Informo che la legge 27 dicembre 2002, n.
289, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003) pubblicata in Gazz. uff. 30/12/2002 - Suppl. Ordinario n. 240 ed in vigore dal 1
gennaio 2003 prevede diverse norme
rilevanti in materia di immigrazione ed asilo (alcune modificano
direttamente il testo della legislazione vigente in materia di immigrazione,
T.U. e legge n. 189/2002) che sono di seguito segnalate ed illustrate.
Sperando di fare cosa utile, porgo a tutti i più
cordiali saluti
Paolo Bonetti
1) L'art. 46 (commi da 1 a 5) riformula l'ordinamento contabile del Fondo nazionale per le politiche sociali (nell'ambito del quale da alcuni anni era stato posto il fondo nazionale per le politiche migratorie).
Così il
Fondo nazionale per le politiche migratorie perde la sua autonomia di bilancio
e viene ad essere inglobato nel "fondo per le politiche sociali"
per il quale si prevede un unico capitolo di bilancio, per la cui utilizzazione
a discrezione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali le risorse
possono essere spostate con priorità a coprire le
prestazioni economiche obbligatorie che costituiscono diritti soggettivi
(prestazioni per invalidità civile) su handicappati, minori, ecc.
Così
si può di fatto ridurre o abolire ogni possibilità
di finanziamento statale in favore degli interventi delle regioni e degli
enti locali da erogarsi agli stranieri ai sensi del T.U., ad esempio a favore
dei proigetti di assistenza ed integrazione sociale (cfr. art. 18), degli
alloggi, dei corsi di formazione, ecc.
Gli
interventi di integrazione sociale degli stranieri regolarmente soggiornanti
previsti dal T.U. sono così svuotabili e privabili di ogni
effettività.
Art.
46
(Fondo
nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del
lavoro)
1. Il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
determinato dagli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinati dalle disposizioni
legislative indicate
all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque
finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo
senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente
poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno
delle politiche in favore delle
famiglie di nuova
costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e
per il sostegno alla natalita'.
3.
Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto
delle risorse ordinarie destinate alla
spesa sociale dalle regioni
e dagli enti locali e nel rispetto delle
compatibilita'
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle
prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le
modalita' di esercizio del
monitoraggio, della verifica e della
valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati
dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite,
secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. In caso di
mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate,
il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla
revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo
di cui al comma 1.
2)
L'art. 49, comma 1 prevede l'obbligo che la documentazione relativa ai redditi
prodotti all'estero necessaria per l'ottenimento di prestazioni pensionistiche
(p. es. integrazioni al minimo, assegno sociale) debba provenire da
certificazione della competente autorità estera, salvo che si tratti di
casi che dovranno essere indicati uno speciale decreto interministeriale in cui
sarà consenta l'autocertificazione. E' evidente che così l'acceso
all'assegno sociale agli stranieri viene precluso a quegli stranieri, inclusi i
titolari di permessi di soggirono di lungo periodo , di carta di soggiorno e i
rifugiati, che non riescano a produrre certificazione consolare relativa
all'inesistenza di redditi nel Paese d'origine
Art.
49
(Accertamenti
sui redditi prodotti all'estero e
finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all'estero
che, se prodotti in Italia,
sarebbero considerati rilevanti per
l'accertamento dei
requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle
prestazioni pensionistiche,
devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente
autorita' estera. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze
dei redditi, le certificazioni
e i casi in cui la certificazione
puo' essere sostituita da
autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31
dicembre 2002 la certificazione dell'autorita' estera sara' acquisita
in occasione di apposita verifica reddituale da
effettuare entro il 31 dicembre 2003.
3)
L'art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse) prevede diverse disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione ed asilo:
3.1.
Il comma 8 prevede stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero
dell'Interno per costruire centri (CPT e centri di identificazione), per
il Fondo nazionale asilo, per l'assunzione di personale civile e di
polizia per assicurare piena efficacia alle norme di controllo
dell'immigrazione e dell'asilo.
8. Per la piena efficacia degli
interventi in materia di immigrazione
e di asilo, riguardanti tra l'altro le
collaborazioni internazionali,
l'apertura e la gestione
di centri, la rapida attuazione
del Programma asilo, l'ammodernamento
tecnologico, e' autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero
dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole
unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e'
incrementato l'organico del personale
dei ruoli della Polizia di
Stato di 1.000
agenti ed e' altresi' autorizzata l'assunzione di
personale dei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno nel
limite di 1.000 unita' delle aree
funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico
esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede
nei seguenti limiti massimi
di spesa: per il personale della
Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e
34,2 milioni di euro per l'anno
2005; per il personale
dell'amministrazione
civile dell'interno
6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale
della Polizia di Stato
e dell'amministrazione
civile
dell'interno, di cui ai periodi
precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34,
comma 4, della presente legge.
3.2.
I commi 10, 11, 12, prevedono modifiche dirette al testo delle disposizioni del
T.U. e della legge n. 189/2002 che introducono l'obbligo di comunicare le
assunzioni di extracomunitari non soltanto all'INPS, ma anche anche all'INAIL,
il quale può accedere anche all'Anagrafe informatizzata dei lavoratori
extracomunitari.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'articolo 5,
comma 1, lettera e), della
legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne
da' comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e
all'INPS" sono inserite le
seguenti: "nonche'
all'INAIL".
11. All'articolo
22, comma 9, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
"Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti "e
all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n.
189, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"e' data facolta' all'INAIL di accedere al
registro informatizzato".
3.3. I
commi 41 e 42 prevedono l'emanazione di un decreto del Ministero degli affari
esteri che aumenti gli importi che devono essere percepiti dai consolati
(marche consolari) per il rilascio dei visti di ingresso nazionali di lunga
durata (lavoro subordinato, ricongiungimento familiare, lavoro autonomo, motivi
religiosi, studio, residenza elettiva, adozione, ecc.) secondo le somme
che sono riscosse dagli altri Paesi membri degli accordi di Schengen. Tali
nuovi importi saranno devoluti in parte ad aumenti contrattuali dei dipendenti
del Minstero degli affari esteri destinatari dei maggiori impegni di
prevenzione dell'immigrazione clandestina.
L'aumento
dei diritti consolari costituirà indubbiamente un ulteriore e
rilevante disincentivo all'immigrazione regolare dai Paesi a più
basso reddito pro-capite.
41.
Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio
2003, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento
della tariffa di cui all'articolo
56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare
al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei
visti nazionali di lunga durata
alle somme riscosse, per analoghe finalita', dagli
altri Stati che aderiscono alla
Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate
prendendo a base la differenza
tra la somma accertata e
quella rilevata nell'anno
immediatamente
precedente, provenienti
dalla riscossione dei
diritti
consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari
esteri, e' prioritariamente
destinato, attraverso gli strumenti
della contrattazione integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in
ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di
presidenza dell'Unione europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione
clandestina alle quali sono chiamate
le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.