  quota  di  cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali  non  comunitari  di  Paesi  di  cui  e'  stata  accettata l'adesione  all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro,  Bulgaria e Romania, nonché di Paesi per i quali sono in vigore  con  l'Italia  accordi  bilaterali  sul lavoro stagionale, di quelli  che  hanno  sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia  migratoria  e  altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 e 2002.

3.     Sulla  base  delle effettive esigenze, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  in corso d'anno, può con proprio decreto rideterminare  la distribuzione delle quote tra le regioni e province autonome.  

 

Roma, 20 dicembre 2002                                        

Il Presidente: Berlusconi

 

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 1, foglio n. 134

 

 

 

 

Valle d'Aosta...              15

 

Piemonte...                 3.500

 

Lombardia...               1.800

 

Trento...                   12.000

 

Bolzano...                 15.700

 

Veneto...                    7.690

 

Friuli-Venezia Giulia   2.700

 

Liguria...                       230

 

Emilia-Romagna...       7.400

 

Toscana...                     2.000

 

Umbria...                      1.000

 

Marche...                      1.030

 

Lazio...                            635

 

Abruzzo...                    1.600

 

Molise...                          300

 

Campania...                    500

 

Puglia...                       1.600

 

Basilicata...                      50

 

Calabria...                        50

 

Sicilia...                         100

 

Sardegna...                    100

 

TOTALE                 60.000

 

 

 ALLEGATO 3      

 

  Versione corretta della tabella unita  alla circolare n. 59 del 6.12.2002

 

  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI     

  Direzione Generale per l'Impiego          

  Servizio Problemi dei lavoratori  immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

                 

LIMITI MASSIMI DI NULLA-OSTA AL LAVORO SUBORDINATO, ANCHE A CARATTERE STAGIONALE

RILASCIABILI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.C.M. DEL 15/10/2002.

                 

REGIONI       Albanesi     Tunisini     Marocchini     Egiziani    Srilankesi      Nigeriani     Moldavi            Totale

 

Valle d'Aosta           2                  1                   2                     1                1                   1                    1                 9

Piemonte              275              211               213                 108             108                52                   53          1020

Lombardia           265              225               199                 100             127               53                    51           1020

Trento                  148               109               109                   50              54                33                    32             535

Bolzano                154               135               113                   56              80                28                    28             594

Veneto                  345               318               318                 143            157                80                    80            1441

Friuli V.G.             68                27               112                    60                1                12                    20              500

Liguria                   45                32                 32                    21              18                  9                      9              166

Emilia R.              240              181               181                   90              90                45                     45              872

Toscana                173              138               129                   64              63                32                     32              631

Umbria                 151              111               111                   56              56                27                     28              540

Marche                 140              130               114                   57              57                28                     28              554

Lazio                     175               127               112                  61              64                31                     30              600

Molise                     30                 20                 20                  10              10                  5                       5              100

Abruzzo                118               100                96                   45              49                26                     26              460

Campania               48                25                24                    12              12                 7                        6              134

Puglia                    277                 20                20                   12              12                 8                        8              357

Basilicata                21                 14                14                     7                7                 4                         3               70

Calabria                 33                 25                20                    10                6                 5                         3             102

Sicilia                     63                  32                42                    27              19                 9                         8              200

Sardegna               29                 19                19                     10                9                 5                         4                95

 

TOTALE          3000             2000            2000                  1000           1000            500                     500           10000

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITI INTERNET SU TEMI DI ASILO E IMMIGRAZIONE

 

 

ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione): www.stranieri.it

digilander.libero.it/asgi.italia/ (sito curato da Silvia Canciani dell'ASGI)

 

Sergio Briguglio per il Gruppo di Riflessione: 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

 

ACNUR /Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): www.unhcr.ch

 

Caritas Diocesana di Roma: www.caritasroma.it/immigrazione

 

ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles): www.ecre.org

 

UNIONE EUROPEA: http://europa.eu.int.

 

GOVERNO:  http://www.governo.it

 

Elena Rozzi (sito di Save the Children sui minori stranieri non accompagnati): www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

 

Chiara Favilli (sito di UCODEP sulla politica europea di immigrazione e asilo): www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp