Ai sigg. Prefetti Loro sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta della Valle D'Aosta
E. P. C.
Sigg. Questori Loro sedi
Oggetto: Emersione lavoro irregolare extracomunitari - casi particolari
Si trasmette in allegato una nota di chiarimento in ordine ad alcuni casi
particolari
Riguardanti la procedura di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.
Il capo dipartimento (dr.ssa Anna D'Ascenzo)
Nota
1) Mancato perfezionamento della procedura di regolarizzazione per motivi
dipendenti dal datore di lavoro (morte, licenziamento, etc.).
Può essere consentita l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale
dello straniero, in analogia con quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del
T.U. sull'immigrazione. Al momento del perfezionamento della procedura di
regolarizzazione, accertata la fine del rapporto di lavoro, debitamente
documentata (certificato di morte, lettera di licenziamento etc.), l'istanza di
regolarizzazione verrà archiviata e verrà rilasciato al
lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ove
possibile dallo stesso rappresentante della questura presso lo sportello
polifunzionale o con successiva convocazione presso la questura.
2) Presentazione di dichiarazione di emersione dopo l'11 novembre 2002 in
presenza di versamento del contributo forfetario effettuato nei termini.
Nell'ipotesi di datori di lavoro che abbiano regolarmente versato il contributo
forfetario entro l'11 novembre 2002, omettendo tuttavia la relativa
dichiarazione di emersione all'ufficio postale per giustificati motivi, le
prefetture, previa valutazione dei singoli casi, potranno accertare
direttamente la dichiarazione trasmettendola al centro servizi delle poste
italiane per l'inserimento nel normale iter procedurale. La prefettura
rilascerà al datore di lavoro un apposito attestato, con l'indicazione
del nominativo del lavoratore straniero, che sostituirà a tutti gli
effetti la ricevuta dell'assicurata postale relativa all'emersione.
3) Esecuzione del provvedimento di espulsione di stranieri che non possono
essere regolarizzati.
In tali ipotesi, la questura, dopo aver provveduto all'allontanamento, comunica
l'avvenuto rimpatrio alla prefettura competente ad esaminare la domanda di
regolarizzazione. Successivamente la stessa prefettura definirà
negativamente la procedura di regolarizzazione, dandone notifica al datore di
lavoro.
Il capo dipartimento
(Dr.ssa Anna D'Ascenzo)