Dipartimento per
gli Affari Interni e Territoriali
Prot. n. 02007513–15100329 Roma, 23 dicembre 2002
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE
D'AOSTA 11100 AOSTA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 39100
BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIA 90100
PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA
09100 CAGLIARI
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE SEDE
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Segretariato Generale- Piazzale della Farnesina, 1 00194
ROMA
- AL MINISTERO PER GLI ITALIANI NEL MONDO
PIazzale deIIa Farnesina, 1 00194
ROMA
e, per conoscenza:
- ALL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via del Prefetti, 46 00186
ROMA
Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
-
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI Dl STATO
CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO
TERME (BO)
- ALLA
DE.A. - Demografici Associati - Presso
Amministrazione Comunale – Viale Comaschi n. 1160
56021 CASCINA (PI)
CIRCOLARE n°. 28 (2002)
OGGETTO:
iscrIzione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il
riconoscimento della cittadinanza italiana.
E' stato da più parti rappresentato a questo Dipartimento il differente comportamento tenuto dagli Uffici demograficI comunali in merito alla iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso dl soggiorno, condizione indispensabile per avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis".
Pertanto, dopo un approfondito
esame della problematica si ritiene di dover impartire la seguente
disposizione, ai fine di garantire la parità di trattamento dei soggetti
interessati e di evitare agli stessi ulteriori disagi, velocizzando le
procedure previste.
E pertanto, ribadendo
l'orientamento già espresso in altre occasionI, si ritiene che si debba
procedere all’iscrizione nei registri anagrafici del discendenti di
cittadini italiani per nascita in possesso di un valido permesso di soggiorno,
indipendentemente dalla durata dello stesso e dal titolo per il quale viene
concesso.
Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali
D'altra parte dal contesto
generale del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del regolamento di attuazione
dello stesso adottato con il d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 emerge che gli
stranieri in possesso dl regolare permesso dl soggiorno possono essere iscritti
nell’anagrafe della popolazione residente, a prescindere dalla durata dei
permesso stesso, come si evince dall’art. 6, c. 7 del citato d.Igs n.
286/1998.
Ai Signori Prefetti si chiede di voler
comunicare ai Sindaci il contenuto della presente circolare.
IL
DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)
LB/rp.18-C(1-3)