Informo che la legge 27 dicembre 2002, n. 289,  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) pubblicata in Gazz. uff. 30/12/2002 - Suppl. Ordinario n. 240 ed in vigore dal 1 gennaio 2003 prevede diverse norme  rilevanti in materia di immigrazione ed asilo (alcune modificano direttamente il testo della legislazione vigente in materia di immigrazione, T.U. e legge n. 189/2002) che sono di seguito segnalate ed illustrate.

 

Sperando di fare cosa utile, porgo a tutti i più cordiali saluti 

 

Paolo Bonetti

 

 

1)  L'art. 46 (commi da 1 a 5) riformula l'ordinamento contabile del Fondo nazionale per le politiche sociali (nell'ambito del quale da alcuni anni era stato posto il fondo nazionale per le politiche migratorie).

Così il Fondo nazionale per le politiche migratorie perde la sua autonomia di bilancio e viene ad essere inglobato nel "fondo per le politiche sociali" per il quale si prevede un unico capitolo di bilancio, per la cui utilizzazione a discrezione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali le risorse possono essere spostate con priorità a coprire le prestazioni economiche obbligatorie che costituiscono diritti soggettivi (prestazioni per invalidità civile) su handicappati, minori, ecc.

Così si può di fatto ridurre o abolire ogni possibilità di finanziamento statale in favore degli interventi delle regioni e degli enti locali da erogarsi agli stranieri ai sensi del T.U., ad esempio a favore dei proigetti di assistenza ed integrazione sociale (cfr. art. 18), degli alloggi, dei corsi di formazione, ecc.

Gli interventi di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti previsti dal T.U. sono così svuotabili e privabili di ogni effettività.

 

 

Art. 46

(Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro)

  

  1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,  comma  44,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,  e'  determinato  dagli  stanziamenti previsti per gli interventi   disciplinati  dalle  disposizioni  legislative  indicate all'articolo  80,  comma  17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive  modificazioni,  e  dagli  stanziamenti  previsti  per gli interventi,   comunque   finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo, disciplinati  da  altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.

   2.  Il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma 1 per le finalita'   legislativamente  poste  a  carico  del  Fondo  medesimo, assicurando    prioritariamente   l'integrale   finanziamento   degli interventi  che  costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il  10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle  famiglie  di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche  sociali,  tenendo  conto delle risorse ordinarie destinate alla  spesa  sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per l'intero sistema di finanza      pubblica     dal     Documento     di     programmazione economico-finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono determinati i livelli  essenziali  delle  prestazioni  da  garantire  su  tutto  il territorio nazionale.

   4.  Le  modalita'  di esercizio del monitoraggio, della verifica e della  valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo  criteri  di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

   5.  In  caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari  entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono  state  assegnate,  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali  provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata  del  bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

 

 

 

2) L'art. 49, comma 1 prevede l'obbligo che la documentazione relativa ai redditi prodotti all'estero necessaria per l'ottenimento di prestazioni pensionistiche (p. es. integrazioni al minimo, assegno sociale) debba provenire da certificazione della competente autorità estera, salvo che si tratti di casi che dovranno essere indicati uno speciale decreto interministeriale in cui sarà consenta l'autocertificazione. E' evidente che così l'acceso all'assegno sociale agli stranieri viene precluso a quegli stranieri, inclusi i titolari di permessi di soggirono di lungo periodo , di carta di soggiorno e i rifugiati, che non riescano a produrre certificazione consolare relativa all'inesistenza di redditi nel Paese d'origine

 

 

Art. 49

(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e                finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)

   1.  I  redditi  prodotti  all'estero  che,  se prodotti in Italia, sarebbero  considerati  rilevanti  per  l'accertamento  dei requisiti reddituali,   da  valutare  ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni pensionistiche,  devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate   dalla  competente  autorita'  estera.  Con  decreto  del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli italiani  nel  mondo,  sono  definite  le equivalenze dei redditi, le certificazioni  e  i  casi  in  cui  la  certificazione  puo'  essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre 2002  la  certificazione  dell'autorita'  estera  sara'  acquisita in occasione  di  apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

 

 

3) L'art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse) prevede diverse disposizioni rilevanti in materia di immigrazione ed asilo:

 

3.1. Il comma 8 prevede stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero dell'Interno per costruire centri (CPT e centri di identificazione), per il Fondo nazionale asilo, per l'assunzione di personale civile e di polizia per assicurare piena efficacia alle norme di controllo dell'immigrazione e dell'asilo.

 

 

8.   Per  la  piena  efficacia  degli  interventi  in  materia  di immigrazione  e  di  asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali,  l'apertura  e  la  gestione  di  centri,  la  rapida attuazione  del  Programma  asilo,  l'ammodernamento  tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100  milioni  di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unita' previsionali  di  base.  Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro,  ai  medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e' incrementato  l'organico  del  personale  dei  ruoli della Polizia di Stato  di  1.000  agenti  ed  e' altresi' autorizzata l'assunzione di personale  dei  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno nel limite  di 1.000 unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze  di  organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico  si  provvede  nei  seguenti limiti massimi di spesa: per il personale  della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno   2005;   per   il   personale   dell'amministrazione   civile dell'interno  6,3  milioni  di  euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro  per  l'anno  2004,  25,3  milioni  di  euro per l'anno 2005. Le assunzioni    per   il   personale   della   Polizia   di   Stato   e dell'amministrazione   civile   dell'interno,   di   cui  ai  periodi precedenti,  sono  disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.

 

 

3.2. I commi 10, 11, 12, prevedono modifiche dirette al testo delle disposizioni del T.U. e della legge n. 189/2002 che introducono l'obbligo di comunicare le assunzioni di extracomunitari non soltanto all'INPS, ma anche anche all'INAIL, il quale può accedere anche all'Anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari.

 

 

10.  All'articolo  5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5,  comma  1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:  "ne  da'  comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno   e   all'INPS"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche' all'INAIL".

   11.  All'articolo  22,  comma 9, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 18, comma  1,  della  legge  30  luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti "e all'INAIL".

   12.  All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "e'  data  facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato".

 

 

 

3.3. I commi 41 e 42 prevedono l'emanazione di un decreto del Ministero degli affari esteri che aumenti gli importi che devono essere percepiti dai consolati (marche consolari) per il rilascio dei visti di ingresso nazionali di lunga durata (lavoro subordinato, ricongiungimento familiare, lavoro autonomo, motivi religiosi, studio, residenza elettiva, adozione, ecc.) secondo le somme che sono riscosse dagli altri Paesi membri degli accordi di Schengen. Tali nuovi importi saranno devoluti in parte ad aumenti contrattuali dei dipendenti del Minstero degli affari esteri destinatari dei maggiori impegni di prevenzione dell'immigrazione clandestina.

L'aumento dei diritti consolari costituirà indubbiamente un ulteriore e rilevante disincentivo all'immigrazione regolare dai Paesi a più basso reddito pro-capite.

 

 

41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il  28  febbraio  2003,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  si provvede alla variazione in aumento della tariffa di  cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al  riallineamento  degli  importi  da  percepire per il rilascio dei visti  nazionali  di  lunga  durata alle somme riscosse, per analoghe finalita',  dagli  altri  Stati  che  aderiscono  alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

   42.  Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a  base  la  differenza  tra  la  somma  accertata  e quella rilevata nell'anno  immediatamente  precedente,  provenienti dalla riscossione dei   diritti   consolari   in   relazione   all'applicazione   delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli  affari  esteri,  e' prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti  della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttivita'  del  personale  non  dirigente  in  servizio presso il predetto  Ministero,  in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento  del  semestre  di presidenza dell'Unione europea e dalle attivita'  di  contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate  le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.