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Tipologia: Articoli - Data pubblicazione su Diritto e Giustizia: 25/1/2003
Articoli Bossi-Fini: legge solo repressiva e unilaterale rispetto ai parametri europei

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Giurisprudenza (sezione terza, sentenza n.3162/03; depositata il 23 gennaio)

Primo confronto, in Cassazione, tra la nuova legge sull’immigrazione (la cd

Primo confronto, in Cassazione, tra la nuova legge sull’immigrazione (la cd. Bossi-Fini, 189/02) e la normativa precedente (la Turco-Napolitano, legge 40/1998): il rapporto tra i due provvedimenti legislativi – varati rispettivamente dai governi di centrodestra e di centrosinistra) per colpire l’immigrazione clandestina - ? analizzato nella sentenza 3162 della Terza sezione penale, depositata il 23 gennaio e leggibile nei correlati allegati.
La conclusione alla quale pervengono i supremi giudici ? che la legge n. 189/02 ? volta esclusivamente alla repressione del fenomeno, e ha messo da parte la visione pi? solidale presente nel testo precedente 40/1998.
Tuttavia alcune comportamenti illegali sono ugualmente punite da entrambe le previsioni normative, come l’agevolazione dell’ingresso clandestino anche nel caso in cui sia attuato con l’aiuto di un altro clandestino. In sostanza, la condizione di immigrato irregolare non ostacola l’imputazione di favoreggiamento per aver aiutato qualcun altro ad arrivare senza permesso nel nostro paese. In sintesi non solo gli scafisti possono essere imputati per aver agevolato l’ingresso di clandestini, ma anche extracomunitari irregolari che pagano il viaggio per l’Italia alle ragazze per poi metterle sul marciapiede e vivere sfruttandone la prostituzione.
Venendo all’analisi condotta dai supremi giudici, essa rileva come da un excursus delle due leggi emerga che le ultime modifiche «hanno solo accentuato il carattere di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica di alcune disposizioni, in parte capovolgendo la visione solidaristica in una esclusivamente repressiva». In pratica il nuovo Testo unico sull’immigrazione, accentuando la funzione di sicurezza e ordine pubblico, finisce col dare una «unilaterale lettura della normativa europea». Invece il testo precedente, pur rispondendo ad esigenze di tutela, predisponeva misure di «politica attiva» per favorire l’accoglienza degli extracomunitari tenendo presente i principi di solidarietà espressi dalla Costituzione e il legame esistente tra immigrazione, povertà e lavoro nero.
Scrive la Suprema corte: «in generale, può affermarsi che la legge 40/1998 aveva ulteriormente marcato alcuni caratteri peculiari rilevabili già nella legge 943/86, sicch? le finalità di ordine pubblico, di sicurezza e di razionalizzazione, di controllo e di regolamentazione della presenza e dell’attività dei cosiddetti extracomunitari, venivano filtrate attraverso i principi di pari opportunità e trattamento, di regolamentazione del mercato del lavoro al di fuori degli schemi di pubblica sicurezza, di generale impegno degli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali e comunitarie di cui ? attuazione per combattere le migrazioni clandestine, l’occupazione illegale ed i responsabili dei traffici illegali mediante la predisposizione di misure di politica attiva ed attraverso strumenti sanzionatori di vario tipo».
In poche parole – evidenzia la sentenza 3162 – la legge Turco-Napolitano, pur mettendo in campo norme di prevenzione della tutela dell’ordine pubblico e della pubblica economia collegate «ad un fenomeno di illegalità di massa e di rilevanti dimensioni», non «perdeva neppure di vista il legame esistente fra immigrazione, povertà o indigenza e il cosiddetto lavoro nero ed i principi solidaristici espressi dalla nostra Costituzione». Mentre la funzione di ordine pubblico e di sicurezza sono divenute «il tema centrale con la legge 189/02, con una unilaterale lettura della normativa europea». Ovvero dell’accordo di Schengen e del Trattato di Amsterdam.



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